BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.C.P.A.

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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.C.P.A.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.C.P.A. – Sede Legale e amministrativa: via Tosco
Romagnola n. 101/A Fornacette (PI). Tel. 0587281111 fax 0587281242. Codice ABI 08562.1 Iscritta all’albo delle Banche
della Banca d’Italia al n. 4646.6.0. Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. PI001 79660501. Sito internet:
www.bccfornacette.it mail: [email protected]. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo. Capitale sociale e Riserve (Patrimonio) al 31.12.2004: € 38.806.620,00
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.Lgs. 385 DEL
1/9/1993 – DELIBERA CICR DEL 4/3/2003
FOGLIO INFORMATIVO N. 26 decorrenza 1.12.2005
Conto Corrente Ipotecario
(fondiario, tasso variabile, con fidejussione e 3° dat. ipoteca - privati -)
Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, ma normalmente
per un periodo minimo di 19 mesi, una somma di denaro (garantita da un ipoteca su immobile già di proprietà),
concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra massima concordata, oltre la disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte,
questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito
(cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
… variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese
del servizio) ove contrattualmente previsto;
… variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari
USA).
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Saldo contabile
Saldo disponibile
Tasso debitore:
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui
sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
-per utilizzi entro i limiti del fido
-per utilizzi oltre i limiti del fido
-per utilizzi senza fido
Commissione massimo scoperto:
-per utilizzi entro i limiti del fido
-per utilizzi oltre i limiti del fido
-per utilizzi senza fido
Commissione calcolata sul più alto saldo debitore del trimestre, per utilizzi
entro i limiti del fido concesso
Spese di liquidazione interessi debitori
Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale, degli interessi debitori
n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori
Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido
Spese di Istruttoria
Condizioni economiche dell'operazione o del servizio
Conto corrente ipotecario
Spese e commissioni
Commissione di istruttoria
Commissione annuale di gestione del fido pari allo 0, 5% dell'importo del fido
accordato con un minimo di €. 80,00 e un massimo di €. 240,00 annue
Spese per invio documento di sintesi
Spese per rierche effettuate per singolo
documento
1%
€ 6,00
per ricerche negli archivi dell’anno in corso e dei 4 anni
precedenti
per ricerche negli archivi degli oltre 4 anni precedenti
Tassi e commissione su scoperto transitorio
tasso annuo debitore per scoperto di c/c nel limite del fido
tasso annuo debitore per scoperto oltre il limite di fido
commissione sul massimo per scoperto entro il limite di fido
commissione sul massimo per scoperto senza/oltre il limite di fido
spese per produzione documentazione catastale, spese notarili e oneri fiscali
interamente a carico della parte mutuataria
Capitalizzazione e calcolo degli interessi
Capitalizzazione trimestrale sia a credito che a debito
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile
€ 10,00
€ 20,00
13%
14, 5%
0,625%
0,625%
CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’anno...................... il giorno.......................del mese di ..................., in Fornacette di Calcinaia, via Tosco Romagnola
n. 101/a nella sede della Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, innanzi a me, notaio ___________ iscritto nel
ruolo del distretto notarile di Pisa, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa concorde rinuncia fattavi, col mio
consenso
dalle
Parti
aventi
i
requisiti
di
legge,
sono
comparsi
i
Signori:
- ____________, nat a __________ il __________,domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di
________________, in rappresentanza della “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE - Società
cooperativa per azioni ” con sede in Fornacette di Calcinaia, via Tosco Romagnola, 101/a capitale e riserve al 31/12/04
Euro 38.806.620,00 iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D.Lgs 385/93, codice fiscale e numero di iscrizione
del Registro delle Imprese di Pisa n. 00179660501; autorizzato alla stipula dei contratti di mutuo con procura speciale
rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, signor James Andreotti, con atto notaio
_________ di Pontedera del ________, rep. ______, racc. ______, registrato a Pontedera il _________ al n.
_________ serie 1°, che in copia autentica rilasciata dallo stesso notaio __________ trovasi allegato ad altro atto a mio
rogito in data ..............registrato a Pontedera il............................con iscrizione ipotecaria in Pisa in data ..................al
n..................reg. part. , nonché in esecuzione della delibera del ________ della Banca suddetta in data ______ iscritta al
n. _____ del Libro Fidi.
