presentazione TP

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presentazione TP
Rödl & Partner
Transfer Pricing
Avvocati
Dottori Commercialisti
Revisori Legali
A-B-C…
A. Transfer pricing: è la politica dei prezzi nelle operazioni che
intercorrono tra società appartenenti al medesimo gruppo
societario e residenti in Stati diversi.
B. Valore normale: è il prezzo di mercato ed è definito dall’art. 9 del
TUIR come il prezzo/corrispettivo mediamente praticato per i beni
e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione.
C. Regola interna: art. 110 TUIR comma 7, le operazioni che
intercorrono tra un’impresa residente ed una società non
residente, appartenente allo stesso gruppo, sono valutate in base
al valore normale dei beni o dei servizi sottostanti.
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Problematiche connesse
Tramite politiche artificiose di transfer
pricing è possibile spostare, nell’ambito
del gruppo, materia imponibile da un
paese all’altro.
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Contesto normativo di riferimento: Italia
Operazioni intercompany: art.110 TUIR, comma 7;
Valore normale: art. 9 del TUIR;
Circolare del 22 Settembre 1980 n. 22;
Circolare del 12 Dicembre 1981 n.12/1587.
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Contesto normativo di riferimento internazionale
•
Linee Guida sul Transfer Pricing for
Multinational Enterprises
and Taxation
OCSE, 22 Luglio 2010
Principio fondamentale: “arm’s length principle” (art. 9)
•
Comparability of the price practiced internally in the group with which would be
made between independent enterprises
•
Codice di Condotta, approvato
con la Risoluzione n. 2006/c176/01
del 27 Giugno 2006 dal Consiglio dei
Ministri dell’UE
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Le novità in ambito Italiano
Introduzione in ambito nazionale di uno specifico set documentale
che le società residenti soggette alla disciplina prevista dall’art.
110 comma 7 del TUIR devono adottare. Il set documentale è stato
formalizzato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 29 Settembre 2010 ;
Disapplicazione della sanzione amministrativa (dal 100% al 200%
della maggiore imposta eventualmente accertata) in caso di
contestazioni in materia di transfer pricing, qualora in sede di
verifica o di ispezione da parte delle autorità, il contribuente
consegni la necessaria documentazione a supporto per tutti i
periodi d’imposta accertabili (per cui abbia preventivamente
effettuato apposita comunicazione alle Autorità fiscali)
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Documentazione idonea da esibire al
Fisco: Provvedimento del 29 Settembre 2010
Con il Provvedimento sono state introdotte direttamente nel nostro
ordinamento specifiche regole riguardo alle modalità di
formalizzazione e relativa documentazione di supporto, delle
transazioni che avvengono all’interno di Gruppi operanti su scala
internazionale.
Tale processo di formalizzazione si inserisce in un contesto in cui si
vuole favorire la collaborazione tra contribuente ed autorità fiscali
nel corso delle attività di controllo. La documentazione dovrebbe
rendere più facile la comprensione dell’operato del contribuente e
dal’altro canto le verifiche dovrebbero essere improntate sui principi
della buona fede e trasparenza reciproca.
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Le novità in ambito Italiano
La novità in sè non sta tanto nella previsione che le società
appartenenti ad un gruppo multinazionale abbiano l’onere di adottare
una documentazione idonea a supportare la congruità delle loro
politiche di prezzo (poiché tale onere era già previsto dalla prassi
internazionale, sia a livello OCSE che a livello della Comunità
Europea), ma nell’aver formalizzato a livello nazionale uno schema di
documentazione (similare al Codice di Condotta UE) e nell’aver
contestualmente previsto un regime premiale che esoneri i
contribuenti “virtuosi” da responsabilità in termini di sanzione
amministrativa. La documentazione formalizzata si compone del
master file o della documentazione nazionale, in base alla tipologia
del contribuente (così come definito dal requisito soggettivo).
