il questore della provincia di como

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il questore della provincia di como
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COMO
TABELLA DEI GIUOCHI PROIBITI
Ai semi dell'ari 1 I O del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.193 1 n. 773), come modificalo ciall'rirt. 22 della legge
27.12.2002, ncgr esercizi pubblici c nei circoli privati di Coirio e provincia, a tutela dzll'ordine e della.
sicurezza
, imponc i seguenti divieti e prescrizioni.
2
I
GIUOCHI DELLE CAIC'SE
-L'esercizio del gioco dcllc carte 5 lecito, ove i l pubblico si intrattenga solamente per I<) svago; nnchi: se
trattasi di giochi leciti, C vietato giocare su di essi poste e scomnicsse.
E' prevista, infatti, soltanto l'abilita del giocatore, che consiste ncl niemorizzare le carte ;ioc;ite e nel
Far previsioni in base ad esse sulle giocate future.
Soiio vietati i segiieiiti giochi:
baccarat - bassetta tajt - bestia- bi~~ibissochernin de fer O cincina- conchin- domino- erbetta- faraonelussata- goffo o goffctto- latisclueriet- lamechenetto o toppa- lotteiia mercantile e fiera- maco o novinornazzetto- rnorra-padrone e soito- passatella o tocco- petrangola- pitocclietto- poker- priinavera- puntoramino- settemezzo stoppa- tre carte-trentaquaranta- trentuno/giiet- treniacinque o mercante o piattellotreniasei o turchirietto- undici e mezzo- ventuno- zecchinett0.--- GIUOCHI AL B I L I A W O
Sono vietati i serrucriti
gioclii:
.
bazzica- battifondo o banco- baccarat con birilli- carrettella o lumaca- girirdinetto- gioco del tre t: del
riove- mricao con birilli - parigina- rosso e bianco- rosso e nero- biliardo inglese o francese- biliardo a
trut[ola-
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1
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1
ALTRI GIUOCHI
Sano vietati, inoltre, i seguenti giochi:
dadi in tutte le forme - bianca o bella bianca - bull - carosello - fiera - football star - testa o croce roulettes di qualsiasi specie- riffa- tombola (salvo i casi previsti dalla legge)
APPARECCIII E CONGEGNI AUTOltIATICI, SEMIAUTOMATICI ED E1,ETTRONICI
Si considerano apparecchi e congegni automatici, seniiautomatici ed elettronici da trattenimerito o (13
gioco cli abilità e come tali idonei per il gioco lecito:
A- gli apparecclii elettroineccanici, privi di nionitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abiliti
mentale o strategica, attivabili uriicarnente con l'introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un Euro, clie distribuiscono in caso di vincita,
direttamente e imrnediatamente dopo la conclusione della partita, ossia come diretta ed immediata
conseguenza del gioco, prerni consistenti in prodoiti di piccola oggettisiica, non convertibili in
denaro e [ioil scainbiabili con premi di diversa specie, i l cui valore complessivo i i < ~ r può
i
essere
superiore, pcr ciascuria vincita, a vei!t..volte il costo clella uartita;
B- gli apparccclii aiitomatici, semiautoiiiatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che
non distrib~iiscono premi, né in denaro né in prodotti di piccola oggettistica, atiivahili
esclusiv~nieritecon moneta metallica di valore ngn s u ~ e r i o r eper ciascuna partita n 50 centesi~nj-_
nei quali gli eleri~entidi abilita o trattenimento sono prepondeianti rispetto all'elemci~to
aleatorio, clie consentono esclusivamente, quale effetto della vincita, il prolungamerito o la
prosecuzionc della partita, subito dopo la sua conclusione, tino ad un rnassinio di dieci volte.
