EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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DE BERTI JACCHIA EuroDejalex n. 3/2006 De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - M Maarrzzoo 22000066 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Verso una politica energetica dell’Unione: obiettivi ed ostacoli L’8 marzo scorso la Commissione europea ha pubblicato un nuovo e fondamentale Libro Verde che getta le basi per una politica energetica europea, attraverso cui l’UE dovrebbe fare fronte comune per sconfiggere le grandi sfide che si profilano nel settore, quali la necessità di ingenti investimenti, il controllo dei prezzi di gas e petrolio, la lotta ai cambiamenti climatici e la necessità di aprire i mercati nazionali, già poco competitivi e spesso protetti dagli stessi governi. Partendo da queste premesse, il Libro Verde traccia le linee direttrici per raggiungere tre obiettivi fondamentali: la sicurezza dell’approvvigionamento, la competitività delle economie europee con prezzi abbordabili per imprese e consumatori ed uno sviluppo sostenibile a livello ambientale. La Commissione, consapevole dei tempi lunghi e delle molteplici ripercussioni che tale processo avrà su importanti settori della vita dell’Unione, nonché della necessità di un suo riesame strategico a scadenze regolari, ha individuato sei campi di intervento prioritari: 1) il completamento del mercato interno dell’energia, mediante nuove misure quali un codice per le reti energetiche europee e un’autorità europea di regolamentazione per l’energia; 2) l’intensificazione della solidarietà tra gli Stati membri, per garantire l’approvvigionamento nel mercato interno dell’energia; 3) la realizzazione di un mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato, mediante l’analisi preventiva dei vantaggi e svantaggi delle varie fonti energetiche, da quelle rinnovabili, al carbone pulito e al nucleare; 4) l’adozione di un approccio integrato per far fronte ai cambiamenti climatici; 5) l’elaborazione di un piano strategico per le tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni di carbonio; 6) la creazione di una politica energetica esterna comune, che risponda alle sfide di una domanda in crescita e di prezzi elevati e volatili ed individui un nuovo approccio nei confronti dei partner dell’UE, su tutti la Russia, creando un meccanismo comunitario che consenta di reagire in modo rapido e coordinato alle crisi esterne di approvvigionamento. Il tema della politica energetica europea è stato poi uno dei principali argomenti discussi dal Consiglio europeo tenutosi il 23 e 24 marzo scorsi. I capi di Stato e di Governo hanno accolto con favore il Libro Verde della Commissione sottolineando l’importanza che riveste, nel quadro di una strategia di crescita attraverso mercati aperti e competitivi, una politica energetica coerente che favorisca gli investimenti, lo sviluppo tecnologico, il commercio nazionale e internazionale, soprattutto in virtù delle inevitabili ripercussioni che essa ha su altri settori quali quello ambientale, dell’occupazione, regionale ma anche sulla politica estera e di sviluppo. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione adottata il 23 marzo in preparazione del Vertice di primavera, si è espresso positivamente sulle iniziative delineate dal Libro Verde, ma ha criticato, da un lato, lo scarso rilievo dato a settori fortemente dipendenti dalle fonti energetiche quali trasporti e aviazione, e, in generale, la mancata fissazione di obiettivi nuovi e proposte concrete, sollecitando Commissione e Consiglio ad assicurare in tempi brevi una politica energetica europea “più ambiziosa”, che preveda anche una solidarietà rafforzata tra gli Stati membri in materia di approvvigionamenti. In particolare, i deputati europei hanno invitato la Commissione ad intraprendere azioni concrete nel settore del risparmio energetico, attraverso la promozione di energie rinnovabili, il finanziamento della ricerca e innovazione e un’estensione dell’utilizzo dell’idrogeno per ridurre a lungo termine la dipendenza dell’UE da paesi esportatori politicamente instabili. Inoltre, è stato rilevato come la mancanza di interconnessioni fra le infrastrutture degli Stati membri rappresenti un ostacolo al mercato unico che necessita dell’effettiva realizzazione delle reti transeuropee energetiche da parte degli Stati membri. Il Parlamento ha poi insistito sull'importanza del completamento del mercato interno «in condizioni di concorrenza adeguate e non discriminatorie» chiedendo di perseguire la liberalizzazione dei mercati energetici entro il 2007 ed invitando la Commissione a «reagire con vigore» alle posizioni dominanti tuttora esistenti sul mercato. Inoltre, i deputati hanno manifestato il proprio disappunto con riferimento alle crescenti azioni dei governi nazionali che attuano misure difensive o protezionistiche a favore di aziende leader a livello nazionale, ostacolando cosi il diritto di stabilimento degli operatori di altri Stati membri e la libera circolazione dei capitali nell'ambito