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Requisiti del Provvedimento
Soggettivo: posizione occupata nell’ambito della struttura giuridica
del gruppo multinazionale di appartenenza. Il Provvedimento
individua tre categorie di soggetti a cui le imprese residenti devono
far riferimento per l’identificazione del proprio posizionamento e
quindi per il successivo adempimento documentale.
Oggettivo: la coerenza della politica dei prezzi di trasferimento
adottata all’interno del gruppo con il principio di libera concorrenza.
La documentazione è la fase conclusiva di un complesso
procedimento (valorizzazione delle transazioni interne tra società
residenti ai fini fiscali in paesi diversi in linea con l’arms’ length
principle).
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Requisiti Soggettivi
Holding: Società, non controllate da altro soggetto dotato di
personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque
residente, che controllano, anche per tramite di sub-holding, una o
più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato.
Sub-holding: società, controllate da altro soggetto dotato di
personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque
residente, che controllano, a loro volta, una o più società non
residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato.
Società controllata: società controllate da altro soggetto dotato di
personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque
residente, che non controllano altre società non residenti a fini
fiscali nel territorio dello Stato.
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Requisito Soggettivo ed onere documentale
Holding
Master file
+
Documento
Nazionale
Sub-holding
Master file:
in alternativa può essere
utilizzato il master file
preparato dalla Holding
relativo all‘intero gruppo
Controllate
Documento
Nazionale
+
Documento Nazionale
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MASTERFILE
È il documento che contiene i fatti, i dati e le notizie riguardanti
l’intero gruppo multinazionale facente capo alla holding o alla subholding.
Lo scopo è quello di fornire un quadro esaustivo della valutazione
del posizionamento del gruppo, nel suo complesso, rispetto al
settore ed al mercato di riferimento, delle operazioni che
caratterizzano la struttura del gruppo e dei rapporti tra società ad
esso appartenenti e delle variabili che su questo incidono.
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Documentazione nazionale
Contiene le informazioni specifiche relative alle operazioni che la
società residente intrattiene con le consociate estere.
Si riferisce alla realtà dell’impresa, alla sua collocazione all’interno
del gruppo ed alle operazioni infragruppo che alimentano in tutto o
in parte la sua attività.
Si compone sostanzialmente di due parti:
1. Panoramica del contesto economico-geografico, della struttura
operativa e delle strategie sottese al business;
2. Descrizione delle transazioni infragruppo: dall’individuazione al
metodo adottato per la loro valorizzazione. Include il confronto tra i
risultati ottenuti dall’analisi con i prezzi praticati.
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Beneficio della disapplicazione della Sanzione
Amministrativa (DLgs. N.471/1997, art. 1)
È stato inserito all’art. 1 del DLgs. N. 471 del 18 dicembre 1997, il
comma 2-ter:
<< in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento
praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7 del
TUIR, da cui derivi una maggior imposta (o un minor credito), la
sanzione di cui al comma 2 (dal 100% al 200% dell’importo accertato)
non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezioni o verifica o
altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione
finanziaria la documentazione indicata nel Provvedimento, idonea a
consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di
trasferimento. Il contribuente che detiene tale documentazione, deve
darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria
secondo le modalità ed i termini indicati nel Provvedimento. In
assenza di tale comunicazione si rende applicabile il comma 2>>.
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Beneficio della disapplicazione della Sanzione
Amministrativa (DLgs. N.471/1997, art. 1)
Requisiti per la disapplicazione
Sanzione Amministrativa:
•Preventivo Invio della
Comunicazione;
•Possesso di idonea
documentazione sotto
l’aspetto formale (aderenza
agli schemi del
Provvedimento);
•Possesso di idonea
documentazione sotto
l’aspetto sostanziale
(strumento esplicativo della
politica TP adottata).
Assenza
dei
Requisiti
ed
applicazione della Sanzione:
•Mancato invio della
Comunicazione relativa
all’esistenza della
documentazione;
•Invio della Comunicazione senza
avere la disponibilità della
documentazione (si prevede un
inasprimento della sanzione);
•Assenza di idonea
documentazione, sotto l’aspetto
formale e sostanziale.
