Le principali criticità dei progetti a consuntivo, i rimedi e la
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Le principali criticità dei progetti a consuntivo, i rimedi e la
Insieme per crescere Le principali criticità dei progetti a consuntivo, i rimedi e la mitigazione del rischio Avv. Svenja Bartels, Avv. Giorgio Castorina Conferenza FIRE “Certificati Bianchi: Titoli di Efficienza Energetica a portata di mano” Roma Centro Congressi Roma Eventi – 12 Aprile 2016 © Rödl & Partner 11.03.2013 1 Rödl & Partner nel mondo § Rödl & Partner è stato fondato a Norimberga nel 1977 dal Dr. Bernd Rödl ed oggi è il più grande studio interdisciplinare di origine tedesca capace di riunire in un'unica struttura internazionale di circa 3.500 collaboratori le competenze di avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro. § Rödl & Partner, attualmente presente con 24 uffici in Germania e 91 filiali in 40 Paesi del mondo, è in grado di offrire una consulenza professionale qualificata in tutte le principali lingue. § L’internazionalizzazione dell’attività, iniziata alla fine degli anni ’80, si è sviluppata sulla base di una profonda e diretta conoscenza delle realtà economiche e giuridiche locali, requisito fondamentale per il successo di uno studio internazionale. § Oltre che nei principali paesi europei, Rödl & Partner è presente negli Stati Uniti d’America, in Brasile, in sud Africa, in Medio ed Estremo Oriente. © Rödl & Partner 12.04.2016 2 Rödl & Partner nel mondo Austria ▪ Bielorussia ▪ Bosnia Brasile ▪ Bulgaria ▪ Cina Croazia ▪ Emirati Arabi Uniti Estonia ▪ Federazione Russa Francia ▪ Georgia ▪ Germania Hong Kong ▪ India ▪ Indonesia Italy ▪ Kazakistan ▪ Lettonia Lituania ▪ Messico ▪ Moldavia Polonia ▪ Regno Unito Repubblica Ceca Slovacchia Romania ▪ Singapore ▪ Slovenia Spagna ▪ Stati Uniti ▪ Sud Africa Svezia ▪ Svizzera ▪ Tailandia Turchia Ucraina ▪ Ungheria ▪ Vietnam © Rödl & Partner 12.04.2016 3 Rödl a Padova le attività della divisione energy & real estate Rödl & Partner è stato uno dei primi studi europei a cos5tuire un team di professionis5 dedica5 ad inves5men5 nelle energie rinnovabili e tradizionali, oltre che nell’efficienza energe5ca, con l’obie?vo di assistere operatori industriali e finanziari in tuAe le fasi dei proge?. Power Generation and Transmission Sviluppo di progetti infrastrutture energetiche, contrattualistica di progetto, attività di Due Diligence, accesso alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas; Mergers and Acquisitions Compravendita di progetti, di impianti e infrastrutture e di partecipazioni societarie; Infrastructure and Project Finance Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, redazione di contratti di facilitazione finanziaria, assistenza a fondi di investimento, banche ed investitori; Trading and Capital Markets Trading energetico sulle borse dell’energia, negoziazioni OTC, contrattualistica per trading fisico e virtuale, © Rödl & Partner 12.04.2016 4 Rödl a Padova le attività della divisione energy & real estate Energy Litigation and Arbitration Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative e ordinarie, per questioni di diritto urbanistico, dell’ambiente e dell’energia, nonché in sede arbitrale Investigations and Regulatory Compliance Consulenza su questioni regolatorie e relative all’ottenimento di incentivi statali e europei, assistenza nei procedimenti con enti pubblici e in tema di compliance 231 Energy Finance Consulenza per l’ottenimento di finanziamenti statali ed europei, strutturazione di PPP e finanziamenti agevolati tramite strutture europee e banche private Energy Efficiency Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC, consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica e per lex specialis International Projects Internazionalizzazione di imprese sia in Europa che in Paesi extraeuropei, con focus particolare su Africa, Sud e Centro America, Medio-Oriente e Paesi del Golfo © Rödl & Partner 12.04.2016 5 Agenda 01 Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo 02 Il procedimento di approvazione della PPPM 03 La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM 04 I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti © Rödl & Partner 12.04.2016 6 I poteri del GSE Il D.M. 28.12.2012 ha sancito il passaggio al GSE della gestione del meccanismo dei CB Art. 2 – LA GESTIONE DEL MECCANISMO L’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi è trasferita al GSE Art. 6 – LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI Il GSE, con il supporto dell’ENEA svolge la valutazione e la certificazione dei risparmi ed emette il parere sulle PPPM Art. 14 – I CONTROLLI Il GSE (con il supporto di ENEA ) svolge le attività di controllo per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti © Rödl & Partner 12.04.2016 7 In particolare: la valutazione dei progetti a consuntivo L’art. 6 delle Linee Guida AEEGSI EEN elenca i contenuti minimi di una proposta di progetto: • Indicazione soggetto titolare del progetto • descrizione del progetto e dell’intervento, riferimento alla categoria prevalente (industriale, civile, terziario etc..) e indicazione del sito • descrizione del programma di misura dei risparmi lordi con descrizione della strumentazione e delle modalità di misura dei risparmi stessi (depurati dei fattori esterni all’intervento) • risparmio previsto e descrizione delle modalità per il calcolo del risparmio netto integrale con specifica indicazione dei coefficienti di addizionalità e durabilità • descrizione della documentazione che si trasmette (vedi art. 13,5) e che si conserva per gli eventuali successivi controlli (vedi art. 14) © Rödl & Partner 12.04.2016 8 Principali problematiche all’atto dell’approvazione: le dichiarazioni liberatorie Nonostante nessuna disposizione imponga un coinvolgimento del cliente partecipante, il GSE suggerisce (vedi FAQ sito web) che all’atto della presentazione della richiesta il soggetto titolare ottenga dal cliente partecipante una dichiarazione con cui egli dichiara - di essere nella disponibilità del sito presso cui si realizza l’intervento - Di essere a conoscenza che la ESCo proponente ha richiesto per il progetto i CB e del divieto di cumulo degli stessi con altre forme di incentivi a carico del tariffe di energia elettrica e gas - di impegnarsi a non richiedere per il medesimo progetto altre forme di incentivazioni statali. - Il GSE considera come unico responsabile del progetto il Proponente, il quale assume tutte le responsabilità del progetto, dichiara la veridicità dei dati e delle informazioni - I clienti partecipanti non assumono alcuna responsabilità verso il GSE © Rödl & Partner 12.04.2016 9 Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il calcolo del «risparmio» ü Tra le motivazioni di diniego maggiormente ricorrenti vi è la paventata riconducibilità di un intervento a un concetto di “risparmio energetico” (evitare sprechi) piuttosto che di “efficientamento energetico” (vedi, ad esempio, intervento che recuperano il vapore disperso da una caldaia, intervento che viene considerato una riduzione di spreco piuttosto che una riduzione di consumi) ü Tale motivazione, tuttavia, non sembra trovare alcun fondamento normativo, dal momento che funzione dei certificati bianchi è quella di incentivare gli interventi che mirano alla riduzione dei consumi di energia primaria (inter alia art. 4 comma 3 D.M. 28.12.2012) © Rödl & Partner 12.04.2016 10 Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di prima attivazione Art. 6 del D.M. 28 dicembre 2012: dal 1.1.2014 hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione Acquisisce rilevanza la cd. «data di prima attivazione» che deve necessariamente essere successiva alla presentazione della PPPM DATA DI PRIMA ATTIVAZIONE prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici © Rödl & Partner vs. DATA DI AVVIO DEL PROGETTO la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui all’art. 10 della Delibera AEEGSI 12.04.2016 11 Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di prima attivazione La normativa applicabile fornisce una definizione «aperta» di data di prima attivazione, limitandosi a elencare alcuni casi a titolo esemplificativo (art. 1: «(…) a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici ed