ipoteca - mutuo - cancellazione

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ipoteca - mutuo - cancellazione
Il Sole-24 Ore
Venerdì 17 Agosto 2007 - N. 224
22 Norme e tributi
Risparmio. In vigore da oggi il decreto 116/07 sulle somme non movimentate per dieci anni
Liberalizzazioni. Restano difficoltà applicative
Parte l’operazione «dormienti»
Rischio comunicazioni
sull’estinzione ipoteche
Entro il 17 febbraio le banche dovranno avvertire i clienti
Angelo Busani
Valentina Maglione
ROMA
Chisospettadiaver"dimenticato",senzamovimentarleperalmenodiecianni,sommedepositateinbancaopressounaltrointermediario stia allerta. Nei prossimi sei mesi (vale a dire entro il 17
febbraio) banche e intermediari
tenteranno di mettersi in contattoconititolaridiquesticonti(icosiddetticonti"dormienti")perinvitarli a effettuare un’operazione
ed evitare così che il denaro vada
adalimentareilfondodestinatoa
risarcirelevittimedeicrackfinanziari e a pagare la stabilizzazione
deiprecaridellaPa.
Il fondo salva-crack
Entra,infatti, in vigoreoggi il Dpr
116 del 2007 (pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» n. 178 del 2
agosto), che regola il passaggio
delle somme dormienti al fondo
per indennizzare i risparmiatori
vittimedellefrodifinanziarie(comeCirioeParmalat)edanneggiati dal default dei bond argentini,
previsto dalla Finanziaria 2006
(legge266/05,comma345dell’articolo unico). Lo stesso fondo al
quale la Finanziaria 2007 (legge
296/06, comma 420 dell’articolo
unico) ha deciso di attingere per
finanziare la stabilizzazione dei
precaripubblici.
Ilregolamento èsolo la prima
tappa della marcia verso i risarcimenti.Saranno,infatti,altridecreti, attesi entro il 17 febbraio, a
dettare le regole per attivare il
fondo salva-crack, mentre il
Dpr116/07silimitaastabilirecome alimentarlo.
Arischiareiltransitodallabancaalfondosonoidepositididenaroedistrumentifinanziarieicontrattidiassicurazioni.Sonoesclusiirapportifinoa100euroelecassettedisicurezza.
I campanelli d’allarme
Prima di devolvere le somme
nonmovimentateperalmenodieci anni al fondo, gli intermediari
interessati(valeadirebanche,intermediarifinanziari,assicurazio-
ni, Sim, Sgr e Poste italiane) dovranno avvertire i clienti "smemorati". Come? Con una raccomandataconavvisodiricevimento inviata all’ultimo indirizzo comunicato o conosciuto del titolaredelcontooaterzidaluidelegati.Laprimatranchediletterepartiràneiprossimiseimesi,pertentarediraggiungereititolarideiconti già dormienti. A regime, poi, la
raccomandata sarà inviata appenaraggiuntiidieciannioccorrentiperla"dormienza".
Si tratta di un’operazione non
sempredestinataadaveresuccesso. È probabile, infatti, che molti
titolaridicontidormientisianoin
realtà defunti e che gli eredi non
sianoaconoscenzadell’esistenza
dei rapporti bancari. In questi casi,laraccomandatainviataall’ultimo indirizzo del defunto potrebbe non essere intercettata dagli
eredi.Ancheperevitarequestesituazioni, il disegno di legge sulle
liberalizzazioni, ora in discussione al Senato (As 1644), consente
agliintestatarideicontidi indica-
Agricoltura. Possibile rateizzare le multe
Quote latte, riaperti i termini
Gianni Allegretti
Riapertura dei termini per
accedere alla rateizzazione e giro di vite sui primi acquirenti
chenon ottemperanoagliobblighi in materia di quote latte.
Queste le nuove misure previste da due decreti del ministro delle Politiche agricole
pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto per tentare di porre fine all’annosa questione delle quote latte che,
con la compensazione relativa
all’ultima campagna
(2006-2007), ha registrato una
recrudescenza delle proteste
a causa della compensazione
della quota B tagliata in misura
sensibilmente inferiore (47%)
a quella delle precedenti campagne (93% per il 2005-2006 e
100% per il 2004-2005).
