apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. R.G. 3671/2016 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Gandolfi Presidente dott.ssa Silvia Giani Giudice Relatore dott. Pierluigi Perrotti Giudice Nella causa civile iscritta al n.r.g. 3671/2016 promossa da: GENS AUREA S.P.A., con il patrocinio dell’avv. POZZI PAOLO, elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN BABILA, 5 - 20122 MILANO presso lo studio del difensore; RECLAMANTE contro CHANTECLER S.P.A., con il patrocinio dell’avvocato SIMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA GABRIO SERBELLONI, 4 MILANO presso lo studio del difensore. RECLAMATA ha pronunciato la seguente ORDINANZA Pagina 1 http://bit.ly/2dkXIsl Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Accoglimento totale del 17/03/2016 RG n. 3671/2016 1. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2015, la società Chantecler S.p.A. ha promosso il procedimento cautelare ex artt. 129, 131 e 700 c.p.c. nei confronti della società Gens Aurea S.p.A., chiedendo il sequestro, l’inibitoria e il ritiro dal commercio dei prodotti recanti il marchio “CHANTECLER”, di titolarità della ricorrente. A sostegno delle domande cautelari, Chantecler S.p.A. ha allegato che: - essa svolgeva attività di oreficeria, sia in Italia che all’esterno, nonché attraverso un canale distributivo di 135 esercizi commerciali autorizzati. La scelta di avvalersi di un’apposita rete di concessionari risiedeva nella volontà di controllare le modalità di vendita, l’immagine del proprio prodotto e i prezzi applicati ai consumatori. - In data 30 novembre 2015, la ricorrente scopriva che la società resistente Gens Aurea S.p.A., presso il proprio showroom ad insegna LUXURY ZONE, sito all’interno del centro commerciale “La Reggia Designer Outlet” di Marcianise, commercializzava alcuni dei prodotti CHANTECLER in violazione della rete di distribuzione esclusiva della ricorrente e dei suoi diritti di privativa industriale. In particolare, accertava che i prodotti CHANTECLER, riconducibili ad alcune collezioni, erano venduti a prezzi scontati rispetto a quelli autorizzati alle proprie concessionarie. 1.1. Con memoria del 22 dicembre 2015, la società Gens Aurea S.p.A. si costituiva nel procedimento cautelare, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che: - svolgeva attività di vendita al dettaglio di articoli di gioielleria, tra i quali vi erano anche prodotti a marchio CHANTECLER. Essa, in particolare, gestiva in Italia diversi negozi outlet nei quali commercializzava prodotti di oreficeria, di collezioni precedenti, relativi a notori marchi; - la ricorrente non aveva provato l’esistenza di accordi di distribuzione selettiva con le concessionarie; - la commercializzazione dei detti prodotti da parte della resistente era lecita per l’intervenuto esaurimento di ogni diritto esclusivo del titolare del marchio. - In ogni caso, la commercializzazione da parte della resistente dei prodotti a marchio Chantecler non danneggiava in alcun modo l’immagine del marchio. 1.2. Con ordinanza 11 gennaio 2016, in accoglimento delle istanze cautelari, il giudice della prima fase inibiva a Gens Aurea S.p.A. l’utilizzo del marchio Chantecler, la produzione e la commercializzazione dei prodotti a marchio Chantecler, disponendone altresì il sequestro. 1.3. Con ricorso depositato il 26 gennaio 2016, la società Gens Aurea S.p.A. proponeva reclamo avverso l’ordinanza 11 gennaio 2016, deducendo che: - Gens Aurea aveva acquistato i prodotti a marchio Chantecler, relativi a collezioni degli anni precedenti, da un rivenditore autorizzato, in esecuzione di un contratto estimatorio stipulato in data 2 ottobre 2015. Pagina 2 http://bit.ly/2dkXIsl Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Accoglimento totale del 17/03/2016 RG n. 3671/2016 - Chantecler non aveva provato l’esistenza di una rete commerciale selettiva. I rivenditori Chantecler presentavano tecniche di commercializzazione disomogenee. - La vendita online da parte di alcuni dei rivenditori, nonché da parte della stessa Chantecler, a prezzi