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A CURA DELLO STUDIO
Dott.ssa Elena Trombetta
COMO Via Giovane Italia, 13
INFORMA AZIENDE
DEL MESE DI FEBBRAIO 2016
Reverse charge: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Scadenziario
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REVERSE CHARGE – I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, a decorrere dal 2015 ulteriori ipotesi di reverse charge nel
settore edile ed energetico (art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/1972).
L’Agenzia ha diramato i primi chiarimenti con la CM 14/2015 e, più recentemente, con la CM
37/2015, dove ha fornito una serie di conferme e di nuovi chiarimenti.
LEGGE STABILITÀ 2016 – NOVITÀ: onde ridurre la formazione di un credito Iva da parte dei consorzi, l’art.1
c. 128 L. 208/2015 (con entrata in vigore che, tuttavia, è subordinata ad apposita autorizzazione UE):
- ha esteso il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi resi dalle imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza
- ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una P.A., al quale il consorzio è
tenuto ad emettere fattura senza incassare l’Iva, ai sensi delle disposizioni dello split payment.
In tal modo il consorzio non avrà più l’addebito dell’IVA da parte delle società consorziate (a tal fine nulla è
cambiato relazione all’art. 17 c. 6 lett. a) Dpr 633/72, in relazione al quale l’affidamento dei lavori dal consorzio
ai consorziati non configura “subappalto” in edilizia ai fini del reverse)
LAVORI DI MANUTENZIONE
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI
Chiarimento: secondo l’Agenzia:
le prestazioni di manutenzione e riparazione rientrano nell’ambito del reverse charge
considerato che tutti i codici della divisione 43 della Tabella ATECO 2007 le ricomprendono e
ciò anche laddove non esplicitamente indicate nella declaratoria di tali codici Ateco.
MANUTENZIONI SU ABITATIVI - REVERSE CHARGE E BENI SIGNIFICATIVI
Chiarimento: circa le opere di manutenzione (ordinaria/straordinaria) su edifici a destinazione
residenziale, conformemente alla CM 71/2000, viene chiarito che il valore dei beni significativi:
rileva esclusivamente nei confronti dei “consumatori finali” (e cioè per le fatture emesse nei
confronti del committente, soggetto privato o imprenditore)
non trovando applicazione per le fatture emesse tra le imprese della “filiera” a monte.
Ciò comporta che:
nei rapporti tra appaltatore principale e subappaltatore (e, più a monte, tra i vari subappaltatori)
nell’ambito del reverse charge trova applicazione l’Iva (ad aliquota ordinaria del 22%).
N.B.: laddove sia stipulato un contratto di cessione con posa in opera accessoria nei rapporti tra:
- fornitore principale e subfornitore: si applica l’Iva (non è una prestazione di servizi) ordinaria
- appaltatore principale e committente: si applica l’Iva 10% nel limite dei beni significativi (CM 71/2000).
Esempio1
Il sig. Rossi affida in appalto la sostituzione della caldaia della propria abitazione ad una Srl
per l’importo complessivo di € 12.000; la Srl subappalta i lavori ad una Snc, per l’importo di €
10.000 (€ 9.000 prezzo della caldaia + € 1.000 posa in opera). In tal caso:
la Snc subappaltatrice: emette fattura esclusa da Iva ex art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72
la Srl appaltatrice principale:
- effettua il reverse charge sulla fattura d’acquisto applicando l’Iva 22%
- emette fattura applicando l’Iva del 10% su € 4.000 [cioè: 2 volte x (12.000 – 10.000)]
e l’Iva ordinaria del 22% sull’eccedenza di € 8.000.
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Nota: nell’esempio l’appaltatore ha determinato il valore dei beni significativi “al costo”; ciò è coerente con la
RM 25/2015 che ha ritenuto applicare tale criterio all’impresa installatrice che ha prodotto il bene significativo
(la quale “deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e,
dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi”).
