Il ruolo dei mini-bond nella diversificazione del credito delle PMI

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Il ruolo dei mini-bond nella diversificazione del credito delle PMI
Il ruolo dei mini-bond
nella diversificazione del
credito delle PMI
Intervento del Dott. Giovanni Carloni
Consigliere Delegato Ebaf Consulting SA
Senior Consultant Iama Consulting Srl
Mini-bond: Agenda

Dati di mercato e presupposti economici

La normativa di riferimento

Il processo di emissione dei mini-bond

I requisiti economici e patrimoniali

Le opportunità per le PMI
Mini-bond: Agenda

Dati di mercato e presupposti economici

La normativa di riferimento

Il processo di emissione dei mini-bond

I requisiti economici e patrimoniali

Le opportunità per le PMI
Crisi economica e crescita reale
Crisi economica e crescita reale
PIL Pro-Capite …
Crescita del PIL in Europa dal 1999 ad oggi
Ripresa Europea a velocità diverse …
Fonte: Il Sole 24 Ore del 13 febbraio 2014
Crisi del credito
Il sistema produttivo italiano è composto principalmente da PMI, ovvero da
aziende che hanno nel 97.5% dei casi meno di dieci addetti. Prima del 2008,
questa struttura molto polverizzata, godeva di molti estimatori, poiché le
piccole aziende “sono più elastiche e veloci al cambiamento”, “hanno una
soglia di resistenza elevata alla crisi” (fino a che le banche le hanno
sorrette).
Oggi è evidente che le PMI legate al mercato domestico e condizionate dal
credito bancario hanno un tasso di mortalità elevatissimo. Quindi
bisogna cambiare mentalità. Il lato positivo della crisi.
Contrazione dei prestiti bancari
Si è accentuato il
ritmo di contrazione
dei prestiti bancari
alle imprese (-5,8%
nell’ultimo anno).
Fonte: Bollettino Economico Bankitalia 2014
Raccolta obbligazionaria imprese
Nel terzo trimestre 2013
la
raccolta
obbligazionaria netta
delle imprese italiane è
salita a 9,0 miliardi di
euro (3,5 nel trimestre
precedente).
I collocamenti effettuati
da società facenti capo a
gruppi italiani sono stati
pari a 6 miliardi di euro
nell’ultimo trimestre del
2013. I collocamenti
sono stati effettuati
da aziende di grandi
dimensioni.
Fonte: Bollettino Economico Bankitalia 2014
Mini-Bond: la ratio economica
Nel triennio 2013-2015 le imprese manifatturiere
per essere competitive effettueranno
investimenti per circa 150 miliardi di euro
Dal sistema bancario si prevedono flussi di nuovi
impieghi difficilmente superiori a 60 miliardi di euro
Ne risulta un funding gap cumulato di 90 miliardi di euro
Mini-bond: la ratio economica
Mini-bond: Agenda

