Il congedo obbligatorio e facoltativo del padre

Transcript

Il congedo obbligatorio e facoltativo del padre
Iniziativa n. 1
notizie
ANNO 2013
Il congedo obbligatorio e
facoltativo del padre
I
ntrodotto
per
in
questione
per del figlio. La fruizione
finanziare tale iniziativa. può avvenire anche
I nuovi congedi spettano durante il congedo di
solo ed esclusivamente maternità di cui stia
ai papà, che siano fruendo il coniuge (la
lavoratori
dipendenti madre). Il congedo
con un contratto di del padre si configura
lavoro subordinato. Si come diritto autoapplicano,
inoltre, nomo; pertanto, esso
anche alle ipotesi di è aggiuntivo rispetto a
padre
adottivo
o quello della madre e
indipendenaffidatario; in tal caso, il spetta
limite
di
fruizione temente dal diritto
madre
al
(cinque
mesi)
va della
congedo
obbligatorio.
evidentemente riferito
la
prima volta l’obbligo
per
il
padre
di
astenersi dal lavoro
per un giorno per
accudire
il
figlio;
prevista anche la
facoltà di chiedere altri
2 giorni, ma solo nel
caso di rinuncia ai
congedi della madre
per lo stesso periodo.
I nuovi permessi si
applicano alle nascite
avvenute
dal
1°
gennaio 2013, e sono
stati introdotti in via
sperimentale per il
triennio 2013/2015.
alla data di ingresso del Il giorno di congedo
minore in famiglia.
obbligatorio
spetta
anche al padre che
fruisce del congedo di
l congedo obbligatorio paternità ai sensi
di un giorno è fruibile a dell’art. 28 del D.lgs.
scelta dal padre nei 151/2001.
I
Messi a disposizione
78 milioni di euro
l’anno per il triennio
primi cinque mesi di vita
La normativa di riferimento:
• Art. 4, c. 24, L. 92/12;
• Decreto MLPS 22/12/12;
• Nota 20/02/13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla
inapplicabilità ai dipendenti pubblici.
Le note operative:
•
•
•
Circolare INPS n. 40 del 2013;
Messaggio INPS n. 6499 del 2013;
Messaggio INPS n. 12129 del 2013.
1
I
l congedo facolta-
La sede della DTL di Rimini
“Il congedo
facoltativo
dà l’opportunità al
padre lavoratore
dipendente di fruire di
uno o due giorni di
astensione dal lavoro,
anche in maniera
continuativa…. "
tivo dà l’opportunità al
padre
lavoratore
dipendente di fruire di
uno o due giorni di
astensione dal lavoro,
anche in maniera
continuativa, entro i
primi cinque mesi del
figlio.
Il
congedo
facoltativo si configura
non come un diritto
autonomo ma come
derivato da quello
della madre lavoratrice o iscritta alla
gestione separata. La
sua fruizione, infatti, è
subordinata
alla
scelta del proprio
coniuge (la madre) di
non fruire di altrettanti
giorni (uno o due) del
proprio congedo di
maternità, con conseguente anticipazione
del termine finale del
periodo post partum di
astensione
obbligatoria.
E
ntrambi i congedi,
retribuiti e coperti da
contribuzione, vanno
fruiti per giornate
intere di lavoro, in
quanto non possono
essere frazionati a
2
ore.
Il
padre
lavoratore dipendente
ha diritto, infatti, a
un’indennità giornaliera a carico dell’Inps,
pari al 100% della
retribuzione.
L’
indennità
è
con un anticipo non
inferiore a 15 giorni,
ove
possibile
in
relazione all’evento
della nascita.
Il padre lavoratore
deve allegare alla
richiesta una dichiarazione della madre di
non fruizione del
congedo di maternità
a lei spettante per un
numero
di
giorni
equivalente a quello
fruito
dal
padre;
questa
documentazione andrà trasmessa anche al
datore di lavoro della
madre.
corrisposta al lavoratore direttamente dal
datore di lavoro, il
quale la recupera
mediante conguaglio
con i contributi che
deve versare mensilmente
all’Inps.
Entrambi i congedi
possono
essere
richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di .
disoccupazione ASpI
e mini ASpI.
In
conseguenza,
l’indennità per tali
congedi
prevale
rispetto
alle
altre
prestazioni a sostegno del reddito.
P
er poter usufruire
dei congedi, il padre
deve darne comunicazione in forma scritta
al datore di lavoro,
specificando i giorni in
cui intende fruirne,
Arco di Augusto – Rimini
(27 a.C.)
.
Maggiori informazioni sul sito internet dell’INPS:
http://www.inps.gov.it Home > Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Congedi papà
dove è reperibile la modulistica per la presentazione delle domande.
Nota informativa redatta dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini – Servizio Politiche del
Lavoro, curata dal Dott. Vittorio DE SANTIS, dal sig. Giovanni GABRIELE, dalla sig.ra Daniela
ZAVALLONI e dal sig. Roberto POSTERARO.
Il presente documento ha carattere meramente divulgativo e non impegna l’amministrazione.
3
Il Ponte di Tiberio compie 2000 anni ( 14 d.c.) – 2014
I NOSTRI RECAPITI e-mail:
Casella istituzionale: [email protected]
Posta certificata: [email protected]
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI
Piazzale C.Battisti n. 20 – Tel. 0541.351311 – fax 0541351381
47921 – Rimini
4