studi e opinioni - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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Anno 11 – Numero 11 29 maggio 2013 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ DIR ETTA DA O R ES TE C AGN ASS O E M AUR I ZI O IRR ER A C OORDIN ATA D A G I LB ER TO G ELOS A IN QUESTO NUMERO: • Decadenza dei sindaci • Creditori irreperibili • Prelazione societaria ItaliaOggi DIREZIONE SCIENTIFICA Oreste Cagnasso – Maurizio Irrera COORDINAMENTO SCIENTIFICO Gilberto Gelosa La Rivista è pubblicata con il supporto degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di: Ber ga mo, Bie lla, Busto Ars izio, Casa le Mo nferra to, Cre ma, Cre mo na, Lecco, Ma nto va, Mo nza e Br ia nza, Verba nia NDS co llabo ra co n la r ivista : SEZIONE DI DIRITTO FALLIMENTARE a cura di Luciano Panzani SEZIONE DI DIRITTO INDUSTRIALE a cura di M assimo Travostino e Luca Pecoraro SEZIONE DI DIRITTO TRIBUTARIO a cura di Gilberto Gelosa SEZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA a cura di M arco Casavecchia SEZIONE DI TRUST E NEGOZI FIDUCIARI a cura di Riccardo Rossotto e Anna Paola Tonelli COMITATO S CIENTIFICO DEI REFEREE Carlo Amatucci, Guido Bonfante, M ia Callegari, Oreste Calliano, M aura Campra, M atthias Casper, Stefano A. Cerrato, M ario Comba, M aurizio Comoli, Paoloefisio Corrias, Emanuele Cusa, Eva Desana, Francesco Fimmanò, Toni M . Fine, Patrizia Grosso, Javier Juste, M anlio Lubrano di Scorpaniello, Angelo M iglietta, Alberto M usy, Gabriele Racugno, Paolo Revigliono, Emanuele Rimini, M arcella Sarale, Giorgio Schiano di Pepe COMITATO DI INDIRIZZO Carlo Luigi Brambilla, Alberto Carrara, Paola Castiglioni, Luigi Gualerzi, Stefano Noro, Carlo Pessina, Ernesto Quinto, M ario Rovetti, M ichele Stefanoni, M ario Tagliaferri, M aria Rachele Vigani, Ermanno Werthhammer REDAZIONE M aria Di Sarli (coordinatore) Paola Balzarini, Alessandra Bonfante, M aurizio Bottoni, M ario Carena, M arco Sergio Catalano, Alessandra Del Sole, M assimiliano Desalvi, Elena Fregonara, Sebastiano Garufi, Stefano Graidi, Alessandro M onteverde, Enrico Rossi, Cristina Saracino, M arina Spiotta, M aria Venturini HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO Angelo Bertolotti, Ciro Esposito, Gianluca M arzulli INDICE Pag. STUDI E OPINIONI Le cause d’ineleggibilità e di decadenza dei sindaci (art. 2399 cod. civ.) di Angelo Bertolotti Brevi riflessioni in tema di gestione delle “somme” destinate ai creditori irreperibili di Ciro Esposito 7 21 RELAZIONI A CONVEGNI 37 La prelazione societaria di Gianluca Marzulli SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE 53 SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO 56 INFORMAZIONE CONVEGNI 60 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 4 SOMMARIO STUDI E OPINIONI Le cause d’ineleggibilità e di decadenza dei sindaci (art. 2399 cod. civ.) Lo scritto prende in esame il testo dell’art. 2399 cod. civ., analizzandone le singole disposizioni e soffermandosi, in particolare, sull’ipotesi consistente, secondo la definizione contenuta nel testo previgente, in un “rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita” tra sindaco e società, sulle problematiche sorte in sede applicativa e sulla più chiara enunciazione emersa a seguito della riforma del 2003. di Angelo Bertolotti Brevi riflessioni in tema di gestione delle “somme” destinate ai creditori irreperibili L’Autore svolge alcune brevi considerazioni in merito alla “gestione” normativa delle somme destinate ai c.d. creditori irreperibili. di Ciro Esposito RELAZIONI A CONVEGNI La prelazione societaria L’Autore esamina la disciplina della prelazione con riferimento alla società a responsabilità limitata ed alla società per azioni, r ichiamando pronunce giurisprudenziali e soffermandosi infine sul rapporto sussistente tra la prelazione societaria ed il divieto di assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 c.c. di Gianluca Marzulli IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 5 INDEX-ABSTRACT Page STUDIES AND O PINIONS The Causes of Ineligibility and Revocation of Statutory Auditors (art. 2399 of the Civil Code) This paper examines the text of article 2399 of the Civil Code, analyzing every provisions and focusing, in particular, on the definition given by the lawmaker about the relationship between the Statutory Auditor and the company (which was defined, according to the text previously in force, as “rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita”), as well as on the issues raised by its application and on his (more understandable) formulation emerged following the 2003 Reform. by Angelo Bertolotti Brief Remarks about the Management of the “Sum of Money” Allocated to the Creditors Unavailable The Author performs some brief remarks about the rules provided for the “management” of the sum of money allocated to the creditors unavailable. by Ciro Esposito REPORTS ON CONFERENCES The Right of Pre-emption The Author examines the discipline of the “right of pre-emption” with respect to a Private Limited Company and the Public Limited Company, referring to the case law and focusing on the relationship existing between a pre-emption right and the prohibition of financial assistance pursuant to art. 2358 of the Civil Code. by Gianluca Marzulli 7 21 37 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 6 STUDI E OPINIONI LE CAUSE D’INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI (ART. 2399 COD. CIV.) Lo scritto prende in esame il testo dell’art. 2399 cod. civ., analizzandone le singole disposizioni e soffermandosi, in particolare, sull’ipotesi consistente, secondo la definizione contenuta nel testo previgente, in un “rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita” tra sindaco e società, sulle problematiche sorte in sede applicativa e sulla più chiara enunciazione emersa a seguito della riforma del 2003. di ANGELO BERTOLOTTI 1. Brevi considerazioni introduttive La previsione di specifiche cause d’ineleggibilità e di decadenza rappresenta lo strumento principale attraverso cui il legislatore tenta di garantire l’indipendenza dei sindaci (altri sono i limiti alla loro revocabilità ed il divieto di modificarne il compenso in corso di incarico). Esse sono disciplinate dall’art. 2399 del codice civile, sul quale la riforma del 2003 è intervenuta con alcune integrazioni che, nel loro complesso, rivelano l’intenzione di rafforzarne l’efficacia 1; lo conferma la stessa Relazione di accompagnamento, ove si legge che “sono state meglio definite ed ampliate le cause di ineleggibilità e decadenza al fine di garantire l’indipendenza e la neutralità di tutti i sindaci”. Resta comunque valida la tripartizione, da tempo delineata in dottrina, fra cause d’ineleggibilità dirette a garantire l’idoneità fisica e morale dei sindaci (art. 2399, 1° comma, lett. a), cause volte ad assicurare un certo grado di professionalità (2° comma) e 1 Il suo testo è stato preso a modello per la vigente formulazione dell’art. 148, 3° comma, t.u.f., frutto dell’art. 3, d.lgs. 37 del 6.2.2004, e dell’art. 2, l. 262 del 28.12.2005: “ Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 7 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI cause più direttamente strumentali all’obbiettivo dell’indipendenza (1° comma, lettere b e c) 2. Fermo il principio che la ricorrenza di una di esse non esonera dalle responsabilità in cui siano incorsi i sindaci i quali abbiano egualmente accettato l’incarico anche quando non sia stata percepita nell’ambito societario 3. 