Dati di mercato e presupposti economici

La normativa di riferimento

Il processo di emissione dei mini-bond

I requisiti economici e patrimoniali

Le opportunità per le PMI
Bond società non quotate
La normativa previgente
• Titoli di credito con contenuto regolato dall’art. 2414 cc.;
• Emittenti: spa, sapa e srl (se previsto dallo statuto e con i limiti
previsti dall’art. 2483: sottoscrizione di investitori professionali);
• Limite di emissione: art. 2412 (doppio del Capitale sociale, riserva
legale e riserve disponibili) salvo che:
 L’eccedenza sia sottoscritta da investitori professionali;
 L’emissione sia garantita da ipoteca di primo grado su
immobili di proprietà, fino a 2/3 del valore degli immobili;
 Le obbligazioni siano emesse da società con azioni
quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in
altri mercati regolamentati.
Il D.L. Sviluppo
L’art. 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, e successive
modifiche, (cd. Decreto Sviluppo), è intervenuto sulla disciplina delle
obbligazioni introducendo una serie di norme per incentivare
l’accesso “diretto” delle PMI al mercato finanziario (cambiali
finanziarie, obbligazioni, strumenti partecipativi), disciplinando più
favorevolmente gli strumenti «ibridi» di finanziamento.
I vantaggi di queste
riguardano gli aspetti:
operazioni
•
Normativi:
eliminazione
del
limiti di due volte il capitale più
riserve
per
le
emissioni
obbligazionarie;
•
Fiscali:
interessi
passivi
deducibili, se ci si rivolge ad
investitori qualificati.
N.B. La normativa esclude le microimprese, cioè
le società con meno di 10 dipendenti e 2 mln di
euro di fatturato.
L’intervento dell’IVASS
Con una procedura insolita, ossia una lettera al mercato, l'IVASS ha definito le
regole per la discesa in campo delle assicurazioni a sostegno delle piccole e
medie imprese italiane che scelgono di utilizzare forme di finanziamento
alternative al canale bancario, come appunto i mini-bond, introdotti dal decreto
Sviluppo Italia nel 2012.
L'authority ha stabilito che «nella lista
degli attivi a copertura delle riserve
tecniche (necessarie a coprire i risparmi
degli assicurati) è inserita una nuova
classe di investimenti», che include le
obbligazioni e i titoli similari emessi da
società non quotate «entro il limite del
3% delle riserve tecniche da coprire».
Considerando che le riserve tecniche del sistema assicurativo sono di circa 500
miliardi, significa che al lancio dei mini-bond il settore delle polizze
contribuirebbe con circa 15 miliardi. Corre l’obbligo ricordare comunque che le
imprese assicurative dovranno in ogni caso rispettare altri limiti imposti da
altri regolamenti, come il vincolo di non avere più del 10% delle riserve
tecniche investito in strumenti non quotati.
Il D.L. Destinazione Italia
Il DL Destinazione Italia, convertito in legge il 21 febbraio 2014, ha
cercato di agevolare ulteriormente l’emissione di strumenti finanziari
di debito da parte delle imprese:
Cartolarizzazione
dei Minibond
Le SPV costituite ai sensi della legge per la
cartolarizzazione dei crediti (L. 130/1999) possono
sottoscrivere direttamente le emissioni di Minibond.
Imposta
sostitutiva
Possibilità di avvalersi dell’imposta sostitutiva pari al
0,25% dell’importo della garanzia, estesa alle
emissioni di Minibond garantiti da ipoteche e alle ABS
emesse nelle cartolarizzazioni dei medesimi.
Privilegio
speciale ex
articolo 46 Testo
Unico Bancario
Privilegio speciale di cui all’articolo 46 del Testo Unico
Bancario, sui beni mobili di un’impresa (impianti,
magazzino ecc.), può essere costituito anche a
garanzia delle emissioni di Minibond e di ABS emesse
nelle cartolarizzazioni dei medesimi.
Il D.L. Destinazione Italia
Il DL Destinazione Italia è altresì intervenuto per agevolare
l’investimento in Minibond da parte di investitori istituzionali:
Covered bond
bancari
Le banche possono emettere covered bond garantiti
da Minibond.
Assicurazioni
