Le principali criticità dei progetti a consuntivo, i rimedi e la

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Le principali criticità dei progetti a consuntivo, i rimedi e la
Insieme per crescere
Le principali criticità dei progetti a consuntivo,
i rimedi e la mitigazione del rischio
Avv. Svenja Bartels, Avv. Giorgio Castorina
Conferenza FIRE “Certificati Bianchi: Titoli di Efficienza Energetica a portata di mano”
Roma Centro Congressi Roma Eventi
– 12 Aprile 2016
© Rödl & Partner
11.03.2013
1
Rödl & Partner nel mondo
§ 
Rödl & Partner è stato fondato a Norimberga nel 1977 dal Dr. Bernd Rödl ed oggi è il più grande studio
interdisciplinare di origine tedesca capace di riunire in un'unica struttura internazionale di circa 3.500
collaboratori le competenze di avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro.
§ 
Rödl & Partner, attualmente presente con 24 uffici in Germania e 91 filiali in 40 Paesi del mondo, è in
grado di offrire una consulenza professionale qualificata in tutte le principali lingue.
§ 
L’internazionalizzazione dell’attività, iniziata alla fine degli anni ’80, si è sviluppata sulla base di una
profonda e diretta conoscenza delle realtà economiche e giuridiche locali, requisito fondamentale per il
successo di uno studio internazionale.
§ 
Oltre che nei principali paesi europei, Rödl & Partner è presente negli Stati Uniti d’America, in Brasile, in
sud Africa, in Medio ed Estremo Oriente.
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Rödl & Partner nel mondo
Austria ▪ Bielorussia ▪ Bosnia Brasile ▪ Bulgaria ▪ Cina Croazia ▪ Emirati Arabi Uniti Estonia ▪ Federazione
Russa Francia ▪ Georgia ▪ Germania Hong Kong ▪ India ▪ Indonesia Italy ▪ Kazakistan ▪ Lettonia Lituania ▪
Messico ▪ Moldavia Polonia ▪ Regno Unito Repubblica Ceca Slovacchia Romania ▪ Singapore ▪ Slovenia
Spagna ▪ Stati Uniti ▪ Sud Africa Svezia ▪ Svizzera ▪ Tailandia Turchia Ucraina ▪ Ungheria ▪ Vietnam
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Rödl a Padova
le attività della divisione energy & real estate
Rödl & Partner è stato uno dei primi studi europei a cos5tuire un team di professionis5 dedica5 ad inves5men5 nelle energie rinnovabili e tradizionali, oltre che nell’efficienza energe5ca, con l’obie?vo di assistere operatori industriali e finanziari in tuAe le fasi dei proge?. Power Generation and Transmission
Sviluppo di progetti infrastrutture energetiche, contrattualistica di progetto, attività di Due Diligence,
accesso alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas;
Mergers and Acquisitions
Compravendita di progetti, di impianti e infrastrutture e di partecipazioni societarie;
Infrastructure and Project Finance
Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, redazione di contratti di facilitazione
finanziaria, assistenza a fondi di investimento, banche ed investitori;
Trading and Capital Markets
Trading energetico sulle borse dell’energia, negoziazioni OTC, contrattualistica per trading fisico e
virtuale,
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Rödl a Padova
le attività della divisione energy & real estate
Energy Litigation and Arbitration
Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative e ordinarie, per questioni di diritto urbanistico,
dell’ambiente e dell’energia, nonché in sede arbitrale
Investigations and Regulatory Compliance
Consulenza su questioni regolatorie e relative all’ottenimento di incentivi statali e europei,
assistenza nei procedimenti con enti pubblici e in tema di compliance 231
Energy Finance
Consulenza per l’ottenimento di finanziamenti statali ed europei, strutturazione di PPP e
finanziamenti agevolati tramite strutture europee e banche private
Energy Efficiency
Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC,
consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica e per lex specialis
International Projects
Internazionalizzazione di imprese sia in Europa che in Paesi extraeuropei, con focus particolare su
Africa, Sud e Centro America, Medio-Oriente e Paesi del Golfo
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Agenda
01
Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo
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Il procedimento di approvazione della PPPM
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La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM
04
I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti
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I poteri del GSE
Il D.M. 28.12.2012 ha sancito il passaggio al GSE della gestione del meccanismo
dei CB
Art. 2 – LA GESTIONE DEL MECCANISMO
