sentenza n. 9187 del 28 giugno 2013

Transcript

sentenza n. 9187 del 28 giugno 2013
N. R.G. 92373/2009
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92373/2009 promossa da:
MARIO ELIFANI (C.F. LFNMRA27B15H501R), SAN PAOLO EDILIZIA SRL (C.F. 03942601000),
EDILIZIA IMM.RE SAN GIORGIO 89 SRL (C.F. 03609271006), HOTEL CRISTALLO SRL (C.F.
01030540005), con il patrocinio dell’avv. ANTONINO PIRO, elettivamente domiciliati in
VIALE S. MICHELE DEL CARSO, 10 20144 MILANO presso l'avv. GIUSEPPE VESPASIANI
ATTORI
contro
degli avv. ti MANUELA
INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio de
GRASSI, FRANCESCO BRUGNATELLI,
LUCA FILIPPO ANDREA SZEGO, elettivamente
domiciliata in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO presso i difensori avv. ti MANUELA
GRASSI, FRANCESCO BRUGNATELLI, LUCA FILIPPO ANDREA SZEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione
delle conclusioni.
1
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
SESTA SEZIONE CIVILE
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.12.09 Mario Elifani in proprio e in veste di erede
universale di Luigina Elifani, la s.r.l. San Paolo Edilizia,, la s.r.l. Edilizia Immobiliare San
Giorgio 89, la s.r.l. Hotel Cristallo convenivano in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a.,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, sulla
base della seguente
ricostruzione dei fatti. Deducevano che tutte le società attoree, riconducibili alla
persona di Mario Elifani e dedite all'attività edilizia negli anni 80
80-90, si erano viste
delle linee di cassa
generale di Milano, la richiesta di aumento
non garantite, a sistemazione di presunti sconfinamenti,
circostanza che aveva, di conseguenza, determinato
l'illegittimo, forzoso rientro e
ciò nonostante che la direzione di Roma fosse stata maggiormente intenzionata ad
andare incontro alle esigenze del gruppo;
le società ed i fidejussori Mario Elifani e
Luigina Elifani procedevano alla vendita forzosa dei titoli concessi in pegno per la
riduzione dello sconfinamento ed intendevano
dimostrare l'illegittimità della
condotta della banca, che non aveva consentito l'aumento delle linee di cassa
nonostante tale aumento rappresentasse una percentuale minima rispetto al totale
dell'intero affidamento. Assumeva la difesa attorea che,
in particolare,
la
consistenza dei depositi amministrati oggetto di pegno per le obbligazioni facenti
capo alla società San Paolo Edilizia
alla data del 31.3.96 erano
pari ad
€
12.984.454,64 e che l'importo nominale complessivo dei titoli in garanzia era di valore
inferiore rispetto a quello realizzato con l'escussione degli stessi sino al 30.1.97 pari ad
€ 13.498.055,53; da ciò, in considerazione anche delle garanzie personali rilasciate
dagli Elifani di importo di lire 48.900 mld, derivava che le linee di credito erano
supergarantite. Stesse considerazioni dovevano farsi
relativamente alla
vendita
forzosa delle quote societarie della Romana Appalti Edilizia oggetto di pegno a
garanzia della linea di credito di lire 3 mld, quote costituite da
n. 2 appartamenti
di alto pregio e di provenienza familiare, quote vendute con atto del 13.1.98 con un
realizzo certamente inferiore
considerare
che
rispetto all'effettivo valore dei beni. Il
i saldi dei conti correnti
addebiti illegittimi costituiti da
tutto senza
dovevano ancora essere epurati di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
2
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
rifiutare, dall'ufficio fidi della direzione
interessi non pattuiti
ed interessi sui
Analoghe considerazioni
affrettata di
n. 73
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
mutui con ammortamento alla francese.
svolgeva la difesa attorea in relazione
appartamenti oggetto di
ipoteca volontaria
alla vendita
della banca
concessa per lire 25 mld a fronte del mutuo ipotecario n. 10963709 per lire 10 mld ,
mutuo stipulato il 13.5.92 dopo che la direzione generale di Milano aveva negato
l'aumento dell'affidamento della società San Paolo Edilizia s.r.
s.r.l. per la sistemazione di
presunti sconfinamenti; vendita avvenuta al di sotto del prezzo stimato dalla banca,
pur in via prudenziale. Anche in questa occasione, infatti, la difesa attorea faceva
n. 20608/1 aveva un'esposizione per cassa di € 5.506.825,82 e
stato
che tale saldo era
ridotto sensibilmente in ragione delle risultanze della consulenza
tecnica
ufficiale nel giudizio per ripetizione di indebito definito con sentenza del Tribunale di
Milano datata 23.11.09. In sostanza, la difesa attorea ha evidenziato che la vendita
di tali immobili era stata necessitata per le pressioni ricevute dalla banca, con un
notevole deprezzamento,
il tutto in ragione del fatto che l'istituto di credito in
questione era l'unico con il quale il gruppo contrattava.
Anche con riferimento alla Edilizia Immobiliare San Giorgio 89 s.r.l., era chiaro che lo
sconfinamento
del fido rispetto all'accordato era di poco superiore al 10% e la
società disponeva
di un patrimonio
di immobili liberi da pesi e gravami
controvalore era superiore a lire 4 mld; da ciò emergeva che,
saldo del conto corrente non fosse stato epurato da
il cui
anche laddove il
competenze illegittime per
anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti e commissioni di massimo scoperto non
determinate, l'esposizione per cassa non era tale da giustificare il rientro forzoso e la
illegittima chiusura da parte della direzione di Milano. Anche la
consistenza dei
depositi amministrati e dei valori dati in pegno a garanzia delle linee di credito per
complessivi
€
12.834.129,54
era
inferiore
all'effettivo
realizzo
come
risultava
dall'escussione alla data del 30.1.97, pari ad € 13.330.972,64. La società evidenziava
anche come dopo la vendita dei predetti titoli risultasse un saldo contabile passivo
per € 4.095.252,64 per effetto degli interessi ultralegali non pattuiti e della illegittima
applicazione della capitalizzazione trimestrale. In un tale contesto e per far fronte
ai
fabbisogni finanziari costituiti dal pagamento delle rate del mutuo di 16 mld del
3
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
testato alla San Paolo Edilizia,
presente che alla data del 14.1.98 il conto corrente intestato
23.2.94,
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
la Immobiliare San Giorgio si trovò costretta a vendere frettolosamente n. 96
appartamenti ben al di sotto dell'effettivo valore ed abbandonando trattative da
tempo in corso per la vendita in blocco degli stessi con importanti enti pubblici.