- Quale parte accreditata: __________;
- Quale fideiussore; __________;
- Quale terza parte datrice di ipoteca: __________;
I Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi hanno richiesto di far constatare per atto pubblico
quanto segue.
Le Parti premettono che:
i signori __________, che nel seguito del presente atto saranno indicati come “parte accreditata”, hanno richiesto alla
Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, che nel seguito del presente atto sarà indicata come “Banca”, un’apertura
di credito in conto corrente, offrendo in garanzia ipotecaria beni immobili, che nel seguito del presente atto verranno
descritti e di proprietà di __________ quale Terza parte datrice di ipoteca.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto
segue.
ART.1
La Banca, come sopra rappresentata, in virtù della sopra citata delibera del __________ concede alla parte accreditata,
che accetta con vincolo di solidarietà con i propri aventi causa a qualsiasi titolo, un finanziamento ai sensi dell’art. 38 e
segg. del D.Lgs. 385/93 per la complessiva somma di € _____ (__________) sotto la forma di apertura di credito in
conto corrente con scadenza a due anni prorogabile, da utilizzarsi sul conto corrente n.______________ aperto presso
la Filiale di __________ della Banca, al saggio di interesse pari alla quotazione della media aritmetica dei tassi
EURIBOR a __ mesi rilevata dal Comitato Gestione dell’EURIBOR per valute relative ai giorni lavorativi. Tale media
sarà moltiplicata per il coefficiente 365/360 e maggiorata di 6 punti con arrotondamento al quarto di punto superiore; il
tasso nominale annuo come sopra determinato sarà pertanto arrotondato a centesimi 00 oppure 25 oppure 50 oppure 75.
Ultima quotazione media, puntuale, disponibile relativa al mese di ___________ è il _________%.
Resta peraltro convenuto che la Banca ha la facoltà di:
- diminuire la quota aggiuntiva rispetto alla quotazione media del Tasso EURIBOR a __ mesi;
- di riaumentare tale quota aggiuntiva, sino al massimo stabilito al comma precedente, in relazione alle condizioni del
mercato finanziario, talché non è vincolante per la Banca il tasso oggi applicato.
Attualmente il tasso applicato è quello del _______% (__ virgola ____ per cento) nominale annuo pari al tasso
annuale composto del ________%.
Alla scadenza del termine dell’apertura di credito, in assenza di diversa dichiarazione di volontà delle parti, la
stessa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno.
ART.2
La parte utilizzatrice si impegna a corrispondere alla Banca, una-tantum, a titolo di commissione, un importo di €
_____.
ART.3
Le operazioni relative all’apertura di credito concessa saranno regolate in conto corrente di corrispondenza e questo
sarà disciplinato, per quanto non contemplato nel presente atto, dalle “norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza ed i servizi connessi”, delle quali la Parte accreditata dichiara di averne già in precedenza ricevuto copia
e di conoscerne ed approvarne il contenuto.
ART.4
A garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto e dalle norme richiamate all’art.3, il signor __________
quale Terza parte datrice di ipoteca sottopone e vincola ad ipoteca i beni qui di seguito descritti a favore della Banca la
quale in persona di chi sopra accetta, i seguenti immobili e precisamente:
(vedi perizia)
L’ipoteca si estenderà a tutte le ragioni, diritti, accensioni, dipendenze e pertinenze degli immobili suddescritti e colpirà
altresì oltre a tutte le costruzioni ivi esistenti, quelle erigende; i quali immobili, la Parte accreditata e la terza parte
datrice di ipoteca dichiarano e garantisce essere di sua piena proprietà, in regola con il pagamento delle imposte e liberi
da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, anche solo parziali.
L’ipoteca è concessa e dovrà essere iscritta:
a) per l’ammontare capitale dell’apertura di credito, e cioè per € _____ ;
b) per tre annualità d’interessi al tasso di cui all’art.1, per rimborso di tasse, imposte, premi assicurativi e di ogni
ulteriore credito della Banca, dipendente dal presente contratto o da spese che comunque essa ritenesse di sostenere per
tutelare e conseguire il proprio avere, a calcolo e senza pregiudizio del più, per € _____ e così per complessive €
_____ (€ __________) , ovvero per la maggior somma dovuta alle variazioni del tasso di cui al medesimo art. 1.
La somma iscritta si intende automaticamente aumentata a norma dell’art. 39 terzo comma d.lgs. 385/93 per
effetto della clausola di indicizzazione prevista dall’art. 1.
