sentenza n. 9187 del 28 giugno 2013
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sentenza n. 9187 del 28 giugno 2013
N. R.G. 92373/2009 Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92373/2009 promossa da: MARIO ELIFANI (C.F. LFNMRA27B15H501R), SAN PAOLO EDILIZIA SRL (C.F. 03942601000), EDILIZIA IMM.RE SAN GIORGIO 89 SRL (C.F. 03609271006), HOTEL CRISTALLO SRL (C.F. 01030540005), con il patrocinio dell’avv. ANTONINO PIRO, elettivamente domiciliati in VIALE S. MICHELE DEL CARSO, 10 20144 MILANO presso l'avv. GIUSEPPE VESPASIANI ATTORI contro degli avv. ti MANUELA INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio de GRASSI, FRANCESCO BRUGNATELLI, LUCA FILIPPO ANDREA SZEGO, elettivamente domiciliata in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO presso i difensori avv. ti MANUELA GRASSI, FRANCESCO BRUGNATELLI, LUCA FILIPPO ANDREA SZEGO CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. 1 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a SESTA SEZIONE CIVILE Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 21.12.09 Mario Elifani in proprio e in veste di erede universale di Luigina Elifani, la s.r.l. San Paolo Edilizia,, la s.r.l. Edilizia Immobiliare San Giorgio 89, la s.r.l. Hotel Cristallo convenivano in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, sulla base della seguente ricostruzione dei fatti. Deducevano che tutte le società attoree, riconducibili alla persona di Mario Elifani e dedite all'attività edilizia negli anni 80 80-90, si erano viste delle linee di cassa generale di Milano, la richiesta di aumento non garantite, a sistemazione di presunti sconfinamenti, circostanza che aveva, di conseguenza, determinato l'illegittimo, forzoso rientro e ciò nonostante che la direzione di Roma fosse stata maggiormente intenzionata ad andare incontro alle esigenze del gruppo; le società ed i fidejussori Mario Elifani e Luigina Elifani procedevano alla vendita forzosa dei titoli concessi in pegno per la riduzione dello sconfinamento ed intendevano dimostrare l'illegittimità della condotta della banca, che non aveva consentito l'aumento delle linee di cassa nonostante tale aumento rappresentasse una percentuale minima rispetto al totale dell'intero affidamento. Assumeva la difesa attorea che, in particolare, la consistenza dei depositi amministrati oggetto di pegno per le obbligazioni facenti capo alla società San Paolo Edilizia alla data del 31.3.96 erano pari ad € 12.984.454,64 e che l'importo nominale complessivo dei titoli in garanzia era di valore inferiore rispetto a quello realizzato con l'escussione degli stessi sino al 30.1.97 pari ad € 13.498.055,53; da ciò, in considerazione anche delle garanzie personali rilasciate dagli Elifani di importo di lire 48.900 mld, derivava che le linee di credito erano supergarantite. Stesse considerazioni dovevano farsi relativamente alla vendita forzosa delle quote societarie della Romana Appalti Edilizia oggetto di pegno a garanzia della linea di credito di lire 3 mld, quote costituite da n. 2 appartamenti di alto pregio e di provenienza familiare, quote vendute con atto del 13.1.98 con un realizzo certamente inferiore considerare che rispetto all'effettivo valore dei beni. Il i saldi dei conti correnti addebiti illegittimi costituiti da tutto senza dovevano ancora essere epurati di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, 2 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a rifiutare, dall'ufficio fidi della direzione interessi non pattuiti ed interessi sui Analoghe considerazioni affrettata di n. 73 Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 mutui con ammortamento alla francese. svolgeva la difesa attorea in relazione appartamenti oggetto di ipoteca volontaria alla vendita della banca concessa per lire 25 mld a fronte del mutuo ipotecario n. 10963709 per lire 10 mld , mutuo stipulato il 13.5.92 dopo che la direzione generale di Milano aveva negato l'aumento dell'affidamento della società San Paolo Edilizia s.r. s.r.l. per la sistemazione di presunti sconfinamenti; vendita avvenuta al di sotto del prezzo stimato dalla banca, pur in via prudenziale. Anche in questa occasione, infatti, la difesa attorea faceva n. 20608/1 aveva un'esposizione per cassa di € 5.506.825,82 e stato che tale saldo era ridotto sensibilmente in ragione delle risultanze della consulenza tecnica ufficiale nel giudizio per ripetizione di indebito definito con sentenza del Tribunale di Milano datata 23.11.09. In sostanza, la difesa attorea ha evidenziato che la vendita di tali immobili era stata necessitata per le pressioni ricevute dalla banca, con un notevole deprezzamento, il tutto in ragione del fatto che l'istituto di credito in questione era l'unico con il quale il gruppo contrattava. Anche con riferimento alla Edilizia Immobiliare San Giorgio 89 s.r.l., era chiaro che lo sconfinamento del fido rispetto all'accordato era di poco superiore al 10% e la società disponeva di un patrimonio di immobili liberi da pesi e gravami controvalore era superiore a lire 4 mld; da ciò emergeva che, saldo del conto corrente non fosse stato epurato da il cui anche laddove il competenze illegittime per anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti e commissioni di massimo scoperto non determinate, l'esposizione per cassa non era tale da giustificare il rientro forzoso e la illegittima chiusura da parte della direzione di Milano. Anche la consistenza dei depositi amministrati e dei valori dati in pegno a garanzia delle linee di credito per complessivi € 12.834.129,54 era inferiore all'effettivo realizzo come risultava dall'escussione alla data del 30.1.97, pari ad € 13.330.972,64. La società evidenziava anche come dopo la vendita dei predetti titoli risultasse un saldo contabile passivo per € 