Con i nuovi provvedimenti il
ministrocercadifiaccaregliirriducibili sui quali grava la maggior parte dei 185 milioni di euro
di multa per la campagna
2006-2007 e di ridurre le frange
di evasione riconducibili ai primi acquirenti che scientemente
non adempiono agli obblighi di
trattenutadellemulteaiproduttori e al loro versamento.
Con il decreto 6 luglio 2007
vengono riaperti i termini per
aderire al beneficio del versamento rateale delle multe arretraterelativeallecampagnedalla 1995-1996 alla 2001-2002. Il
produttore che intende aderire
alla"nuova"compensazionedeve presentare istanza agli uffici
regionalicompetentiimpegnandosi a rispettare queste condizioni:rinunciaal contenziosoin
essere,versamento delprelievo
eventualmente ancora dovuto
per tutte le campagne a partire
dalla2002-2003,impegnoaeffettuare gli eventuali versamenti
Le scadenze
6 mesi
Entro il 17 febbraio
Partirannoneiprossimiseimesi
leraccomandateinviateda
banche,Posteeintermediariai
titolarideirapporti"dormienti",
valeadirenonmovimentatiper
almenodiecianni
180 giorni
Per evitare l’estinzione
Lesomme"dimenticate"
confluirannonelfondocreato
dallaFinanziaria2006per
risarcirelevittimedellefrodi
finanziarieealqualesiattingerà
ancheperpagarela
stabilizzazionedeiprecari
pubblici.Perevitareiltransitodel
denaro,iltitolaredeveeffettuare
un’operazioneentro180giorni
daquandoharicevutolalettera
per le campagne future, impegno a versare il prelievo dovuto
per le campagne dalla
1995-1996 alla 2001-2002 in non
più di 14 rate annuali senza interessi a partire dal 2004, previo
versamentodellerategiàscadute e degli interessi maturati.
All’esito favorevole della domanda di ammissione alla rateizzazione, il produttore verrà
informato entro il mese di novembre di ogni anno delle modalitàdieffettuazionedeiversamenti da eseguirsi, a pena di decadenza dal beneficio, entro il
31 dicembre con rate costanti di
importo minimo non inferiore
a cento euro.
Il decreto 5 luglio 2007, invece, pone alcune limitazioni
all’eserciziodell’attività deiprimi acquirenti con lo scopo di
refinoatrepersonechelebanche
dovrannocontattaredopodueannisenzaoperazioni.
Il passaggio
In base al regolamento in vigore
da oggi, le somme passeranno al
fondo se non saranno movimentateentro180giornidaquandola
letteraèstataricevuta.Nellafase
transitoria, gli intermediari hanno a disposizione quattro mesi,
una volta scaduti i 180 giorni, per
devolvere il denaro al fondo. Ma
il titolare del conto potrà reclamare le somme anche in seguito,
finoalcompimentodelleordinarie cause di estinzione del diritto
al rimborso (come la prescrizione).Attenzione,quindi,aglielenchi dei rapporti dormienti(identificati anche con il nome, la data
e il luogo di nascita dei titolari)
che saranno pubblicati a cura
dell’intermediario (e a spese dei
dormienti) entro il 31 marzo di
ogni anno su un quotidiano nazionale e sul sito internet del ministero dell’Economia.
evitareilperpetuarsidellacostituzione di società che non
adempiono e spesso vengono
sciolte prima di subire verifiche o provvedimenti sanzionatori. Viene, infatti, previsto che
i titolari di cariche sociali dei
soggetti che richiedono il riconoscimento di primo acquirente devono essere in regola con il
regimequotelatte (seproduttori) e non devono aver ricoperto
nel quinquennio precedente i
medesimi incarichi presso altri
acquirentichesiano statioggetto di accertamento di violazioniin materia diquote latte. Iprimi acquirenti, inoltre, devono
iniziare l’attività entro sei mesi
dal riconoscimento e non possono sospenderla per periodi
superioriaiseimesiapenadirevoca del riconoscimento.
