LETTERA n - I.C. Villafranca Padovana

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LETTERA n - I.C. Villafranca Padovana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Villafranca Padovana
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Collegio dei docenti
Regolamento Valutazione alunni Scuola Primaria
Approvato nella seduta del Collegio del 17 gennaio 2013
Prima parte
La valutazione degli apprendimenti
e del comportamento
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Premessa
La valutazione formativa
In base all’art. 1 comma 3 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 - Regolamento sulla
valutazione, la valutazione dell’alunno è formativa.
a. La valutazione delle singole discipline tiene conto dell’impegno, della
progressione nell’apprendimento, del curriculum dell’alunno, del
raggiungimento degli obiettivi educativi, della situazione personale
dell’alunno (problemi di salute, di relazione, disturbi dell’apprendimento
diagnosticati ecc.).
b. All’inizio di ogni percorso di apprendimento i docenti informano gli alunni
circa i risultati attesi e i criteri con cui tali risultati saranno valutati. L’esito
delle prove di verifica è oggetto di una riflessione condivisa tra alunni e
docenti.
c. Gli eventuali insuccessi scolastici degli alunni consentono ai docenti di
accompagnare l’alunno in un percorso di crescita, attraverso l’acquisizione
della consapevolezza delle proprie difficoltà e delle strategie per superarle.
d. La scuola predispone risorse per consentire il recupero delle conoscenze e
delle abilità di base e il potenziamento di conoscenze e abilità, in modo da
garantire che emergano in maniera ottimale le potenzialità dell’alunno.
e. La valutazione in sede di scrutinio finale delinea il profilo globale e condiviso
dell’alunno consentendo di considerare correttamente l’incidenza delle
eventuali non sufficienze nel percorso scolastico dell’alunno stesso. La
normativa stabilisce in più punti che la valutazione periodica e finale
dell’alunno è collegiale (Legge 169 del 30 ottobre 2008, art. 2, comma 3;
art. 3, comma 3. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, art. 1, comma 5; art. 2,
comma 1; art. 2, comma 8, lettera b; art. 3, comma 2).
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A.
Scala numerica e criteri di valutazione
Ogni dipartimento ha elaborato dei criteri di valutazione che descrivono conoscenze,
abilità e competenze relative a ciascun livello della scala numerica.
Ogni docente, individualmente, nella misurazione delle singole prove di verifica, dovrà far
uso di voti numerici.
1. Valutazione degli apprendimenti
Nelle schede di valutazione si utilizzeranno i voti da 4 a 10.
Corrispondenza del voto rispetto ai criteri di valutazione
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Conoscenze ed abilità molto sicure e rielaborazione personale
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Conoscenze ed abilità complete e molto sicure.
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Raggiungimento sicuro delle conoscenze ed abilità fondamentali.
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Conoscenze ed abilità positive, adeguate (conseguimento più che
sufficiente di quasi tutti gli obiettivi).
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Conoscenze ed abilità elementari di base.
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Conoscenze ed abilità parziali.
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Gravi lacune negli apprendimenti.
2. Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti aspetti:

rispetto di persone, ambienti e strutture

rispetto delle regole

partecipazione collaborativa alla vita di classe e delle attività scolastiche

frequenza regolare

disponibilità ad apprendere

costruzione di relazioni positive
ed è espressa mediante un giudizio:

pienamente adeguato

adeguato

parzialmente adeguato

non adeguato
D.P.R. 122/2009, art. 2 c. 8 “ La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8,
comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e
dell'articolo 2 del decreto legge, e' espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero
collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le
modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.”
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B.
La valutazione degli alunni – casi particolari
1. Valutazione degli alunni con disabilità
Tutti i docenti della classe, non solo l’insegnante di sostegno, concorrono al successo
scolastico dell’alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del
momento valutativo.
Gli alunni certificati, si valuteranno sulla base degli obiettivi raggiunti, concordati all’interno
del PEI e delineati nella programmazione individualizzata.
2. Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
D.P.R. 122/2009, art. 10 “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento delle attività
didattiche e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi
dispensativi ritenuti più idonei.”
3. Valutazione degli alunni stranieri
Si rinvia al decreto 31 agosto '99 n. 394 che recita:
" […] per [gli alunni stranieri] che si trovino al primo anno [in Italia] la valutazione periodica
e annuale mira a verificare la preparazione, soprattutto della conoscenza della lingua
italiana, e considera il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la
motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento".
Tale valutazione è da estendere anche ad altri alunni stranieri con scarsa scolarizzazione.
In questi casi, i docenti di classe, dopo aver preso in esame i seguenti elementi:

