EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 4/2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
A
Apprriillee 22000055
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OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITA’
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CASELAW
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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La proposta di Direttiva sui servizi (ex direttiva Bolkestein): un dibattito ancora aperto
In data 18 aprile il Parlamento Europeo, tramite la relatrice socialista Evelyne Gebhard, ha reso noto il primo
draft di modifica della proposta di direttiva quadro sui servizi nel mercato interno, presentata il 13 gennaio
2004 dall’allora commissario in carica per il mercato interno Frits Bolkestein. Se tale draft verrà approvato da
tutti i deputati parlamentari nella prima lettura il prossimo giugno, la Commissione si troverà a riesaminare un
testo legislativo ben diverso da quello inizialmente concepito, testo peraltro già oggetto di un animato dibattito
in seno alle istituzioni, alle parti sociali ed agli operatori economici interessati.
Scopo dichiarato della proposta originaria era la creazione di un quadro giuridico generale a favore di
un’ampia gamma di servizi, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gli eccessivi ostacoli burocratici che
impedivano alle imprese europee di offrire i propri servizi a livello transfrontaliero e di aprire sedi in altri Stati
membri. Il campo d’applicazione della proposta comprendeva, infatti, tutti i servizi offerti ai consumatori e alle
imprese, ad eccezione di quelli forniti direttamente dalle autorità pubbliche a titolo gratuito nell’adempimento
dei propri obblighi sociali, culturali, educativi o giuridici, e dei servizi già oggetto di specifiche previsioni
legislative a livello comunitario, quali servizi finanziari, telecomunicazioni e trasporti (le attività incluse nella
proposta coprivano circa il 50% dell’intera economia dell’Unione).
Entrando nel vivo delle previsioni normative che hanno suscitato diverse reazioni critiche, uno dei punti più
controversi riguarda innanzitutto l’applicazione del principio del paese d’origine in base al quale se un
fornitore opera legittimamente in uno Stato membro, può commercializzare i propri servizi in tutto il territorio
dell’Unione secondo la propria normativa nazionale, senza dover adattarsi a quella dei paesi c.d. “ospitanti”.
In tal modo i fornitori non sarebbero più soggetti ad una massa di norme e requisiti amministrativi divergenti, a
doppioni di regolamenti e controlli nazionali di supervisione, che rappresentano un costo e disincentivano le
attività transfrontaliere. Si è però obiettato che tale principio porterebbe a servizi di qualità inferiore, ad una
minore protezione dei lavoratori ed al paventato fenomeno del “dumping sociale”, con il rischio di sostituire
lavoratori nazionali con lavoratori meno pagati provenienti da altri Stati membri. Anche se la proposta di
direttiva prevede alcune eccezioni all’applicazione del principio del paese d’origine (i.e., ove esistono già
normative comunitarie ad hoc o quando l’armonizzazione a livello comunitario delle norme nazionali sia
insufficiente), il draft presentato ora dal Parlamento mira a sostituire tale principio con quello più soft del
mutuo riconoscimento, in base a cui un operatore economico che presta legalmente servizi in un dato Stato
membro dovrebbe, in linea di principio, poter fare lo stesso in tutta l’Unione senza particolari ostacoli. Il
Parlamento propone inoltre di creare una lista ad hoc e ridotta dei servizi rientranti nel campo d’applicazione
della direttiva nonché di introdurre il principio del paese di destinazione (in base al quale un prestatore di
servizi deve rispettare la regolamentazione dello Stato membro “ospitante”) per alcuni settori, quali, inter alia,
sanità, turismo, servizi sportivi e ricreativi. Per quanto riguarda il settore del gambling (che comprende lotterie,
giochi con poste in denaro e transazioni legate a scommesse), la proposta originaria prevede una deroga
temporanea dall’applicazione del principio del paese d’origine fino all’introduzione di misure di
armonizzazione del settore a livello comunitario. La Commissione dovrebbe, entro un anno dall’entrata in
vigore della direttiva, valutare la possibilità di introdurre una normativa che armonizzi la disciplina del settore.
Tuttavia, a differenza degli altri campi sensibili oggetto di deroga temporanea (trasporto di fondi e attività di
recupero crediti in via giudiziale) per i quali è prevista una deadline per l’armonizzazione (2010), per il settore
dei giochi d’azzardo non è previsto invece alcun termine. In proposito, il Consiglio dei ministri europei dello
sport (educazione e cultura) si è riunito il 29 aprile in un meeting informale a Lussemburgo, per discutere delle
prospettive dell’apertura del mercato del gambling. Le posizioni sono tuttora contrastanti: mentre i
bookmakers sono desiderosi di aprire il mercato delle scommesse e puntano allo smantellamento dei
monopoli nazionali, i governi degli Stati membri sono scettici e sollevano preoccupazioni concernenti la tutela
dei consumatori, la questione del riciclaggio di denaro sporco e la sanità pubblica (disturbi legati alle
scommesse).