Esempio2
Riprendendo l’Esempio1 si ponga ora che il sig. Rossi abbia stipulato un contratto di cessione
con posa in opera. In tal caso:
la Snc subappaltatrice: emette fattura per € 10.000 + 2.200 Iva
la Srl appaltatrice principale: emette fattura esattamente come nel caso precedente.
Committente soggetto passivo: dal tenore dei chiarimenti della la CM 37/2015 si ritiene che nel caso in cui il
committente sia un soggetto passivo (es: impresa di gestione per i lavori effettuati sui propri fabbricati abitativi)
il reverse charge vada effettuato con l’aliquota agevolata 10% nel limite dei beni significativi (che dovranno
essere debitamente esplicitati nella fattura del fornitore).
MANUTENZIONI
SU UNITA'
ABITATIVE
TRA APPALTATORE E
SUBAPPALTATORE
IVA 22%
TRA COMMITTENTE ED
APPALTATORE
IVA 10% CON BENI
SIGNIFICATIVI
IN FATTURA SE COMMITTENTE "PRIVATO"
CON REVERSE SE "SOGGETTO PASSIVO IVA"
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE EFFETTUATA
INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO EFFETTUATO DA TERZI
Conferma: nel caso in cui l’impresa che commercializza/produce gli impianti non effettui anche
la posa in opera, la quale viene affidata a terzi installatori, questi ultimi sono tenuti ad applicare il
reverse charge (in presenza delle relative condizioni).
Conferma: il reverse va inoltre applicato anche nel caso in cui le prestazioni di installazione e/o
allestimento siano rese, in via autonoma (e non su incarico della società presso cui sono stati acquistati i
beni), da soggetti terzi sulla base di un rapporto diretto con un committente soggetto passivo.
Esempio: è il caso in cui il committente soggetto passivo Iva acquista la caldaia o gli infissi richiede servizio
di installazione ad un artigiano: Quest’ultimo deve applicare il reverse charge.
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI UN IMPIANTO
Conferma: in presenza di attività avente ad oggetto la sostituzione dei componenti di un impianto, è
necessario prestare attenzione alla volontà contrattuale delle parti; infatti, ove essa sia rivolta alla
riparazione/ammodernamento degli impianti (anche sostituendo parti danneggiate/obsolete) e non
alla mera fornitura di beni, dette attività sono assoggettate al reverse charge (ove tali servizi siano
relativi ad edifici).
In generale, il reverse charge è, dunque, applicabile anche laddove l’interesse delle parti sia diretto:
al conseguimento di una prestazione complessa
o al mantenimento in funzione dell’impianto installato (prevalendo la causa del fare sul dare)
Nuovo impianto: il reverse charge va applicato anche nel caso in cui gli interventi siano di entità tale da
configurare un “nuovo impianto” (vertendosi dunque in concreto in un servizio di installazione).
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DIRITTI DI CHIAMATA - CANONI DI MANUTENZIONE PERIODICA
Chiarimento: l’Agenzia ritiene che rientrino nell’ambito del reverse charge:
sia il cd. “diritto di chiamata” (somma da corrispondere per l’intervento presso il cliente in caso di
guasti dell’impianto, a prescindere dall’esecuzione o meno di operazioni di riparazione)
che i canoni periodici di manutenzione.
CASISICHE
Diritti fissi di chiamata
interventi di manutenzione con canone di abbonamento
REVERSE CHARGE
SI
ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI GAS, ENERGIA E ACQUA
Chiarimento: in conformità a quanto precisato dalla Corte UE (sent. n. C-442/05):
il servizio di allacciamento per l’erogazione delle utenze (inteso come installazione di tubazioni, ed
apparecchiature necessarie al servizio)
è escluso dall’applicazione del reverse charge (dunque, le società concessionarie dei servizi
continueranno ad applicare l’Iva) in quanto:
non è riconducibile all’attività di “installazione di impianti” (o completamento di edifici)
costituisce parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio.
Servizio di attivazione utenze: è anch’esso escluso da reverse charge.
INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
Chiarimento: la CM 37/2015 ritiene che (coerentemente con la RM 245/2008):
nel presupposto che le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di
spegnimento antincendio (codice Ateco 43.22.03 “Installazione di impianti di spegnimento
antincendio”) rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge se relative “ad edifici”
la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere
va assoggettata al reverse charge
nel solo caso in cui tali materiali siano parte integrante di un impianto “complesso”
installato su un immobile (che, dunque, deve essere dotato di un impianto antincendio)
Ove l’immobile non sia dotato di un impianto “di protezione attiva”:
- non possono essere considerati impianti di spegnimento antincendio, ma apparecchi mobili
- trovando dunque applicazione l’Iva alla loro installazione, sostituzione, manutenzione, ecc..
INSTALLAZIONE DI PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA
Chiarimento: l’Agenzia precisa che:
l’installazione delle porte tagliafuoco e dei portoncini delle uscite di sicurezza
vanno assoggettate al reverse charge
in quanto rientranti nel codice 43.29.09 “altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”
Posto quanto considerato in precedenza, il reverse si applica anche per la loro manutenzione.
ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE, SPURGO E RIMOZIONE NEVE
Relativamente alle “prestazioni di servizi di pulizia”, la CM 14/2015 richiama espressamente i
seguenti codici attività ATECO 2007:
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SERVIZI DI
PULIZIA
81.21.00: pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici e impianti e macchinari industriali.
Non risultano, invece, espressamente richiamati i codici Ateco relativi alle attività di derattizzazione
(81.29.10), spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00) e rimozione della neve (81.29.91).
Pertanto, detti servizi, non rientrando nell’ambito applicativo della dell’art. 17 c.6 lett. a-ter), sono
esclusi dal reverse charge e vanno assoggettati ad IVA secondo le modalità ordinarie.
CASISICHE
derattizzazione (81.29.10)
spurgo delle fosse biologiche, tombini (37.00.00)
rimozione della neve (81.29.91)
REVERSE CHARGE
NO, applicazione Iva
con regole “ordinarie”
OPERAZIONI RELATIVE AD “EDIFICI”
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI INTERNI/ESTERNI ALL’EDIFICIO
Chiarimento: secondo l’Agenzia trova applicazione il reverse charge:
ogni qual volta che l’installazione di un impianto sia funzionale o servente l’edificio
anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno.
Secondo la CM 14/2015, la nozione di “edificio” va intesa in senso restrittivo e, quindi, viene ricondotta
alla nozione di “fabbricato”, e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Tanto premesso:
- ove gli impianti siano posizionati in parte all’interno ed in parte all’esterno dell’edificio
- si ritiene necessario “valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio, anche
se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche”.
Tale soluzione è coerente con il DM 37/2008, che valorizza l’unicità dell’impianto posto al servizio
dell’edificio, anche se parti di esso sono posizionate all’esterno per necessità tecniche/logistiche.
ESEMPI APPLICABILITÀ REVERSE CHARGE
impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno
VIDEOSORVEGLIANZA dell’edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (es: telecamera)
devono essere collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici
CITOFONO
impianto citofonico che necessita di apparecchiature all’esterno dell’edificio
impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno
CLIMATIZZATORE
dell’edificio. L’impianto, considerato nel suo complesso, è unico e relativo
all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno
impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato
IMPIANTO
nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazioni esterne che collegano
IDRAULICO
l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria (DM n. 37/2008).
PARCHEGGI INTERRATI O SUL LASTRICO SOLARE
Chiarimento: premesso che la CM 14/2015 aveva ritenuto non rientrare nella nozione di prestazioni
di servizio “su edificio” (essendo dunque escluse dal reverse) quelle:
aventi ad oggetto terreni o loro parti (es: parcheggi), piscine, giardini, e simili
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salvo che gli stessi costituiscano una “parte integrante” dell’edificio (es: piscina collocata sul
terrazzo, giardino pensile, impianto fotovoltaico collocato sul tetto)
la CM 37/2015 ritiene il parcheggio parte integrante dell'edificio nel caso:
di parcheggi interrati nell'edificio
di parcheggi collocati sul lastrico solare dell’edificio
dovendosi in tal caso applicare il reverse charge per le prestazioni ad essi afferenti.