Affinché la garanzia ipotecaria costituita con il presente atto abbia a rimanere ferma ed operante fino a che sia
completamente estinto ogni credito derivante alla Banca dalla presente concessione di credito, agli effetti degli artt.
1230 e 1232 c.c., le Parti contraenti espressamente convengono che qualsiasi eventuale modificazione sia delle
condizioni che regolano l’operazione ed il conto, sia del numero distintivo del conto stesso, sia del tasso di interesse, sia
del termine di scadenza, sia dell’importo dell’affidamento concesso e così di ogni altro elemento del presente contratto,
mai produrrà novazione alcuna delle obbligazioni né del rapporto con questo atto posti in essere.
Resta in ogni caso convenuto che anche nell’eventuale ipotesi di novazione, tutte le garanzie reali e personali
costituite verranno mantenute per il nuovo credito e conseguenti obbligazioni e rapporti.
Le operazioni relative alla presente apertura di credito in conto corrente saranno regolate dal Regolamento,
che, a stampa, omessane la lettura per espressa dispensa avutasi dai Contraenti, dagli stessi e da me Notaio sottoscritto,
viene allegato al presente atto sotto la lettera “A“ per farne parte integrante.
ART. 5
La Parte accreditata si obbliga, ad assicurare e mantenere assicurati per un congruo valore non inferiore a € _____ (€
__________) contro i danni derivanti da incendio, caduta del fulmine, esplosione e scoppio in genere gli immobili
assoggettati ad ipoteca presso una Compagnia di gradimento della Banca per tutta la durata del presente contratto.
La Banca si riserva di subordinare in tutto o in parte l’utilizzo dell’apertura di credito anche all’adempimento
dell’obbligo previsto nel comma precedente.
La Parte accreditata si obbliga ad esibire alla Banca la quietanza relativa al pagamento del premio ed a
depositarla presso di essa, che nel caso di ritardo od omissione della Parte accreditata medesima nel pagamento ovvero
nel rinnovo del contratto di assicurazione, potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa.
La Parte accreditata si obbliga a non compiere atti di disposizione sugli immobili ipotecati senza averne prima
riportato il consenso scritto della Banca, a non cedere, vincolare, riscuotere anticipatamente in tutto o in parte i relativi
canoni di locazione o frutti in genere, e a non alterare la condizione giuridica degli immobili stessi e particolarmente a
non costituire servitù passive, né modificare o aggravare quelle preesistenti.
I patti di cui al precedente comma saranno inseriti nella nota di iscrizione ipotecaria.
La Parte accreditata si obbliga altresì, qualora, in tutto o in parte, alienasse o concedesse in locazione immobili
ipotecati, a notificare con lettera raccomandata alla Banca entro trenta giorni i relativi atti di alienazione o locazione.
Ove la Banca ritenga, secondo il proprio insindacabile giudizio, che si sia verificata una diminuzione di valore
degli immobili ipotecati, potrà chiedere ulteriori garanzie.
ART. 6
A maggior garanzia del buon esito dell’operazione, i sig. __________ come sopra rappresentato, si costituiscono
fideiussori solidali della parte mutuataria per l’adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal presente contratto
e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della Banca per capitale interessi e accessori di qualsiasi natura, nei
limiti dell’importo di euro _____ (__________).
La presente fideiussione è indipendente e in aggiunta di ogni altra garanzia che assista o che venisse ad assistere le
obbligazioni assunte dalla parte mutuataria col presente atto; le obbligazioni derivanti dalla fideiussione stessa sono
solidali ed indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.
Il fideiussore si impegna a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, quanto la Banca medesima
indicherà come dovutole dalla parte mutuataria rinunciando essa al beneficio delle preventiva escussione di cui
all’art.1944 c.c. ed esonerando la Banca dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 c.
ART.7
La Parte accreditata consente che il Direttore dell’Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare
esegua le relative formalità di iscrizione ipotecaria e di trascrizione dei patti di cui all’art. 5, primo comma, con esonero
di ogni sua responsabilità al riguardo.
