IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L a Corte <ii Appello del distretto di Palermo, l a Sezione Penate
|Data Sentenza 18A2/2G14
Sentenza anno 2014
Composta dai Signori:
N, 5133/2014 Sent
1. Presiderite Dott. D O N A T E L L A P U L E O
N- 3853/2011 R J 3 .
2. Consigliere Dott ADRIANA PIRAS
N.
Il037/2007NI
3. Consigliere Dott RENATO Z I C H I T T E L L A
N. 1041/2009 R.G.T.
il 18/12/2014 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. DANIELA GÌGLIO e
con l'assistenza del Cancelliere dott Angelo Patti
Ha emesso e pubblicato la seguente:
N.
1 R e g
SENTENZA
'
M o t l
"
3 / S G
Compilata Scheda per il
Nel procedimento penale contro:
I
„ .
Casellario e per ] elettorato
1) P
in
Mi
C
, VICOLO
nata a
n.
il
f, l\
e residente addi'
D E T E N U T O in data 25-06-2008, A R R E S T I DOMICILIARI in data 06-11¬
2008, OBBL, PRES.NE P.G. in data 29-12-2009;
(Depositata in Cancelleria
D E T E N U T A D O M I C I L I A R E P E R A L T R O - ASSENTE PER RINUNCIA jaddi' 1 3 HARi 2015
-, ì- iiii ^iv^fe Giudiziario
Assistito e difeso dalTAw. ANTONINO D E LISI di fiducia del foro di |
Dott. Affli Atlvatore
PALERMO;
irrevocabile il
2) G
Al
domiciliato in
nato a
, VIA-
il
/• /
4t= r
ed elettivamente
L I B E R O GIÀ' PRESENTE - ASSENTE
Assistito e difeso dall'Ava S A L V A T O R E C E R A U L O in sostituzione
dell' A w . GIUSEPPE PIAZZA di fiducia del foro di PALERMO;
APPELLANTI
Avverso la sentenza emessa dal TRIBUNALE Collegiale di PALERMO i n data
14/02/2011 con la quale venivano dichiarati |P
M
C|
colpevole dei delitti
ascrittile, unificati sotto i l vincolo della continuazione sotto i l più grave delitto d i cui al
capo A ) e G
colpevole del delitto di cui al capo F) e condannati
MC
, considerata la contestata recidiva, alla pena di anni cinque di reclusione
ed euro 1.000,00 di multa e G
alla pena di mesi quattro di reclusione
nonché entrambi al pagamento delle spese processuali e la P M C anche di quelle di
mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Dichiarata P M C interdetta in
perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante la pena. Pena sospesa per |G
IMPUTATI
M
A ) del reato di cui agli arti, 3 n. 8 e 4 n. 7 L. 75/58
{SFRUTTAMENTO D E L L A
PROSTITUZIONE);
In P A L E R M O , dall'ottobre al dicembre 2007,
Con la recidiva reiterata infraquinquennaìe.
B) del reato di cui agli artt 3 n. 8 e 4 n. 1 L. 75/58
(SFRUTTAMENTO D E L L A
PROSTITUZIONE);
In P A L E R M O , dalla fine dell'anno 2006 sino a data prossima al 15/08/2007.
Con la recidiva reiterata infraquinquennaJe.
C> del reato di cui all'art. 3 n. 8 L. 75/58 {SFRUTTAMENTO D E L L A PROSTITUZIONE);
In P A L E R M O , nel gennaio e febbraio 2007,
Con ia recidiva reiterata irifraquinquennale.
F) del reato di cui agli artt. 56 e 610 c.p. {TENTATA VIOLENZA PRIVATA);
In P A L E R M O , in data prossima al
)
1/1?/?flfì7
Udita la relazione fatta dal Dott. Donatella Puleo
Nonché* la lettura degli atti del processo.
Intesi il P.M. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:
•
P.G.; chiedendo la conferma della sentenza appellata.
DIFENSORE: A w . Piazza, per iG
Al insistendo nei motivi di appeìlo ed in subordine
chiedendo riqualificare i fatti come lesioni e di conseguenza dichiarare non doversi
procedere per mancanza di querela ed in ultimo Ìa declaratoria di prescrizione del reato.
t
•
DIFENSORE: A w . De Lisi, per PMQ, insistendo nei motivi di appello.
