EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex n. 4/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - A Apprriillee 22000055 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITA’ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 La proposta di Direttiva sui servizi (ex direttiva Bolkestein): un dibattito ancora aperto In data 18 aprile il Parlamento Europeo, tramite la relatrice socialista Evelyne Gebhard, ha reso noto il primo draft di modifica della proposta di direttiva quadro sui servizi nel mercato interno, presentata il 13 gennaio 2004 dall’allora commissario in carica per il mercato interno Frits Bolkestein. Se tale draft verrà approvato da tutti i deputati parlamentari nella prima lettura il prossimo giugno, la Commissione si troverà a riesaminare un testo legislativo ben diverso da quello inizialmente concepito, testo peraltro già oggetto di un animato dibattito in seno alle istituzioni, alle parti sociali ed agli operatori economici interessati. Scopo dichiarato della proposta originaria era la creazione di un quadro giuridico generale a favore di un’ampia gamma di servizi, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gli eccessivi ostacoli burocratici che impedivano alle imprese europee di offrire i propri servizi a livello transfrontaliero e di aprire sedi in altri Stati membri. Il campo d’applicazione della proposta comprendeva, infatti, tutti i servizi offerti ai consumatori e alle imprese, ad eccezione di quelli forniti direttamente dalle autorità pubbliche a titolo gratuito nell’adempimento dei propri obblighi sociali, culturali, educativi o giuridici, e dei servizi già oggetto di specifiche previsioni legislative a livello comunitario, quali servizi finanziari, telecomunicazioni e trasporti (le attività incluse nella proposta coprivano circa il 50% dell’intera economia dell’Unione). Entrando nel vivo delle previsioni normative che hanno suscitato diverse reazioni critiche, uno dei punti più controversi riguarda innanzitutto l’applicazione del principio del paese d’origine in base al quale se un fornitore opera legittimamente in uno Stato membro, può commercializzare i propri servizi in tutto il territorio dell’Unione secondo la propria normativa nazionale, senza dover adattarsi a quella dei paesi c.d. “ospitanti”. In tal modo i fornitori non sarebbero più soggetti ad una massa di norme e requisiti amministrativi divergenti, a doppioni di regolamenti e controlli nazionali di supervisione, che rappresentano un costo e disincentivano le attività transfrontaliere. Si è però obiettato che tale principio porterebbe a servizi di qualità inferiore, ad una minore protezione dei lavoratori ed al paventato fenomeno del “dumping sociale”, con il rischio di sostituire lavoratori nazionali con lavoratori meno pagati provenienti da altri Stati membri. Anche se la proposta di direttiva prevede alcune eccezioni all’applicazione del principio del paese d’origine (i.e., ove esistono già normative comunitarie ad hoc o quando l’armonizzazione a livello comunitario delle norme nazionali sia insufficiente), il draft presentato ora dal Parlamento mira a sostituire tale principio con quello più soft del mutuo riconoscimento, in base a cui un operatore economico che presta legalmente servizi in un dato Stato membro dovrebbe, in linea di principio, poter fare lo stesso in tutta l’Unione senza particolari ostacoli. Il Parlamento propone inoltre di creare una lista ad hoc e ridotta dei servizi rientranti nel campo d’applicazione della direttiva nonché di introdurre il principio del paese di destinazione (in base al quale un prestatore di servizi deve rispettare la regolamentazione dello Stato membro “ospitante”) per alcuni settori, quali, inter alia, sanità, turismo, servizi sportivi e ricreativi. Per quanto riguarda il settore del gambling (che comprende lotterie, giochi con poste in denaro e transazioni legate a scommesse), la proposta originaria prevede una deroga temporanea dall’applicazione del principio del paese d’origine fino all’introduzione di misure di armonizzazione del settore a livello comunitario. La Commissione dovrebbe, entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva, valutare la possibilità di introdurre una normativa che armonizzi la disciplina del settore. Tuttavia, a differenza degli altri campi sensibili oggetto di deroga temporanea (trasporto di fondi e attività di recupero crediti in via giudiziale) per i quali è prevista una deadline per l’armonizzazione (2010), per il settore dei giochi d’azzardo non è previsto invece alcun termine. In proposito, il Consiglio dei ministri europei dello sport (educazione e cultura) si è riunito il 29 aprile in un meeting informale a Lussemburgo, per discutere delle prospettive dell’apertura del mercato del gambling. Le posizioni sono tuttora contrastanti: mentre i bookmakers sono desiderosi di