4.095.252,64 per effetto degli interessi ultralegali non pattuiti e della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale. In un tale contesto e per far fronte ai fabbisogni finanziari costituiti dal pagamento delle rate del mutuo di 16 mld del 3 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a testato alla San Paolo Edilizia, presente che alla data del 14.1.98 il conto corrente intestato 23.2.94, Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 la Immobiliare San Giorgio si trovò costretta a vendere frettolosamente n. 96 appartamenti ben al di sotto dell'effettivo valore ed abbandonando trattative da tempo in corso per la vendita in blocco degli stessi con importanti enti pubblici. Analoghe considerazioni venivano svolte dalla difesa attorea con riguardo alla posizione della società Hotel Cristallo, la cui regola regolarità nell'utilizzo delle linee di credito emergeva anche dalla Centrale Rischi. Con la conseguenza che "il forzoso rientro che a luglio 1996 aveva interessato le società San Paolo Edilizia srl e la società Edilizia Immobiliare a San Giorgio 89 srl aveva avuto un immediato riflesso sull'intero sia stato richiesto espressamente il rientro, come è avvenuto con le altre società, è stata invitata o meglio obbligata a d mediante il parziale ridurre l'esposizione del breve termine, smobilizzo del pegno a deconto dell'utilizzato e contestuale riduzione del fido per elasticità di cassa a breve termine da lire 7.000 milioni a lire 6.400milioni fido ove la banca aveva, comunque, una garanzia pignoratizia di lire 6.7884.150.150 pari ad euro 3.503.721,15" (v. pag. 84 della citazione). Ora, in un tale contesto la banca inviava comunicazione dell'11.11.98 con la quale comunicava il recesso dagli affidamenti, intimando successivamente con missiva del 19.11.98 il rientro. Da tali elementi la difesa attorea desumeva l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito, il tutto avvalorato, poi, dalla considerazione che il saldo del conto corrente epurato da tutte le poste illegittime a seguito dell'introduzione della relativa causa davanti al Tribunale di Milano era notevolmente inferiore rispetto a quanto conteggiato dalla banca al momento della richiesta di rientro del novembre 1998; tanto che alla data del 30.6.99 il conto era tornato attivo. La condotta illegittima ed abusiva della controparte si colorava maggiormente, poi, alla luce del fatto che in data 10.9.02 la società Cristallo fu costretta a stipulare altro contratto di mutuo per esigenze di liquidità. Anche in relazione alla posizione personale di Mario Elifani, la difesa attorea poneva in rilievo la conclusione del mutuo in fata 4.3.99 per lire 1,5 mld, il cui importo era stato virtualmente accreditato sul conto corrente n. 22678/1 allorché il saldo del conto era a quella data di importo identico. Mario Elifani poneva, quindi, in rilievo il fatto che, 4 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a gruppo, tanto è vero9 che nel medesimo periodo la Hotel Cristallo srl, sebbene non se il suo patrimonio non fosse stato Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 esautorato dai continui impegni finanziari, mai avrebbe avuto la necessità di concludere detto contratto di mutuo. In diritto, la difesa attorea evidenziava che, alla luce della sostanziale continuità della situazione economico - finanziaria delle società e dei fidejussori, la condotta tenuta dalla banca era certamente illegittima, sia nell'aver richiesto garanzia sproporzionate rispetto al credito concesso, sia per aver escusso pignoratizie, sia per aver escusso il pegno avente ad oggetto per aver applicato al gruppo Elifani interessi usurari nei mutui. le garanzie quote societarie, sia Da tali rilievi condizioni di conto che avevano determinato un aumento sproporzionato del saldo passivo. Altri elementi di responsabilità della banca erano individuati nella illegittimità della trasmissione alla Centrale Rischi di notizie ed informazioni non veritiere, posto che non si era determinato alcun sconfinamento. La difesa attorea inoltre sottolineava la nullità dei mutui fondiari di scopo stipulati non già al fine di erogare la somma mutuata, ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di parti importo assistiti da garanzie reali e personali; evidenziava come tutti tali mutui fossero viziati sotto il profilo causale in quanto la causa di garanzia cui assolvevano era incompatibile con il tipo legale del mutuo e la par condicio creditorum. Gli attori chiedevano, poi, la declaratoria di annullamento dei mutui anche per errore, per dolo e per violenza ex artt.1427, 1428, 1429, 1430, 1434,1435, 1438 c.c.. Parte convenuta evidenziava, con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni derivante dalle illegittime condizioni di conto applicate dalla banca, che tale voce risarcitoria aveva fatto parte del giudizio promosso per la ripetizione di somme da anatocismo, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non pattuite in modo determinato; reputava che, pertanto, tali domande fossero precluse anche in ragione dell'ultimo orientamento espresso dal giudice di legittimità di cui a Cass. civ. S.U. n. 23726/2007. Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione con riguardo alle domande risarcitorie concernenti la vendita affrettata di immobili da parte di San Paolo Edilizia e di Edilizia Immobiliare San Giorgio, posto che tale attività doveva 5 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a faceva seguire domanda di risarcimento dei danni, anche in ragione delle illegittime Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 inscriversi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e che le attività in questione erano anteriori al 21.12.1999, ovvero anteriori di dieci anni rispetto alla notifica della citazione. Eccepiva la prescrizione dell'azione di nullità e di annullamento dei cinque contratti di mutuo conclusi dalle tre società, oltre che la prescrizione dell'azione di restituzione di importi asseritamente usurari, secondo la prospettazione della controparte, importi relativi ai mutui stipulati da San Paolo o Cristallo. Eccepiva anche Edilizia e da Hotel la prescrizione delle pretese risarcitorie di Mario Elifani derivanti all'asserita, illegittima escussione dei titoli oggetto di pegno e per il maggior anche delle domande di nullità e di annullamento del contratto di mutuo del 4.3.1999 oltre che della domanda risarcitoria per illegittima segnalazione in Centrale Rischi. Eccepiva, infine, la prescrizione delle azioni di annullamento dei contratti di mutuo. Nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese attoree, evidenziando, con riguardo ai mutui: che, quanto a quelli concessi dopo l'1.1.94, trattandosi di mutui stipulati dopo l'entrata in vigore del TUB, non vi era alcun accenno ad uno scopo in materia di finanziamenti fondiari; che, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati nel 1991 tra l'allora Cariplo e la San Paolo Edilizia e tra Cariplo ed Hotel Cristallo, le domande erano infondate, dato che "l'ipotetica nullità di un mutuo di scopo legale (ammesso e non concesso che il mutuo in discorso lo fosse effettivamente) può derivare esclusivamente dal fatto che lo scopo non sia stato in concreto raggiunto(mentre nel nostro caso è pacifico che gli immobili siano stati tutti costruiti e le ristrutturazioni programmate dalla Hotel Cristallo effettuate), mentre è irrilevante che per raggiungerlo sia stato o meno utilizzato il finanziamento concesso; cfr. Cass. civ., 8 aprile 2009, n. 8564)" ( v. pagg. 16 - 17 della comparsa di costituzione). Né alcuna nullità poteva scaturire da un'ipotetica violazione della par condicio creditorum che, ove mai esistente, avrebbe potuto comportare la revocabilità e non l'invalidità degli atti. Escludeva ogni condotta illegittima da parte della banca con riferimento alle vendite affrettate degli immobili, delle quote sociali ed all'escussione dei pegni, difettando integralmente l'elemento soggettivo e del dolo e della colpa; invocava, in ogni caso, la buona fede con riguardo all'applicato anatocismo. Contestava, infine, il quantum delle richieste della controparte. 6 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a danno da perdita di liquidità per i versamenti effettuati nelle case sociali, come In via riconvenzionale, la difesa della controparti Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 convenuta chiedeva la condanna delle al risarcimento del danno derivante dall'essersi queste appropriate di corrispondenza interna, riservata della banca. Sempre in via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva la condanna dei mutuatari a restituire il capitale erogato, oltre interessi dalla data dell'erogazione ex art. 2033 c.c.. Orbene, occorre, in primo luogo, valutare la fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da Intesa Sanpaolo. La stessa è senza dubbio fondata ex art. ex artt. 1427, 1428, 1429, 1430 c.c., oltre che per violenza ex artt. 1434, 1435,1438 c.c. relativamente ai sei contratti di mutuo e precisamente: il mutuo n. 1096370 concesso alla San Paolo Edilizia il 9.9.91, iill mutuo n. 1459527 concesso alla San Paolo Edilizia il 16.3.94, il mutuo n. 1096395 concesso alla Edilizia Immobiliare San Giorgio il 23.2.94, il mutuo n. 1198787 concesso alla Hotel Cristallo il15.7.91, il mutuo n. 3211489 concesso alla Hotel Cristallo il 10.9.02; il mutuo n. 3074259 concluso da Mario Elifani in data 4.3.99. Ed, invero, quanto alla decorrenza della prescrizione in tema di prestazioni periodiche, occorre avere riguardo alle rispettive scadenze qualora tali prestazioni periodiche costituiscano il corrispettivo del godimento di una cosa altrui ed agisca il creditore, come, ad esempio, nel caso della locazione. Con riferimento, invece, alla facoltà di far valere un vizio della volontà, sia esso stato determinato da errore, dolo o violenza, è necessario avere riguardo al momento della conclusione del contratto, ossia al momento in cui concretamente la volontà del mutuatario poteva essere stata viziata; ciò in tanto in quanto la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo si articola in più versamenti periodici, aventi finalità vantaggiose per il debitore. Nel caso in esame va anche rilevato che l'adempimento delle prestazioni, non è il creditore che agisce per ma il mutuatario che intenderebbe far valere un vizio (peraltro neppure specificato con riguardo alle disposizioni codicistiche invocate) inerente la formazione e la conseguente manifestazione della volontà. La disposizione di cui all'art. 2935 c.c. ha, poi, riguardo alla sola possibilità legale dell'esercizio, non influendo sul decorso della prescrizione, fatte salve le eccezioni fissate dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare ( v. Cass. civ. 7 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a 1442 c.c., con riferimento alla spiccata azione di annullamento per errore e per dolo n. 2913/2002). Infine, è utile Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 evidenziare come nessun accenno all'azione di annullamento sia mai stato fatto nelle missive in data 24.3.05 (doc. n. 68 di parte attorea ) ed in data 17.5.07 (doc. n. 70 di parte attorea). Il tutto senza considerare che graniticamente la S.C. ha osservato che "mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui. Ne consegue che per l'azione di annullamento del contratto di vendita (nella specie, di cessione di quote di società a responsabilità limitata) la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 cod. civ." ( Cass. civ. n. 