EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex n. 2/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - FFeebbbbrraaiioo 22000088 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • C A S E LA W PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Nuovo slancio alla libera circolazione e sicurezza dei prodotti nell’UE: adottato un innovativo pacchetto legislativo In data 21 febbraio 2008, i deputati europei hanno approvato in prima lettura un pacchetto legislativo, proposto dalla Commissione nel febbraio 2007, volto ad agevolare la libera circolazione dei prodotti all’interno del territorio comunitario, segnatamente attraverso: un rafforzamento del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e della vigilanza del mercato; una definizione più chiara delle responsabilità degli operatori economici; l’introduzione di norme sul marchio CE di conformità, comprese sanzioni penali per un suo impiego scorretto; l’adozione di un quadro generale di natura orizzontale da applicare alla futura normativa sull’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti. Il pacchetto si compone di tre testi: i) una decisione relativa al quadro normativo comune per la commercializzazione dei prodotti; ii) un regolamento che stabilisce norme riguardanti l’organizzazione e la gestione dell’accreditamento degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato comunitario; iii) un regolamento che stabilisce procedure relative all'applicazione di alcune norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Segnatamente: i) Il quadro comune per la commercializzazione dei prodotti istituisce un quadro generale per la futura legislazione settoriale e fornisce indicazioni su come utilizzare gli elementi comuni in modo da assicurare che tale legislazione sia il più coerente possibile compatibilmente con il contesto politico e tecnico. La normativa introduce definizioni armonizzate, obblighi comuni per gli operatori economici, criteri per la scelta degli organismi di valutazione della conformità, criteri per le autorità nazionali notificanti e regole per la notificazione. Essa fornisce una definizione unica del marchio CE, definito come «un marchio che attesta la dichiarazione del fabbricante secondo cui il prodotto è conforme a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione». Esso può essere apposto solo dal fabbricante il quale, così facendo, assume la responsabilità della conformità del prodotto. La decisione prevede poi una serie di sanzioni, anche penali, per l’uso scorretto del marchio CE, sanzioni che dovrebbero costituire un “deterrente efficace”. Infine, la normativa stabilisce che gli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori), in funzione dei loro rispettivi ruoli lungo la supply chain, sono responsabili della conformità dei prodotti a tutta la normativa applicabile. Inoltre, per assicurare che i prodotti provenienti dai paesi terzi siano conformi a tutti i requisiti comunitari, il testo adottato prevede che gli importatori siano obbligati a immettere sul mercato «solo prodotti conformi», assicurando - e non solo “verificando”, come proposto dalla Commissione - che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione di conformità dei prodotti e preparato la documentazione tecnica e che sul prodotto siano apposti i marchi di conformità prescritti; ii) il regolamento relativo alle attività di accreditamento, organizza l’accreditamento a livello nazionale ed europeo, indipendentemente dai diversi settori d’attività in cui si fa ricorso allo stesso e istituisce un quadro per il riconoscimento degli organismi già esistenti e la cooperazione europea per l’accreditamento (EA) tra le autorità nazionali, volta a garantire l’equivalenza del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità e a facilitare il riconoscimento reciproco e l’accettazione generale dei certificati di accreditamento e delle valutazioni di conformità effettuate dagli organismi accreditati. Esso garantisce inoltre la cooperazione tra le autorità interne e le autorità doganali che controllano i prodotti provenienti da paesi terzi introdotti nel mercato UE e istituisce il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali relativamente ai prodotti presenti sul mercato di più Stati membri; iii) l'ultimo regolamento, applicabile dal prossimo autunno, mira ad agevolare la libera circolazione dei prodotti mediante il rafforzamento del principio del reciproco riconoscimento, applicabile ai prodotti non soggetti a misure di armonizzazione a livello comunitario, conformemente al quale uno Stato membro non può, salve le deroghe previste dal Trattato, vietare la vendita sul suo territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Il regolamento sposta l'onere della prova dall’importatore alle autorità nazionali imponendo a quest’ultime l’obbligo di motivare un diniego all’accesso. La