L’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi è trasferita al
GSE
Art. 6 – LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il GSE, con il supporto dell’ENEA svolge la valutazione e la certificazione dei
risparmi ed emette il parere sulle PPPM
Art. 14 – I CONTROLLI
Il GSE (con il supporto di ENEA ) svolge le attività di controllo per la verifica
della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti
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In particolare: la valutazione dei progetti a consuntivo
L’art. 6 delle Linee Guida AEEGSI EEN elenca i contenuti minimi di una proposta di progetto:
•  Indicazione soggetto titolare del progetto
•  descrizione del progetto e dell’intervento, riferimento alla categoria prevalente
(industriale, civile, terziario etc..) e indicazione del sito
•  descrizione del programma di misura dei risparmi lordi con descrizione della
strumentazione e delle modalità di misura dei risparmi stessi (depurati dei fattori esterni
all’intervento)
•  risparmio previsto e descrizione delle modalità per il calcolo del risparmio netto integrale
con specifica indicazione dei coefficienti di addizionalità e durabilità
•  descrizione della documentazione che si trasmette (vedi art. 13,5) e che si conserva per
gli eventuali successivi controlli (vedi art. 14)
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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: le
dichiarazioni liberatorie
Nonostante nessuna disposizione imponga un coinvolgimento del cliente
partecipante, il GSE suggerisce (vedi FAQ sito web) che all’atto della
presentazione della richiesta il soggetto titolare ottenga dal cliente partecipante
una dichiarazione con cui egli dichiara
-  di essere nella disponibilità del sito presso cui si realizza l’intervento
-  Di essere a conoscenza che la ESCo proponente ha richiesto per il progetto i
CB e del divieto di cumulo degli stessi con altre forme di incentivi a carico del
tariffe di energia elettrica e gas
-  di impegnarsi a non richiedere per il medesimo progetto altre forme di
incentivazioni statali.
-  Il GSE considera come unico responsabile del progetto il
Proponente, il quale assume tutte le responsabilità del
progetto, dichiara la veridicità dei dati e delle informazioni
-  I clienti partecipanti non assumono alcuna responsabilità
verso il GSE
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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il calcolo del
«risparmio»
ü  Tra le motivazioni di diniego maggiormente ricorrenti vi è la paventata
riconducibilità di un intervento a un concetto di “risparmio energetico” (evitare
sprechi) piuttosto che di “efficientamento energetico” (vedi, ad esempio,
intervento che recuperano il vapore disperso da una caldaia, intervento che viene
considerato una riduzione di spreco piuttosto che una riduzione di consumi)
ü  Tale motivazione, tuttavia, non sembra trovare alcun fondamento normativo, dal
momento che funzione dei certificati bianchi è quella di incentivare gli interventi
che mirano alla riduzione dei consumi di energia primaria (inter alia art. 4
comma 3 D.M. 28.12.2012)
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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di
prima attivazione
Art. 6 del D.M. 28 dicembre 2012: dal 1.1.2014 hanno accesso al sistema dei
certificati
bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di
realizzazione
Acquisisce rilevanza la cd. «data di prima attivazione» che
deve necessariamente essere successiva alla presentazione
della PPPM
DATA DI PRIMA ATTIVAZIONE
prima data nella quale almeno
uno dei clienti partecipanti,
grazie alla realizzazione del
progetto stesso, inizia a
beneficiare di risparmi energetici
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vs.
DATA DI AVVIO DEL PROGETTO
la data in cui il progetto ha
raggiunto la dimensione minima
di cui all’art. 10 della Delibera
AEEGSI
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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di
prima attivazione
La normativa applicabile fornisce una definizione «aperta» di data di prima
attivazione, limitandosi a elencare alcuni casi a titolo esemplificativo (art. 1: «(…) a
titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio
commerciale o con la data di collaudo per impianti termici ed elettrici»)
Tale carenza di definizione non è colmata dal documento di
chiarimenti dell’AEEGSI (peraltro richiamato all’interno del sito
web GSE), che fornisce una serie di eventi cui ricondurre la data di
prima attivazione, che non possono essere considerati esaustivi/
tassativi.
