LETTERA n - I.C. Villafranca Padovana
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LETTERA n - I.C. Villafranca Padovana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Villafranca Padovana _____________________________________________________________________ Collegio dei docenti Regolamento Valutazione alunni Scuola Primaria Approvato nella seduta del Collegio del 17 gennaio 2013 Prima parte La valutazione degli apprendimenti e del comportamento 2 Premessa La valutazione formativa In base all’art. 1 comma 3 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 - Regolamento sulla valutazione, la valutazione dell’alunno è formativa. a. La valutazione delle singole discipline tiene conto dell’impegno, della progressione nell’apprendimento, del curriculum dell’alunno, del raggiungimento degli obiettivi educativi, della situazione personale dell’alunno (problemi di salute, di relazione, disturbi dell’apprendimento diagnosticati ecc.). b. All’inizio di ogni percorso di apprendimento i docenti informano gli alunni circa i risultati attesi e i criteri con cui tali risultati saranno valutati. L’esito delle prove di verifica è oggetto di una riflessione condivisa tra alunni e docenti. c. Gli eventuali insuccessi scolastici degli alunni consentono ai docenti di accompagnare l’alunno in un percorso di crescita, attraverso l’acquisizione della consapevolezza delle proprie difficoltà e delle strategie per superarle. d. La scuola predispone risorse per consentire il recupero delle conoscenze e delle abilità di base e il potenziamento di conoscenze e abilità, in modo da garantire che emergano in maniera ottimale le potenzialità dell’alunno. e. La valutazione in sede di scrutinio finale delinea il profilo globale e condiviso dell’alunno consentendo di considerare correttamente l’incidenza delle eventuali non sufficienze nel percorso scolastico dell’alunno stesso. La normativa stabilisce in più punti che la valutazione periodica e finale dell’alunno è collegiale (Legge 169 del 30 ottobre 2008, art. 2, comma 3; art. 3, comma 3. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, art. 1, comma 5; art. 2, comma 1; art. 2, comma 8, lettera b; art. 3, comma 2). 3 A. Scala numerica e criteri di valutazione Ogni dipartimento ha elaborato dei criteri di valutazione che descrivono conoscenze, abilità e competenze relative a ciascun livello della scala numerica. Ogni docente, individualmente, nella misurazione delle singole prove di verifica, dovrà far uso di voti numerici. 1. Valutazione degli apprendimenti Nelle schede di valutazione si utilizzeranno i voti da 4 a 10. Corrispondenza del voto rispetto ai criteri di valutazione 10 Conoscenze ed abilità molto sicure e rielaborazione personale 9 Conoscenze ed abilità complete e molto sicure. 8 Raggiungimento sicuro delle conoscenze ed abilità fondamentali. 7 Conoscenze ed abilità positive, adeguate (conseguimento più che sufficiente di quasi tutti gli obiettivi). 6 Conoscenze ed abilità elementari di base. 5 Conoscenze ed abilità parziali. 4 Gravi lacune negli apprendimenti. 2. Valutazione del comportamento La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti aspetti: rispetto di persone, ambienti e strutture rispetto delle regole partecipazione collaborativa alla vita di classe e delle attività scolastiche frequenza regolare disponibilità ad apprendere costruzione di relazioni positive ed è espressa mediante un giudizio: pienamente adeguato adeguato parzialmente adeguato non adeguato D.P.R. 122/2009, art. 2 c. 8 “ La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, e' espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.” 4 B. La valutazione degli alunni – casi particolari 1. Valutazione degli alunni con disabilità Tutti i docenti della classe, non solo l’insegnante di sostegno, concorrono al successo scolastico dell’alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. Gli alunni certificati, si valuteranno sulla base degli obiettivi raggiunti, concordati all’interno del PEI e delineati nella programmazione individualizzata. 2. Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento D.P.R. 122/2009, art. 10 “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi dispensativi ritenuti più idonei.” 3. Valutazione degli alunni stranieri Si rinvia al decreto 31 agosto '99 n. 394 che recita: " […] per [gli alunni stranieri] che si trovino al primo anno [in Italia] la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione, soprattutto della conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento". Tale valutazione è da estendere anche ad altri alunni stranieri con scarsa scolarizzazione. In questi casi, i docenti di classe, dopo aver preso in esame i seguenti elementi: percorso scolastico pregresso gli obiettivi possibili i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati la motivazione la partecipazione l’impegno la progressione nell’apprendimento potranno esprimere una valutazione di questo tipo: “Non valutabile” oppure “In riferimento alla programmazione personalizzata” in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 5 C. La valutazione della religione cattolica e delle attività alternative 1. Valutazione della religione cattolica La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle norme vigenti in materia ed è espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. 