MINISTERO DEL LAVORO: FIRMATO IL DECRETO PER IL “PART
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MINISTERO DEL LAVORO: FIRMATO IL DECRETO PER IL “PART
NEWSLETTER EBINTER 21 aprile 2016 MINISTERO DEL LAVORO: FIRMATO IL DECRETO PER IL “PART-TIME AGEVOLATO” DEI LAVORATORI PROSSIMI AL PENSIONAMENTO Il Ministero del Lavoro, ha firmato il Decreto Interministeriale del 7 aprile 2016, con il quale disciplina la possibilità, da parte del lavoratore e d'intesa con il datore di lavoro, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016). I lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, possono, sulla base di un accordo individuale con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro in part-time con un orario ridotto dal 40% al 60%. Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore l'ammontare equivalente ai contributi a proprio carico riferito alle ore di lavoro non prestate e la contribuzione figurativa sarà posta a carico dello Stato. Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini contributivi. Il Decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Decreto che disciplina le modalità di riconoscimento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. MINISTERO DEL LAVORO: CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO TRASFORMAZIONE PART-TIME IN FULL-TIME E VICEVERSA Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 14 del 11 aprile 2016, ha precisato che in costanza di contratto di solidarietà è possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, senza la stipula di un ulteriore accordo, solamente nell’ipotesi in cui tali trasformazioni, non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo. Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali, stabilite in sede di accordo, sarà necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà. art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 contratto di solidarietà difensivo trasformazione parttime in full-time e viceversa. INPS: NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO L’Inps, con messaggio n. 1652 del 14 aprile 2016, informa che ha provveduto ad aggiornare la modulistica relativa alla richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito con particolare riferimento alle informazioni inerenti le modalità di pagamento. In particolare, il richiedente dovrà specificare la modalità di pagamento, e, nel caso di accredito, anche i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto di conto del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca. Pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito: nuove modalità per la comunicazione del codice IBAN in caso di accredito su c/c bancari o postali, libretti postali e carte prepagate. INPS: CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE L’Inps, con circolare n. 65 del 15 aprile 2016, fornisce indicazioni sull’applicazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80/15 il quale ha previsto per le lavoratrici dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al citato percorso di protezione per un massimo di tre mesi, equivalenti a 90 giornate di astensione effettiva dal lavoro, fruiti entro l’arco temporale di 3 anni. Per la fruizione del citato congedo la lavoratrice deve: preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, indicando l’inizio e la fine dello stesso; consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione; presentare domanda all’Inps, prima dell’inizio del congedo. Per le giornate di congedo la lavoratrice percepirà un’indennità giornaliera, a carico dell'Istituto, pari al 100% dell’ultima retribuzione. art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. MINISTERO DEL LAVORO: PREAVVISO PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI Il D.Lgs. n. 80/2015 ha modificato il termine di preavviso per la richiesta di congedo parentale stabilendo che lo stesso non può essere inferiore a 5 giorni. Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13 del 11 aprile 2016, ha precisato che le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni. art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 disciplina congedi parentali di cui al 1, lett. c), D.Lgs. n. 80/2015. MINISTERO DEL LAVORO: REDAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) PER IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 21 marzo 2016, precisa che il POS (piano operativo di sicurezza) nei cantieri, per imprese di nuova costituzione, deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori. Al piano operativo di sicurezza non è applicabile la possibilità, come avviene per il DVR, di redigere tale documento entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività in quanto la sua mancata elaborazione, oltre a non essere espressamente prevista dalla legge, non consentirebbe al coordinatore dei lavori di verificare l'idoneità del piano di sicurezza. art 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione dell’art 28, comma 3-bis, del d.lgs. n.81/2008 EBINTER - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06.57305405 - Fax 06.57135472 - www.ebinter.it - [email protected] Hai ricevuto questa e-mail perchè iscritto alla Newsletter di EBINTER Per cancellarsi o modificare i propri dati mandare una mail a: [email protected] Copyright © 2016 EBINTER - Diritti riservati