elettrici») Tale carenza di definizione non è colmata dal documento di chiarimenti dell’AEEGSI (peraltro richiamato all’interno del sito web GSE), che fornisce una serie di eventi cui ricondurre la data di prima attivazione, che non possono essere considerati esaustivi/ tassativi. © Rödl & Partner 12.04.2016 12 Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di prima attivazione Guida operativa ENEA Par. 1.3.2.3 «(…) la data in cui si può considerare realizzato l’intervento, in cui cioè sia stata ultimata l’installazione impiantistica coinvolta, e questa sia stata avviata, sia regolarmente funzionante e abbia iniziato a produrre risparmi (…)» Questione: che valore ha la guida Enea? Bisogna tenere presente che il D.M. 28.12.2012, oltre ad affidare a ENEA importanti ruoli di affiancamento al GSE, all’art. 15 ha previsto che la stessa fosse tenuta a predisporre «con cadenza biennale, guide operative per promuovere l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo», attribuendo quindi un ruolo interpretativo rispetto alle disposizioni del D.M. e delle linee guida AEEGSI © Rödl & Partner 12.04.2016 13 Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il coefficiente di addizionalità Trattasi probabilmente dell’elemento maggiormente incerto nell’approvazione di un progetto, dal momento che ampia è la discrezionalità del GSE nel valutare l’addizionalità di un intervento. Esso è definito come «rapporto tra il valore del risparmio netto e il valore del risparmio lordo» di un intervento. risparmio lordo à differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, previa normalizzazione delle condizioni esterne risparmio netto à risparmio lordo depurato dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato © Rödl & Partner 12.04.2016 14 Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il coefficiente di addizionalità Ancora una volta, la Guida ENEA fornisce qualche utile spunto, non sufficiente tuttavia a coprire la casistica che può presentarsi «Per la valutazione delle non-addizionalità va assunta una situazione ante-intervento di riferimento – la baseline– come scenario impiantistico rappresentativo di una situazione ‘media’ di mercato». - Data l’eterogeneità delle casistiche, specie a livello industriale, non sempre è possibile individuare una media di mercato certa e oggettiva - Il coefficiente è liberamente determinabile dal proponente - Al fine di valutare l’addizionalità, il GSE fa anche valutazioni sulla «convenienza economica» dell’intervento, escludendo dai CB quegli interventi in cui il solo risparmio energetico derivante è sufficiente a coprire il loro costo di realizzazione © Rödl & Partner 12.04.2016 15 Criticità riscontrate frequentemente nella prassi Coordinamento tra gli interventi inseriti in una PPPM (data di prima attivazione) Mancanza di una disciplina del ravvedimento operoso Impossibilità di sostituire interventi viziati per salvare il Progetto Mancanza di una disciplina sanzionatoria ad hoc © Rödl & Partner 12.04.2016 16 Agenda 01 02 Il procedimento di approvazione della PPPM 03 La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM 04 I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti © Rödl & Partner 12.04.2016 17 In particolare: la valutazione dei progetti a consuntivo (D.M. 28.12.2012, art. 6) GSE esprime parere in merito alla PPPM Entro 60 giorni dalla ricezione della PPPM Se necessarie modifiche al progetto o integrazioni Termine sospeso Parere definitivo del GSE Entro 45 giorni dalla ricezione delle integrazioni In caso di mancata risposta del GSE entro i termini su indicati, la PPPM si ha per approvata (cd. silenzio-assenso) © Rödl & Partner 12.04.2016 18 Il procedimento: la richiesta di integrazioni ü Il GSE normalmente, prima di emettere un provvedimento di rigetto, invita il proponente a fornire osservazioni ü Il termine di approvazione è così sospeso, fino alla ricezione delle integrazioni da parte del proponente ü Normalmente il GSE attribuisce al proponente un termine di 10-15 giorni per far pervenire le osservazioni. Si tratta evidentemente di un termine ordinatorio (come quello conseguente al preavviso di rigetto). E’ tuttavia