ART.8
E’ patto espresso tra le parti che l’utilizzazione della presente apertura di credito sarà possibile soltanto dopo
che sia stata iscritta ipoteca alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pisa e dopo che sia stato dimostrato dalla
parte utilizzatrice a mezzo regolari certificati, ovvero di quella documentazione che, a insindacabile giudizio della
Banca sarà considerata equipollente, che l’ipoteca stessa della Banca trovasi nel grado convenuto e che su quanto
oggetto di ipoteca stessa non insistono trascrizioni e/o vincoli pregiudizievoli, nonché dopo che sia stata consegnata
alla Banca la polizza di cui al precedente art. 5.
ART.9
La Parte accreditata si obbliga inoltre a mantenere e conservare in perfetto stato gli immobili, curandone la
manutenzione e le riparazioni in modo adeguato alla loro natura, a non fare cosa alcuna che possa menomarne il valore
ed a non trascurare di fatto tutto quanto necessario per mantenerne integro il valore ed a provvedere tempestivamente al
regolare soddisfacimento di tutte le imposte, tasse ed oneri diversi che comunque gravino su tali immobili o che
direttamente od indirettamente vi abbiano relazione od abbiano in genere relazione con il presente contratto di
finanziamento.
La Parte accreditata è pure tenuta a dare comunicazione alla Banca, entro tre giorni dal fatto, di ogni
mutamento o possibilità di mutamento che, anche senza colpa o fatto proprio, sia apportato agli immobili: sia per
attentati in genere al diritto di proprietà, sia per infortunio o per qualsiasi altra causa, compresi i casi di demolizione o
danneggiamento o rovina, anche parziali, e così anche per ricostruzioni.
La Banca potrà, in ogni tempo, far ispezionare gli immobili ipotecati da persona di suo gradimento e ad essa
sola spetterà di giudicare, in pendenza del rapporto, l’idoneità della costituita garanzia ed avrà diritto di pretendere in
qualsiasi momento la dimostrazione dell’avvenuta osservanza di quanto al presente punto.
ART.10
La Banca avrà diritto di risolvere immediatamente il contratto quando:
a) risultasse in qualunque tempo che, senza il consenso scritto della Banca, sugli immobili ipotecati sono stati ceduti,
vincolati o riscossi anticipatamente, oltre le normali scadenze brevi, canoni o frutti in genere non dichiarati nel presente
contratto o che sia stata alterata la condizione giuridica degli immobili stessi anche con la costituzione di servitù passive
o con la modifica o l’aggravamento di quelle già esistenti o che alla Banca non siano stati notificati, nei termini fissati
dall’art. 5 del presente contratto, gli atti di alienazione o di locazione degli immobili o che non fossero stati osservati gli
obblighi derivanti dall’art. 8 del presente contratto;
b) la Parte accreditata avesse taciuto circa l’esistenza di debiti, vincoli e cause di prelazione afferenti gli immobili stessi
di cui al secondo comma del precedente art. 4;
c) risultasse in qualunque tempo che la Parte accreditata non abbia assicurati o mantenuto assicurati gli immobili
ipotecati nei modi e nei termini fissati dall’art. 5.
Resta inteso che la Parte accreditata decadrà dal beneficio del termine qualora si verifichino le ipotesi previste
dall’art. 1186 c.c..
Si conviene che sia nelle ipotesi di risoluzione che in quelle di decadenza dal beneficio del termine la Banca
avrà diritto di pretendere l’immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi spettanti, degli accessori e di tutte
le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, agendo se del caso in via
esecutiva mediante una copia del presente atto rilasciata nelle forme di legge.
Tutte le spese del procedimento, tanto giudiziali quanto stragiudiziali ripetibili e non, saranno interamente a
carico della Parte accreditata, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio,
sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti.
ART.11
La Parte accreditata per il caso di inadempienza degli obblighi derivanti dal presente contratto, si obbliga fin
d’ora ad accettare come sequestratario dei beni ipotecati persona di gradimento della Banca, esonerata questa da ogni
responsabilità per l’operato del sequestratario stesso.
