EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 05/2012
DE BERTI  JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria –
Maggio
2012

OSSERVATORIO
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 FINESTRA
FISCALITÀ
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
FINESTRA
IP
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
CASELAW
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
GAZZETTA E
CALENDARIO
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La Commissione indica le prossime tappe verso la stabilità, la crescita e l’occupazione
In data 30 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di raccomandazioni
riguardanti misure di bilancio e riforme economiche per rafforzare la stabilità finanziaria, rilanciare la
crescita e creare occupazione in tutta l’UE. Il pacchetto adottato si articola in tre componenti distinte,
ma strettamente connesse tra loro. In primo luogo, sono state pubblicate una serie di 27
raccomandazioni specifiche per paese, che tengono conto della situazione di ciascuno Stato
membro, più una per l'intera zona euro considerata nel suo insieme, sulle politiche economiche e di
bilancio. Con quest’ultima raccomandazione, la Commissione ha illustrato l'azione politica a livello
dell’UE che, a suo parere, è necessaria al fine di integrare le misure nazionali ed arrivare a
un'ambiziosa iniziativa per la crescita dell’UE che sia in grado di operare su due livelli. Le analisi su
cui si basano le raccomandazioni sono contenute in 28 documenti di lavoro, mentre i messaggi
politici generali sono riuniti in una comunicazione sull'azione per la stabilità, la crescita e
l'occupazione. Le raccomandazioni specifiche per paese contengono orientamenti operativi per la
definizione delle politiche di bilancio e delle riforme economiche che gli Stati membri dovrebbero
attuare nei prossimi dodici mesi per aumentare la competitività e favorire la creazione di posti di
lavoro. Le stesse si basano su una valutazione approfondita dell'attuazione delle raccomandazioni
dell'anno scorso, nonché su un'analisi dettagliata dei programmi nazionali di riforma e dei programmi
di stabilità o di convergenza presentati dagli Stati membri il 30 aprile 2012. Tali raccomandazioni
dovrebbero essere approvate dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 e adottate formalmente
dal Consiglio a luglio. Da questa seconda serie annuale di raccomandazioni specifiche per paese
sono inoltre emerse diverse indicazioni fondamentali. Per quanto riguarda le finanze pubbliche, nel
complesso gli Stati membri stanno adottando le misure necessarie al ripristino della sostenibilità, ma
in diversi casi il risanamento dovrebbe essere più favorevole alla crescita. La disoccupazione, in
particolare quella giovanile, resta un problema grave ed a tal proposito molti Stati membri hanno
intrapreso profonde riforme strutturali, tra cui quelle dei loro mercati occupazionali, che contribuiranno
a migliorare la competitività e a correggere gli squilibri macroeconomici. La Commissione ha indicato
infine le due principali tappe verso un'unione economica, monetaria e bancaria a tutti gli effetti: la
vigilanza finanziaria integrata e un regime unico di garanzia dei depositi. Questo processo dovrà
tener conto di questioni giuridiche quali le modifiche del Trattato e le modifiche costituzionali,
conferendo nel contempo legittimità democratica e responsabilità alle prossime tappe verso
l'integrazione. In secondo luogo, la Commissione ha presentato le conclusioni di dodici esami
approfonditi nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici avviati all'inizio di quest'anno
per 12 Stati membri oltrechè rivolgere raccomandazioni al Consiglio riguardanti la procedura per i
disavanzi eccessivi. Gli esami hanno riguardato i dodici Stati membri per i quali la relazione sul
meccanismo di allerta del 14 febbraio 2012 ha individuato la necessità di un'ulteriore analisi
economica onde accertare l'eventuale esistenza o l'eventuale rischio di squilibri macroeconomici. Gli
Stati membri interessati erano: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia,
Ungheria, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Scopo dei dodici esami approfonditi condotti è
stato quello di analizzare l'origine, la natura e l'entità degli eventuali squilibri macroeconomici. Gli
esami hanno confermato che i dodici Stati membri interessati presentano squilibri macroeconomici
che devono essere corretti e monitorati attentamente. Essi concludono inoltre che il processo di
correzione degli squilibri economici procede globalmente bene, in certi casi, tuttavia, non è chiaro in
che misura l'aggiustamento sia completo e duraturo o se proceda a un ritmo adeguato. In alcuni casi,
gli squilibri interni ed esterni accumulatisi continuano a porre un problema piuttosto serio, ad
esempio, per quanto riguarda il debito dei settori pubblico e privato. Infine, la Commissione ha
raccomandato al Consiglio di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi per Bulgaria e
Germania come previsto dall’art. 126, par. 12, del TFUE ed ha adottato una proposta di decisione del
Consiglio che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione per l’Ungheria dopo aver
concluso che il paese ha adottato le misure necessarie per correggere il suo disavanzo eccessivo, in
linea con la raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012. Sarà premura della Commissione
continuare a monitorare gli sviluppi di bilancio nel paese conformemente al patto di stabilità e
crescita.
