presentazione TP
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Rödl & Partner Transfer Pricing Avvocati Dottori Commercialisti Revisori Legali A-B-C… A. Transfer pricing: è la politica dei prezzi nelle operazioni che intercorrono tra società appartenenti al medesimo gruppo societario e residenti in Stati diversi. B. Valore normale: è il prezzo di mercato ed è definito dall’art. 9 del TUIR come il prezzo/corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione. C. Regola interna: art. 110 TUIR comma 7, le operazioni che intercorrono tra un’impresa residente ed una società non residente, appartenente allo stesso gruppo, sono valutate in base al valore normale dei beni o dei servizi sottostanti. 2 Problematiche connesse Tramite politiche artificiose di transfer pricing è possibile spostare, nell’ambito del gruppo, materia imponibile da un paese all’altro. 3 Contesto normativo di riferimento: Italia Operazioni intercompany: art.110 TUIR, comma 7; Valore normale: art. 9 del TUIR; Circolare del 22 Settembre 1980 n. 22; Circolare del 12 Dicembre 1981 n.12/1587. 4 Contesto normativo di riferimento internazionale • Linee Guida sul Transfer Pricing for Multinational Enterprises and Taxation OCSE, 22 Luglio 2010 Principio fondamentale: “arm’s length principle” (art. 9) • Comparability of the price practiced internally in the group with which would be made between independent enterprises • Codice di Condotta, approvato con la Risoluzione n. 2006/c176/01 del 27 Giugno 2006 dal Consiglio dei Ministri dell’UE 5 Le novità in ambito Italiano Introduzione in ambito nazionale di uno specifico set documentale che le società residenti soggette alla disciplina prevista dall’art. 110 comma 7 del TUIR devono adottare. Il set documentale è stato formalizzato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 Settembre 2010 ; Disapplicazione della sanzione amministrativa (dal 100% al 200% della maggiore imposta eventualmente accertata) in caso di contestazioni in materia di transfer pricing, qualora in sede di verifica o di ispezione da parte delle autorità, il contribuente consegni la necessaria documentazione a supporto per tutti i periodi d’imposta accertabili (per cui abbia preventivamente effettuato apposita comunicazione alle Autorità fiscali) 6 Documentazione idonea da esibire al Fisco: Provvedimento del 29 Settembre 2010 Con il Provvedimento sono state introdotte direttamente nel nostro ordinamento specifiche regole riguardo alle modalità di formalizzazione e relativa documentazione di supporto, delle transazioni che avvengono all’interno di Gruppi operanti su scala internazionale. Tale processo di formalizzazione si inserisce in un contesto in cui si vuole favorire la collaborazione tra contribuente ed autorità fiscali nel corso delle attività di controllo. La documentazione dovrebbe rendere più facile la comprensione dell’operato del contribuente e dal’altro canto le verifiche dovrebbero essere improntate sui principi della buona fede e trasparenza reciproca. 7 Le novità in ambito Italiano La novità in sè non sta tanto nella previsione che le società appartenenti ad un gruppo multinazionale abbiano l’onere di adottare una documentazione idonea a supportare la congruità delle loro politiche di prezzo (poiché tale onere era già previsto dalla prassi internazionale, sia a livello OCSE che a livello della Comunità Europea), ma nell’aver formalizzato a livello nazionale uno schema di documentazione (similare al Codice di Condotta UE) e nell’aver contestualmente previsto un regime premiale che esoneri i contribuenti “virtuosi” da responsabilità in termini di sanzione amministrativa. La documentazione formalizzata si compone del master file o della documentazione nazionale, in base alla tipologia del contribuente (così come definito dal requisito soggettivo). 8 Requisiti del Provvedimento Soggettivo: posizione occupata nell’ambito della struttura giuridica del gruppo multinazionale di appartenenza. Il Provvedimento individua tre categorie di soggetti a cui le imprese residenti devono far riferimento per l’identificazione del proprio posizionamento e quindi per il successivo adempimento documentale. Oggettivo: la coerenza della politica dei prezzi di trasferimento adottata all’interno del gruppo con il principio di libera concorrenza. La documentazione è la fase conclusiva di un complesso procedimento (valorizzazione delle transazioni interne tra società residenti ai fini fiscali in paesi diversi in linea con l’arms’ length principle). 9 Requisiti Soggettivi Holding: Società, non controllate da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente, che controllano, anche per tramite di sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato. Sub-holding: società, controllate da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente, che controllano, a loro volta, una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato. Società controllata: società controllate da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente, che non controllano altre società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato. 10 Requisito Soggettivo ed onere documentale Holding Master file + Documento Nazionale Sub-holding Master file: in alternativa può essere utilizzato il master file preparato dalla Holding relativo all‘intero gruppo Controllate Documento Nazionale + Documento Nazionale 11 MASTERFILE È il documento che contiene i fatti, i dati e le notizie riguardanti l’intero gruppo multinazionale facente capo alla holding o alla subholding. Lo scopo è quello di fornire un quadro esaustivo della valutazione del posizionamento del gruppo, nel suo complesso, rispetto al settore ed al mercato di riferimento, delle operazioni che caratterizzano la struttura del gruppo e dei rapporti tra società ad esso appartenenti e delle variabili che su questo incidono. 