Le assicurazioni possono investire fino al 3% delle
riserve tecniche in Minibond o in quote di fondi
Specializzati.
Garanzie Fondo
Centrale PMI
Privilegio speciale di cui all’articolo 46 del Testo Unico
Bancario, sui beni mobili di un’impresa (impianti,
magazzino ecc.), può essere costituito anche a
garanzia delle emissioni di Minibond e di ABS emesse
nelle cartolarizzazioni dei medesimi.
Il D.L. Competitività
Il DL Competitività (DL 91/2014), convertito in legge il 7 agosto
2014, ha ulteriormente agevolato l’emissione di strumenti di debito,
disponendo:
L’estensione dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte su interessi e
proventi corrisposti su obbligazioni non quotate e detenute da
investitori qualificati (Private Placement);
L’estensione dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte su interessi
e proventi delle obbligazioni corrisposti alle società di
cartolarizzazione che li sottoscrivono;
Estensione imposta sostitutiva anche sulla cessione di crediti
garantiti ed eliminazione dell’imposizione su garanzie accessorie.
Il fondo di garanzia per mini-bond
Il Decreto 5 giugno 2014 del MISE di concerto col MEF, in attuazione
dell’art.12 comma 6-bis del DL Destinazione Italia, estende le
garanzie del fondo in favore di SGR che sottoscrivono obbligazioni, o
portafogli di tali obbligazioni emesse da PMI.
Pertanto il Fondo può concedere garanzie in favore di banche,
intermediari finanziari, SGR, SICAV a copertura di:
• Singole emissioni;
• Portafogli di emissioni sottoscritte da un medesimo intermediario;
in tal caso l’importo dei singoli titoli non potrà eccedere il 3% del
valore nominale complessivo dei titoli in portafoglio.
Per accedere alla garanzia del Fondo le operazioni di sottoscrizione dovranno
avere durata compresa tra 36 e 120 mesi e non dovranno avere a oggetto la
sostituzione di linee di credito già in essere.
Il fondo di garanzia per mini-bond
Per quanto concerne le singole emissioni, la garanzia del Fondo
coprirà:
• fino al 50% del valore nominale del minibond sottoscritto nel caso
di rimborso rateale;
• fino al 30% in caso di rimborso unico a scadenza (bullet).
L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola PMI beneficiaria finale è
pari a 1,5 milioni di euro: ai fini del rispetto di tale importo massimo si
considererà il complesso delle operazioni riferite alla singola impresa
garantite dal Fondo.
Circolare n.674 del 23/10/2014
Il 23 ottobre 2014 sono state pubblicate sul sito internet del Fondo
di garanzia le Disposizioni operative del Fondo aggiornate,
contenenti le integrazioni relative alla concessione della Garanzia
Diretta su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond, e le
Modalità operative dedicate alla concessione di garanzie su portafogli
di mini bond.
Le richieste di ammissione per le garanzie su singoli mini
bond o su portafogli di mini bond possono essere presentate
a partire dal 7 novembre 2014 (attraverso il portale FdG).
La Circolare, le disposizioni e le modalità operative, il decreto ministeriale e la modulistica sono
disponibili sul sito Internet www.fondidigaranzia.it.
Il mercato ExtraMOT PRO
Borsa Italiana ha lanciato il nuovo segmento
quotazione di obbligazioni e cambiali finanziarie e
mercato nazionale flessibile ed efficiente
derivanti dal nuovo quadro normativo.
I requisiti di ammissione per le PMI sono
previsti dai mercati regolamentati.
ExtraMOT PRO, dedicato alla
creato per offrire alle PMI un
e per cogliere le opportunità
molto più ‘leggeri’ di quelli
Ultimi mini-bond collocati
Il mercato ExtraMOT PRO è costituito ad oggi anche da imprese medio-grandi
che hanno sfruttato lo strumento con importi significativi. D’altra parte, senza
tale strumento, le PMI presenti nel mercato ExtraMOT PRO, non essendo
quotate, non avrebbero avuto modo di accedere al mercato obbligazionario.
Fonte: Milano Finanza
Mini-bond: Agenda
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Dati di mercato e presupposti economici