opportuno, prima che lo stesso spiri, richiedere una proroga motivata al GSE a mezzo PEC Dal momento che le osservazioni vengono acquisite agli atti del procedimento, è necessario ponderare bene il loro contenuto, onde evitare di compromettere possibilità di impugnazione dell’eventuale successivo provvedimento di rigetto © Rödl & Partner 12.04.2016 19 Il procedimento: il preavviso di rigetto ü Il GSE, in qualità di soggetto pubblico, è sottoposto alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90 ü Per tale ragione, prima di emettere un provvedimento negativo, è tenuto ex art. 10-bis l. cit. a comunicare al proponente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda (cd. preavviso di rigetto), concedendogli un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni L’eventuale successivo provvedimento di rigetto dovrebbe contenere tutti e solo i motivi che erano stati oggetto del preavviso. Un’eventuale difformità potrebbe fondare l’impugnazione del provvedimento per vizi formali (vedi però art. 21-octies sulla prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento) © Rödl & Partner 12.04.2016 20 In caso di preavviso di rigetto: cosa fare e cosa evitare Fornire entro i termini le osservazioni o, eventualmente, chiedere tempestiva proroga Evitare di incorrere nella decorrenza dei termini per l’impugnazione Ponderare la qualità e quantità di informazioni da dare, così da non fornire ulteriori spunti per il rigetto Evitare di fornire informazioni non dovute sulla base delle ordinarie regole relative all’onere probatorio Respingere puntualmente ogni motivazione addotta dal GSE, al fine di non incorrere in acquiescenza Evitare di accettare ogni indicazione fornita dal GSE, anche mediante accordi orali/scritti Fornire idonea documentazione a sostegno delle osservazioni presentate © Rödl & Partner 12.04.2016 21 Agenda 01 Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo 02 Il procedimento di approvazione della PPPM 03 La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM 04 I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti © Rödl & Partner 12.04.2016 22 L’approvazione della PPPM e la precarietà del provvedimento L’approvazione della PPPM può essere tacita (silenzio assenso), ovvero espressa attraverso un formale provvedimento positivo da parte del GSE tuttavia...NEVER SAY NEVER... Le principali minacce alla stabilità di un progetto approvato: ü Revoca di una PPPM già approvata mediante i poteri di annullamento in autotutela ü Revoca di una PPPM già approvata all’esito dell’attività di controllo da parte del GSE ü Rigetto di una RVC relativamente ad una PPPM già approvata © Rödl & Partner 12.04.2016 23 L’annullamento in autotutela I poteri di annullamento in autotutela sono sorretti da alcuni principi generali che regolano l’azione amministrativa ü L’annullamento di un atto da parte della PA è sorretto dal principio per il quale ogni atto o provvedimento della PA deve tendere alla realizzazione di un interesse pubblico ü L’interesse pubblico deve permanere durante tutta la vigenza dell’atto amministrativo ü Per tale ragione, la legge consente alla PA di annullare d’ufficio un provvedimento già emanato, laddove la stessa ritenga che sussistano profili di illegittimità ü L’annullamento comporta l’eliminazione degli effetti del provvedimento ex tunc, quindi fin dalla sua emanazione © Rödl & Partner 12.04.2016 24 L’annullamento in autotutela – Il nuovo art. 21-nonies La legge 124/2015, nell’intento di dare maggiore stabilità ai provvedimenti della PA ha riscritto in parte l’art. 21-nonies, disciplinante i poteri di annullamento d’ufficio dell’Amministrazione (in colore viola le parti introdotte dalla novella) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2 (i.e. i casi di vizi formali), può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 (i.e. silenzio assenso), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. © Rödl & Partner 12.04.2016 25 L’annullamento in autotutela – Il nuovo art. 21-nonies In base alla disciplina aggiornata, quindi, i requisiti che devono sussistere per l’annullamento d’ufficio sono: ü L’illegittimità di un provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies (i.e. violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) L’annullamento non può essere conseguente a mere ragioni di opportunità ü La presenza di un interesse pubblico superiore all’interesse particolare del destinatario e dei controinteressati Secondo la giurisprudenza, la PA è tenuta a mitigare l’interesse al ripristino della legalità con l’affidamento del destinatario ü Il rispetto di un termine ragionevole e, comunque, non superiore ai 18 mesi © Rödl & Partner Vedi però il nuovo comma 2-bis, per il quale un provvedimento emesso in conseguenza di false rappresentazioni o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato non è soggetto al termine di 18 mesi 12.04.2016 26 L’annullamento in autotutela – Le conseguenze Dal momento che l’annullamento d’ufficio ha effetti ex tunc, lo stesso ha ripercussione sui titoli già emessi. In particolare, il GSE, provvederà a: ü Annullare tutti i CB riconosciuti sulla base delle PPPM e RVC revocate; ü Laddove tali CB siano già stati venduti dal proponente, richiedere la restituzione dell’equivalente economico dei CB (valorizzato al prezzo medio di mercato) ü Inoltre, dovessero essere accertate irregolarità nell’esecuzione del progetto, anche le disposizioni in tema di sanzioni sarebbero applicabili alla ESCo (vedi infra). © Rödl & Partner 12.04.2016 27 Controlli e sanzioni del GSE L’art. 14 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, impone un coordinamento delle discipline previste dalla Delibera AEEGSI EEN 9/11, il D.M. 28/2011 e la Legge 481/95 Controllo • Corretta esecuzione tecnica e documentale © Rödl & Partner Sanzioni Segnalazioni • Annullamento titoli • Misure art. 23 D.lgs. 28/11 • Sanzioni di altre Autorità Pubbliche 12.04.2016 28 I poteri sanzionatori del GSE POTERI: in caso vengano riscontrate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli incentivi il GSE provvede a: ANNULLARE I CERTIFICATI IMPUTABILI ALL’IRREGOLARITÀ APPLICARE LE MISURE DI CUI ALL’ART. 23.3 DEL D.LGS. 28/2011 © Rödl & Partner Ritiro dei certificati Restituzione dell’equivalente in denaro dei CB annullato Recupero delle somme indebitamente percepite Inibizione decennale dal percepimento di incentivi 12.04.2016 29 La segnalazione alle Autorità L’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012 prevede altresì la segnalazione alle Autorità per le eventuali sanzioni ex art. 42 D.Lgs. 28/2011 Segnalazione alla AEEGSI Ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. n. 481/95, l’Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie e in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione Segnalazioni alle autorità giudiziaria Fattispecie di reato ipotizzabili: - Truffa (art. 640 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) - Falsità ideologica (art. 480 c.p.) © Rödl & Partner 12.04.2016 30 Annullamento in autotutela o rigetto PPPM RICORSO TAR RICORSO STR. PDR Competenza Tar Lazio Consiglio di Stato + TAR (se trasposto) Termine 60 giorni 120 giorni Istanza cautelare Si, se danno grave e irreparabile Contributo unificato 650 Euro Situazione giuridica tutelata Diritti soggettivi e interessi legittimi Requisiti © Rödl & Partner Per motivi di legittimità o di merito Provvedimento definitivo Solo per motivi di legittimità 12.04.2016 31 Agenda 01 Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo 02 Il procedimento di approvazione della PPPM 03 La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM 04 I rapporti tra privati: ESCo vs. clienti partecipanti © Rödl & Partner 12.04.2016 32 I rischi dei rapporti mediati ESCo/contractor/clienti finali Sovente il meccanismo per il reperimento di interventi da valorizzare si fonda su un rapporto a tre Cliente partecipante Nessun rapporto Contractor ESCo © Rödl & Partner Contratto per realizzazione intervento che include clausola regolante la valorizzazione dei CB generati Contratto per reperimento interventi che generano CB, accordo su riparto del ricavato da valorizzazione CB 12.04.2016 33 Oneri di diligenza in capo alla ESCo Non esiste una regolamentazione del rapporto tra la ESCo e il cliente finale o