In vista del riesame della proposta il prossimo giugno da parte del Parlamento in seduta plenaria, anche il
nuovo commissario per il mercato interno, Charlie McCreevy, ha preso la parola riconoscendo a più riprese
l’esistenza di punti critici nella proposta, presentata a suo avviso in modo “troppo frettoloso” ed ha assicurato
che l’esecutivo europeo apporterà importanti modifiche in seguito all’esame del Parlamento. In particolare,
McCreevy si è impegnato a garantire il mantenimento di elevati standard per i lavoratori, per scongiurare il
pericolo del c.d. dumping sociale, escludendo eventualmente dalla direttiva alcuni settori quali la sanità e i
servizi di interesse generale. Tuttavia, la Commissione sembra propensa a mantenere, seppur con alcuni
limiti e chiarificazioni, il principio del paese di origine, per non svilire l’obiettivo di promozione dell’offerta di
servizi a livello trasfrontaliero. Viste le tensioni e i disaccordi manifestatisi in seno alle istituzioni e all’opinione
pubblica, il dibattito sull’ormai ex direttiva Bolkestein resta tuttora aperto. Maggiori informazioni sull’iter
legislativo della proposta sono reperibili al sito:
http://www.europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=188810
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OSSERVATORIO
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SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
La Commissione promuove le comunicazioni elettroniche in banda larga attraverso la rete elettrica (06.04.2005)
Basandosi sulla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro), la Commissione ha adottato una raccomandazione rivolta agli Stati membri per assicurare condizioni trasparenti,
proporzionate e non discriminatorie per lo sviluppo di sistemi di comunicazione su linee elettriche, nonché per la rimozione di eventuali
ostacoli normativi indebiti. In sostanza, l’esecutivo comunitario intende incentivare l’utilizzo delle linee elettriche per permettere un
accesso rapido ed economico ad internet. È, infatti, tecnicamente possibile impiegare la rete elettrica per fornire una connessione ad
alta velocità in banda larga: lo sfruttamento di tale opportunità garantirebbe concreti vantaggi concorrenziali soprattutto per i
consumatori ed è pertanto visto con favore dalla Commissione. Quest’ultima raccomanda quindi che vengano rimossi tutti gli ostacoli
normativi ingiustificati a livello nazionale, in particolare da parte delle aziende di servizi pubblici, all’installazione di sistemi di
comunicazione in banda larga su linee elettriche. La raccomandazione spiega poi i criteri in base ai quali un sistema di comunicazione
su linee elettriche può ritenersi conforme alle disposizioni della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (sulla cui nuova versione,
cfr. EuroDejalex n. 12/2004 & 1/2005). Il testo della raccomandazione è disponibile al sito:
http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/recomm_guidelines/plc/recom_plc_it.pdf
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AIUTI DI STATO – PROCEDURA D’INFRAZIONE
L’Italia citata dinnanzi alla Corte di Giustizia per il mancato recupero di aiuti illegali e sottoposta ad una procedura di
infrazione dalla Commissione per la violazione della normativa sulle comunicazioni elettroniche (06-14.04.2005)
La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia per il mancato rispetto da parte dell’Italia di una decisione del 30
marzo 2004 con la quale essa aveva dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria un regime di aiuti messo in atto dal nostro
paese. Trattasi, in particolare, degli aiuti concessi, senza la necessaria autorizzazione della Commissione, mediante il decreto legge n.
23 del 14 febbraio 2003, convertito nella l. 17 aprile 2003, n. 81, che prevedeva un sistema di aiuti a fondo perso e di riduzione degli
oneri sociali in vista del mantenimento dei posti di lavoro nelle grandi imprese in difficoltà sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria ed aventi più di mille dipendenti. In caso di cessione di tali imprese, era previsto un sistema di incentivi in favore degli
acquirenti che accettassero di assumere fino a 550 dipendenti dell’impresa ceduta. La Commissione aveva dichiarato che il regime non
era compatibile con le disposizioni comunitarie in quanto queste autorizzano gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione unicamente
nei confronti delle PMI. A seguito della decisione della Commissione, il nostro Paese avrebbe dovuto recuperare gli aiuti
illegittimamente concessi. Non avendo ancora comunicato, ad oltre un anno dalla decisione, le misure intraprese per il recupero degli
aiuti, l’Italia si è vista quindi deferire dinanzi alla Corte di giustizia, conformemente a quanto previsto dall’art. 226 del Tr. CE. Inoltre, la
Commissione ha deciso di avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (mediante invio di una lettera di messa in mora,
prima fase della procedura d’infrazione) per il mancato rispetto della normativa comunitaria in tema di comunicazioni elettroniche. In
proposito l’esecutivo comunitario rimprovera all’Italia l’errata trasposizione della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), che definisce i
principi in base ai quali le autorità nazionali di regolamentazione gestiscono i problemi d’accesso alle reti di comunicazione elettronica.