2. Valutazione delle attività alternative alla religione cattolica D.P.R. 122/2009, art. 2 c. 5 “Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.” Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica saranno dunque valutati dall’insegnante di classe che riceverà preventivamente dal docente di alternativa all’irc “elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto”. La valutazione concorrerà al voto numerico espresso nella scheda quadrimestrale. 6 Seconda parte Ammissione alla classe successiva Certificazione delle competenze 7 A. Ammissione alla classe successiva Art. 1 comma 5 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del POF. Art. 2 comma 1 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe. Art. 3 comma 1 della L.169/2008 Dall’anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Art. 3 comma 1-bis della L.169/2008 Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Sulla base delle opportune considerazioni pedagogiche e della prassi consolidata, le situazioni degli alunni che presumibilmente necessitano di una particolare e attenta analisi sono quelle che evidenziano un congruo numero di discipline con preparazione lacunosa (con voto 5) o molto lacunosa (con voto 4). In questi casi si passano a verificare le seguenti condizioni: a) a favore dell’ammissione alla classe successiva: 1) 2) 3) 4) 5) 6) disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque particolarmente rilevanti; provenienza, scolarizzazione in Italia, situazione linguistica e culturale; situazione socio-familiare o personale penalizzante ai fini dell’apprendimento; situazione di ripetenza; progressi rispetto alla situazione di partenza; manifesta inutilità di una ripetenza. b) per la non ammissione alla classe successiva: In via preliminare ci si accerta di aver manifestato alla famiglia, durante tutto l’anno scolastico, le preoccupazioni per le carenze nell’apprendimento o nella maturazione dell’alunno. E’ opportuno inoltre aver condiviso con la famiglia stessa la scelta della non ammissione alla classe successiva. Fatto questo, si considerano le motivazioni: 1) impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’alunno; 2) livello di maturazione non adeguato all’età; 3) insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia (percorsi didattici personalizzati, corsi di recupero ecc.); 4) previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento attraverso la ripetenza. Art. 2 comma 7 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. Nella scheda di valutazione, saranno quindi indicate le lacune rilevate. 8 B. Certificazione delle competenze Art. 8, comma 1 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Nel primo ciclo dell’istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge. Art. 8, comma 6 del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell’istruzione. 1. Competenze da certificare per area e ambito 1. COMPETENZE DI BASE AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA VALUTAZIONE DI LIVELLO Italiano – Produzione orale (Comunicare usando strumenti espressivi ed argomentativi in maniera efficace in base al contesto) Italiano – Produzione scritta (Produrre testi e immagini in relazione alle diverse situazioni comunicative) Lingue straniere (Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi in contesti vari) Linguaggio artistico (Utilizzare e interpretare i linguaggi non verbali di tipo artistico) Linguaggio musicale (Utilizzare e interpretare i linguaggi non verbali di tipo musicale) Sport e scienze motorie (Padroneggiare le principali tecniche motorie e sportive) AREA STORICO-GEOGRAFICA Interagire all’interno di contesti, opinioni e culture diversi, interpretando in modo consapevole i fenomeni storici e geografici AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA Risolvere problemi legati alla realtà utilizzando i numeri, le procedure di calcolo e le conoscenze geometriche più appropriate Interagire all’interno della realtà naturale e artificiale interpretandone i fenomeni attraverso il metodo scientifico-sperimentale Utilizzare le tecnologie in maniera consapevole e responsabile all’interno di vari contesti 9 2. Descrittori dei livelli di competenza 2. LIVELLI DI COMPETENZA LIVELLO VOTO DESCRIZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI NELLE COMPETENZE 5/6 L’alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità parziali e di saper applicare regole e procedure di base solo se guidato. Elementare 6 L’alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare in autonomia regole e procedure di base Intermedio 7-8 L'alunno svolge compiti abituali e affronta situazioni problematiche note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze assimilate e padroneggiare le abilità acquisite Avanzato 9-10 L'alunno svolge compiti complessi e affronta problemi in situazioni anche non note, mostrando di saper utilizzare le conoscenze assimilate e padroneggiare le abilità acquisite. Iniziale 10