normativa migliora inoltre il dialogo regolare tra le autorità competenti mediante l'istituzione di uno o più "punti di contatto prodotti" in ciascuno Stato membro, il cui compito principale sarà quello di fornire alle imprese e alle autorità competenti di altri Stati membri informazioni relative alle norme tecniche applicabili ai prodotti, nonché quelle necessarie per contattare tali autorità. Le autorità pubbliche potranno così ottenere agevolmente informazioni dalle autorità competenti di altri Stati membri e avviare con esse un dialogo. Maggiori informazioni ed i testi del pacchetto sono visionabili al link : http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/internal_market_package/index_en.htm -1- EuroDejalex n. 2/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • MERCATO INTERNO – COSMETICI La Commissione propone un nuovo regolamento che semplifica la legislazione europea sui cosmetici (05.02.2008) Al fine di rafforzare la sicurezza dei prodotti cosmetici, la Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento volto a semplificare il complesso dedalo di norme che attualmente disciplinano il settore cosmetico a livello comunitario. Infatti, la direttiva «Cosmetici» del 1976, modificata a più riprese, é diventata un vero e proprio “patchwork” privo di una terminologia coerente e le differenze tra gli atti di recepimento nazionali creano costi supplementari per l’industria senza contribuire alla sicurezza dei prodotti. Con il progetto di nuovo regolamento presentato lo scorso 5 febbraio, le 27 normative nazionali composte di oltre 3.500 pagine saranno sostituite da un unico atto giuridico direttamente applicabile in tutta l’Unione. Il duplice obiettivo è quello di garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti cosmetici, rafforzando gli aspetti di responsabilità del fabbricante e di controllo sul mercato, e di ridurre gli oneri amministrativi oramai obsoleti. A tal fine, il nuovo articolato chiarisce i requisiti minimi in materia di valutazione della sicurezza (“safety assessment”) dei prodotti cosmetici; adotta regole per comunicare alle autorità di sorveglianza gli effetti indesiderati dei cosmetici e norme sul ritiro dei prodotti e sul coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento, infine, semplifica i requisiti per la notifica dei nuovi prodotti cosmetici, riducendo del 50% gli oneri amministrativi incombenti sulle imprese del settore. Rimangono invece immutate le disposizioni vigenti sulla progressiva soppressione delle sperimentazioni sugli animali prevista entro il 2009-2013. Per maggiori informazioni sul settore cosmetico e per consultare il testo della proposta, si veda il sito: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_simpl_dir_en.htm • APPALTI PUBBLICI La Commissione pubblica degli orientamenti che chiariscono l’applicazione delle regole comunitarie alla creazione ed al funzionamento dei partenariati pubblico-privati (05.02.2008) L’esecutivo europeo ha pubblicato una Comunicazione interpretativa concernente l’applicazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), ovvero entità a capitale misto detenute congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, la cui missione è di assicurare la fornitura di un servizio a favore del pubblico, in particolare a livello locale. I nuovi orientamenti fanno seguito alla consultazione pubblica sul libro verde relativo ai PPP dell’aprile 2004 e si conformano ai criteri fissati dalla sentenza Stadt Halle della Corte di Giustizia (causa C-26/03), che esige l’applicazione di procedure di aggiudicazione trasparenti e competitive nell’affidamento di appalti pubblici o concessioni alle entità miste. L’obiettivo perseguito è quello di rafforzare la sicurezza giuridica e di rispondere alle preoccupazioni dei potenziali investitori privati per quanto riguarda il loro ruolo nei PPPI. In particolare, per quanto concerne la selezione dei partner privati, si applicano, in funzione del tipo di missione attribuita al PPPI (appalto pubblico o concessione), le disposizioni delle direttive «appalti pubblici» o i principi generali del Trattato CE. Inoltre, il documento precisa come, secondo il diritto comunitario, sia sufficiente un’unica procedura d’affidamento per la creazione di un PPPI, senza la necessità di una prima procedura per la selezione del partner privato e di una seconda per l’affidamento dell’appalto pubblico o della concessione all’entità a capitale misto. La Comunicazione chiarisce poi che, in linea di principio, i PPPI devono rimanere nel quadro definito dal contratto iniziale per quanto riguarda l’attività svolta, e non possono ottenere nuovi appalti pubblici o concessioni senza la partecipazione ad una nuova procedura di gara. Il testo della comunicazione è reperibile al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ppp_en.htm • FISCALITÁ INDIRETTA Verso la completa abolizione