della Comunità. In tale contesto, si collocano il caso di Enel, intenzionata a entrare in Francia attraverso l'acquisizione di Suez e bloccata dall'esecutivo di Parigi che ha siglato un accordo politico con Gaz de France, e il caso spagnolo E.On-Endesa, ove un giudice spagnolo ha deciso di sospendere in via cautelare l’Opa ostile del gruppo tedesco E.On. Tali situazioni sono un chiaro esempio di quanto sia ancora necessario fare per abbattere le barriere ad una vera deregulation nel settore dei servizi energetici. Non sono mancate le decise dichiarazioni di vari esponenti dell’esecutivo UE contro tali atti di protezionismo, a partire dal Presidente Barroso, che ha strenuamente affermato la contrarietà di ogni forma di nazionalismo ai principi del mercato interno, e del Commissario per il mercato interno McCreevy che, oltre a inviare una nuova lettera a Parigi (preludio di una procedura d’infrazione) e a confermare la procedura contro Madrid per il caso Endesa (l’autorità garante spagnola, in virtù di un nuovo decreto legge, si è peraltro arrogata il diritto di rigettare le OPA straniere), ha stigmatizzato il comportamento di governi che, nel tentativo di proteggere le proprie aziende nazionali dalla concorrenza, le rendono meno competitive. Maggiori informazioni sull’argomento, nonché il testo del Libro Verde, sono reperibili al sito: -1http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/index_en.htm EuroDejalex n. 3/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • PROTEZIONE DEI CONSUMATORI - AGRICOLTURA Pubblicata una relazione sulla sicurezza dei prodotti per il 2005 e migliorata la normativa per i prodotti agricoli di qualità (02-20.03.2006) La Commissione ha presentato la nuova relazione sul sistema comunitario di scambio rapido di informazioni (RAPEX) relativo ai prodotti di consumo pericolosi (esclusi i prodotti alimentari). La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti istituisce, infatti, un sistema comunitario per lo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione riguardo alle misure adottate dalle autorità nazionali per impedire, restringere o imporre specifiche condizioni alla vendita e all’impiego di beni di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Secondo la relazione, il numero delle notifiche effettuate nell’ambito del RAPEX nel 2005 è aumentato di più dell’80% e circa il 50% delle stesse riguarda prodotti importati da Paesi terzi, in particolare dalla Cina. La cooperazione tra gli Stati dell’Unione e gli sforzi congiunti delle autorità di sorveglianza nazionali sono fondamentali, secondo l’esecutivo europeo, per garantire un controllo effettivo della sicurezza dei prodotti. In tema di prodotti di genere alimentare va, invece, ricordato che il Consiglio ha approvato due nuovi Regolamenti intesi a chiarire e semplificare la normativa sulla registrazione delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG). Le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono nomi che identificano un prodotto come originario di un determinato territorio ed attestano il nesso esistente tra una data qualità, notorietà o caratteristica del prodotto e la sua origine geografica (esclusi i vini e bevande spiritose). Le nuove norme sono state adottate anche per conformarsi ad una decisione del 2004, emanata in sede OMC, attraverso la quale venivano criticati alcuni aspetti dell’attuale sistema comunitario, che risale al 1992. Con i nuovi Regolamenti viene, infatti, formalmente abrogato il requisito, precedentemente imposto ai Paesi terzi, della reciprocità e dell’equivalenza della protezione e gli operatori non comunitari avranno la possibilità di presentare domande ed opposizioni direttamente alla Commissione senza dover più passere tramite i loro governi. La relazione RAPEX 2005 è disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/consumers/reports/report_rapex_05_en.pdf. I testi dei regolamenti saranno reperibili al sito: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_it.htm. • MERCATO INTERNO - CONCORRENZA La Polonia richiamata all’ordine per le interferenze nell’ambito della fusione UniCredito/HBV (08.03.2006) La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Polonia per esprimere le proprie riserve relativamente ad una clausola di non concorrenza contenuta nell’accordo concernente la privatizzazione della banca polacca Pekao, concluso nel 1999 tra il Ministero del tesoro polacco ed il gruppo bancario italiano UniCredito. In base a tale clausola, UniCredito non può investire in nessuno dei concorrenti di Pekao sul mercato polacco per 10 anni dall’accordo; la norma è stata di recente invocata dalle autorità polacche, che hanno invitato il gruppo italiano a vendere le quote detenute nella banca polacca BHP S.A., concorrente di Pekao, entrate nel portafoglio di UniCredito in seguito all’acquisizione del controllo della tedesca HBV. La Commissione ritiene che tale clausola rappresenti una misura statale suscettibile di dissuadere gli investitori di altri Stati membri, costituendo pertanto una restrizione alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabilimento tutelati dagli articoli 56 e 43 Tr. CE, come peraltro affermato da una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause C-483/99, C-502/99 e C-367/98). L’esecutivo comunitario ha inoltre inviato alla Polonia una richiesta di informazioni, chiedendole di giustificare la richiesta rivolta ad UniCredito di vendere le proprie azioni della banca BHP, con la quale il governo polacco avrebbe interferito nella competenza esclusiva della Commissione di decidere sulle operazioni di concentrazione che hanno una dimensione comunitaria, in violazione dell’art. 21 del Reg. 139/2004. Pertanto la Polonia dovrà giustificare nella sua risposta la richiesta di dismissione, avanzata quando la Commissione aveva già dato il proprio consenso alla fusione. Nel frattempo, sono in corso delle trattative tra le autorità governative polacche e UniCredito per tentare di trovare un compromesso in relazione all’acquisizione di BHP da parte del gruppo italiano. • CONCORRENZA – AIUTI DI STATO La Commissione propone di ampliare la soglia degli aiuti rientranti nell’esenzione de minimis (09.03.2006) Facendo seguito al piano d’azione in materia di aiuti di Stato presentato nel giugno 2005, la Commissione ha proposto un nuovo Regolamento volto ad esentare un maggior numero di sovvenzioni dall’obbligo di notifica previsto dalle regole comunitarie sugli aiuti di Stato, attraverso l’innalzamento della soglia prevista dal regolamento de minimis da 100˙000 a 150˙000 euro. In base alla normativa attuale, un aiuto stanziato in favore di un’impresa che non superi l’importo di 100˙000 euro nell’arco di tre anni non comporta, infatti, un effetto sostanziale sulla concorrenza ed il commercio tra gli Stati membri e non rappresenta, quindi, un aiuto di Stato ai sensi del Trattato. Secondo il nuovo Regolamento, le sovvenzioni che non supereranno la nuova soglia e saranno “trasparenti” (ovvero sarà possibile determinarne in modo preciso l’ammontare) non dovranno ugualmente essere notificate. La proposta prevede anche un certo numero di misure di salvaguardia per evitare ogni eventuale abuso ed estende il campo di applicazione del Regolamento, a determinate condizioni, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Il progetto verrà ora inviato agli Stati membri per le eventuali osservazioni ed altre consultazioni si svolgeranno da giugno a novembre per permettere l’intervento delle parti interessate. Il testo della proposta di Regolamento è disponibile al sito: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/dm_it.pdf. • MERCATO INTERNO – DIRITTO SOCIETARIO La proposta di direttiva sulla semplificazione delle modalità di costituzione delle società riceve la prima approvazione dal Parlamento (14.03.2006) -2- EuroDejalex n. 3/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di direttiva della Commissione che consentirà alle società anonime di adottare più agevolmente alcune decisioni concernenti il volume, la struttura e l’assetto proprietario del proprio capitale. La nuova direttiva modificherà alcuni punti della seconda direttiva sulle società (77/91/CEE), adottata nel 1976 allo scopo di coordinare talune disposizioni nazionali applicabili alle società per azioni per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, in particolare per quanto riguarda: la costituzione delle società, il capitale minimo, le distribuzioni agli azionisti, l'aumento e la riduzione del capitale. L'obiettivo generale della direttiva è pertanto di fissare le condizioni per assicurare la salvaguardia del capitale della società nell'interesse dei creditori. La presente proposta di modifica della direttiva mira a facilitare l'adozione da parte delle società per azioni di misure relative al capitale. A questo scopo, la direttiva consente agli Stati membri di sopprimere, a determinate condizioni, taluni specifici obblighi di comunicazione per facilitare i cambiamenti della proprietà del capitale e per offrire ai creditori, a determinate condizioni, una procedura giuridica sostanzialmente armonizzata nel quadro delle operazioni di riduzione del capitale. Alcuni aspetti della precedente direttiva sono stati infatti giudicati troppo rigidi e costosi e, già in passato, erano state proposte alcune modifiche da parte del gruppo SLIM (Simpler Legislation for Internal Market) e del Gruppo ad alto livello di esperti in diritto delle società. Verranno inoltre ammorbidite le norme attuali relative all’assistenza finanziaria che una società può fornire ad un terzo in vista dell’acquisto delle sue azioni. Maggiori informazioni relativamente alla proposta recentemente approvata dal Parlamento sono reperibili al sito: http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/capital/index_en.htm. • TRASPORTI Nuove misure comunitarie per garantire la sicurezza nei trasporti aerei e stradali (22-27.03.2006) La Commissione europea ha finalmente pubblicato l’atteso elenco di vettori aerei considerati a rischio, ovvero 92 vettori per i quali è stato fissato un divieto operativo assoluto nei cieli dell’Unione e 3 