CASISICHE
parcheggi interrati nell’edificio
parcheggi collocati sul lastrico solare dell’edificio
REVERSE CHARGE
SI, in quanto il parcheggio costituisce
“parte integrante” dell’edificio
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Chiarimento: ragionamento analogo al caso precedente vale per gli impianti fotovoltaici; infatti:
sono considerati parte integrante dell’edificio: gli impianti fotovoltaici integrati (costituenti la
falda stessa della copertura) o semi-integrati (appoggiati sulla copertura) negli edifici
non sono parte integrante dell’edificio: gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo, ancorché
posizionati all’esterno dell’edificio e serventi l’edificio stesso.
INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati
(es: impianti fotovoltaici “a terra”), non accatastati autonomamente
poste sul lastrico solare o su aree di pertinenza di fabbricati di un
edificio, autonomamente accatastate nella categoria D/1 – D/10
REVERSE CHARGE
SI
NO
(le centrali non costituiscono un edificio
né parte dell’edificio sottostante)
IMPIANTI FUNZIONALI AD ATTIVITA’ INDUSTRIALI
Chiarimento: l’attività di installazione di impianti peculiari ad attività industriali è esclusa dal
reverse charge in quanto:
riconducibile al cod. Ateco 33.20.09 “Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”
dunque, riferita ad un codice escluso dall’elenco di cui alla CM 14/2015 (43.21, 43.22 e 43.29).
Esempio: si tratta dell’installazione:
- di impianti di refrigerazione industriali (incluse le celle frigorifere “murate, cioè incorporate nell’edificio)
- degli impianti elettronici finalizzati al funzionamento delle macchine a controllo numerico e impianti simili.
SCOMPOSIZIONE DI UN CONTRATTO UNITARIO
SCOMPOSIZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Conferma: coerentemente con la CM 14/2015, viene ribadito che in presenza di unico contratto
d’appalto comprensivo di prestazioni soggette sia ad Iva che a reverse charge:
in generale: occorre procedere alla cd. “scomposizione” degli imponibili
in deroga: all’intero appalto si applica l’Iva in caso di costruzione/ristrutturazione di edificio.
In relazione a queste ultime, ricorre dunque la necessità di distinguere tra le prestazioni di:
- manutenzione straordinaria: cui va applicata la scomposizione
- ristrutturazione edilizia/risanamento/restauro conservativo: cui non si applica la scomposizione.
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FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARI
Gli interventi edilizi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari:
in passato: rientravano nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie (nessuna scomposizione e Iva 10%)
attualmente: vanno rubricati:
- come ristrutturazioni solo se si verifica un ampliamento di volume e non viene modificata la
destinazione d’uso (art. 17 c. 1 DL133/2014)
- in caso contrario rientrano tra le manutenzioni straordinarie, con effetto sia in relazione alla
scomposizione ai fini del reverse charge che dell’aliquota Iva applicabile.
DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE
Conferma: nell'ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto:
la demolizione e la successiva costruzione di un “nuovo” edificio
trova applicazione l’Iva all’intero contratto (non il reverse charge per l’attività di demolizione, posto
che questa deve considerarsi strettamente accessoria alla realizzazione della nuova costruzione).