delle imposte indirette sulla raccolta dei capitali: rifusione e semplificazione della oramai storica direttiva 69/335/CEE (12.02.2008) In data 12 febbraio, il Consiglio ECOFIN ha approvato il progetto di rifusione della direttiva 69/335/CEE, volto a semplificare la oramai datata e più volte modificata normativa comunitaria e a garantire che le operazioni di ristrutturazione non siano più soggette alle imposte indirette sulla raccolta di capitali. Queste ultime, cioè l’imposta sui conferimenti di capitali in società, l’imposta di bollo sui titoli e l’imposta sulle operazioni di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino un aumento di capitale, danno infatti luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali. Gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti, sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese, sono particolarmente negativi nell’attuale congiuntura che impone di dare priorità al rilancio degli investimenti. Inoltre, dal 1985, quando fu concessa agli Stati membri l’opzione di non tassare la raccolta di capitali o di applicare un tasso unico non superiore all’1%, solo sette Stati membri (Grecia, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Austria, Polonia e Portogallo) mantennero tale imposta. La nuova direttiva 2008/7/CE, che abroga quella del 1969 con effetto dal 1° gennaio 2009: i) modifica radicalmente la struttura di quella precedente con lo scopo finale di abolire l’imposta sui conferimenti ma con alcune concessioni agli Stati che la applicano ancora, a causa della diminuzione di gettito fiscale che l’abolizione implicherebbe; ii) copre anche le operazioni di ristrutturazione che non comportano un aumento di capitale, diversamente da quanto previsto attualmente; iii) esonera dall’imposta le operazioni di ristrutturazione caratterizzate sia da apporti di attivo, sia da scambi di azioni; iv) garantisce che il trasferimento di una società di capitali tra Stati membri sia esente dall’imposta. Il testo della nuova direttiva, è reperibile al link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:046:0011:0022:IT:PDF • GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA La Commissione illustra la sua visione del futuro sviluppo del sistema europeo di gestione integrato delle frontiere per il XXI secolo (13.02.2008) -2- EuroDejalex n. 2/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles La Commissione ha presentato un pacchetto di comunicazioni contenenti misure concrete e progetti a lungo termine per gestire in modo più efficace l’ingresso e l’uscita di cittadini provenienti da paesi terzi nel territorio dell’Unione europea. Tale approccio mira a garantire l’integrità dello spazio Schengen, mantenendo al contempo quanto più semplice possibile l’attraversamento delle frontiere per i cittadini non comunitari che soddisfino le condizioni di ingresso. Nello specifico, le comunicazioni contengono: 1) la proposta di istituire un sistema di entrata e uscita delle persone dallo spazio Schengen in base al quale dovrebbero essere prese le impronte digitali ed essere fotografati tutti i cittadini di Stati non-UE che attraversano le frontiere europee; ciò implicherebbe un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e il ricorso a nuove tecnologie; 2) la proposta di una riforma radicale di FRONTEX (l’Agenzia UE incaricata del coordinamento nella gestione delle frontiere), in particolare attraverso l’intensificazione delle operazioni congiunte tra gli Stati membri, incluso il pattugliamento delle frontiere marittime; 3) l’ipotesi di creare un sistema di registrazione per viaggiatori (Electronic Travel Autorisation – ETA) che agevoli gli spostamenti dei viaggiatori frequenti provenienti da Paesi terzi che abbiano superato una sorta di pre-esame; 4) la proposta di istituire un sistema di controllo inizialmente concentrato sulle frontiere esterne meridionali ed orientali dell’UE (European Border Surveillance System – EUROSUR) per l’intercettazione di immigrati illegali e trafficanti. Le proposte non hanno tuttavia mancato di suscitare qualche polemica: il garante europeo per la protezione dei dati ha già fatto notare che talune misure, in primis la raccolta di dati biometrici e il loro mantenimento in un database a livello europeo, possono implicare violazioni della privacy. Sempre nell’ambito della politica di immigrazione, il 15 febbraio 2008 la Commissione ha adottato delle raccomandazioni volte alla conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con sei paesi terzi: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Kitts e Nevis e Seychelles. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 aveva infatti modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 che contiene l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo (elenco positivo) inserendo in quest’ultimo i sei Paesi sopra citati. Tuttavia, l’esenzione é subordinata all’entrata in vigore degli accordi bilaterali di esenzione che ciascuno di tali Paesi dovrà concludere con la Comunità europea. Maggiori informazioni su entrambe le questioni sono reperibili al sito: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm • MERCATO INTERNO – BETTING La Commissione continua il suo pressing contro il protezionismo degli Stati membri in materia di giochi e scommesse: procedure avviate contro Grecia e Paesi Bassi (28.02.2008) La Commissione europea ha inviato a Grecia e Paesi Bassi un parere motivato, secondo step della procedura d’infrazione ex art. 226 CE, invitandoli a modificare le rispettive normative in materia di prestazione di servizi di scommesse sportive, in quanto contenenti una serie di restrizioni incompatibili con l’art. 49 CE, che garantisce la libera circolazione dei servizi. L’iniziativa fa seguito alle richieste ufficiali di informazioni inviate a tali Stati, rispettivamente, nel giugno 2007 e nell’aprile 2006, le cui risposte non sono state considerate soddisfacenti dall’esecutivo europeo, che considera le restrizioni contestate non in linea con i requisiti di necessità, proporzionalità e non discriminazione. In particolare, nel caso greco, suscitano le preoccupazioni dell’esecutivo UE le restrizioni alla fornitura di servizi di scommesse sportive e altri giochi d’azzardo da parte di fornitori titolari di legittima licenza in un altro Stato membro, alla promozione e alla pubblicità degli stessi nonché alla partecipazione al gioco da parte dei consumatori greci. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, le restrizioni oggetto d’indagine riguardano solo la prestazione e la promozione di servizi di scommesse sportive. La Commissione ha ricordato come in base all’orientamento della Corte di Giustizia (causa Gambelli, C-243/01), una politica di limitazione dei giochi d’azzardo non può essere giustificata dal fine di tutelare obiettivi d’interesse generale quali la protezione dei consumatori quando gli stessi servizi vengono poi incoraggiati dallo Stato membro a vantaggio delle proprie finanze pubbliche. Orbene, l’esecutivo europeo constata che in Grecia e nei Paesi Bassi il recente emergere di nuovi giochi d’azzardo, la diffusione di campagne pubblicitarie in piena espansione e la mancanza di misure concrete di lotta alla dipendenza dal gioco dimostrano chiaramente l’insussistenza di una politica coerente e sistematica diretta a limitare l’offerta di servizi di giochi e scommesse. • MERCATO INTERNO Le norme italiane in materia di apertura di stazioni di servizio nel mirino dell’esecutivo europeo (28.02.2008) La Commissione ha deciso di deferire l’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia per una serie di restrizioni nazionali nel settore della distribuzione di carburanti al dettaglio che rendono impossibile o estremamente difficile l’ingresso sul mercato italiano di nuovi concorrenti provenienti da altri Stati membri dell’UE. Secondo l’esecutivo europeo, le norme italiane in materia di apertura di stazioni di servizio, definite in un quadro legislativo nazionale (D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32) e completate da una serie di disposizioni adottate a livello regionale, contrastano, infatti, con il principio della libertà di stabilimento sancito dall’art. 43 CE. Nonostante la concessione di un ulteriore termine dilatorio di 4 mesi per verificare le possibilità di lanciare e attuare una riforma del settore, le autorità italiane non hanno adottato alcuna iniziativa legislativa per fugare le obiezioni sollevate dall’esecutivo europeo nel parere motivato del giugno 2007. Nel dettaglio, le restrizioni messe in discussione dalla Commissione concernono: 1) la condizione che subordina l’apertura di nuove stazioni di servizio al rispetto delle condizioni di programmazione del mercato: in alcune regioni la programmazione locale subordina l’apertura di nuove installazioni alla chiusura di un certo numero di quelle già esistenti o alla conformità alle disposizioni del piano regolatore; 2) gli obblighi strutturali di superficie minima (tra i 200 e i 4000 m2) e di attività commerciali integrative alla distribuzione di carburanti (“attività non oil”) imposti alle nuove stazioni di servizio; 3) l’imposizione di distanze minime fra stazioni di servizio (tra 200m e 15 Km) che condiziona l’accesso al mercato da parte di nuovi operatori che vogliano sviluppare anche sul territorio italiano una strategia distributiva basata sul modello di stazioni di servizio situate in prossimità dei centri commerciali; 4) la condizione relativa alla chiusura preliminare di 7 000 installazioni per consentire deroghe agli orari di apertura, per la mancanza di un nesso diretto con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle installazioni; 5) l’obbligo di inserire nella domanda di autorizzazione di apertura di una