1512 dicembre 13, Trento, al banco dei sindici del comune

Transcript

1512 dicembre 13, Trento, al banco dei sindici del comune
1512 dicembre 13, Trento, al banco dei sindici del comune
Sentenza arbitrale.
Giovanni Frizzera da Vezzano, Nascimbeno figlio di Antonio Martini da Padergnone arbitri,
ed il notaio Bartolomeo da Lasino e cittadino di Trento designato come super arbiter nel caso di
parere discordante tra i primi due arbitri et comunales amici, tutti e tre scelti con atto di
compromesso assunto tra le parti e rogato dal notaio ser Giacomo Claudus da Vigolo, emettono
sentenza arbitrale nella causa vertente tra Antonio Bertini da Vezzano tutore di Francesca figlia ed
erede del fu Giacomo Bertini suo fratello parte ex una agente, e Bartolomeo fu Donato Tonini da
Padergnone procuratore di sua moglie Maria, già moglie in primo matrimonio del fu Giacomo
Bertini, come appare da atto di procura rogato dal notaio Aldrighetto Berlina, parti convenute; il
motivo del contendere consiste nella dote di Maria portata al suo primo marito Giacomo Bertini.
Esaminato l’atto di compromesso stipulato tra le parti in vertenza; esaminata la petizione
presentata da Bartolomeo rispetto alla dote di Maria con rivalsa sui beni del primo marito Giacomo;
tenuto conto della legittima spettante a Giovanni Maria figlio di Maria e del sopra nominato fu
Giacomo, nato dopo la morte di quest’ultimo; valutata l’offerta proposta da Bartolomeo a nome di
Maria di tenere presso di sé Francesca sino a quando ella avrà raggiunto l’età di nubilato, o sino a
quando ella vorrà vivere con Bartolomeo e Maria, e provvedere al mantenimento di Francesca;
esaminate quindi tutte le altre richieste delle parti:
condannano Bartolomeo a mantenere con i suoi propri beni Francesca nei modi e termini
sopra specificati, ossia usque ad etatem nubilem di essa o sino a quando vorrà la stessa Francesca,
ma soltanto ad cibum et potum;
il terreno arativo e vignato posto a Padergnone ubi dicitur a Valuchel, gravato da annuo
affitto perpetuo di una quarta di siligine da versare alla mensa vescovile di Trento, tocca in possesso
a Bartolomeo pro pecuniis a se exbursatis con suo acquisto ed a Maria come parte della sua dote; si
stabilisce la condizione che Bartolomeo versi ogni anno alla scadenza di San Michele alla pupilla
Francesca o al suo tutore l’affitto di sei stari ed una quarta di frumento, rendita con la quale si potrà
provvedere al vestiario di Francesca, oltre le spese di sostentamento sopra stabilite;
gli arbitri definiscono al riguardo un patto speciale e laudum, in base al quale, nel momento
in cui Bartolomeo avrà effettuato un versamento a Francesca dell’affitto di sei stari ed una quarta di
frumento sopra determinato, il terreno di cui sopra divenga libero possesso di Bartolomeo e Maria
ed immune da ulteriori pagamenti di questo affitto, fatti salvi i restanti diritti eminenti della mensa
vescovile di Trento;
condannano Bartolomeo a pagare ad Antonio 15 ragnesi, somma con la quale Antonio aveva
in precedenza saldato alcuni debiti di Francesca come erede del padre fu Giacomo; 10 ragnesi sono
versati all’atto in contante di monete d’argento, gli altri 5 dovrà pagarli pena familie entro la
scadenza della Circoncisione di Gesù prossima ventura; condannano Bartolomeo a soddisfare i
creditori di Francesca come erede di Antonio, qui dettagliati nominalmente con le rispettive somme
di spettanza;
assolvono Antonio Bertini ab administratis et omnibus receptis dei beni della pupilla
Francesca sino alla data del presente atto.
(M. Stenico - maggio 2008)