Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

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Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
[Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8]
1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente (4).
L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei
competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende
fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie (5).
Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle
persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del
regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno,
l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni (6).
L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali
al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo
reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico
delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia delle Entrate (7).
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento
dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le
modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per
assicurarne la piena operatività (8).
(4) Vedi, anche, art. 91, lettera B, n. 27, T.U. comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383.
(5) Comma aggiunto dal comma 18 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Gli originari commi quarto e quinto - aggiunti dall'art. 2-quater, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione – sono stati sostituiti con tre commi ai sensi di quanto
disposto dell'art. 1-novies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(7) Gli originari commi quarto e quinto - aggiunti dall'art. 2-quater, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione – sono stati sostituiti con tre commi ai sensi di quanto
disposto dell'art. 1-novies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dal comma 5 dell'art. 50, D.L.
31 maggio 2010, n. 78 e dal comma 3 dell’art. 40, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
(8) Gli originari commi quarto e quinto - aggiunti dall'art. 2-quater, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione – sono stati sostituiti con tre commi ai sensi di quanto
disposto dell'art. 1-novies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 ottobre 2005, n. 240.
2. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la
tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti
determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti
dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di
precedente residenza.
L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della
residenza.
Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel
comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di
iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli
accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera
residente nel comune di nascita (9).
È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero
dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del
Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del
sistema INA-SAIA (10).
Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel
Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.
Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello
della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri
sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.
Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non
sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.
(9) Comma così sostituito dal comma 38 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(10) Comma aggiunto dal comma 39 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 luglio 2010.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.
Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario
comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del
delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.
4. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è
responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti
anagrafici.
Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi
alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della
presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i
chiarimenti necessari alla regolare tenuta della anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti,
amministrazioni ed uffici pubblici e privati.
Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza
a causa delle sue funzioni.
5. L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la istituzione o la
mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve
invitare gli interessati a renderle.
In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il
provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.
6. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative
annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si
riferiscono.
7. Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della
Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici
di stato civile.
Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2
dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 , devono corrispondere ad
una o più delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa
disposizione non si applica agli uffici separati di quartieri delle grandi città.
8. In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di
quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza (11).
(11) Sebbene l'art. 8 non sia stato formalmente abrogato da alcuna norma successiva, esso deve ritenersi
superato per effetto di quanto disposto dalla L. 10 febbraio 1961, n. 5, che ha apportato modifiche, in
materia di migrazioni interne, alla L. 29 aprile 1949, n. 264.
9. Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del
territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche
rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.
I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti
il territorio comunale.
Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e
l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.
10. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la
procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale,
approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 .
I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.
11. Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle
del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da
lire 50.000 a lire 250.000 (12).
Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno
provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o
tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del
precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più
Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (13).
Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le
ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento
della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione (14).
Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa (15) per le contravvenzioni previste nel presente
articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.
(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114,
primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 27, D.L. 28
febbraio 1983, n. 55.
(13) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114,
primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 27, D.L. 28
febbraio 1983, n. 55.
(14) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(15) In origine «ammenda».
12. La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero
dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.
Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal
regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto
centrale di statistica.
13. Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la
grazia e giustizia e per il tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge (16).
(16) Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136.