il questore della provincia di como
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IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COMO TABELLA DEI GIUOCHI PROIBITI Ai semi dell'ari 1 I O del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.193 1 n. 773), come modificalo ciall'rirt. 22 della legge 27.12.2002, ncgr esercizi pubblici c nei circoli privati di Coirio e provincia, a tutela dzll'ordine e della. sicurezza , imponc i seguenti divieti e prescrizioni. 2 I GIUOCHI DELLE CAIC'SE -L'esercizio del gioco dcllc carte 5 lecito, ove i l pubblico si intrattenga solamente per I<) svago; nnchi: se trattasi di giochi leciti, C vietato giocare su di essi poste e scomnicsse. E' prevista, infatti, soltanto l'abilita del giocatore, che consiste ncl niemorizzare le carte ;ioc;ite e nel Far previsioni in base ad esse sulle giocate future. Soiio vietati i segiieiiti giochi: baccarat - bassetta tajt - bestia- bi~~ibissochernin de fer O cincina- conchin- domino- erbetta- faraonelussata- goffo o goffctto- latisclueriet- lamechenetto o toppa- lotteiia mercantile e fiera- maco o novinornazzetto- rnorra-padrone e soito- passatella o tocco- petrangola- pitocclietto- poker- priinavera- puntoramino- settemezzo stoppa- tre carte-trentaquaranta- trentuno/giiet- treniacinque o mercante o piattellotreniasei o turchirietto- undici e mezzo- ventuno- zecchinett0.--- GIUOCHI AL B I L I A W O Sono vietati i serrucriti gioclii: . bazzica- battifondo o banco- baccarat con birilli- carrettella o lumaca- girirdinetto- gioco del tre t: del riove- mricao con birilli - parigina- rosso e bianco- rosso e nero- biliardo inglese o francese- biliardo a trut[ola- I - L 1 I 1 ALTRI GIUOCHI Sano vietati, inoltre, i seguenti giochi: dadi in tutte le forme - bianca o bella bianca - bull - carosello - fiera - football star - testa o croce roulettes di qualsiasi specie- riffa- tombola (salvo i casi previsti dalla legge) APPARECCIII E CONGEGNI AUTOltIATICI, SEMIAUTOMATICI ED E1,ETTRONICI Si considerano apparecchi e congegni automatici, seniiautomatici ed elettronici da trattenimerito o (13 gioco cli abilità e come tali idonei per il gioco lecito: A- gli apparecclii elettroineccanici, privi di nionitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abiliti mentale o strategica, attivabili uriicarnente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un Euro, clie distribuiscono in caso di vincita, direttamente e imrnediatamente dopo la conclusione della partita, ossia come diretta ed immediata conseguenza del gioco, prerni consistenti in prodoiti di piccola oggettisiica, non convertibili in denaro e [ioil scainbiabili con premi di diversa specie, i l cui valore complessivo i i < ~ r può i essere superiore, pcr ciascuria vincita, a vei!t..volte il costo clella uartita; B- gli apparccclii aiitomatici, semiautoiiiatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che non distrib~iiscono premi, né in denaro né in prodotti di piccola oggettistica, atiivahili esclusiv~nieritecon moneta metallica di valore ngn s u ~ e r i o r eper ciascuna partita n 50 centesi~nj-_ nei quali gli eleri~entidi abilita o trattenimento sono prepondeianti rispetto all'elemci~to aleatorio, clie consentono esclusivamente, quale effetto della vincita, il prolungamerito o la prosecuzionc della partita, subito dopo la sua conclusione, tino ad un rnassinio di dieci volte. . m, Dal I o gennaio 2003, questi ultimi apparecchi possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e successive iiiodificazioiii e se per essi sono state assoltc le relative imposte. tali appsrecclii iion potranno più dare come premio il