Analoghe considerazioni venivano svolte dalla difesa attorea con riguardo alla
posizione della società Hotel Cristallo, la cui regola
regolarità nell'utilizzo delle linee di credito
emergeva anche dalla Centrale Rischi. Con la conseguenza che "il forzoso rientro
che a luglio 1996 aveva interessato le società San Paolo Edilizia srl e la società
Edilizia Immobiliare
a
San Giorgio 89 srl aveva
avuto un immediato riflesso sull'intero
sia stato richiesto espressamente il rientro, come è avvenuto con le altre società, è
stata invitata o meglio obbligata a d
mediante il parziale
ridurre l'esposizione del breve termine,
smobilizzo del pegno a deconto dell'utilizzato e contestuale
riduzione del fido per elasticità di cassa a breve termine da lire 7.000 milioni a lire
6.400milioni fido ove la banca aveva, comunque, una garanzia pignoratizia di lire
6.7884.150.150 pari ad euro 3.503.721,15" (v. pag. 84 della citazione). Ora, in un
tale contesto
la banca
inviava comunicazione dell'11.11.98 con la quale
comunicava il recesso dagli affidamenti, intimando successivamente con missiva del
19.11.98 il
rientro. Da tali elementi la difesa attorea desumeva l'illegittimità della
condotta dell'istituto di credito, il tutto avvalorato, poi, dalla considerazione che il
saldo del conto corrente epurato da tutte le
poste illegittime a seguito
dell'introduzione della relativa causa davanti al Tribunale di Milano era notevolmente
inferiore rispetto a quanto conteggiato dalla banca al momento della richiesta di
rientro del novembre 1998; tanto che alla data del 30.6.99 il conto era tornato attivo.
La condotta illegittima ed abusiva della controparte si colorava maggiormente, poi,
alla luce del fatto che in data 10.9.02 la società Cristallo fu costretta a stipulare altro
contratto di mutuo per esigenze di liquidità.
Anche in relazione alla posizione personale di Mario Elifani, la difesa attorea poneva
in rilievo la conclusione del mutuo in fata 4.3.99 per lire 1,5 mld, il cui importo era stato
virtualmente accreditato sul conto corrente n. 22678/1 allorché il saldo del conto era
a quella data di importo identico. Mario Elifani poneva, quindi, in rilievo il fatto che,
4
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
gruppo, tanto è vero9 che nel medesimo periodo la Hotel Cristallo srl, sebbene non
se il suo patrimonio non fosse stato
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
esautorato dai continui impegni finanziari, mai
avrebbe avuto la necessità di concludere detto contratto di mutuo.
In diritto, la difesa attorea evidenziava che, alla luce della sostanziale continuità
della situazione economico - finanziaria delle società e dei fidejussori, la condotta
tenuta dalla banca era certamente illegittima, sia nell'aver richiesto garanzia
sproporzionate
rispetto al credito concesso, sia per
aver escusso
pignoratizie, sia per aver escusso il pegno avente ad oggetto
per aver applicato al gruppo Elifani interessi usurari nei mutui.
le garanzie
quote societarie, sia
Da
tali
rilievi
condizioni di conto che avevano determinato un aumento sproporzionato del saldo
passivo.
Altri elementi
di responsabilità della banca erano individuati nella illegittimità della
trasmissione alla Centrale Rischi di notizie ed informazioni non veritiere, posto che non
si era determinato alcun sconfinamento.
La difesa attorea inoltre sottolineava la nullità dei mutui fondiari di scopo stipulati non
già al fine di erogare la somma mutuata, ma per ripianare debiti nei confronti della
banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di parti importo assistiti da
garanzie reali e personali; evidenziava come tutti tali mutui fossero viziati sotto
il
profilo causale in quanto la causa di garanzia cui assolvevano era incompatibile con
il tipo legale del mutuo e la par condicio creditorum.
Gli attori chiedevano, poi, la declaratoria di annullamento dei mutui anche per
errore, per dolo e per violenza ex artt.1427, 1428, 1429, 1430, 1434,1435, 1438 c.c..
Parte convenuta evidenziava, con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni
derivante dalle illegittime condizioni di conto applicate dalla banca, che tale voce
risarcitoria aveva fatto parte del giudizio promosso per la ripetizione di somme da
anatocismo, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non pattuite in
modo determinato; reputava che, pertanto, tali domande fossero precluse anche in
ragione dell'ultimo orientamento espresso dal giudice di legittimità di cui a Cass. civ.