DISTINZIONE TRA FORNITURA CON POSA IN OPERA E SERVIZI
L’Agenzia torna sulla questione riferita alla distinzione tra:
“prestazioni di servizio” (in appalto o tramite prestazione d’opera): soggetta a reverse charge
“cessione di bene con posa in opera accessoria”: soggetta ad Iva
A tal fine, nel ribadire concetti già espressi (CM 14/2015 e CM 37/2006), effettua un “aggiornamento” di
giurisprudenza e prassi, fornendo i “criteri interpretativi” da utilizzare per inquadrare l’attività svolta:
Corte Giustizia UE
(Causa C-111/05
del 29/03/07)
Cassazione
(sent. nn. 6925/01 e
11602/02)
RM nn. 148/2007
e 164/2007
GIURISPRUDENZA
ai fini della qualificazione dell’operazione:
a) occorre esaminare l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del
bene. I giudici evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore:
si limitano alla posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alterazioni
sono diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze
specifiche del cliente
b) il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere importanza decisiva,
ancorché il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è “un dato senz’altro
obiettivo di cui si può tener conto”.
occorre valutare se le parti “abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa
prestata o all’elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del
raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell’opera prestata”.
In particolare nella sent. n. 6925/2001 la Corte ha precisato che si ha appalto quando la
fornitura del bene costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è
lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono
non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze
del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che assume
valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.
DOCUMENTI DI PRASSI
la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa
contrattuale, “rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle
obbligazioni dedotte dalle parti”. In pratica, quando lo scopo principale è dato dalla cessione
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RM n. 220/2007
di un bene e l’esecuzione dell’opera è volta solo ad adattare il bene alle esigenze del cliente,
il contratto è qualificabile cessione con posa in opera.
“nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per
stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento
alla volontà contrattualmente espressa dalle parti.” In linea di principio, quando il
programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione
dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il
contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la
volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al
complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve
considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale”
La CM 37/2015 conclude evidenziando il seguente elemento preponderante nella discriminazione:
costituisce posa in opera: la cessione di bene accompagnata dall’esecuzione di servizi
destinati a consentirne la fruizione senza modificarne la natura
ha natura di prestazione di servizi: l’operazione che determina un risultato diverso e
“nuovo” rispetto al complesso dei beni impiegati.
RAPPORTO TRA OPERAZIONI NON IMPONIBILI E REVERSE CHARGE
Nella considerazione che, in deroga ai principi generali, per le operazioni in reverse charge debitore
d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese, ne deriva che:
il “presupposto” applicativo dell’inversione contabile è l’imponibilità dell’operazione
dunque il reverse non si applica nell’ipotesi in cui l’operazione sia non imponibile IVA.
Esempio: l’Agenzia porta l’esempio dei servizi internazionali di cui all’art. 9 c. 1 n. 6) Dpr 633/72 (servizi
prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il
funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto)
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Agenzia, nella considerazione della “complessità delle questioni” e della sussistenza di “profili di
incertezza” fa salvi i comportamenti “difformi” adottati fino al 22/12/2015 (data di emanazione
della CM 37/2015), con conseguente mancata applicazione di sanzioni.
In particolare, la non applicazione delle sanzioni attiene alle sole tematiche da questa affrontate e
limitatamente alle ipotesi che non rientrino nell’ambito di una frode fiscale.
PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2016
9 MARTEDÌ
IRPEF
INVIO SPESE SANITARIE
730 PRECOMPILATO
Invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese
sanitarie 2015 da parte di farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di
specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di
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assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri finalizzati
alla predisposizione del mod.730/2016 precompilato.
Per i soggetti non iscritti all’albo dei medici chirurghi non sussiste l’obbligo di
comunicazione. Pertanto, le snc, sas e srl che svolgono l’attività di
poliambulatori sono tenute alla comunicazione solo se possiedono
l’accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari. Lo stesso principio vale
anche per fisioterapisti, logopedisti e assimilati che non sono tenuti
all’adempimento se non risultano accreditati.