stazione di servizi un'autocertificazione che sia accompagnata da una relazione giurata di un professionista iscritto al registro italiano, che comporta costi aggiuntivi per i prestatori di un altro Stato membro. -3- EuroDejalex n. 2/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità • Tassazione indiretta: adottato il nuovo «Pacchetto IVA» sul luogo di prestazione dei servizi e sui rimborsi IVA (12.02.2008) Il Consiglio ECOFIN ha adottato lo scorso 12 febbraio il nuovo «Pacchetto IVA» che contiene modifiche relative al luogo di prestazione dei servizi ai fini impositivi e una nuova procedura per i rimborsi dell’IVA. Le nuove misure adottate sono dirette a semplificare il regime dell’IVA per le imprese e a ridurre i rischi di distorsione della concorrenza tra gli Stati membri che applicano diversi tassi d’IVA. Nel dettaglio, il nuovo «Pacchetto IVA» si compone di una direttiva relativa al luogo di prestazioni di servizi, di una direttiva concernente le modalità di procedura per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato Membro del rimborso e, infine, di un regolamento relativo allo scambio di informazioni tra Stati membri necessario all’applicazione delle nuove disposizioni. Le nuove norme relative al luogo di prestazione dei servizi, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2010, definiscono come luogo d’imposizione dell’IVA per la prestazione di servizi tra imprese (business to business) il luogo di consumo finale (piuttosto che il luogo in cui è stabilito il fornitore). Per quanto riguarda invece la prestazione di servizi da un’impresa ad un consumatore (business to consumer), il luogo d’imposizione rimane il luogo in cui è stabilito il fornitore. Tuttavia, in alcuni casi, le regole generali per le prestazioni di servizi tanto alle imprese quanto ai consumatori non si applicano. Infatti, per determinati servizi quali i ristoranti e la ristorazione, il noleggio di mezzi di trasporto, i servizi culturali, sportivi, scientifici ed educativi, nonché la prestazione di servizi forniti ai consumatori nel settore della telecomunicazione, della radiodiffusione, della teletrasmissione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici si applica il principio del luogo di consumo finale come luogo d’imposizione. Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di telecomunicazione, le nuove norme relative al luogo di prestazione di servizi si applicheranno dal 1° gennaio 2015 e sarà introdotto un c.d. sistema di “sportello unico”, che consentirà alle imprese che operano in Stati membri in cui non sono registrate di adempiere nel proprio Stato di origine ad un insieme unico di obblighi in materia di iscrizione, dichiarazione e rimborso. Gli introiti IVA percepiti per tali servizi saranno trasferiti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro del consumo finale, le cui aliquote IVA si applicheranno. Tuttavia, lo Stato di origine sarà autorizzato a trattenere, fino al 31 dicembre 2018, una percentuale sugli introiti percepiti tramite il sistema dello sportello unico: tale percentuale ammonta al 30 % dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2006, al 15 % dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per raggiungere lo 0 % dal 1° gennaio 2019. Infine, dal 1° gennaio 2010, la procedura vigente per il rimborso dell’IVA in favore delle imprese dell’UE negli Stati membri in cui non sono stabilite sarà sostituita da una nuova procedura interamente elettronica, che garantirà un rimborso più rapido alle società richiedenti. Per maggiori informazioni sulle nuove normative adottate, si veda il sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm -4- EuroDejalex n. 2/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza AIUTI DI STATO La Corte di Giustizia condanna la Grecia per il mancato recupero degli aiuti illegali concessi alla compagnia aerea nazionale Il Tribunale conferma la decisione della Commissione approvando il sistema irlandese sul livellamento dei rischi nel settore delle assicurazioni mediche private Corte di Giustizia, sentenza del 14 febbraio 2008, causa C- 419/06, Commissione Europea/Repubblica Ellenica Tribunale di primo grado, sentenza del 12 febbraio 2008, causa T289/03, BUPA/Commissione “… La Repubblica ellenica è venuta meno ai suoi obblighi …”. “… il ricorso è respinto …”. N.B.: Nella decisione del 14 settembre 2005, alla base del presente ricorso per inadempimento ex art. 88. 