25468/2010). E', pertanto, evidente che alla notifica della citazione (21.12.09), le predette azioni erano prescritte. Con riguardo alle domande aventi contenuto risarcitorio, occorre evidenziare che le stesse sono suddivisibili in 6 sottogruppi contraddistinti tutti da un preteso, abusivo ed illegittimo comportamento da parte della banca: 1) il primo attiene alla frettolosa vendita di n. 73 e di n. 96 appartamenti imposta dalla banca rispettivamente alle società San Paolo Edilizia srl ed Edilizia Immobiliare San Giorgio ssrl; 2) il secondo concerne la richiesta, da parte della banca, di garanzia sproporzionate rispetto al credito in concreto concesso e tenuto conto della patrimonializzazione delle società; 3) il terzo concerne l'asserita, forzosa conclusione dei contratti di mutuo stipulati dalla San Paolo Edilizia srl il 9.9.91 ed il 16.3.94, del contratto di mutuo concluso il 23.2.94 dalla Immobiliare San Giorgio srl, del contratto di mutuo stipulato il 15.7.91 dalla Hotel Cristallo, del contratto di mutuo stipulato il 10.9.02 dalla Hotel Cristallo; 4) il quarto concerne l'illegittima escussione dei titoli oggetto di pegno a garanzia degli affidamenti della San Paolo Edilizia srl, della Immobiliare San Giorgio 89 srl, della Hotel Cristallo srl, titoli offer ti da parte di Mario e di Luigina Elifani, dalla illegittima escussione offerti del pegno avente ad oggetto le quote societarie della Romana Appalti Edilizia; 5) il 8 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto quinto concerne l'asserita, illegittima Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 segnalazione in Centrale Rischi, 6) il sesto ha riguardo al risarcimento derivante dall'applicazione, ai conti correnti, di condizioni contrattuali illegittime, come dichiarate con sentenze a seguito dei giudizi instaurati per la ripetizione delle poste addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di interessi ultralegali e di commissione di massimo scoperto non pattuiti. Anche in relazione a tali domande la convenuta ha eccepito la prescrizione, nella specie quinquennale, sul presupposto della sussistenza di una responsabilità extracontrattuale. non possono inscriversi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, ma, semplicemente in ragione dei contratti di conto corrente e di affidamento in essere tra le società attoree e l'istituto di credito, vanno ricondotte nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. Con riguardo ai vari sottogruppi di condotte in cui si sarebbe manifestato l'abuso da parte della banca odierna convenuta, si osserva che, quanto al gruppo n. 1, la prescrizione decennale è maturata esclusivamente per la vendita avvenuta il 10.3.1995 n. Rep. 48079 a rogito notaio dott. Giuseppe Fuà di Roma (primo dei doc. ti sub n. 100 di parte attorea), in quanto il primo atto interruttivo è rappresentato dalle raccomandate inviate il 24.3.05 ( doc. n. 68). Non è, invece, maturata la ta di n. 73 appartamenti della San Paolo prescrizione relativamente alla vendita forzata Edilizia srl,posto che la prima vendita è del 9.10.96, come emerge dal primo atto di compravendita sub doc. n. 86 di parte attorea; rispetto a tale atto è certamente tempestiva la raccomandata del 24.3.05. Con riguardo al sottogruppo n. 2 è da disattendere l'eccezione di prescrizione, per l'assorbente ragione che non sono indicate date specifiche in cui la banca avrebbe richiesto garanzia sproporzionate rispetto alle linee di credito ed alla complessiva patrimonializzazione delle società. Quanto al sottogruppo n. 3, la prescrizione è maturata in relazione a tutti i contratti di mutuo, ad esclusione di quello concluso da Mario Elifani il 4.3.99 - per il quale è interruttiva la raccomandata del 20.4.06 6 (doc. n. 69) e di quello stipulato da Hotel 9 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a Orbene, ad avviso del giudicante, tutte le condotte censurate dalla difesa attorea Cristallo il 10.9.02 - per il quale è Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 interruttiva la raccomandata del 24.3.05. Con riguardo agli altri come sopra indicati, la lettera di contestazione inviata dalle società attoree in data 24.3.05 era certamente tardiva, essendo per tutti tali negozi maturata la prescrizione decennale dalla data della loro conclusione, asseritamente forzata. Con riguardo al sottogruppo n. 4 neppure è maturatala prescrizione decennale, atteso che - come emerge dalla tabella contenuta alle pagg. 40 e 41 della citazione e non contestata dalla controparte - la data più risalente di escussione e di è collocata al 3.7.96 data rispetto alla quale è certamente tempestiva, per quanto interessa la prescrizione, la raccomandata del 20.4.06 (doc. n. 69 dell'attore Elifani). Quanto al sottogruppo n. 5, è utile evidenziare che precisa non è indicata una data alla quale riferire le presunte dichiarazioni non veritiere in ordine a sconfinamenti, ad accordato ed utilizzato in Centrale Rischi. Né in proposito è rilevante quanto osservato dalla convenuta con riguardo al fatto che i conti correnti tornarono ad essere attivi al 30.6.99, data rispetto alla quale sono comunque tempestive le contestazioni contenute nelle raccomandate del 24.3.05. Con riferimento al sottogruppo n. 6, si rileva che San Paolo Edilizia introdusse il giudizio di ripetizione di indebito con citazione notificata il 19.1.04 ( doc. n. 75), che Edilizia Immobiliare San Giorgio 89 ssrl introdusse la relativa causa nell'anno 2004, come risulta dal n. 5612/04 RG ( doc. n. 94) e che Hotel Cristallo dette inizio alla causa contro la banca per ripetizione di somme illegittime nell'anno 2004 come risulta dal n. 5607/04 RG (doc. n. 112). Poste tali premesse, si tratta ora di verificare se la condotta della banca che, secondo la versione attorea, impose garanzie