scontati, appariva in contrasto con un sistema di distribuzione selettiva; i prodotti erano facilmente acquistabili in rete anche presso rivenditori non autorizzati dalla reclamata. - La reclamante aveva acquistato presso un rivenditore autorizzato Chantecler uno dei prodotti commercializzati da Gens Aurea ( orecchini collezione LAGO) al prezzo di Euro 1.000, con uno sconto quindi notevolmente superiore a quello da essa applicato. - Chantecler non aveva fornito la prova che la commercializzazione dei prodotti da parte di Gens Aurea svilisse l’immagine del marchio Chantecler. Al contrario era documentato che la vendita da parte di Gens Aurea avveniva secondo standard di qualità, tali da garantire un’adeguata tutela del marchio Chantecler. 1. 4. Con memoria del 24 marzo 2016, si costituiva nel presente giudizio la società Chantecler, chiedendo la conferma del provvedimento cautelare. Ribadiva che, per la commercializzazione dei propri prodotti, si avvaleva di una rete di rivenditori qualificata che consentiva alla società di controllare le modalità di vendita, l’immagine del proprio prodotto e il prezzo finale applicato dal consumatore. Deduceva che il prezzo applicato dal rivenditore “Luxury Zone”, ribassato rispetto a quello normalmente applicato dai rivenditori autorizzati, generava in capo alla reclamata grave pregiudizio in termini di immagine. La rete distributiva era connotata dal carattere di esclusività attraverso la selezione dei propri rivenditori sulla base di criteri oggettivi di qualità. La società imponeva modalità di presentazione del prodotto e politiche di prezzo volte a garantire standard qualitativi elevati e predisponeva una rigorosa politica sulle eccedenze di magazzino, con accordi con i propri rivenditori per il ritiro delle stesse. L’adozione di un sistema lecito di distribuzione selettiva da parte della società reclamata costituiva uno dei motivi legittimi che determinava la disapplicazione del “principio di esaurimento del marchio”. La vendita dei prodotti a marchio Chantecler ad opera di Gens Aurea presso il proprio punto vendita sito nell’Outlet, a prezzi scontati, oltre ad essere contraria alle politiche aziendali, pregiudicava l’immagine di lusso ed il marchio della maison orafa, neutralizzandone il valore ed il significato attrattivo, frutto di ingenti e costanti sforzi pubblicitari. 2. Il reclamo è fondato e, pertanto, revocata l’ordinanza del giudice della prima fase, è rigettato il ricorso cautelare proposto da Chantecler nei confronti di Gens Aurea Spa. Va da subito rilevato che è decisivo nel presente procedimento accertare se sussistano i “giustificati motivi” che, ai sensi dell’art. 5 CPI, consentono la deroga all’esaurimento delle facoltà esclusive attribuite al titolare del marchio dopo la prima immissione in commercio, da parte sua o con il suo consenso, dei prodotti protetti da tale diritto . Pagina 3 http://bit.ly/2dkXIsl Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Accoglimento totale del 17/03/2016 RG n. 3671/2016 2.1. Nel presente procedimento le seguenti rilevanti circostanze sono pacifiche o accertate documentalmente: - i prodotti a marchio Chantecler, commercializzati dalla società Gens Aurea Spa, non sono contraffatti, ma sono prodotti originali, messi in commercio da Chantecler medesima. - Gens Aurea SPA ha acquistato i detti prodotti da un rivenditore autorizzato ( cfr doc. 4 recl). 2.2. Il principio dell’esaurimento. Ciò accertato, deve verificarsi se nel caso di specie sussistano le invocate eccezioni al principio dell’ esaurimento del diritto. Come noto, le facoltà esclusive connesse alla titolarità di un diritto di proprietà esclusiva si esauriscono quando i prodotti protetti da tale diritto sono stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno stato membro della Comunità europea, sicché al titolare del diritto non è più consentito di vietare l’ulteriore circolazione dei beni nello Stato o nella Comunità (art. 5 CPI; art. 13 Reg n 207/09/CE marchi comunitari). In applicazione di tale principio il titolare del diritto non può, quindi, neppure impedire le importazioni parallele, non consentendo la circolazione nello Stato dei prodotti messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro. Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, è stato riconosciuto sia dal legislatore comunitario (art 13 reg CE 207/09; art. 21 Reg. CE 6/02) che da quello nazionale ( art. 5 CPI). Esso rappresenta un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda a non subire limitazioni alla libera iniziativa economica e alla concorrenza. Il principio dell’esaurimento consente, invero, al titolare dei diritti di proprietà industriale l’esercizio dell’esclusiva con la prima immissione in commercio del prodotto, impedendola, invece, con riguardo ai successivi atti di circolazione del medesimo, perché altrimenti la limitazione della concorrenza sarebbe eccessiva . 2.2.1. Nel caso di specie, avendo Chantecler, quale titolare del diritto industriale, fornito i prodotti ai rivenditori, che poi li hanno commercializzati vendendoli alla resistente, vi è già stata la prima immissione in commercio da parte del titolare del diritto . La successiva vendita da parte di Gens Aurea, quindi, è pacificamente coperta da esaurimento. 2.3. I motivi legittimi. Provata la prima immissione in commercio da parte del titolare dei diritti, Chantecler ha dedotto la sussistenza di “motivi legittimi”, in forza dei quali le sarebbe consentito di opporsi alla ulteriore commercializzazione dei beni Chantecler. 2.3.1. Il legislatore nazionale ha previsto che, in presenza di “motivi legittimi”, il titolare dei diritti di proprietà industriale possa impedire la ulteriore circolazione dei beni, esplicitando che Pagina 4 http://bit.ly/2dkXIsl Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Accoglimento totale del 17/03/2016 RG n. 3671/2016 tali motivi si verificano “in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”. Ritiene il Tribunale che i motivi legittimi vadano estesi oltre i due casi menzionati dal legislatore, fino a ricomprendervi tutti quelli che importano un “serio e grave pregiudizio”. I casi esplicitati dal legislatore nazionale (e comunitario) palesano la necessità che sia arrecato un pregiudizio al titolare del diritto, di notevole entità. Tale pregiudizio “ serio e grave”, tale da configurare l’esistenza di “legittimi motivi”, deve essere accertato in concreto ( Cfr CE 23/2/1999, BMW causa C-63/97; CE 4/11/1997, Dior C 337/95; CE 8/7/2010, Portakabin, C558/08; Trib Milano, 14699/2009; Trib Roma 23/6/2004). Così, a titolo esemplificativo, è stato affermato che il titolare del marchio non può vietare l’uso del segno distintivo a fini pubblicitari, tranne che venga dimostrato, alla luce di specifiche e concrete circostanze, che tale uso nuoce gravemente al prestigio del segno e che viene effettuato con modalità tali da creare un collegamento commerciale tra l’impresa terza e il titolare del marchio (sentenza Portakabin, cit.). La giurisprudenza comunitaria ha, altresì, chiarito che “il titolare di un marchio non può inibire, a un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio, l'uso del marchio stesso, …a meno che non venga dimostrato, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, che l'uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso” ( Sentenza Dior cit). 2.3.2. Onere della prova dei motivi legittimi. I motivi legittimi, che escludono l’esaurimento, rappresentano un’eccezione al detto principio. Pertanto l’onere della prova, una volta accertata la prima immissione in commercio da parte del titolare o con il suo consenso nello Stato (o nella Comunità), incombe a colui che deduce tali motivi, nel caso di specie Chantecler. 