2 Tr. CE, la Commissione europea ha dichiarato illegittimi i nuovi finanziamenti concessi dallo Stato greco alla compagnia Olympic Airways e alla neo costituita Olympic Airlines, che ha assorbito la maggior parte delle attività di volo e degli attivi della prima. A seguito di un’approfondita analisi dello stato finanziario delle due compagnie aeree, l’esecutivo europeo ha costatato come il governo greco abbia continuato a concedere loro aiuti illegali, accollandosi una parte dei costi per la locazione dei velivoli da parte di Olympic Airlines, versando ingiustificatamente circa 90 milioni di euro ad Olympic Airways al momento della creazione di Olympic Airlines, tollerando il mancato pagamento da parte della compagnia di bandiera di svariati debiti sociali e fiscali ed assumendo una serie di sue obbligazioni finanziarie. La Corte, dopo aver ricordato come la Grecia fosse già stata richiamata all’ordine più volte in materia, ha statuito che lo Stato ellenico, non avendo preso le misure necessarie per recuperare gli aiuti illegittimi entro i termini fissati dall’esecutivo, è venuto meno ai doveri incombenti ai sensi della decisione e del Trattato CE. *** PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO N.B.: Il caso in esame trova la sua origine nella contestazione, da parte di una società di assicurazioni (la British United Provident Association Ltd; BUPA) della decisione della Commissione che asserisce la legittimità del regime di mutualizzazione dei rischi (il RES -risk equalisation system) istituito dalle autorità irlandesi nel mercato irlandese delle assicurazioni mediche private. Secondo le ricorrenti, tale regime avrebbe l'effetto di garantire sovvenzioni al maggior fornitore di assicurazioni mediche, il Voluntary Health Insurance Board. Il RES prevede un sistema di compensazioni versate dalla competente autorità sanitaria irlandese alle PMI che offrono assicurazioni mediche private quando tali società hanno un profilo di rischio più alto rispetto al rischio medio del mercato, mentre altre società, come la BUPA, che hanno un profilo di rischio più basso della media, devono versare un canone alla suddetta autorità. Il Tribunale, investito della questione, concorda con la valutazione della Commissione, secondo cui tale compensazione attiene ad obblighi connessi ad un servizio d’interesse economico generale, volti a garantire che tutte le persone residenti in Irlanda possano ricevere un livello minimo di assicurazione malattia allo stesso prezzo, indipendentemente dal loro stato di salute, età o sesso. Esso precisa in particolare che, nel caso di specie, sono soddisfatte le condizioni cumulative che disciplinano il funzionamento dei servizi di interesse economico generale, ovvero: il sistema in esame è stato introdotto con un atto di pubblica autorità (legislazione irlandese); tali servizi hanno un carattere obbligatorio ed universale in quanto le PMI che forniscono le assicurazioni mediche private sono tenute ad assicurare chiunque lo richieda a prescindere dall’età, dallo stato di salute e dal sesso; gli obblighi imposti alle PMI sono necessari e proporzionati. *** AGRICOLTURA La Corte precisa alcuni criteri per il riesame di un provvedimento amministrativo definitivo che sia in contrasto con il diritto comunitario Corte di Giustizia, sentenza del 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Willy Kempter KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas “… Nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un’interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione. Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza …”. Incombe allo Stato Italiano assicurare il rispetto della denominazione d’origine (DOP) “Parmigiano Reggiano” Corte di Giustizia, sentenza del 26 febbraio 2008, causa C-135/05, Commissionel/Repubblica federale di Germania. “ … Il ricorso è respinto …”. N.B. Il ricorso di inadempimento introdotto dall’esecutivo europeo prende le mosse dal rifiuto della Germania di intervenire d’ufficio per interrompere la commercializzazione dei prodotti venduti con la denominazione “parmesan”, ma non conformi al disciplinare della DOP italiana “Parmigiano Reggiano”. La Corte precisa innanzitutto che non è solo la forma precisa in cui è registrata una DOP che beneficia della tutela del diritto comunitario e che, tenuto conto delle somiglianze fonetiche e visive fra le denominazioni in questione e dell’analogo aspetto esterno dei prodotti, l’uso della denominazione “parmesan” dev’essere considerato un’evocazione della DOP “Parmigiano Reggiano”, la quale è tutelata dal diritto comunitario contro qualsiasi “usurpazione, imitazione od evocazione”. La Corte constata tuttavia come lo Stato tedesco abbia introdotto strumenti giuridici adeguati a garantire la tutela degli interessi dei consumatori e produttori. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, uno Stato membro non è tenuto ad adottare d’ufficio provvedimenti necessari a sanzionare nel suo territorio le violazioni delle DOP provenienti da un altro Stato UE: spetta a quest’ultimo, infatti, garantirne la protezione. N.B.: Nel caso a quo il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di specificare due delle condizioni fissate nella causa Kühne & Heitz (C453/00) per il riesame di un provvedimento amministrativo divenuto definitivo che sia in contrasto con il diritto comunitario. In particolare, con la sua prima domanda il giudice del rinvio chiedeva se la sentenza Kühne & Heitz imponga il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza di un giudice di ultima istanza, solo se il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno che esso ha proposto nei confronti di tale decisione. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva, sostanzialmente, se il diritto comunitario imponga un limite temporale per proporre una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SEIG) -5- EuroDejalex n. 2/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea MERGER & ACQUISITION ANTITRUST – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Green light condizionato della Commissione alla fusione tra Reuters e Thomson (19.02.2008) Bliz della Commissione Europea presso gli uffici tedeschi del produttore di CPU Intel (12.02.2008) La Commissione ha autorizzato l’acquisizione del gruppo UK Reuters (una delle maggiori agenzie di stampa al mondo) da parte della società americana Thomson, leader mondiale tra i fornitori di informazioni finanziarie, legali e scientifiche. In seguito ad indagini avviate nell’ottobre 2007, in concomitanza con l’analisi del caso da parte del dipartimento di giustizia americano (con cui la Commissione ha peraltro ampiamente collaborato), l’esecutivo UE ha rilevato che la fusione avrebbe condotto ad una sovrapposizione di attività in diversi settori dell’informazione finanziaria, eliminando la concorrenza e danneggiando consumatori e istituzioni finanziarie. Le parti hanno presentato soluzioni che garantiranno la tutela degli utenti dei dati finanziari. In particolare si sono impegnate a cedere diversi assets delle loro attività per quanto riguarda le informazioni finanziarie, incluso il personale e la clientela, in modo da permettere agli acquirenti di ottenere una rapida credibilità nel detto mercato e ripristinare in tal modo la concorrenza. A seguito delle ispezioni condotte presso gli uffici di Monaco del gigante dei microprocessori Intel il 12 febbraio scorso, il chipmaker dovrà difendersi, in un’audizione di fronte all’antitrust europeo il prossimo 11 e 12 marzo, dalle accuse mosse dai suoi concorrenti secondo cui avrebbe abusato della propria posizione dominante sul mercato dei processori con l’intento di condizionare la condotta di produttori e rivenditori. Le indagini sono state avviate nel luglio 2007 in seguito ad una segnalazione della concorrente AMD che si riteneva danneggiata da alcune operazioni commerciali di Intel (cfr: EuroDejalex n. 7/2007). Le recenti ispezioni hanno coinvolto alcuni partner industriali di Intel, quali Media MarktSaturn (uno dei più importanti rivenditori europei dell’elettronica) e DSG International (rivenditore britannico a cui sono legate diverse catene distributive quali Dixons e Currys). All’uopo, l’esecutivo intende accertare quali siano le relazioni commerciali tra Intel ed il settore della distribuzione, con il preciso intento di verificare se vi siano prove di condotte illecite. Infine, si segnala che tra le accuse mosse ad Intel dalla sua rivale storica AMD, ci sarebbe anche quella di aver realizzato politiche di dumping sui suoi prodotti e di avere addirittura offerto fondi speciali ai costruttori di PC per spingerli a rallentare o persino cancellare la produzione di computer dotati di CPU AMD. MERGER & ACQUISITION Approvata, grazie ad una serie di impegni, l’acquisizione di diverse filiali di Hagemeyer da parte di Rexel (22.02.2008) La Commissione ha autorizzato l’acquisizione da parte della francese Rexel di diverse filiali dell’olandese Hagemeyer, entrambe società attive nella distribuzione all’ingrosso di prodotti elettrici, materiali per l’installazione e prodotti per la ventilazione e l’aria condizionata. L’indagine dell’esecutivo UE ha concluso che la transazione proposta non avrebbe ostacolato né ridotto sensibilmente la concorrenza nei vari mercati dello SEE in cui le filiali della Hagemayer, oggetto dell’acquisizione, operano. Tuttavia, vista la frammentazione del mercato e la forte posizione di Rexel nello stesso, l’operazione avrebbe creato problemi in Irlanda, paese nel quale le parti si sono impegnate a cedere tutte le loro attività di vendita all’ingrosso di prodotti elettrici, eliminando così tutte le problematiche concorrenziali sollevate dalla transazione. AIUTI DI STATO La Commissione deferisce l’Italia alla Corte di Giustizia per il mancato recupero degli aiuti illegali concessi a Nuova Mineraria Silius (13.02.2008) La mancata esecuzione da parte del Bel Paese della decisione dell’esecutivo del febbraio 2007, con cui gli aiuti pari a 98,36 milioni di euro concessi dalla Regione autonoma Sardegna (RAS) alla società Nuova Mineraria Silius, interamente di proprietà della stessa RAS, venivano dichiarati incompatibili, ha spinto la Commissione a rivolgersi alla Corte di giustizia. In particolare, la RAS copriva ogni anno con fondi propri le perdite della Silius, senza che fosse intervenuta alcuna ristrutturazione societaria idonea a giustificare l’aiuto. Non essendo stata in grado di recuperare gli aiuti, ad un anno dalla decisione, l’Italia si trova ora ad affrontare una procedura di infrazione ex art. 88. 