ART.12
Le spese del presente atto e tutte le altre da questo dipendenti, comprese quelle relative alla copia esecutiva per la
Banca ed alla copia che la stessa dovrà fornire alla Parte accreditata, nonché quelle per tasse ed imposte, anche a titolo
suppletivo, e di qualsiasi genere, saranno a carico della Parte accreditata. La stessa Parte accreditata si obbliga a
reintegrare la Banca dell’onere sostenuto per il pagamento dell’imposta di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e successive
modificazioni nonché, in caso di accertamento, al rimborso della maggiore imposta dovuta prevista dall’art. 6 della
tariffa allegata al D.L. 347/90, della legge 191 del 30/07/2004, della Legge n. 257 del 19/10/04 e dall’imposta di bollo
di cui alla tariffa parte I allegata al D.P.R. 642/72. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, il "Mutuatario" dichiara che il presente mutuo non è finalizzato
all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali non ricorrono
le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). (SALVO VERIFICA)
ART.13
Per ogni eventuale vertenza che possa insorgere fra le parti in dipendenza del presente contratto il Foro Competente è
quello di ___________________________ ( INDICARE IL COMPETENTE FORO DEL DOMICILIO ELETTO DAL
MUTUATARIO, FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO IN BASE AGLI ART. 18 E SEGUENTI C.P.C.).
Agli effetti del presente contratto e delle notificazioni di qualsiasi atto, anche di esecuzione, che si rendessero
necessarie, le Parti eleggono domicilio attributivo di giurisdizione, quanto alla Banca presso la propria sede in
Fornacette di Calcinaia, via Tosco Romagnola 101/a, quanto alla Parte accreditata in ................................................ e
alla terza parte datrice di ipoteca _____________________________;
ART. 14
Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo); non
producono effetto, pertanto, le clausole del presente contratto e relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto
con la suddetta disciplina.
ART.15
Agli effetti tributari, trattandosi di finanziamento effettuato dalla Banca, esercente il credito anche a medio termine,
secondo le disposizioni di legge ed il proprio statuto, le Parti chiedono l’applicazione, tanto agli effetti dell’imposta di
registro quanto di quella ipotecaria, nonché agli effetti di qualsiasi altra imposta o tassa, delle disposizioni di cui al
D.P.R. 29.09.1973 n. 601 ed eventuali successive modificazioni.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto e pubblicato ai Comparenti, i quali, a mia
domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me Notaio si firmano in fine e a margine degli
altri fogli, nonché nel Regolamento allegato.
Consta quest’atto di quattro fogli in esenzione dal bollo, ai sensi del citato D.P.R. n. 601 dattiloscritti da
persona di mia fiducia con nastro indelebile a norma di legge ed in piccola parte scritti di mia mano su ..........................
fogli per pagine ..........
.
REGOLAMENTO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO
IN CONTO CORRENTE CONCESSA DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE.
Articolo 1 - Applicabilità
Il presente regolamento forma parte integrante e sostanziale del contratto ed obbliga, nei confronti della Banca in atto,
la parte accreditata con vincolo di solidarietà ed indivisibilità anche con i propri aventi causa a qualsiasi titolo.
Identico obbligo fa carico all’eventuale concedente la garanzia ipotecaria limitatamente alla parte del Regolamento che
riguarda la stessa garanzia.
Articolo 2 - Interessi
Gli interessi sui conti correnti ipotecari sono posticipati e dovranno essere corrisposti alle scadenze trimestrali pattuite
nel contratto. Quando il conto presenti disponibilità, gli interessi verranno addebitati in conto. Gli interessi scaduti
produrranno a loro volta interessi dalla data valuta dell’addebitamento.
Articolo 3 - Cessione del Credito
Ogni qual volta la Banca deliberi di cedere le ragioni di credito ad essa spettanti in ordine ad un prestito ipotecario, essa
avrà facoltà di rendere fisso l’interesse nella misura che sarà determinata a quel momento dagli Organi Amministrativi
della Banca stessa. Della decisione e del provvedimento adottato circa il tasso di interesse sarà data notizia, a mezzo
raccomandata diretta al domicilio eletto dalla parte mutuataria la quale, ove non intenda accettare la sostituzione del
creditore, potrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedere alla totale estinzione del proprio debito
risolvendo il contratto.
Articolo 4 - Esercizio di apertura di credito in conto corrente
Il concessionario di conto corrente con garanzia ipotecaria (detto anche correntista) dovrà esercitare il credito apertogli
dalla Banca traendo esclusivamente mediante gli appositi assegni predisposti dalla Banca stessa, contro rimborso del
costo; detti assegni dovranno essere emessi e presentati a norma di legge nonchè di quelle disposizioni che la Banca si
riservasse di indicare.
