presa di posizione dss

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PRESA DI POSIZIONE DSS
il Dipartimento della sanità e della socialità risponde volentieri alle domande poste
nel corso della vostra trasmissione di venerdì scorso e pubblicate sul vostro sito.
Il tema del quale avete parlato è complesso dal profilo giuridico e temporale, perché
interessa aspetti di diritto assicurativo, esecutivo, civile e periodi con legislazioni
diverse.
Importante sottolineare, per gli aspetti assicurativi di nostra competenza (presa a
carico dell’insolvenza degli assicurati di cassa malattia), che il Ticino ha sempre
tutelato gli assicurati minorenni (è stato il caso anche della signora presente in
trasmissione). Questo importante aspetto va disgiunto da quello che interessa il
libero passaggio fra casse malattia.
Premi di cassa malattia degli assicurati minorenni
In generale
In Svizzera nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(LAMal), l’obbligo del pagamento dei premi dei figli minorenni appartiene
solidalmente ai genitori e al figlio. Il figlio, diventato maggiorenne, può essere
chiamato a pagare personalmente i propri premi lasciati insoluti quando era
minorenne (cfr. sentenza (del Tribunale federale) 9C_660/2007 del 25 aprile 2008;
Eugsten, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum KVG, ed. 2010, ad art. 61 nota 6).
In Ticino
Il Cantone tutela gli assicurati minorenni, che non possono essere ritenuti
responsabili del comportamento dei loro genitori (mancato pagamento dei premi
con conseguente morosità), garantendo loro l‘accesso a tutte le cure (cfr. allegato 2
“Cronistoria relativa alla gestione degli assicurati morosi: i tre periodi che hanno
segnato la legislazione cantonale” di cui al Messaggio 28 settembre 2011 n. 6534 del
Consiglio di Stato).
Nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 31 dicembre 2011 il Cantone si assumeva, anche
retroattivamente, gli oneri LAMal scoperti (in particolare premi, partecipazioni e
franchigie), per evitare la sospensione della copertura assicurativa per tutti i
minorenni da parte delle casse malattia, allora competenti in merito. I Comuni di
domicilio venivano informati al momento della presa a carico.
Dal 1. gennaio 2012, con la modifica legislativa federale e cantonale relativa agli
assicurati morosi, la sospensione è diventata di competenza cantonale. I minorenni
per legge non possono però essere sospesi e il Cantone si assume l’85% degli oneri
LAMal scoperti in caso d’insolvenza. Con il nuovo modello cantonale, a seguito della
sistematica segnalazione da parte delle casse malattia dell’avvio di procedure
esecutive nei confronti degli assicurati morosi, l’IAS informa tempestivamente i
Comuni, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e internamente i Servizi
interessati.
Cambiamento di cassa malattia (libero passaggio)
Altra questione è il cambiamento di cassa, che sottostà a precise regole federali, cui
devono attenersi gli assicuratori malattie. Il cambiamento di cassa è escluso dalla
LAMal finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di
mora e le spese di esecuzione non sono stati integralmente pagati (art. 64a cpv. 6
LAMal; prima art. 64a cpv. 4 LAMal in vigore sino al 31 dicembre 2011). In altre
parole la nuova cassa deve ottenere il nulla osta dalla vecchia cassa.
Per il periodo 2006-2011 le casse dovevano attivarsi per chiedere il rimborso degli
oneri LAMal scoperti anche per gli assicurati minorenni.
Notifica dei precetti esecutivi ai minorenni
La notifica dei precetti esecutivi è retta dal diritto esecutivo ed è applicata secondo
la procedura federale, in particolare dalla legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento. L’art. 68c LEF regola la procedura esecutiva per i debitori minorenni: gli
atti esecutivi si notificano al rappresentante legale (i genitori che sono responsabili)
o al curatore in caso di istituzione di una curatela.
Rimanendo disponibili le inviamo i nostri più cordiali saluti.
Angela Notari
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ (DSS)
www.ti.ch/DSS