La Commissione lamenta in particolare alcune lacune che impediscono il corretto funzionamento dell’autorità nazionale di
regolamentazione e privano i consumatori dei benefici derivanti dalla normativa comunitaria. L’elenco completo delle procedure
d’infrazione avviate dalla Commissione può essere reperito al sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
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TUTELA DELL’AMBIENTE
Il Parlamento europeo approva la direttiva sull’ecocompatibilità dei prodotti che consumano energia (13.04.2005)
Il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la proposta di direttiva della Commissione dell’agosto 2003, concernente
l’elaborazione di un quadro per le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Tale proposta ha
come obiettivo quello di migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita. L’ecocompatibilità consiste,
infatti, nel prendere in conto le esigenze ambientali al momento della realizzazione di un prodotto in maniera tale da ottenere i migliori
risultati dal punto di vista ecologico ed un utilizzo più razionale delle risorse naturali. La direttiva concerne prodotti come
apparecchiature elettriche, elettroniche e impianti di riscaldamento ed è volta a fornire norme di base uniformi all’interno della
Comunità in relazione all’ecocompatibilità, assicurando che le divergenze nella legislazione degli Stati membri non si trasformino in
ostacoli al commercio intracomunitario. La proposta non stabilisce requisiti specifici per i prodotti, ma fissa le condizioni ed i criteri per
la successiva adozione da parte della Commissione (assistita da un apposito comitato) di misure di attuazione che contengano requisiti
concernenti le caratteristiche ambientali (quali il consumo di energia e di acqua, la produzione di rifiuti, il prolungamento della durata di
vita) di determinati prodotti. Non vi saranno comunque obblighi per tutti i prodotti che consumano energia, ma solo per quelli che
abbiano un considerevole impatto ambientale e un rilevante volume di scambi nel mercato interno. Tale iniziativa legislativa si inserisce
nell’ampio contesto della normativa sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, tra cui, ex multis, la direttiva 2002/95/CE, sulla
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e la direttiva 2002/96/CE, sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per l’approvazione definitiva della normativa è ora attesa la decisione del
Consiglio, che dovrebbe pronunciarsi entro la fine del giugno 2005. La decisione del Parlamento e tutti i documenti relativi all’iter
procedurale della proposta di direttiva sono disponibili al sito: http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=235362
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UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
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Bruxelles
La Commissione presenta due proposte di modifica dei regolamenti di base del Patto di stabilità di Amsterdam (20.04.2005)
In ottemperanza a quanto richiesto nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN tenutosi a Bruxelles il 21 marzo scorso, la Commissione ha
presentato due nuove proposte di modifica dei regolamenti di attuazione del Patto di stabilità e crescita approvato ad Amsterdam nel
giugno 1997, iniziative volte a migliorare l’attuazione del Patto stesso: si tratta della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1466/97,
del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle
politiche economiche (aspetto “preventivo”), e di quella concernente il regolamento (CE) n. 1467/97, del Consiglio, per l’accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (aspetto “correttivo” o “dissuasivo”). A seguito
dell’accordo in seno al Consiglio per la riforma del Patto, la Commissione interviene, quindi, ora per dare concreta attuazione ai principi di
riforma condivisi dai Ministri dell’UE. Il Consiglio ha confermato l’impegno a condurre politiche di bilancio sane, rafforzando l’aspetto
“preventivo” del Patto, autorizzando un maggiore margine di manovra per la correzione dei deficit eccessivi e dando più dinamicità al
processo di riforma economica (i parametri del 3% e del 60% del PIL relativi, rispettivamente, al deficit e al debito pubblico restano
comunque i pilastri del Patto). Nelle proposte della Commissione si prevede: 1) la possibilità, a precise condizioni, di tener conto, nel
contesto della sorveglianza di bilancio, delle principali riforme strutturali aventi un positivo e verificabile impatto a lungo termine sulla
finanza pubblica; 2) la definizione della nozione di “grave recessione economica” nell’ambito della procedura concernente il deficit
eccessivo; 3) la definizione ed il ruolo degli “altri fattori significativi” di cui all’art. 104, par. 3, Tr. CE; 4) l’allungamento dei termini per la
correzione del deficit eccessivo. Il Consiglio dovrà ora deliberare in via definitiva sulla proposta della Commissione previa consultazione
del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, conformemente a quanto stabilito dall’art. 104, par. 14, Tr. CE. Le due proposte
della Commissione sono disponibili al sito: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/sgp_en.htm
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SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
La Commissione chiede l’abolizione delle limitazioni all’uso ed alla vendita di OGM in alcuni Stati membri (26.04.2005)