E’ in facoltà della Banca consentire che l’esercizio del conto corrente avvenga presso una qualsiasi delle proprie
dipendenze. Il correntista potrà restituire qualsiasi somma, in qualsiasi giorno di apertura degli sportelli della Banca, per
ogni versamento gli verrà rilasciata ricevuta. Con la cessazione del rapporto di conto corrente il correntista dovrà
restituire gli assegni non utilizzati, restando esso responsabile di ogni evento dannoso conseguente a tale mancata
restituzione.
Articolo 5 - Limitazione alla facoltà di disposizione di beni ipotecari
Fino a quando il conto corrente ipotecario non sia stato definitivamente chiuso con la integrale restituzione di quanto
dovuto, la accreditata, nonché l’eventuale terzo datore di ipoteca, resteranno obbligati:
a) a non concedere in locazione gli immobili ipotecati in modo difforme da quello stabilito dalle norme vigenti in
materia;
b) a non ricevere dai conduttori dei beni stessi anticipazioni di pigioni per più di un anno;
c) a non costituire servitù, anticresi o cessioni di rendita sui beni medesimi;
d) a non modificare la struttura sostanziale e la consistenza dei fabbricati ipotecati nonché la loro destinazione senza il
consenso della Banca e ciò anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 2813 del Codice Civile;
e) a non tenere i fondi rustici ipotecati sguarniti del relativo bestiame, come pure a non cedere a soccida il bestiame
stesso, a non atterrare le piante di alto fusto e a non costituire privilegi sulle scorte;
f) a consentire, in qualsiasi momento, alla Banca di ispezionare lo stato di consistenza dei beni ipotecati;
g) a mantenere i beni stessi con la diligenza del buon padre di famiglia e a non permettere che altri vi porti innovazioni
pregiudizievoli;
h) a comunicare immediatamente alla Banca qualsiasi evento dannoso che comunque possa incidere sulla consistenza e
valore dei beni ipotecati.
Art. 6 - Supplementi di garanzia - Cancellazione dell’ipoteca
La parte accreditata nonché l’eventuale terzo datore d’ipoteca restano obbligati, per lo stesso periodo indicato al
precedente articolo, a giustificare ad ogni richiesta della Banca:
a) di essere in pari con il pagamento dei tributi per la riscossione dei quali esiste privilegio immobiliare;
b) di essere in pari con il pagamento dei premi di assicurazione di cui al successivo art. 8.
Comunque, per l’eventualità che la Banca ritenesse opportuno conservare nel modo più idoneo i propri diritti di
garanzia rispetto al privilegio di cui al precedente comma a), la parte mutuataria resta obbligata a prestare a proprie
spese le supplementari garanzie e fino a che siano pendenti sopravvenienze fiscali per le quali esista privilegio o
sussista solidarietà, la Banca avrà facoltà di non consentire la cancellazione dell’ipoteca, anche se il debito in capitale
ed interessi nascente dall’apertura di credito sia stato totalmente estinto.
Art. 7 - Assicurazione
Per tutta la durata dell’apertura di credito in conto corrente, i contraenti nonché l’eventuale datore di ipoteca dovranno
mantenere assicurati contro il rischio dell’incendio, scoppio del gas e caduta del fulmine, i fabbricati ipotecati ,
mediante polizza da stipularsi con compagnia di assicurazione di gradimento della Banca e per cifra da stabilirsi in
contratto. Identico obbligo competerà - a richiesta della Banca - per i boschi, limitatamente all’incendio e caduta del
fulmine. Copia autentica del contratto assicurativo e di ogni successiva variazione dovrà essere consegnata alla Banca
che avrà facoltà, in caso di inadempienza della parte accreditata, di sostituirsi al medesimo in tutti gli obblighi che ad
esso derivano dal presente regolamento, senza limitazione alcuna. In caso di sinistro la parte accreditata o l’eventuale
terzo datore di ipoteca dovranno darne avviso alla Banca entro tre giorni successivi invitando la Banca ad intervenire
all’accertamento dei danni, alla liquidazione e all’incasso dell’indennità relativa, anche senza il concorso del
proprietario, e cioè con riferimento e richiamo a quanto previsto dall’art. 2742 del Codice Civile. Le somme pagate per
detto titolo dalla compagnia assicuratrice dovranno, a scelta della Banca mutuante, essere impiegate nella rimessa in
ripristino dell’immobile danneggiato oppure imputate a diminuzione del debito nascente dall’apertura di credito in
conto corrente con riferimento e richiamo a quanto previsto dall’art. 2743 del Codice Civile.