La normativa di riferimento

Il processo di emissione dei mini-bond

I requisiti economici e patrimoniali

Le opportunità per le PMI
Mini-bond: le fasi di emissione
Mini-bond: i soggetti coinvolti
Studio
Legale
Società di
Rating
Arranger
Advisor
Emittente
Investitori
Professionali
Mini-bond: il processo di emissione
Valutazioni
preliminari e
studio di
fattibilità
Ottenimento
del
Rating
Analisi dei
fabbisogni
finanziari
dell’impresa
Assistenza
nella stesura
regolamento
del prestito e
domanda di
ammissione
Assistenza
nella
predisposizione
del business
plan
Predisposizione
dell’Information
Memorandum e
Pre-marketing
Strutturazione
dell’emissione
(cedola,
durata,
tasso…)
Collocamento
presso
investitori
istituzionali e
quotazione
Mini-bond: la fase istruttoria
Fase di Scouting: analisi dei requisiti minimi
Criteri oggetti (esistenza di un bilancio
certificato, settore, etc.)
Criteri numerici (Fatturato, Leverage,
EBITDA, ratio economici/patrimoniali,
condivisi tra arranger e advisor)
Valutazione Andamentale
Analisi strategico-qualitativa
Bilancio / Centrale Rischi / Settore
Richiesta di un Rating Terzo: «Rating Esterno»
Soggetto universalmente riconosciuto e super partes rispetto all’operazione,
elemento di garanzia per l’investitore (es. Crif)
Mini-bond: la fase procedurale
Determinazione del Rating
La definizione del rating societario è determinante nell’individuazione del
tasso cedolare.
•
•
Necessario rivolgersi ad Istituto con rating validato ESMA e/o Banca
d’Italia
Strutturazione del prestito obbligazionario e proposta di tasso
cedolare
•
•
Il rating è il punto di partenza per la determinazione del tasso cedolare.
L’intermediario finanziario indipendente procede alla strutturazione del
prestito obbligazionario in funzione delle esigenze dei flussi del piano degli
investimenti ed attraverso una procedura consolidata propone agli
investitori il tasso cedolare determinando uno spread che tenga conto di
diversi fattori.
Mini-bond: il tasso cedolare
Il tasso cedolare risulta essere la somma di alcuni
componenti imprescindibili
AMMONTARE
DELL’EMISSIONE
RATING
espresso sia
internamente che
esternamente attraverso
agenzie di rating
riconosciute (Crif).
Maggiore è
l’ammontare, maggiore
sarà lo spread per la
determinazione del
tasso.
DURATION
Maggiore duration
comporta un aumento
del rischio e quindi
determina ulteriore
aumento del tasso.
Placement: Ricerca Investitori
L’attività di capofila nella ricerca degli investitori è seguita direttamente
dall’intermediario finanziario, anche attraverso la propria rete.
E’ la fase certamente più critica del processo.
Mini-bond: Agenda
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Dati di mercato e presupposti economici
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La normativa di riferimento

