EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex n. 05/2012 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria – Maggio 2012 OSSERVATORIO PAG. 2 FINESTRA FISCALITÀ PAG. 5 FINESTRA IP PAG. 6 CASELAW PAG. 7 GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 9 La Commissione indica le prossime tappe verso la stabilità, la crescita e l’occupazione In data 30 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di raccomandazioni riguardanti misure di bilancio e riforme economiche per rafforzare la stabilità finanziaria, rilanciare la crescita e creare occupazione in tutta l’UE. Il pacchetto adottato si articola in tre componenti distinte, ma strettamente connesse tra loro. In primo luogo, sono state pubblicate una serie di 27 raccomandazioni specifiche per paese, che tengono conto della situazione di ciascuno Stato membro, più una per l'intera zona euro considerata nel suo insieme, sulle politiche economiche e di bilancio. Con quest’ultima raccomandazione, la Commissione ha illustrato l'azione politica a livello dell’UE che, a suo parere, è necessaria al fine di integrare le misure nazionali ed arrivare a un'ambiziosa iniziativa per la crescita dell’UE che sia in grado di operare su due livelli. Le analisi su cui si basano le raccomandazioni sono contenute in 28 documenti di lavoro, mentre i messaggi politici generali sono riuniti in una comunicazione sull'azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione. Le raccomandazioni specifiche per paese contengono orientamenti operativi per la definizione delle politiche di bilancio e delle riforme economiche che gli Stati membri dovrebbero attuare nei prossimi dodici mesi per aumentare la competitività e favorire la creazione di posti di lavoro. Le stesse si basano su una valutazione approfondita dell'attuazione delle raccomandazioni dell'anno scorso, nonché su un'analisi dettagliata dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza presentati dagli Stati membri il 30 aprile 2012. Tali raccomandazioni dovrebbero essere approvate dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 e adottate formalmente dal Consiglio a luglio. Da questa seconda serie annuale di raccomandazioni specifiche per paese sono inoltre emerse diverse indicazioni fondamentali. Per quanto riguarda le finanze pubbliche, nel complesso gli Stati membri stanno adottando le misure necessarie al ripristino della sostenibilità, ma in diversi casi il risanamento dovrebbe essere più favorevole alla crescita. La disoccupazione, in particolare quella giovanile, resta un problema grave ed a tal proposito molti Stati membri hanno intrapreso profonde riforme strutturali, tra cui quelle dei loro mercati occupazionali, che contribuiranno a migliorare la competitività e a correggere gli squilibri macroeconomici. La Commissione ha indicato infine le due principali tappe verso un'unione economica, monetaria e bancaria a tutti gli effetti: la vigilanza finanziaria integrata e un regime unico di garanzia dei depositi. Questo processo dovrà tener conto di questioni giuridiche quali le modifiche del Trattato e le modifiche costituzionali, conferendo nel contempo legittimità democratica e responsabilità alle prossime tappe verso l'integrazione. In secondo luogo, la Commissione ha presentato le conclusioni di dodici esami approfonditi nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici avviati all'inizio di quest'anno per 12 Stati membri oltrechè rivolgere raccomandazioni al Consiglio riguardanti la procedura per i disavanzi eccessivi. Gli esami hanno riguardato i dodici Stati membri per i quali la relazione sul meccanismo di allerta del 14 febbraio 2012 ha individuato la necessità di un'ulteriore analisi economica onde accertare l'eventuale esistenza o l'eventuale rischio di squilibri macroeconomici. Gli Stati membri interessati erano: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Ungheria, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Scopo dei dodici esami approfonditi condotti è stato quello di analizzare l'origine, la natura e l'entità degli eventuali squilibri macroeconomici. Gli esami hanno confermato che i dodici Stati membri interessati presentano squilibri macroeconomici che devono essere corretti e monitorati attentamente. Essi concludono inoltre che il processo di correzione degli squilibri economici procede globalmente bene, in certi casi, tuttavia, non è chiaro in che misura l'aggiustamento sia completo e duraturo o se proceda a un ritmo adeguato. In alcuni casi, gli squilibri interni ed esterni accumulatisi continuano a porre un problema piuttosto serio, ad esempio, per quanto riguarda il debito dei settori pubblico e privato. Infine, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi per Bulgaria e Germania come previsto dall’art. 126, par. 12, del TFUE ed ha adottato una proposta di decisione del Consiglio che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione per l’Ungheria dopo aver concluso che il paese ha adottato le misure necessarie per correggere il suo disavanzo eccessivo, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012. Sarà premura della Commissione continuare a monitorare gli sviluppi di bilancio nel paese conformemente al patto di stabilità e crescita. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/513&format=HTML&aged=0&language =IT&guiLanguage=fr -1- EuroDejalex n. 05/2012 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio POLITICA SOCIALE La Commissione europea elabora una nuova strategia per Internet “a misura” di bambino (02.05.2012) In data 2 maggio 2012, la Commissione europea ha elaborato un piano volto a garantire ai bambini le competenze e gli strumenti necessari per beneficiare pienamente e in modo sicuro di Internet, utilizzato da circa il 75% degli stessi, soprattutto attraverso la telefonia mobile. Al fine di armonizzare gli approcci nazionali differenti che non garantiscono ai bambini medesimi livelli di protezione online e pongono serie difficoltà a carico delle imprese che desiderano commercializzare nel mercato unico servizi e prodotti adatti dell’infanzia, la nuova strategia mira a sviluppare un mercato dei contenuti in linea interattivi, creativi ed educativi, in collaborazione fra la Commissione europea e gli Stati membri, gli operatori di telefonia mobile, i fabbricanti di telefoni cellulari e i prestatori di servizi di socializzazione in rete. Quattro sono gli obiettivi principali del progetto: (i) stimolare la produzione di contenuti online creativi ed educativi per i bambini e sviluppare piattaforme per l’accesso a contenuti appropriati in funzione dell’età; (ii) incrementare le azioni di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza online in tutte le scuole dell’UE per sviluppare la dimestichezza e la responsabilità dei bambini nei confronti del mondo digitale e mediatico; (iii) creare un ambiente sicuro per i bambini in cui i genitori e i bambini stessi dispongano degli strumenti necessari per garantire la loro protezione online – quali meccanismi di facile impiego per denunciare i contenuti e i comportamenti nocivi online, impostazioni predefinite di privacy in funzione dell’età e controlli parentali facili da usare; (iv) lottare contro i materiali relativi ad abusi sessuali di bambini online promuovendo la ricerca su soluzioni tecniche innovative e il loro impiego nelle indagini svolte dalle forze dell’ordine. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/445&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=e n AIUTI DI STATO La Commissione europea lancia un’importante iniziativa per la “modernizzazione degli aiuti di stato” (08.05.2012) In data 8 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sulla “modernizzazione degli aiuti di Stato”, fissando gli obiettivi di un ambizioso progetto di riforma. Nel più ampio contesto dell’agenda UE per incentivare la crescita, la modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato dovrebbe agevolare il trattamento degli aiuti che mirano a sanare carenze del mercato ben individuate e ad obiettivi di interesse comune. Sono tre, in particolare, gli obiettivi fondamentali, tra di loro interdipendenti, che la riforma intende perseguire con una serie di azioni identificate nella Comunicazione: (i) promuovere la crescita sostenibile e incoraggiare la qualità delle risorse pubbliche spese scoraggiando gli aiuti che non arrecano valore aggiunto e distorcono la concorrenza (a tal proposito, la Commissione indicherà principi comuni per la valutazione di compatibilità dei progetti nazionali e rivedrà alcuni Orientamenti già esistenti); (ii) concentrare il controllo della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno – anche rivedendo il regime delle esenzioni, in particolare il Regolamento generale di esenzione per categoria adottato nel 2008 ma anche il Regolamento de minimis adottato nel 2006 – ed elevare al contempo la qualità delle notifiche da parte degli Stati membri; (iii) razionalizzare le procedure al fine di ottenere decisioni al passo con le tempistiche del mondo degli affari, spiegare meglio regole e concetti ed, infine, modernizzare il Regolamento di procedura. La Commissione intende consultare gli Stati membri ed avviare un dialogo aperto con le Istituzioni europee e le parti interessate nei prossimi mesi su tutti gli elementi che costituiscono il nuovo pacchetto, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2013. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/458&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage= fr MERCATO INTERNO La relazione RAPEX 2011: ridotto il numero dei prodotti pericolosi che raggiungono il mercato UE (08.05.2012) In data 8 maggio 2012, la Commissione europea ha pubblicato la relazione RAPEX 2011 che indica, grazie all’accresciuta efficienza del sistema a partire dal 2004 (anno in cui la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti è stata recepita nelle legislazioni nazionali), una sensibile diminuizione del numero di prodotti pericolosi che raggiungono il mercato dell’UE. Quest’ultimi sono ora individuati prima e più efficacemente e rimossi tempestivamente dal mercato UE, grazie ad una concatenazione di azioni che comprende interventi a monte per eliminare i rischi alla fonte, una migliore valutazione dei rischi e una stretta cooperazione tra le autorità dell’UE – segnatamente quelle doganali – per identificare i rischi nei punti d’entrata e per assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti. La Cina, anche se in calo rispetto all’anno precedente, rimane – con più della metà delle notifiche RAPEX – il primo paese per il numero di notifiche. Delle circa 293 notifiche totali, circa il 19% riguardava prodotti di origine europea, il 15% prodotti di altri paesi e l’8% prodotti di origine ignota. I Paesi più attivi sono stati Spagna, Bulgaria, Ungheria, Germania e Regno Unito, ai quali si deve circa il 47% di tutte le notifiche relative a prodotti che presentano un rischio grave inviate per il tramite del sistema. Guardando al futuro, i passi successivi saranno (i) la messa in atto di un sistema di “sorveglianza continuativa”; (ii) il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi; (iii) le proposte relative ad un pacchetto legislativo globale sulla sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato; (iv) sensibilizzare le imprese per renderle consapevoli dei loro obblighi. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/452&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr -2- EuroDejalex n. 05/2012 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles POLITICA ESTERA L’Unione europea e l’Iraq siglano uno storico accordo di cooperazione e partenariato (11.05.2012) In data 11 maggio 2012, Catherine Ashton, Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonchè Vice Presidente della Commissione europea, ha firmato l’accordo di cooperazione e partenariato EU-Iraq con il Ministro degli Esteri iracheno, Hoshyar Zebari. Si tratta del primo accordo quadro tra UE e Iraq che stabilisce una piattaforma completa per migliorare i legami e la cooperazione in una vasta gamma di settori: dalle questioni politiche come la lotta al terrorismo, contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la promozione dei diritti umani, al commercio e agli investimenti in settori chiave quali l’energia, la salute, l’istruzione, l’ambiente e i servizi in generale. “Questo accordo è soprattutto un simbolo del desiderio dell’UE di essere un partner positivo per l’Iraq nei suoi sforzi democratici e getta le fondamenta per un partenariato di lungo termine” ha dichiarato Catherine Ashton. L’accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali, regionali e globali laddove UE ed Iraq abbiano un interesse comune a lavorare insieme. L’accordo migliorerà e chiarirà il regime di scambi tra l’Iraq e l’UE, al fine di promuovere gli investimenti essenziali ed aiutare l’Iraq ad integrarsi nell’economia internazionale. A tal proposito, va detto che dal 2003 l’UE ha contribuito con più di un miliardo di euro alla ricostruzione dell’Iraq, in particolare assicurando alla popolazione l’accesso ai servizi essenziali, ulteriore democrazia e la promozione di un buon governo. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/467&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage= fr SPAZIO SCHENGEN La prima verifica dello “stato di salute” di Schengen (16.05.2012) In data 16 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato la prima relazione sul funzionamento, dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012, dello spazio Schengen, la quale contribuirà a rafforzare l’indirizzo politico e la cooperazione fra i paesi partecipanti allo stesso. La relazione rimarca, soprattutto per quanto concerne la situazione alle frontiere esterne dello spazio Schengen, una forte pressione su un numero limitato di punti critici (in particolare la via del Mediterraneo orientale verso la Grecia attraverso la Turchia). Data la gravità dei problemi riscontrati, l’UE deve continuare a sostenere gli sforzi della Grecia nella gestione delle frontiere esterne, in particolare aiutando il paese ad utilizzare in modo più efficiente i fondi europei per la gestione dell’immigrazione. Constata la corretta applicazione da parte degli Stati partecipanti delle norme Schengen, benchè in alcuni casi vi sarebbe spazio per miglioramenti. Accerta gli effetti positivi, sulle procedure di rilascio dei visti (ed i relativi regimi di esenzione), derivanti dall’avvio, nell’ottobre 2011, del sistema di informazione visti (VIS) nella prima regione di sviluppo (Algeria, Egitto, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). A tal proposito, è già in programma il collegamento al VIS entro due anni di tutte le sedi consolari degli Stati Schengen. Per quanto concerne gli orientamenti sul rilascio dei permessi di soggiorno (temporanei), la Commissione sottolinea la necessità che uno Stato partecipante informi tempestivamente gli altri e la Commissione stessa, in merito alle decisioni che intende prendere riguardo al rilascio dei permessi di soggiorno. Infine, in merito agli orientamenti sulle misure di polizia nelle zone di frontiera interne, la relazione riconosce la liceità di tali misure solo se effettuate a campione ed in funzione della valutazione del rischio. In ogni caso, per poter valutare la compatibilità dei controlli di polizia nelle zone di frontiera interna con le norme Schengen, la Commissione ha bisogno di ottenere dagli Stati membri interessati concrete informazioni statistiche. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/481&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr AMBIENTE Un nuovo approccio alla valutazione delle miscele chimiche tossiche (31.05.2012) In data 31 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sugli effetti combinati delle miscele chimiche tossiche con l’obiettivo di sviluppare una nuova metodologia per individuare le miscele chimiche da valutare prioritariamente, di garantire che i diversi aspetti della normativa UE prevedano valutazioni di rischio coerenti per questo tipo di miscele prioritarie ed, infine, di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche indispensabili alla valutazione delle stesse. Infatti, sebbene la normativa dell’UE stabilisca limiti rigorosi per quanto riguarda i quantitativi di determinate sostanze chimiche consentiti negli alimenti, nell’acqua, nell’aria e nei prodotti manufatti, gli effetti potenzialmente tossici derivanti dalle combinazioni di tali sostanze chimiche raramente vengono presi in esame. Per depotenziare tali effetti negativi, entro il 2014 la Commissione metterà a punto una serie di orientamenti tecnici volti a codificare le migliori pratiche ai fini della valutazione delle miscele prioritarie, tenendo peraltro in debita considerazione la complessità della tematica, in particolare se si pensa che numerose disposizioni della normativa europea riguardano gruppi specifici (prodotti fitosanitari, biocidi, cosmetici, etc.). Tale specializzazione può costituire un ostacolo alle valutazioni coordinate ed integrate delle miscele contenenti sostanze che rientrano nel campo d’applicazione di disposizioni legislative diverse. Pertanto, la Commissione tenterà di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche, coordinerà la raccolta dei dati e riesaminerà i dati di monitoraggio raccolti nell’ambito della legislazione dell’UE e dei progetti di ricerca finanziati dall’UE. Essa istituirà anche una piattaforma finalizzata al monitoraggio dei dati relativi ai prodotti chimici e, nel 2015, redigerà una relazione dei progressi compiuti fino ad allora. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/541&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=e n -3- EuroDejalex n. 05/2012 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio trasporti TRASPORTO MARITTIMO La Commissione propone una consultazione sul futuro delle Linee direttrici per il trasporto marittimo (04.05.2012) In data 4 maggio 2012, la Commissione europea ha invitato tutte le parti interessate ad inviare, entro il 27 luglio 2012, le proprie osservazioni sul futuro delle Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE (ora articolo 101 del TFUE) ai servizi di trasporto marittimo che erano state adottate nel luglio 2008 e per le quali è stato previsto un periodo di vigenza di cinque anni (i.e. fino a settembre 2013). La Commissione, nel documento di lavoro contenente la propria valutazione preliminare, ritiene che le Linee direttrici non siano più necessarie per varie ragioni. Nello specifico, le Linee direttrici hanno ormai raggiunto il loro principale obiettivo di facilitare la transizione da un regime concorrenziale specifico ad uno generale per i servizi di trasporto marittimo, in seguito all’abrogazione dell'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea ed alla luce della politica generale della Commissione di eliminare gradualmente specifiche norme concorrenziali di settore. Inoltre, in questo momento, tali linee guida si sovrappongono ad altre linee di carattere generale, quali quelle sugli accordi di cooperazione orizzontale. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/446&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage= fr TRASPORTO STRADALE La Commissione invita gli Stati membri a stabilire piani di tariffazione stradale equi per tutti i conducenti (14.05.2012) In data 14 maggio 2012, la Commissione europea ha pubblicato alcuni orientamenti che richiamano l’attenzione sul fatto che, ai sensi del diritto UE, i sistemi di tariffazione stradale non devono discriminare i conducenti stranieri. Scopo degli stessi é assistere gli Stati membri intenzionati ad introdurre nuovi sistemi di tariffazione per la guida delle automobili ad uso privato. Sette stati membri (Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia) dispongono per le automobili private di sistemi di tariffazione con bolli calcolati in base al tempo. Il Belgio é all’opera per introdurre il medesimo sistema, mentre Paesi Bassi e Danimarca hanno discusso l’introduzione di sistemi di tariffazione stradale che includano anche le automobili private. Mentre per i veicoli pesanti esiste un elenco trasparente dei costi che possono essere addebitati, come i costi dell’infrastruttura ed inquinamento atmosferico e acustico, per le automobili private invece non si applicano le norme contenute nella cosiddetta direttiva UE “Eurobollo”, ma solo le disposizioni di base del Trattato che vietano ogni discriminazione basata sulla nazionalità. Nel corso degli anni, i sistemi di tariffazione per le autovetture private hanno dato origine a numerose denunce alla Commissione che intende per questo orientare gli Stati membri verso un sistema di tariffazione trasparente ed equo. Dagli orientamenti emergerebbe una netta preferenza per il sistema di pedaggio basato sulla distanza percorsa; tale sistema sarebbe intrinsecamente più equo e più efficace nel calcolo del prezzo rispetto ad un sistema di “bolli adesivi” basato sulla durata. Nel caso tuttavia si dovesse utilizzare quest’ultimo sistema occorrerebbe rispettare determinate condizioni come “bolli minimi a breve scadenza”, un “rapporto di prezzo medio giornaliero” accettabile e un’informazione trasparente per quanto riguarda i diritti d’utenza. Benché spetti a ciascuno Stato membro decidere se introdurre diritti di utenza stradale, e per quali veicoli (se del caso), i relativi sistemi di pagamento dovrebbero essere molteplici e facilmente accessibili al confine, nonché mediante telefono e siti web. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/471&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr TRASPORTO MARITTIMO La Commissione invita l’Italia a conformarsi alle nuove norme per l’equipaggiamento marittimo (31.05.2012) In data 31 maggio 2012, la Commissione ha invitato l’Italia ad adottare una legislazione nazionale che recepisca le ultime norme in materia di equipaggiamento marittimo introdotte dalla normativa UE. La richiesta é stata inviata in forma di parere motivato nell’ambito dei procedimenti di infrazione dell’UE. L’Italia avrà due mesi di tempo per notificare alla Commissione l’avvenuto recepimento delle misure adottate per garantire la piena conformità al diritto UE, altrimenti la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea. La direttiva sull’equipaggiamento a bordo delle navi mira ad uniformare l’applicazione delle norme internazionali sull’equipaggiamento marittimo nell’UE e a facilitare la libera circolazione di detto equipaggiamento nel mercato interno. La suddetta normativa, aggiornata dalla Commissione nel 2010, si applica ad elementi quali dispositivi di salvataggio, di protezione antincendio o ad apparecchiature di comunicazione radio a bordo delle navi europee per garantire elevati standard di qualità e sicurezza. L’Italia non ha notificato alla Commissione le misure adottate per garantire il rispetto della direttiva 2010/68/UE, recante modifica della direttiva 96/98 del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo, le cui norme avrebbe dovuto completamente recepire entro il 10 dicembre 2011. Dato che la normativa in questione viene aggiornata regolarmente per garantire che l’equipaggiamento a bordo delle navi europee sia conforme ai requisiti più recenti, il mancato recepimento pregiudica un’uniforme applicazione di tali nuove norme di sicurezza nell’ambito del mercato interno, sottoponendo ad un cospicuo rischio la sicurezza marittima. Dopotutto l’Italia, insieme alla Germania, al Regno Unito, ai Paesi Bassi e alla Francia é uno dei principali produttori europei di equipaggiamento marittimo. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/521&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr -4- DE BERTI JACCHIA EuroDejalex n. 05/2012 De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità - Corte di Giustizia, 03.05.2012, causa C-520/10, Lebara Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs In data 3 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione dell’art.2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE che assoggetta ad IVA “... le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ...”. Il rinvio è stato presentato nell’ambito di una controversia tra la Lebara Ltd, stabilita nel Regno Unito, e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, in merito ad un avviso di accertamento emesso da questi ultimi riguardo all’IVA asseritamente dovuta dalla prima per i servizi di telecomunicazione forniti nel corso del mese di marzo del 2005, riguardanti la vendita a distributori di carte telefoniche, dagli stessi rivendute, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali. La Lebara non ha versato alcuna IVA per la vendita di tali carte ai distributori, avendo considerato che tale operazione dovesse essere qualificata come prestazione di servizi di telecomunicazione, il cui luogo di effettuazione viene individuato nello Stato membro di stabilimento dei distributori; ciò configura un obbligo di versamento dell’IVA in tale Stato membro, con il meccanismo dell’inversione contabile. Secondo la Lebara, quindi, l’uso della carta da parte degli utenti finali non comportava che la stessa fornisse una prestazione di servizi a titolo oneroso a questi ultimi. I Commissioners ritenevano invece che la società dovesse versare l’IVA nel Regno Unito poiché essa forniva due servizi, segnatamente, l’emissione della carta al distributore (al momento della vendita) ed il riscatto, da parte dell’utente finale (al momento dell’utilizzo effettivo della carta), imponibile ai fini IVA nel Regno Unito. Alla luce di tale diversa interpretazione, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte se occorra interpretare l’art. 2, punto 1, della sesta direttiva IVA nel senso che un operatore telefonico fornisce due prestazioni a titolo oneroso, una al distributore, al momento della vendita della carta telefonica a quest’ultimo, e l’altra all’utente finale, quando quest’ultimo effettua chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti sulla carta. A tale quesito, la Corte di Giustizia ha risposto statuendo che: “... L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE ... deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta ...”. Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0520:IT:HTML - Corte di Giustizia, 10.05.2012, cause riunite da C–338/11 a C–347/11, Santander Asset Management SGIIC SA/Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux e Santander Asset Management SGIIC SA e a. In data 10 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia), sull’interpretazione degli artt. 63 e 65 TFUE, nell’ambito di controversie che vedevano opposti alcuni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) non residenti alle autorità tributarie francesi, relativamente alla ritenuta alla fonte riscossa sui dividendi d’origine nazionale distribuiti agli stessi che, ai sensi degli artt. 119 bis, par. 2, e 187, par. 1, del Codice generale francese delle imposte, è pari al 25%. Il giudice del rinvio ha ritenuto che la normativa nazionale di cui ai procedimenti principali introducesse una differenza di trattamento fiscale a sfavore degli OICVM non residenti, in quanto i dividendi d’origine francese che tali organismi ricevevano erano assoggettati ad una ritenuta alla fonte, mentre dividendi della stessa origine versati a OICVM residenti non erano assoggettati ad una ritenuta siffatta. Tale differenza di trattamento costituiva, secondo il giudice del rinvio, una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’art. 63 TFUE, che, alla luce dell’art. 65 TFUE, poteva essere ammessa solo se riguardava situazioni che non erano oggettivamente comparabili oppure se la restrizione era giustificata da ragioni imperative di interesse generale. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia se, oltre alla situazione degli OICVM, dovesse essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote per valutare se le situazioni fossero comparabili e, in tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa potesse essere considerata conforme al principio della libera circolazione dei capitali. La Corte, dopo aver statuito che la differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra gli OICVM a seconda del loro luogo di residenza è, in linea di principio, vietata dall’articolo 63 TFUE, è passata ad esaminare se tale restrizione potesse essere giustificata per la non comparabilità delle situazioni o per ragioni imperative di interesse generale. Orbene, la Corte non ha accolto l’argomento francese di prendere in considerazione la situazione dei titolari di quote al fine di determinare se la differenza di trattamento riservata ai dividendi versati agli OICVM non residenti rispetto al trattamento riservato ai dividendi versati agli OICVM residenti riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili. Infatti, considerato il criterio distintivo stabilito da tale normativa, basato unicamente sul luogo di residenza dell’OICVM, la valutazione della comparabilità delle situazioni ai fini della determinazione del carattere discriminatorio o meno della normativa di cui trattasi va effettuata unicamente a livello del veicolo di investimento. Infine, la Corte ha ritenuto che la normativa nazionale non fosse giustificabile per ragioni imperative d’interesse generale quali la necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri, la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali nonché la preservazione della coerenza del regime fiscale di cui trattasi nei procedimenti principali. Per tali ragioni, la Corte ha risposto affermando che: “... Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’assoggettamento ad imposta, mediante ritenuta alla fonte, di dividendi d’origine nazionale se ricevuti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti in un altro Stato membro, mentre siffatti dividendi sono esenti da imposta in capo ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti nel primo Stato ...”. Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0338:IT:HTML -5- EuroDejalex n. 05/2012 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla proprietà intellettuale • L’Unione europea persegue la strada della cooperazione rafforzata in materia di brevetto unitario (02.06.2012) In data 2 giugno 2012, la Commissione europea, ha ritirato, in quanto non più attuali, la proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, presentata nel luglio del 2000, e due proposte di decisione del Consiglio che attribuivano alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, istituivano il Tribunale del brevetto comunitario e disciplinavano i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado; queste ultime due proposte erano state entrambe presentate nel dicembre del 2003. Con la proposta di regolamento, la Comunità europea intendeva creare un nuovo titolo unitario di proprietà industriale, il brevetto comunitario (“brevetto UE”), ritenuto di fondamentale importanza per eliminare le potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla territorialità di titoli nazionali di protezione separati, oltre che lo strumento più adeguato per garantire la libera circolazione delle merci protette da brevetti. Ai sensi della proposta, il sistema del brevetto comunitario sarebbe coesistito con i brevetti nazionali ed il brevetto europeo istituito dalla Convenzione di Monaco e concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti (“UEB”), lasciando agli inventori la libertà di scegliere la tutela brevettuale giudicata più conveniente. Con le due proposte di decisione, da un lato, si disponeva l’attribuzione di competenza in materia di brevetto comunitario alla Corte di giustizia, dall’altro, si prevedeva l’istituzione di una camera giurisdizionale, denominata Tribunale del brevetto comunitario, presso la stessa Corte, competente a conoscere in primo grado delle controversie in materia di brevetto comunitario. Venivano inoltre introdotte le disposizioni necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni di giurisdizione d'appello del Tribunale di primo grado nei ricorsi contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. Le proposte in oggetto sono state ritirate dalla Commissione, non essendo gli Stati membri riusciti a raggiungere un accordo in tema di regime di traduzione. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è infatti cambiata la base giuridica del regolamento sul brevetto comunitario; in luogo dell’art. 352 TFUE (già art. 308 TCE) si applica ora l’art. 118 che implica l’adozione della procedura legislativa ordinaria - codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio - con l’eccezione dei regimi linguistici dei titoli europei relativamente ai quali il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il 30 giugno 2010 la Commissione aveva adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto UE nel quale era previsto che lo stesso fosse istruito, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB (i.e. inglese, francese e tedesco), con traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali. Questa scelta si fondava anche sulle osservazioni presentate dalle parti interessate che, nell’ambito di una vasta consultazione pubblica avviata dalla Commissione il 16 gennaio 2006 avevano espresso il loro sostegno a favore di un titolo comunitario unico, economicamente accessibile e competitivo. Notevolmente diverso, il regime di traduzione contenuto nella strategia comune del Consiglio del 2003, secondo il quale il titolare del brevetto doveva fornire una traduzione delle rivendicazioni, con efficacia giuridica, in tutte le lingue comunitarie ufficiali. Nelle sessioni del Consiglio Competitività del 10 novembre e 10 dicembre 2010, venivano perό constatate difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l’adozione di una decisione all’unanimità sul regime di traduzione. Poiché, al fine di raggiungere un accordo definitivo sulla tutela brevettuale unitaria era necessario il consenso unanime, l’obiettivo di istituire una tale tutela brevettuale entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei Trattati non si sarebbe, di per sé, potuto raggiungere. In tali circostanze, dodici Stati membri (Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito), con lettere del 7, 8 e 13 dicembre 2010, trasmettevano alla Commissione europea manifestazioni dell’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, sulla base dei progetti esistenti sostenuti da questi Stati membri durante i negoziati, e chiedevanto alla stessa di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Nel frattempo, altri tredici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia) scrivevano alla Commissione manifestando l’intenzione di partecipare anch’essi alla cooperazione rafforzata. Con decisione 2011/167/UE del 10 marzo 2011, il Consiglio, vista la richiesta dei suddetti Stati membri (ovvero di tutti gli Stati membri ad eccezione di Italia e Spagna), la proposta della Commissione e l’approvazione del Parlamento europeo, ha autorizzato la cooperazione rafforzata ritenendo che le condizioni di cui all’art. 20 del TUE e agli artt. 326 e 329 del TFUE fossero soddisfatte. Il Consiglio ha, infatti, accertato che in forza di quanto disposto dal suddetto art. 20 del TUE la cooperazione rafforzata in oggetto promuove la realizzazione degli obiettivi dell’UE, ne protegge gli interessi e ne rafforza il processo di integrazione e quindi, che l’obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria entro un termine ragionevole non poteva essere conseguito dall’UE nel suo insieme. Ha inoltre constatato che la cooperazione in questione rientra nel quadro delle competenze non esclusive dell’UE ed è compatibile con il diritto comunitario in materia di brevetti in quanto rispetta l’acquis preesistente. Successivamente all’autorizzazione del Consiglio, il 12 aprile del 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Rispetto alla proposta del 2000, quella attuale si basa sul sistema esistente dei brevetti europei, conferendo agli stessi un effetto unitario. La tutela brevettuale unitaria sarà inoltre facoltativa e coesisterà con i brevetti europei e nazionali. Infatti, i titolari dei brevetti europei concessi dall’UEB potranno presentare una richiesta allo stesso entro un mese dalla pubblicazione della concessione del brevetto europeo, nella quale si chiede la registrazione dell’effetto unitario. Una volta registrato, l’effetto unitario garantirà una tutela uniforme e avrà pari efficacia nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. Maggiori informazioni e la raccolta dei documenti citati sono disponibili ai seguenti link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:156:0010:0011:IT:PDF http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm -6- EuroDejalex n. 05/2012 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSO AI DOCUMENTI Corte di Giustizia, 10 maggio 2012, cause riunite da C–357/10 a C–359/10, Duomo Gpa Srl e a./Comune di Baranzate e a. Tribunale dell’Unione europea, 22 maggio 2012, causa T–344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Commissione N.B.: In data 10 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata, in relazione alle cause riunite da C–357/10 a C–359/10, Duomo Gpa Srl e a./Comune di Baranzate e a., sulla compatibilità con le norme UE sulla libera prestazione di servizi e sulla libertà di stabilimento della normativa italiana sul riordino della disciplina dei tributi locali che autorizza gli enti locali ad affidare a terzi, mediante concessione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali a condizione che i privati che intendano svolgere tali attività dispongano, inter alia, di un capitale sociale interamente versato pari a 10 milioni di euro, pena la nullità della concessione mentre le società a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette a tale condizione. La Corte ha dapprima statuito che la normativa italiana rappresenta una restrizione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Per quanto concerne l'unico motivo fatto valere per giustificare tale restrizione (la necessità di tutelare la pubblica amministrazione da un eventuale inadempimento della società concessionaria), la Corte, pur non escludendo che un obiettivo del genere possa rappresentare un motivo imperativo di interesse generale, ricorda che la misura restrittiva deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo legittimo perseguito senza andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Orbene, poiché secondo il giudice del rinvio vi sarebbero altre disposizioni idonee a tutelare adeguatamente la pubblica amministrazione, la disposizione italiana eccede l'obiettivo di tutela della pubblica amministrazione nei confronti dell'inadempimento dei concessionari, comportando restrizioni alle libertà fondamentali sproporzionate e, pertanto, non giustificate. N.B.: In data 22 maggio 2012, il Tribunale dell’UE, nella causa T– 344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Commissione, ha annullato la decisione della Commissione, del 16 giugno 2008, che rifiutava l’accesso della ricorrente al fascicolo di un procedimento relativo ad un cartello nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas. Il Tribunale ha in primis constatato che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione circa la portata della domanda di accesso per quanto riguardava i documenti procedurali. Quindi, non essendo, in linea di principio, sufficiente