La Banca avrà facoltà, finché l’apertura di credito in conto corrente non sia definitivamente chiusa, di pagare i premi
di assicurazione rimasti insoluti, di rinnovare il contratto assicurativo alla scadenza, anche con compagnia diversa da
quella originaria, e tutto ciò a spese del contraente cui le somme pagate saranno addebitate allo stesso tasso annuo del
conto corrente ipotecario con l’obbligo di liquidarle alla scadenza di ogni trimestre. E’ pure in facoltà della Banca
stipulare, a spese della parte accreditata, assicurazione in proprio nome presso una società di propria scelta quando, non
ritenendosi adeguatamente garantita dalla società assicuratrice, avesse richiesto alla parte accreditata di sostituirla ed
essa non avesse ottemperato all’invito.
Alla Banca è riconosciuto il diritto di esigere l’aumento del valore dichiarato nel contratto di assicurazione in caso di
aumento del valore dei beni ipotecati - accertato da un tecnico designato dalla Banca stessa - con riferimento e richiamo
a quanto previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Articolo 8 - Sospensione dell’esecuzione del contratto.
la Banca oltre che nei casi di decadenza dei termini previsti dalle vigenti leggi, ha diritto di sospendere in qualsiasi
momento l’utilizzo del credito aperto in conto corrente quando venga a conoscenza della interdizione,
dell’inabilitazione o della insolvenza, comunque accertata, del correntista.
Articolo 9 - Interessi di mora.
Quando i contraenti manchino all’esatto pagamento degli interessi ed eventuali rimborsi nel giorno della scadenza
trimestrale, quadrimestrale o semestrale, e quando il ritardo oltrepassi gli otto giorni, essi pagheranno con effetto
retroattivo dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento, l’interesse normale contrattuale sopra gli accessori
scaduti e non pagati.
Sopra le quote di capitale scadute e non pagate continuerà a decorrere l’interesse contrattuale fino al giorno del
pagamento con l’aumento peraltro del 4% sulle somme scadute a far tempo dalla decorrenza suindicata, e ciò sempre
senza pregiudizio della risoluzione contrattuale prevista nel contratto.
Articoli 10 - Nomina del sequestratario; prestazione di altra garanzia
Alla Banca è riconosciuto il diritto:
a) di chiedere al Tribunale la nomina di un sequestratario dei beni ipotecati quando i contraenti siano morosi o non
risultino più in condizione di far fronte agli impegni contrattuali;
b) di esigere, conformemente a quanto previsto dall’art. 2743 del Codice Civile, che viene ad ogni effetto richiamato, la
prestazione di altra garanzia reale idonea, anche ipotecaria, qualora la consistenza dei beni ipotecati risulti comunque
pregiudicata a giudizio di un perito di fiducia della Banca stessa.
Art. 11 - Decadenza del beneficio del termine - Risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il correntista sia divenuto insolvente, o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o
non siano state date le garanzie promesse, il correntista medesimo incorrerà nella decadenza del beneficio del termine,
ai sensi dell’art. 1186 Codice Civile. La Banca avrà il diritto di ritenere risolto il contratto di apertura di credito ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso di mancato puntuale e integrale pagamento alle scadenze
convenute nel contratto anche di una sola trimestralità o quadrimestralità o semestralità nonché al verificarsi anche di
una sola delle circostanze seguenti:
a) che il correntista non provveda puntualmente al pagamento della tasse, imposte, tributi e contributi di qualsiasi
genere da esso dovuti a qualunque ente ovvero non provveda al rimborso alla Banca di quanto dovuto a norma dell’art.