.
m,
Dal I o gennaio 2003, questi ultimi apparecchi possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi
dell'art. 14-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e successive iiiodificazioiii e se per essi sono state
assoltc le relative imposte.
tali appsrecclii iion potranno più dare come premio il prolungamento o la
Dal I " geiuiuio ZOO,;
prosccuziorie della partita; qualora non sia possibile una loro ricoiiversione in altra tipolosin
consentita, dovranno essere rirriossi;
C- gli apparecchi basati sulla soia abiliti lisica, mentale o siiaicgicn del giocaioi-e che-=i
distribuiscono premi di alcun genere e per i quali la durata della partita può variare solo in relazione
nll'abiliti del giocatore; il costo di ogni singola partita può essere superiore ai 50 centesimi di Euro;
D- gli apparecchi e congegni aiitomatici, serniautoniatici ed elettronici che si attivano solo con
l'introduzione di moneta rtietallica, nei quali gli elerneiiti di abilità o traitenimeiito sono
prepoiideranti rispetto all'elemrnio aleatorio. Il costo della partita non suDera 50 centesimi di Euro,
la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e ~ h consentono
c
la corresponsione di
vincite in denaro, comunque di valore non superiore a-venti volte il costo della sincola partita,
erogate dalla macchina subilo dopo la caiiclusione del gioco ed esclusivamente in monete
nietalliche.
e
Per questi apparecchi e coiigegni le vincite, computate in inodo non predetenninabile su un
ciclo complessivo di 7000 partite, non devono risultare inferiori al 90% delle soiiinic
giocate.
In ogni caso i suddetti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o coinunque
anche in parte le sue regole fondamentali.
Tali apparecchi devono essere, inoltre, dotati di dispositivi che ne garaiitiscrino
I'iniinodificabilita delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamenro e di
distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede,
che ne blocchino il funzionamento iri caso di manoniissione o, in alternativa, con l'impiego
di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria.
e
L'utilizzo di q 9 t i iiltimi apparecchi e congegni e vietato $i minori di aimi 18.
Anche gli apparecchi c coiigegni di cui alle lettere t\), E) e C), prodotti o importati a decorrere dal
gcnnaio 2003, devono essere dotati dei citati dispositivi.
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Si considerano apparecchi e congegni aut«inatici, seiniautoniatici ed elettronici per i l sioco
d'azzardo e, ggrtgnto. v i e d nelle sale da biliardo o da gioco e riegli altri esercizi, coinpresi i circoli
privati, quelli che tianno irisita la scoiririiessa o clie consentoiio vincite puraiìientc aleatorie di un
qualsiasi preniio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a veiiti volte i l costo della sirigola
partita, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
Sano v i e t ~ ~ ~ l ~ a p p a r ed
e c iccongegni
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attivati con lettore ottico Ipcr banconote), salvo quelli descritti
alla lettera CL
E' vietata l'installazione e I'uso di apparecchi elettronici che possono riprodurre i l gioco del poker o
nnclie in parte le sue regole e quelli, comiinque, diffornii dai t i p i leciti ~_rimaelencati.
--
E' VIETATO ORGANIZZARE Ir: GESTIRE SLOklkIESSE
La prescntc tni1eI1i.1(leve essere esposta in Ritte le --!e da biliardo o d a cieco e negli e s e r c ~ p u l h l i c i ,
~ n ~ p r e is,circoli
i
privait, autorizzati ;lila pratica del gioco o alla installazione di appiii.ecchi
. . da gioco.
[,e indicazioni i11 essa coiitenute sotio pi.escrizioni relritivc: all'aurorizzazione a tencrc i giochi I: ne
costimiscoiio paire iiitegraiite.
Feriiie i.estaiido le sanzioni pi.eviste dal codice peiiale per i l gioco d ' a z ~ i l r d o ~ t ! i l i i r.,rocedq
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all'installaziorie o corniinaue consente I'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni d i ~ u a l u n o u especie di apparecc,lii e c o _ n n e ~ iliversi
.
da quelli lirevisti riell.&prrsenk
tabella i: non r i ~ ~ o r i d e nalle
t i caratterisriche e ~rescrizioniininoste ~iglj(am._.llO
del _T.U.L.P.S.,coni:
illocliti~:l[O
diillii
Lcgg~789/3002.
t
punito
con
I'lirriirienda
da
4.000.00
a
40.000.00
Eui-o.
.