Per ulteriori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/513&format=HTML&aged=0&language
=IT&guiLanguage=fr
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Osservatorio
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POLITICA SOCIALE
La Commissione europea elabora una nuova strategia per Internet “a misura” di bambino (02.05.2012)
In data 2 maggio 2012, la Commissione europea ha elaborato un piano volto a garantire ai bambini le competenze e gli
strumenti necessari per beneficiare pienamente e in modo sicuro di Internet, utilizzato da circa il 75% degli stessi,
soprattutto attraverso la telefonia mobile. Al fine di armonizzare gli approcci nazionali differenti che non garantiscono ai
bambini medesimi livelli di protezione online e pongono serie difficoltà a carico delle imprese che desiderano
commercializzare nel mercato unico servizi e prodotti adatti dell’infanzia, la nuova strategia mira a sviluppare un mercato dei
contenuti in linea interattivi, creativi ed educativi, in collaborazione fra la Commissione europea e gli Stati membri, gli
operatori di telefonia mobile, i fabbricanti di telefoni cellulari e i prestatori di servizi di socializzazione in rete. Quattro sono gli
obiettivi principali del progetto: (i) stimolare la produzione di contenuti online creativi ed educativi per i bambini e sviluppare
piattaforme per l’accesso a contenuti appropriati in funzione dell’età; (ii) incrementare le azioni di sensibilizzazione e
formazione sulla sicurezza online in tutte le scuole dell’UE per sviluppare la dimestichezza e la responsabilità dei bambini
nei confronti del mondo digitale e mediatico; (iii) creare un ambiente sicuro per i bambini in cui i genitori e i bambini stessi
dispongano degli strumenti necessari per garantire la loro protezione online – quali meccanismi di facile impiego per
denunciare i contenuti e i comportamenti nocivi online, impostazioni predefinite di privacy in funzione dell’età e controlli
parentali facili da usare; (iv) lottare contro i materiali relativi ad abusi sessuali di bambini online promuovendo la ricerca su
soluzioni tecniche innovative e il loro impiego nelle indagini svolte dalle forze dell’ordine. Per ulteriori informazioni si veda il
seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/445&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=e
n
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AIUTI DI STATO
La Commissione europea lancia un’importante iniziativa per la “modernizzazione degli aiuti di stato” (08.05.2012)
In data 8 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sulla “modernizzazione degli aiuti di Stato”,
fissando gli obiettivi di un ambizioso progetto di riforma. Nel più ampio contesto dell’agenda UE per incentivare la crescita, la
modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato dovrebbe agevolare il trattamento degli aiuti che mirano a sanare carenze
del mercato ben individuate e ad obiettivi di interesse comune. Sono tre, in particolare, gli obiettivi fondamentali, tra di loro
interdipendenti, che la riforma intende perseguire con una serie di azioni identificate nella Comunicazione: (i) promuovere la
crescita sostenibile e incoraggiare la qualità delle risorse pubbliche spese scoraggiando gli aiuti che non arrecano valore
aggiunto e distorcono la concorrenza (a tal proposito, la Commissione indicherà principi comuni per la valutazione di
compatibilità dei progetti nazionali e rivedrà alcuni Orientamenti già esistenti); (ii) concentrare il controllo della Commissione
sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno – anche rivedendo il regime delle esenzioni, in particolare il
Regolamento generale di esenzione per categoria adottato nel 2008 ma anche il Regolamento de minimis adottato nel 2006
– ed elevare al contempo la qualità delle notifiche da parte degli Stati membri; (iii) razionalizzare le procedure al fine di
ottenere decisioni al passo con le tempistiche del mondo degli affari, spiegare meglio regole e concetti ed, infine,
modernizzare il Regolamento di procedura. La Commissione intende consultare gli Stati membri ed avviare un dialogo
aperto con le Istituzioni europee e le parti interessate nei prossimi mesi su tutti gli elementi che costituiscono il nuovo
pacchetto, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2013. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/458&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=
fr
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MERCATO INTERNO
La relazione RAPEX 2011: ridotto il numero dei prodotti pericolosi che raggiungono il mercato UE (08.05.2012)
In data 8 maggio 2012, la Commissione europea ha pubblicato la relazione RAPEX 2011 che indica, grazie all’accresciuta
efficienza del sistema a partire dal 2004 (anno in cui la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti è stata recepita nelle
legislazioni nazionali), una sensibile diminuizione del numero di prodotti pericolosi che raggiungono il mercato dell’UE.
Quest’ultimi sono ora individuati prima e più efficacemente e rimossi tempestivamente dal mercato UE, grazie ad una
concatenazione di azioni che comprende interventi a monte per eliminare i rischi alla fonte, una migliore valutazione dei
rischi e una stretta cooperazione tra le autorità dell’UE – segnatamente quelle doganali – per identificare i rischi nei punti
d’entrata e per assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti. La Cina, anche se in calo rispetto all’anno
precedente, rimane – con più della metà delle notifiche RAPEX – il primo paese per il numero di notifiche. Delle circa 293
notifiche totali, circa il 19% riguardava prodotti di origine europea, il 15% prodotti di altri paesi e l’8% prodotti di origine
ignota. I Paesi più attivi sono stati Spagna, Bulgaria, Ungheria, Germania e Regno Unito, ai quali si deve circa il 47% di tutte
le notifiche relative a prodotti che presentano un rischio grave inviate per il tramite del sistema. Guardando al futuro, i passi
successivi saranno (i) la messa in atto di un sistema di “sorveglianza continuativa”; (ii) il rafforzamento della cooperazione
con i paesi terzi; (iii) le proposte relative ad un pacchetto legislativo globale sulla sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del
mercato; (iv) sensibilizzare le imprese per renderle consapevoli dei loro obblighi. Per ulteriori informazioni si veda il
seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/452&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr
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POLITICA ESTERA
L’Unione europea e l’Iraq siglano uno storico accordo di cooperazione e partenariato (11.05.2012)
In data 11 maggio 2012, Catherine Ashton, Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonchè Vice
Presidente della Commissione europea, ha firmato l’accordo di cooperazione e partenariato EU-Iraq con il Ministro degli
Esteri iracheno, Hoshyar Zebari. Si tratta del primo accordo quadro tra UE e Iraq che stabilisce una piattaforma completa
per migliorare i legami e la cooperazione in una vasta gamma di settori: dalle questioni politiche come la lotta al terrorismo,
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la promozione dei diritti umani, al commercio e agli investimenti
in settori chiave quali l’energia, la salute, l’istruzione, l’ambiente e i servizi in generale. “Questo accordo è soprattutto un
simbolo del desiderio dell’UE di essere un partner positivo per l’Iraq nei suoi sforzi democratici e getta le fondamenta per un
partenariato di lungo termine” ha dichiarato Catherine Ashton. L’accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq prevede un
dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali, regionali e globali laddove UE ed Iraq abbiano un interesse comune a
lavorare insieme. L’accordo migliorerà e chiarirà il regime di scambi tra l’Iraq e l’UE, al fine di promuovere gli investimenti
essenziali ed aiutare l’Iraq ad integrarsi nell’economia internazionale. A tal proposito, va detto che dal 2003 l’UE ha
contribuito con più di un miliardo di euro alla ricostruzione dell’Iraq, in particolare assicurando alla popolazione l’accesso ai
servizi essenziali, ulteriore democrazia e la promozione di un buon governo. Per ulteriori informazioni si veda il seguente
link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/467&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=
fr

SPAZIO SCHENGEN
La prima verifica dello “stato di salute” di Schengen (16.05.2012)
In data 16 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato la prima relazione sul funzionamento, dal 1° novembre 2011
al 30 aprile 2012, dello spazio Schengen, la quale contribuirà a rafforzare l’indirizzo politico e la cooperazione fra i paesi
partecipanti allo stesso. La relazione rimarca, soprattutto per quanto concerne la situazione alle frontiere esterne dello
spazio Schengen, una forte pressione su un numero limitato di punti critici (in particolare la via del Mediterraneo orientale
verso la Grecia attraverso la Turchia). Data la gravità dei problemi riscontrati, l’UE deve continuare a sostenere gli sforzi
della Grecia nella gestione delle frontiere esterne, in particolare aiutando il paese ad utilizzare in modo più efficiente i fondi
europei per la gestione dell’immigrazione. Constata la corretta applicazione da parte degli Stati partecipanti delle norme
Schengen, benchè in alcuni casi vi sarebbe spazio per miglioramenti. Accerta gli effetti positivi, sulle procedure di rilascio dei
visti (ed i relativi regimi di esenzione), derivanti dall’avvio, nell’ottobre 2011, del sistema di informazione visti (VIS) nella
prima regione di sviluppo (Algeria, Egitto, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). A tal proposito, è già in programma il
collegamento al VIS entro due anni di tutte le sedi consolari degli Stati Schengen. Per quanto concerne gli orientamenti sul
rilascio dei permessi di soggiorno (temporanei), la Commissione sottolinea la necessità che uno Stato partecipante informi
tempestivamente gli altri e la Commissione stessa, in merito alle decisioni che intende prendere riguardo al rilascio dei
permessi di soggiorno. Infine, in merito agli orientamenti sulle misure di polizia nelle zone di frontiera interne, la relazione
riconosce la liceità di tali misure solo se effettuate a campione ed in funzione della valutazione del rischio. In ogni caso, per
poter valutare la compatibilità dei controlli di polizia nelle zone di frontiera interna con le norme Schengen, la Commissione
ha bisogno di ottenere dagli Stati membri interessati concrete informazioni statistiche. Per ulteriori informazioni si veda il
seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/481&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr

AMBIENTE
Un nuovo approccio alla valutazione delle miscele chimiche tossiche (31.05.2012)
In data 31 maggio 2012, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sugli effetti combinati delle miscele
chimiche tossiche con l’obiettivo di sviluppare una nuova metodologia per individuare le miscele chimiche da valutare
prioritariamente, di garantire che i diversi aspetti della normativa UE prevedano valutazioni di rischio coerenti per questo tipo
di miscele prioritarie ed, infine, di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche indispensabili alla valutazione delle
stesse. Infatti, sebbene la normativa dell’UE stabilisca limiti rigorosi per quanto riguarda i quantitativi di determinate
sostanze chimiche consentiti negli alimenti, nell’acqua, nell’aria e nei prodotti manufatti, gli effetti potenzialmente tossici
derivanti dalle combinazioni di tali sostanze chimiche raramente vengono presi in esame. Per depotenziare tali effetti
negativi, entro il 2014 la Commissione metterà a punto una serie di orientamenti tecnici volti a codificare le migliori pratiche
ai fini della valutazione delle miscele prioritarie, tenendo peraltro in debita considerazione la complessità della tematica, in
particolare se si pensa che numerose disposizioni della normativa europea riguardano gruppi specifici (prodotti fitosanitari,
biocidi, cosmetici, etc.). Tale specializzazione può costituire un ostacolo alle valutazioni coordinate ed integrate delle
miscele contenenti sostanze che rientrano nel campo d’applicazione di disposizioni legislative diverse. Pertanto, la
Commissione tenterà di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche, coordinerà la raccolta dei dati e riesaminerà i dati
di monitoraggio raccolti nell’ambito della legislazione dell’UE e dei progetti di ricerca finanziati dall’UE. Essa istituirà anche
una piattaforma finalizzata al monitoraggio dei dati relativi ai prodotti chimici e, nel 2015, redigerà una relazione dei
progressi compiuti fino ad allora. Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/541&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=e
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Osservatorio trasporti
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TRASPORTO MARITTIMO
La Commissione propone una consultazione sul futuro delle Linee direttrici per il trasporto marittimo (04.05.2012)
In data 4 maggio 2012, la Commissione europea ha invitato tutte le parti interessate ad inviare, entro il 27 luglio 2012, le
proprie osservazioni sul futuro delle Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE (ora articolo 101 del
TFUE) ai servizi di trasporto marittimo che erano state adottate nel luglio 2008 e per le quali è stato previsto un periodo di
vigenza di cinque anni (i.e. fino a settembre 2013). La Commissione, nel documento di lavoro contenente la propria
valutazione preliminare, ritiene che le Linee direttrici non siano più necessarie per varie ragioni. Nello specifico, le Linee
direttrici hanno ormai raggiunto il loro principale obiettivo di facilitare la transizione da un regime concorrenziale specifico ad
uno generale per i servizi di trasporto marittimo, in seguito all’abrogazione dell'esenzione di categoria a favore delle
conferenze di compagnie marittime di linea ed alla luce della politica generale della Commissione di eliminare gradualmente
specifiche norme concorrenziali di settore. Inoltre, in questo momento, tali linee guida si sovrappongono ad altre linee di
carattere generale, quali quelle sugli accordi di cooperazione orizzontale. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/446&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=
fr

TRASPORTO STRADALE
La Commissione invita gli Stati membri a stabilire piani di tariffazione stradale equi per tutti i conducenti
(14.05.2012)
In data 14 maggio 2012, la Commissione europea ha pubblicato alcuni orientamenti che richiamano l’attenzione sul fatto
che, ai sensi del diritto UE, i sistemi di tariffazione stradale non devono discriminare i conducenti stranieri. Scopo degli stessi
é assistere gli Stati membri intenzionati ad introdurre nuovi sistemi di tariffazione per la guida delle automobili ad uso
privato. Sette stati membri (Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia) dispongono per
le automobili private di sistemi di tariffazione con bolli calcolati in base al tempo. Il Belgio é all’opera per introdurre il