vettori che sono stati sottoposti a restrizioni operative e non potranno più transitare con certi tipi di aeromobili (tutti i divieti riguardano sia i voli passeggeri che le compagnie cargo). La lista nera è stata stilata in forza del nuovo regolamento (CE) n. 2111/2005, entrato in vigore lo scorso 16 gennaio: secondo tale normativa gli Stati membri hanno informato la Commissione di ogni divieto o restrizione operativi sul loro territorio e dei motivi di tali divieti. I vettori aerei accusati di non rispettare le norme sulla sicurezza hanno potuto presentare le proprie osservazioni alla Commissione e l’inserimento nella lista è avvenuto esclusivamente sulla base di prove della violazione dei criteri obiettivi e trasparenti previsti dal precitato regolamento. Tali criteri si concentrano principalmente sui risultati delle ispezioni effettuate presso gli aeroporti europei, sull’uso di aeromobili antiquati o soggetti a scarsa manutenzione, sull’esistenza o meno di adeguati controlli in un determinato paese. La lista sarà aggiornata ogni tre mesi, e, all’uopo, ogni vettore aereo che ritenga di rispettare nuovamente le misure minime di sicurezza potrà rivolgersi alla Commissione o a uno Stato membro per chiedere di essere rimosso dalla stessa. Tale meccanismo dovrebbe eliminare la pratica delle “bandiere di convenienza”, attraverso cui alcuni stati rilasciano certificati operativi a vettori di dubbia reputazione. Sempre in tema di trasporti, va poi ricordato che il Consiglio ha raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva della Commissione del 2003, relativa ad una patente di guida europea. La nuova disciplina impedirà le frodi legate all’uso della patente quale documento di identità (c.d. “turismo da patente”) e migliorerà la sicurezza stradale, prevedendo inoltre l’introduzione di una patente europea per i motocicli. Sarà introdotto un modello unico di patente di guida, con un formato simile a quello di una carta di credito e dotato di una validità pari a 10 anni, prolungabile fino a 15 su decisione dei singoli Stati membri. La lista nera delle compagnie aeree è consultabile al sito: http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf. Maggiori informazioni sulla patente europea sono reperibili al sito: http://europa.eu.int/comm/transport/home/drivinglicence/index_en.htm • SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE La Commissione prepara un Regolamento volto ad abbattere i costi del roaming mobile internazionale (28.03.2006) La commissaria della società dell’informazione e dei media Viviane Reading, illustrando i risultati della recente indagine condotta sui costi del roaming internazionale in Europa, ha reso nota la volontà dell’esecutivo di elaborare, entro giugno di quest’anno, una nuova disciplina per ridurre i prezzi di tali servizi. In base alle rilevazioni della Commissione, infatti, risulta come negli ultimi sei mesi il prezzo medio delle chiamate sia generalmente rimasto allo stesso livello, peraltro elevato, del 2005, se non addirittura incrementato. Solo in alcuni Stati membri si sono registrati dei progressi: questo vale per il Belgio, dove un operatore ha introdotto una tariffa fissa per il roaming che ha comportato una riduzione dei costi, e per l’Irlanda, dove vari operatori hanno eliminato i costi di roaming per le chiamate effettuate nel Regno Unito. I pacchetti speciali offerti da alcuni operatori non hanno riscosso poi un grande successo, in quanto le tariffe proposte sono offerte su base opzionale e possono comportare costi mensili aggiuntivi. Il nuovo Regolamento riguarderà le tariffe tra operatori, quindi i prezzi all’ingrosso e, per garantire che i risparmi ivi effettuati si ripercuotano anche sui consumatori, la Commissione intende sviluppare una regolamentazione anche a livello della vendita al dettaglio. L’esecutivo propone di eliminare tutti i costi di roaming per ricevere una chiamata quando si è in viaggio nel territorio UE, mentre per l’utente di telefonia mobile che effettua chiamate mentre si sposta nell’UE, il nuovo Regolamento dovrebbe introdurre il principio della “tariffa di casa”: l’utente pagherebbe quindi lo stesso prezzo che paga di solito nel proprio paese di residenza. Tuttavia va detto che, durante la prima consultazione effettuata dalla Commissione sulla disciplina proposta, l’industria di settore ha manifestato le proprie critiche rispetto alle intenzioni dell’esecutivo, definite “bellicose”, in particolare con riferimento ai prezzi del roaming intracomunitario. Vodafone e T-Mobile (l’operatore mobile di Deutsche Telekom) hanno infatti dichiarato che l’iniziativa appare del tutto inappropriata e che i dati forniti dalla Commissione non sarebbero aggiornati, in quanto negli ultimi dieci mesi si è assistito ad un consistente taglio delle tariffe. Sulla base della nuova versione del Regolamento proposto, questa consultazione passa ora alla seconda fase, che terminerà il 28 aprile p.v. Il Regolamento, che non pregiudica i processi in corso relativi al roaming internazionale, necessiterà comunque