L.R. 5 maggio 1998, n. 33. Disposizioni in favore degli invalidi di

Transcript

L.R. 5 maggio 1998, n. 33. Disposizioni in favore degli invalidi di
LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 33
Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio.1
(B.U.R. 22 maggio 1998, n. 8 -bis)
Art. 1
1. La Regione assicura agli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio residenti
nella Regione Abruzzo l'erogazione delle prestazioni integrate a quelle sanitarie già previste
alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 8332 limitatamente alle
provvidenze economiche connesse con la fruizione di cure termali.
Art. 2
1. Le provvidenze economiche di cui all'art. 1 consistono nella assegnazione di un contributo
sulle spese alberghiere nella misura di euro 35,00 pro-capite giornalieri per la fruizione di
cure termali3.
2. Le cure termali, per le quali si erogano contributi, consistono in terapie idrofangotermali
nonché i massaggi fisici connessi alle cure stesse.
3. Il contributo è concesso agli invalidi di cui all'art. 1 che hanno un reddito non superiore a
quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata come
determinato dall'art. 35 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96.
4. Il contributo è concesso anche per l'accompagnatore del solo invalido per il quale risulti già
riconosciuta l'assoluta incapacità a provvedere autonomamente alle normali esigenze della
vita quotidiana.
[5. La diaria stabilita con Delib.G.R. 1° aprile 1981, n. 2073 e successivamente aggiornata
1
Cfr. Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanita’ della Regione Abruzzo del 27 febbraio 2009, n. 1/09 (Disposizioni in
favore degli invalidi d guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio. Sospensione L.R. n.
33/1998 e successive modificazioni ed integrazioni), pubblicato nel BURA 24 luglio 2009, n.
36.
2
L. 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Pubblicata nella
Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.).
3
Comma così modificato dall’art. 101, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, come sostituito dall’art. 19,
L.R. 17 novembre 2004, n. 41.
con circolari della Delib.G.R. 30 maggio 1984, n. 147 e Delib.G.R. 29 novembre 1995, n.
22536 è rideterminata in € 35,00 giornalieri]4.
Art. 3
1. L'erogazione del contributo giornaliero di cui all'art. 2 è dovuta per il periodo prescritto di
permanenza nelle località di cura.
Art. 4
1. Ai fini della erogazione del contributo, gli invalidi di cui all'art. 1 presentano annualmente
alla Azienda ULS di appartenenza, entro il termine perentorio del 15 ottobre, la domanda di
assegnazione corredata dalla documentazione comprovante la spesa alberghiera sostenuta e
dalla dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, riferiti all’anno precedente a quello di
fruizione delle cure termali5.
2. Entro il 15 novembre di ciascun anno le Aziende ULS trasmettono alla Giunta regionale Direzione sanità - l'elenco delle domande pervenute, con il totale delle somme dovute agli
interessati6.
3. Le Aziende ULS provvedono alla erogazione dei contributi in favore degli aventi diritto
entro il termine di 30 giorni dalla data di accredito delle relative somme da parte della
Regione.
4. Nel caso in cui i fondi stanziati nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare le
richieste ammissibili a contribuzione, viene redatta apposita graduatoria, sulla base del
reddito dichiarato, da approvare con deliberazione di Giunta regionale, a seguito di
istruttoria effettuata dalle aziende U.S.L.7.
4
Comma aggiunto dall’art. 101, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 nella formulazione originaria.
Successivamente detto art. 101 è stato sostituito dall’art. 19, L.R. 17 novembre 2004, n. 41.
Nella nuova formulazione è prevista una modifica al comma 1 del presente articolo (qui
riportata) in luogo dell’aggiunta del presente comma, che pertanto perde efficacia.
5
Le parole “e dalla dichiarazione......termali” sono state aggiunte dall’art. 1 della L.R. n. 107
del 1998.
6
Comma così modificato dall’art. 207, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo
originario era così formulato: «2. Entro il 15 novembre di ciascun anno le Aziende ULS
trasmettono alla Giunta regionale - Servizio Sicurezza Sociale - l'elenco delle domande
pervenute, con il totale delle somme dovute agli interessati ».
7
Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. n. 107 del 1998.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L.
100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 81 del 1977, mediante riduzione,
in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 3 Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi
provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'esercizio 1997.
2. Il Cap. 321910 denominato «Fondo di riserva per fronte a maggiori pagamenti è
conseguentemente ridotto di L. 100.000.000».
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 è istituito ed iscritto al
Settore 07 - Tit. I - Ctg 5 il Cap. 71575, denominato «Erogazione fondi alle Agenzie U.S.L.
per contributi in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio» con
lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di L. 100.000.000.
4. A partire dall'esercizio finanziario 2005 l'onere della presente legge trova copertura
nell'ambito della UPB 12.01.001 nello stanziamento del Cap. 81547 di nuova istituzione ed
iscrizione denominato: Trasferimenti alle Aziende USL per contributi in favore degli
invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per servizio - L.R. n. 33/1998.8
5. A partire dall'esercizio finanziario 2005 lo stanziamento da iscrivere sul Cap. 71575 UPB
13.01.005 denominato: Erogazione fondi alle Aziende USL per contributi in favore degli
invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per servizio - L.R. n. 33/1998, è iscritto sul
Cap. 81547 ed è determinato dalle annuali leggi di bilancio9.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8
9
Comma aggiunto dall’art. 207, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
Comma aggiunto dall’art. 207, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.