La Corte ha considerato:
SVOLGIMENTO D E L PROCESSO
Con sentenza resa i l 14,02.2011 dal Tribunale di Palermo, gli imputati
, venivano ritenuti responsabili dei seguenti delitti, come
loro rispettivamente ascritti:
a) del delitto p. e p. dagli artt 3 n. 8 e 4 n. 7 L . 75/58 (capo a) delia o,c.c, emessa dal
GIP in data 20.06.08), per aver favorito e sfruttato V attività di prostituzione di
(conosciuto come "Naomi") e
(conosciuto
come "Piera"), concedendo agli stessi la propria abitazione sita in Palermo, vicolo
Mori, 16 per l'esercizio della prostituzione, e attivandosi anche per far pubblicare
sii un giornale locale annunci pubblicizzanti la detta attività, ricevendo in cambio
denaro.
Con l'aggravante di aver commesso i l fatto ai danni di più persone.
Fatto commesso a Palermo dall'ottobre al dicembre 2007,
b) del delitto p. e p. dagli artt. 3 n. S e 4 n. 1 L . 75/58, per avere compiuto attività
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di C
R
mettendo a sua disposizione i l proprio appartamento sito in Palermo vicolo Mori
16, e facendosi consegnare i l provento della attività di meretricio, dell'importo di
almeno 200,00 euro giornaliere, per un totale pari ad oltre i 5.000,00 euro.
Con l'aggravante di aver commesso i l fatto usando violenze fisiche (costringendo
i n alcuni casi il C
I RQ
a ricorrere alle cure mediche) e minacce (di
infliggergli lesioni fisiche, di riferire ai propri genitori circa l'attività di
prostìtuzione svolta, nonché minacce concretizzatesi in danneggiamenti dell'
auto) ai danni del C
R
Fatto commesso a Palermo dalla fine dell'anno 2006 sino a data prossima al
15 agosto 2007.
c)
del delitto p. e p. dall' art, 3 n. 8 L . 75/58, per avere compiuto attività di
sfruttamento
delia prostituzione
svolta
da
B
facendosi
consegnare i l provento della attività di meretricio, con cadenza giornaliera e per
un importo complessivo di circa 1.500,00 euro. Fatto commesso a Palermo nel
gennaio e febbraio 2007.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale.
f) del delitto p. e p. dall'art. 56 e 610 c.p., perché usava violenza
(graffiandolo e strappandogli i capelli) contro B
P^
per
costrìngerlo ad aumentare le tariffe delle proprie prestazioni sessuali, non
riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.
Fatto commesso a Palermo in data prossima ali* 11 dicembre 2007
*******
Per l'effetto, l'imputata|PMC|, tenuto conto della recidiva contestata ed unificati i
reati ascrittile sotto il vincolo della continuazione sorto i l più grave reato di cui al
capo a), veniva condannata alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di
multa; Vimputato [G
Aj alla pena di mesi quattro di reclusione, dichiarata sospesa
ex art. 163 c.p.,oltre condanna per entrambi al pagamento delle spese processuali e
per la|p M c|anche di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la
custodia cautelare; con le pene accessorie per la|PMC Ideila interdizione in perpetuo
dai PP.UU e legale durante l'espiazione della pena.
La sentenza, resa all'esito del celebrato dibattimento, fondava i l giudizio di
responsabilità sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, ritenute dal Tribunale
attendibili e scevre da motivi d i astio o rancore, oltFe che riscontrate da ulteriori
testimonianze, dagli esiti della disposta perizia avente ad oggetto la trascrizione di
alcune conversazioni telefoniche, previo giudizio della loro piena utilizzabilità con
allegata nota di P.G. contenente l'indicazione degli interlocutori delle singole
conversazioni trascritte e da quanto, in particolare, riportato nelF annotazione del 22
dicembre 2007, redatta dai Carabinieri della stazione di Caccamo, legittimamente
acquisita in atti con i l consenso delle parti, relativa agli accertamenti di P.G. compiuti
sulla titolarità delle abitazioni in uso alla IPMCL site nel vicolo Mori di Palermo e
nella via P3 di Misilrneri .