La Commissione ha presentato cinque proposte al Consiglio affinché adotti altrettante decisioni che inibiscano ad Austria, Germania,
Lussemburgo, Francia e Grecia di mantenere in vigore limitazioni alla vendita ed all’uso di OGM la cui immissione in commercio sia stata
debitamente autorizzata ed in relazione ai quali non sussistano specifiche ragioni per vietarne la commercializzazione. Gli Stati sotto
accusa hanno, infatti, introdotto (in base alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 23 della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di OGM) alcune restrizioni al commercio del granturco (Austria, Germania e Lussemburgo), della colza ibrida (Francia) e
della colza primaverile (Francia e Grecia) geneticamente modificati. La Commissione ritiene, però, che non sussistano, nei casi di specie,
rischi per la salute umana o per l’ambiente, tali da consentire ad uno Stato membro di limitare l’uso o la vendita degli OGM sul proprio
territorio ai sensi della direttiva. La proposta di decisione passa ora al Consiglio il quale, entro tre mesi, potrà adottarla o respingerla a
maggioranza qualificata (secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio); in caso di mancato esame, la
proposta tornerà sul tavolo della Commissione la quale potrà adottarla. Una volta approvata la decisione, i cinque Stati membri avranno
solamente 20 giorni di tempo dalla notifica della stessa per abrogare la normativa nazionale. Le informazioni relative alla legislazione
comunitaria in tema di OGM possono essere reperite al sito: http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/gmfood/legisl_en.htm
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COMMERCIO ESTERO – SETTORE TESSILE
La Commissione apre un’inchiesta nei confronti delle anomale importazioni di prodotti tessili cinesi nel primo trimestre 2005
ed illustra la procedura per l’eventuale adozione di misure di salvaguardia (27-29.04.2005)
Col 1° gennaio 2005 è venuto meno l’accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sui tessili e sull’abbigliamento
(ATA) ed i Paesi aderenti sono stati costretti ad eliminare definitivamente le residue limitazioni sussistenti per l’importazione di prodotti
tessili provenienti da altri Paesi membri dell’organizzazione. Ciononostante, la Comunità europea continua a godere per i prodotti
tessili importati dalla Cina della clausola di salvaguardia specifica per i tessili (di seguito, CSST) contenuta nel protocollo di adesione
della Cina all’OMC del 2001, che consente la tutela dalle anomale importazioni di prodotti tessili dalla Cina sino alla fine del 2008. È in
relazione alla CSST, così come inserita nel diritto comunitario nell’art. 10 bis del Reg. (CEE) 3030/1993, modificato dal Reg. (CE) n.
138/2003, che la Commissione ha di recente adottato una Comunicazione per fornire le linee guida cui essa si atterrà per l’adozione di
specifiche misure di salvaguardia nei confronti di tale paese. Per stabilire quali siano gli incrementi delle importazioni capaci di
“pregiudicare l’andamento stabile degli scambi” ai sensi della CSST, la Commissione definisce nella Comunicazione determinate soglie
di allerta. In caso di superamento delle soglie, la Commissione può procedere, di propria iniziativa (eventualmente su sollecitazione
dell’industria) ovvero su richiesta di uno Stato membro, all’avvio di un’inchiesta (c.d. prima fase), che avrà una durata massima di 60
giorni. Entro i primi 21 giorni le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni e, al contempo, la Commissione può
avviare consultazioni informali con la Cina, destinate anch’esse a concludersi entro 60 giorni. Qualora la Commissione giunga ad una
determinazione positiva sull’applicazione della CSST, essa può avviare, previa consultazione del comitato dei tessili, consultazioni
formali con la Cina (c.d. seconda fase). Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina dovrebbe provvedere a imporsi da sé
delle restrizioni alle esportazioni. Qualora ciò non avvenga entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la Commissione
trasmette senza indugio al comitato dei tessili le proposte necessarie per ovviare alla situazione. Allo spirare dei 90 giorni previsti per le
consultazioni formali, in caso di mancato accordo, l’esecutivo europeo può adottare misure di salvaguardia sotto forma di limitazioni
quantitative all’importazione dei prodotti in esame, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabili fino al 2008. In tale contesto, la
Commissione ha formalmente dato avvio ad una prima indagine, mediante pubblicazione di un avviso d’inchiesta nella GUUE del 29
aprile 2005. Tale indagine, ora alla prima fase, sarà condotta secondo le procedure di cui sopra (in base alle quali le parti interessate
potranno presentare le proprie osservazioni alla Commissione fino al 20 maggio 2005) e riguarderà, per il momento, nove categorie di
prodotti: magliette, maglioni, camicette, calze e calzini, pantaloni da uomo, giacche da donna, reggiseni, filati di lino o di ramiè e tessuti
di lino. Per tali categorie l’aumento delle importazioni dall’inizio dell’anno varia, infatti, dal 51% (per i filati di lino o di ramiè) al 534%
(per i maglioni). La Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 10bis del Reg. (CEE) n. 3030/93 è disponibile al sito:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_101/c_10120050427it00020015.pdf; l’avviso di avvio dell’inchiesta è
reperibile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_104/c_10420050429it00210023.pdf.