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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di
prima attivazione
Guida operativa ENEA Par. 1.3.2.3
«(…) la data in cui si può considerare realizzato l’intervento, in cui cioè
sia stata ultimata l’installazione impiantistica coinvolta, e questa sia
stata avviata, sia regolarmente funzionante e abbia iniziato a produrre
risparmi (…)»
Questione: che valore ha la guida Enea?
Bisogna tenere presente che il D.M. 28.12.2012, oltre ad affidare a ENEA
importanti ruoli di affiancamento al GSE, all’art. 15 ha previsto che la stessa
fosse tenuta a predisporre «con cadenza biennale, guide operative per
promuovere l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo»,
attribuendo quindi un ruolo interpretativo rispetto alle disposizioni del D.M. e
delle linee guida AEEGSI
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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il coefficiente
di addizionalità
Trattasi probabilmente dell’elemento maggiormente incerto nell’approvazione di un
progetto, dal momento che ampia è la discrezionalità del GSE nel valutare
l’addizionalità di un intervento. Esso è definito come «rapporto tra il valore del
risparmio netto e il valore del risparmio lordo» di un intervento.
risparmio lordo à differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la
realizzazione di un progetto, previa normalizzazione delle condizioni esterne
risparmio netto à risparmio lordo depurato dei risparmi energetici non addizionali,
cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche
in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica,
normativa e del mercato
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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il coefficiente
di addizionalità
Ancora una volta, la Guida ENEA fornisce qualche utile spunto, non sufficiente
tuttavia a coprire la casistica che può presentarsi
«Per la valutazione delle non-addizionalità va assunta una situazione ante-intervento
di riferimento – la baseline– come scenario impiantistico rappresentativo di una
situazione ‘media’ di mercato».
-  Data l’eterogeneità delle casistiche, specie a livello
industriale, non sempre è possibile individuare una media di
mercato certa e oggettiva
-  Il coefficiente è liberamente determinabile dal proponente
-  Al fine di valutare l’addizionalità, il GSE fa anche valutazioni
sulla «convenienza economica» dell’intervento, escludendo
dai CB quegli interventi in cui il solo risparmio energetico
derivante è sufficiente a coprire il loro costo di realizzazione
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Criticità riscontrate frequentemente nella prassi
Coordinamento tra gli interventi inseriti in una PPPM (data
di prima attivazione)
Mancanza di una disciplina del ravvedimento operoso
Impossibilità di sostituire interventi viziati per salvare il
Progetto
Mancanza di una disciplina sanzionatoria ad hoc
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Agenda
01
02
Il procedimento di approvazione della PPPM
03
La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM
04
I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti
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In particolare: la valutazione dei progetti a consuntivo
(D.M. 28.12.2012, art. 6)
GSE esprime parere in merito alla PPPM
Entro 60 giorni dalla ricezione della PPPM
Se necessarie modifiche al progetto o integrazioni
Termine sospeso
Parere definitivo del GSE
Entro 45 giorni dalla ricezione delle integrazioni
In caso di mancata risposta del GSE entro i termini su indicati, la PPPM si
ha per approvata (cd. silenzio-assenso)
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Il procedimento: la richiesta di integrazioni
ü  Il GSE normalmente, prima di emettere un provvedimento di rigetto, invita il
proponente a fornire osservazioni
ü  Il termine di approvazione è così sospeso, fino alla ricezione delle integrazioni da
parte del proponente
ü  Normalmente il GSE attribuisce al proponente un termine di 10-15 giorni per far
pervenire le osservazioni. Si tratta evidentemente di un termine ordinatorio
(come quello conseguente al preavviso di rigetto). E’ tuttavia opportuno, prima che
lo stesso spiri, richiedere una proroga motivata al GSE a mezzo PEC
Dal momento che le osservazioni vengono acquisite agli atti del procedimento, è
necessario ponderare bene il loro contenuto, onde evitare di compromettere
possibilità di impugnazione dell’eventuale successivo provvedimento di rigetto
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Il procedimento: il preavviso di rigetto
ü  Il GSE, in qualità di soggetto pubblico, è sottoposto alle norme sul procedimento
amministrativo di cui alla Legge 241/90
ü  Per tale ragione, prima di emettere un provvedimento negativo, è tenuto ex art.