S.U. n. 23726/2007. Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione
con riguardo alle
domande risarcitorie concernenti la vendita affrettata di immobili da parte di San
Paolo Edilizia e di Edilizia Immobiliare San Giorgio, posto che tale attività doveva
5
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
faceva seguire domanda di risarcimento dei danni, anche in ragione delle illegittime
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
inscriversi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e che le attività in questione
erano anteriori al 21.12.1999, ovvero anteriori di dieci anni rispetto alla notifica della
citazione. Eccepiva la prescrizione dell'azione di nullità e di annullamento dei cinque
contratti di mutuo conclusi dalle tre società, oltre che la prescrizione dell'azione di
restituzione di importi asseritamente usurari, secondo la prospettazione della
controparte,
importi relativi ai mutui stipulati da San Paolo
o
Cristallo. Eccepiva anche
Edilizia e da Hotel
la prescrizione delle pretese risarcitorie di Mario Elifani
derivanti all'asserita, illegittima escussione dei titoli oggetto di pegno e per il maggior
anche delle domande di nullità e di annullamento del contratto di mutuo del 4.3.1999
oltre
che della domanda risarcitoria per illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
Eccepiva, infine, la prescrizione delle azioni di annullamento dei contratti di mutuo.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese attoree, evidenziando, con riguardo ai
mutui: che, quanto a quelli concessi dopo l'1.1.94, trattandosi di mutui stipulati dopo
l'entrata in vigore del TUB, non vi era alcun accenno ad uno scopo in materia di
finanziamenti fondiari; che, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati nel 1991 tra
l'allora Cariplo e la San Paolo Edilizia e tra Cariplo ed Hotel Cristallo, le domande
erano infondate, dato che "l'ipotetica nullità di un mutuo di scopo legale (ammesso
e non concesso
che il mutuo in
discorso lo fosse effettivamente) può derivare
esclusivamente dal fatto che lo scopo non sia stato in concreto raggiunto(mentre nel
nostro caso è pacifico che gli immobili siano stati tutti costruiti e le ristrutturazioni
programmate dalla Hotel Cristallo effettuate), mentre è irrilevante che per
raggiungerlo sia stato o meno utilizzato il finanziamento concesso; cfr. Cass. civ., 8
aprile 2009, n. 8564)" ( v. pagg. 16 - 17 della comparsa di costituzione). Né alcuna
nullità poteva scaturire da un'ipotetica violazione della par condicio creditorum che,
ove mai esistente, avrebbe potuto comportare la revocabilità e non l'invalidità degli
atti. Escludeva ogni condotta illegittima da parte della banca con riferimento alle
vendite affrettate
degli immobili, delle quote sociali ed all'escussione dei pegni,
difettando integralmente l'elemento soggettivo e del dolo e della colpa; invocava,
in ogni caso, la buona fede
con riguardo all'applicato anatocismo. Contestava,
infine, il quantum delle richieste della controparte.
6
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
danno da perdita di liquidità per i versamenti effettuati nelle case sociali, come
In via riconvenzionale, la difesa della
controparti
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
convenuta chiedeva la condanna delle
al risarcimento del danno derivante dall'essersi queste appropriate di
corrispondenza interna,
riservata della
banca.
Sempre in via riconvenzionale
subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva la
condanna dei mutuatari a restituire il capitale erogato, oltre interessi dalla data
dell'erogazione ex art. 2033 c.c..
Orbene, occorre, in primo luogo, valutare la fondatezza dell'eccezione preliminare di
prescrizione sollevata da Intesa Sanpaolo. La stessa è senza dubbio fondata ex art.
ex artt. 1427, 1428, 1429, 1430 c.c., oltre che per violenza ex artt. 1434, 1435,1438 c.c.
relativamente ai sei contratti di mutuo e precisamente: il mutuo n. 1096370 concesso
alla San Paolo Edilizia il 9.9.91, iill mutuo n. 1459527 concesso alla San Paolo Edilizia il
16.3.94, il mutuo n. 1096395 concesso alla Edilizia Immobiliare San Giorgio il 23.2.94, il
mutuo n. 1198787 concesso alla Hotel Cristallo il15.7.91, il mutuo n. 3211489 concesso
alla Hotel Cristallo il 10.9.02; il mutuo n. 3074259 concluso da Mario Elifani in data
4.3.99. Ed, invero, quanto alla decorrenza della prescrizione in tema di prestazioni
periodiche, occorre avere riguardo alle rispettive scadenze qualora tali prestazioni
periodiche costituiscano il corrispettivo del godimento di una cosa altrui ed agisca il
creditore, come, ad esempio, nel caso della locazione. Con riferimento, invece, alla
facoltà di far valere un vizio della volontà, sia esso stato determinato da errore, dolo
o violenza, è necessario avere riguardo al momento della conclusione del contratto,
ossia al momento in cui concretamente la volontà del mutuatario poteva essere
stata viziata; ciò in tanto in quanto la rateizzazione dell'unico debito derivante da
mutuo si articola in più versamenti periodici, aventi finalità vantaggiose per il debitore.
Nel caso in esame va anche rilevato che
l'adempimento delle prestazioni,
non è il creditore
che agisce per
ma il mutuatario che intenderebbe far valere un
vizio (peraltro neppure specificato con riguardo alle disposizioni codicistiche
invocate) inerente la formazione e la conseguente manifestazione della volontà. La
disposizione di cui all'art. 2935 c.c.
ha, poi, riguardo alla sola possibilità legale
dell'esercizio, non influendo sul decorso della prescrizione, fatte salve le eccezioni
fissate dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare ( v. Cass. civ.
7
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
1442 c.c., con riferimento alla spiccata azione di annullamento per errore e per dolo
n. 2913/2002). Infine, è utile
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
evidenziare come nessun accenno all'azione di
annullamento sia mai stato fatto nelle missive in data 24.3.05 (doc. n. 68 di parte
attorea ) ed in data 17.5.07 (doc. n. 70 di parte attorea). Il tutto senza considerare
che graniticamente la S.C. ha osservato che "mentre la domanda giudiziale è atto
che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto
soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore
può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di
prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono
ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa
altrui. Ne consegue che per l'azione di annullamento del contratto di vendita (nella
specie, di cessione di quote di società a responsabilità limitata) la domanda
giudiziale
costituisce
l'unico
strumento
per
realizzare
l'interesse
protetto
dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai
sensi dell'art. 2943 cod. civ." ( Cass. civ. n. 25468/2010). E', pertanto, evidente che
alla notifica della citazione (21.12.09), le predette azioni erano prescritte.