percorso scolastico pregresso

gli obiettivi possibili

i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2

i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati

la motivazione

la partecipazione

l’impegno

la progressione nell’apprendimento
potranno esprimere una valutazione di questo tipo:
“Non valutabile” oppure “In riferimento alla programmazione personalizzata” in quanto
l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.
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C.
La valutazione della religione cattolica e delle attività alternative
1. Valutazione della religione cattolica
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle norme
vigenti in materia ed è espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati
dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale
limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto.
2. Valutazione delle attività alternative alla religione cattolica
D.P.R. 122/2009, art. 2 c. 5 “Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la
scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento
dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative
all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della
classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun
alunno.”
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica saranno
dunque valutati dall’insegnante di classe che riceverà preventivamente dal docente di
alternativa all’irc “elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto”.
La valutazione concorrerà al voto numerico espresso nella scheda quadrimestrale.
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Seconda parte
Ammissione alla classe successiva
Certificazione delle competenze
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A.
Ammissione alla classe successiva
Art. 1 comma 5 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti
criteri e modalità fanno parte integrante del POF.
Art. 2 comma 1 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria
dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe.
Art. 3 comma 1 della L.169/2008
Dall’anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale
degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
Art. 3 comma 1-bis della L.169/2008
Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
Sulla base delle opportune considerazioni pedagogiche e della prassi consolidata, le
situazioni degli alunni che presumibilmente necessitano di una particolare e attenta analisi
sono quelle che evidenziano un congruo numero di discipline con preparazione lacunosa
(con voto 5) o molto lacunosa (con voto 4).
In questi casi si passano a verificare le seguenti condizioni:
a) a favore dell’ammissione alla classe successiva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque particolarmente rilevanti;
provenienza, scolarizzazione in Italia, situazione linguistica e culturale;
situazione socio-familiare o personale penalizzante ai fini dell’apprendimento;
situazione di ripetenza;
progressi rispetto alla situazione di partenza;
manifesta inutilità di una ripetenza.
b) per la non ammissione alla classe successiva:
In via preliminare ci si accerta di aver manifestato alla famiglia, durante tutto l’anno
scolastico, le preoccupazioni per le carenze nell’apprendimento o nella maturazione
dell’alunno. E’ opportuno inoltre aver condiviso con la famiglia stessa la scelta della
non ammissione alla classe successiva. Fatto questo, si considerano le motivazioni:
1) impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’alunno;
2) livello di maturazione non adeguato all’età;
3) insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia
(percorsi didattici personalizzati, corsi di recupero ecc.);
4) previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento
attraverso la ripetenza.
Art. 2 comma 7 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122. Nel caso in cui l’ammissione alla
classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a
trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.
Nella scheda di valutazione, saranno quindi indicate le lacune rilevate.
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B.
Certificazione delle competenze
Art. 8, comma 1 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122
Nel primo ciclo dell’istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e
certificate al termine della scuola primaria e relativamente al termine della scuola
secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi
dell’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge.
Art. 8, comma 6 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati
modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi
e ordini dell’istruzione.
1. Competenze da certificare per area e ambito
1. COMPETENZE DI BASE
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
VALUTAZIONE
DI LIVELLO
Italiano – Produzione orale
(Comunicare usando strumenti espressivi ed argomentativi in maniera
efficace in base al contesto)
Italiano – Produzione scritta
(Produrre testi e immagini in relazione alle diverse situazioni comunicative)
Lingue straniere
(Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi in contesti
vari)
Linguaggio artistico
(Utilizzare e interpretare i linguaggi non verbali di tipo artistico)
Linguaggio musicale
(Utilizzare e interpretare i linguaggi non verbali di tipo musicale)
Sport e scienze motorie
(Padroneggiare le principali tecniche motorie e sportive)
AREA STORICO-GEOGRAFICA
Interagire all’interno di contesti, opinioni e culture diversi, interpretando in
modo consapevole i fenomeni storici e geografici
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
Risolvere problemi legati alla realtà utilizzando i numeri, le procedure di
calcolo e le conoscenze geometriche più appropriate
Interagire all’interno della realtà naturale e artificiale interpretandone i
fenomeni attraverso il metodo scientifico-sperimentale
Utilizzare le tecnologie in maniera consapevole e responsabile all’interno di
vari contesti
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2. Descrittori dei livelli di competenza
2. LIVELLI DI COMPETENZA
LIVELLO
VOTO
DESCRIZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI NELLE COMPETENZE
5/6
L’alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di
possedere conoscenze e abilità parziali e di saper applicare
regole e procedure di base solo se guidato.
Elementare
6
L’alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare in
autonomia regole e procedure di base
Intermedio
7-8
L'alunno svolge compiti abituali e affronta situazioni
problematiche note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze
assimilate e padroneggiare le abilità acquisite
Avanzato
9-10
L'alunno svolge compiti complessi e affronta problemi in situazioni
anche non note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze
assimilate e padroneggiare le abilità acquisite.
Iniziale
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