2. L’art. 2399, 1° comma Il 1° comma dell’art. 2399, alla lett. a), statuisce innanzitutto che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, “coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382”. Continuano in tal modo ad avere applicazione anche nel contesto del collegio sindacale le medesime ipotesi d’ineleggibilità e decadenza che il Codice civile sin dal 1942 aveva individuato a proposito degli amministratori ed esteso ai sindaci, cioè l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento e la condanna ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi 4. Nihil sub sole novi, dunque, è il caso di dire; almeno sin qui. L’effetto della riforma si manifesta con la lett. b): dopo il ribadito riferimento, esteso alle società del gruppo, ad amministratori e relativi coniugi, parenti ed affini 5, ci si trova infatti di fronte ad un’ampia modifica 2 S. AMBROSINI, Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, in , in ABRIANI, AMBROSINI, CAGNASSO , MONTALENTI, Le società per azioni, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, IV, 1, Padova, 2010, 712, ove richiami a G. DOMENICHINI, Il collegio sindacale nelle società per azioni, in Tratt. Rescigno, 16, T orino, 1985, 541; G. CAVALLI, I sindaci, in COLOMBO , P ORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, V, T orino, 1988, 18 segg.; G.U. T EDESCHI, Il collegio sindacale, Sub artt. 2397-2408, in Comm. Schlesinger, Milano, 1992, 30; ed anche L. QUAGLIOTTI, Cause d’ineleggibilità e di decadenza (art. 2399), in ABRIANI, M. STELLA RICHTER (a cura di), Codice commentato della società, Banca dati ipertestuale, Torino, 2010; W. SAGLIETTO , Sub art. 2399, in FAUCEGLIA , SCHIANO DI P EP E, Codice commentato delle s.p.a., Torino, 2007, 856. 3 T . Catania, 5.11.1999, in Giur. comm., 2001, II, 510 4 In argomento W. SAGLIETTO , Sub art. 2399, cit., 856 segg. 5 L. BENATTI, Sub art. 2399, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Padova, 2005, 908, ritiene che il riferimento agli amministratori sia applicabile anche ai liquidatori. È interessante osservare, a proposito della norma, come l’art. 183, 3° comma, Cod. commercio, già prevedesse l’ineleggibilità e la decadenza dei parenti e degli affini degli amministratori “ sino al quarto grado di consanguineità od affinità”: identica l’estensione quanto al grado (il quarto, appunto), ma assente – curiosamente, dovrebbe dirsi – l’indicazione del coniuge. E’ stata avanzata una possibile spiegazione (BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 873, nota 37 ), consistente nella non ipotizzabilità, all’epoca, neppure quale astratta ipotesi di legge, di un amministratore o di un sindaco di sesso femminile; sì che, da qualunque parte si volesse considerare la norma (e cioè sia dal punto di vista degli IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 8 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI della precedente formulazione, che concerneva genericamente coloro che fossero “legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita”. Ora, invece, il controllo societario ed i rapporti di lavoro o di prestazione d’opera sono disciplinati in modo ben più articolato [in parte alla lett. b), in parte alla lett. c)], a dimostrazione dell’intento del legislatore della riforma di rispondere più incisivamente all’esigenza di cui si è detto. M a scendiamo nel dettaglio. Le cause d’ineleggibilità e di decadenza colpiscono dunque [1° comma, lett. b)] “il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa (cioè dalla società di cui si tratta) controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune 6 controllo” . La parte della disposizione che concerne “gli amministratori” delle società comunque legate da un rapporto di controllo va letta anche in relazione all’ultimo comma dell’art. 2400 (aggiunto dall’art. 2, l. 28.12.2005, n. 262, sulla tutela del risparmio), ove, con una visuale però più ampia, si statuisce che “al momento della amministratori che da quello dei sindaci), non si sarebbe mai potuto avere un “coniuge” chiamato a ricoprire una delle cariche. 6 Non vi è invece alcun cenno a situazioni familiari di fatto, tipicamente la convivenza more uxorio (come hanno rilevato, tra gli altri, S. AMBROSINI, sub art. 2399, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, 2004, cit., 872; C. CERA , sub art. 2399, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle società. Società per azioni, I, cit., 526), per le quali un’interpretazione estensiva, pur auspicabile, non parrebbe tuttavia agevole, considerando la natura della disciplina; come pure a proposito dei legami con i soci di comando (P. ABBADESSA , in AA.VV., Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale, Università Cattolica di Milano, in Riv. soc., 2002, 1477) e di quelli con il direttore generale e con gli alti dirigenti della società, tenendo conto che è proprio “nelle mani di questi ultimi che si concentra una parte spesso cospicua del potere all’interno dell’impresa” (S. AMBROSINI, Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, cit., 713; CAVALLI, sub art. 148, in G.F. CAMP OBASSO (diretto da), Testo unico della finanza, II, Emittenti, Torino, 2002, 1222). Al fine di colmare le lacune che la norma presenta, connaturate a qualsiasi elencazione, sarebbe stato preferibile fare generico riferimento, con una previsione di carattere residuale, ad ogni rapporto “ di natura personale” in grado di compromettere l’indipendenza dei controllori, che avrebbe anche evitato il ricorso, oltre tutto non sempre agevole, ad interpretazioni analogiche delle fattispecie espressamente contemplate (in tal senso S. AMBROSINI, Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, cit., 713). L. QUAGLIOTTI, Cause d’ineleggibilità e di decadenza (art. 2399 c.c.), in ABRIANI, M. STELLA RICHTER (a cira di), Codice commentato delle società, Banca dati ipertestuale, Torino, 2010, osserva che direttori generali, procuratori, segretario del consiglio di amministrazione, ecc., rientrano pacificamente tra i soggetti afflitti da un deficit d'indipendenza derivante da legami economici. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 9 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo (ecco la maggiore ampiezza di cui si è appena detto) da essi ricoperti presso altre società”. Si tratta di una prescrizione dettata da un’evidente esigenza di trasparenza che, calata nella prospettiva dell’ineleggibilità, ne rappresenta uno strumento di verifica. Va ribadito che il testo della norma non limita alle sole società considerate nell’art. 2399, 1° comma, lett. b), l’obbligo di dichiarazione degli incarichi, obbligo che riguarda invece ogni società, indipendentemente cioè dall’esistenza di un rapporto di controllo, ed è suscettibile di essere rilevante sotto il profilo dell’ineleggibilità eventualmente anche alla luce dell’art. 2399, ultimo comma, che consente la previsione, per statuto, di “limiti” e criteri per il “cumulo degli 7 incarichi” . Occorre sottolineare, infine, che l’ultimo comma dell’art. 2400 non specifica chi sia a dover rendere le prescritte dichiarazioni; sembra possibile dedurne che, oltre ai sindaci nominati (i quali potranno adempiere con una comunicazione scritta, non essendo ancora in carica e non avendo quindi titolo per assistere alle assemblee), possano provvedervi anche quei soci che ne siano a qualunque titolo a conoscenza. Le ragioni di fondo che hanno imposto la fissazione di principi di ineleggibilità e di decadenza sembrano in effetti confortare quanto si è sin qui detto. La norma non ha tuttavia la possibilità di essere applicata in base alla sua formulazione letterale per i “primi sindaci”, nominati nell’atto costitutivo. L’esigenza di un rapido esame degli incarichi, di amministrazione e controllo, di cui i sindaci già siano gravati altrove, dati alla cui acquisizione il codice subordina l’atto di accettazione dell’incarico, parrebbe poter essere soddisfatta non da un’immediata convocazione ad 7 La norma è meno tutelante già di quella in origine adottata per le società quotate dall’art. 148, 1° comma, lett. d), t.u.f., ai sensi del quale era l’atto costitutivo della società a stabilire per il collegio sindacale i “ limiti al cumulo degli incarichi”; disposizione ritenuta di carattere precettivo, tale, cioè, da introdurre un elemento necessario dell’atto, lasciando alla determinazione facoltativa dei soci non l’esistenza o meno di limiti al cumulo delle cariche di sindaco, ma soltanto la loro estensione (S. AMBROSINI, sub art. 148, in COTTINO (diretto da), La legge Draghi e le società quotate in borsa, Torino, 1999, 266). Più stringenti ed articolate le regole oggi in vigore, espresse nell’art. 148 bis, inserito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262 [che ha contestualmente abrogato la citata lett. d) dell’art. 148, 1° comma], sì che la distanza che le separa da quelle codicistiche risulta maggiore. I limiti al cumulo degli incarichi per le società quotate in borsa e per quelle emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 t.u.f. trovano la loro fonte – statuisce il 1° comma – in un regolamento Consob, redatto sulla base di criteri e parametri individuati nelle caratteristiche dell’incarico (onerosità, complessità) e delle società coinvolte (numero, dimensioni, struttura organizzativa); si tratta del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, art. 144 terdecies, oggetto di successive integrazioni. Il 2° comma impone a carico dei componenti l’organo di controllo obblighi di informativa in merito agli incarichi ricevuti ulteriori a quanto imposto dall’art. 2400, ult. comma; la Consob, che ne è destinataria al pari del pubblico, interviene sancendo la decadenza di quelli che superino i limiti. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 10 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI hoc dell’assemblea, trattandosi di soluzione difficilmente proponibile, quanto piuttosto da una verifica da parte del consiglio di amministrazione, la cui pronta riunione appartiene alla logica di una società appena costituita, e che dovrebbe farsi carico di ottenere le necessarie dichiarazioni 8. Occorre notare, infine, che non sono previste ragioni d’incompatibilità a proposito dei sindaci di società controllate o controllanti: non paiono esservi ostacoli, dunque, ad un cumulo delle cariche, argomento su cui infra. Si deve invece aggiungere un richiamo agli artt. 2409 quinquies, in vigore sino all’emanazione dei regolamenti attuativi del d. lgs. 27.1.2010, n. 39, e 2417, concernenti rispettivamente l’incompatibilità con la carica di sindaco del revisore esterno e del rappresentante comune degli obbligazionisti. 2.1. I rapporti di prestazione d’opera E’ possibile, a questo punto, scendere alla lett. c) del 1° comma, ove si ritrova, ma con ampie modifiche, la norma con cui l’ultima parte del 1° comma dell’art. 2399, nella formulazione anteriore alla riforma, dichiarava ineleggibili o decaduti coloro che fossero legati alla società od a sue controllate “da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita”. E’ noto come quel testo avesse dato origine a significativi contrasti interpretativi, in quanto non chiariva se dovessero reputarsi incluse, oltre ai casi di lavoro subordinato, le prestazioni riconducibili allo schema del lavoro autonomo. Infatti una parte della dottrina aveva ritenuto che la continuità dovesse necessariamente implicare la presenza di un vincolo giuridico di stabilità (assente, di regola, nei contratti 9 stipulati con i professionisti) , mentre altra parte aveva sostenuto che il requisito in parola andasse apprezzato sul piano dei meri fatti 10. 8 Sarà consentito ancora il richiamo ad A. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 873 seg. 9 G. CAVALLI, I sindaci, cit., 27, secondo cui “ la norma, parlando di continuatività, sembra riferirsi a rapporti giuridici stabili, nell’ambito dei quali le parti sono legate alla reiterata esecuzione di una pluralità di prestazioni, con un vincolo prolungato nel tempo e con reciproche limitazioni in ordine alla cessazione del contratto. La prestazione professionale, invece, per quanto caratterizzata da una certa abitualità, esige pur sempre una richiesta formulata di volta in volta, a seconda dei bisogni, ed un’accettazione che il professionista stesso è libero di dare o di negare senza alcun obbligo precostituito”. Nello stesso senso C. COCITO , Il collegio sindacale, Milano, 1970, 95; G. FRÈ, Della società per azioni in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1982, 548; G. DOMENICHINI, Il collegio sindacale nelle società per azioni, cit., 542. 