medesimo sistema, mentre Paesi Bassi e Danimarca hanno discusso l’introduzione di sistemi di tariffazione stradale che
includano anche le automobili private. Mentre per i veicoli pesanti esiste un elenco trasparente dei costi che possono essere
addebitati, come i costi dell’infrastruttura ed inquinamento atmosferico e acustico, per le automobili private invece non si
applicano le norme contenute nella cosiddetta direttiva UE “Eurobollo”, ma solo le disposizioni di base del Trattato che
vietano ogni discriminazione basata sulla nazionalità. Nel corso degli anni, i sistemi di tariffazione per le autovetture private
hanno dato origine a numerose denunce alla Commissione che intende per questo orientare gli Stati membri verso un
sistema di tariffazione trasparente ed equo. Dagli orientamenti emergerebbe una netta preferenza per il sistema di pedaggio
basato sulla distanza percorsa; tale sistema sarebbe intrinsecamente più equo e più efficace nel calcolo del prezzo rispetto
ad un sistema di “bolli adesivi” basato sulla durata. Nel caso tuttavia si dovesse utilizzare quest’ultimo sistema occorrerebbe
rispettare determinate condizioni come “bolli minimi a breve scadenza”, un “rapporto di prezzo medio giornaliero” accettabile
e un’informazione trasparente per quanto riguarda i diritti d’utenza. Benché spetti a ciascuno Stato membro decidere se
introdurre diritti di utenza stradale, e per quali veicoli (se del caso), i relativi sistemi di pagamento dovrebbero essere
molteplici e facilmente accessibili al confine, nonché mediante telefono e siti web. Per ulteriori informazioni si veda il
seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/471&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr
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TRASPORTO MARITTIMO
La Commissione invita l’Italia a conformarsi alle nuove norme per l’equipaggiamento marittimo (31.05.2012)
In data 31 maggio 2012, la Commissione ha invitato l’Italia ad adottare una legislazione nazionale che recepisca le ultime
norme in materia di equipaggiamento marittimo introdotte dalla normativa UE. La richiesta é stata inviata in forma di parere
motivato nell’ambito dei procedimenti di infrazione dell’UE. L’Italia avrà due mesi di tempo per notificare alla Commissione
l’avvenuto recepimento delle misure adottate per garantire la piena conformità al diritto UE, altrimenti la Commissione potrà
adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea. La direttiva sull’equipaggiamento a bordo delle navi mira ad uniformare
l’applicazione delle norme internazionali sull’equipaggiamento marittimo nell’UE e a facilitare la libera circolazione di detto
equipaggiamento nel mercato interno. La suddetta normativa, aggiornata dalla Commissione nel 2010, si applica ad
elementi quali dispositivi di salvataggio, di protezione antincendio o ad apparecchiature di comunicazione radio a bordo delle
navi europee per garantire elevati standard di qualità e sicurezza. L’Italia non ha notificato alla Commissione le misure
adottate per garantire il rispetto della direttiva 2010/68/UE, recante modifica della direttiva 96/98 del Consiglio
sull’equipaggiamento marittimo, le cui norme avrebbe dovuto completamente recepire entro il 10 dicembre 2011. Dato che
la normativa in questione viene aggiornata regolarmente per garantire che l’equipaggiamento a bordo delle navi europee sia
conforme ai requisiti più recenti, il mancato recepimento pregiudica un’uniforme applicazione di tali nuove norme di
sicurezza nell’ambito del mercato interno, sottoponendo ad un cospicuo rischio la sicurezza marittima. Dopotutto l’Italia,
insieme alla Germania, al Regno Unito, ai Paesi Bassi e alla Francia é uno dei principali produttori europei di
equipaggiamento marittimo. Per ulteriori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/521&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr
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Finestra europea sulla fiscalità
- Corte di Giustizia, 03.05.2012, causa C-520/10, Lebara Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
In data 3 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione dell’art.2,
punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE che assoggetta ad IVA “... le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a
titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ...”. Il rinvio è stato presentato
nell’ambito di una controversia tra la Lebara Ltd, stabilita nel Regno Unito, e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue
and Customs, in merito ad un avviso di accertamento emesso da questi ultimi riguardo all’IVA asseritamente dovuta dalla
prima per i servizi di telecomunicazione forniti nel corso del mese di marzo del 2005, riguardanti la vendita a distributori di
carte telefoniche, dagli stessi rivendute, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali. La Lebara non ha versato alcuna
IVA per la vendita di tali carte ai distributori, avendo considerato che tale operazione dovesse essere qualificata come
prestazione di servizi di telecomunicazione, il cui luogo di effettuazione viene individuato nello Stato membro di stabilimento
dei distributori; ciò configura un obbligo di versamento dell’IVA in tale Stato membro, con il meccanismo dell’inversione
contabile. Secondo la Lebara, quindi, l’uso della carta da parte degli utenti finali non comportava che la stessa fornisse una
prestazione di servizi a titolo oneroso a questi ultimi. I Commissioners ritenevano invece che la società dovesse versare
l’IVA nel Regno Unito poiché essa forniva due servizi, segnatamente, l’emissione della carta al distributore (al momento
della vendita) ed il riscatto, da parte dell’utente finale (al momento dell’utilizzo effettivo della carta), imponibile ai fini IVA nel
Regno Unito. Alla luce di tale diversa interpretazione, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento per
chiedere alla Corte se occorra interpretare l’art. 2, punto 1, della sesta direttiva IVA nel senso che un operatore telefonico
fornisce due prestazioni a titolo oneroso, una al distributore, al momento della vendita della carta telefonica a quest’ultimo, e
l’altra all’utente finale, quando quest’ultimo effettua chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti sulla carta. A
tale quesito, la Corte di Giustizia ha risposto statuendo che: “... L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE ...
deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel
vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate
telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal
distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o
dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto
operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo
acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su
detta
carta
...”.
Il
testo
integrale
della
sentenza
è
disponibile
al
seguente
link:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0520:IT:HTML
- Corte di Giustizia, 10.05.2012, cause riunite da C–338/11 a C–347/11, Santander Asset Management SGIIC
SA/Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux e Santander Asset Management SGIIC SA e a.
In data 10 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunal
administratif de Montreuil (Francia), sull’interpretazione degli artt. 63 e 65 TFUE, nell’ambito di controversie che vedevano
opposti alcuni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) non residenti alle autorità tributarie francesi,
relativamente alla ritenuta alla fonte riscossa sui dividendi d’origine nazionale distribuiti agli stessi che, ai sensi degli artt.