sproporzionate, dette luogo alle vendite forzate degli immobili, dei titoli in pegno, delle quote sociali, alla conclusione del mutuo del 4.3.99 e di quello del 10.9.02 sia stata caratterizzata da mala fede, od anche dalla colposa violazione del dovere di buona fede e di correttezza, che debbono informare i rapporti contrattuali. Sul punto, si deve premettere che "il recesso dal contratto di apertura di credito è una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c. ed è pertanto adeguatamente motivato 10 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a vendita dei titoli Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 con il richiamo a quella disposizione. Come la corte ha avuto occasione di chiarire in casi diversi ma analoghi (v. Cass. 11 gennaio 2006 n. 394), è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per violazione del principio di buona fede) che ha l'onere di enunciare le ragioni della sua tesi, e fornirne la prova nel caso concreto" ( v. Cass. civ. n. 6186/2008). Ed, ancora, "è noto che, nel quadro della disciplina dettata dal codice civile, è consentito alla banca (così come al cliente) di recedere in qualsiasi momento da un rapporto di apertura di credito tempo indeterminato, con il solo obbligo di darne preavviso alla controparte entro un fissa in quindici giorni (art. 1845, ultimo comma. c.c.). Se, invece, si tratta di un'apertura di credito a tempo determinato, la banca, salvo patto contrario, ha potestà di recesso soltanto in presenza di una giusta causa (art. cit., primo comma) e deve comunque concedere al cliente un termine di quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori (secondo comma). La stessa riferita disciplina, tuttavia, prevede che le parti possano convenzionalmente derogarvi, ed è infatti frequente che, nei contratti del genere di quello in esame, vengano inserite (autonomamente o, più spesso, mediante richiamo alle condizioni generali espresse nelle cosiddette norme bancari uniformi) disposizioni pattizie di diverso tenore; le quali consentono il recesso della banca senza necessità di giusta causa anche dai rapporti a tempo determinato ed esonerano la medesima banca da ogni necessità di preavviso. Nel caso di specie, l'impugnata sentenza non chiarisce se si è in presenza di an rapporto a tempo determinato o indeterminato. Tale lacuna non è, tuttavia, rilevante. Se l'apertura di credito fosse stata pattuita a tempo indeterminato, infatti, un problema di legittimità del recesso della banca per difetto di giusta causa neppure si porrebbe, alla stregua di quanto è previsto nella disposizione di legge già sopra riferita. Non diversamente starebbero però le cose se si volesse ipotizzare l'esistenza di un'apertura di credito a termine, perché il giudice di merito ha insindacabilmente accertato che le parti avevano comunque derogato alla disciplina del codice, e che, nel loro accordo, avevano fatto riferimento alle suaccennate condizioni generali 11 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a termine che, se non diversamente stabilito dal contratto o dagli usi, lo stesso codice di contratto (si legge infatti - alle Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 pagine 7 ed 8 dell'impugnata sentenza - che le modalità ed i tempi del recesso non erano stati contestati in modo specifico nemmeno dagli appellanti, "perché previsti abitualmente dalle condizioni generali di contratto per l'apertura di fido in conto corrente bancario e dal momento che, per il caso di specie, sono state ribadite nella loro vigenza dal teste Lolli"). In nessun caso, dunque, la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso da parte del Credito Romagnolo dell'inesistenza potrebbe di essere messa in un'eventuale discussione giusta sotto il profilo causa. esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca. Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta" (v. Cass. civ. n. 4538/1997). Trasfondendo tali principi nel caso in esame, certamente osserva questo giudice che non vi fu da parte della banca alcun recesso od alcun cambio di direzione repentino, in quanto le parti, in una posizione di reciproco dialogo, portarono avanti le rispettive posizioni, in particolare le società attoree avallate, nella sostanza, dall'ufficio fidi di Roma, le cui linee non vennero condivise dall'ufficio fidi di Milano. Il primo, infatti, proponeva l'aumento del fido alla società San Paolo in data 18.6.96 da lire 37.151.410 mld a 40.170.000 mld, segnalando che si trattava di rapporto altamente remunerativo per la banca, indicando tutta una serie di dati contabili e specificando che la movimentazione dell'esercizio era rappresentata quasi esclusivamente da versamenti dei soci; che, in particolare, erano stati versati 12 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a Quanto appena osservato, tuttavia, non implica la totale insindacabilità del modo di quattro assegni rappresentativi di Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 caparre per compromessi, avendo la società ormai accantonato l'idea di vendita in blocco dei fabbricati ed avendo avviato la commercializzazione frazionata ( doc. n. 6). A tale richiesta la direzione generale di Milano rispondeva in termini negativi, segnalando che le contingenti dinamiche del mercato immobiliare lasciavano intravedere ricavi di vendita ampiamente inferiori rispetto alle rimanenze iscritte a bilancio 12.95 con conseguenti, rilevanti perdite (doc. n. 60). L'ufficio di Roma opponeva ragioni contrastanti, evidenziando che erano stati immessi 14 mld di finanziamenti soci, che gli Elifani desideravano un graduale erano legati a mutui su stabili sui quali era iscritta ipoteca a favore della banca. Per tutti tali motivi, detto ufficio insisteva per l'accoglimento della proposta ( doc. n. 