10 G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, cit., 1992, 39 seg.; V. SALAFIA , La prestazione d’opera continuativa e retribuita dei sindaci, in Società, 1991, 881 seg. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 11 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI Il dibattito si era proposto sostanzialmente negli stessi termini nella giurisprudenza di merito, avendo sullo sfondo una risalente (ed unica) sentenza con cui la Cassazione 11 aveva escluso l’applicabilità del divieto ai professionisti, facendo rientrare nella previsione normativa “solo quei rapporti di lavoro che abbiano carattere continuativo e non anche (…) incarichi professionali non implicanti vincolo di subordinazione”. Da un lato, in linea con l’arresto di legittimità, si era deciso che la stabilità del rapporto dovesse necessariamente derivare da un vincolo precostituito di carattere giuridico, come ad esempio quello che su tale base avesse ad oggetto una generale consulenza tributaria e societaria: non vi sarebbe stata invece ragione di ineleggibilità (o di decadenza) nei confronti del professionista al quale la società avesse 12 di volta in volta affidato incarichi ; dall’altro erano state giudicate determinanti le concrete caratteristiche del rapporto. Particolarmente significativa nel secondo senso una sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna 13 aveva affermato che “ai sensi dell’art. 2399 c.c. deve considerarsi incompatibile con la carica di sindaco di una società di capitali l’esercizio di attività continuativa di consulenza e assistenza in favore della società, tale dovendosi intendere anche un’attività professionale in materia contabile, tributaria e contrattuale che, pur non avendo assunto carattere di rapporto a tempo indeterminato, qualificato da una formalizzazione per iscritto dell’incarico e da una predeterminazione del compenso, si sia protratta per svariati anni dell’attività della società ed abbia riguardato in modo penetrante non già singole questioni o affari della medesima, bensì propriamente la redazione del bilancio, degli allegati esplicativi e della relazione degli amministratori ad esso, atti questi che costituiscono oggetto specifico dell’attività di controllo affidata al collegio sindacale”. Di fronte ai dubbi sollevati dalla norma, la disposizione dettata per le quotate 14 dall’art. 148 t.u.f., nella stesura del 1998 , si era rivelata non solo più chiara, coll’individuare in modo ampio nei “rapporti di lavoro autonomo o subordinato”, 11 Cass., 15.7.1968, n. 2537, in Dir. Fall., 1969, II, 263. T rib. Torino, 7 settembre 1988, in Dir. Fall., 1989, II, 682 13 App. Bologna, 9.3.1995, in Vita Notar., 1996, 326; conformi T . Milano, 28.5.1990, in Giur. It., 1990, I, 2, 809, che, anche in questo caso decidendo a proposito di una consulenza generale in materia contabile, amministrativa e fiscale, poneva ha posto il discrimen nella circostanza che essa si concretasse in una prestazione d’opera retribuita resa o meno saltuariamente; T . Milano, 5.5.1988, in Fallimento, 1989, 414; T. Lecce, 4.2.1985, in Società, 1985, 976. Va anche ricordata una decisione con cui T . Matera, 14.7.1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 420, ha ritenuto applicabile il 1° comma dell’art. 2399 nei confronti di chi era nel contempo amministratore di una società controllata dalla nominante, in quanto ricompreso fra i soggetti legati all’ente da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita. 14 Si veda la nota 1 per il testo vigente dell’art. 148, 3° comma, t.u.f., che ha introdotto una specificità ancora maggiore rispetto a quella riscontrabile nel codice civile. 12 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 12 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI indipendentemente dalla loro continuità, una delle ragioni di ineleggibilità e di decadenza, ma anche più tutelante, nell’estenderla anche alle controllanti. Se confrontato con quest’ultima disposizione, il testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, per le società per azioni di diritto comune è ancor più dettagliato, in quanto esclude la possibilità di eleggere alla carica di sindaco “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”. Nel 2008 la Cassazione, quarant’anni dopo la sua prima pronuncia, è infine tornata sull’argomento, per ben due volte, ma, in forza del principio tempus regit actum, si è trovata a dover applicare il diritto precedente la riforma. Del quale ha dato però una lettura completamente opposta, precisando, in una prima sentenza, che il rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita dal quale l’art. 2399 faceva discendere l’ineleggibilità e la decadenza non si identificava “necessariamente solo con un rapporto contrattuale di durata, in tal senso formalmente stipulato tra il professionista e la società”, in quanto ricorreva “anche in presenza di una pluralità di incarichi formalmente distinti e, tuttavia, tali da configurare uno stabile legame di clientela”; ed aggiungendo, significativamente, che una diversa interpretazione avrebbe reso sin troppo agevole la possibilità di aggirare la norma e di tradirne la ratio, consistente “nell’esigenza di garantire l’indipendenza di chi è incaricato di delicate funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe in seguito esercitare dette funzioni di controllo”. Con la conseguente necessità di un accertamento in fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, se non per eventuali vizi di 15 motivazione . Analoghe le considerazioni nella seconda, sostanzialmente coeva, che ha ribadito la sussistenza dell’incompatibilità non soltanto nel caso di rapporti di lavoro subordinato, ma anche in presenza di un legame avente ad oggetto “attività professionali rese anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere né saltuario né occasionale (nella specie, tenuta dei libri contabili, in mansioni di consulenza ed assistenza fiscale, nell’espletamento di tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale)” 16. 15 Cass., 9.5.2008, n. 11554, in Foro it., 2009, I, 2175, in Società, 2009, 1105; ed in Giur. comm., 2009, II, 924. 