119 bis, par. 2, e 187, par. 1, del Codice generale francese delle imposte, è pari al 25%. Il giudice del rinvio ha ritenuto che
la normativa nazionale di cui ai procedimenti principali introducesse una differenza di trattamento fiscale a sfavore degli
OICVM non residenti, in quanto i dividendi d’origine francese che tali organismi ricevevano erano assoggettati ad una
ritenuta alla fonte, mentre dividendi della stessa origine versati a OICVM residenti non erano assoggettati ad una ritenuta
siffatta. Tale differenza di trattamento costituiva, secondo il giudice del rinvio, una restrizione alla libera circolazione dei
capitali ai sensi dell’art. 63 TFUE, che, alla luce dell’art. 65 TFUE, poteva essere ammessa solo se riguardava situazioni che
non erano oggettivamente comparabili oppure se la restrizione era giustificata da ragioni imperative di interesse generale. In
tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia se, oltre alla
situazione degli OICVM, dovesse essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote per valutare se le
situazioni fossero comparabili e, in tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa potesse essere
considerata conforme al principio della libera circolazione dei capitali. La Corte, dopo aver statuito che la differenza di
trattamento fiscale dei dividendi tra gli OICVM a seconda del loro luogo di residenza è, in linea di principio, vietata
dall’articolo 63 TFUE, è passata ad esaminare se tale restrizione potesse essere giustificata per la non comparabilità delle
situazioni o per ragioni imperative di interesse generale. Orbene, la Corte non ha accolto l’argomento francese di prendere
in considerazione la situazione dei titolari di quote al fine di determinare se la differenza di trattamento riservata ai dividendi
versati agli OICVM non residenti rispetto al trattamento riservato ai dividendi versati agli OICVM residenti riguardi situazioni
che non sono oggettivamente comparabili. Infatti, considerato il criterio distintivo stabilito da tale normativa, basato
unicamente sul luogo di residenza dell’OICVM, la valutazione della comparabilità delle situazioni ai fini della determinazione
del carattere discriminatorio o meno della normativa di cui trattasi va effettuata unicamente a livello del veicolo di
investimento. Infine, la Corte ha ritenuto che la normativa nazionale non fosse giustificabile per ragioni imperative
d’interesse generale quali la necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati
membri, la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali nonché la preservazione della coerenza del regime fiscale di
cui trattasi nei procedimenti principali. Per tali ragioni, la Corte ha risposto affermando che: “... Gli articoli 63 TFUE e 65
TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede
l’assoggettamento ad imposta, mediante ritenuta alla fonte, di dividendi d’origine nazionale se ricevuti da organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari residenti in un altro Stato membro, mentre siffatti dividendi sono esenti da imposta
in capo ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti nel primo Stato ...”. Il testo integrale della sentenza
è disponibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0338:IT:HTML
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EuroDejalex n. 05/2012
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Finestra europea sulla proprietà intellettuale
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L’Unione europea persegue la strada della cooperazione rafforzata in materia di brevetto unitario (02.06.2012)
In data 2 giugno 2012, la Commissione europea, ha ritirato, in quanto non più attuali, la proposta di regolamento del Consiglio
relativo al brevetto comunitario, presentata nel luglio del 2000, e due proposte di decisione del Consiglio che attribuivano alla
Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, istituivano il Tribunale del
brevetto comunitario e disciplinavano i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado; queste ultime due proposte erano
state entrambe presentate nel dicembre del 2003. Con la proposta di regolamento, la Comunità europea intendeva creare un
nuovo titolo unitario di proprietà industriale, il brevetto comunitario (“brevetto UE”), ritenuto di fondamentale importanza per
eliminare le potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla territorialità di titoli nazionali di protezione separati, oltre che
lo strumento più adeguato per garantire la libera circolazione delle merci protette da brevetti. Ai sensi della proposta, il
sistema del brevetto comunitario sarebbe coesistito con i brevetti nazionali ed il brevetto europeo istituito dalla Convenzione di
Monaco e concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti (“UEB”), lasciando agli inventori la libertà di scegliere la tutela brevettuale
giudicata più conveniente. Con le due proposte di decisione, da un lato, si disponeva l’attribuzione di competenza in materia di
brevetto comunitario alla Corte di giustizia, dall’altro, si prevedeva l’istituzione di una camera giurisdizionale, denominata
Tribunale del brevetto comunitario, presso la stessa Corte, competente a conoscere in primo grado delle controversie in
materia di brevetto comunitario. Venivano inoltre introdotte le disposizioni necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni di
giurisdizione d'appello del Tribunale di primo grado nei ricorsi contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.
Le proposte in oggetto sono state ritirate dalla Commissione, non essendo gli Stati membri riusciti a raggiungere un accordo
in tema di regime di traduzione. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è infatti cambiata la base giuridica del
regolamento sul brevetto comunitario; in luogo dell’art. 352 TFUE (già art. 308 TCE) si applica ora l’art. 118 che implica
l’adozione della procedura legislativa ordinaria - codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio - con l’eccezione
dei regimi linguistici dei titoli europei relativamente ai quali il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo. Il 30 giugno 2010 la Commissione aveva adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime
di traduzione del brevetto UE nel quale era previsto che lo stesso fosse istruito, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue
ufficiali dell'UEB (i.e. inglese, francese e tedesco), con traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali. Questa
scelta si fondava anche sulle osservazioni presentate dalle parti interessate che, nell’ambito di una vasta consultazione
pubblica avviata dalla Commissione il 16 gennaio 2006 avevano espresso il loro sostegno a favore di un titolo comunitario
unico, economicamente accessibile e competitivo. Notevolmente diverso, il regime di traduzione contenuto nella strategia
comune del Consiglio del 2003, secondo il quale il titolare del brevetto doveva fornire una traduzione delle rivendicazioni, con
efficacia giuridica, in tutte le lingue comunitarie ufficiali. Nelle sessioni del Consiglio Competitività del 10 novembre e 10
dicembre 2010, venivano perό constatate difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l’adozione di una decisione
all’unanimità sul regime di traduzione. Poiché, al fine di raggiungere un accordo definitivo sulla tutela brevettuale unitaria era
necessario il consenso unanime, l’obiettivo di istituire una tale tutela brevettuale entro un termine ragionevole applicando le
pertinenti disposizioni dei Trattati non si sarebbe, di per sé, potuto raggiungere.