per giustificare il rifiuto di accesso a un documento di cui è stata chiesta la divulgazione che lo stesso rientri in una delle eccezioni di cui all’art. 4, par. 2, del regolamento 1049/2001, ma dovendo, l’accesso al suddetto documento, concretamente ed effettivamente ledere l’interesse tutelato da un’eccezione prevista da tale articolo, il Tribunale ha: i) accolto la censura relativa alla mancanza di un esame specifico e concreto dei documenti richiesti, con la sola eccezione dei documenti ottenuti nel corso delle ispezioni; ii) ritenuto che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare che l’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine fosse nella specie applicabile e che la divulgazione di alcuni dei documenti richiesti dalla ricorrente avrebbe pregiudicato gli interessi commerciali delle imprese che hanno partecipato al cartello; iii) statuito che nel negare l’accesso ai documenti relativi ai fatti la Commissione ha erroneamente qualificato gli stessi quali documenti contenenti pareri ai sensi del regolamento 1049/2001 e, altrettanto erroneamente, ha ritenuto che la divulgazione di tali documenti avrebbe pregiudicato il suo processo decisionale. CONCORRENZA APPALTI Corte di Giustizia, 10 Commissione/Paesi Bassi maggio 2012, causa Tribunale dell’Unione europea, 24 maggio 2012, causa T–111/08, MasterCard, Inc e a./Commissione C–368/10, N.B.: In data 24 maggio 2012, il Tribunale dell’UE, nella causa T– 111/08, MasterCard, Inc e a./Commissione, ha respinto la domanda di annullamento, proposta dalle ricorrenti, della decisione della Commissione del 19 dicembre 2007, con la quale quest’ultima, dichiarate contrarie al diritto della concorrenza le commissioni interbancarie multilaterali (“CMI”) applicate nel contesto del sistema di pagamento mediante carte MasterCard, ne imponeva l’abolizione entro il termine di sei mesi. Il Tribunale non ha, infatti, condiviso l’argomento fondato sul carattere obiettivamente necessario delle CMI per il funzionamento del sistema di pagamento MasterCard. il Tribunale ha ritenuto poco probabile che, in mancanza di CMI, una porzione significativa delle banche cessi o riduca in modo rilevante la sua attività di emissione delle carte MasterCard o modifichi le condizioni della loro emissione al punto da indurre i titolari di tali carte a privilegiare altri metodi o carte di pagamento. Era stato inoltre contestato alla Commissione di avere continuato a qualificare le CMI come una decisione di associazione di imprese. Il Tribunale ha sostenuto che, nonostante i cambiamenti avvenuti in seguito alla quotazione in borsa della MasterCard Inc., l'organizzazione di pagamento MasterCard continuava ad essere riconducibile ad una forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento degli istituti finanziari partecipanti. Pertanto, la Commissione poteva legittimamente continuare a qualificare le CMI alla stregua di decisioni di associazione di imprese. Il Tribunale ha rilevato inoltre che i metodi per fissare l'importo delle CMI tendevano, da un lato, a sopravvalutare i costi sostenuti dagli istituti finanziari in occasione dell'emissione di carte di pagamento e, dall'altro, a valutare in modo inadeguato i vantaggi che gli esercenti traggono da tale modalità di pagamento. N.B.: In data 10 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’UE ha stauito, nella causa C–368/10, Commissione/Paesi Bassi, che i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, in considerazione del fatto che la provincia Noord-Holland ha prescritto, nelle specifiche tecniche di un bando di gara d'appalto per la fornitura e la gestione di distributori automatici per il caffè, i marchi di qualità EKO e MAX HAVELAAR, o altri marchi fondati su criteri equiparabili o identici. La Corte, dopo aver osservato che il marchio EKO costituisce un’ecoetichettatura ai sensi della direttiva 2004/18/CE, ha dichiarato che imponendo per taluni prodotti un’ecoetichettatura determinata, invece di utilizzare le specifiche dettagliate definite dalla direttiva, la provincia ha stabilito una specifica tecnica incompatibile con tale direttiva. Inoltre, sebbene il criterio di aggiudicazione, secondo il quale gli ingredienti da fornire, diversi da tè e caffè, dovevano essere muniti dei marchi di qualità EKO e/o MAX HAVELAAR, aveva ad oggetto unicamente questi ultimi, senza alcuna incidenza sulla politica generale di acquisto degli offerenti e sebbene, in via di principio, nulla osti a che tale criterio preveda che un prodotto derivi dal commercio equo e solidale, la Corte ne ha accertato l’incompatibilità con la direttiva laddove è prevista l'assegnazione di un determinato punteggio nell'ambito della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa a quei prodotti muniti di tali marchi, senza aver elencato i criteri sottesi agli stessi né aver ammesso la possibilità di fornire con ogni altro mezzo appropriato la prova che un prodotto li soddisfaceva. Infine, nell'imporre all'aggiudicatario il rispetto dei criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese, la provincia ha stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato. -7- EuroDejalex n. 05/2012 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea della transazione, l’impresa comune continuerà a subire la concorrenza di altri concorrenti in ognuno di questi mercati. Infatti, i restanti concorrenti hanno una grande gamma di sistemi antivibranti e sufficiente competenza nelle attività di ricerca, sviluppo e produzione per costituire un importante limite concorrenziale per l’impresa comune. Inoltre i clienti generalmente selezionano i fornitori per mezzo di procedure tipo appalto e possono esercitare una significativa pressione sui produttori di sistemi antivibranti. ANTITRUST La Commissione indirizza una comunicazione degli addebiti a Slovak Telecom e Deutsche Telekom (08.05.2012) In data 8 maggio 2012, la Commissione europea ha emesso una comunicazione degli addebiti nei confronti di Slovak Telecom a.s. e Deutsche Telekom AG, quest’ultima responsabile in quanto società madre della prima di cui detiene il 51% del capitale, riguardo al loro comportamento in alcuni mercati all’ingrosso della banda larga in Slovacchia, in violazione dell’art. 102 del TFUE. La Commissione ritiene che Slovak Telecom, che dovrà rispondere entro tre mesi agli addebiti, avrebbe negato ai concorrenti un accesso disaggregato alle sue reti locali e ai suoi servizi all’ingrosso proponendo loro condizioni tecniche e commerciali irragionevoli e gravose. Ha inoltre imposto una compressione dei margini applicando prezzi