10-bis l. cit. a comunicare al proponente i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda (cd. preavviso di rigetto), concedendogli un termine di 10 giorni per la
presentazione di osservazioni
L’eventuale successivo provvedimento di rigetto dovrebbe contenere
tutti e solo i motivi che erano stati oggetto del preavviso.
Un’eventuale difformità potrebbe fondare l’impugnazione del
provvedimento per vizi formali (vedi però art. 21-octies sulla
prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento)
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In caso di preavviso di rigetto: cosa fare e cosa evitare
Fornire entro i termini le osservazioni o,
eventualmente, chiedere tempestiva proroga
Evitare di incorrere nella decorrenza dei
termini per l’impugnazione
Ponderare la qualità e quantità di informazioni
da dare, così da non fornire ulteriori spunti per
il rigetto
Evitare di fornire informazioni non dovute
sulla base delle ordinarie regole relative
all’onere probatorio
Respingere puntualmente ogni motivazione
addotta dal GSE, al fine di non incorrere in
acquiescenza
Evitare di accettare ogni indicazione fornita
dal GSE, anche mediante accordi orali/scritti
Fornire idonea documentazione a sostegno
delle osservazioni presentate
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Agenda
01
Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo
02
Il procedimento di approvazione della PPPM
03
La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM
04
I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti
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L’approvazione della PPPM e la precarietà del provvedimento
L’approvazione della PPPM può essere tacita (silenzio
assenso), ovvero espressa attraverso un formale
provvedimento positivo da parte del GSE
tuttavia...NEVER SAY NEVER...
Le principali minacce alla stabilità di un progetto approvato:
ü 
Revoca di una PPPM già approvata mediante i poteri di
annullamento in autotutela
ü  Revoca di una PPPM già approvata all’esito dell’attività di
controllo da parte del GSE
ü  Rigetto di una RVC relativamente ad una PPPM già approvata
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L’annullamento in autotutela
I poteri di annullamento in autotutela sono sorretti da alcuni principi generali che
regolano l’azione amministrativa
ü L’annullamento di un atto da parte della PA è sorretto dal principio per il quale
ogni atto o provvedimento della PA deve tendere alla realizzazione di un
interesse pubblico
ü L’interesse pubblico deve permanere durante tutta la vigenza dell’atto
amministrativo
ü  Per tale ragione, la legge consente alla PA di annullare d’ufficio un
provvedimento già emanato, laddove la stessa ritenga che sussistano
profili di illegittimità
ü  L’annullamento comporta l’eliminazione degli effetti del provvedimento
ex tunc, quindi fin dalla sua emanazione
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L’annullamento in autotutela – Il nuovo art. 21-nonies
La legge 124/2015, nell’intento di dare maggiore stabilità ai provvedimenti della PA
ha riscritto in parte l’art. 21-nonies, disciplinante i poteri di annullamento d’ufficio
dell’Amministrazione
(in colore viola le parti introdotte dalla novella)
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di
cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2 (i.e. i casi di vizi formali), può essere
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi
in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 (i.e. silenzio assenso), e
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
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L’annullamento in autotutela – Il nuovo art. 21-nonies
In base alla disciplina aggiornata, quindi, i requisiti che devono sussistere per
l’annullamento d’ufficio sono:
ü  L’illegittimità di un provvedimento ai sensi dell’art.