In tali circostanze, dodici Stati membri (Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia,
Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito), con lettere del 7, 8 e 13 dicembre 2010, trasmettevano alla Commissione
europea manifestazioni dell’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una
tutela brevettuale unitaria, sulla base dei progetti esistenti sostenuti da questi Stati membri durante i negoziati, e chiedevanto
alla stessa di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Nel frattempo, altri tredici Stati membri (Belgio, Bulgaria,
Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia) scrivevano alla
Commissione manifestando l’intenzione di partecipare anch’essi alla cooperazione rafforzata. Con decisione 2011/167/UE del
10 marzo 2011, il Consiglio, vista la richiesta dei suddetti Stati membri (ovvero di tutti gli Stati membri ad eccezione di Italia e
Spagna), la proposta della Commissione e l’approvazione del Parlamento europeo, ha autorizzato la cooperazione rafforzata
ritenendo che le condizioni di cui all’art. 20 del TUE e agli artt. 326 e 329 del TFUE fossero soddisfatte. Il Consiglio ha, infatti,
accertato che in forza di quanto disposto dal suddetto art. 20 del TUE la cooperazione rafforzata in oggetto promuove la
realizzazione degli obiettivi dell’UE, ne protegge gli interessi e ne rafforza il processo di integrazione e quindi, che l’obiettivo di
istituire una tutela brevettuale unitaria entro un termine ragionevole non poteva essere conseguito dall’UE nel suo insieme. Ha
inoltre constatato che la cooperazione in questione rientra nel quadro delle competenze non esclusive dell’UE ed è
compatibile con il diritto comunitario in materia di brevetti in quanto rispetta l’acquis preesistente.
Successivamente all’autorizzazione del Consiglio, il 12 aprile del 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Rispetto alla proposta del 2000, quella attuale si basa sul sistema esistente
dei brevetti europei, conferendo agli stessi un effetto unitario. La tutela brevettuale unitaria sarà inoltre facoltativa e coesisterà
con i brevetti europei e nazionali. Infatti, i titolari dei brevetti europei concessi dall’UEB potranno presentare una richiesta allo
stesso entro un mese dalla pubblicazione della concessione del brevetto europeo, nella quale si chiede la registrazione
dell’effetto unitario. Una volta registrato, l’effetto unitario garantirà una tutela uniforme e avrà pari efficacia nei territori di tutti
gli Stati membri partecipanti. Maggiori informazioni e la raccolta dei documenti citati sono disponibili ai seguenti link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:156:0010:0011:IT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm
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EuroDejalex n. 05/2012
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
ACCESSO AI DOCUMENTI
Corte di Giustizia, 10 maggio 2012, cause riunite da C–357/10 a
C–359/10, Duomo Gpa Srl e a./Comune di Baranzate e a.
Tribunale dell’Unione europea, 22 maggio 2012, causa T–344/08,
EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Commissione
N.B.: In data 10 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’UE si è
pronunciata, in relazione alle cause riunite da C–357/10 a C–359/10,
Duomo Gpa Srl e a./Comune di Baranzate e a., sulla compatibilità con
le norme UE sulla libera prestazione di servizi e sulla libertà di
stabilimento della normativa italiana sul riordino della disciplina dei
tributi locali che autorizza gli enti locali ad affidare a terzi, mediante
concessione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le
entrate locali a condizione che i privati che intendano svolgere tali
attività dispongano, inter alia, di un capitale sociale interamente
versato pari a 10 milioni di euro, pena la nullità della concessione
mentre le società a prevalente partecipazione pubblica non sono
soggette a tale condizione. La Corte ha dapprima statuito che la
normativa italiana rappresenta una restrizione della libertà di
stabilimento e della libera prestazione di servizi. Per quanto concerne
l'unico motivo fatto valere per giustificare tale restrizione (la necessità
di tutelare la pubblica amministrazione da un eventuale
inadempimento della società concessionaria), la Corte, pur non
escludendo che un obiettivo del genere possa rappresentare un
motivo imperativo di interesse generale, ricorda che la misura
restrittiva deve essere idonea a garantire il conseguimento dello
scopo legittimo perseguito senza andare oltre quanto è necessario per
il suo raggiungimento. Orbene, poiché secondo il giudice del rinvio vi
sarebbero altre disposizioni idonee a tutelare adeguatamente la
pubblica amministrazione, la disposizione italiana eccede l'obiettivo di
tutela della pubblica amministrazione nei confronti dell'inadempimento
dei concessionari, comportando restrizioni alle libertà fondamentali
sproporzionate e, pertanto, non giustificate.
N.B.: In data 22 maggio 2012, il Tribunale dell’UE, nella causa T–
344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Commissione, ha
annullato la decisione della Commissione, del 16 giugno 2008, che
rifiutava l’accesso della ricorrente al fascicolo di un procedimento
relativo ad un cartello nel settore delle apparecchiature di comando
con isolamento in gas. Il Tribunale ha in primis constatato che la
Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione circa la
portata della domanda di accesso per quanto riguardava i documenti
procedurali. Quindi, non essendo, in linea di principio, sufficiente per
giustificare il rifiuto di accesso a un documento di cui è stata chiesta la
divulgazione che lo stesso rientri in una delle eccezioni di cui all’art. 4,
par. 2, del regolamento 1049/2001, ma dovendo, l’accesso al suddetto
documento, concretamente ed effettivamente ledere l’interesse
tutelato da un’eccezione prevista da tale articolo, il Tribunale ha: i)
accolto la censura relativa alla mancanza di un esame specifico e
concreto dei documenti richiesti, con la sola eccezione dei documenti
ottenuti nel corso delle ispezioni; ii) ritenuto che la Commissione sia
incorsa in errore nel considerare che l’eccezione relativa alla tutela
degli obiettivi delle attività di indagine fosse nella specie applicabile e
che la divulgazione di alcuni dei documenti richiesti dalla ricorrente
avrebbe pregiudicato gli interessi commerciali delle imprese che
hanno partecipato al cartello; iii) statuito che nel negare l’accesso ai
documenti relativi ai fatti la Commissione ha erroneamente qualificato
gli stessi quali documenti contenenti pareri ai sensi del regolamento
1049/2001 e, altrettanto erroneamente, ha ritenuto che la divulgazione
di tali documenti avrebbe pregiudicato il suo processo decisionale.