aprire il mercato delle scommesse e puntano allo smantellamento dei monopoli nazionali, i governi degli Stati membri sono scettici e sollevano preoccupazioni concernenti la tutela dei consumatori, la questione del riciclaggio di denaro sporco e la sanità pubblica (disturbi legati alle scommesse). In vista del riesame della proposta il prossimo giugno da parte del Parlamento in seduta plenaria, anche il nuovo commissario per il mercato interno, Charlie McCreevy, ha preso la parola riconoscendo a più riprese l’esistenza di punti critici nella proposta, presentata a suo avviso in modo “troppo frettoloso” ed ha assicurato che l’esecutivo europeo apporterà importanti modifiche in seguito all’esame del Parlamento. In particolare, McCreevy si è impegnato a garantire il mantenimento di elevati standard per i lavoratori, per scongiurare il pericolo del c.d. dumping sociale, escludendo eventualmente dalla direttiva alcuni settori quali la sanità e i servizi di interesse generale. Tuttavia, la Commissione sembra propensa a mantenere, seppur con alcuni limiti e chiarificazioni, il principio del paese di origine, per non svilire l’obiettivo di promozione dell’offerta di servizi a livello trasfrontaliero. Viste le tensioni e i disaccordi manifestatisi in seno alle istituzioni e all’opinione pubblica, il dibattito sull’ormai ex direttiva Bolkestein resta tuttora aperto. Maggiori informazioni sull’iter legislativo della proposta sono reperibili al sito: http://www.europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=188810 -1- EuroDejalex n. 4/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles OSSERVATORIO • SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE La Commissione promuove le comunicazioni elettroniche in banda larga attraverso la rete elettrica (06.04.2005) Basandosi sulla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), la Commissione ha adottato una raccomandazione rivolta agli Stati membri per assicurare condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie per lo sviluppo di sistemi di comunicazione su linee elettriche, nonché per la rimozione di eventuali ostacoli normativi indebiti. In sostanza, l’esecutivo comunitario intende incentivare l’utilizzo delle linee elettriche per permettere un accesso rapido ed economico ad internet. È, infatti, tecnicamente possibile impiegare la rete elettrica per fornire una connessione ad alta velocità in banda larga: lo sfruttamento di tale opportunità garantirebbe concreti vantaggi concorrenziali soprattutto per i consumatori ed è pertanto visto con favore dalla Commissione. Quest’ultima raccomanda quindi che vengano rimossi tutti gli ostacoli normativi ingiustificati a livello nazionale, in particolare da parte delle aziende di servizi pubblici, all’installazione di sistemi di comunicazione in banda larga su linee elettriche. La raccomandazione spiega poi i criteri in base ai quali un sistema di comunicazione su linee elettriche può ritenersi conforme alle disposizioni della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (sulla cui nuova versione, cfr. EuroDejalex n. 12/2004 & 1/2005). Il testo della raccomandazione è disponibile al sito: http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/recomm_guidelines/plc/recom_plc_it.pdf • AIUTI DI STATO – PROCEDURA D’INFRAZIONE L’Italia citata dinnanzi alla Corte di Giustizia per il mancato recupero di aiuti illegali e sottoposta ad una procedura di infrazione dalla Commissione per la violazione della normativa sulle comunicazioni elettroniche (06-14.04.2005) La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia per il mancato rispetto da parte dell’Italia di una decisione del 30 marzo 2004 con la quale essa aveva dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria un regime di aiuti messo in atto dal nostro paese. Trattasi, in particolare, degli aiuti concessi, senza la necessaria autorizzazione della Commissione, mediante il decreto legge n. 23 del 14 febbraio 2003, convertito nella l. 17 aprile 2003, n. 81, che prevedeva un sistema di aiuti a fondo perso e di riduzione degli oneri sociali in vista del mantenimento dei posti di lavoro nelle grandi imprese in difficoltà sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ed aventi più di mille dipendenti. In caso di cessione di tali imprese, era previsto un sistema di incentivi in favore degli acquirenti che accettassero di assumere fino a 550 dipendenti dell’impresa ceduta. La Commissione aveva dichiarato che il regime non era compatibile con le disposizioni comunitarie in quanto queste autorizzano gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione unicamente nei confronti delle PMI. A seguito della decisione della Commissione, il nostro Paese avrebbe dovuto recuperare gli aiuti illegittimamente concessi. Non avendo ancora comunicato, ad oltre un anno dalla decisione, le misure intraprese per