Il primo decidente non riteneva che le prove addotte a discolpa dalle difese avessero
incrinato il suddetto quadro probatorio di Accusa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello P imputata
P
M
C
che, a
mezzo del proprio difensore, si duole dei giudizio di colpevolezza espresso a proprio
carico e del trattamento sanzionatorio inflittole, in particolare chiedendo:
1) pronunciarsi assoluzione nel merito, perché non sarebbe sufficientemente emersa
la prova che la stessa abbia commesso i fatti ascrittile, in particolare deducendo
Pinattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, che si assumono
animate da sentimenti di astio e rancore sorti a causa della transessualità che
accumunava tutti i protagonisti dell'odierna vicenda processuale, oltre che
sorrette dal fatto che le accuse potrebbero " in qualche modo giovare" alle
•
medesime persone offese; si sostiene, poi, che la |PMC| avrebbe messo a
disposizione del Noemi , dei "Piera" e del |C
n
M
Rj i l proprio appartamento non
per sfruttare la loro prostituzione ma solo per generosità, versando gli stessi in
precarie condizioni economiche; non sarebbe poi emerso, a giudizio della difesa,
che la Perez abbia tratto un'utilità economica dall'attività di prostituzione né che
la pubblicazione di annunci sui giornali fosse accompagnata da ulteriori attività
(pubblicare le foto, ecc..) attestanti che la PMC effettivamente favorisse la
prostituzione delie indicate persone offese; nega la difesa la violenza esercitata ai
darmi del y
Rj, riconducendo le frasi pronunziate nei suoi confronti dalla
Perez^noa-a-vere-minacce ma piuttostorad una-mera-
-
enstva maturata in
un contesto di gelosia ed invidia reciproca;
2) in subordine, si chiede la riduzione della pena nella misura nel minimo edittale.
Ha, altresì, proposto appello l'imputato
tramite
difensore, preliminarmente, chiede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex
art. 603 c.p.p., con richiesta di disporre i l confronto tra la persona offesa B
P
3
( ora (l)
) e l'imputato, al fine di valutare la reale portata dell'episodio di
cui alla contestazione, nonché
di acquisizione del certificato del Casellario
Giudiziale relativo alla medesima persona offesa al fine di valutarne la personalità
criminale e l'ammissione quale teste di |
|(afias Terry) soggetto che si
assume essere stato presente alPepisodio di cui all' imputazione.
Nel merito chiede:
1) l'assoluzione con ampia formula dal reato ascritto, sostenendo che l'imputato
(alias Morgana) avrebbe fatto la B
I bersaglio di insulti solo per sentimenti
seduzione
essendo la ' B
I , da poco divenuta transessuale, dì scarsa attrazione fisica a
giudizio dell'imputato che
intendeva vantare la propria bellezza e sensualità
femminile al cospetto di un cliente e di altre colleghe; sintomatica a tal fine
sarebbe secondo la difesa la frase che "Morgana" avrebbe rivolto al cliente della
B
I ( " stai andando con un fontaniere^
alludendo all'artificialità della
lunga chioma della persona offesa ( ottenuta tramite estensioni artificiali) e la
replica della B
I che vantava i l raggiungimento dello stato di " neo-donna"
( "io sono femmina e voi fi-ori"); alle ingiurie reciproche sarebbe seguita una
colluttazione che spingeva Vimputato allo strappo delle ed. extentions alla
B
senza che vi fosse un collegamento tra tale condotta e l'ipotizzato
intento di costrizione a carico della ]B
I| a ridurre i l proprio tariffario, con
assenza di alcuna minaccia a tal scopo finalizzata;
2) i n suberdine si chiede la riduzione della pena inflitta, previa concessione delle
attesuanu^generiehei
Tratti a giudizio gli imputati innanzi a questa Corte, all'udienza del 26.09.2013,
dopo una breve relazione sui fatti di causa, la difesa del "Morgana" insisteva sulle
richieste di riapertura parziale dell'istruzione dibattimentale avanzate nel proposto
gravame e la Corte, valutatane la necessità al fine della decisione, limitava la
richiesta ali'ammissione del confronto tra l'imputato e la teste
avendo entrambi reso dichiarazioni nel corso dei celebrato dibattimento, ed
4
all'acquisizione del certificato penale della medesima &
1 ; rigettava l'ulteriore
richiesta difensiva di ammissione di un nuovo teste, poiché da nessun elemento
probatorio emergeva la presenza del citato
"Terry"
all'episodio di cui
air imputazione, ma solo la presenza di altri soggetti che svolgevano l'attività di
meretricio, senza ulteriori indicazioni nominative.