Il processo di emissione dei mini-bond
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I requisiti economici e patrimoniali

Le opportunità per le PMI
I requisiti economici e patrimoniali
I requisiti di base per l’emissione di mini-bond sono:
Almeno due esercizi conclusi di cui l’ultimo revisionato ai sensi
del DL 39 del 27 gennaio 2010 (da un soggetto autorizzato ad
operare come revisore contabile o società di revisione).
No Microimprese: l’organico deve essere superiore a 10 unità, il
fatturato o il totale dell’attivo deve essere superiore a 2 milioni
di Euro.
Società di Capitali: SPA, SCPA, SRL.
No Start-UP.
I requisiti qualitativi
No Turnaround
Trasparenza nella
gestione operativa
No Distress
Diversificazione
prodotti e clientela
Adeguato controllo di
gestione
Internazionalizzazione
Visione di medio-lungo
termine
Capacità ed esperienza
del Management
I requisiti quantitativi
Il processo di Assessment economico-finanziario prefigura un’analisi
dei seguenti fattori:
 Situazione finanziaria:
scadenze, garanzie;
linee
di
credito,
Centrale
Rischi,
 pegni, covenants in essere, posizione e struttura del debito
all’interno della società;
 Rapporti con le banche;
 Garanzie prestate a terzi;
 Disponibilità di cassa.
Gli indicatori economico-finanziari principalmente osservati sono:
• Il fatturato (> 10 milioni di euro); l’Utile (>0 nell’ultimo triennio);
l’EBITDA Margin (> 7%), il rapporto «PFN/Patrimonio Netto» (< 3);
il rapporto «PFN/EBITDA» (< 4), l’Interest cover ratio (EBIT/Oneri
finanziari > 1,5), etc…
Mini-bond: Agenda
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Dati di mercato e presupposti economici
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La normativa di riferimento
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Il processo di emissione dei mini-bond
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I requisiti economici e patrimoniali
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Le opportunità per le PMI
Minibond: vantaggi per l’emittente
Lo sviluppo del mercato obbligazionario consente alle PMI:
Maggiore flessibilità finanziaria
Diversificazione delle fonti di raccolta
Durata compatibile con progetti a medio-lungo termine
Raccolta di capitale unsecured (non assistito da garanzie)
Creazione di una base di investitori per successive operazioni
Nessuna segnalazione in Centrale Rischi
Maggiore forza commerciale con le banche
Ritorno di immagine
Minibond: oneri per l’emittente
La possibilità di utilizzo dei mini-bond richiede tuttavia:
Un salto culturale dell’imprenditore
Commitment da parte del management
Maggiore trasparenza
Conclusioni
Analisi dei
Social Impact Bond
Intervento del Dott. Giovanni Carloni
Consigliere Delegato Ebaf Consulting SA
Senior Consultant Iama Consulting Srl
Investimenti a impatto sociale e SIB
Definizione di «impact investing»:
L’impact investing è un’attività di investimento in imprese,
organizzazioni e fondi che operano con l’obiettivo di generare
un impatto sociale misurabile e compatibile con un
rendimento economico.
Obiettivi dell’impact investing:
L’obiettivo e la volontà di creare un impatto sociale positivo
acquistano altrettanta importanza rispetto alle valutazioni di
ordine economico e finanziario dell’investitore.
Investimenti a impatto sociale e SIB
L’impact investing si distingue per:
l’intenzionalità dell’investitore di generare un impatto sociale;
l’aspettativa
l’investitore;
di
un
rendimento
economico
che
motiva
la flessibilità del tasso di rendimento atteso che può posizionarsi
al di sotto del livello medio di mercato o allinearsi ai rendimenti
di mercato;
la varietà degli strumenti finanziari utilizzati e delle forme di
intervento che spaziano dal debito all’equity puro;
la misurabilità dell’impatto,
trasparenza e accountability.
fondamentale
per
assicurare
Lo spazio dell’impact investing
Il Social Impact Bond
Il Social Impact Bond è uno strumento finanziario innovativo
finalizzato alla raccolta di finanziamenti privati per la fornitura di
servizi sociali pubblici, attraverso la partnership tra diversi attori.
Il Social Impact Bond
Gli elementi fondanti su cui poggia il Social Impact Bond sono:
un programma di interventi in
campo sociale in grado di
generare un impatto
sociale e un risparmio di
spesa pubblica;
un prestito/finanziamento con
restituzione del capitale e
remunerazione
solo in caso di successo del
programma.
Il ruolo della PA nel SIB
La PA interessata a migliorare un proprio servizio e a ridurne i
costi, può verificare le potenzialità di interventi preventivi come
modalità alternative di welfare e stimare il risparmio che ne
conseguirebbe se implementati a una certa scala.
L’idea è che servizi preventivi possano essere più efficaci e più
efficienti rispetto a programmi di cura tradizionali, fondati
solitamente su interventi realizzati solo ex-post in risposta a
un’emergenza o disagio sociale, e che il conseguente risparmio di
risorse possa essere la leva per allineare gli interessi di investitori,
amministrazione, intermediario e fornitore del servizio.
Il ruolo dell’intermediario nel SIB
L’intermediario svolge il ruolo di promotore del SIB presso la PA e
gli altri attori, cercando di facilitare un processo delicato di
creazione di relazioni e fiducia. Se esistono le condizioni
economiche e di fattibilità, l’amministrazione sigla un contratto con
l’intermediario per lo sviluppo del SIB, la ricerca degli
investitori, la selezione dei fornitori, la gestione e il
monitoraggio continuo dell’attività.
Il contratto tra PA e intermediario prevede un pagamento
condizionato al raggiungimento di obiettivi ben precisi, stabiliti in
fase di definizione del progetto.
Se il programma finanziato non raggiunge l’obiettivo (espresso in
termini di beneficio sociale, monetizzabile grazie alla minore
domanda di servizi sociali ex-post che ne consegue)
l’amministrazione non è tenuta a sostenere alcun costo. In caso