all’ingrosso non equi. Questa pratica è stata recentemente condannata dal Tribunale dell’UE nel caso Telefónica. Lo sviluppo del mercato al dettaglio della banda larga in Slovacchia è seriamente minacciato da tali comportamenti poichè l’accesso ai servizi di banda larga all’ingrosso di Slovak Telekom é essenziale per gli altri operatori desiderosi di fornire tali servizi al dettaglio agli utenti finali in Slovacchia. MERGERS & ACQUISITIONS La Commissione autorizza l’impresa comune tra BP, Chevron, Eni, Sonangol e Total sul gas naturale liquefatto angolano (16.05.2012) In data 16 maggio 2012, la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta acquisizione del controllo comune sull’impresa angolana Angola LNG, da parte di BP, Chevron Global Energy, Eni, Sociedade Nacional de Combustiveís de Angola e Total, attiva nella produzione di gas naturale liquefatto (GNL) in Angola e nella fornitura mondiale di GNL. Sebbene, nello Spazio Economico Europeo, le attività delle parti si sovrappongano nel mercato della fornitura all’ingrosso di GNL e tre delle imprese madri (Total, ENI e BP) detengano diritti di capacità in terminali di rigassificazione, tenuto conto della modesta quota di mercato prevista dell’impresa comune e della presenza di svariati concorrenti e del fatto che il diritto UE garantisce l’accesso di terzi alle infrastrutture per l’importazione di gas, compresi i terminali di rigassificazione, la Commissione ha concluso che la stessa e le sue imprese madri continueranno ad essere esposte a una sufficiente pressione concorrenziale sul mercato della fornitura all’ingrosso di GNL. MERGERS & ACQUISITIONS La Commissione autorizza l’acquisizione della società Thomas & Betts da parte della ABB Ltd (11.05.2012) In data 11 maggio 2012, la Commissione europea ha autorizzato, in forza del regolamento UE sulle concentrazioni, il progetto di acquisizione della società Thomas & Betts Corporation, produttore americano di componentistica e sistemi elettrici, da parte di AAB Ltd, società svizzera attiva nel settore delle tecnologie per l’energia e l’automazione. L’indagine della Commissione ha confermato che le sovrapposizioni delle attività delle due società sono limitate ai dispositivi di protezione da sovratensione cablati e ai sistemi di protezione contro i fulmini; quindi, la nuova entità risultante dalla concentrazione si confronterà con altri credibili concorrenti, permettendo agli utenti finali di poter scegliere tra una moltitudine di fornitori per quanto riguarda i mercati in questione. Inoltre, i rami di attività delle società interessate sono largamente complementari dato che la Thomas & Betts opera essenzialmente nel mercato nordamericano e nel Regno Unito dove ABB detiene una quota ristretta di mercato. AIUTI DI STATO La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla compensazione di servizio pubblico di 60 milioni di euro prevista per Simet SpA (30.05.2012) In data 30 maggio 2012, la Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare se la compensazione riconosciuta dal Consiglio di Stato italiano a favore di Simet SpA relativamente ai servizi di trasporto prestati tra il 1987 e il 2003 sia compatibile con la normativa UE in materia di aiuti di Stato. Nel 1999 Simet aveva chiesto la concessione retroattiva (i.e. a partire dal 1987) di compensazioni da obbligo di servizio pubblico per i servizi di trasporto interregionale mediante autobus. Dato che le autorità italiane avevano respinto tale richiesta, Simet ha presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo di competenza. Con sentenza del marzo 2010, il Consiglio di Stato italiano ha riconosciuto il diritto di Simet a ricevere compensazioni per i servizi prestati dal 1987 al 2003. Le autorità italiane hanno notificato il dossier alla Commissione per una sua valutazione ai sensi della suddetta normativa. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione nutre dubbi circa la necessità di riconoscere retroattivamente una compensazione di servizio pubblico per servizi erogati anni fa e per i quali non é chiara l’esistenza di un effettivo obbligo. In particolare, la Commissione dubita che la compensazione per Simet sia in linea con le disposizioni del regolamento 1370/2007 del Consiglio relativo alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per i servizi di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia. L’avvio di un’indagine approfondita offre ai terzi interessati la possibilità di presentare osservazioni sulla misura proposta. MERGERS & ACQUISITIONS La Commissione approva la creazione di un’impresa comune tra Freudenberg e Trelleborg per i sistemi antivibrazione nel settore automobilistico (14.05.2012) In data 14 maggio 2012, la Commissione europea ha approvato, in forza del regolamento UE sulle concentrazioni, l’operazione tramite cui le imprese Freudenberg & Co.KG e Trelleborg AB, acquisiscono il controllo comune di Trelleborg Vibracoustic, società comune di nuova costituzione, che sarà attiva nello sviluppo, la produzione e la vendita, su scala mondiale, di sistemi antivibrazione destinati all’industria automobilistica. Nello specifico, le attività delle parti si sovrappongono nella fornitura di sistemi antivibranti per autoveicoli per passeggeri e commerciali, in particolare in relazione ai supporti per il motore, ai supporti per il telaio e agli smorzatori di vibrazioni torsionali. Nonostante ciό, la Commissione ha ritenuto che, in seguito al completamento -8- EuroDejalex n. 05/2012 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di maggio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano: OCCUPAZIONE Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (Decisione 2012/238/UE, del Consiglio, del 26 aprile 2012, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, GUUE L 119, del 04.05.2012) FISCALITÀ Regolamento (UE) del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il Regolamento (CE) n. 2073/2004 (Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il Regolamento (CE) n. 2073/2004, GUUE L 110, del 24.04.2012) PROPRIETÀ INTELLETTUALE Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Regolamento (UE) n. 386/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, GUUE L 129, del 19.04.2012) Tra gli eventi comunitari del mese di giugno, si segnalano in particolare: LUNEDÌ 11 – GIOVEDÌ 14: STRASBURGO – SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO VENERDÌ 22: LUSSEMBURGO – CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI GIOVEDÌ 28 – VENERDÌ: BRUXELLES – CONSIGLIO AFFARI GENERALI NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -9-