il recupero degli aiuti, l’Italia si è vista quindi deferire dinanzi alla Corte di giustizia, conformemente a quanto previsto dall’art. 226 del Tr. CE. Inoltre, la Commissione ha deciso di avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (mediante invio di una lettera di messa in mora, prima fase della procedura d’infrazione) per il mancato rispetto della normativa comunitaria in tema di comunicazioni elettroniche. In proposito l’esecutivo comunitario rimprovera all’Italia l’errata trasposizione della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), che definisce i principi in base ai quali le autorità nazionali di regolamentazione gestiscono i problemi d’accesso alle reti di comunicazione elettronica. La Commissione lamenta in particolare alcune lacune che impediscono il corretto funzionamento dell’autorità nazionale di regolamentazione e privano i consumatori dei benefici derivanti dalla normativa comunitaria. L’elenco completo delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione può essere reperito al sito: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions • TUTELA DELL’AMBIENTE Il Parlamento europeo approva la direttiva sull’ecocompatibilità dei prodotti che consumano energia (13.04.2005) Il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la proposta di direttiva della Commissione dell’agosto 2003, concernente l’elaborazione di un quadro per le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Tale proposta ha come obiettivo quello di migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita. L’ecocompatibilità consiste, infatti, nel prendere in conto le esigenze ambientali al momento della realizzazione di un prodotto in maniera tale da ottenere i migliori risultati dal punto di vista ecologico ed un utilizzo più razionale delle risorse naturali. La direttiva concerne prodotti come apparecchiature elettriche, elettroniche e impianti di riscaldamento ed è volta a fornire norme di base uniformi all’interno della Comunità in relazione all’ecocompatibilità, assicurando che le divergenze nella legislazione degli Stati membri non si trasformino in ostacoli al commercio intracomunitario. La proposta non stabilisce requisiti specifici per i prodotti, ma fissa le condizioni ed i criteri per la successiva adozione da parte della Commissione (assistita da un apposito comitato) di misure di attuazione che contengano requisiti concernenti le caratteristiche ambientali (quali il consumo di energia e di acqua, la produzione di rifiuti, il prolungamento della durata di vita) di determinati prodotti. Non vi saranno comunque obblighi per tutti i prodotti che consumano energia, ma solo per quelli che abbiano un considerevole impatto ambientale e un rilevante volume di scambi nel mercato interno. Tale iniziativa legislativa si inserisce nell’ampio contesto della normativa sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, tra cui, ex multis, la direttiva 2002/95/CE, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e la direttiva 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per l’approvazione definitiva della normativa è ora attesa la decisione del Consiglio, che dovrebbe pronunciarsi entro la fine del giugno 2005. La decisione del Parlamento e tutti i documenti relativi all’iter procedurale della proposta di direttiva sono disponibili al sito: http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=235362 • UNIONE ECONOMICA E MONETARIA -2- EuroDejalex n. 4/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles La Commissione presenta due proposte di modifica dei regolamenti di base del Patto di stabilità di Amsterdam (20.04.2005) In ottemperanza a quanto richiesto nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN tenutosi a Bruxelles il 21 marzo scorso, la Commissione ha presentato due nuove proposte di modifica dei regolamenti di attuazione del Patto di stabilità e crescita approvato ad Amsterdam nel giugno 1997, iniziative volte a migliorare l’attuazione del Patto stesso: si tratta della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1466/97, del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (aspetto “preventivo”), e di quella concernente il regolamento (CE) n. 1467/97, del Consiglio, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (aspetto “correttivo” o “dissuasivo”). A seguito dell’accordo in seno al Consiglio per la riforma del Patto, la Commissione interviene, quindi, ora per dare concreta attuazione ai principi di riforma condivisi dai Ministri dell’UE. Il Consiglio ha confermato l’impegno a condurre politiche di bilancio sane, rafforzando l’aspetto “preventivo” del Patto, autorizzando un maggiore margine di manovra per la correzione dei deficit eccessivi e dando più dinamicità al processo di riforma economica (i parametri del 3% e del 60% del PIL relativi, rispettivamente, al deficit e al debito pubblico restano