12 Documentazione nazionale Contiene le informazioni specifiche relative alle operazioni che la società residente intrattiene con le consociate estere. Si riferisce alla realtà dell’impresa, alla sua collocazione all’interno del gruppo ed alle operazioni infragruppo che alimentano in tutto o in parte la sua attività. Si compone sostanzialmente di due parti: 1. Panoramica del contesto economico-geografico, della struttura operativa e delle strategie sottese al business; 2. Descrizione delle transazioni infragruppo: dall’individuazione al metodo adottato per la loro valorizzazione. Include il confronto tra i risultati ottenuti dall’analisi con i prezzi praticati. 13 Beneficio della disapplicazione della Sanzione Amministrativa (DLgs. N.471/1997, art. 1) È stato inserito all’art. 1 del DLgs. N. 471 del 18 dicembre 1997, il comma 2-ter: << in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7 del TUIR, da cui derivi una maggior imposta (o un minor credito), la sanzione di cui al comma 2 (dal 100% al 200% dell’importo accertato) non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezioni o verifica o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel Provvedimento, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento. Il contribuente che detiene tale documentazione, deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini indicati nel Provvedimento. In assenza di tale comunicazione si rende applicabile il comma 2>>. 14 Beneficio della disapplicazione della Sanzione Amministrativa (DLgs. N.471/1997, art. 1) Requisiti per la disapplicazione Sanzione Amministrativa: •Preventivo Invio della Comunicazione; •Possesso di idonea documentazione sotto l’aspetto formale (aderenza agli schemi del Provvedimento); •Possesso di idonea documentazione sotto l’aspetto sostanziale (strumento esplicativo della politica TP adottata). Assenza dei Requisiti ed applicazione della Sanzione: •Mancato invio della Comunicazione relativa all’esistenza della documentazione; •Invio della Comunicazione senza avere la disponibilità della documentazione (si prevede un inasprimento della sanzione); •Assenza di idonea documentazione, sotto l’aspetto formale e sostanziale. 15 Beneficio della disapplicazione della Sanzione Amministrativa (DLgs. N.471/1997, art. 1) Esempio: In caso di accertamento in cui venga contestato il metodo adottato con conseguente rilevazione di una maggiore imposta pari ad Euro 100.000, l’ammontare totale accertato può variare nei seguenti due modi, a seconda che si abbiano o meno i requisiti per beneficiare della disapplicazione della sanzione. (Si esclude per semplicità il calcolo degli interessi). 16 Termini di presentazione A. Comunicazione relativa all’esistenza della documentazione sul TP. B. Documentazione relativa al TP. 17 Termini di invio della Comunicazione I termini di invio della Comunicazione relativa all’esistenza della documentazione TP differiscono in base ai periodi di imposta: 2010 e seguenti: barrando un’apposita casella direttamente in sede di Dichiarazione Annuale dei Redditi; antecedenti al 2010 (i cui termini per l’accertamento non siano prescritti): telematicamente tramite Entratel entro il 28 Dicembre 2010. Sono accettate anche le Comunicazioni inviate successivamente, purché prima dell’avvio di una verifica. È possibile inviare una comunicazione unica per le annualità pregresse o singole comunicazioni per ogni annualità. È possibile inviare la comunicazione relativa ad un periodo di imposta diverso da quello oggetto di controllo. 18 Termini di invio della Comunicazione L’invio della Comunicazione non comporta l’invio della Documentazione, che rimane nella disponibilità del contribuente. La Comunicazione è una semplice attestazione circa l’esistenza della documentazione relativa al TP. 19 Termini di consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria: Entro 10 giorni dalla relativa richiesta; Entro ulteriori 7 giorni (od entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi) se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l’esigenza di disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata. Si precisa che qualora dovessero essere richieste integrazioni supplementari che esulano dal contenuto ordinario della documentazione, l’eventuale mancata consegna non costituisce presupposto per il venir meno del regime premiale. 