21-octies (i.e. violazione di legge, eccesso di potere,
incompetenza)
L’annullamento non può essere
conseguente a mere ragioni di
opportunità
ü  La presenza di un interesse pubblico superiore
all’interesse particolare del destinatario e dei
controinteressati
Secondo la giurisprudenza, la PA è
tenuta a mitigare l’interesse al ripristino
della legalità con l’affidamento del
destinatario
ü  Il rispetto di un termine ragionevole e, comunque,
non superiore ai 18 mesi
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Vedi però il nuovo comma 2-bis, per il
quale un provvedimento emesso in
conseguenza di false rappresentazioni
o di dichiarazioni sostitutive false o
mendaci per effetto di condotte
costituenti reato non è soggetto al
termine di 18 mesi
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L’annullamento in autotutela – Le conseguenze
Dal momento che l’annullamento d’ufficio ha effetti ex tunc, lo stesso ha
ripercussione sui titoli già emessi. In particolare, il GSE, provvederà a:
ü  Annullare tutti i CB riconosciuti sulla base delle PPPM e RVC revocate;
ü  Laddove tali CB siano già stati venduti dal proponente, richiedere la
restituzione dell’equivalente economico dei CB (valorizzato al prezzo
medio di mercato)
ü  Inoltre, dovessero essere accertate irregolarità nell’esecuzione del progetto,
anche le disposizioni in tema di sanzioni sarebbero applicabili alla ESCo
(vedi infra).
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Controlli e sanzioni del GSE
L’art. 14 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, impone un coordinamento delle
discipline previste dalla Delibera AEEGSI EEN 9/11, il D.M. 28/2011 e la Legge 481/95
Controllo
•  Corretta
esecuzione
tecnica e
documentale
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Sanzioni
Segnalazioni
•  Annullamento
titoli
•  Misure art. 23
D.lgs. 28/11
•  Sanzioni di
altre Autorità
Pubbliche
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I poteri sanzionatori del GSE
POTERI: in caso vengano riscontrate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al
progetto, che incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli incentivi il GSE provvede a:
ANNULLARE I CERTIFICATI
IMPUTABILI ALL’IRREGOLARITÀ
APPLICARE LE MISURE DI CUI
ALL’ART. 23.3 DEL D.LGS. 28/2011
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Ritiro dei certificati
Restituzione dell’equivalente in
denaro dei CB annullato
Recupero delle somme
indebitamente percepite
Inibizione decennale dal percepimento di
incentivi
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La segnalazione alle Autorità
L’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012 prevede altresì la segnalazione alle Autorità per le
eventuali sanzioni ex art. 42 D.Lgs. 28/2011
Segnalazione alla AEEGSI
Ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. n. 481/95, l’Autorità irroga sanzioni
amministrative pecuniarie e in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di
sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente
la sospensione o la decadenza della concessione
Segnalazioni alle autorità giudiziaria
Fattispecie di reato ipotizzabili:
-  Truffa (art. 640 c.p.)
-  Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)
-  Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
-  Falsità ideologica (art. 480 c.p.)
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Annullamento in autotutela o rigetto PPPM
RICORSO TAR
RICORSO STR. PDR
Competenza
Tar Lazio
Consiglio di Stato + TAR (se
trasposto)
Termine
60 giorni
120 giorni
Istanza cautelare
Si, se danno grave e irreparabile
Contributo unificato
650 Euro
Situazione giuridica
tutelata
Diritti soggettivi e interessi legittimi
Requisiti
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Per motivi di legittimità o di merito
Provvedimento definitivo
Solo per motivi di legittimità
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Agenda
01
Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo
02
Il procedimento di approvazione della PPPM
03
La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM
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I rapporti tra privati: ESCo vs. clienti partecipanti
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I rischi dei rapporti mediati ESCo/contractor/clienti finali
Sovente il meccanismo per il reperimento di interventi da valorizzare si fonda su un
rapporto a tre
Cliente
partecipante
Nessun rapporto
Contractor
ESCo
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Contratto per realizzazione intervento che include
clausola regolante la valorizzazione dei CB generati
Contratto per reperimento interventi che generano CB,
accordo su riparto del ricavato da valorizzazione CB
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Oneri di diligenza in capo alla ESCo
Non esiste una regolamentazione del rapporto tra la ESCo e il cliente finale o l’installatore.