Il procedimento subiva diversi rinvìi determinati dalla difficoltà di rintraccio e
citazione della &
All'udienza del 19.06.2014, si procedeva al disposto confronto ed infine, dopo alcuni
rinvìi, per diversa composizione del Collegio ed anche su richiesta della difesa,
all'udienza del 27.11.2014, rinnovati gii atti con diverso Collegio, nella non
opposizione delle parti, i l Procuratore Generale ed il difensore del [G
A| hanno
concluso come da verbale in atti, la Corte rinviava per le conclusioni dell'altro
difensore ed infine ali'odierna udienza si è riunita in camera di consiglio ed ha
deliberato la sentenza.
All'esito il Presidente ha letto, nella pubblica udienza, i l dispositivo.
MOTIVAZIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto nell'interesse dell'imputata |P
M
c| sia
del tutto infondato e non meriti, pertanto, accoglimento.
Innanzi tutto occorre
precisare
che
l'impianto motivazionale della sentenza
impugnata, siccome fondato su una corretta valutazione delle prove legittimamente
acquisite in atti, che attestano in modo univoco la responsabilità dell'odierna
imputata, appare a questa Corte ampiamente condivisibile e pertanto ad esso si
intende fare riferimento nel suo complesso, per relationem, al fine di integrare in
punto di fatto la presente motivazione.
In questa sede appare sufficiente concentrarsi sugli specifici rilievi critici proposti
con P atto di appello.
In ordine alle censure mosse alla sentenza di primo grado in punto di responsabilità,
questa Corte ritiene che i l primo giudice abbia sottoposto le dichiarazioni accusatorie
5
rese dalle persone offese ad un congruo controllo di attendibilità che questa Corte
condivide.
Innanzi tutto si evidenzia che nessun motivo di astio o rancore è seriamente
ipotizzabile da parte delle persone offese» né si comprende per quale ragione le
accuse dalle stesse formulate ** dovrebbero in qualche modo giovare" alle stesse, non
avendo la difesa neppure specificato in cosa si concretizzerebbe tale giovamento,
trattandosi di dichiarazioni plurime che hanno delineato un quadro accusatorio
univoco a carico dell'imputata, provenienti da persone offese che neppure si sono
costituite parti civili che, dunque, non hanno vantato alcun interesse di tipo
patrimoniale all'esito del processo.
Lo stesso avvio del presente procedimento dimostra come lo stesso C
R
persona offesa del reato di cui al capo b), non avesse alcuna intenzione di denunciare
la condotta posta in essere ai suoi danni dalla|PMC|, nonostante avesse dalla stessa
subito
reiterale
violenze nell'ambito dell'attività
di sfruttamento della
sua
prostituzione, essendo vittima della sua personalità prevaricatrice.
Risulta, infatti, che la prima denuncia alle Autorità è stata sporta dalla madre del
C
R, M
C
, teste che con la PMC non aveva mai avuto alcun
contatto e che aveva ricevuto le confidenze del figlio oltre ad avere osservato i
tomenti cui la Perez io sottoponeva, con continue minacce, telefonate, percosse, di
cui aveva visto gli evidenti segni lasciati sulle braccia e sulle gambe del figlio, oltre
ai danneggiamenti alla macchina, al punto che i l figlio per la disperazione aveva più
vuhe tentato i l suicidio.