comunque i pilastri del Patto). Nelle proposte della Commissione si prevede: 1) la possibilità, a precise condizioni, di tener conto, nel contesto della sorveglianza di bilancio, delle principali riforme strutturali aventi un positivo e verificabile impatto a lungo termine sulla finanza pubblica; 2) la definizione della nozione di “grave recessione economica” nell’ambito della procedura concernente il deficit eccessivo; 3) la definizione ed il ruolo degli “altri fattori significativi” di cui all’art. 104, par. 3, Tr. CE; 4) l’allungamento dei termini per la correzione del deficit eccessivo. Il Consiglio dovrà ora deliberare in via definitiva sulla proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, conformemente a quanto stabilito dall’art. 104, par. 14, Tr. CE. Le due proposte della Commissione sono disponibili al sito: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/sgp_en.htm • SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI La Commissione chiede l’abolizione delle limitazioni all’uso ed alla vendita di OGM in alcuni Stati membri (26.04.2005) La Commissione ha presentato cinque proposte al Consiglio affinché adotti altrettante decisioni che inibiscano ad Austria, Germania, Lussemburgo, Francia e Grecia di mantenere in vigore limitazioni alla vendita ed all’uso di OGM la cui immissione in commercio sia stata debitamente autorizzata ed in relazione ai quali non sussistano specifiche ragioni per vietarne la commercializzazione. Gli Stati sotto accusa hanno, infatti, introdotto (in base alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 23 della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM) alcune restrizioni al commercio del granturco (Austria, Germania e Lussemburgo), della colza ibrida (Francia) e della colza primaverile (Francia e Grecia) geneticamente modificati. La Commissione ritiene, però, che non sussistano, nei casi di specie, rischi per la salute umana o per l’ambiente, tali da consentire ad uno Stato membro di limitare l’uso o la vendita degli OGM sul proprio territorio ai sensi della direttiva. La proposta di decisione passa ora al Consiglio il quale, entro tre mesi, potrà adottarla o respingerla a maggioranza qualificata (secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio); in caso di mancato esame, la proposta tornerà sul tavolo della Commissione la quale potrà adottarla. Una volta approvata la decisione, i cinque Stati membri avranno solamente 20 giorni di tempo dalla notifica della stessa per abrogare la normativa nazionale. Le informazioni relative alla legislazione comunitaria in tema di OGM possono essere reperite al sito: http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/gmfood/legisl_en.htm • COMMERCIO ESTERO – SETTORE TESSILE La Commissione apre un’inchiesta nei confronti delle anomale importazioni di prodotti tessili cinesi nel primo trimestre 2005 ed illustra la procedura per l’eventuale adozione di misure di salvaguardia (27-29.04.2005) Col 1° gennaio 2005 è venuto meno l’accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sui tessili e sull’abbigliamento (ATA) ed i Paesi aderenti sono stati costretti ad eliminare definitivamente le residue limitazioni sussistenti per l’importazione di prodotti tessili provenienti da altri Paesi membri dell’organizzazione. Ciononostante, la Comunità europea continua a godere per i prodotti tessili importati dalla Cina della clausola di salvaguardia specifica per i tessili (di seguito, CSST) contenuta nel protocollo di adesione della Cina all’OMC del 2001, che consente la tutela dalle anomale importazioni di prodotti tessili dalla Cina sino alla fine del 2008. È in relazione alla CSST, così come inserita nel diritto comunitario nell’art. 10 bis del Reg. (CEE) 3030/1993, modificato dal Reg. (CE) n. 138/2003, che la Commissione ha di recente adottato una Comunicazione per fornire le linee guida cui essa si atterrà per l’adozione di specifiche misure di salvaguardia nei confronti di tale paese. Per stabilire quali siano gli incrementi delle importazioni capaci di “pregiudicare l’andamento stabile degli scambi” ai sensi della CSST, la Commissione definisce nella Comunicazione determinate soglie di allerta. In caso di superamento delle soglie, la Commissione può procedere, di propria iniziativa (eventualmente su sollecitazione dell’industria) ovvero su richiesta di uno Stato membro, all’avvio di un’inchiesta (c.d. prima fase), che avrà una durata massima di 60 giorni. Entro i primi 21 giorni le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni e, al contempo, la Commissione può avviare consultazioni informali con la Cina, destinate anch’esse a concludersi entro 60 giorni. Qualora la Commissione giunga ad una determinazione positiva sull’applicazione della CSST, essa può avviare, previa consultazione del comitato dei tessili, consultazioni formali con la Cina (c.d. seconda fase). Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina dovrebbe provvedere a imporsi da sé delle restrizioni alle esportazioni. Qualora ciò non avvenga entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la Commissione trasmette senza indugio al comitato dei tessili le proposte necessarie per ovviare alla situazione. Allo spirare dei 90 giorni previsti per le consultazioni formali, in caso di mancato accordo, l’esecutivo europeo può adottare misure di salvaguardia sotto forma di limitazioni quantitative all’importazione dei prodotti in esame, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabili fino al 2008. In tale contesto, la Commissione ha formalmente dato avvio ad una prima indagine, mediante pubblicazione di un avviso d’inchiesta nella GUUE del 29 aprile 2005. Tale indagine, ora alla prima fase, sarà condotta secondo le procedure di cui sopra (in base alle quali le parti interessate potranno presentare le proprie osservazioni alla Commissione fino al 20 maggio 2005) e riguarderà, per il momento, nove categorie di prodotti: magliette, maglioni, camicette, calze e calzini, pantaloni da uomo, giacche da donna, reggiseni, filati di lino o di ramiè e tessuti di lino. Per tali categorie l’aumento delle importazioni dall’inizio dell’anno varia, infatti, dal 51% (per i filati di lino o di ramiè) al 534% (per i maglioni). La Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 10bis del Reg. (CEE) n. 3030/93 è disponibile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_101/c_10120050427it00020015.pdf; l’avviso di avvio dell’inchiesta è reperibile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_104/c_10420050429it00210023.pdf. -3- EuroDejalex n. 4/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità EU Joint Transfer pricing Forum Sono stati pubblicati solo recentemente i documenti relativi al periodico incontro del Joint Transfer Pricing Forum (“JTPF”), svoltosi a Bruxelles il 16 e 17 marzo scorsi. Tra i vari argomenti all’ordine del giorno i rappresentanti dei divesi Paesi UE hanno evidenziato l’utilità dell’Advance Pricing Agreement (APA) quale strumento per garantire maggiore certezza sul carico impositivo del contribuente in relazione alla disciplina dei prezzi di trasferimento. In particolare, si è sottolineata la preferenza degli APAs c.d bilaterali e multilaterali rispetto a APA o ruling unilaterali essendo i primi gli unici accordi che eliminano i rischi di doppia imposizione. Gli APAs bilaterali o multilaterali consentono infatti di addivenire ad un accordo con tutte le amministrazioni finanziarie coinvolte nella transazione, eliminando in radice il fenomeno di doppia imposizione (non evitabile, invece, con accordi unilaterali in quanto l’accordo raggiunto con l’amministrazione finanziaria del proprio paese di residenza in materia di transfer pricing potrebbe essere disconosciuto dalle amministrazioni finanziarie degli altri paesi coinvolti nella transazione). Il JTPF ha evidenziato che la predisposizione di un’APA necessita di un forte coinvolgimento dell’Amministrazione finanziaria: i fatti, le ipotesi e le assunzioni indicate dal contribuente vengono infatti analizzate ed esaminate in modo dettagliato dall’amministrazione finanziaria che ne controlla la veridicità e la ragionevolezza quale punto di partenza per definire congiuntamente con il contribuente una valida ed accettabile politica di transfer pricing. Allo stesso modo, la collaborazione del contribuente è cruciale in quanto, generalmente, essendo lo stesso a conoscenza di tutti i fatti e circostanze rilevanti a tali fini, rappresenta la parte più idonea a proporre le metodologie più appropriate. Il JTPF ha posto particolare attenzione alla notevole flessibilità dell’istituto dell’APA soprattutto se contrapposto al noto istituto del ruling internazionale; infatti, il programma APA non è di norma caratterizzato da un grado di specificità particolarmente elevato in quanto si raccomanda generalmente che l’accordo non vada oltre la definizione della metodologia applicata e la definizione delle ipotesi di base. Per quanto concerne, invece, gli aspetti negativi presenti nell’utilizzo degli APAs, il JTPF ha focalizzato la propria attenzione in particolare su due elementi: i) ii) l’elevato costo del programma APA. La forte interazione che viene richiesta tra contribuente ed amministrazione finanziaria nonché la complessità e il conseguente consumo di tempo che caratterizza ciascun programma APA comportano generalmente un forte dispendio di risorse che non tutti i contribuenti sono intenzionati a sopportare. In tale modo, quindi, si spiega il motivo per cui l’utilizzo degli APAs al di fuori di grandi imprese multinazionali riscontra poco appeal in particolare tra i contribuenti medio piccoli; l’incertezza circa l’esito positivo di un APA. Non è detto, infatti, che ogni tentativo da parte di un contribuente di raggiungere un accordo con le amministrazioni finanziarie di taluni Paesi vada a buon fine. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente si ritroverà nella posizione scomoda di non aver siglato alcun APA e di aver fornito, contestualmente, informazioni riservate all’amministrazione finanziaria utilizzabili in sede di accertamento. Maggiori informazioni concernenti il JTPF di marzo 2005 sono reperibili sul seguente sito: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/forum11/discussion_paper_10032005.pdf **** -4- EuroDejalex n. 4/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza idroelettrici e geotermoelettrici al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica a seguito dell’attuazione della direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, costituisce una differenziazione tra imprese in materia di oneri risultante dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri di cui trattasi. Tale differenziazione, pertanto, non configura, di per sé, un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE. ... Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se la maggiorazione del corrispettivo non ecceda quanto necessario per compensare il detto vantaggio …”. REGOLE TECNICHE- LOTTERIE Il divieto di organizzare giochi d’azzardo con l’impiego di determinate macchine da gioco, introdotto mediante una ridefinizione della normativa nazionale, può costituire una regola tecnica Corte di Giustizia, sentenza del 21 aprile 2005, causa C267/03, Lars Erik Staffan Lindberg “… Disposizioni nazionali quali quelle della legge sulle lotterie … laddove introducono un divieto di organizzare giochi d’azzardo con l’impiego di talune macchine da gioco automatiche, possono rappresentare una regola tecnica ai sensi dell’art. 1, punto 9, della direttiva … 83/189/CEE, riguardante una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, qualora si accerti che la portata del divieto in questione è tale da consentire solamente un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso, ovvero, in mancanza, qualora si accerti che tale divieto può influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione … La ridefinizione nella normativa nazionale …, quale quella effettuata nella normativa nazionale dalla legge del 1996, di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto, segnatamente quello consistente nell’impiegare taluni apparecchi per il gioco d’azzardo, può costituire una regola tecnica da notificarsi ai sensi della direttiva 83/189, se tale nuova disciplina non si limita a riprodurre o sostituire, senza aggiungervi specificazioni tecniche o altri requisiti nuovi o supplementari, regole tecniche già esistenti … Il passaggio, nella normativa nazionale, da un regime di autorizzazione a un regime di divieto può essere una circostanza rilevante ai fini dell’obbligo di notifica previsto dalla direttiva 83/189 …”. *** CONCORRENZA- ACCESSO AI DOCUMENTI L’esame specifico e concreto dei documenti oggetto di una domanda di accesso al fascicolo costituisce uno dei principali doveri delle istituzioni comunitarie Tribunale di primo grado, sentenza del 13 aprile 2005, causa T-2/03, Verein für Konsumenteninformation/ Commissione “… La decisione … relativa ad una domanda di accesso al fascicolo amministrativo … è annullata … ”. N.B.: Il caso a quo nasce dalla richiesta di accesso al fascicolo amministrativo della Commissione avanzata da un’associazione di consumatori austriaca che aveva intentato un’azione di private enforcement a seguito della decisione della Commissione “Club Lombard”, mediante la quale era stata sanzionata un’intesa anticoncorrenziale conclusa da diverse banche austriache. A fronte del totale rifiuto d’accesso al fascicolo amministrativo opposto dalla Commissione, il Tribunale ha stabilito che l’istituzione a cui tale accesso è richiesto deve procedere ad un’analisi concreta e specifica del contenuto di ogni documento, per poter ponderare in modo adeguato, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione comunitaria. *** PREVIDENZA SOCIALE N.B.: L’antefatto della controversia si ricollega ad un procedimento penale intentato a carico del sig. Lindberg, accusato, avendo organizzato giochi d'azzardo con l'impiego di talune macchine da gioco automatiche vietate, di aver violato la legislazione svedese sulle lotterie, le cui modifiche, introdotte nel 1996, non erano state però notificate alla Commissione in quanto ritenute, dallo Stato svedese, il risultato dell’interpretazione di una disposizione già in vigore e non un progetto di regola tecnica da notificarsi ai sensi del diritto comunitario. *** L’ente previdenziale dello Stato membro di soggiorno può essere tenuto al pagamento delle spese sanitarie sostenute da una persona munita di formulari E 111 o E 112 in un Paese terzo AIUTI DI STATO Corte di Giustizia, sentenza del 12 