quote partecipazione ed esenzioni

Transcript

quote partecipazione ed esenzioni
Quota di partecipazione alla spesa farmaceutica ed assistiti esenti
Dal 1° aprile 2003 nella Regione Veneto è previsto il pagamento da parte degli assistiti di una quota fissa
(ticket) di € 2,00 per ogni confezione prescritta, fino ad un massimo di € 4,00 per ricetta.
Inoltre, la normativa vigente prevede che per i farmaci non più coperti da brevetto (generici o equivalenti),
ma aventi uguale composizione in principi attivi alle corrispondenti specialità medicinali, siano rimborsati dal
SSN fino alla concorrenza del prezzo più basso. Il farmacista, nei casi in cui il medico dichiari la non
sostituibilità del farmaco o l'assistito non accetti la sostituzione, è tenuto a richiedere al cittadino l'eventuale
differenza tra il prezzo del farmaco dispensato e il prezzo massimo di rimborso (prezzo di riferimento).
L'aggiornamento dei farmaci generici e dei relativi prezzi di riferimento è consultabile presso il sito
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Si riportano di seguito le categorie di assistiti che hanno diritto all'esenzione al pagamento limitatamente alla
quota fissa:
Tipologia di esenzione
Cod.
esenzione
N° max
pezzi
Patologie croniche e invalidanti ai sensi del DM 329/99 e succ. integrazioni
da 001 a 056
(solamente per i farmaci correlati alla patologia)
3
da RRnnnn
a RQnnnn
2
(*) Invalidi di guerra appartenenti dalla 1° alla 5° cat. titolari di pensione diretta
vitalizia - deportati in campo di sterminio - perseguitati politici italiani antifascisti o
razziali (e loro familiari)
3G1
2
(*) Invalidi di guerra dalla 6° alla 8° cat.
3G2
2
Grandi invalidi di lavoro (80-100%)
3L1
2
Grandi invalidi per servizio
3M1
2
Invalidi civili al 100% di invalidità con o senza indennità di accompagnamento
3C1
2
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
3C3
2
Ciechi assoluti o con residuo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi con
eventuale correzione
3N1
2
Sordomuti (alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)
3S1
2
Pazienti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
3T1
2
(*) Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con invalidità >=80%
3V1
2
(*) Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con invalidità <80% e
familiari di tutti gli invalidi vittime del terrorismo (coniuge e figli)
3V2
2
Soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente <
12.000 euro (certificata da un CAAF)
6R2
2
Soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE, certificata da un CAAF, superiore
a € 12.000 e fino a € 29.000 in possesso di esenzione per patologia cronico
invalidante 030 (morbo di Sjogren) certificata da uno specialista reumatologo
6R3
2
Immigrati in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari
6E1
2
Profughi richiedenti protezione internazionale/asilo o già in possesso del relativo
permesso di soggiorno
6E2
2
Patologie rare esenti ai sensi del DM 279/2001
(*) I soggetti con esenzione 3G1, 3G2 e 3V1 e 3V2 non sono tenuti al pagamento né della quota fissa né
dell'eventuale differenza del prezzo di riferimento previsto per i farmaci con generici.
Farmaci di classe C erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale
Sono esentati dal pagamento dei farmaci di classe C le seguenti categorie di assistiti:
•
•
•
invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie (3G1 - 3G2);
deportati in campo di sterminio - perseguitati politici italiani antifascisti o razziali (3G1);
vittime del terrorismo (3V1) e vittime del dovere (3V2);
•
•
•
•
•
•
soggetti affetti da malattia rara previo rilascio di un Piano Terapeutico Personalizzato da parte di
Centri autorizzati dalla Regione Veneto e successiva richiesta c/o l’Azienda ULSS (modello
richiesta);
pazienti medullolesi, limitatamente ai farmaci utilizzati per la disfunzione erettile;
assistiti con dolore cronico in possesso di un’esenzione con codice 006 (artrite reumatoide), 013
(diabete mellito), 048 (neoplasia) o 054 (spondilite anchilosante) limitatamente ai farmaci
contenenti paracetamolo in tutte le forme farmaceutiche;
soggetti allergici a rischio di shock anafilattico, limitatamente ad una fiala/anno, di adrenalina
autoiniettante. L’erogazione, effettuata esclusivamente attraverso le farmacie ospedaliere, può
avvenire solamente su certificazione da parte di uno specialista allergologo operante all’interno delle
Aziende ULSS ed Ospedaliere e/o convenzionate della Regione;
pazienti affetti da ipogonadismo grave accertato da parte di uno specialista endocrinologo e/o
urologo con documentata competenza in ambito andrologico operante all’interno delle Aziende
ULSS ed Ospedaliere della Regione. I soggetti affetti da ipogonadismo grave potranno ritirare il
farmaco presso le farmacie ospedaliere previa presentazione di apposito programma terapeutico;
pazienti con certificazione di sindrome di Sjogren (rilasciata da un reumatologo) e reddito ISEE
non superiore
a € 29.000. A questi assistiti sono garantiti
determinati prodotti
farmaceutici/parafarmaceutici (v. allegato) entro un limite massimo di € 50 euro mensili previo
rilascio di un Piano Terapeutico semestrale redatto dal proprio Medico di famiglia.