Sentita air udienza del 7 maggio-2009, la-teste M
C
ha, con coerenza, linearità
e drammaticità, ribadito quanto esposto in denuncia, precisando che in una occasione
aveva avuto modo anche di leggere sul cellulare del figlio un messaggio inviato dalla
PMC , che esplicitamente si riferiva alla sua pretesa che i l ragazzo si prostituisse a
proprio vantaggio; la teste ha dichiarato di avere convinto il figlio, dopo molte
insistenze, a denunciare le reiterate violenze poste in essere ai suoi danni dalla Perez.
6
Risulta, infatti, che a seguito della denuncia della madre, anche R
, in
data 5 settembre 2007, sporgeva denuncia che confermava, con molti particolari, nel
corso della sua deposizione resa alle udienze del 28 maggio 2009 e 10 maggio 2010.
ne
ha dichiarato che la |PMC| pretendeva dai transessuali che si prostituivano
nella sua zona un compenso in denaro ( che ha definito " pizzo"), matrattandoli e
giungendo a togliere loro il denaro dalle tasche, come era avvenuto nel corso di una
lite con tale " Vichi".
Pproprio in occasione della violenza esercitata dalla |PMC| su costui, i l C
aveva
convinto l'amico a sporgere denuncia ai danni della PMC , accompagnandolo e
rilasciando anche lui alcune dichiarazioni a suo carico, ma da quel momento la |PMC
aveva iniziato a tormentarlo, pretendendo che ritrattasse le accuse, malmenandolo e
minacciandolo.
Ciò rende evidente come i motivi di rancore e di astio erano nutriti, a causa di tale
episodio, dalla |PMC| nei confronti dei C
e non il contrario, come addotto dalla
difesa nel proposto gravame.
Il C
, nel corso della sua lunga deposizione, ha avuto modo di spiegare che
coltivando il desiderio di sottoporsi ad un intervento chirurgico per mutare sesso e
non avendo sufficiente denaro per farlo, la |PMC| lo aveva convinto a prostituirsi,
stanza
del quale era abitato dalla stessa |PMC| e dal marito) ma, dopo qualche tempo, avendo
egli manifestato la propria decisione di smettere tale attività, la |PMC], he nel
c
frattempo era stata arrestata per sfruttamento della prostituzione di altri transessuali e
posta agli arresti domiciliari, aveva preteso, con reiterati danneggiamenti, violenze
fisiche e pesanti minacce ( giunte a minacce di svelare ai suoi genitori l'attività che
svolgeva ed anche a minacce di morte rivolte ai suoi familiari) che proseguisse la
turpe attività per versarle somme periodiche di denaro, giunte a 200 euro a sera, per
una somma complessiva di circa otto, diecimila euro; ha dichiarato che tutte le volte
che non riusciva a portarle la somma pretesa, la |PMC|lo picchiava e lo sottoponeva a
tali angherie che lo avevano condotto a tentare il suicidio.
7
Infine, i i teste ha dichiarato di essere a conoscenza che nella casa di vicolo M o r i si
erano prostituiti per la IPMCI aJtri transessuali, tra cui
( detta
( detto Piera) e
( detto Dalila),
Monica)
( detto Naomi).
Le circostanze riferite dal C
sono state confermate dal predettoMonicaJ assunto
in oUbattimento come teste, i l quale hanno confermato di essersi prostituito per fa
PMClj subendone le rninacce, percosse ed angherie.
Dì analogo tenore accusatorio le dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato
contestato al capo c), i l transessuale P
(divenuta I
B
e nota
transessuali con i l soorannome di " Anna
precisato le somme di denaro pretese dalla l*MCl per potere esercitare la prostituzione
in una determinata zona, essendo costretta a consegnarle ogni sera parte del suo
guadagno.
Le dichiarazioni rese dalle persone offese hanno ricevuto ulteriori conferme in quelle
rese dal teste
, detto Alessia, che ha parimenti ammesso di essere
stato vittima dei soprusi della PMCI che pretendeva " i l pizzo" per consentirgli di
prostituirsi; ed anche in quelle rese dalla teste V
M
{ già
) che ha parimenti dichiarato di avere ricevuto richieste di denaro per la sua
prostituzione dalla IPMCL che l'aveva costretta a corrisponderle del denaro; ed ancora
da quelle rese dal teste
stato costretto a versare alla
( detto Dalila) che ha dichiarato di essere
una percentuale dei guadagni ottenuti con Tatti vita
d i prostituzione.