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Finestra europea sulla fiscalità
EU Joint Transfer pricing Forum
Sono stati pubblicati solo recentemente i documenti relativi al periodico incontro del Joint Transfer Pricing Forum (“JTPF”), svoltosi a
Bruxelles il 16 e 17 marzo scorsi. Tra i vari argomenti all’ordine del giorno i rappresentanti dei divesi Paesi UE hanno evidenziato
l’utilità dell’Advance Pricing Agreement (APA) quale strumento per garantire maggiore certezza sul carico impositivo del contribuente in
relazione alla disciplina dei prezzi di trasferimento.
In particolare, si è sottolineata la preferenza degli APAs c.d bilaterali e multilaterali rispetto a APA o ruling unilaterali essendo i primi gli
unici accordi che eliminano i rischi di doppia imposizione.
Gli APAs bilaterali o multilaterali consentono infatti di addivenire ad un accordo con tutte le amministrazioni finanziarie coinvolte nella
transazione, eliminando in radice il fenomeno di doppia imposizione (non evitabile, invece, con accordi unilaterali in quanto l’accordo
raggiunto con l’amministrazione finanziaria del proprio paese di residenza in materia di transfer pricing potrebbe essere disconosciuto
dalle amministrazioni finanziarie degli altri paesi coinvolti nella transazione).
Il JTPF ha evidenziato che la predisposizione di un’APA necessita di un forte coinvolgimento dell’Amministrazione finanziaria: i fatti, le
ipotesi e le assunzioni indicate dal contribuente vengono infatti analizzate ed esaminate in modo dettagliato dall’amministrazione
finanziaria che ne controlla la veridicità e la ragionevolezza quale punto di partenza per definire congiuntamente con il contribuente una
valida ed accettabile politica di transfer pricing. Allo stesso modo, la collaborazione del contribuente è cruciale in quanto,
generalmente, essendo lo stesso a conoscenza di tutti i fatti e circostanze rilevanti a tali fini, rappresenta la parte più idonea a proporre
le metodologie più appropriate.
Il JTPF ha posto particolare attenzione alla notevole flessibilità dell’istituto dell’APA soprattutto se contrapposto al noto istituto del ruling
internazionale; infatti, il programma APA non è di norma caratterizzato da un grado di specificità particolarmente elevato in quanto si
raccomanda generalmente che l’accordo non vada oltre la definizione della metodologia applicata e la definizione delle ipotesi di base.
Per quanto concerne, invece, gli aspetti negativi presenti nell’utilizzo degli APAs, il JTPF ha focalizzato la propria attenzione in
particolare su due elementi:
i)
ii)
l’elevato costo del programma APA. La forte interazione che viene richiesta tra contribuente ed amministrazione
finanziaria nonché la complessità e il conseguente consumo di tempo che caratterizza ciascun programma APA
comportano generalmente un forte dispendio di risorse che non tutti i contribuenti sono intenzionati a sopportare. In
tale modo, quindi, si spiega il motivo per cui l’utilizzo degli APAs al di fuori di grandi imprese multinazionali riscontra
poco appeal in particolare tra i contribuenti medio piccoli;
l’incertezza circa l’esito positivo di un APA. Non è detto, infatti, che ogni tentativo da parte di un contribuente di
raggiungere un accordo con le amministrazioni finanziarie di taluni Paesi vada a buon fine. In tale ipotesi, pertanto,
il contribuente si ritroverà nella posizione scomoda di non aver siglato alcun APA e di aver fornito,
contestualmente, informazioni riservate all’amministrazione finanziaria utilizzabili in sede di accertamento.
Maggiori informazioni concernenti il JTPF di marzo 2005 sono reperibili sul seguente sito:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/forum11/discussion_paper_10032005.pdf
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
idroelettrici e geotermoelettrici al fine di compensare il
vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo
transitorio, dalla liberalizzazione del mercato dell’energia
elettrica a seguito dell’attuazione della direttiva 96/92/CE,
concernente norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica, costituisce una differenziazione tra
imprese in materia di oneri risultante dalla natura e dalla
struttura del sistema di oneri di cui trattasi. Tale
differenziazione, pertanto, non configura, di per sé, un
aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE. ... Spetta, tuttavia,
al giudice del rinvio verificare se la maggiorazione del
corrispettivo non ecceda quanto necessario per
compensare il detto vantaggio …”.