La ESCo spesso non ha operato l’intervento e non ha il controllo sull’intervento per
tutto il periodo di vita tecnica e di percepimento dei Certificati Bianchi, ma
ciononostante:
•  Risponde della corretta preparazione esecuzione e valutazione
•  Risponde della veridicità e completezza delle informazioni
•  Deve ottenere le autorizzazioni e i permessi richiesti
•  Deve assicurare la conformità tecnica
La ESCo è inoltre chiamata a garantire vs gli Enti:
•  La veridicità dei dati
•  L’assenza di ulteriori incentivi richiesti
•  Il possesso della documentazione
IMPORTANZA DI UN CONTRATTO CON I
SOGGETTI COINVOLTI IN CUI SI
•  L’accesso al sito
RIPARTISCONO ONERI E RESPONSABILITÀ
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Problematiche dei cedenti dei progetti
Spesso i Progetti sono ceduti dalle ESCo ai distributori/soggetti obbligati
Nel trasferire la titolarità dei Progetti il subentrante si impegna ad assumere i diritti e gli
obblighi esistenti in capo al soggetto cedente nei confronti del GSE.
La ESCo si espone pertanto all’azione civile di rivalsa per eventuali danni che dovessero derivare al terzo
cessionario, comprese eventuali multe dell’AEEGSI, sanzioni penali, etc…
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Rapporti tra la ESCo e un cliente partecipante
In caso di non approvazione di un progetto o di successiva revoca, il
cliente partecipante ha diritto a richiedere il risarcimento alla ESCO?
Naturalmente non esiste una risposta univoca, essendo necessario verificare le specifiche
disposizioni contrattuali in tema di
ü  allocazione dei rischi, ad esempio prevedendo la ripartizione dell’alea di non ottenimento
dell’incentivo
ü  limitazioni della responsabilità, ad esempio prevedendo la limitazione qualitativa (danno
emergente, lucro cessante) o quantitiva del risarcimento del danno
Tuttavia, in caso di dolo o colpa grave da parte della ESCo, l’art. 1229 cod. civ. rende nulla
l’eventuale clausola di limitazione della responsabilità
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Rapporti tra la ESCo e un cliente partecipante
In caso di ritiro dei CB o di restituzione dell’equivalente economico a
seguito di annullamento/revoca/sanzioni, la ESCo può chiedere la
restituzione di quanto corrisposto al cliente partecipante?
ü  L’azione del GSE, in caso di richiesta restitutoria sull’equivalente in denaro, potrebbe
configurarsi quale ripetizione dell’inebito ex art. 2033.
ü  Anche i pagamenti effettuati dalla ESCo al cliente partecipante, tuttavia, possono
configurarsi quale indebito oggettivo (prescrizione decennale)
ü  La ESCo, pertanto, in un eventuale giudizio intentato dal GSE, potrebbe chiamare in causa
il cliente partecipante al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte
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I rimedi contrattuali
Al fine di limitare gli effetti negativi delle criticità, è opportuno regolare contrattualmente
(eventualmente anche mediante la costituzione di idonee garanzie) tutti i rapporti della filiera,
ripartendo gli obblighi a seconda del ruolo/la partecipazione al progetto. In modo tale che
eventuali problemi non siano riconducibili alla colpa o al dolo di questa -> prova della buona
fede della ESCo
GARANZIE CLIENTI FINALI O INSTALLATORI
•  Responsabilità legate alla richiesta di
ulteriori incentivi
•  Mancata produzione documentale richiesta
•  Mancato consenso all’accesso al sito
•  Veridicità e correttezza delle informazioni
rilasciate
•  Prova titolo reale da proprietario
•  Manipolazione della configurazione
impiantistica
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ATTI DI PREVENZIONE ESCo
•  Contrattualizzare tutti I rapporti
con la filiera
•  Garanzie
•  Formazione personale
•  Controllo documentazione
•  Eventuale 231
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Contacts
Svenja Bartels
Rechtsanwältin (Avv.)
Partner
Rödl & Partner Padova
Via Rismondo 2/E
35131 Padova
Tel. +39 (049) 80469.11
Fax +39 (049) 80469.20
[email protected]
Giorgio Castorina
Avvocato
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Via Rismondo 2/E
35131 Padova
Tel. +39 (049) 80469.11
Fax +39 (049) 80469.20
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“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di
squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.
“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl &
Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana
incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
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