2.4. La distribuzione selettiva. Chantecler, per escludere l’esaurimento del diritto, ha dedotto di essere titolare di una rete di distribuzione esclusiva e di avere subito un pregiudizio. Nel caso di specie non assume rilievo dirimente stabilire se siano state violate clausole contrattuali che impongano standard qualitativi richiesti da Chantecler ai propri distributori – circostanza, peraltro, non documentata, non essendo prodotto alcun contratto di distribuzione. Neppure per la verità è decisivo stabilire se esista un sistema di distribuzione selettiva, intendendosi tale un “sistema di distribuzione nel quale il fornitore s’impegna a vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo ai distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori s’impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema” ( Reg UE 330/2010); sistema di distribuzione selettiva che, pur limitando la Pagina 5 http://bit.ly/2dkXIsl Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Accoglimento totale del 17/03/2016 RG n. 3671/2016 concorrenza sul mercato, può costituire una modalità di commercializzazione legittima ai sensi dell’art. 101 paragrafo 3 TFUE, quando ricorrano determinate condizioni relative alla natura del prodotto, ai criteri di scelta, di natura oggettiva e qualitativa, dei rivenditori e alla misura dei limiti alla concorrenza, e cioè quando riguardi particolari tipologie di beni, di elevato livello tecnico per i quali l’acquirenti necessiti di specifica assistenza o beni di lusso e di prestigio, per tutelare gli investimenti effettuati dal titolare e i limiti imposti dalla concorrenza siano stabiliti in modo oggettivo, tenendo conto delle qualità professionali dei rivenditori ( cfr. Linee guida Reg. Ue cit, paragrafo 175). 2.4.1. La sussistenza della rete di distribuzione selettiva, quand’anche lecita in sussistenza delle condizioni sopra menzionate, tenuto conto della tipologia dei beni di lusso, non esclude di per sé l’esaurimento delle facoltà esclusive, dovendo accompagnarsi alla sussistenza di un serio e grave pregiudizio del marchio Chantecler causato dal terzo per le modalità di commercializzazione dei prodotti. 2.4.2. Parimenti non assume rilievo il mancato rispetto da parte del terzo delle condizioni stipulate dal titolare del diritto con il rivenditore, in quanto clausole aventi efficacia inter partes e non opponibili al terzo ( Cfr. CE 30 novembre 2004, Peak holding, in C-16/03; T. Milano, 9 dicembre 2008). Il titolare del diritto non può impedire al terzo che commercializza un bene legittimamente immesso sul commercio dal titolare, o con il suo consenso, l’ ulteriore circolazione del bene, da un lato, in forza del principio dell’esaurimento del diritto esclusivo e, dall’altro, in forza dell’inopponibilità a terzi dei contratti stipulati dal titolare del diritto con altri contraenti. 2.5. Ritornando dunque al punto nodale della controversia, Chantecler, pur avendo invocato i “motivi legittimi”, non ha fornito, in questo giudizio cautelare, elementi idonei che depongano per la sussistenza di un serio, concreto e grave pregiudizio al marchio Chantecler. Nel caso si specie è, invero, accertato che: - i beni, acquistati da un rivenditore autorizzato, sono stati posti in vendita da Gens Aurea all’interno del punto vendita ad insegna LUXURY ZONE collocato nella “La Reggia Designer Outlet” di Marcianise; - La “Reggia Designer Outlet” è un centro commerciale, all’interno del quale si trovano negozi mono e multimarca tra i più rinomati e prestigiosi. - Il punto vendita di titolarità della resistente ad insegna LUXURY ZONE ha una collocazione privilegiata all’interno della “LUXURY AREA” della La Reggia Designer Outlet”, a fianco di altri prestigiosi brand quali “Valentino”, “Prada”, “Roberto Cavalli”; Pagina 6 http://bit.ly/2dkXIsl Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Accoglimento totale del 17/03/2016 RG n. 3671/2016 - Il punto vendita LUXURY ZONE della resistente commercializzava, unitamente ai prodotti Chantecler, altri prodotti di gioielleria di marchi prestigiosi ( quali “Damiani”, “Morellato”). - I prodotti Chantecler erano commercializzati, all’interno del punto vendita LUXURY ZONE in spazi e vetrine dedicate, con modalità di vendita, di esposizione, vetrine ed arredo adeguati ad una gioielleria di alto profilo e, comunque, non lesive dello “stile e (del) l’immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un’aura di lusso” ( cfr. sentenza cit. Copad). Se tali elementi sono già di per sé sufficienti