--....--..*--h-
E' sempre disposta, inoltre, la confisca degli apparecchi e congcgrii che dcvoilo cssere distrutti. j n s a a j
di recidiva la sanzione e raddoppiata.
E' ouniio con I'~mm_'da da 500.00 a 1 .000,00 Euro chiunque. gestendo a p ~ i t r e c c he~cor1~es1nidi cui
lettera D) dclla r ~ r e s e g ~ ~ . ~ b ~ l j ~ ~ cl'uso
o n saie ininori
n t a di aiini I-.
alla
-
Le violaziorii alle disposiziorii della tabella dci giochi sono santio~iateai sensi degli ar.tt. 9, 17, e 1 l 0
del T.U.L. P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive rnodificazioni.
Se: I'riiitore degli illeciti appena esposti 6 titolare di licenze per pubblico esercizio, la licenza k sospesa
da urio a sei inesi e, iri caso di recidiva, è revocata dal Siiidaco competente.
11 Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni cnnccmenti gli ipparecciii di cui
all'art. 110 TULPS, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, infosrnnnclone I'Autorith
com~~eterite
al rilascio, per un periodo non superiore n
Ui~ico,come iriodificato dalla Legge 289/2002.
Coino, 12 i n ~ g g i u7003
..
Cat. 11.A~J04
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COMO
-VISTO l'art. 110, comma 1 de1T.U.L.P.S. (R.D. 11. 773 del 18.6.1931);
- TENUTO CONTO dei principi
volti a tutelare i diritti e l'integrità psichica e 11101-ale
dei minori dai pericoli derivanti da iina indiscrir-ili~iata percezione di immagini
televisive;
- PRESO ATTO delle direttive del Ministero dell'lnterno contenute nella circolare
11.
557/223.420.1 del 5 dicembre 2003, avente ad oggetto:"Videogiochi a conteniito
osceno o violento ecc.";
- RILEVATA la necessità affiilcliè negli esercizi pubblici interessati noil sialio
installati apparecchi e congegni suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo
sviluppo psicologico dei minori;
- RICHIAMATO il proprio provvedimento emesso il 12.5.2003, recante la Tabella
dei
Giuochi proibiti;
-
LETTI l'art. 3 1 della Costituzione, Ia Legge 27 maggio 199 1, n. 176 e l'art. 9 del
TULPS;
VIETA:
nel pubblico interesse, che negli esercizi pubblici, compresi i circoli privati, ed i11 punti
di raccolta delle scommesse, ove siano installati apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, vengano iiistallatti
apparecchi e congegni comprendenti audiovisivi che contengano "sequenze
particolarmente crude o brutali ovvero scene che, comunque, possano creare
turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.
I1 divieto non riguarda gli apparecchi e congegni il cui utilizzo è vietato ai minori di
anni 1 8.
Quanto prescritto integra le disposizioni emanate col provvediment opra menzioi-iato.
Corno, 23 gennaio 2004
I Q , ESTORE
arola)
.
F.
QUESTURA di COMO
Divisione Amministrativa e Sociale
P.4RZI.GE bIODIFIC:\ DEL DECRETO EblESSO D.4 QUESTO UFFICIO IL 13 hI*-iGGIO 2003
(Tabella (lei Giuochi Proibiti)
-
alla lettera D) della tabella dzi giuochi proibiti, le parole: "la cilirata di cicscunci partita non 2
iil.t;.norc a dieci secondi e che consentono la comejponjione di vincite in dtnaro. cornurique di
i.aio1.e non superiorz a venti volte I \ costo dellc! Gniola partita" sono sostirul~: dai!e parolc: "13
durata della stzasa e compresa tra sette e tredici secondi e clic disiiibuiscono vincite iri denaro.
ciasc~tnaconiunquz di valore non supznore a 50 Euro"; le pnrolz: "7000 pasi:cV cono sostitriite
riaile parole: "11.000 partite"; le parole "non devono tijulta[.e inferiori al 90% delle s o m m e giocate''
sr;nc> sostikiite dalle parole "devono risultare non infericri al 75% delle somme ziocntc" .
Cc.!xo, -2.1 ottobre 2003