REGOLE TECNICHE- LOTTERIE
Il divieto di organizzare giochi d’azzardo con
l’impiego di determinate macchine da gioco,
introdotto mediante una ridefinizione della normativa
nazionale, può costituire una regola tecnica
Corte di Giustizia, sentenza del 21 aprile 2005, causa C267/03, Lars Erik Staffan Lindberg
“… Disposizioni nazionali quali quelle della legge sulle
lotterie … laddove introducono un divieto di organizzare
giochi d’azzardo con l’impiego di talune macchine da
gioco automatiche, possono rappresentare una regola
tecnica ai sensi dell’art. 1, punto 9, della direttiva …
83/189/CEE, riguardante una procedura d’informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
qualora si accerti che la portata del divieto in questione è
tale da consentire solamente un utilizzo puramente
marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi
ragionevolmente ipotizzabili dello stesso, ovvero, in
mancanza, qualora si accerti che tale divieto può
influenzare in modo significativo la composizione o la
natura del prodotto o la sua commercializzazione … La
ridefinizione nella normativa nazionale …, quale quella
effettuata nella normativa nazionale dalla legge del 1996,
di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto,
segnatamente quello consistente nell’impiegare taluni
apparecchi per il gioco d’azzardo, può costituire una
regola tecnica da notificarsi ai sensi della direttiva 83/189,
se tale nuova disciplina non si limita a riprodurre o
sostituire, senza aggiungervi specificazioni tecniche o
altri requisiti nuovi o supplementari, regole tecniche già
esistenti … Il passaggio, nella normativa nazionale, da un
regime di autorizzazione a un regime di divieto può
essere una circostanza rilevante ai fini dell’obbligo di
notifica previsto dalla direttiva 83/189 …”.
***
CONCORRENZA- ACCESSO AI DOCUMENTI
L’esame specifico e concreto dei documenti oggetto
di una domanda di accesso al fascicolo costituisce
uno dei principali doveri delle istituzioni comunitarie
Tribunale di primo grado, sentenza del 13 aprile 2005,
causa T-2/03, Verein für Konsumenteninformation/
Commissione
“… La decisione … relativa ad una domanda di accesso
al fascicolo amministrativo … è annullata … ”.
N.B.: Il caso a quo nasce dalla richiesta di accesso al
fascicolo amministrativo della Commissione avanzata da
un’associazione di consumatori austriaca che aveva
intentato un’azione di private enforcement a seguito della
decisione della Commissione “Club Lombard”, mediante
la quale era stata sanzionata un’intesa anticoncorrenziale
conclusa da diverse banche austriache. A fronte del
totale rifiuto d’accesso al fascicolo amministrativo
opposto dalla Commissione, il Tribunale ha stabilito che
l’istituzione a cui tale accesso è richiesto deve procedere
ad un’analisi concreta e specifica del contenuto di ogni
documento, per poter ponderare in modo adeguato, da
un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti
e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine
di salvaguardare, in questi casi particolari, l’interesse ad
un buon andamento dell’amministrazione comunitaria.
***
PREVIDENZA SOCIALE
N.B.: L’antefatto della controversia si ricollega ad un
procedimento penale intentato a carico del sig. Lindberg,
accusato, avendo organizzato giochi d'azzardo con
l'impiego di talune macchine da gioco automatiche
vietate, di aver violato la legislazione svedese sulle
lotterie, le cui modifiche, introdotte nel 1996, non erano
state però notificate alla Commissione in quanto ritenute,
dallo Stato svedese, il risultato dell’interpretazione di una
disposizione già in vigore e non un progetto di regola
tecnica da notificarsi ai sensi del diritto comunitario.
***
L’ente previdenziale dello Stato membro di soggiorno
può essere tenuto al pagamento delle spese sanitarie
sostenute da una persona munita di formulari E 111 o
E 112 in un Paese terzo
AIUTI DI STATO
Corte di Giustizia, sentenza del 12 aprile 2005, causa C145/03, Eredi di Annette Keller/Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), Ingesa
La maggiorazione del corrispettivo per l’impiego di
una rete di energia elettrica imposta a titolo
transitorio e senza discriminazioni non costituisce di
per sé un aiuto di stato per le imprese esentate
“… Nel caso in cui medici autorizzati dall’istituzione dello
Stato membro di dimora abbiano optato, per ragioni di
vitale urgenza e alla luce delle conoscenze mediche del
momento, per il trasferimento dell’assicurato in un istituto
ospedaliero situato sul territorio di uno Stato terzo,
l’art. 22, n. 1, … del regolamento n. 1408/71, dev’essere
interpretato nel senso che le cure dispensate in
quest’ultimo Stato devono essere prese a carico
dall’istituzione dello Stato membro di dimora
conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima
istituzione, a condizioni identiche a quelle di cui si
giovano gli assicurati rientranti in tale legislazione … ”.