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Beneficio della disapplicazione della Sanzione
Amministrativa (DLgs. N.471/1997, art. 1)
Esempio:
In caso di accertamento in cui venga contestato il metodo adottato
con conseguente rilevazione di una maggiore imposta pari ad Euro
100.000, l’ammontare totale accertato può variare nei seguenti due
modi, a seconda che si abbiano o meno i requisiti per beneficiare della
disapplicazione della sanzione. (Si esclude per semplicità il calcolo
degli interessi).
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Termini di presentazione
A. Comunicazione relativa all’esistenza della documentazione sul
TP.
B. Documentazione relativa al TP.
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Termini di invio della Comunicazione
I termini di invio della Comunicazione relativa all’esistenza della
documentazione TP differiscono in base ai periodi di imposta:
2010 e seguenti: barrando un’apposita casella direttamente in sede
di Dichiarazione Annuale dei Redditi;
antecedenti al 2010 (i cui termini per l’accertamento non siano
prescritti): telematicamente tramite Entratel entro il 28 Dicembre
2010. Sono accettate anche le Comunicazioni inviate
successivamente, purché prima dell’avvio di una verifica.
È possibile inviare una comunicazione unica per le annualità
pregresse o singole comunicazioni per ogni annualità.
È possibile inviare la comunicazione relativa ad un periodo di
imposta diverso da quello oggetto di controllo.
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Termini di invio della Comunicazione
L’invio della Comunicazione non comporta l’invio della
Documentazione, che rimane nella disponibilità del contribuente.
La Comunicazione è una semplice attestazione circa l’esistenza
della documentazione relativa al TP.
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Termini di consegna della documentazione
all’Amministrazione finanziaria:
Entro 10 giorni dalla relativa richiesta;
Entro ulteriori 7 giorni (od entro un periodo più
ampio in funzione della complessità delle
operazioni sottoposte ad analisi) se nel corso del
controllo o di altra attività istruttoria emerga
l’esigenza
di
disporre
di
informazioni
supplementari rispetto a quelle contenute nella
documentazione consegnata.
Si precisa che qualora dovessero essere richieste integrazioni
supplementari che esulano dal contenuto ordinario della
documentazione, l’eventuale mancata consegna non costituisce
presupposto per il venir meno del regime premiale.
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Considerazioni
È necessario sottolineare che tale Provvedimento è frutto
dell’accresciuta attenzione dell’Amministrazione Finanziaria in
materia e ciò porterà ragionevolmente ad un incremento dei relativi
accertamenti. Infatti, sono state previste una serie di segnalazioni al
fine di individuare le società operanti nell’ambito di gruppi
multinazionali e i volumi delle transazioni tra loro intercorrenti.
Oggi si parla di pericolosità fiscale del contribuente con l’intento
dichiarato dell’Agenzia delle Entrate di stilare una lista di potenziali
soggetti da assoggettare a verifica fiscale.
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Rödl&Partner per il Transfer Princing
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Rödl&Partner per il Transfer Princing
Il nostro studio, già specializzato in materia di fiscalità internazionale
poiché la clientela è in larga misura composta da società
appartenenti a gruppi multinazionali, offre una gamma completa di
servizi di assistenza fiscale e societaria, su scala mondiale, quali:
Verifica dell’adeguatezza dei prezzi di trasferimento implementati
dai nostri clienti (utilizzando quale strumento, ad esempio, la margin
analysis);
Affinamento del modello di TP identificando eventuali aree di
miglioramento dell’attuale modello per gli esercizi futuri;
Preparazione della documentazione: master file/documentazione
nazionale;
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Rödl&Partner per il Transfer Princing
Analisi dei vari rapporti tra le società del gruppo ed individuazione
delle fattispecie ritenute particolarmente critiche/sensibili;
Check up documentale per verificare l’adeguatezza (o eventuali
difformità) rispetto allo standard richiesto dalla vigente normativa;
Supporto alla predisposizione/integrazione della documentazione
richiesta dalla vigente normativa;
Assistenza in caso di contenzioso fiscale;
Review periodica della documentazione.