II., maresciallo T
] h % poi^-eompiutamenie riferito sulle indagini- compiute a
seguito della presentazione della denuncia da parte della C
edel C
nonché sugli esiti positivi delie attivate intercettazioni delie conversazioni effettuate
con le utenze cellulari in uso alle persone coinvolte nella presente vicenda, che hanno
consentito i l di svelamento di ulteriori oggettivi elementi probatori a carico
dell'appellante IPMCL idonei a rafforzare ulteriormente il completo quadro
accusatorio acquisito a suo carico ( cfr. sul punto le significative conversazioni
8
riportate ai ff. 18 e ss. dell'impugnata sentenza, con precipuo riferimento allo
sfruttamento da parte della |PMC| dell'attività di prostituzione di
, detto " Naomi" e del coimputato
detto Piera, di
elementi di accusa desumibili dalle stesse esplicite e genuine ammissioni degli
interlocutori,
la
cui
identificazione
risulta incontestata,
ed
in
particolare
dall'involontaria confessione proveniente dalia stessa imputata).
di avere constatato, mediante servizi dì
Ha, ancora, precisato il verbalizzante T
osservazione, che l'appartamento di vicolo Mori, in ordine al quale la PMC aveva
stipulato un preliminare di vendita, era adibito anche a sua abitazione e del marito
4
e che in una occasione venne visto accedervi
come Piera ( a totale conferma di quanto denunciato dal C
, noto
); il medesimo ha,
altresì, riferito dell'esito di una perquisizione effettuata in un villino sito a Misilmeri
nella via P3, locato dalla |PMC|, all'interno del quale erano stati sorpresi, oltre
quest'ultima e lo S
detto Naomi ed il predetto
detto Piera.
All'udienza del 28 maggio 2009 veniva acquisita in atti la nota di P.G. relativa agli
accertamenti compiuti dal maresciallo T[
sulla titolarità delle predette due
abitazioni in uso alla PMC e che, con certezza a giudizio della Corte, venivano dalla
stessa adibite per lo sfruttamento della prostituzione, contrariamente ai fragili assunti
difensivi che, a fronte del quadro probatorio descritto, hanno ipotizzato la messa a
disposizione delle suddette case ai transessuali per un atto di generosità da parte della
PMC], che però, in piena contraddizione logica con tale assunto, sempre secondo la
difesa avrebbe attirato motivi di astio e rancore da parte dei medesimi soggetti che
invece di essere grati V avrebbero calunniosamente accusata.
Con riferimento alla tipologia di minacce poste in essere alle persone offese
dall'imputata possono ritenersi ulteriori validi riscontri i fatti di cui alle sentenze
irrevocabili a suo carico acquisite in atti.
9
Alla luce del completo, vario, attendibile ed univoco compendio probatorio acquisito
a carico dell'appellante EMO,
deve confermarsi i l giudizio di responsabilità
formulato a suo carico, in conformità alle ipotesi aggravate alla stessa contestate*
Passando al trattamento sanzionatone devono parimenti rigettarsi le
richieste
difensive.
La reiterazione e gravità delle condotte poste in essere dalla IPMCL unitamente alla
sua pessima personalità criminale, come agevolmente desumibile dai numerosi e
significativi precedenti a suo carico ( per violenze, minacce e resistenze a PP.UU.oltre furti, rissa e ricettazione), tra Ì quali anche uno specifico per estorsione ed
induzione alla prostituzione, impediscono di prendere in considerazione la possibilità
di concederle le invocate attenuanti generiche.
Alla luce delle medesime circostanze e della recidiva qualificata contestatale, anche
la pena irrogata all'appellante risulta del tutto congrua e conforme ai criteri direttivi
di cui all'art 133 c.p., sia per l'intensità del dolo dimostrato dall' imputata, reiterando
condotte delittuose dello stesso tipo dal gennaio ai dicembre del 2007, peraltro ai
danni di più persone offese, tenuto altresì conto della capacità di incutere timore dalla
stessa dimostrata in perfetta sintonia con la sua negativa personalità, per essersi
distinta quale soggetto gravato da diverse tipologìe di reato, che destano grave
allarme sociale ( come può chiaramente evincersi dal Certificato del Casellario
giudiziale in atti ).