19). Il servizio fidi di Milano manteneva la posizione di rifiuto con missiva del 23.9.96 ( doc. n. 61), posizione che veniva comunicata a Luigina Elifani ( doc. n. 62). Stesso iter si delineava anche per la società Edilizia Immobiliare San Giorgio 89 srl, come si desume dalla lettera del servizio fidi di Roma datata 11.10.96 ( doc. n. 66). Come è evidente, si trattava, quindi, di differenti valutazioni e di precise e divergenti scelte imprenditoriali di due uffici della stessa banca, ma certamente in tali diverse opinioni non è ravvisabile alcuna violazione di regole di correttezza o di buona fede; sarebbe, del resto, arbitrario reputare la violazione di doveri di correttezza e di buona fede ancorati a mere scelte discrezionali di opportunità espresse da diversi uffici della stessa banca. avrebbero In un simile contesto, quindi, erano le dovuto condurre una diversa società attoree che trattativa, eventualmente anche intavolando rapporti con altri istituti di credito. Per tali motivi, non si ravvisa alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'operato della banca in relazione a quelle attività che, secondo la difesa attorea, sarebbero state necessitate, ossia la frettolosa vendita degli appartamenti della San Paolo Edilizia e della Edilizia Immobiliare San Giorgio, la richi richiesta di garanzie sproporzionate rispetto al credito concesso, trattandosi anche con riferimento a tale ultima fattispecie, di valutazioni discrezionali della banca; né in relazione alla forzosa conclusione del contratto di mutuo del 10.9.02 e del 4.3.99 ed all'escussione dei titoli dati in pegno. Del resto, che i rapporti si svolsero in un clima di trattativa tra le parti e niente affatto 13 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a smobilizzo della garanzia in titoli sottostante gli affidamenti e che i prefinanziamenti di imposizioni impreviste, emerge conto della San Paolo, Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 anche dalla comunicazione di Mario Elifani per laddov laddove viene prospettato il progressivo rientro dell'esposizione ( doc. n. 63). Stesso iter seguiva la società Immobiliare San Giorgio, che, con apposita comunicazione, proponeva un piano di rientro ( doc. n. 64), come del resto esposto dalla stessa difesa attorea (cfr. pagg. 30 - 31 della citazione). In sostanza, ciò che viene contestato dagli attori è il mancato, ingiustificato aumento della linea di cassa, pur nell'ambito di una ritenuta minima percentuale rispetto all'affidamento complessivo. Del resto, anche la migliore e più accreditata dottrina definizione ad arricchimento, in quanto l'acquisizione di liquidità e l'incremento delle proprie disponibilità è bilanciato dagli obblighi restitutori aumentati di interessi, oneri e spese; con la conseguenza che un atteggiamento non particolarmente prudente da parte dell'istituto di credito ed una sottovalutazione delle risorse finanziarie disponibili possono configurare a tutti gli effetti la fattispecie del'abusiva concessione del credito e fondare ulteriomente i presupposti fattuali per la liberazione del fidejussore ex art. 1956 c.c.. Ora, se non si vuole sostenere che nel caso di specie ricorressero certamente le fattispecie di cui sopra, è, però, evidente come la condotta contraria che fosse stata tenuta dalla banca ben avrebbe potuto anche legittimare azioni conseguenti ( a prescindere, ovviamente, dalla loro fondatezza): il che dimostra ancora di più l'imprescindibile fluidità delle posizione e condotta dell'istituto di credito sia stata improntata ad un dialogo, come la il cui exitus semplicemente non è stato gradito ai clienti. Con riguardo alla pretesa, illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, è da premettere che la banca non procedette ad alcuna segnalazione di sofferenza che, sola, legittima un'azione risarcitoria tout court, laddove l'istituto segnalante non abbia correttamente valutato la complessiva situazione patrimoniale del cliente sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia; ed, infatti, in tale ipotesi si tratta di situazioni connotate, sì, fallimentare, da una nozione levior rispetto a quella dell’insolvenza ma pur sempre equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica. Nel caso in esame, invece, la difesa attorea lamenta una segnalazione di sconfinamento non 14 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a civilistica ha stigmatizzato l'opinione secondo cui il finanziamento equivale per veritiera. Ora, anche ove volesse Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 darsi per pacifico simile fatto, sono totalmente carenti gli elementi del dolo o della colpa: quanto al primo, la difesa attorea non lo ha neppure allegato e, quanto alla seconda, non è in atti alcuna prova; il tutto a non voler considerare che anche in punto di anatocismo è difficile ipotizzare la colpa della banca, in ragione dei pregressi orientamenti giurisprudenziali anteriori al successivo indirizzo del giudice di legittimità dal 1999 in poi. Il reale motivo dirimente è, però, rappresentato dalla totale assenza di prova del danno: che, infatti, a differenza del danno scaturente dall'illegittima segnalazione a sofferenza - danno necessita di rigorosa prova. Nel caso de quo, infatti, le società attoree avrebbero dovuto dimostrare che, a seguito della segnalazione di sconfinamento, si erano viste rifiutare altre linee di credito, proprio perché tali indicazioni risultanti dalla Centrale Rischi avevano influito sulle decisioni di altri istituti bancari in merito ad affidamenti. Tale prova è assente per la semplice ragione che le attrici hanno dichiarato di essere affidate esclusivamente con la banca odierna convenuta, tanto da trovarsi in una situazione di stessa ( cfr. pag. 108 della citazione). Per dipendenza