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Rödl&Partner per il Transfer Princing
Il team transfer price ha sviluppato un patrimonio di conoscenze ed
esperienze nella disciplina del transfer price grazie alla sua
appartenenza ad un network mondiale che consente la coordinata
programmazione
e
realizzazione
degli
interventi
contemporaneamente nelle diverse giurisdizioni fiscali interessate,
mettendo a disposizione del cliente le conoscenze acquisite e
creando l’opportunità di confronto in merito alle modalità di
implementazione della normativa nonché alle prassi operative dei
singoli Paesi (soprattutto in ambito UE e statunitense).
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Rödl&Partner per il Transfer Princing
Il team di professionisti della materia si èattivato cercando di fornire
pacchetti ad hoc creati in base alle esigenze dei nostri clienti.
Offriamo di fatto una consulenza “personalizzata”, costruita su misura
dei nostri clienti, grazie ad uno stretto rapporto di collaborazione sia
interno, tra i professionisti del network internazionale, sia esterno,
direttamente con i nostri clienti.
Alcuni esempi:
La Tavola Rotonda sul TP: utilizzato quale strumento introduttivo
della materia. Non è un convegno nella sua forma istituzionale, ma
una vera e propria tavola rotonda, in modo tale da dare un’impronta di
carattere pratico oltre che teorico all’argomento trattato e di lasciare
altresì spazio al successivo dibattito per gli addetti ai lavori.
I workshops: di carattere operativo.
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La Tavola Rotonda
Si compone di una parte introduttiva teorica, che possa consentire
di inquadrare il tema, partendo dalle fonti normative internazionali
(Guidelines OCSE) arrivando a quelle interne.
Si analizza il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29
Settembre 2010 che ha definito lo schema della documentazione .
Si definisce cosa si intenda per “idoneità” della documentazione,
requisito fondamentale che consente di accedere al regime
premiale e si valuta la rischiosità del contenuto informativo della
documentazione.
Si conclude con l’intervento di un noto avvocato penalista che
analizza le implicazioni di carattere penale connesse al tema del
transfer price.
Il nostro seminario si rivolge ad un pubblico composto dai tax
manager o Amministratori di holding/subholding/controllate
residenti ed ha lo scopo di sensibilizzare gli stessi sul tema.
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I workshops
È uno dei pacchetti di consulenza che maggiormente usiamo.
Con i workshops è possibile conoscere ed approfondire la strategia
della società, analizzare i servizi “impliciti” nei prodotti/servizi offerti
(garanzie, qualità, prezzi sul mercato esterno, aspetti di innovazione
tecnologica o brevettuale), individuare tutte le transazioni interne,
verificare la documentazione già disponibile o da predisporre,
analizzare le funzioni svolte dalla società residente rispetto a
ciascuna società del gruppo in relazione alle operazioni oggetto di
valutazione.
I “workshops” vengono condotti insieme ai tax manager o
Amministratori di holding/subholding/controllate residenti. A tali
incontri partecipano coloro che si occupano della gestione effettiva
della società e dei prezzi di trasferimento .
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I workshops
Di solito si prevedono 3-5 incontri della durata di una giornata per
illustrare e decidere insieme al cliente gli “step” successivi, valutare i
metodi da utilizzare, le informazioni da inserire ed il loro contenuto,
preparare la documentazione.
L’agenda degli incontri viene definita insieme al cliente.
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Contatti
Giampiero Guarnerio
Partner
Rödl & Partner
Largo Donegani 2
20121- Milano
Tel. +39 (0) 2.632884.1
Fax +39 (0) 2.632884.20
E-Mail: [email protected]
Pamela Ciarcià
Senior Professional
Rödl & Partner
Largo Donegani 2
20121- Milano
Tel. +39 (0) 2.632884.1
Fax +39 (0) 2.632884.20
E-Mail: [email protected]