Con riguardo alle domande aventi contenuto risarcitorio, occorre evidenziare che le
stesse sono suddivisibili in 6 sottogruppi contraddistinti tutti da un preteso, abusivo
ed illegittimo comportamento da parte della banca: 1) il primo attiene alla frettolosa
vendita di n. 73 e di n. 96 appartamenti imposta dalla banca rispettivamente alle
società San Paolo Edilizia srl ed Edilizia Immobiliare San Giorgio ssrl; 2) il secondo
concerne la richiesta, da parte della banca, di garanzia sproporzionate rispetto al
credito in concreto concesso e tenuto conto della patrimonializzazione delle società;
3) il terzo concerne l'asserita, forzosa conclusione dei contratti di mutuo stipulati
dalla San Paolo Edilizia srl il 9.9.91 ed il 16.3.94, del contratto di mutuo concluso il
23.2.94 dalla Immobiliare San Giorgio srl, del contratto di mutuo stipulato il 15.7.91
dalla Hotel Cristallo, del contratto di mutuo stipulato il 10.9.02 dalla Hotel Cristallo; 4)
il quarto concerne l'illegittima escussione dei titoli oggetto di pegno a garanzia degli
affidamenti della San Paolo Edilizia srl, della Immobiliare San Giorgio 89 srl, della Hotel
Cristallo srl, titoli offer
ti da parte di Mario e di Luigina Elifani, dalla illegittima escussione
offerti
del pegno avente ad oggetto le quote societarie della Romana Appalti Edilizia; 5) il
8
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto
quinto concerne l'asserita, illegittima
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
segnalazione in Centrale Rischi, 6) il sesto ha
riguardo al risarcimento derivante dall'applicazione, ai conti correnti, di condizioni
contrattuali illegittime, come dichiarate con sentenze a seguito dei giudizi instaurati
per
la ripetizione delle poste addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli
interessi, di interessi ultralegali e di commissione di massimo scoperto non pattuiti.
Anche in relazione a tali domande la convenuta ha eccepito la prescrizione, nella
specie
quinquennale, sul presupposto della sussistenza di una responsabilità
extracontrattuale.
non
possono
inscriversi
nell'alveo
della
responsabilità
extracontrattuale,
ma,
semplicemente in ragione dei contratti di conto corrente e di affidamento in essere
tra le società attoree e l'istituto di credito, vanno ricondotte nell'ambito della
responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'ordinaria prescrizione
decennale ex art. 2946 c.c..
Con riguardo ai vari sottogruppi di condotte in cui si sarebbe manifestato l'abuso
da parte della banca odierna convenuta, si osserva che, quanto al gruppo n. 1, la
prescrizione decennale
è maturata esclusivamente per la vendita
avvenuta il
10.3.1995 n. Rep. 48079 a rogito notaio dott. Giuseppe Fuà di Roma (primo dei doc.
ti sub n. 100 di parte attorea), in quanto il primo atto interruttivo è rappresentato
dalle raccomandate inviate il 24.3.05 ( doc. n. 68). Non è, invece, maturata la
ta di n. 73 appartamenti della San Paolo
prescrizione relativamente alla vendita forzata
Edilizia srl,posto che la prima vendita è del 9.10.96, come emerge dal primo atto di
compravendita sub doc. n. 86 di parte attorea; rispetto a tale atto è certamente
tempestiva la raccomandata del 24.3.05.
Con riguardo al sottogruppo n. 2 è da disattendere l'eccezione di prescrizione, per
l'assorbente ragione che non sono indicate date specifiche in cui la banca avrebbe
richiesto garanzia sproporzionate rispetto alle linee di credito ed alla complessiva
patrimonializzazione delle società.
Quanto al sottogruppo n. 3, la prescrizione è maturata in relazione a tutti i contratti
di mutuo, ad esclusione di quello concluso da Mario Elifani il 4.3.99 - per il quale è
interruttiva la raccomandata del 20.4.06
6 (doc. n. 69) e di quello stipulato da Hotel
9
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
Orbene, ad avviso del giudicante, tutte le condotte censurate dalla difesa attorea
Cristallo il 10.9.02 - per il quale
è
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
interruttiva la raccomandata del 24.3.05. Con
riguardo agli altri come sopra indicati, la lettera di contestazione inviata dalle società
attoree
in data
24.3.05
era certamente tardiva, essendo per tutti tali negozi
maturata la prescrizione decennale dalla data della loro conclusione, asseritamente
forzata.
Con riguardo al sottogruppo n. 4 neppure è maturatala prescrizione decennale,
atteso
che - come emerge dalla tabella contenuta
alle pagg.
40 e 41 della
citazione e non contestata dalla controparte - la data più risalente di escussione e di
è collocata al 3.7.96
data rispetto alla
quale è certamente
tempestiva, per quanto interessa la prescrizione, la raccomandata del 20.4.06 (doc.
n. 69 dell'attore Elifani).
Quanto al sottogruppo n. 5, è utile evidenziare che
precisa
non è indicata una data
alla quale riferire le presunte dichiarazioni non veritiere in ordine a
sconfinamenti, ad accordato ed
utilizzato in Centrale Rischi. Né in proposito è
rilevante quanto osservato dalla convenuta con riguardo al fatto che i conti correnti
tornarono ad essere attivi al 30.6.99,
data rispetto alla quale sono comunque
tempestive le contestazioni contenute nelle raccomandate del 24.3.05.
Con riferimento al sottogruppo n. 6, si rileva che San Paolo Edilizia introdusse il giudizio
di ripetizione di indebito con citazione notificata il 19.1.04 ( doc. n. 75), che Edilizia
Immobiliare San Giorgio 89 ssrl introdusse la relativa causa nell'anno 2004, come risulta
dal n. 5612/04 RG ( doc. n. 94) e che Hotel Cristallo dette inizio alla causa contro la
banca per ripetizione di somme illegittime nell'anno 2004 come risulta dal n. 5607/04
RG (doc. n. 112).