CONCORRENZA
APPALTI
Corte di Giustizia, 10
Commissione/Paesi Bassi
maggio
2012,
causa
Tribunale dell’Unione europea, 24 maggio 2012, causa T–111/08,
MasterCard, Inc e a./Commissione
C–368/10,
N.B.: In data 24 maggio 2012, il Tribunale dell’UE, nella causa T–
111/08, MasterCard, Inc e a./Commissione, ha respinto la domanda
di annullamento, proposta dalle ricorrenti, della decisione della
Commissione del 19 dicembre 2007, con la quale quest’ultima,
dichiarate contrarie al diritto della concorrenza le commissioni
interbancarie multilaterali (“CMI”) applicate nel contesto del sistema di
pagamento mediante carte MasterCard, ne imponeva l’abolizione
entro il termine di sei mesi. Il Tribunale non ha, infatti, condiviso
l’argomento fondato sul carattere obiettivamente necessario delle CMI
per il funzionamento del sistema di pagamento MasterCard. il
Tribunale ha ritenuto poco probabile che, in mancanza di CMI, una
porzione significativa delle banche cessi o riduca in modo rilevante la
sua attività di emissione delle carte MasterCard o modifichi le
condizioni della loro emissione al punto da indurre i titolari di tali carte
a privilegiare altri metodi o carte di pagamento. Era stato inoltre
contestato alla Commissione di avere continuato a qualificare le CMI
come una decisione di associazione di imprese. Il Tribunale ha
sostenuto che, nonostante i cambiamenti avvenuti in seguito alla
quotazione in borsa della MasterCard Inc., l'organizzazione di
pagamento MasterCard continuava ad essere riconducibile ad una
forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento degli
istituti finanziari partecipanti. Pertanto, la Commissione poteva
legittimamente continuare a qualificare le CMI alla stregua di decisioni
di associazione di imprese. Il Tribunale ha rilevato inoltre che i metodi
per fissare l'importo delle CMI tendevano, da un lato, a sopravvalutare
i costi sostenuti dagli istituti finanziari in occasione dell'emissione di
carte di pagamento e, dall'altro, a valutare in modo inadeguato i
vantaggi che gli esercenti traggono da tale modalità di pagamento.
N.B.: In data 10 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’UE ha stauito,
nella causa C–368/10, Commissione/Paesi Bassi, che i Paesi Bassi
sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della
direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, in considerazione
del fatto che la provincia Noord-Holland ha prescritto, nelle specifiche
tecniche di un bando di gara d'appalto per la fornitura e la gestione di
distributori automatici per il caffè, i marchi di qualità EKO e MAX
HAVELAAR, o altri marchi fondati su criteri equiparabili o identici. La
Corte, dopo aver osservato che il marchio EKO costituisce
un’ecoetichettatura ai sensi della direttiva 2004/18/CE, ha dichiarato
che imponendo per taluni prodotti un’ecoetichettatura determinata,
invece di utilizzare le specifiche dettagliate definite dalla direttiva, la
provincia ha stabilito una specifica tecnica incompatibile con tale
direttiva. Inoltre, sebbene il criterio di aggiudicazione, secondo il quale
gli ingredienti da fornire, diversi da tè e caffè, dovevano essere muniti
dei marchi di qualità EKO e/o MAX HAVELAAR, aveva ad oggetto
unicamente questi ultimi, senza alcuna incidenza sulla politica
generale di acquisto degli offerenti e sebbene, in via di principio, nulla
osti a che tale criterio preveda che un prodotto derivi dal commercio
equo e solidale, la Corte ne ha accertato l’incompatibilità con la
direttiva laddove è prevista l'assegnazione di un determinato
punteggio nell'ambito della selezione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa a quei prodotti muniti di tali marchi, senza aver elencato i
criteri sottesi agli stessi né aver ammesso la possibilità di fornire con
ogni altro mezzo appropriato la prova che un prodotto li soddisfaceva.
Infine, nell'imporre all'aggiudicatario il rispetto dei criteri di sostenibilità
degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese, la provincia ha
stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato.
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CASELAW: Commissione Europea
della transazione, l’impresa comune continuerà a subire la
concorrenza di altri concorrenti in ognuno di questi mercati.
Infatti, i restanti concorrenti hanno una grande gamma di
sistemi antivibranti e sufficiente competenza nelle attività di
ricerca, sviluppo e produzione per costituire un importante
limite concorrenziale per l’impresa comune. Inoltre i clienti
generalmente selezionano i fornitori per mezzo di procedure
tipo appalto e possono esercitare una significativa pressione
sui produttori di sistemi antivibranti.
ANTITRUST
La Commissione indirizza una comunicazione degli
addebiti a Slovak Telecom e Deutsche Telekom
(08.05.2012)
In data 8 maggio 2012, la Commissione europea ha emesso
una comunicazione degli addebiti nei confronti di Slovak
Telecom a.s. e Deutsche Telekom AG, quest’ultima
responsabile in quanto società madre della prima di cui
detiene il 51% del capitale, riguardo al loro comportamento
in alcuni mercati all’ingrosso della banda larga in Slovacchia,
in violazione dell’art. 102 del TFUE. La Commissione ritiene
che Slovak Telecom, che dovrà rispondere entro tre mesi
agli addebiti, avrebbe negato ai concorrenti un accesso
disaggregato alle sue reti locali e ai suoi servizi all’ingrosso
proponendo loro condizioni tecniche e commerciali
irragionevoli e gravose. Ha inoltre imposto una
compressione dei margini applicando prezzi all’ingrosso non
equi. Questa pratica è stata recentemente condannata dal
Tribunale dell’UE nel caso Telefónica. Lo sviluppo del
mercato al dettaglio della banda larga in Slovacchia è
seriamente minacciato da tali comportamenti poichè
l’accesso ai servizi di banda larga all’ingrosso di Slovak
Telekom é essenziale per gli altri operatori desiderosi di
fornire tali servizi al dettaglio agli utenti finali in Slovacchia.