15 che segue;
b) che il correntista o il terzo datore di ipoteca subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o compiano
qualsiasi atto che diminuisca o pregiudichi la loro consistenza patrimoniale ed economica;
c) che il correntista o il terzo datore di ipoteca non adempiano agli obblighi di cui all’art. 8 che precede. La Banca si
riserva altresì di ritenere risolto di pieno diritto il contratto e di richiedere l’immediato rimborso di ogni suo credito
senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora il contratto di assicurazione contro i
danni di cui al punto 8 venisse comunque risolto e non fosse possibile per qualsiasi causa stipularlo con altra
compagnia di gradimento della Banca. Sarà del pari risolta di diritto la concessione di conto corrente con garanzia
ipotecaria, essendo quest’ultima puramente personale, con la morte del concessionario. Per lo stesso motivo sarà
inefficace di pieno diritto qualsiasi cessione del conto corrente operata dal correntista. Nei suddetti casi di decadenza o
di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso del suddetto credito per interessi,
accessori e capitale, senza necessità di ulteriori dichiarazioni o comunicazioni e di agire, senza bisogno di alcuna
preventiva formalità, sia nei confronti del correntista, sia nei confronti del terzo datore di ipoteca, nel modo e con la
procedura che riterrà più opportuni.
Art. 12 - Integrazione del contratto.
La parte accreditata e l’eventuale terzo datore di ipoteca sono obbligati ad integrare in qualsiasi momento, a loro spese,
il contratto qualora la Banca lo ritenga necessario con successivo atto (o atti) onde conseguire una più esatta
identificazione della garanzia ipotecaria, consegnando alla Banca tutti i documenti che da essa venissero richiesti. Alla
Banca è altresì riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente all’acquisizione della documentazione della medesima
ritenuta necessaria addebitando sul conto dell’apertura di credito il relativo costo.
Art. 13 - Consegna del contratto ed altri documenti.
Dopo la stipulazione del contratto, a cura e spese del correntista, dovranno essere forniti alla Banca:
a) copia autentica del contratto in forma esecutiva corredata delle note di credito e di trascrizione dei patti;
b) copia autentica in forma esecutiva degli eventuali atti di pagamento e delle note e dei certificati relativi di
aggiornamento che fossero richiesti;
c) certificati ipotecari, ventennali, delle iscrizioni e delle trascrizioni relativi ai beni ipotecati o in aggiornamento a
quelli eventualmente già prodotti alla Banca, rilasciati fino a data posteriore a quella di esecuzione delle formalità
ipotecarie previste dal contratto;
d) ogni altro documento che sia specificatamente richiesto dalla Banca.
Art. 14 - Spese
Sono a carico del correntista tutte le spese di contratto ad esso connesse e conseguenti anche se mediatamente o
direttamente per qualsiasi titolo accertate, ivi comprese quelle nelle quali la Banca incorre per la tutela delle proprie
ragioni, nonché l’imposta di cui all’art. 15 e seguenti del D.P.R. 29-9-1973 n. 601 e tutte le altre imposte e tasse
(eventualmente soprattasse, multe, tasse e oneri derivanti da nuove disposizioni legislative e quant’altro) che in
qualsiasi modo, forma e tempo potessero essere richieste alla Banca. La stessa inoltre non sarà tenuta ad instaurare
procedimenti, sia in via amministrativa che giudiziaria, qualora dovessero sorgere vertenze in dipendenza del
trattamento fiscale del contratto di apertura di credito in conto corrente e delle relative garanzie, ritenendosi al riguardo
espressamente e pattiziamente dispensata. Agli interessi liquidati sui conti correnti con garanzia ipotecaria saranno
pertanto aggiunti gli oneri fiscali e l’eventuale rimborso spese dovuto alla Banca e quant’altro alla medesima dovuto
anche in ragione di quanto sopra.
Art. 15 - Foro
Per ogni eventuale vertenza comunque derivante e conseguente dal contratto e dal presente regolamento, (eccezion fatta
per i giudizi di esecuzione), sarà competente il Foro di Pisa nella cui circoscrizione trovasi la sede centrale della Banca
essendo ogni altro Foro espressamente rinunciato dalle parti come rinuncia reciprocamente accettata.
Art. 16 - Documentazione giustificativa.
Tutta la documentazione giustificativa prodotta a corredo della apertura di credito in conto corrente resterà
definitivamente acquisita alla Banca che potrà tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, consentirne la restituzione
dopo l’avvenuta estinzione dell’operazione di conto corrente.
Il presente regolamento è redatto in carta libera essendo l’imposta di bollo ricompresa nell’imposta sostitutiva
corrisposta sull’ammontare del finanziamento, di cui al contratto al quale il presente regolamento è allegato, ai sensi del
D..P.R. 29-9-1973 n. 601, e successive modifiche, Art. 15 e seguenti.