l’approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio. Maggiori informazioni sulle iniziative della Commissione in materia sono reperibili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/information_society/activities/roaming/index_en.htm. -3- EuroDejalex n. 3/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità Presentato il ricorso della Commissione UE contro l’Italia sui Condoni IVA (10.03.2006) È stato depositato alla Corte di Giustizia e protocollato con il numero C-132/06 il ricorso della Commissione UE contro l'Italia sui provvedimenti di sanatoria varati con la legge finanziaria 2003 (Legge 289/2002). Il ricorso è stato proposto dalla Commissione in base all’articolo 226 del Trattato dopo il mancato adeguamento dell’Italia ai rilievi del parere motivato del 13 ottobre 2004, cui aveva fatto seguito una risposta del Governo Italiano del 27 gennaio 2005. Ad avviso della Commissione, il Governo Italiano ha violato la sesta direttiva IVA attraverso la rinuncia preventiva, indiscriminata e generalizzata dell'Erario italiano all'attività di accertamento e riscossione in materia IVA, in cambio di un pagamento forfetario di entità minima, la sostanziale frustrazione dell’imposta e l’alterazione del suo carattere neutrale e la creazione di distorsioni della concorrenza. Una condanna della Corte potrebbe comportare l'obbligo di riaprire i termini per far presentare dichiarazioni integrative da parte dei beneficiari dei condoni, in modo da riscuotere la parte dell'IVA non versata (in discussione è quindi un gettito stimato attorno ai 3,5 miliardi di euro). *** L'Avvocato generale della Corte europea giudica l’imposta regionale sulle attività produttive (14.03.2006) L’Avvocato generale della Corte europea del Lussemburgo Stix-Hackl ha ritenuto l’Irap (istituita dall’Italia a fine 1997) “incompatibile” con il diritto comunitario in quanto “eccessivamente somigliante” all’IVA. In particolare, secondo l’Avvocato, l'Irap possiede “le caratteristiche essenziali dell'Iva, a causa della sua applicabilità generale, della sua proporzionalità rispetto ai prezzi, del fatto che è riscossa ad ogni stadio della produzione e distribuzione e che viene riscossa sul valore aggiunto alla cessione ad ogni stadio, con un meccanismo per la detrazione della tassa pagata negli stadi precedenti”. La posizione espressa dall’avvocato Stix-Hackl viene tuttavia mitigata dall’introduzione della condizione -la cui dimostrazione è a carico dei giudici italiani- che, effettuando una verifica a partire dalla data di introduzione dell’Irap, si abbia evidenza della equivalenza quantitativa tra gli importi pagati a titolo di Irap e a titolo di Iva da un campione rappresentativo di imprese. Qualora le decisioni dell’avvocato generale fossero confermate dalla Corte di Giustizia, ciò comporterà la definitiva bocciatura dell’Irap per il nostro Paese, con possibili ricadute sia per il passato sia per il futuro in termini di entrate tributarie per l’Italia. L’Avvocato generale, nell’ambito dell’analisi del tributo, ha prospettato di ridurre l’impatto per l’Italia di un’eventuale sentenza di condanna dell’Irap, auspicando una limitazione dei suoi effetti temporali. Tale limitazione non dovrebbe in ogni caso pregiudicare il diritto al rimborso ai contribuenti che abbiano avviato la propria azione prima del 17 marzo 2005 (data di presentazione delle prime conclusioni). Il procedimento presso la Corte di giustizia è stato avviato da un paio di anni e da allora si è molto discusso su come modificare l'Irap. Nonostante le previsioni di intervento più volte rilanciate durante i lavori della Finanziaria, l'imposta non è però mai stata modificata. *** Iniziativa della Commissione per la promozione delle piccole e medie imprese (14.03.2006) Nell’ambito della strategia finalizzata alla promozione delle piccole e medie imprese, la Commissione ha adottato una nuova Comunicazione per sensibilizzare tutti i paesi dell’Unione ad introdurre o mantenere un regime fiscale di favore, assicurare un supporto finanziario adeguato ed assicurare la trasparenza di mercato per operazioni di trasferimento delle piccole e medie aziende. Tale iniziativa mira a ridurre la moria di piccole e medie imprese (circa 690.000 negli ultimi 10 anni) generalmente connessa alla assenza di un ricambio generazionale ossia alla mancanza di un successore all’interno del proprio ramo familiare. In particolare, la Commissione auspica, per quanto concerne le risorse finanziarie, la creazione di un sistema di aiuti finanziari alle start up non solo in sede di costituzione ma anche in relazione ad acquisti di aziende sul mercato; per quanto attiene agli aiuti fiscali, l’introduzione di regime di esenzione per i trasferimenti di aziende anche al di fuori del proprio ambito familiare; per quanto attiene infine all’organizzazione di un mercato trasparente, la creazione di database tra i potenziali acquirenti e venditori nonché servizi di supporto di intermediazione al fine di garantire l’effettività dei trasferimenti. Il testo della Comunicazione della Commissione è