2 Tr. CE. ANTITRUST- ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Multa record sulle spalle di Microsoft: 899 milioni di euro (27.02.2008) L’Antitrust UE ha colpito nuovamente Microsoft: 899 milioni di euro di sanzione pecuniaria per non avere implementato la oramai storica decisione del 2004, la cui validità è stata peraltro confermata dal TPI nella sua sentenza del settembre 2007. Il colosso di Redmond accumula complessivamente 1.5 miliardi di euro di sanzioni. La Commissione europea ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 24 del Reg (CE) n. 1/2003, infiggendo alla Microsoft, per la seconda volta dopo la sanzione pecuniaria del 20 giugno 2006 (cfr. EuroDejalex n. 7/2006) una nuova multa per non avere fornito informazioni complete, a prezzi ragionevoli, sulle interfacce che consentono ai server per gruppi di lavoro non Microsoft di fare interagire i loro prodotti con il sistema Windows. Solo il 22 ottobre 2007, infatti, il colosso di Redmond ha messo a disposizione dei cosiddetti sviluppatori di software "open source” le informazioni necessarie attraverso: 1) il c.d. «No Patent Agreement», che permette ai titolari di utilizzare i protocolli contenenti le informazioni sull’interoperabilità, anche senza i brevetti, per il quale Microsoft potrà esigere solo un pagamento una tantum di 10. 000 Euro; 2) il c.d. «All IP Agreement», che combina la prima licenza con una licenza mondiale per i brevetti rilevanti, e per il quale le royalties scenderanno fino allo 0.4% rispetto a quanto originariamente richiesto. La decisione odierna colpisce dunque l’inadempimento intercorso tra il 21 giugno 2006 e il 21 ottobre 2007, ed in particolare i prezzi irragionevoli imposti dalla Microsoft per poter accedere alla propria documentazione informatica. TELECOMUNICAZIONI La Commissione approva la proposta di Ofcom di deregolamentare parte del mercato della banda larga nel Regno Unito (14.02.2008) Per la prima volta un ente nazionale di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni nell’UE, la britannica Ofcom, ha proposto alla Commissione, nell’ambito del meccanismo di consultazione c.d. “dell’art. 7” (direttiva 2001/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), di deregolamentare il mercato a banda larga all’ingrosso nelle aree in cui il gestore nazionale, British Telecom, non detiene più un significativo potere di mercato. Si tratta di deregolamentare le centrali locali con quattro o più gestori, che forniscono il servizio ad aree con oltre 10 000 abitazioni ed imprese. La Commissione appoggia la proposta di Ofcom, in quanto coadiuvata da esaurienti dati di mercato, e invita comunque l’autorità garante a vigilare l’evolvere della concorrenza nelle aree che saranno deregolamentate, e riesaminare nuovamente il mercato qualora gli sviluppi non dovessero portare alla concorrenza prevista. La Commissione ritiene che la proposta dell’autorità inglese rappresenti un passo significativo verso una regolamentazione del settore mirata e incentrata sulle aree geografiche nelle quali persistono problemi strutturali di concorrenza. -6- EuroDejalex n. 2/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di febbraio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: ¾ Fiscalità – Pacchetto IVA Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di sevizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell'IVA (Regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio, del 12 febbraio 2008, GUUE L 44 del 20.02.2008, p. 1) Direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, GUUE L 44 del 20.02.2008, p. 11) Direttiva che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, GUUE L 44 del 20.02.2008, p. 23) ¾ Fiscalità indiretta Direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, GUUE L 46 del 21.02.2008, p. 11) ¾ Mercato interno Direttiva che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, GUUE L 52 del 27.02.2008) Tra gli eventi comunitari del mese di marzo 2008, si segnalano in particolare: ¾ LUNEDÌ 10 – GIOVEDÌ 13 STRASBURGO SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO ¾ LUNEDÌ 10 – MARTEDÌ 11 BRUXELLES CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE ¾ GIOVEDÌ 13 – VENERDÌ 14 BRUXELLES CONSIGLIO EUROPEO ¾ GIOVEDÌ 13 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA C-446/05, DOULAMIS – CONCORRENZA ¾ GIOVEDÌ 13 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN. C- 210/06, CARTESIO – LIBERTÀ DI STABILIMENTO NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-