contrario, cede all’intermediario una percentuale dei costi
evitati
grazie
alla
riduzione
della
spesa
pubblica
determinata dal programma.
Il ruolo del valutatore nel SIB
Data l’importanza della valutazione dell’efficacia del servizio
preventivo per il funzionamento del meccanismo nel suo
complesso, tale attività di verifica viene affidata a una parte terza.
Questa, coordinandosi con l’intermediario, ma facendo affidamento
sulla propria professionalità e indipendenza, definisce il sistema di
monitoraggio e di misurazione della performance finale.
La PA trattiene una parte dei risparmi e, oltre al pagamento
pattuito nel contratto, versa un premio (success fee)
all’intermediario e al fornitore del servizio, entrambi proporzionali
al risultato (e quindi al risparmio) conseguito.
Vantaggi del SIB
Dato che il finanziamento è concesso in anticipo, l’organizzazione
che presta il servizio non deve anticipare capitale proprio. Vedremo
meglio come questo sia uno dei punti di forza del meccanismo SIB,
in quanto consente di scegliere gli operatori non in base alla
capacità di raccogliere fondi, ma in funzione dell’efficacia
operativa.
Inoltre, per contenere il rischio di finanziare programmi inefficaci, o
peggio organizzazioni orientate da scopi opportunistici, il
finanziamento viene erogato in diverse rate, man mano che si
rende necessario prestare fondi per coprire i costi di
implementazione.
Un ulteriore meccanismo disciplinante per le nonprofit che erogano
il servizio è il monitoraggio continuo da parte dell’intermediario che
ha il potere contrattuale per richiedere aggiustamenti nel
programma se le misurazioni, effettuate in itinere con il supporto
del valutatore, mostrassero il fallimento nel conseguire gli obiettivi
intermedi e, al limite, di sollevare il fornitore del servizio
dall’incarico.
Il SIB di Peterborough (UK)
Il SIB del carcere di Peterborough nel Cambridgeshire (UK), lanciato
dal Ministero della Giustizia inglese in collaborazione con Social
Finance Ltd nel Settembre 2010, ha l’obiettivo di finanziare con
5.000.000 di Sterline un programma di interventi per detenuti
condannati a una pena inferiore ai 12 mesi.
Il SIB nasce come risposta al problema della recidiva,
particolarmente significativo per questo gruppo di detenuti: circa il
60% dei condannati a pene inferiori a un anno, commettono infatti
un nuovo reato entro 12 mesi dal rilascio.
I servizi del programma One Service sono prestati a detenuti o
rilasciati maschi del carcere di Peterborough condannati a una
detenzione inferiore ai 12 mesi.
L’obiettivo del SIB è la riduzione della recidiva, in particolare il
risultato che viene misurato è il numero di condanne comminate nei
12 mesi successivi al rilascio per un nuovo reato commesso da chi è
uscito dal carcere nei precedenti 12 mesi.
Il SIB di Peterborough (UK)
Il gruppo di detenuti del carcere soggetti all’intervento, per l’intera
durata del SIB, 6 anni, sarà suddiviso in 3 sottogruppi da 1.000
unità ciascuno. A seconda dei tempi di rilascio dei detenuti, si
immagina di completare l’intervento su ciascun gruppo ogni due
anni.
Per misurare l’efficacia degli interventi, la performance dei tre gruppi
di trattamento viene confrontata con quella di gruppi di controllo
costruiti statisticamente a partire dai dati sulla popolazione target in
altri carceri (detenuti per 12 mesi appena rilasciati).
Il modello prevede che se il risultato (numero di condanne recidive)
si riduce del 10% (rispetto al gruppo di controllo) in almeno uno dei
gruppi di trattamento oppure del 7,5% in media nei tre a fine
periodo, il Ministro si impegna a pagare un valore fisso pattuito per
ogni condanna evitata.
Se dopo due anni il gruppo n°1 raggiunge la numerosità di 1.000
detenuti rilasciati, si può immaginare una prima tranche di
pagamento solo dopo 3 o 4 anni dall’investimento.
Il SIB: opportunità
Il vantaggio del SIB non è tanto nell’efficienza finanziaria
complessiva dell’operazione, quanto nel fatto che chi ne trae il
maggior vantaggio, la PA, non corre il rischio dell’insuccesso. Il SIB,
infatti, lo trasferisce sugli investitori privati.
La PA ha un esborso solo nel caso di successo, che è determinato
dal risparmio di spesa per la PA stessa. In sintesi, si tratta di uno
strumento che rende possibile la realizzazione di politiche sociali
preventive che altrimenti non verrebbero prese in considerazione.
Il SIB: opportunità
Il meccanismo di remunerazione degli investitori previsto dal SIB
impone una rigorosa metodologia di misurazione dei risultati.
Questa circostanza:
può incidere sull’approccio dei fornitori di servizi e degli
intermediari, che sono fortemente incentivati al raggiungimento
degli obiettivi. Tutto questo si può tradurre in un significativo
miglioramento dell’efficacia degli interventi sociali;
stimola gli operatori sociali a un approccio al progetto orientato
all’innovazione e all’efficienza, che può portare a una selezione del
sistema di offerta basata su fattori competitivi;
garantisce un sistema più trasparente nell’utilizzo delle risorse
pubbliche, ancorato a misurazioni chiare e tendenzialmente
oggettive e verificabili.
Il SIB: opportunità
Il coinvolgimento degli investitori privati:
stimola l’innovazione anche nel campo finanziario, incrementando la
gamma di strumenti a disposizione;
rende possibile un ruolo attivo anche da parte di soggetti
tradizionalmente estranei al perseguimento di fini sociali,
aumentando la partecipazione e la condivisione di obiettivi di
interesse pubblico;
fa entrare nel gioco nuove risorse aggiuntive rispetto a quelle
altrimenti disponibili, consentendo un effetto di leva.
La complessità del meccanismo, che richiede l’intervento sinergico di
diversi attori coordinati tra loro, produce un aumento del capitale
sociale, misurato in termini di densità delle relazioni e di qualità dei
legami fiduciari che li legano.
Conclusioni