Corte di Giustizia, sentenza del 14 aprile 2005, cause
riunite C-128/03 e 129/03, AEM Spa, AEM Torino
Spa/Autorità per l’energia elettrica e per il gas (AEEG)
“ … Una misura …, che impone a titolo transitorio una
maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete
nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso
della medesima esclusivamente alle imprese produttricidistributrici di energia elettrica proveniente da impianti
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EuroDejalex n. 4/2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
raccomandazione formale della Commissione, che richiama
la comunicazione sugli aiuti di Stato ai servizi di emittenza
pubblica, è stata già recepita dalla legislazione italiana nel
2004, sarà implementata in Spagna entro la fine del 2005 ed
in Francia entro i prossimi due anni.
AIUTI DI STATO
La Commissione vieta l’attuazione di un regime italiano
di garanzie alla costruzione navale (06.04.2005)
A seguito di un’indagine approfondita avviata nel 2003, la
Commissione europea ha deciso di vietare un regime di aiuti
predisposto in Italia per la copertura dei rischi relativi a
prestiti concessi da banche ad armatori italiani e stranieri per
la trasformazione e conversione di navi presso cantieri navali
della penisola. In particolare, nel maggio 2001, le autorità
italiane avevano notificato alla Commissione l’istituzione di
un Fondo centrale di garanzia per il credito navale, le cui
garanzie dovevano essere del tipo end-financing, con un
premio una tantum pari al 2,3% dell’importo garantito, per
prestiti della durata di 12 anni corrispondenti ad un premio
annuo dello 0,5%. Le indagini della Commissione hanno
però dimostrato la presenza di elementi di aiuti di Stato nel
piano di garanzie da attuarsi attraverso il Fondo,
contrariamente a quanto previsto dalle regole comunitarie in
materia di prestiti per la costruzione navale essendo i premi
insufficienti a coprire i costi del regime e non differenziati in
base alla portata dei rischi.
MERGER & ACQUISITION
Progetto d’acquisto di Guidant Corporation da parte di
Johnson & Johnson: partono le indagini a Bruxelles
(22.04.2005)
La Commissione ha aperto un’indagine approfondita
relativamente al progetto di acquisizione da parte del gruppo
americano Johnson & Johnson, attivo in tutto il mondo nel
settore delle cure sanitarie, della società americana Guidant,
sua concorrente sul mercato delle attrezzature mediche per il
trattamento di malattie cardiovascolari, malattie periferiche
dell’arteria e chirurgia cardiaca. Secondo la prima analisi di
mercato condotta dall’esecutivo europeo, la sovrapposizione
orizzontale delle due società in questi mercati potrebbe
creare distorsioni nella concorrenza. La Commissione, che
coopera con la Federal Trade Commission statunitense per
l’analisi della concentrazione, ha dato il via alla seconda fase
d’indagine e dovrà, entro novanta giorni, prendere una
decisione finale sulla liceità dell’operazione.
MERGER & ACQUISITION
Autorizzata sotto condizioni l’acquisizione dell’impresa
chimica Bakelite AG da parte del gruppo Apollo
(12.04.2005)
ANTITRUST – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Microsoft ancora sotto stretta
Commissione (26.04.2005)
La Commissione ha deciso di autorizzare a determinate
condizioni il progetto di acquisizione dell’impresa chimica
tedesca Bakelite AG, che opera principalmente in Europa nel
settore della produzione di resine formaldeide e di prodotti a
base di resine epossidiche, da parte del gruppo Apollo, che
controlla due imprese, la Borden e la Resolution, operanti
sullo stesso mercato. Secondo l’indagine svolta dalla
Commissione, la fusione porterebbe ad un accavallamento
delle attività della Bakelite con quelle delle due imprese già
controllate da Apollo in almeno due settori (resine fenoliche
ed epossidiche): le attività delle imprese Bakelite e Borden
sono, infatti, complementari sia a livello geografico che di
applicazioni finali. Le parti si sono quindi impegnate, per il
mercato delle resine fenoliche, a concedere licenze su una
serie di tecnologie ai propri clienti che potranno a loro volta
concedere delle sub-licenze ad un altro fornitore e, per
quello delle resine epossidiche, a concludere degli accordi di
fornitura a lungo termine. La Commissione ha ritenuto che
l’operazione, con i suddetti correttivi, non inficerà in maniera
significativa la concorrenza.