consultabile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0117it01.pdf *** -4- EuroDejalex n. 3/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza CONCORRENZA *** PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO Il Tribunale riduce da 296 a 236 milioni di euro le ammende inflitte alla società tedesca BASF per aver partecipato ad intese sui mercati delle vitamine In linea di principio, un giudice nazionale non è tenuto a riesaminare una sentenza passata in giudicato, anche se essa viola il diritto comunitario Tribunale di Primo Grado, sentenza del 15 marzo 2006, causa T-15/02, BASF/Commissione Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2006, causa C234/04, Kapferer “… L’importo delle ammende è fissato come segue: … – infrazione relativa al betacarotene: EUR 16 milioni; – infrazione relativa ai carotenoidi: EUR 15,5 milioni …”. “… Il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario …”. N.B.: Nel riesaminare la decisione della Commissione nel cartello vitamine, il Tribunale ha ritenuto che l’esecutivo avesse commesso alcuni errori di valutazione, non dimostrando in modo sufficiente che l’impresa tedesca BASF aveva ricoperto un ruolo di leader o istigatore dell’intesa con riferimento alle infrazioni relative alla vitamina C, D3, betacarotene e carotene, conclusione cha ha portato il Tribunale a ridurre del 35% l’importo base delle ammende inflitte dalla Commissione. Conseguentemente, venuti meno gli ostacoli all’applicazione della sezione B della comunicazione sulla cooperazione (c.d. leniency notice), il Tribunale, nell’esercizio del suo sindacato di merito, ha ritenuto opportuno aumentare la riduzione dell’ammenda inflitta dal 50% al 75%. Come previsto dalla sezione B, lett. b) della leniency notice, infatti, tale riduzione viene accordata a BASF in quanto è stata la prima impresa a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa nei mercati del betacarotene e carotene. *** N.B.: Nel caso a quo, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se il principio di cooperazione sancito dall’art. 10 Tr. CE, in presenza dei presupposti fissati nella sentenza Kühne & Heitz per gli atti amministrativi (causa C-453/00), obbliga un giudice nazionale ad annullare o riesaminare una decisione giurisdizionale passata in giudicato, qualora questa risulti contraria al diritto comunitario (nella specie si trattava di una pronuncia di un giudice austriaco che aveva erroneamente applicato il Reg. (CE) n. 44/2001, sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale). Il giudice comunitario non esclude totalmente l’applicazione del principio espresso nella pronuncia Kühne & Heitz nel caso in cui la decisione definitiva di cui si chiede il riesame provenga da un organo giurisdizionale e non amministrativo, ma sottolinea che l’eventuale riesame resta subordinato al fatto che il detto organo disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare sulla propria decisione (condizione non sussistente nel caso di specie). *** LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO FISCALITÀ La nozione di soggetto passivo ai sensi delle sesta direttiva IVA non comprende un centro di attività che, seppur stabile, non svolga la propria attività economica in modo indipendente e non sopporti i rischi inerenti alla stessa Secondo la Corte di Giustizia, la normativa italiana che riserva ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) il diritto esclusivo di compilare la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti ed assimilati è incompatibile con il diritto comunitario Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2006, causa C210/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/FCE Bank “… Gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della sesta direttiva … 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari …, devono essere interpretati nel senso che un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non dev’essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni …”. Corte di Giustizia, sentenza del 30 marzo 2006, causa C451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti/Calafiori “… 1) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale …”. N.B. Nell’esaminare la disciplina italiana contestata, la Corte rileva innanzitutto che, per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, la normativa, riservando le dette attività di consulenza e di assistenza ai CAF, impedisce totalmente l'accesso al mercato dei detti servizi agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri. Inoltre, il giudice comunitario constata che, per quanto riguarda la libertà di stabilimento, una tale normativa, limitando la possibilità di costituire i CAF a taluni organismi che soddisfano condizioni tassative e, tra questi, solo a quelli aventi la loro sede in Italia, rischia di rendere più difficile, se non impedire totalmente, l'esercizio da parte degli operatori economici provenienti da altri Stati membri del loro diritto di stabilirsi in Italia al fine di fornire i servizi in questione. Infine, per quanto riguarda il compenso versato ai CAF