aprile 2005, causa C145/03, Eredi di Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Ingesa La maggiorazione del corrispettivo per l’impiego di una rete di energia elettrica imposta a titolo transitorio e senza discriminazioni non costituisce di per sé un aiuto di stato per le imprese esentate “… Nel caso in cui medici autorizzati dall’istituzione dello Stato membro di dimora abbiano optato, per ragioni di vitale urgenza e alla luce delle conoscenze mediche del momento, per il trasferimento dell’assicurato in un istituto ospedaliero situato sul territorio di uno Stato terzo, l’art. 22, n. 1, … del regolamento n. 1408/71, dev’essere interpretato nel senso che le cure dispensate in quest’ultimo Stato devono essere prese a carico dall’istituzione dello Stato membro di dimora conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima istituzione, a condizioni identiche a quelle di cui si giovano gli assicurati rientranti in tale legislazione … ”. Corte di Giustizia, sentenza del 14 aprile 2005, cause riunite C-128/03 e 129/03, AEM Spa, AEM Torino Spa/Autorità per l’energia elettrica e per il gas (AEEG) “ … Una misura …, che impone a titolo transitorio una maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima esclusivamente alle imprese produttricidistributrici di energia elettrica proveniente da impianti -5- EuroDejalex n. 4/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea raccomandazione formale della Commissione, che richiama la comunicazione sugli aiuti di Stato ai servizi di emittenza pubblica, è stata già recepita dalla legislazione italiana nel 2004, sarà implementata in Spagna entro la fine del 2005 ed in Francia entro i prossimi due anni. AIUTI DI STATO La Commissione vieta l’attuazione di un regime italiano di garanzie alla costruzione navale (06.04.2005) A seguito di un’indagine approfondita avviata nel 2003, la Commissione europea ha deciso di vietare un regime di aiuti predisposto in Italia per la copertura dei rischi relativi a prestiti concessi da banche ad armatori italiani e stranieri per la trasformazione e conversione di navi presso cantieri navali della penisola. In particolare, nel maggio 2001, le autorità italiane avevano notificato alla Commissione l’istituzione di un Fondo centrale di garanzia per il credito navale, le cui garanzie dovevano essere del tipo end-financing, con un premio una tantum pari al 2,3% dell’importo garantito, per prestiti della durata di 12 anni corrispondenti ad un premio annuo dello 0,5%. Le indagini della Commissione hanno però dimostrato la presenza di elementi di aiuti di Stato nel piano di garanzie da attuarsi attraverso il Fondo, contrariamente a quanto previsto dalle regole comunitarie in materia di prestiti per la costruzione navale essendo i premi insufficienti a coprire i costi del regime e non differenziati in base alla portata dei rischi. MERGER & ACQUISITION Progetto d’acquisto di Guidant Corporation da parte di Johnson & Johnson: partono le indagini a Bruxelles (22.04.2005) La Commissione ha aperto un’indagine approfondita relativamente al progetto di acquisizione da parte del gruppo americano Johnson & Johnson, attivo in tutto il mondo nel settore delle cure sanitarie, della società americana Guidant, sua concorrente sul mercato delle attrezzature mediche per il trattamento di malattie cardiovascolari, malattie periferiche dell’arteria e chirurgia cardiaca. Secondo la prima analisi di mercato condotta dall’esecutivo europeo, la sovrapposizione orizzontale delle due società in questi mercati potrebbe creare distorsioni nella concorrenza. La Commissione, che coopera con la Federal Trade Commission statunitense per l’analisi della concentrazione, ha dato il via alla seconda fase d’indagine e dovrà, entro novanta giorni, prendere una decisione finale sulla liceità dell’operazione. MERGER & ACQUISITION Autorizzata sotto condizioni l’acquisizione dell’impresa chimica Bakelite AG da parte del gruppo Apollo (12.04.2005) ANTITRUST – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Microsoft ancora sotto stretta Commissione (26.04.2005) La Commissione ha deciso di autorizzare a determinate condizioni il progetto di acquisizione dell’impresa chimica tedesca Bakelite AG, che opera principalmente in Europa nel settore della produzione di resine formaldeide e di prodotti a base di resine epossidiche, da parte del gruppo Apollo, che controlla due imprese, la Borden e la Resolution, operanti sullo stesso mercato. Secondo l’indagine svolta dalla Commissione, la fusione porterebbe ad un accavallamento delle attività della Bakelite con quelle delle due imprese già controllate da Apollo in almeno due settori (resine fenoliche ed epossidiche): le attività delle imprese Bakelite e Borden sono, infatti, complementari sia a livello geografico che di applicazioni finali. Le parti si sono quindi impegnate, per il mercato delle