economica dalla tali motivi, la domanda de qua va rigettata. Stesse considerazioni valgono con riferimento alla posizione di Mario Elifani, per l'asserita, illegittima segnalazione in Centrale Rischi. Va, infine, esaminata la domanda risarcitoria di cui al n. 6 relativa al danno provocato dall'applicazione ai conti correnti di condizioni contrattuali illegittime, segnatamente in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, mancata determinazione degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto. Va, a tale proposito, premesso che nei giudizi per la ripetizione di dette somme introdotti dalle tre società, le stesse hanno chiesto, sin dalla citazione, la rivalutazione monetaria. Ciò emerge dall'atto di citazione di San Paolo Edilizia,dalla memoria ex art. 183 cpc, ove la rivalutazione è anche quantificata, conclusionale, nel cui ambito la difesa ha specificato dalla comparsa che l'attrice era stata costretta a ricorrere a diverse forme di finanziamento bancario per il pagamento di competenze illegittime, distraendo disponibilità dalle finalità imprenditoriali, il tutto salvo ed impregiudicato il diritto di chiedere gli ulteriori danni copertura di uno scoperto di conto non giustificato ( doc.ti per la nn. 7, 8, 9 forzosa della 15 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a sostanzialmente in re ipsa - convenuta; cfr. pagg. 35 e 37 della Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 comparsa conclusionale). Anche la Edilizia Immobiliare san Giorgio srl e la Hotel Cristallo srl avevano chiesto la rivalutazione con le stesse modalità e negli stessi tempi processuali, come emerge dai due atti di citazione e dalle memorie ex art. 183 cpc (doc. ti nn. 10 - 13 della banca). A tale riguardo, la S.C. ha osservato che "in tema di obbligazioni pecuniarie ed in ipotesi di ritardato pagamento, la richiesta degli interessi moratori e quella di risarcimento del maggior danno - di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. - trovano comune origine e presupposto nell'inadempimento colposo del precisato di limitare la sua pretesa risarcitoria alla sola prima voce riservandosi di agire separatamente per il ristoro dell'altra e la controparte non abbia sollevato contestazioni al riguardo, le relative pretese, riferendosi ad una situazione giuridica unitaria, non sono frazionabili processualmente ed il giudicato formatosi sulla domanda di interessi moratori, che costituisce appunto pronuncia sul diritto al risarcimento del danno per inadempimento di obbligazione pecuniaria, preclude la possibilità di chiedere in un successivo giudizio il maggior danno" ( v. ex multis Cass. civ., n. 3187/2003). Trasfondendo tale principio nel caso di specie, si osserva che la difesa della San Paolo Edilizia ha specificato di riservarsi l'introduzione d del relativo giudizio risarcitorio solo in sede di comparsa conclusionale, ossia del tutto tardivamente. Né risulta che le altre società abbiano formulato difensivi una tale riserva. nei rispettivi atti Tali valutazioni sono ormai superate dal condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite secondo cui "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla 16 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a debitore. Ne consegue che, salvo che il danneggiato abbia, nel primo giudizio, soddisfazione della pretesa creditoria Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale"; inoltre, proprio in ossequio al generale dovere di correttezza e di buona fede, "la disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità sostanziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all'adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso. Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il viceversa uniformarsi) del processo giusto. Ulteriore vulnus al quale deriverebbe, all'evidenza, dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Mentre l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost., della "ragionevole durata del processo", per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata". (v. Cass. civ., S.U. n. 2007/23726). Il tutto, quindi, in contrasto con la regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.. Alla luce di tali conclusioni, è superfluo l'esame circa gli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie risarcitoria invocata, posto che la relativa domanda è da disattendere. Restano da esaminare le domande di nullità dei contratti di mutuo qualificati dalla difesa attorea in termini di mutuo di scopo sia per l'asserita assenza dello scopo, sia per l'applicazione dell'ammortamento alla francese, sia per la dedotta violazione della par condicio creditorum, sia per l'asserita usura. La questione della nullità per assenza della causa nei mutui fondiari esaminati si pone esclusivamente per quelli conclusi nel 1991 e precisamente il n. 1198787 oncluso dalla Hotel Cristallo srl il 15.7.91 ed il n. 1096379 stipulato dalla San Paolo concluso Edilifin, poi San Paolo Edilizia srl, posto che l'art. 38 TUB entrato in vigore dall'1.1.94 non contiene alcun accenno ad uno scopo in materia di mutui fondiari. Quanto, 17 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 quindi, ai mutui de quibus, "in tema di credito fondiario, la norma di cui all'art. 18 del R.D. n. 646 del 1905 (nonché l'art. 67, ultimo comma della legge fallimentare) non postula affatto (come implicitamente confermato, ancora, dall'art. 38 del D.Lgs. 385/1993), che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante debba venir necessariamente pattuita la destinazione scopo di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di "mutuo di scopo", la mancata per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne "ipso facto" la nullità ex art. 1418 c.c". ( v. Cass. civ. n. 317/2001; v. anche