16 Cass., 11.7.2008, n. 19235, in Giur. it., 2009, 883, con nota di M. AIELLO , Note in tema di obblighi (e di responsabilità) di amministratori e sindaci nella società per azioni. La sentenza va sottolineata anche in quanto dalla grave situazione di irregolarità gestionale conseguente al doppio e contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e professionista incaricato, ha tratto la responsabilità degli amministratori ex art. 2392, per violazione del dovere di diligenza in relazione all’omessa vigilanza sull’operato di chi, anziché effettuare da una posizione di IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 13 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI Le considerazioni formulate dai giudici di legittimità conducono direttamente alla soluzione offerta dalla riforma, che ha trovato favorevole accoglienza in dottrina 17: sia per l’avvenuta sostituzione della vecchia formula (rapporti continuativi di prestazione d’opera retribuita) con quella di lavoro e rapporti continuativi di consulenza 18 e di prestazione d’opera retribuita ; sia per avere allargato l’ambito dell’incompatibilità, facendo riferimento non solo alle società controllate, ma anche alle società controllanti ed a quelle assoggettate a comune controllo; sia soprattutto per avere menzionato, con un’ipotesi di chiusura quanto mai opportuna, ogni altro rapporto di natura patrimoniale idoneo a compromettere l’indipendenza del sindaco. Non ogni problema può dirsi superato, è vero 19; tuttavia oggi è indubitabile che anche un rapporto non continuativo possa determinare l’ineleggibilità o la decadenza qualora, per la sua oggettiva rilevanza e per i caratteri che lo connotano nel caso specifico, sia tale da poter compromettere l’indipendenza del sindaco. In sostanza, mentre i rapporti continuativi creano senz’altro incompatibilità, ogni altro rapporto di natura patrimoniale è soggetto alla valutazione del giudice in relazione a tutte le caratteristiche oggettive (ma, forse, anche soggettive) del caso concreto, avendo presente la finalità che si ripromette di raggiungere la norma proibitiva 20. imparzialità il dovuto controllo sull’amministrazione, si era reso autore e partecipe della stessa gestione da controllare. La loro negligenza è stata dunque ritenuta antecedente logico del danno derivato alla società, che – con ogni probabilità – non si sarebbe verificato in condizioni di correttezza operativa. 17 G. CAVALLI, Il collegio sindacale, in AMBROSINI (a cura di), Il nuovo diritto societario: profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali, I, Torino, 2005, 272. La norma è stata salutata come opportuna anche da AMBROSINI, sub art. 2399, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, 2004, cit., 873. Qualche perplessità è stata invece manifestata da CASELLI, Elogio, con riserve, del collegio sindacale, in Giur. comm., 2003, I, 251. 18 La maggiore analiticità della formulazione conferma che il riferimento alla continuità non possa essere interpretato soltanto in senso formale (e cioè sulla base di un contratto d’opera professionale a tempo, con una retribuzione di base forfetaria), bensì vada inteso anche in senso sostanziale, cioè di abitualità di prestazioni. In tal senso M. LIBERTINI, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di società per azioni, in Giur. comm., 2005, I, 237; G. DOMENICHINI, Sub art. 2399, in NICCOLINI, STAGNO D ’ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Napoli, 2004, 731; C. CERA , Sub art. 2399, in SANDULLI, SANTORO (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2003, 528. 19 G. CAVALLI, Il collegio sindacale, in AMBROSINI (a cura di), Il nuovo diritto societario, I, cit., 272, con riferimento a rapporti idonei a ledere l’indipendenza del sindaco, ma di natura non patrimoniale. 20 S. AMBROSINI, Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, cit., 714 seg.; L. QUAGLIOTTI, Cause d’ineleggibilità e di decadenza (art. 2399 c.c.), cit.; si è così inteso superare la prassi, tutt’altro che infrequente, che faceva un tutt’uno della consulenza e del controllo quante volte i sindaci controllavano atti predisposti o scelte effettuate dagli IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 14 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI 2.2. Gli “altri rapporti patrimoniali” La norma di chiusura, citata per ultima, si ricollega alla discussione su che cosa si debba intendere per “altri rapporti patrimoniali”. Una prima tesi ne restringe il significato ai rapporti diversi da quello di lavoro o da quello continuativo di consulenza 21 o di prestazione d’opera retribuita ; una seconda si riallaccia all’affermazione, già proposta prima della riforma, dell’ineleggibilità anche in presenza di rapporti di collaborazione non continuativa, ma comunque significativi, ad esempio per frequenza od entità, sì da poter incidere sull’indipendenza 22; una terza, infine, tende a definire il campo applicativo sulla base della ratio della disposizione, di tutela dell’indipendenza quale bene giuridico protetto 23. Sembra a chi scrive che le tre posizioni non siano poi così distanti l’una dall’altra: tutte, infatti, paiono mosse dall’intento di “coprire” al meglio il campo dei possibili attentati all’indipendenza: la prima, forse, in modo più implicito, con un’interpretazione maggiormente aderente alla costruzione della norma, ma individuando comunque due settori, tra loro complementari, al cui insieme ricondurre la reazione al rischio di cui si diceva; mentre la seconda e la terza sembrano meglio esplicitare le ragioni di fondo della norma, con differenze forse più apparenti che reali. amministratori in base ai loro consigli o suggerimenti, e perciò finivano col controllare se stessi (F. GALGANO , Il nuovo diritto societario, in ID . (diretto da), Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. ec., XXIX, Padova, 2003, 292). In argomento anche M. AIELLO , Il collegio sindacale: struttura e funzioni, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, Commentario diretto da Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2009, 578 segg. 21 È questa la tesi interpretativa ritenuta più corretta, ma nel contempo criticata quale soluzione delineata dal legislatore, da CASELLI, Elogio, con riserve, del collegio sindacale, cit., 255. 22 G. DOMENICHINI, sub art. 2399, in NICCOLINI, STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Napoli, 2004, 731; C. CERA, sub art. 2399, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle società. Società per azioni, cit., 528. 