prolungamento o la Dal I " geiuiuio ZOO,; prosccuziorie della partita; qualora non sia possibile una loro ricoiiversione in altra tipolosin consentita, dovranno essere rirriossi; C- gli apparecchi basati sulla soia abiliti lisica, mentale o siiaicgicn del giocaioi-e che-=i distribuiscono premi di alcun genere e per i quali la durata della partita può variare solo in relazione nll'abiliti del giocatore; il costo di ogni singola partita può essere superiore ai 50 centesimi di Euro; D- gli apparecchi e congegni aiitomatici, serniautoniatici ed elettronici che si attivano solo con l'introduzione di moneta rtietallica, nei quali gli elerneiiti di abilità o traitenimeiito sono prepoiideranti rispetto all'elemrnio aleatorio. Il costo della partita non suDera 50 centesimi di Euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e ~ h consentono c la corresponsione di vincite in denaro, comunque di valore non superiore a-venti volte il costo della sincola partita, erogate dalla macchina subilo dopo la caiiclusione del gioco ed esclusivamente in monete nietalliche. e Per questi apparecchi e coiigegni le vincite, computate in inodo non predetenninabile su un ciclo complessivo di 7000 partite, non devono risultare inferiori al 90% delle soiiinic giocate. In ogni caso i suddetti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o coinunque anche in parte le sue regole fondamentali. Tali apparecchi devono essere, inoltre, dotati di dispositivi che ne garaiitiscrino I'iniinodificabilita delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamenro e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento iri caso di manoniissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria. e L'utilizzo di q 9 t i iiltimi apparecchi e congegni e vietato $i minori di aimi 18. Anche gli apparecchi c coiigegni di cui alle lettere t\), E) e C), prodotti o importati a decorrere dal gcnnaio 2003, devono essere dotati dei citati dispositivi. l" Si considerano apparecchi e congegni aut«inatici, seiniautoniatici ed elettronici per i l sioco d'azzardo e, ggrtgnto. v i e d nelle sale da biliardo o da gioco e riegli altri esercizi, coinpresi i circoli privati, quelli che tianno irisita la scoiririiessa o clie consentoiio vincite puraiìientc aleatorie di un qualsiasi preniio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a veiiti volte i l costo della sirigola partita, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Sano v i e t ~ ~ ~ l ~ a p p a r ed e c iccongegni h~ attivati con lettore ottico Ipcr banconote), salvo quelli descritti alla lettera CL E' vietata l'installazione e I'uso di apparecchi elettronici che possono riprodurre i l gioco del poker o nnclie in parte le sue regole e quelli, comiinque, diffornii dai t i p i leciti ~_rimaelencati. -- E' VIETATO ORGANIZZARE Ir: GESTIRE SLOklkIESSE La prescntc tni1eI1i.1(leve essere esposta in Ritte le --!e da biliardo o d a cieco e negli e s e r c ~ p u l h l i c i , ~ n ~ p r e is,circoli i privait, autorizzati ;lila pratica del gioco o alla installazione di appiii.ecchi . . da gioco. [,e indicazioni i11 essa coiitenute sotio pi.escrizioni relritivc: all'aurorizzazione a tencrc i giochi I: ne costimiscoiio paire iiitegraiite. Feriiie i.estaiido le sanzioni pi.eviste dal codice peiiale per i l gioco d ' a z ~ i l r d o ~ t ! i l i i r.,rocedq l~~~~ all'installaziorie o corniinaue consente I'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni d i ~ u a l u n o u especie di apparecc,lii e c o _ n n e ~ iliversi . da quelli lirevisti riell.