Iscrizione all`Aire: presupposto necessario per rendere opponibile il

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Iscrizione all`Aire: presupposto necessario per rendere opponibile il
Iscrizione all’Aire: presupposto necessario per rendere
opponibile il trasferimento di residenza all’estero
Con la sentenza 12 maggio 2016, n. 2860, la Commissione tributaria regionale di
Milano ha stabilito che la residenza fiscale svizzera non può essere invocata da
un soggetto che, pur trascorrendo gran parte dell’anno all’estero, non sia iscritto
all’Aire e svolga un’attività professionale in Italia, anche se occasionale.
L’Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente avviso di accertamento
con cui contestava l’omessa dichiarazione ai fini Irpef della pensione
corrispostagli dalla Cassa nazionale dei dottori commercialisti. Il soggetto, che in
Italia svolgeva solo un’attività (regolarmente dichiarata) di partecipazione a
collegi sindacali di società un tempo sue clienti, aveva proposto ricorso
affermando che il reddito accertato era già stato dichiarato e tassato in Svizzera,
ove abitava ed era residente ai fini fiscali.
Come noto, i criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone
fisiche in Italia sono dettati dall’art. 2 Tuir, secondo cui devono essere considerati
residenti nello Stato quei soggetti che, per la maggior parte del periodo di
imposta, sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, o hanno la
residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
I giudici hanno anzitutto ricordato che le condizioni elencate sono alternative e,
pertanto, è sufficiente l’esistenza di una di esse per qualificare un soggetto come
residente in Italia ai fini fiscali. Di conseguenza, il cittadino che abbia
definitivamente spostato la propria dimora all’estero, dovrà provvedere anche
alla sua cancellazione dall’anagrafe tributaria e contestuale iscrizione all’Aire
(Anagrafe degli italiani residenti all’estero), presupposto necessario per rendere
opponibile al Fisco il trasferimento di residenza all’estero.
Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale di Milano, rilevando che
il soggetto si era iscritto all’Aire due anni dopo rispetto all’annualità accertata, lo
ha ritenuto residente in Italia, nonostante le prove prodotte dal contribuente per
dimostrare la sua residenza svizzera.
Sara Armella
Elena Fraternali
Luglio 2016