Poste
tali premesse, si tratta ora di verificare se la condotta della banca che,
secondo la versione attorea, impose garanzie sproporzionate, dette luogo alle
vendite forzate degli immobili, dei titoli in pegno, delle quote sociali, alla conclusione
del mutuo del 4.3.99 e di quello del 10.9.02 sia stata caratterizzata da mala fede,
od anche dalla colposa violazione del dovere di buona fede e di correttezza, che
debbono informare i rapporti contrattuali.
Sul punto, si deve premettere che "il recesso dal contratto di apertura di credito è
una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c. ed è pertanto adeguatamente motivato
10
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
vendita dei titoli
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
con il richiamo a quella disposizione. Come la corte ha avuto occasione di chiarire in
casi diversi ma analoghi (v. Cass. 11 gennaio 2006 n. 394), è invece la parte che
assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per violazione del principio di buona
fede) che ha l'onere di enunciare le ragioni della sua tesi, e fornirne la prova nel caso
concreto" ( v. Cass. civ. n. 6186/2008). Ed, ancora, "è noto che, nel quadro della
disciplina dettata dal codice civile, è consentito alla banca (così come al cliente) di
recedere in qualsiasi momento da un rapporto di apertura di credito tempo
indeterminato, con il solo obbligo di darne preavviso alla controparte entro un
fissa in quindici giorni (art. 1845, ultimo comma. c.c.). Se, invece, si tratta di
un'apertura di credito a tempo determinato, la banca, salvo patto contrario, ha
potestà di recesso soltanto in presenza di una giusta causa (art. cit., primo comma) e
deve comunque concedere al cliente un termine di quindici giorni per la restituzione
delle somme utilizzate e dei relativi accessori (secondo comma). La stessa riferita
disciplina, tuttavia, prevede che le parti possano convenzionalmente derogarvi, ed è
infatti frequente che, nei contratti del genere di quello in esame, vengano inserite
(autonomamente o, più spesso, mediante richiamo alle condizioni generali espresse
nelle cosiddette norme bancari uniformi) disposizioni pattizie di diverso tenore; le quali
consentono il recesso della banca senza necessità di giusta causa anche dai rapporti
a tempo determinato ed esonerano la medesima banca da ogni necessità di
preavviso.
Nel caso di specie, l'impugnata sentenza non chiarisce se si è in presenza di an
rapporto a tempo determinato o indeterminato. Tale lacuna non è, tuttavia,
rilevante.
Se l'apertura di credito fosse stata pattuita a tempo indeterminato, infatti, un
problema di legittimità del recesso della banca per difetto di giusta causa neppure si
porrebbe, alla stregua di quanto è previsto nella disposizione di legge già sopra
riferita. Non diversamente starebbero però le cose se si volesse ipotizzare l'esistenza di
un'apertura di credito a termine, perché il giudice di merito ha insindacabilmente
accertato che le parti avevano comunque derogato alla disciplina del codice, e
che, nel loro accordo, avevano fatto riferimento alle suaccennate condizioni generali
11
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
termine che, se non diversamente stabilito dal contratto o dagli usi, lo stesso codice
di contratto (si legge infatti - alle
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
pagine 7 ed 8 dell'impugnata sentenza - che le
modalità ed i tempi del recesso non erano stati contestati in modo specifico
nemmeno dagli appellanti, "perché previsti abitualmente dalle condizioni generali di
contratto per l'apertura di fido in conto corrente bancario e dal momento che, per il
caso
di
specie,
sono
state
ribadite
nella
loro
vigenza
dal
teste
Lolli").
In nessun caso, dunque, la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
Credito
Romagnolo
dell'inesistenza
potrebbe
di
essere
messa
in
un'eventuale
discussione
giusta
sotto
il
profilo
causa.
esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca. Resta pur sempre da
rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede
(art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente
consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura
di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del
tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole
aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed
all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter
disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò
pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se
non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene
normalmente convenuta" (v. Cass. civ. n. 4538/1997).
Trasfondendo tali principi nel caso in esame,
certamente
osserva questo giudice che
non vi fu da parte della banca alcun recesso od alcun cambio di
direzione repentino, in quanto
le parti, in una
posizione di reciproco dialogo,
portarono avanti le rispettive posizioni, in particolare le società attoree avallate, nella
sostanza, dall'ufficio fidi di Roma, le cui linee non vennero condivise dall'ufficio fidi di
Milano. Il primo, infatti, proponeva l'aumento del fido alla società San Paolo in data
18.6.96
da lire
37.151.410 mld a 40.170.000 mld, segnalando che si trattava di
rapporto altamente remunerativo per la banca, indicando tutta una serie di dati
contabili e specificando che la movimentazione
dell'esercizio era rappresentata
quasi esclusivamente da versamenti dei soci; che, in particolare, erano stati versati
12
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
Quanto appena osservato, tuttavia, non implica la totale insindacabilità del modo di
quattro assegni
rappresentativi di
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
caparre per compromessi, avendo la società
ormai accantonato l'idea di vendita in blocco dei fabbricati ed avendo avviato la
commercializzazione frazionata ( doc. n. 6). A tale richiesta la direzione generale di
Milano rispondeva in termini negativi, segnalando che le contingenti dinamiche del
mercato immobiliare lasciavano intravedere ricavi di vendita ampiamente inferiori
rispetto alle rimanenze iscritte a bilancio 12.95 con conseguenti, rilevanti perdite (doc.
n. 60). L'ufficio di Roma opponeva ragioni contrastanti, evidenziando che erano
stati immessi 14 mld di finanziamenti soci, che gli Elifani desideravano un graduale
erano legati a mutui su stabili sui quali era iscritta ipoteca a favore della banca. Per
tutti tali motivi, detto ufficio insisteva per l'accoglimento della proposta ( doc. n. 19).