&prrsenk tabella i: non r i ~ ~ o r i d e nalle t i caratterisriche e ~rescrizioniininoste ~iglj(am._.llO del _T.U.L.P.S.,coni: illocliti~:l[O diillii Lcgg~789/3002. t punito con I'lirriirienda da 4.000.00 a 40.000.00 Eui-o. . --....--..*--h- E' sempre disposta, inoltre, la confisca degli apparecchi e congcgrii che dcvoilo cssere distrutti. j n s a a j di recidiva la sanzione e raddoppiata. E' ouniio con I'~mm_'da da 500.00 a 1 .000,00 Euro chiunque. gestendo a p ~ i t r e c c he~cor1~es1nidi cui lettera D) dclla r ~ r e s e g ~ ~ . ~ b ~ l j ~ ~ cl'uso o n saie ininori n t a di aiini I-. alla - Le violaziorii alle disposiziorii della tabella dci giochi sono santio~iateai sensi degli ar.tt. 9, 17, e 1 l 0 del T.U.L. P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive rnodificazioni. Se: I'riiitore degli illeciti appena esposti 6 titolare di licenze per pubblico esercizio, la licenza k sospesa da urio a sei inesi e, iri caso di recidiva, è revocata dal Siiidaco competente. 11 Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni cnnccmenti gli ipparecciii di cui all'art. 110 TULPS, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, infosrnnnclone I'Autorith com~~eterite al rilascio, per un periodo non superiore n Ui~ico,come iriodificato dalla Legge 289/2002. Coino, 12 i n ~ g g i u7003 .. Cat. 11.A~J04 IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COMO -VISTO l'art. 110, comma 1 de1T.U.L.P.S. (R.D. 11. 773 del 18.6.1931); - TENUTO CONTO dei principi volti a tutelare i diritti e l'integrità psichica e 11101-ale dei minori dai pericoli derivanti da iina indiscrir-ili~iata percezione di immagini televisive; - PRESO ATTO delle direttive del Ministero dell'lnterno contenute nella circolare 11. 557/223.420.1 del 5 dicembre 2003, avente ad oggetto:"Videogiochi a conteniito osceno o violento ecc."; - RILEVATA la necessità affiilcliè negli esercizi pubblici interessati noil sialio installati apparecchi e congegni suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori; - RICHIAMATO il proprio provvedimento emesso il 12.5.2003, recante la Tabella dei Giuochi proibiti; - LETTI l'art. 3 1 della Costituzione, Ia Legge 27 maggio 199 1, n. 176 e l'art. 9 del TULPS; VIETA: nel pubblico interesse, che negli esercizi pubblici, compresi i circoli privati, ed i11 punti di raccolta delle scommesse, ove siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, vengano iiistallatti apparecchi e congegni comprendenti audiovisivi che contengano "sequenze particolarmente crude o brutali ovvero scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore. I1 divieto non riguarda gli apparecchi e congegni il cui utilizzo è vietato ai minori di anni 1 8. Quanto prescritto integra le disposizioni emanate col provvediment opra menzioi-iato. Corno, 23 gennaio 2004 I Q , ESTORE arola) . F. QUESTURA di COMO Divisione Amministrativa e Sociale P.4RZI.GE bIODIFIC:\ DEL DECRETO EblESSO D.4 QUESTO UFFICIO IL 13 hI*-iGGIO 2003 (Tabella (lei Giuochi Proibiti) - alla lettera D) della tabella dzi giuochi proibiti, le parole: "la cilirata di cicscunci partita non 2 iil.t;.norc a dieci secondi e che consentono la comejponjione di vincite in dtnaro. cornurique di i.aio1.e non superiorz a venti volte I \ costo dellc! Gniola partita" sono sostirul~: dai!e parolc: "13 durata della stzasa e compresa tra sette e tredici secondi e clic disiiibuiscono vincite iri denaro. ciasc~tnaconiunquz di valore non supznore a 50 Euro"; le pnrolz: "7000 pasi:cV cono sostitriite riaile parole: "11.000 partite"; le parole "non devono tijulta[.e inferiori al 90% delle s o m m e giocate'' sr;nc> sostikiite dalle parole "devono risultare non infericri al 75% delle somme ziocntc" . Cc.!xo, -2.1 ottobre 2003