Nuovo diritto per il padre:Congedo per la nascita del figlio
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Nuovo diritto per il padre:Congedo per la nascita del figlio
l av o r o Nuovo diritto per il padre di alberto giorgiutti, daniele cattunar e stefano di barbara * Con la Riforma del Lavoro è stato riconosciuto ai lavoratori padri, con l’esclusione dei dipendenti pubblici, un congedo obbligatorio di un giorno e uno facoltativo di due giorni come intervento volto alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. L’Inps, con una recente circolare, ha provveduto ad analizzare puntualmente il nuovo istituto senza stabilire, però, le modalità operative per il recupero che dovranno essere seguite di datori di lavoro per la gestione complessiva dell’evento. Si tratta solo dell’ennesimo caso dove aziende e i professionisti e gli uffici del personale vengono lasciati soli senza indicazioni operative. Basta pensare al decreto sulla detassazione della produttività, emanato il 22 gennaio, ma non ancora entrato in vigore perché non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; oppure, al blocco degli incentivi su assunzioni, proroghe e trasformazioni di lavoratori licenziati per motivi economici dalle piccole aziende per i quali è stata prevista una misura sostitutiva solo annunciata tramite un comunicato stampa. Si tratta di operazioni di politica comunicativa irresponsabile, sola illusione di grandi innovazioni non attuabili. a carico dell’inps Il provvedimento per il congedo è in vigore per tutte le nascite, adozione e affidamento compresi, decorrenti dal 1° gennaio 2013 e riconosce ai padri due tipi di congedo: uno obbligatorio e uno facoltativo; il primo di un giorno e l’altro di due giornate. I due congedi, la cui durata non subisce variazioni in caso di parto plurimo, APRILE 2013 Congedo per la nascita del figlio - Sono previsti uno obbligatorio di un giorno e uno facoltativo da due, da usufruire entro 5 mesi dal lieto evento, ma non sono ancora ben chiare le modalità operative che il datore di lavoro dovrà adottare devono essere entrambi utilizzati entro il quinto mese di vita del bambino e ciò vale anche in caso di parto prematuro. Il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione ed è posto a carico del l’Inps, con le stesse modalità previste per l’indennità di maternità. Nella sua circolare esplicativa l’Inps precisa che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e, di conseguenza, il congedo di un giorno va considerato aggiuntivo a quello obbligatorio per la madre e spetta anche se la madre non lavora. la madre deve fare rinuncia Il congedo facoltativo, invece, può es- sere fruito dal lavoratore solo se la madre rinuncia allo stesso numero di giorni che saranno fruiti dal padre del bambino. In questo caso, quindi, il diritto sorge esclusivamente se la madre è una lavoratrice dipendente, oppure iscritta alla gestione separata, ed è in astensione dall’attività lavorativa. L’Inps precisa che il diritto spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità; si suppone che l’istituto faccia riferimento ai casi di adozione e affidamento in quanto il congedo di maternità non è rinunciabile. L’Inps ribadisce che il lavoratore che intende fruire dei due congedi deve farne richiesta, al datore di lavoro, almeno 15 giorni prima. Nel caso in cui la richiesta sia volta all’astensione dal lavoro in occasione della nascita, è previsto che il preavviso possa venire rispettato con riferimento alla data presunta del parto. Solo per la richiesta di congedo facoltativo il lavoratore deve presentare la domanda al proprio datore di lavoro allegando una dichiarazione di responsabilità con la quale la madre dichiara di rinunciare a due giorni del proprio congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). La medesima dichiarazione va presentata anche al datore di lavoro della madre da parte di uno dei due genitori. ancora dubbi sulla norma Premesso che L’Inps provvederà a fornire ulteriori dettagli operativi con successivo messaggio, nella sua circolare precisa che “la riduzione (dei giorni fruiti) andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre”, dimenticandosi, però, che il padre potrebbe fruire del diritto entro cinque mesi, ben dopo quindi il termine previsto per il congedo di maternità per la madre, che è di tre o quattro mesi dopo il parto. Alcuni Contratti nazionali di lavoro (Ccnl) prevedono già il diritto del padre all’astensione di un giorno in occasione della nascita del figlio. Riteniamo, in questo caso, che il congedo obbligatorio non si cumuli, ma sostituisca la previsione contrattuale, con il vantaggio, però, che il trattamento economico diventa a carico dell’Inps e non più del datore di lavoro. *Studio Giorgiutti Alberto & Associati ilFRIULI BUSINESS 65