Il servizio fidi di Milano manteneva la posizione di rifiuto con missiva del 23.9.96 ( doc.
n. 61), posizione che veniva comunicata a Luigina Elifani ( doc. n. 62). Stesso iter si
delineava anche per la società Edilizia Immobiliare San Giorgio 89 srl, come si desume
dalla lettera del servizio fidi di Roma datata 11.10.96 ( doc. n. 66). Come è evidente,
si trattava, quindi, di differenti valutazioni e di
precise e divergenti scelte
imprenditoriali di due uffici della stessa banca, ma certamente in tali diverse opinioni
non è ravvisabile alcuna violazione di regole di correttezza o di buona fede; sarebbe,
del resto, arbitrario reputare la violazione di doveri di correttezza e di buona fede
ancorati a mere scelte discrezionali di opportunità espresse da diversi uffici della
stessa
banca.
avrebbero
In
un simile contesto, quindi, erano le
dovuto condurre una diversa
società attoree
che
trattativa, eventualmente anche
intavolando rapporti con altri istituti di credito. Per tali motivi, non si ravvisa alcuna
violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'operato della banca in
relazione
a quelle attività che, secondo la difesa attorea, sarebbero state
necessitate, ossia la frettolosa vendita degli appartamenti della San Paolo Edilizia e
della Edilizia Immobiliare San Giorgio, la richi
richiesta di garanzie sproporzionate rispetto al
credito concesso, trattandosi anche con riferimento a tale ultima fattispecie, di
valutazioni discrezionali della banca; né in relazione
alla forzosa conclusione del
contratto di mutuo del 10.9.02 e del 4.3.99 ed all'escussione dei titoli dati in pegno.
Del resto, che i rapporti si svolsero in un clima di trattativa tra le parti e niente affatto
13
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
smobilizzo della garanzia in titoli sottostante gli affidamenti e che i prefinanziamenti
di imposizioni impreviste, emerge
conto della San Paolo,
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
anche dalla comunicazione di Mario Elifani per
laddov
laddove
viene prospettato il progressivo rientro
dell'esposizione ( doc. n. 63). Stesso iter seguiva la società Immobiliare San Giorgio,
che, con apposita comunicazione,
proponeva un piano di rientro ( doc. n. 64),
come del resto esposto dalla stessa difesa attorea (cfr. pagg. 30 - 31 della citazione).
In sostanza, ciò che viene contestato dagli attori è il mancato, ingiustificato aumento
della linea di cassa, pur nell'ambito di una ritenuta minima percentuale rispetto
all'affidamento complessivo. Del resto, anche la migliore e più accreditata dottrina
definizione ad arricchimento, in quanto l'acquisizione di liquidità e l'incremento delle
proprie disponibilità è bilanciato dagli obblighi restitutori aumentati di interessi, oneri
e spese; con la conseguenza che un atteggiamento non particolarmente prudente
da parte dell'istituto di credito ed una sottovalutazione delle risorse finanziarie
disponibili possono configurare a tutti gli effetti la fattispecie del'abusiva concessione
del credito e
fondare
ulteriomente i presupposti fattuali
per la liberazione del
fidejussore ex art. 1956 c.c.. Ora, se non si vuole sostenere che nel caso di specie
ricorressero certamente le
fattispecie di cui sopra, è,
però, evidente come la
condotta contraria che fosse stata tenuta dalla banca ben avrebbe potuto anche
legittimare azioni conseguenti ( a prescindere, ovviamente, dalla loro fondatezza): il
che dimostra
ancora di più l'imprescindibile fluidità delle posizione e
condotta dell'istituto di credito sia
stata improntata ad un dialogo,
come la
il cui exitus
semplicemente non è stato gradito ai clienti.
Con riguardo alla pretesa, illegittima segnalazione alla Centrale Rischi,
è
da
premettere che la banca non procedette ad alcuna segnalazione di sofferenza
che, sola, legittima un'azione risarcitoria tout court, laddove l'istituto segnalante non
abbia correttamente valutato la
complessiva situazione patrimoniale del cliente
sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia; ed, infatti, in tale ipotesi si tratta di
situazioni connotate, sì,
fallimentare,
da una nozione levior
rispetto a quella dell’insolvenza
ma pur sempre equiparabili in termini di valutazione negativa di una
situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica. Nel caso in
esame, invece, la difesa attorea lamenta una segnalazione di sconfinamento non
14
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
civilistica ha stigmatizzato l'opinione secondo cui il finanziamento equivale per
veritiera. Ora, anche ove volesse
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
darsi per pacifico simile fatto, sono totalmente
carenti gli elementi del dolo o della colpa: quanto al primo, la difesa attorea non lo
ha neppure allegato e, quanto alla seconda, non è in atti alcuna prova; il tutto a
non voler considerare che anche in punto di anatocismo è difficile ipotizzare la
colpa della banca, in ragione dei pregressi orientamenti giurisprudenziali anteriori al
successivo indirizzo del giudice di legittimità dal 1999 in poi. Il reale motivo dirimente
è, però, rappresentato dalla totale assenza di prova del danno: che, infatti, a
differenza del danno scaturente dall'illegittima segnalazione a sofferenza - danno
necessita di rigorosa prova. Nel caso de quo, infatti, le
società attoree avrebbero dovuto dimostrare che, a seguito della segnalazione di
sconfinamento, si erano viste rifiutare altre linee di credito, proprio perché tali
indicazioni risultanti dalla Centrale Rischi avevano influito sulle decisioni di altri istituti
bancari in merito ad affidamenti. Tale prova è assente per la semplice ragione che
le attrici hanno dichiarato di essere affidate esclusivamente con la banca odierna
convenuta, tanto da
trovarsi in una situazione di
stessa ( cfr. pag. 108 della citazione).