Si osserva, peraltro, che per i l reato più grave di cui al capo A ) i l Tribunale, tenendo
conto dell'aggi avaule contestala, ha irrogato una pena corrispondente al minimo
dell'editto, procedendo ad un aumento per la recidiva inferiore a quello previsto per
legge e aumentando la pena ex art. 81 cpv c.p di soli mesi due ed euro 100 per
ciascuno dei rimanenti reati, sicché non sussistono margini per ridurre la pena inflitta.
Passando alla posizione processuale dell imputato [A
1
Gj
, la Corte
reputa di addivenire a diverse conclusioni, ritenendo fondate in punto di
responsabilità le censure esposte dalla difesa nel proposto gravame.
10
E* stato contestato all'imputato un tentativo di violenza privata, per avere usato
contro Bl
I PI
I violenza, consistita in graffi e strappo dei capelli, al fine d i
costringerlo ad aumentare le tarifFe delle proprie prestazioni sessuali oggetto di
meretricio.
Il fatto storico verificatosi la notte dell' 11 dicembre 2007 è stato ricostruito in termini
sostanzialmente
conformi dall'imputato e dalla persona offesa, nel corso delle
dichiarazioni rese rispettivamente alle udienze del 16.11.2009 e del 26.10.2009.
La teste Bl
Ina riferito che, quella sera, era andata ad esercitare la prostituzione
e mentre si trovava sulla strada con un cliente si era verificata una zuffa con la
G
A| ; interrogata dal Tribunale sulla ragione della " zuffa", aveva in un primo
momento risposto " niente, per competizione con i clienti, tipo prezzi, queste cose";
ha quindi spiegato che le rivalità avevano fondamento sul fatto che lei divenuta
transessuale praticava prezzi più bassi, mentre gli omosessuali che si prostituivano
nella sua stessa zona praticavano prezzi diversi, anche se di poco più alti ( " tipo
andavano per
60 ed io andavo per
50-40)\ in un pruno momento ia teste ha
ricondotto la disapprovazione manifestata quella sera dalla | G
confronti a " ragioni di concorrenza " pur
della IG,
A nei suoi
aggressione
A| ( che le aveva causato solo il distacco delle extensions artificiali e non
anche dei capelli) mirava a farle alzare i l prezzo delle prestazioni, anche se affermava
che, a seguito dell'episodio, ciò non si era verificato ( cfr. ff. 8 e ss. trascr, udienza
del 26.10.2009).
L'imputato |G
A| ha riferito che la B|
Anna Cartone",
fisico
|neII ambiente era soprannominata in
T
l'allusione ali-artificial
ed ha dichiarato che la sera del fatto in contestazione, avendo finito di
prostituirsi e passando dalla via Lincoln con altre sue amiche del medesimo giro di
prostituzione omosessuale, un cliente passando con la macchina aveva chiesto i l
prezzo delle loro prestazioni; il cliente aveva quindi proposto il prezzo di 30 euro,
alchè l'imputato aveva risposto di andarsene dalle nigeriane e che quelle non erano
tariffe adeguate alle loro prestazioni; poco dopo aveva notato ia B
che stava
11
per salire sulla macchina di quel cliente; a quel punto si era avvicinata ed aveva fatto
notare a quel cliente cosa poteva permettersi per quella cifra, ovvero " un cartone
pubblicitario" e che lei a differenza di "Anna Cartone" non aveva "la canapa in testa"
{ gli dissi: lo vedi? Te ne stai andando con un fontaniere e questa è la canapa per i
w
tubr);
alchè la B
aveva replicato che a differenza di loro lei era diventata una
donna ( *Vo sono femmina e voi altri siete frocr) e da lì era nata una colluttazione,
con aggressione reciproca, a seguito della quale aveva staccato le extensions alla
B
|; Fimputato ha negato con decisione che quella condotta fosse finalizzata a
fare abbassare le tariffe alla B
, argomentando che le differenze d i prezzo
trovavano giustificazione nella diversità di prestazioni che le stesse erano in grado di
offrire. ( cfr. ff. 15 e ss. trascr. udienza del 16.11.2009).