per fare ritenere, in questa sede, che non ricorra l’eccezione che consente l’opposizione del titolare alla ulteriore commercializzazione del prodotto da lui immesso in commercio, va altresì rilevato che dal procedimento cautelare non è neppure emerso che i prezzi praticati dalla resistente, e relativi a collezioni di anni precedenti, fossero inferiori a quelli applicati da rivenditori autorizzati ( cfr, sub doc 12 recl., orecchini commercializzati dalla resistente al prezzo scontato di euro 1925,00, come documentato dalla ricorrente, venduto dal rivenditore autorizzato ad euro 1000,00) e ai prezzi effettuati da Chantecler con le vendite dirette on line sul sito Vente-Privèè con riguardo alle collezioni degli anni precedenti. 2.5.1. La mancanza di sufficienti elementi di prova della sussistenza di motivi legittimi – e quindi delle ipotesi di deroga all’esaurimento delle facoltà esclusive del titolare del dirittocomporta il rigetto delle istanze cautelari, in quanto l’onere della prova incombe su colui che ha invocato la situazione impeditiva dell’esaurimento. Non è sufficiente nel caso di specie il pericolo o la possibilità di un pregiudizio, ma la effettiva sussistenza di un grave pregiudizio, che giustifichi l’eccezione all’esaurimento dell’esclusiva, alla libera circolazione del bene e alla libera iniziativa economica. Il pregiudizio deve risultare da specifiche circostanze di fatto ( cfr. sentenze citate Portakabin, Dior, Copad) . 2.6. Da ultimo si osserva, altresì, che la ricorrente non ha neppure provato la clausola contrattuale che sarebbe stata violata dal distributore e tantomeno che tale violazione “danneggi lo stile e l’immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un’aura di lusso” ( cfr. caso Copad cit., dove, peraltro, era accertata la violazione della clausola contrattuale). Anche estendendo la deroga oltre i due casi espressamente indicati dalla norma, fino a ricomprendervi tutti quelli che comportino un rilevante pregiudizio alla reputazione del marchio, non è sufficiente allegare l’esistenza di una particolare modalità imposta per una migliore distribuzione dei prodotti, ma occorre provare che le modalità poste in essere da terzi estranei alla rete siano tali da arrecare effettivamente il grave pregiudizio alla distribuzione. Pagina 7 http://bit.ly/2dkXIsl Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Accoglimento totale del 17/03/2016 RG n. 3671/2016 2. 7. Alla stregua delle sopra svolte considerazioni, in riforma del provvedimento del Tribunale di Milano 11 gennaio 2016, le istanze cautelari proposte da Chantecler nei confronti di Gens Aurea Spa sono rigettate. 2.7.1. In conformità al disposto dell’art. 667 septies, secondo comma c.p.c., vanno liquidate le spese del procedimento cautelare, relativo ad entrambe le fasi. La soccombente Chantecler è condannata, pertanto, a rifondere a Gens Aurea le spese processuali, liquidate, con riguardo alla prima fase, in euro 6.500,00 per compensi e, con riguardo al procedimento di reclamo, in euro 6300,00 per compensi, euro 350,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, come per legge P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa – A -, provvedendo sul reclamo proposto da GENS AUREA S.P.A nei confronti di CHANTECLER S.P.A, rigettata ogni altra istanza, così provvede: - in accoglimento del reclamo, revocata l’ordinanza del Tribunale di Milano 11 gennaio 2016, rigetta le istanze cautelari proposte da Chantecler nei confronti di Gens Aurea Spa. - Condanna Chantecler S.p.a. alla rifusione integrale delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, liquidate, per la prima fase, in euro 6.500,00 e, per la seconda fase, in euro 6.300,00 per compensi ed euro 350,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, come per legge. Si comunichi. Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2016 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Giani dott.ssa Paola Gandolfi Pagina 8 http://bit.ly/2dkXIsl Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Accoglimento totale del 17/03/2016 RG n. 3671/2016