20 Considerazioni È necessario sottolineare che tale Provvedimento è frutto dell’accresciuta attenzione dell’Amministrazione Finanziaria in materia e ciò porterà ragionevolmente ad un incremento dei relativi accertamenti. Infatti, sono state previste una serie di segnalazioni al fine di individuare le società operanti nell’ambito di gruppi multinazionali e i volumi delle transazioni tra loro intercorrenti. Oggi si parla di pericolosità fiscale del contribuente con l’intento dichiarato dell’Agenzia delle Entrate di stilare una lista di potenziali soggetti da assoggettare a verifica fiscale. 21 Rödl&Partner per il Transfer Princing 22 Rödl&Partner per il Transfer Princing Il nostro studio, già specializzato in materia di fiscalità internazionale poiché la clientela è in larga misura composta da società appartenenti a gruppi multinazionali, offre una gamma completa di servizi di assistenza fiscale e societaria, su scala mondiale, quali: Verifica dell’adeguatezza dei prezzi di trasferimento implementati dai nostri clienti (utilizzando quale strumento, ad esempio, la margin analysis); Affinamento del modello di TP identificando eventuali aree di miglioramento dell’attuale modello per gli esercizi futuri; Preparazione della documentazione: master file/documentazione nazionale; 23 Rödl&Partner per il Transfer Princing Analisi dei vari rapporti tra le società del gruppo ed individuazione delle fattispecie ritenute particolarmente critiche/sensibili; Check up documentale per verificare l’adeguatezza (o eventuali difformità) rispetto allo standard richiesto dalla vigente normativa; Supporto alla predisposizione/integrazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa; Assistenza in caso di contenzioso fiscale; Review periodica della documentazione. 24 Rödl&Partner per il Transfer Princing Il team transfer price ha sviluppato un patrimonio di conoscenze ed esperienze nella disciplina del transfer price grazie alla sua appartenenza ad un network mondiale che consente la coordinata programmazione e realizzazione degli interventi contemporaneamente nelle diverse giurisdizioni fiscali interessate, mettendo a disposizione del cliente le conoscenze acquisite e creando l’opportunità di confronto in merito alle modalità di implementazione della normativa nonché alle prassi operative dei singoli Paesi (soprattutto in ambito UE e statunitense). 25 Rödl&Partner per il Transfer Princing Il team di professionisti della materia si èattivato cercando di fornire pacchetti ad hoc creati in base alle esigenze dei nostri clienti. Offriamo di fatto una consulenza “personalizzata”, costruita su misura dei nostri clienti, grazie ad uno stretto rapporto di collaborazione sia interno, tra i professionisti del network internazionale, sia esterno, direttamente con i nostri clienti. Alcuni esempi: La Tavola Rotonda sul TP: utilizzato quale strumento introduttivo della materia. Non è un convegno nella sua forma istituzionale, ma una vera e propria tavola rotonda, in modo tale da dare un’impronta di carattere pratico oltre che teorico all’argomento trattato e di lasciare altresì spazio al successivo dibattito per gli addetti ai lavori. I workshops: di carattere operativo. 26 La Tavola Rotonda Si compone di una parte introduttiva teorica, che possa consentire di inquadrare il tema, partendo dalle fonti normative internazionali (Guidelines OCSE) arrivando a quelle interne. Si analizza il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 Settembre 2010 che ha definito lo schema della documentazione . Si definisce cosa si intenda per “idoneità” della documentazione, requisito fondamentale che consente di accedere al regime premiale e si valuta la rischiosità del contenuto informativo della documentazione. Si conclude con l’intervento di un noto avvocato penalista che analizza le implicazioni di carattere penale connesse al tema del transfer price. Il nostro seminario si rivolge ad un pubblico composto dai tax manager o Amministratori di holding/subholding/controllate residenti ed ha lo scopo di sensibilizzare gli stessi sul tema. 27 I workshops È uno dei pacchetti di consulenza che maggiormente usiamo. Con i workshops è possibile conoscere ed approfondire la strategia della società, analizzare i servizi “impliciti” nei prodotti/servizi offerti (garanzie, qualità, prezzi sul mercato esterno, aspetti di innovazione tecnologica o brevettuale), individuare tutte le transazioni interne, verificare la documentazione già disponibile o da predisporre, analizzare le funzioni svolte dalla società residente rispetto a ciascuna società del gruppo in relazione alle operazioni oggetto di valutazione. I “workshops” vengono condotti insieme ai tax manager o Amministratori di holding/subholding/controllate residenti. A tali incontri partecipano coloro che si occupano della gestione effettiva della società e dei prezzi di trasferimento . 28 I workshops Di solito si prevedono 3-5 incontri della durata di una giornata per illustrare e decidere insieme al cliente gli “step” successivi, valutare i metodi da utilizzare, le informazioni da inserire ed il loro contenuto, preparare la documentazione. L’agenda degli incontri viene definita insieme al cliente. 29 Contatti Giampiero Guarnerio Partner Rödl & Partner Largo Donegani 2 20121- Milano Tel. +39 (0) 2.632884.1 Fax +39 (0) 2.632884.20 E-Mail: [email protected] Pamela Ciarcià Senior Professional Rödl & Partner Largo Donegani 2 20121- Milano Tel. +39 (0) 2.632884.1 Fax +39 (0) 2.632884.20 E-Mail: [email protected]