resine fenoliche, a concedere licenze su una serie di tecnologie ai propri clienti che potranno a loro volta concedere delle sub-licenze ad un altro fornitore e, per quello delle resine epossidiche, a concludere degli accordi di fornitura a lungo termine. La Commissione ha ritenuto che l’operazione, con i suddetti correttivi, non inficerà in maniera significativa la concorrenza. sorveglianza della A seguito di un meeting informale svoltosi tra il commissario per la concorrenza Neelie Kroes e l’amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmar, l’esecutivo europeo ha minacciato di adottare ulteriori misure contro il colosso informatico se quest’ultimo non implementerà in modo rapido e tangibile la decisione della Commissione, adottata nel marzo 2004 (cfr. EuroDejalex n. 3/2004). Infatti, nonostante le promesse, Microsoft non ha ancora messo in commercio una versione del sistema operativo Windows priva del programma Media Player (la deadline era di 90 giorni dalla decisione), né ha divulgato informazioni complete sulle interfacce che consentano ai server per gruppi di lavoro non Microsoft di fare interagire i loro prodotti con il sistema Windows (la deadline era di 120 giorni dalla decisione). MERGER & ACQUISITION Autorizzazione condizionata alla creazione di due joint venture tra Alcatel Space e Alenia Spazio (29.04.2005) AIUTI DI STATO La Commissione ha autorizzato la creazione di due joint venture (Alcatel Alenia Space e Telespazio) derivanti dalla fusione delle attività spaziali di Alcatel, società francese produttrice di attrezzature per telecomunicazioni, satelliti e sottosistemi spaziali, con quelle di Alenia Spazio e Telespazio, appartenenti alla società italiana di ingegneria Finmeccanica, anch’essa produttrice di satelliti e fornitrice di servizi satellitari. L’indagine di mercato condotta dalla Commissione ha tuttavia rinvenuto che la combinazione delle attività delle parti (joint venture di sistemi satellitari e servizi spaziali) garantirebbe loro una posizione pressoché incontestata sul mercato di taluni sottosistemi satellitari (Telemetry Tracking & Control o TTC e altimetri radar). Per far fronte a tale rischio, Alcatel Space e Alena Spazio si sono impegnate a concedere la licenza per il TTC e la tecnologia degli altimetri radar e a fornire attrezzature TTC a prezzi non eccedenti quelli applicati per attrezzature analoghe. Italia, Francia e Spagna si impegnano a modificare i sistemi di finanziamento delle emittenti pubbliche (20.04.2005) La Commissione ha chiuso tre procedimenti avviati nel 2003, ai sensi dell’art. 88.1 del Tr. CE, relativi ai regimi di finanziamento delle emittenti pubbliche italiane, francesi e spagnole, in seguito ai correttivi programmati dai tre Stati per migliorarne la trasparenza e la proporzionalità. In particolare, tali paesi hanno seguito la raccomandazione dell’esecutivo europeo in materia, che li invitava ad adottare modifiche volte a garantire la concorrenza su basi di parità tra emittenti pubbliche e private su mercati commerciali quali, ad esempio, quello della pubblicità televisiva, limitando la portata dei finanziamenti allo stretto necessario per l’espletamento dei compiti di servizio pubblico. La -6- EuroDejalex n. 4-2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di aprile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: Immigrazione Decisione relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, GUUE L 83 del 01.04.2005) Imballaggi Decisione che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della dir. 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, GUUE L 86 del 05.04.2005) Concorrenza Decisione che infligge ammende ad un'impresa per aver fornito informazioni errate o fuorvianti in una notifica nell'ambito di un procedimento di controllo di una concentrazione (Dec. Comm. 2005/305/CE del 7 luglio 2004, Tetra Laval / Sidel, GUUE L 98 del 16.04.2005) Aiuti di Stato Decisione della Commissione relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (Decisione 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, GUUE L 100 del 20.04.2005) Tra gli eventi comunitari del mese di maggio 2005, si segnalano in particolare: LUNEDÌ 9 Giornata europea - Dichiarazione Schumann LUNEDÌ 9 – GIOVEDÌ 12 STRASBURGO Parlamento: sessione plenaria MARTEDÌ 10 LUSSEMBURGO Corte di giustizia: sentenza, causa C-400/99, Italia/Commissione – Aiuti di Stato MARTEDÌ 10 BRUXELLES Consiglio Competitività GIOVEDÌ 12 LUSSEMBURGO Corte di giustizia: sentenza, causa C-452/03, RAL (Channel Islands) e a. – Fiscalità/Macchine per il gioco d’azzardo VENERDÌ 13–SABATO 14 LUSSEMBURGO Consiglio Ecofin LUNEDÌ 23 BRUXELLES Consiglio Affari generali e relazioni esterne MERCOLEDÌ 25 – GIOVEDÌ 26 BRUXELLES Parlamento: sessione plenaria NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. 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