sorveglianza
della
A seguito di un meeting informale svoltosi tra il commissario
per la concorrenza Neelie Kroes e l’amministratore delegato
di Microsoft Steve Ballmar, l’esecutivo europeo ha
minacciato di adottare ulteriori misure contro il colosso
informatico se quest’ultimo non implementerà in modo rapido
e tangibile la decisione della Commissione, adottata nel
marzo 2004 (cfr. EuroDejalex n. 3/2004). Infatti, nonostante
le promesse, Microsoft non ha ancora messo in commercio
una versione del sistema operativo Windows priva del
programma Media Player (la deadline era di 90 giorni dalla
decisione), né ha divulgato informazioni complete sulle
interfacce che consentano ai server per gruppi di lavoro non
Microsoft di fare interagire i loro prodotti con il sistema
Windows (la deadline era di 120 giorni dalla decisione).
MERGER & ACQUISITION
Autorizzazione condizionata alla creazione di due joint
venture tra Alcatel Space e Alenia Spazio (29.04.2005)
AIUTI DI STATO
La Commissione ha autorizzato la creazione di due joint
venture (Alcatel Alenia Space e Telespazio) derivanti dalla
fusione delle attività spaziali di Alcatel, società francese
produttrice di attrezzature per telecomunicazioni, satelliti e
sottosistemi spaziali, con quelle di Alenia Spazio e
Telespazio, appartenenti alla società italiana di ingegneria
Finmeccanica, anch’essa produttrice di satelliti e fornitrice di
servizi satellitari. L’indagine di mercato condotta dalla
Commissione ha tuttavia rinvenuto che la combinazione
delle attività delle parti (joint venture di sistemi satellitari e
servizi spaziali) garantirebbe loro una posizione pressoché
incontestata sul mercato di taluni sottosistemi satellitari
(Telemetry Tracking & Control o TTC e altimetri radar). Per
far fronte a tale rischio, Alcatel Space e Alena Spazio si sono
impegnate a concedere la licenza per il TTC e la tecnologia
degli altimetri radar e a fornire attrezzature TTC a prezzi non
eccedenti quelli applicati per attrezzature analoghe.
Italia, Francia e Spagna si impegnano a modificare i
sistemi di finanziamento delle emittenti pubbliche
(20.04.2005)
La Commissione ha chiuso tre procedimenti avviati nel 2003,
ai sensi dell’art. 88.1 del Tr. CE, relativi ai regimi di
finanziamento delle emittenti pubbliche italiane, francesi e
spagnole, in seguito ai correttivi programmati dai tre Stati per
migliorarne la trasparenza e la proporzionalità. In particolare,
tali paesi hanno seguito la raccomandazione dell’esecutivo
europeo in materia, che li invitava ad adottare modifiche
volte a garantire la concorrenza su basi di parità tra emittenti
pubbliche e private su mercati commerciali quali, ad
esempio, quello della pubblicità televisiva, limitando la
portata dei finanziamenti allo stretto necessario per
l’espletamento dei compiti di servizio pubblico. La
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EuroDejalex n. 4-2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di aprile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
Immigrazione
Decisione relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di
gestione dell'immigrazione degli Stati membri
(Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, GUUE L 83 del 01.04.2005)
Imballaggi
Decisione che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della dir. 94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio
(Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, GUUE L 86 del 05.04.2005)
Concorrenza
Decisione che infligge ammende ad un'impresa per aver fornito informazioni errate o fuorvianti in una notifica
nell'ambito di un procedimento di controllo di una concentrazione
(Dec. Comm. 2005/305/CE del 7 luglio 2004, Tetra Laval / Sidel, GUUE L 98 del 16.04.2005)
Aiuti di Stato
Decisione della Commissione relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che
hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002
(Decisione 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, GUUE L 100 del 20.04.2005)
Tra gli eventi comunitari del mese di maggio 2005, si segnalano in particolare:
LUNEDÌ 9
Giornata europea - Dichiarazione Schumann
LUNEDÌ 9 – GIOVEDÌ 12
STRASBURGO
Parlamento: sessione plenaria
MARTEDÌ 10
LUSSEMBURGO
Corte di giustizia: sentenza, causa C-400/99,
Italia/Commissione – Aiuti di Stato
MARTEDÌ 10
BRUXELLES
Consiglio Competitività
GIOVEDÌ 12
LUSSEMBURGO
Corte di giustizia: sentenza, causa C-452/03, RAL
(Channel Islands) e a. – Fiscalità/Macchine per il
gioco d’azzardo
VENERDÌ 13–SABATO 14
LUSSEMBURGO
Consiglio Ecofin
LUNEDÌ 23
BRUXELLES
Consiglio Affari generali e relazioni esterne
MERCOLEDÌ 25 – GIOVEDÌ 26
BRUXELLES
Parlamento: sessione plenaria
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