23 S. P ROVIDENTI, sub art. 2399, in NAZZICONE e P ROVIDENTI, Società per azioni. Amministrazione e controlli (art. 2380-2409 noviesdecies c.c.), Milano, 2003, 235; in questo senso pare anche L. QUAGLIOTTI, Cause d’ineleggibilità e di decadenza (art. 2399 c.c.), cit, ove si ha riguardo, quali possibili ipotesi, al rapporto di convivenza con l’amministratore, cui si è già fatto cenno in una nota precedente, all’interscambio di funzioni (quando i ruoli di sindaco e amministratore sono invertiti in due o più società); ai rapporti di familiarità con dirigenti o dipendenti della società (o con altri soggetti subordinati all’organo amministrativo); ai rapporti di lavoro futuri, ma anche a quelli pregressi suscettibili di generare fenomeni di autorevisione a posteriori di operazioni decise o attuate con il contributo professionale del soggetto successivamente eletto alla carica di sindaco, alla stessa entità della retribuzione per l’ufficio di sindaco, ove si tratti d'importi che, rispetto alla condizione economica del singolo soggetto, possano determinare una sostanziale dipendenza economica dalla società incaricante (o dalle società del gruppo cui appartiene). IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 15 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI La legge non contempla rapporti pregressi (si riferisce infatti a coloro che “sono legati” alla società), in relazione ai quali, tuttavia, non possono escludersi a priori rischi anche gravi sul piano dell’indipendenza 24, del resto già riconosciuti, prima della riforma, a proposito di chi aveva precedentemente svolto le funzioni di esperto nominato dal presidente del tribunale per la stima del patrimonio della società in vista di 25 una sua trasformazione ; ed in proposito pare corretto affermare che proprio la locuzione “altri rapporti patrimoniali” sia sufficientemente elastica per poter essere utilizzata in tal senso quando la concreta fattispecie lo richieda. Altrettanto può dirsi in relazione alla questione concernente l’ammissibilità dell’assunzione dell’incarico di sindaco in capo a chi sia membro di un’associazione professionale di cui faccia parte un altro professionista legato alla società da rapporto continuativo o rilevante (a meno che tale ipotesi sia espressamente contemplata nello statuto: art. 2399, ult. comma) 26; questione sulla quale dottrina 27 e giurisprudenza hanno avuto occasione di interrogarsi, talora in relazione all’applicabilità di norme sanzionatorie nei confronti degli iscritti nel registro dei revisori contabili 28, ai sensi del regolamento contenente la disciplina delle modalità di esercizio della funzione di revisione 29. Sotto tale specifico profilo è stato giudicato legittimo un provvedimento di sospensione dal registro (con la conseguente decadenza ex art. 2399, 2° comma, nel testo sia previgente che attuale) nei confronti dei sindaci di una società a responsabilità limitata, tutti facenti parte di un medesimo studio associato, comprendente anche, “in rapporto di parasubordinazione”, un collaboratore che contemporaneamente prestava, in favore della stessa società, un’attività retribuita di consulenza generale in materia fiscale, contabile, societaria e di bilancio 30. Per contro – 24 W. SAGLIETTO , Sub art. 2399, cit., 859;. T . Treviso, 18.5.1998, in Società, 1998, 1069. 26 G. CAVALLI, Il collegio sindacale, in AMBROSINI (a cura di), Il nuovo diritto societario, I, cit., 272; M. SP IOTTA , in nota a commento di T . T rento, 4.8.2003, in Giur. it., 2004, 108 27 Da ultimo MONTALENTI, Conflitto di interessi e funzioni di controllo: collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, revisori, in Giur. comm., 2007, I, 558. 28 Istituito con d. lgs. 27.1.1992, n. 88, tuttavia destinato ad essere sostituito dal registro dei revisori legali di cui all’art. 6 ss. del d.lgs. 27.1.2010, n. 39 29 D.p.r. 6.1.1998, n. 99 (il testo anche in Società., 1998, 707, Attuazione del d.lgs. 88/92: le cause di incompatibilità di sindaci e revisori, con commento di BIANCHI) applicabile anche al controllo contabile esercitato dai sindaci (T . Trento, 4.8.2003, in Giur. comm., 2004, II, 158, con nota di M. SP IOTTA , Sindaco e consulente della stessa società possono essere colleghi di studio?, ed in Giur. it., 2004, 108, ancora con nota di M. SP IOTTA ); abrogato dal d.lgs. 27.1.2010, n. 39, art. 43, 1° comma, che ne ha tuttavia disposto il perdurare dell’applicazione sino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale da esso previsto. 30 T . Trento, 30.5.2003, in Giur. comm., 2004, II, 158, con nota di M. SP IOTTA , Sindaco e consulente della stessa società possono essere colleghi di studio? Analoga la posizione assunta da T . Treviso, 18.5.1998, in Società, 1998, 1069: non può essere nominato sindaco di una società non solo chi abbia svolto le funzioni di esperto nominato dal presidente del tribunale per 25 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 16 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI questa volta nella diretta prospettiva dell’art. 2399 – in presenza di una semplice organizzazione di mezzi comuni tra singoli professionisti indipendenti, si è ritenuto non incidere sui requisiti di eleggibilità a sindaco di uno di essi la circostanza che un suo collega di studio svolgesse prestazioni a favore della società, a condizione che i relativi compensi fossero da quest’ultimo fatturati direttamente alla stessa e purché il loro 31 ammontare non superasse soglie di incompatibilità rispetto ai ricavi totali A questo punto non è forse inopportuna una precisazione a proposito della definizione delle ipotesi previste alla lett. c), che rientrano, secondo la dizione del codice, tra le cause d’ineleggibilità e di decadenza: in realtà si tratta piuttosto di cause d’incompatibilità, in quanto non sembra dubitabile che, ad esempio, chi abbia in corso un rapporto continuativo di consulenza con una società e sia richiesto di diventarne sindaco, possa acconsentirvi, rinunciando nel contempo a quel rapporto 32 (a meno che lo si ritenga rilevante sotto il profilo del “pregresso”). Resta da chiedersi se, in assenza di una specifica previsione normativa, la norma di chiusura contenuta sub c) determini un’ipotesi d’incompatibilità per chi, sindaco designato di una società, rivesta già tale carica nella controllante od in una controllata o, ancora, in altra società sottoposta a comune controllo. La dottrina risponde negativamente, osservando come l’essere sindaco in una o più società del medesimo gruppo non costituisca una condizione di per sé idonea a comprometterne l’indipendenza 33. Potrà essere l’autonomia statutaria, semmai, a disporre al riguardo, la stima del patrimonio sociale in vista della trasformazione, ma anche chi svolga la sua professione in associazione con chi abbia esercitato le funzioni di esperto o che abbia (o abbia avuto) rapporti di lavoro con la società trasformata. 31 T . Milano, 22.11.2006, in Società, 2007, 729; e già T . T rento, 4.8.2003, cit. 32 In questo senso già G. FRÈ, G. SBIS À, sub art. 2397-2399, in Società per azioni, in Comm. c.c. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1997, 886; ed inoltre G.CAVALLI, I sindaci, cit., 28; S. AMBROSINI, sub art. 2399, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 876. In una prospettiva speculare, la prestazione professionale da parte di chi sia sindaco di una società non subisce conseguenze sotto il profilo del rapporto di lavoro autonomo e della sua validità, in quanto comporta esclusivamente la sanzione dell’automatica decadenza dall’ufficio e la perdita del diritto a percepire il compenso per le carica: così T. Milano, 19.1.2000, in Società, 2000, 1133. 33 S. AMBROSINI, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 874; ed ancora S. AMBROSINI, Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, cit., 715 seg.: l’Autore sottolinea, a proposito delle quotate, come la Consob, in una sua raccomandazione del 20.2.1997 [anteriore all’iniziale disposizione sul cumulo degli incarichi, contenuta nell’art. 148, 1° comma, lett. d), t.u.f., che ne affidava la regolamentazione all’atto costitutivo; in seguito sostituita, per effetto della l. 28.12.2005, n. 262, dall’art. 148 bis] avesse anzi auspicato che quanti ricoprano cariche sindacali nella controllante siano ad un tempo sindaci di una o più controllate. Per la stessa soluzione F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, cit., 292. E si veda anche L. DE ANGELIS, Sindaci della holding e delle controllate: non c’è incompatibilità, in IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 17 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI sulla base della facoltà concessa dall’ult. comma dell’art. 2399; anzi, proprio la circostanza che il legislatore abbia previsto che sia lo statuto ad indicare “limiti e criteri per il cumulo degli incarichi” induce a ritenere che, in difetto di specifiche disposizioni limitative, l’incarico in questione possa essere liberamente assunto in altre società, 34 anche legate da eventuali rapporti di controllo . 3. L’art. 2399, 2° e 3° comma Il 2° comma dell’art. 2399 statuisce che “la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale o la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’art. 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco”. Il tenore della seconda parte della norma è diretta conseguenza delle modifiche apportate dalla riforma del 2003 alla disposizione richiamata: l’aver previsto che possano essere sindaci anche appartenenti ad albi professionali e professori universitari ha ovviamente imposto di estendere loro la decadenza inizialmente comminata soltanto a chi, revisore legale, fosse stato cancellato o sospeso dal relativo registro. Non è inutile precisare che quando si parla di sospensione ci si può trovare di fronte ad un provvedimento di natura sanzionatoria o più semplicemente cautelare: l’art. 2399 non fa alcuna distinzione al riguardo e la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto già prima della riforma, ha negato ogni motivo di contrasto con l’art. 3 Cost., non avendo ritenuto irragionevole l’equiparazione degli effetti della sospensione sanzionatoria e della sospensione cautelare 35. Ci si è chiesti se, nell’ipotesi prevista dal 2° comma dell’art. 2397, la decadenza operi anche qualora il soggetto cancellato o sospeso sia però iscritto in uno degli albi individuati dal d.m. 29 dicembre 2004, n. 320, oppure abbia la qualifica di professore universitario e, nel contempo, vi sia almeno un altro revisore a comporre il collegio: la risposta negativa troverebbe conforto nel constatare da un lato che la composizione legale del collegio non ne sarebbe comunque pregiudicata e dall’altro che il non potersi Soc., 2004, 420. Il cenno alla norma del t.u.f. oggi vigente (il cui 1° comma statuisce che, tra l’altro, che con regolamento della Consob “ sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo” che i componenti degli organi di controllo delle quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 t.u.f. “possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile”) consente di precisare che limitazioni possono aversi nel contesto della società per azioni non quotata né ricadente nella previsione dell’art. 116 t.u.f., quale effetto riflesso di incarichi rivestiti da componenti del proprio organo di controllo in altra società quotata od emittente strumenti finanziari diffusi in misura rilevante. 34 Considerazione che non potrebbe però esonerare i sindaci nominati dal dichiarare comunque l’esistenza di ogni incarico, ai sensi dell’art. 2400, ult. comma 35 C. cost., 13.7.1989, n. 401, in Giust. civ., 1989, I, 2252. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 18 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI più dire revisore legale sarebbe comunque “compensato”, ai fini del mantenimento della carica di sindaco, sul versante dell’albo professionale o dell’attività accademica. M a la lettera della norma sembra semmai condurre ad una diversa risposta: il revisore decade per il solo fatto (parrebbe di poter aggiungere) di essere cancellato o sospeso dal registro. Di fronte al dubbio che l’adozione del criterio interpretativo letterale non sia probante per sciogliere il dilemma nel secondo senso (la norma, in effetti, non “impone” espressamente la sostituzione in una simile fattispecie), sta tuttavia la riflessione che sia la cancellazione che la sospensione gettano ombre (almeno ombre, sarebbe forse più opportuno dire) sulla professionalità e sulla rettitudine stessa di chi ne sia colpito, il che in ogni caso mal si concilia con la delicatezza delle mansioni 36 sindacali . Si giunge così al 3° comma, introdotto ex novo dalla riforma: “lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi”; comma al quale si è già fatto richiamo in precedenza, in particolare per quanto attiene alla seconda parte, nel suo rapporto con l’art. 2400, 4° comma. La norma si pone, indubbiamente, nella prospettiva di una più stringente tutela dell’indipendenza dei sindaci e come tale va salutata con favore; anche se a ridurne la portata innovativa vi è la constatazione che si tratta di una mera facoltà, sostanzialmente ammessa dalla dottrina già prima della riforma, a condizione, naturalmente, che la disciplina così introdotta risultasse più rigorosa di quella del codice 37. In ogni caso, il suo tenore oggi conferma che l’art. 2399 pone un principio d’interesse generale in materia d’indipendenza dei sindaci, come tale indisponibile, alla luce del quale lo statuto può aggiungere altre cause d’ineleggibilità, decadenza od incompatibilità, non stabilire deroghe o riduzioni rispetto a quelle di legge. Essa si riferisce anche alla possibile introduzione di cause di “incompatibilità”: pertanto lo statuto potrà stabilire che, al cospetto di una certa situazione impeditiva dell’assunzione della carica, il soggetto designato possa rimuovere l’ostacolo, optando per l’incarico sindacale. Si tratta di una categoria solo apparentemente assente nella restante disciplina dettata in argomento; si è constatato, poco sopra, come la previsione di cui all’art. 2399, lett. c) integri ipotesi non di ineleggibilità in senso stretto, quanto, 38 piuttosto, di incompatibilità . 