Per
dipendenza economica dalla
tali motivi, la domanda
de qua va
rigettata. Stesse considerazioni valgono con riferimento alla posizione di Mario Elifani,
per l'asserita, illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
Va, infine, esaminata la domanda risarcitoria
di cui al n. 6 relativa al danno
provocato dall'applicazione ai conti correnti di condizioni contrattuali illegittime,
segnatamente in punto di capitalizzazione
trimestrale degli interessi,
mancata
determinazione degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto. Va,
a tale proposito, premesso che nei giudizi per la ripetizione di dette somme introdotti
dalle
tre società, le stesse hanno chiesto,
sin dalla citazione, la rivalutazione
monetaria. Ciò emerge dall'atto di citazione di San Paolo Edilizia,dalla memoria ex
art. 183 cpc, ove la rivalutazione è anche quantificata,
conclusionale, nel cui ambito la difesa
ha specificato
dalla comparsa
che l'attrice era
stata
costretta a ricorrere a diverse forme di finanziamento bancario per il pagamento di
competenze illegittime, distraendo disponibilità dalle finalità imprenditoriali, il tutto
salvo ed impregiudicato
il diritto di chiedere gli ulteriori danni
copertura di uno scoperto di conto non giustificato ( doc.ti
per la
nn. 7, 8, 9
forzosa
della
15
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
sostanzialmente in re ipsa -
convenuta;
cfr. pagg. 35 e 37 della
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
comparsa conclusionale). Anche la Edilizia
Immobiliare san Giorgio srl e la Hotel Cristallo srl avevano chiesto la rivalutazione
con le stesse modalità e negli stessi tempi processuali, come emerge dai due atti di
citazione e dalle memorie ex art. 183 cpc (doc. ti nn. 10 - 13 della banca). A tale
riguardo, la S.C. ha osservato che "in tema di obbligazioni pecuniarie ed in ipotesi di
ritardato pagamento, la richiesta degli interessi moratori e quella di risarcimento del
maggior danno - di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 1224
cod. civ. - trovano comune origine e presupposto nell'inadempimento colposo del
precisato di limitare la sua pretesa risarcitoria alla sola prima voce riservandosi di agire
separatamente per il ristoro dell'altra e la controparte non abbia sollevato
contestazioni al riguardo, le relative pretese, riferendosi ad una situazione giuridica
unitaria, non sono frazionabili processualmente ed il giudicato formatosi sulla
domanda di interessi moratori, che costituisce appunto pronuncia sul diritto al
risarcimento del danno per inadempimento di obbligazione pecuniaria, preclude la
possibilità di chiedere in un successivo giudizio il maggior danno" ( v. ex multis Cass.
civ., n. 3187/2003). Trasfondendo tale principio nel caso di specie, si osserva che la
difesa della San Paolo Edilizia ha specificato di riservarsi l'introduzione d
del relativo
giudizio risarcitorio solo in sede di comparsa conclusionale, ossia del tutto
tardivamente. Né risulta che le altre società abbiano formulato
difensivi una tale riserva.
nei rispettivi atti
Tali valutazioni sono ormai superate dal condivisibile
orientamento espresso dalle Sezioni Unite secondo cui "non è consentito al creditore
di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto
obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento,
contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della
obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale
modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il
principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non
solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione
giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto
processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla
16
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
debitore. Ne consegue che, salvo che il danneggiato abbia, nel primo giudizio,
soddisfazione della pretesa creditoria
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
in un abuso degli strumenti processuali che
l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse
sostanziale"; inoltre, proprio
in ossequio al
generale dovere di correttezza e
di
buona fede, "la disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità sostanziale del
rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all'adempimento), in quanto
attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso
dello
stesso.
Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il
viceversa
uniformarsi)
del
processo
giusto.
Ulteriore vulnus al quale deriverebbe, all'evidenza, dalla formazione di giudicati
(praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative
giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Mentre l'effetto inflattivo riconducibile ad
una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto
di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost.,
della "ragionevole durata del processo", per l'evidente antinomia che esiste tra la
moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata".
(v. Cass. civ., S.U. n. 2007/23726). Il tutto, quindi, in contrasto
con la regola
generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di
solidarietà di cui all'art. 2 Cost..
Alla luce di tali conclusioni, è superfluo l'esame
circa gli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie risarcitoria invocata,
posto che la relativa domanda è da disattendere.
Restano da esaminare le domande di nullità dei contratti di mutuo qualificati dalla
difesa attorea in termini di mutuo di scopo sia per l'asserita assenza dello scopo, sia
per l'applicazione dell'ammortamento alla francese, sia per la dedotta violazione
della par condicio creditorum, sia per l'asserita usura.
La questione della nullità per assenza della causa nei mutui fondiari esaminati si
pone esclusivamente per
quelli conclusi
nel 1991 e precisamente il n.
1198787
oncluso dalla Hotel Cristallo srl il 15.7.91 ed il n. 1096379 stipulato dalla San Paolo
concluso
Edilifin,
poi San Paolo Edilizia srl, posto che l'art. 38 TUB entrato in vigore dall'1.1.94
non contiene alcun accenno ad uno scopo in materia di mutui fondiari. Quanto,
17
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
quindi, ai mutui de quibus, "in tema di credito fondiario, la norma di cui all'art. 18 del
R.D. n. 646 del 1905 (nonché l'art. 67, ultimo comma della legge fallimentare) non
postula affatto (come implicitamente confermato, ancora, dall'art. 38 del D.Lgs.
385/1993), che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario,
della somma erogata dall'istituto mutuante debba venir necessariamente pattuita la
destinazione scopo di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca, con la
conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la
banca legittimamente qualificabile in termini di "mutuo di scopo", la mancata
per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale
idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne "ipso facto" la nullità ex art.