La disposizione del decreto legge 7/2007 che ha inteso semplificare il procedimento di cancellazione delle ipoteche (articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies) rischia di porre più di
un problema applicativo
che potrebbe pregiudicarne
i risultati.
La nuova disciplina (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del
15 agosto) impone alla banca
di eseguire in automatico,
una volta ricevuto il pagamento a estinzione del mutuo, una comunicazione
all’agenzia del Territorio di
avvenuta estinzione dell’ipoteca a seguito di saldo del debito garantito (da inviare entro 30 giorni dal giorno dell’estinzione). L’ufficio dei registri immobiliari, ricevuta
la comunicazione, deve provvedere all’annotazione della
comunicazione in un apposito registro.
I problemi aperti sono, però, di non poco peso. In primo luogo, c’è la questione
delle vendite di edifici di nuova costruzione: l’articolo 8
della legge 122/2005 (in tema
di tutela degli acquirenti di
immobili di nuova costruzione) stabilisce che «il notaio
non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita
se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non
si sia proceduto (...) al perfezionamento di un titolo per
la cancellazione (...) dell’ipoteca» iscritta dal costruttore
per finanziare i lavori di costruzione. Quindi, non è oggettivamente possibile avvalersi della nuova procedura.
Per gli immobili "usati"
c’è poi il problema dell’estinzione del mutuo, contestualmente alla vendita dell’immobile ipotecato, mediante
utilizzo del denaro pagato al
venditore dall’acquirente
(il quale spesso, a sua volta,
lo ricava dalla stipula di un
mutuo): un caso sempre più
frequente, in quanto la durata dei mutui (20, 30 o 40 anni) è ormai tale da rendere
usuale la vendita del bene
ipotecato con il mutuo ancora in essere.
In questi casi sono in gioco
molti interessi: l’interesse
dell’acquirente ad acquisire
un immobile non ipotecato;
quello della banca, che presta i soldi all’acquirente, di
prendere un’ipoteca di primo grado; l’interesse di chi
vende a beneficiare del procedimento di cancellazione
ipotecaria senza spese.
Si tratta, tuttavia, di posizioni difficilmente conciliabili. Infatti, quando è il notaio a incaricarsi della cancellazione, questi si premura che
si realizzino tutte le condizioni perché la vecchia ipoteca
sia estinta e perché l’acquirente e la nuova banca non subiscano pregiudizi dalla vecchia ipoteca.
Se ci si affida alla nuova
procedura di cancellazione
bisogna non solo "sperare"
che la vecchia banca mandi
la comunicazione di avvenuta estinzione all’agenzia del
Territorio (e che quindi, per
esempio, non esistano problemi di non coincidenza
tra importo preteso dalla
banca e importo versato dal
mutuatario), ma anche
"scommettere" che la vecchia banca non si avvalga
della facoltà di comunicare
all’Agenzia la cosiddetta "dichiarazione di permanenza"
della vecchia ipoteca.
Il comma 8-novies dell’articolo 13 del decreto legge
7/2007 dispone, infatti, che
l’estinzione
dell’ipoteca
«non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’agenzia del Territorio
e al debitore, entro il medesimo termine di 30 giorni successivi alla scadenza dell’obbligazione (...) che l’ipoteca
permane».
Va sottolineato che in questo primo periodo di applicazione, alcune banche non
hanno inteso rilasciare dichiarazioni di rinuncia alla facoltà di richiedere la permanenza dell’ipoteca.
Si pone, poi, un ultimo problema, di non secondaria importanza. Invece di disporre
l’esecuzione della cancellazione sul già funzionante ed
efficiente registro delle iscri-
IL PROBLEMA
Il «vecchio» istituto
di credito può informare
l’agenzia del Territorio
di non voler liberare
dal vincolo l’immobile
LE NUOVE COSTRUZIONI
Le disposizioni
sono incompatibili
con le regole
previste a tutela
degli acquirenti
zioni (consultabile in via telematica), le norme regolamentari attuative (il decreto interdirettoriale TerritorioGiustizia del 23 maggio 2007
e il provvedimento del direttore del Territorio del 25
maggio 2007) hanno previsto un nuovo registro delle
cancellazioni, da alimentare
prima con comunicazioni
cartacee, poi contenute in
floppy disk e, secondo il decreto del 25 maggio, in via telematica solo dal 15 ottobre.