15 LUNEDÌ
IVA - CORRISPETTIVI
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle
GRANDE DISTRIBUZIONE imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o
spediti nel corso del mese di gennaio e risultanti da documenti di
FATTURAZIONE DIFFERITA
accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che
l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute,
FATTURE E AUTOFATTURE nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le
DI IMPORTO < €.300,00 operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal
cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro
REGISTRAZIONE DEI
Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del
CORRISPETTIVI
mese di gennaio, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno
DILETTANTISTICHE:
precedente fino a €.250.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e
REGISTRAZIONI
dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività, con riferimento al mese
CONTABILI
precedente.
16 MARTEDÌ
Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al
mese di gennaio (contribuenti mensili)
liquidazione e versamento dell’imposta a debito (scomputato l'acconto Iva)
IVA
relativa al 4° trimestre 2015 da parte di autotrasportatori c/terzi, distributori
TRIMESTRALI SPECIALI
di carburante ed associazioni in regime di L. 398/91.
Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute
relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib.
1004)
RITENUTE
Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute
(su pagamenti effettuati relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040)
nel mese di gennaio 2016) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038)
Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese
precedente
Condomini: versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei
IVA MENSILE
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INTRATTENIMENTI
PREVIDENZA
TFR
IMPOSTA SOSTITUTIVA
INAIL - PREMIO
IVA DI GRUPPO
22 LUNEDÌ
ENASARCO
CONTRIBUTI
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici
tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o
misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati"
Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per
lavori che danno accesso alla detrazione Irpef
Versamento imposta: versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa
alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di gennaio
Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di
lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti,
relativi alle retribuzioni maturate nel mese di gennaio.
INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 31,72% (soggetti
non pensionati e non iscritti ad altra previdenza) o del 24% (altri casi) da
parte dei committente, sui compensi corrisposti a gennaio 2016 a co.co.co
nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso >
€ 5.000); Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui
compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di
solo lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs.81/2015 nella misura
del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra previdenza).
IVS: versamento 4° rata fissa 2015 dei contributi previdenziali sul reddito
minimale da parte degli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti
Termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR (cod. trib. 1713), dedotto quanto versato in acconto.
Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2015 e per l’anticipo, anche
rateizzato, 2016.
Termine ultimo per la presentazione del modello IVA 26 per comunicare alle
Entrate quali sono le società che intendono avvalersi del regime di
compensazione di gruppo.
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al 4°
trimestre 2015.
25 GIOVEDÌ
INTRASTAT MENSILI
Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi
resi/ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi al mese di gennaio
29 LUNEDI
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
Febbraio 2016
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Informa Aziende
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CERTIFICAZIONE
UNICA 2016
CERTIFICAZIONE UTILI
INPS
REGIME AGEVOLATO
CONTRIBUTIVO
ACQUISTI DA
SAN MARINO
COMUNICAZIONE
DATI IVA
E-MENS
Consegna dal datore di lavoro/committente ai lavoratori dipendenti,
co.co.co. e co.co.pro. della certificazione dei redditi 2015 (mod. CU)
Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni
della certificazione (mod. CU) attestante i compensi/provvigioni
corrisposti e le ritenute effettuate nel 2015.
Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2015 da
parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile (mod.
CUPE). La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel
2015 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
Invio telematico all’INPS, da parte degli esercenti attività d’impresa che
applicano il regime forfetario, della comunicazione di voler usufruire del
nuovo regime agevolato contributivo (abbattimento contributo IVS del 35%).
Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici
aventi sede a San Marino, annotati a gennaio, utilizzando il quadro SE
contenuto nel nuovo modello di comunicazione “polivalente”.
Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato,
della comunicazione dati IVA 2015. Si rammenta che sono esonerati
dall’adempimento anche coloro che presentano nel mese di febbraio la
dichiarazione IVA relativa al 2015.
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che
quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L’adempimento riguarda anche i
compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla
vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione
con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. 81/2015
INAIL
Invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale.
DENUNCIA RETRIBUZIONI
Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate
STAMPATI FISCALI
nel 2015 (ricevute fiscali, bolle d’accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da
parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como