1418 c.c". ( v. Cass. civ. n. 317/2001; v. anche Cass. civ., n. 9511/2007). In ogni caso,
risulta dagli atti in modo assolutamente pacifico che gli immobili vennero realizzati e,
di poi, venduti, proprio con le disponibilità percepite con la stipula dei predetti mutui.
Quanto alla ritenuta illegittimità dei mutui per l'applicazione dell'ammortamento alla
francese, si rileva, in primo luogo, che la difesa attorea ha invocato tale illegittimità,
senza fornirne alcuna prova. In secondo luogo, si osserva che nell'ammortamento
alla francese le rate sono assolutamente uguali ed in ogni rata diminuisce la quota
imputabile agli interessi, mentre aumenta progressivamente la quota ascrivibile al
capitale; il vantaggio di tale
eguaglianza di ogni rata
piano di ammortamento è costituito dall'assoluta
mediante
il ricorso al criterio di calcolo dell'interesse
composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei
valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. In tale sistema, però,
non è ravvisabile alcuna forma di anatocismo, posto che la quota di interessi
è
costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente. L'effetto
anatocistico in un tale piano di ammortamento si potrebbe determinare, invece, solo
in ipotesi di
inadempimento del mutuatario nel pagamento, laddove il mutuante
pretenda la corresponsione degli interessi moratori anche sulla quota della rata di
ammortamento scaduta costituita dagli interessi, fattispecie non dedotta nel caso in
esame.
18
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizza, di
Da rigettare è la contestazione
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
afferente la violazione della par condicio creditorum,
posto che una simile questione si pone esclusivamente in ambito concorsuale e può
comportare la revocabilità degli atti negoziali, ma non certo l'invalidità degli stessi.
Non sono, poi, stati allegati i motivi per i quali si verserebbe in ipotesi di contratti
conclusi in frode alla legge ex art. 1344 c.c., né, tanto meno, è stata fornita una
prova in merito.
Da respingere è, infine, la domanda di nullità per preteso superamento del tasso soglia usura con riferimento ai mutui n. 1198787 concluso da Hotel Cristallo il 15.7.91 e
luogo, all'epoca della conclusione dei predetti contratti non era ancora entrata in
vigore la normativa anti usura e tale rilievo attiene alla valutazione dei fatti costitutivi
della pretesa nullità.
dimostrato che il tasso
In secondo luogo, la difesa attorea non ha minimamente
nel corso del contratto avesse superato la soglia usura. Né
può essere ammessa la consulenza tecnica d'ufficio, posto che "la consulenza
tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di
questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto
mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la
prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda
con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero
di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati"
(v. Cass. civ. n.
3130/2011);
ed ancora, "la mancata disposizione della
consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità,
è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la
consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini
esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati " (v. Cass. civ. n.
15219/2007).
ll rigetto delle domande di nullità
comporta
che sia assorbita la domanda
riconvenzionale subordinata proposta dalla banca avente ad oggetto la restituzione
degli importi di cui ai mutui.
19
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
n. 1450527 concluso da San Paolo Edilizia il 16.3.94, per le seguenti ragioni. In primo
La domanda
di risarcimento dei
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013
danni formulata dalla convenuta in comparsa
costitutiva, per improprio utilizzo, da parte degli attori, di documentazione bancaria
riservata non va esaminata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle
conclusioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al
dispositivo sulla base del D.M. n.140/2012, tenuto
conto della complessità delle
questioni trattate e della pluralità delle posizioni da esaminare da parte della difesa
della banca convenuta, ex art 4, II e IV comma del citato D.M..
il giudice, definitivamente decidendo nella causa n.
92373/09 R.G.,
ogni
diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la prescrizione dell'azione di annullamento ex artt. 1427 - 1430 c.c.,
ex artt. 1434, 1435, 1438 c.c. relativamente ai contratti di mutuo: n. 1096370
concesso alla San Paolo Edilizia il 9.9.91, n. 1459527 concesso alla San Paolo
Edilizia il 16.3.94, n. 1096395 concesso alla Edilizia Immobiliare San Giorgio il
23.2.94, n. 1198787 concesso alla Hotel Cristallo il15.7.91, n. 3211489 concesso
alla
a Hotel Cristallo il 10.9.02, n. 3074259 stipulato da Mario Elifani in data 4.3.99;
2) dichiara la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni relativamente alla
conclusione dei contratti di mutuo n. 1096370 concesso alla San Paolo Edilizia il
9.9.91,
1,
n. 1459527
concesso alla San Paolo Edilizia il 16.3.94, n. 1096395
concesso alla Edilizia Immobiliare San Giorgio il 23.2.94, n. 1198787 concesso
il15.7.91;
alla Hotel Cristallo il15.7.91
3) rigetta tutte le altre domande di nullità dei mutui di cui al punto n. 1) e di
risarcimento dei danni proposte da
Mario
ario Elifani in proprio e in veste di
erede universale di Luigina Elifani,
s.r.l. San Paolo
P olo Edilizia,
s.r.l. Edilizia
Immobiliare San Giorgio 89,
89, s.r.l. Hotel Cristallo contro Intesa Sanpaolo s.p.a.;
4) dichiara assorbita la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta da
Intesa Sanpaolo s.p.a.;
5) condanna
in solido Mario Elifani in proprio e in veste di erede universale di
Luigina Elifani,
ani, la s.r.l. San P
Paolo
olo Edilizia, la s.r.l. Edilizia Immobiliare San Giorgio
89, la s.r.l. Hotel Cristallo a rifondere, in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., le
20
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
P.Q.M.
spese processuali, che liquida
Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013
RG n. 92373/2009
Repert. n. 7304/2013
del 28/06/2013
in complessivi € 80.000,00
per compenso
professionale, € 1.136,83 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 27 giugno 2013.
Il Giudice
21
Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a
Dott. Silvia Brat