8/a) Garanzie Ricevute - Banca Popolare Valconca

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8/a) Garanzie Ricevute - Banca Popolare Valconca
Normativa sulla Trasparenza Bancaria
Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela
8a - Garanzie ricevute - Ipoteca
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni
Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN).
Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802
e-mail: [email protected] / Sito internet: www.bancavalconca.it
Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del
01.09.1993.
CHE COS’È L’IPOTECA
Si tratta di una garanzia reale costituita su beni immobili (terreni, fabbricati, etc.) che attribuisce
al beneficiario dell’ipoteca il diritto potestativo di espropriare e far vendere il bene ipotecato, e di
soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori. (Art. 2808 Cod. Civ.).
Tale garanzia può essere concessa dal debitore (Cliente) oppure da un terzo (terzo datore di ipoteca), si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, e deve iscriversi per un debito
quantitativamente determinato.
E’ parte essenziale di alcune linee di credito come i mutui ipotecari ordinari e fondiari ma può
essere costituita come garanzia di qualsiasi linea di credito concessa dalla banca.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
− rischio di inadempimento dell’obbligazione principale garantita con l’ipoteca, la Banca
può attivare le procedure legali per far vendere, secondo le modalità stabilite dalla legge,
il bene dato in garanzia.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese frazionamento pari allo 0,10% dell’importo del mutuo frazionato:
• minimo
• massimo
Spese di restrizione (oltre ad eventuali spese di perizia reclamate dal tecnico)
Spese assenso cancellazione ipoteca
Spesa per rinnovo ipoteca
Spesa per comunicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria:
€ 300,00
€ 1.000,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 3,50
Poiché le clausole contrattuali per la concessione d’ipoteca è contenuta in ognuno dei diversi
contratti di mutuo o finanziamento ipotecario, si rinvia ai diversi testi, notarili e non, nei quali la
formula di concessione (e relativa nota d’iscrizione) è contenuta.
RECLAMI
I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito l’inoltro a mezzo:
1. Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna
(RN);
2. Email ordinaria: [email protected];
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected];
4. Fax: 0541/987654. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura
organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di
ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la
banca – attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca
per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel.
06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c).
LEGENDA
Grado dell’ipoteca
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Poiché più ipoteche possono gravare sullo stesso cespite immobiliare,
ancorché iscritte da uno o più soggetti giuridici, il grado dell’ipoteca
indica di norma l’ordine temporale con cui le ipoteche sono state
iscritte e conseguentemente l’ordine di prelazione con cui dovranno
essere soddisfatte: prima le più vecchie poi le più recenti. I vari sogPagina 2
getti beneficiari di ipoteca, nel rivalersi sul cespite per rientrare dei
propri crediti, dovranno seguire lo stesso ordine; quindi gli ultimi in
ordine temporale potranno rivalersi sul cespite immobiliare solo se i
creditori che li precedono sono completamente soddisfatti. La data
che fa testo per il grado dell’ipoteca è quella della registrazione
dell’ipoteca presso l’Agenzia del territorio.
Come regola generale l’ipoteca è valida per 20 anni dalla data della
Cancellazione
sua iscrizione; decorso tale termine si prescrive automaticamente.
dell’ipoteca
Qualora:
a) l’obbligazione abbia una durata superiore si dovrà provvedere
al rinnovo prima della scadenza;
b) l’obbligazione sia stata estinta prima della scadenza e si desideri liberare il bene anche prima della decorrenza dei 20 anni,
occorre ottenere “ assenso alla cancellazione” dal beneficiario
e depositarlo presso la locale Agenzia del Territorio” per
provvedere alla “cancellazione”.
Il Decreto Legge n.7/2007, convertito nella legge n.40/2007, meglio
noto come “Decreto Bersani” ha introdotto alcune novità per le ipoteche che garantiscono mutui.
In deroga all’art. 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto
esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita;
l’iter di cancellazione è gestito direttamente tra la Banca che ha concesso il mutuo, ed iscritto l’ipoteca a garanzia del prestito, e
l’Agenzia del territorio. I mutui estinti prima del 3/4/2007, data di
entrata in vigore della legge, la cui ipoteca è ancora in essere potranno beneficiare del sistema semplificato su richiesta della quietanza, da
parte del debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Lettera di assenso alla E’ la dichiarazione sottoscritta dalla banca che attesta che il debito è
cancellazione d’ipoteca stato interamente saldato per capitale ed interessi e rilascia il proprio
assenso alla cancellazione dell’ipoteca.
Terzo datore di ipoteca E’ il proprietario di un cespite immobiliare che offre il proprio immobile come garanzia delle obbligazioni contratte da un altro soggetto
giuridico. In pratica avremo tre soggetti:
− il richiedente il mutuo,
− la banca che concede il mutuo,
− il terzo datore d’ipoteca.
In presenza di mutui già rimborsati in parte, la banca può concedere
Restringimento
la riduzione del numero di cespiti immobiliari gravati da ipoteca, ridell’ipoteca
spetto al momento del perfezionamento del credito, liberando alcuni
di questi.
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