Cass. civ., n. 9511/2007). In ogni caso, risulta dagli atti in modo assolutamente pacifico che gli immobili vennero realizzati e, di poi, venduti, proprio con le disponibilità percepite con la stipula dei predetti mutui. Quanto alla ritenuta illegittimità dei mutui per l'applicazione dell'ammortamento alla francese, si rileva, in primo luogo, che la difesa attorea ha invocato tale illegittimità, senza fornirne alcuna prova. In secondo luogo, si osserva che nell'ammortamento alla francese le rate sono assolutamente uguali ed in ogni rata diminuisce la quota imputabile agli interessi, mentre aumenta progressivamente la quota ascrivibile al capitale; il vantaggio di tale eguaglianza di ogni rata piano di ammortamento è costituito dall'assoluta mediante il ricorso al criterio di calcolo dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. In tale sistema, però, non è ravvisabile alcuna forma di anatocismo, posto che la quota di interessi è costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente. L'effetto anatocistico in un tale piano di ammortamento si potrebbe determinare, invece, solo in ipotesi di inadempimento del mutuatario nel pagamento, laddove il mutuante pretenda la corresponsione degli interessi moratori anche sulla quota della rata di ammortamento scaduta costituita dagli interessi, fattispecie non dedotta nel caso in esame. 18 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizza, di Da rigettare è la contestazione Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 afferente la violazione della par condicio creditorum, posto che una simile questione si pone esclusivamente in ambito concorsuale e può comportare la revocabilità degli atti negoziali, ma non certo l'invalidità degli stessi. Non sono, poi, stati allegati i motivi per i quali si verserebbe in ipotesi di contratti conclusi in frode alla legge ex art. 1344 c.c., né, tanto meno, è stata fornita una prova in merito. Da respingere è, infine, la domanda di nullità per preteso superamento del tasso soglia usura con riferimento ai mutui n. 1198787 concluso da Hotel Cristallo il 15.7.91 e luogo, all'epoca della conclusione dei predetti contratti non era ancora entrata in vigore la normativa anti usura e tale rilievo attiene alla valutazione dei fatti costitutivi della pretesa nullità. dimostrato che il tasso In secondo luogo, la difesa attorea non ha minimamente nel corso del contratto avesse superato la soglia usura. Né può essere ammessa la consulenza tecnica d'ufficio, posto che "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (v. Cass. civ. n. 3130/2011); ed ancora, "la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati " (v. Cass. civ. n. 15219/2007). ll rigetto delle domande di nullità comporta che sia assorbita la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla banca avente ad oggetto la restituzione degli importi di cui ai mutui. 19 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a n. 1450527 concluso da San Paolo Edilizia il 16.3.94, per le seguenti ragioni. In primo La domanda di risarcimento dei Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 danni formulata dalla convenuta in comparsa costitutiva, per improprio utilizzo, da parte degli attori, di documentazione bancaria riservata non va esaminata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al dispositivo sulla base del D.M. n.140/2012, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della pluralità delle posizioni da esaminare da parte della difesa della banca convenuta, ex art 4, II e IV comma del citato D.M.. il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 92373/09 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) dichiara la prescrizione dell'azione di annullamento ex artt. 1427 - 1430 c.c., ex artt. 1434, 1435, 1438 c.c. relativamente ai contratti di mutuo: n. 1096370 concesso alla San Paolo Edilizia il 9.9.91, n. 1459527 concesso alla San Paolo Edilizia il 16.3.94, n. 1096395 concesso alla Edilizia Immobiliare San Giorgio il 23.2.94, n. 1198787 concesso alla Hotel Cristallo il15.7.91, n. 3211489 concesso alla a Hotel Cristallo il 10.9.02, n. 3074259 stipulato da Mario Elifani in data 4.3.99; 2) dichiara la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni relativamente alla conclusione dei contratti di mutuo n. 1096370 concesso alla San Paolo Edilizia il 9.9.91, 1, n. 1459527 concesso alla San Paolo Edilizia il 16.3.94, n. 1096395 concesso alla Edilizia Immobiliare San Giorgio il 23.2.94, n. 1198787 concesso il15.7.91; alla Hotel Cristallo il15.7.91 3) rigetta tutte le altre domande di nullità dei mutui di cui al punto n. 1) e di risarcimento dei danni proposte da Mario ario Elifani in proprio e in veste di erede universale di Luigina Elifani, s.r.l. San Paolo P olo Edilizia, s.r.l. Edilizia Immobiliare San Giorgio 89, 89, s.r.l. Hotel Cristallo contro Intesa Sanpaolo s.p.a.; 4) dichiara assorbita la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a.; 5) condanna in solido Mario Elifani in proprio e in veste di erede universale di Luigina Elifani, ani, la s.r.l. San P Paolo olo Edilizia, la s.r.l. Edilizia Immobiliare San Giorgio 89, la s.r.l. Hotel Cristallo a rifondere, in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., le 20 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a P.Q.M. spese processuali, che liquida Sentenza n. 9187/2013 pubbl. il 28/06/2013 RG n. 92373/2009 Repert. n. 7304/2013 del 28/06/2013 in complessivi € 80.000,00 per compenso professionale, € 1.136,83 per spese, oltre accessori come per legge. Così deciso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 27 giugno 2013. Il Giudice 21 Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c274e - Firmato Da: BRAT SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d729a Dott. Silvia Brat