MERGERS & ACQUISITIONS
La Commissione autorizza l’impresa comune tra BP,
Chevron, Eni, Sonangol e Total sul gas naturale
liquefatto angolano (16.05.2012)
In data 16 maggio 2012, la Commissione europea ha
autorizzato, ai sensi del regolamento UE sulle
concentrazioni, la proposta acquisizione del controllo
comune sull’impresa angolana Angola LNG, da parte di BP,
Chevron Global Energy, Eni, Sociedade Nacional de
Combustiveís de Angola e Total, attiva nella produzione di
gas naturale liquefatto (GNL) in Angola e nella fornitura
mondiale di GNL. Sebbene, nello Spazio Economico
Europeo, le attività delle parti si sovrappongano nel mercato
della fornitura all’ingrosso di GNL e tre delle imprese madri
(Total, ENI e BP) detengano diritti di capacità in terminali di
rigassificazione, tenuto conto della modesta quota di
mercato prevista dell’impresa comune e della presenza di
svariati concorrenti e del fatto che il diritto UE garantisce
l’accesso di terzi alle infrastrutture per l’importazione di gas,
compresi i terminali di rigassificazione, la Commissione ha
concluso che la stessa e le sue imprese madri continueranno
ad essere esposte a una sufficiente pressione
concorrenziale sul mercato della fornitura all’ingrosso di
GNL.
MERGERS & ACQUISITIONS
La Commissione autorizza l’acquisizione della società
Thomas & Betts da parte della ABB Ltd (11.05.2012)
In data 11 maggio 2012, la Commissione europea ha
autorizzato, in forza del regolamento UE sulle
concentrazioni, il progetto di acquisizione della società
Thomas & Betts Corporation, produttore americano di
componentistica e sistemi elettrici, da parte di AAB Ltd,
società svizzera attiva nel settore delle tecnologie per
l’energia e l’automazione. L’indagine della Commissione ha
confermato che le sovrapposizioni delle attività delle due
società sono limitate ai dispositivi di protezione da
sovratensione cablati e ai sistemi di protezione contro i
fulmini; quindi, la nuova entità risultante dalla concentrazione
si confronterà con altri credibili concorrenti, permettendo agli
utenti finali di poter scegliere tra una moltitudine di fornitori
per quanto riguarda i mercati in questione. Inoltre, i rami di
attività delle società interessate sono largamente
complementari dato che la Thomas & Betts opera
essenzialmente nel mercato nordamericano e nel Regno
Unito dove ABB detiene una quota ristretta di mercato.
AIUTI DI STATO
La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla
compensazione di servizio pubblico di 60 milioni di euro
prevista per Simet SpA (30.05.2012)
In data 30 maggio 2012, la Commissione europea ha avviato
un’indagine approfondita per valutare se la compensazione
riconosciuta dal Consiglio di Stato italiano a favore di Simet
SpA relativamente ai servizi di trasporto prestati tra il 1987 e
il 2003 sia compatibile con la normativa UE in materia di aiuti
di Stato. Nel 1999 Simet aveva chiesto la concessione
retroattiva (i.e. a partire dal 1987) di compensazioni da
obbligo di servizio pubblico per i servizi di trasporto
interregionale mediante autobus. Dato che le autorità italiane
avevano respinto tale richiesta, Simet ha presentato ricorso
dinanzi al tribunale amministrativo di competenza. Con
sentenza del marzo 2010, il Consiglio di Stato italiano ha
riconosciuto il diritto di Simet a ricevere compensazioni per i
servizi prestati dal 1987 al 2003. Le autorità italiane hanno
notificato il dossier alla Commissione per una sua
valutazione ai sensi della suddetta normativa. Sulla base
delle informazioni disponibili, la Commissione nutre dubbi
circa la necessità di riconoscere retroattivamente una
compensazione di servizio pubblico per servizi erogati anni
fa e per i quali non é chiara l’esistenza di un effettivo obbligo.
In particolare, la Commissione dubita che la compensazione
per Simet sia in linea con le disposizioni del regolamento
1370/2007 del Consiglio relativo alla compensazione degli
obblighi di servizio pubblico per i servizi di trasporto di
passeggeri su strada e ferrovia. L’avvio di un’indagine
approfondita offre ai terzi interessati la possibilità di
presentare osservazioni sulla misura proposta.
MERGERS & ACQUISITIONS
La Commissione approva la creazione di un’impresa
comune tra Freudenberg e Trelleborg per i sistemi antivibrazione nel settore automobilistico (14.05.2012)
In data 14 maggio 2012, la Commissione europea ha
approvato, in forza del regolamento UE sulle concentrazioni,
l’operazione tramite cui le imprese Freudenberg & Co.KG e
Trelleborg AB, acquisiscono il controllo comune di Trelleborg
Vibracoustic, società comune di nuova costituzione, che sarà
attiva nello sviluppo, la produzione e la vendita, su scala
mondiale, di sistemi antivibrazione destinati all’industria
automobilistica. Nello specifico, le attività delle parti si
sovrappongono nella fornitura di sistemi antivibranti per
autoveicoli per passeggeri e commerciali, in particolare in
relazione ai supporti per il motore, ai supporti per il telaio e
agli smorzatori di vibrazioni torsionali. Nonostante ciό, la
Commissione ha ritenuto che, in seguito al completamento
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GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
 Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di maggio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
si segnalano:

OCCUPAZIONE
Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione
(Decisione 2012/238/UE, del Consiglio, del 26 aprile 2012, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione, GUUE L 119, del 04.05.2012)

FISCALITÀ
Regolamento (UE) del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il
Regolamento (CE) n. 2073/2004
(Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di
accise e che abroga il Regolamento (CE) n. 2073/2004, GUUE L 110, del 24.04.2012)

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel
mercato interno compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(Regolamento (UE) n. 386/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,
tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale, GUUE L 129, del 19.04.2012)
 Tra gli eventi comunitari del mese di giugno, si segnalano in particolare:

LUNEDÌ 11 – GIOVEDÌ 14: STRASBURGO – SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO

VENERDÌ 22: LUSSEMBURGO – CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

GIOVEDÌ 28 – VENERDÌ: BRUXELLES – CONSIGLIO AFFARI GENERALI
NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le
persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli
eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate
o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare:
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Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138
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