l’installatore. La ESCo spesso non ha operato l’intervento e non ha il controllo sull’intervento per tutto il periodo di vita tecnica e di percepimento dei Certificati Bianchi, ma ciononostante: • Risponde della corretta preparazione esecuzione e valutazione • Risponde della veridicità e completezza delle informazioni • Deve ottenere le autorizzazioni e i permessi richiesti • Deve assicurare la conformità tecnica La ESCo è inoltre chiamata a garantire vs gli Enti: • La veridicità dei dati • L’assenza di ulteriori incentivi richiesti • Il possesso della documentazione IMPORTANZA DI UN CONTRATTO CON I SOGGETTI COINVOLTI IN CUI SI • L’accesso al sito RIPARTISCONO ONERI E RESPONSABILITÀ © Rödl & Partner 12.04.2016 34 Problematiche dei cedenti dei progetti Spesso i Progetti sono ceduti dalle ESCo ai distributori/soggetti obbligati Nel trasferire la titolarità dei Progetti il subentrante si impegna ad assumere i diritti e gli obblighi esistenti in capo al soggetto cedente nei confronti del GSE. La ESCo si espone pertanto all’azione civile di rivalsa per eventuali danni che dovessero derivare al terzo cessionario, comprese eventuali multe dell’AEEGSI, sanzioni penali, etc… © Rödl & Partner 12.04.2016 35 Rapporti tra la ESCo e un cliente partecipante In caso di non approvazione di un progetto o di successiva revoca, il cliente partecipante ha diritto a richiedere il risarcimento alla ESCO? Naturalmente non esiste una risposta univoca, essendo necessario verificare le specifiche disposizioni contrattuali in tema di ü allocazione dei rischi, ad esempio prevedendo la ripartizione dell’alea di non ottenimento dell’incentivo ü limitazioni della responsabilità, ad esempio prevedendo la limitazione qualitativa (danno emergente, lucro cessante) o quantitiva del risarcimento del danno Tuttavia, in caso di dolo o colpa grave da parte della ESCo, l’art. 1229 cod. civ. rende nulla l’eventuale clausola di limitazione della responsabilità © Rödl & Partner 12.04.2016 36 Rapporti tra la ESCo e un cliente partecipante In caso di ritiro dei CB o di restituzione dell’equivalente economico a seguito di annullamento/revoca/sanzioni, la ESCo può chiedere la restituzione di quanto corrisposto al cliente partecipante? ü L’azione del GSE, in caso di richiesta restitutoria sull’equivalente in denaro, potrebbe configurarsi quale ripetizione dell’inebito ex art. 2033. ü Anche i pagamenti effettuati dalla ESCo al cliente partecipante, tuttavia, possono configurarsi quale indebito oggettivo (prescrizione decennale) ü La ESCo, pertanto, in un eventuale giudizio intentato dal GSE, potrebbe chiamare in causa il cliente partecipante al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte © Rödl & Partner 12.04.2016 37 I rimedi contrattuali Al fine di limitare gli effetti negativi delle criticità, è opportuno regolare contrattualmente (eventualmente anche mediante la costituzione di idonee garanzie) tutti i rapporti della filiera, ripartendo gli obblighi a seconda del ruolo/la partecipazione al progetto. In modo tale che eventuali problemi non siano riconducibili alla colpa o al dolo di questa -> prova della buona fede della ESCo GARANZIE CLIENTI FINALI O INSTALLATORI • Responsabilità legate alla richiesta di ulteriori incentivi • Mancata produzione documentale richiesta • Mancato consenso all’accesso al sito • Veridicità e correttezza delle informazioni rilasciate • Prova titolo reale da proprietario • Manipolazione della configurazione impiantistica © Rödl & Partner ATTI DI PREVENZIONE ESCo • Contrattualizzare tutti I rapporti con la filiera • Garanzie • Formazione personale • Controllo documentazione • Eventuale 231 12.04.2016 38 Contacts Svenja Bartels Rechtsanwältin (Avv.) Partner Rödl & Partner Padova Via Rismondo 2/E 35131 Padova Tel. +39 (049) 80469.11 Fax +39 (049) 80469.20 [email protected] Giorgio Castorina Avvocato Rödl & Partner Padova Via Rismondo 2/E 35131 Padova Tel. +39 (049) 80469.11 Fax +39 (049) 80469.20 [email protected] “Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi. Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. “Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. © Rödl & Partner 39