a carico del bilancio dello Stato, la Corte aggiunge che spetta al giudice nazionale valutare, alla luce dei fatti, se esso costituisca un aiuto di Stato ex art. 87 Tr. CE. N.B.: La pronuncia in esame prende le mosse da una controversia sorta tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate di Roma e la FCE Bank plc, società bancaria stabilita nel Regno Unito, in merito al rimborso di somme versate a titolo d’imposta sul valore aggiunto dalla sede secondaria di quest’ultima, stabilita in Italia. La Corte, nell’analizzare il rapporto giuridico esistente tra una società non residente e una delle sue succursali al fine di assoggettare all’IVA le prestazioni fornite, ha precisato che occorre verificare se una succursale, come la FCE Italia, svolga un’attività economica indipendente, e costituisca quindi una banca autonoma. Il giudice comunitario ha quindi rilevato che la FCE Italia non sopportava essa stessa i rischi economici connessi all’esercizio dell’attività di un istituto di credito, non disponendo nemmeno di un fondo di dotazione. Pertanto, il rischio connesso all’attività economica gravava integralmente sulla FCE Bank plc, con la quale la succursale costituiva un soggetto passivo unico. -5- EuroDejalex n. 10/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea un eventuale secondo incanto nel caso in cui dei lotti restino invenduti. Parallelamente, Vattenfall, operatore pubblico svedese nel settore elettrico, acquisirà alcune parti di Elsam e E2, contribuendo a stimolare la concorrenza tanto nella regione occidentale che orientale della Danimarca. ANTITRUST - AUTOVEICOLI Semaforo verde della Commissione agli accordi di BMW e General Motors sulla distribuzione e i servizi di assistenza (13.03.2006) MERGER & ACQUISITION L’esecutivo europeo ha chiuso le indagini, avviate a seguito di una serie di denunce presentate da associazioni di concessionari a partire dal 2003, relative agli accordi di BMW e General Motors (GM) sulla distribuzione e i servizi di assistenza, a seguito delle modifiche apportate per adeguarli al regolamento d’esenzione per categoria (Reg. CE n. 1400/2002). I cambiamenti concernono due ambiti principali: da un lato, l’eliminazione di talune restrizioni all’attività multimarca da parte di concessionari e rivenditori autorizzati BMW e GM e, dall’altro, la soppressione di alcuni ostacoli all’accesso alla rete di assistenza post-vendita. Quanto al primo aspetto, sia BMW che GM hanno modificato le disposizioni che vietavano ai rivenditori e riparatori autorizzati di utilizzare le proprie strutture per la distribuzione e i servizi assistenza multimarca. I contratti GM prevedevano poi un metodo per determinare gli obiettivi di vendita e valutare la performance dei rivenditori GM basato sulla cosiddetta "efficacia in termini di immatricolazioni" (un equivalente della quota mercato) che poteva scoraggiare i concessionari interessati a differenziare il proprio portafoglio di marchi concorrenti. Al riguardo, GM ha eliminato il meccanismo di sanzioni previsto in caso di raggiungimento di una quota di mercato locale comparabile alla quota detenuta da GM a livello nazionale ed ha precisato come la fissazione degli obiettivi di vendita richiederà l'accordo dei rivenditori e terrà conto dei mutamenti specifici nelle condizioni di mercato locali. Quanto al secondo aspetto, BMW e GM hanno modificato i propri contratti in modo da rendere possibile l’accesso alla rete dei riparatori autorizzati a quanti soddisfino i criteri minimi necessari ad assicurare un servizio di buona qualità, rinunciando a requisiti di tipo quantitativo, ed hanno inserito una nuova “clausola d’apertura” in base alla quale i riparatori sono liberi di procurarsi tutte le attrezzature e gli strumenti per l’officina presso fornitori alternativi. Infine, i nuovi contratti prevedono per i rivenditori la possibilità di associarsi per acquistare e immagazzinare i pezzi di ricambio. CVC potrà acquisire SLEC, proprietaria di Formula One Group, ma dovrà rinunciare al Moto GP (21.03.2006) La Commissione ha autorizzato l’acquisizione della holding SLEC, proprietaria dei diritti commerciali di Formula One Group, da parte della società d’investimento privata CVC, già attiva nel settore dello sport automobilistico attraverso la sua filiale spagnola Dorna, organizzatrice del campionato di corsa Moto GP, del campionato mondiale FIM di supercross, del Campionato di Spagna di Velocità e del British Superbike Championship. La Commissione temeva che il progetto d’acquisto, notificatole il 31 gennaio scorso, avrebbe ristretto sensibilmente la concorrenza nella vendita dei diritti di diffusione televisiva dei summenzionati eventi sportivi in Italia e Spagna, gli Stati dell’Unione in cui detti eventi sono più popolari e che, nei paesi dove il Moto GP è meno seguito della Formula 1, CVC legasse i diritti di diffusione televisiva dei due eventi. Per porre fine ai timori di Bruxelles, CVC si è impegnata a vendere la propria filiale Dorna, scongiurando il pericolo di un accavallamento di attività tra le due società. ANTITRUST - INTESE La Commissione rende vincolanti gli impegni assunti dalla FA Premier League (FAPL) (22.03.2006) L’esecutivo europeo ha adottato una decisione formale ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 1/2003 (la quarta dall’entrata in vigore della normativa) che rende vincolanti fino al 30 giugno 2013 gli impegni assunti dalla FAPL per la vendita dei diritti radiotelevisivi relativi al campionato di calcio Premier League. Tali impegni, assunti in via provvisoria nel 2003, a seguito di una comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione nel dicembre 2002 e dettagliatamente specificati dalla FAPL nel novembre 2005 (Cfr. Eurodejalex n. 11/2005), prevedono, inter alia, un ampliamento dei diritti negoziabili, comprensivo di diritti che saranno disponibili per la televisione, la telefonia mobile e Internet, e che verranno venduti attraverso offerte pubbliche, aperte e concorrenziali, sotto il controllo di un mandatario indipendente. I diritti di ritrasmissione saranno ceduti in sei lotti, di dimensioni più ridotte ed equilibrate e non sarà consentito l’acquisto di più di cinque lotti da parte del medesimo acquirente. MERGER & ACQUISITION - SETTORE DEL GAS Autorizzata sotto condizioni l’acquisizione da parte dell’operatore danese DONG di quattro società attive nel settore dell’elettricità (14.03.2006) La Commissione, in applicazione del Reg. n. 139/2004 sulle concentrazioni, ha autorizzato l’operatore pubblico danese nel settore del gas, DONG, ad acquisire il controllo esclusivo di Elsam e Energi E2 (“E2”), i produttori regionali storici di elettricità in Danimarca, attivi nella vendita di elettricità all’ingrosso, e di Københavns Energi Holding e Frederiksberg Elnet, fornitori danesi di elettricità nella regione di Copenaghen. L’autorizzazione è stata tuttavia sottoposta a determinate condizioni, a causa dei possibili effetti dell’operazione in termini di eliminazione della concorrenza effettiva e potenziale su tali mercati. In particolare, DONG si è impegnata a cedere il più importante dei due impianti di stoccaggio di gas di cui è proprietaria in Danimarca e a mettere in atto un programma di cessione di ingenti quantitativi di gas, pari al 10% della domanda danese nel 2005, strutturato in sei aste pubbliche annuali di 400 milioni di m³, per un periodo complessivo di 7 anni. In particolare, é prevista una prima vendita all’incanto in cui avrà luogo lo scambio incrociato dei lotti messi all’asta tra la piattaforma danese e una delle quattro piattaforme nordeuropee del Regno Unito, Olanda, Belgio e Germania, e ANTITRUST - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Raccolta di imballaggi: comminata un’ammenda di 24 milioni di euro al gruppo norvegese Tomra (28.03.2006) La Commissione europea ha pesantemente sanzionato il gruppo Tomra per aver abusato, dal 1998 al 2002, della propria posizione dominante sul mercato degli apparecchi di raccolta per gli imballaggi di bevande usate in Austria, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia. Le pratiche condannate, tra cui spiccano accordi d’esclusiva di fornitura, l’imposizione di obiettivi quantitativi personalizzati e l’applicazione di sistemi di sconti fidelizzanti, hanno infatti sensibilmente ostacolato l’accesso su tale mercato da parte di nuovi fornitori, rafforzando la posizione di dominanza del gruppo norvegese. L’esecutivo europeo ha considerato tali infrazioni come molto gravi, vista anche la loro durata (5 anni), infliggendo così un’ingente ammenda, in solido, alle sette filiali del gruppo, pari a più del 7% del loro fatturato totale. -6- EuroDejalex n. 3/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: Aiuti di Stato Decisione della Commissione relativo al piano di ristrutturazione industriale di Alitalia (Decisione 2006/176/CE della Commissione, del 7 giugno 2005, GUUE L 69 del 08.03.2006) Agricoltura Regolamento relativo alle specialità garantite dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, GUUE L 93 del 31.03.2006) Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, GUUE L 93 del 31.03.2006) Concorrenza Ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Prima Istanza nel caso COMP/C-38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia, Deltafina contro Commissione (Ricorso presentato il 19 gennaio 2006, causa T-12/06, GUUE C 60 dell’11.03.2006) Tra gli eventi comunitari del mese di aprile 2006, si segnalano in particolare: MARTEDÌ 04 – MERCOLEDÌ 05 STRASBURGO Sessione plenaria del Parlamento europeo MERCOLEDÌ 05 LUSSEMBURGO Tribunale di prima istanza: sentenza, causa T279/02, Degussa/Commissione – Concorrenza GIOVEDÌ 06 LUSSEMBURGO Corte di giustizia: sentenza, causa C-551/03P, General Motors Nederland e Opel c Nederland/Commissione – Concorrenza LUNEDÌ 10 – MARTEDÌ 11 LUSSEMBURGO Consiglio Affari generali e relazioni esterne MERCOLEDÌ 26 BRUXELLES Sessione plenaria del Parlamento europeo GIOVEDÌ 27 – VENERDÌ 28 LUSSEMBURGO Consiglio Giustizia e Affari interni NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. 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