Per ora, dunque, la consultazione del registro presuppone l’accesso di una persona all’ufficio che lo conserva.
Nel film Terminator del 1984, il soldato Kyle Reese viene mandato dal futuro per salvare la vita
di Sarah Connor, futura madre di John Connor che porrà fine alla sanguinosa battaglia fra uomini
e macchine. La donna inizialmente non capisce perché sia in pericolo e Reese le racconta
dell’imminente ribellione dei robot contro gli essere umani:
“It decided our fate in a microsecond. Extermination”
Quale di queste 3 traduzioni è quella usata nella versione italiana?
A - Il nostro fato è stato deciso in un microsecondo. Sterminio.
B - Decisero così il nostro fato in un microsecondo. Sterminio.
C - È bastato un microsecondo per decidere il nostro destino. Sterminio.
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Digitale PENTAX
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Sportster® XL883R
SUPER PREMIO
DEL LUNEDÌ
Ogni lunedì
un viaggio e soggiorno
di una settimana
a Londra per 2 persone
(Partenza da Milano)
Le immagini dei premi sono puramente indicative.
Estratto del regolamento: dal 30 luglio al 2 settembre 2007 (con l’esclusione del 16 agosto) Il Sole 24 ORE propone il concorso “Le parole del grande schermo”. Tutti i lettori potranno mettere alla prova le proprie conoscenze linguistiche e cinematografiche e partecipare all’estrazione di fantastici premi.
• Tutti i giorni: una fotocamera digitale compatta Pentax Optio A10 assegnata in vincita immediata.
• Ogni lunedì: un viaggio/soggiorno a Londra di una settimana per 2 persone, comprensivo di volo aereo A/R dall’Italia (aeroporto di Milano) e soggiorno in hotel 3 stelle, assegnato in vincita immediata. Il premio dovrà essere fruito entro il 15 dicembre 2007 previa prenotazione con 30 giorni di anticipo sulla data di partenza.
• Superpremio finale: una motocicletta Harley-Davidson® Sportster® XL883R, assegnata in estrazione entro il 28 settembre 2007 tra tutti coloro che abbiano inviato almeno un messaggio valido nel corso della promozione.
Ogni giorno Il Sole 24 ORE pubblicherà una battuta in inglese di un celebre film e tre possibili traduzioni contrassegnate dalle lettere A, B, e C: solo una traduzione sarà quella corretta (per la risposta corretta farà fede esclusivamente il doppiaggio ufficiale del film nella versione home video). Per partecipare al concorso, il lettore dovrà inviare
un messaggio SMS contenente esclusivamente la lettera (A, B o C) corrispondente alla risposta ritenuta corretta al numero 334.1092424 (costo di invio in base al piano tariffario personale). Tutti i lettori che avranno inviato la risposta corretta al quesito del giorno parteciperanno all’estrazione dei premi in palio.
Per ciascuna giornata saranno considerati validi i messaggi SMS inviati entro le ore 23,59’,59” e ciascun lettore concorrerà solo con il primo sms inviato (eventuali messaggi inviati oltre al primo provenienti dal medesimo numero telefonico non saranno ritenuti validi). Sarà possibile vincere un solo premio per ciascuna tipologia.
Solo in caso di vincita immediata, il lettore riceverà un messaggio SMS di conferma con l’indicazione della vincita e le istruzioni per ritirare il premio. Montepremi complessivo indicativo: € 19.280,00 + IVA. Per informazioni su modalità di partecipazione, regolamento e tutela della privacy consultare il sito internet www.ilsole24ore.com/concorsocinema
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IL SOLE 24 ORE PRESENTA:
“LE PAROLE DEL GRANDE SCHERMO”