La
Corte
ritenendo
assolutamente
necessario approfondire i temi
all'imputazione ha disposto i l confronto tra l'imputato e la Bl
di cui
L pervenendo al
convincimento della non configurabilità del fatto contestato per difetto d i dolo, in
quanto Vintenzione dell'imputato non era quella di coartare la volontà della persona
offesa quanto piuttosto di sbeffeggiarla e deriderla.
Come correttamente rilevato dalia difesa, l'esame del fatto-reato in esame impone di
inquadrarlo nel contesto socio ambientale di riferimento, ovvero quello della
prostituzione omosessuale e transessuale.
L'attività di meretricio in tale contesto, connotato da spiccata invidia e forte
competitività estetica, mira a rendere i l proprio aspetto il più confacente possibile al
bisogno di essere apprezzati dagli appartenenti al mondo maschile
degli etero-
sessuali; in tale ambiente i'awcncnza-fisica- di tipo femminile è ragìoneliì vanto ecT
in tale contesto lo strappo delle "extensions", simbolo apparente di feniminilità, in un
soggetto che aveva ottenuto tramite intervento chirurgico il cambio di sesso, ha
assunto i l significato irridente di ridicolizzare innanzi al cliente le fattezze fisiche
della Boscaini nonostante Vottenuto cambio di sesso, palesato anche dalle frasi
rivolte alla Boscaini, ma a giudizio della Corte non ha assunto le caratteristiche di
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atto idoneo finalizzato a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione
con riferimento alle tariffe da praticare.
Ed infatti, la stessa B|
L in sede di confronto, ha riferito non solo di non avere
alzato i propri prezzi a seguito di questo episodio ma di averli addirittura abbassati,
spiegando di non avere avuto nulla da temere, perché " ormai il danno era stato
fatto".
Con ti
danno
patito, a seguito della colluttazione con ia rivale [G
A ] , si era esaurito nel mero
distacco delie estensioni artificiali (e non nello strappo dei capelli, come contestato) e
dunque la condotta posta in essere dal [G
percezione,
A] non si configurava neppure nella sua
né tanto meno dunque nelle intenzioni dell'agente, come proiettata sul
futuro dei suoi comportamenti in materia d i tariffe come tentativo di pregiudizio alla
sua libertà di autodeterminazione.
Si rileva in punto di diritto che i l delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile
qualora gli atti di violenza o di natura intimidatoria integrino essi stessi il " pati" cui
la persona sta costretta, dovendosi ravvisare un " aliquid"
diverso dal fatto
concretizzante la violenza e che proietti i suoi effetti sulla libertà psichica di
autodeterminazione dei soggetto passivo, rivelatosi insussistente nel caso in esame
(cfh in tal senso Cassazione sez. 5 sent. n. 1215 dei 6.11.2014- e a 49610 del
14.10.2014).
Per tali ragioni l'imputato [G
A| deve essere assolto dal reato ascrittogli perché i l
fette non costituisce reato ed in tal senso deve essere parzialmente riformata
rimpugnata sentenza. _
Alla conferma della sentenza nel resto, segue per legge la condanna dell'imputata
Perez ai pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Stante la complessità dei fatti e della molteplicità di imputazioni, si reputa
l'opportunità di indicare in giorni 90 i l termine per i l deposito delia motivazione.
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P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., in parziale riforma della sentenza resa in data
14.02.2011 dal Tribunale di Palermo, appellata dagli imputati |P
predetto
M
A dal reato ascrittogli perché i l fatto
non costituisce reato.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna l'appellante
al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio.
Visto l'art. 544 comma I I I c.p.p., indica in giorni novanta i l termine per i l deposito
della motivazione.
Palermo, 18 dicembre 2014
i l Presidente es
DEPOSITATO IN CANCEliSìlfc
,,
; 1
3 MAH, 2015
ItCANC
Dott. S
14
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