36 S. AMBROSINI, sub art. 2399, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, 2004, cit., 875; e, più recentemente, ID ., Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, cit., 717, ove ancora si conclude che il sindaco che incorra nella cancellazione o nella sospensione dal registro dovrebbe essere sostituito, dunque senza possibilità di “ recupero”. Nello stesso senso – sarà consentito il richiamo – anche A. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 879. 37 T ra gli altri, G.U. T EDESCHI, Il collegio sindacale, cit., 46; CAVALLI, I sindaci, cit., 31. 38 S. AMBROSINI, Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, cit., 718. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 19 DIRITTO COMMERCIALE CAUSE D ’ INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA DEI SINDACI E’ legittimo chiedersi, infine, se la facoltà consentita dal 3° comma dell’art. 2399 si riferisca solo all’ambito delle cause d’ineleggibilità e decadenza delineato dai due commi che lo precedono (cause c.d. “ordinarie”), oppure si estenda anche a quelle definite “sanzionatorie”, cioè del tipo disciplinato dagli artt. 2404, 2° comma e 2405, 2° 39 – sembra preferibile, dal momento che co. La soluzione restrittiva – si è scritto l’introduzione di ulteriori cause del secondo tipo, in aggiunta a quelle individuate dal legislatore, darebbe vita ad una serie di “giuste cause” di cessazione del rapporto difficilmente compatibili con la disciplina della revoca dei sindaci, che postula la necessaria approvazione giudiziale della relativa delibera. 39 Ancora S. AMBROSINI, Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, cit., 717 seg. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 20 STUDI E OPINIONI BREVI RIFLESSIONI IN TEMA DI GESTIONE DELLE “SOMME” DESTINATE AI CREDITORI IRREPERIBILI L’Autore svolge alcune brevi considerazioni in merito alla “gestione” normativa delle somme destinate ai c.d. creditori irreperibili. di CIRO ESPOSITO Si svolgono brevi considerazioni in merito alla “gestione” normativa delle somme destinate ai c.d. creditori irreperibili. Una possibile soluzione del problema – dianzi alla lacunosità del dato normativo – potrebbe essere la seguente: 1) chiusura del conto corrente ex art. 34 l.fall. in esito al riparto finale ex art. 117 l.fall ; 2) constatazione della esistenza di “creditori irreperibili o che non si presentano” da parte del curatore fallimentare, in virtù di apposta relazione al GD prima della chiusura e dopo l’esecuzione del riparto. Relazione nella quale il curatore informa dell’esubero di somme e riferisce della apertura di un nuovo conto corrente ex art. 117,IV comma, l.fall; 3) “apertura” – nell’intervallo di tempo che va, dalla accertata irreperibilità o dalla mancata presentazione dei creditori, alla chiusura del fallimento - di un conto corrente sul modello e secondo le condizioni di quello ex art. 34 l.fall.. Conto corrente intestato alla procedura concorsuale. Per ragioni di praticità e maggiore sicurezza il rapporto potrebbe assumere anche la forma di un libretto nominativo intestato alla procedura – e lasciato nella disponibilità della cancelleria da parte del curatore - visto che la norma dispone unicamente che le “somme sono nuovamente depositate ….presso l’Ufficio Postale o la banca già indicati ai sensi dell’art. 34 “Sicché il deposito può avere anche le forme del libretto visto che non è richiamata la parte dell’art. 34 che dispone la forma del conto corrente. 4) chiusura del fallimento che non può essere ritardata – secondo il principio della celerità – dalla persistenza di somme da destinare come dimostra sistematicamente IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 21 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI anche la vicenda dei creditori ammessi con riserva ( cfr artt.117, III comma, 113 e 113 bis l.fall) A seconda delle evenienze potrebbero – nei cinque anni dal deposito delle somme - verificarsi le seguenti ipotesi: a) distribuzione delle somme, mediante mandato, emesso dal “giudice” designato dal Presidente del Tribunale, su ricorso degli interessati, agli aventi diritto (creditori irreperibili o che non si sono presentati) che ne facciano richiesta, nei cinque anni dal deposito. A tali soggetti le somme sarebbero distribuite, man mano che si presentano, versando la somma prevista nel piano di riparto cui aggiungere la quota proporzionale di interessi, maturata sul conto ex art. 34 l.fall., sino a quel momento. Tanto in ragione di apposito ricorso, da parte del creditore, al Presidente del Tribunale, il quale nomina il giudice che provvede –secondo le modalità procedimentali ritenute dal giudice stesso più consone alla fattispecie concreta– alla emissione del mandato di pagamento; b) ove l’ipotesi sub a) non si realizzi, distribuzione delle somme a favore dei “creditori insoddisfatti”, che ne abbiano fatto richiesta, a mezzo ricorso “indirizzato” – prima dello spirare del termine quinquennale – al Presidente del Tribunale, il quale designa un giudice che “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio…..dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’art. 111 l.fall. tra i soli richiedenti”. Giudice che quindi disegna il procedimento di distribuzione del residuo, nel rispetto del contraddittorio, ma tenuto conto della singola fattispecie concreta e quindi del grado di complessità e del livello di informazione che la medesima può, o meno, imporre tenuto conto del principio di celerità; c) trascorsi i cinque anni dal deposito – laddove non si siano verificate le iporesi sub a e b – la Banca comunica, alla Cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale, la persistenza delle somme sul conto corrente. La cancelleria sottopone la vicenda, al Presidente, il quale nomina un giudice che verificato - in virtù del procedimento che ritiene preferibile nella fattispecie concreta - il presupposto della 1 distribuzione allo Stato (i.e. mancato ricorso di creditori sub a e b) dispone il 1 La questione della verifica di assenza di riscorsi, da parte dei creditori insoddisfatti, potrebbe rivelarsi insidiosa ove – come afferma la dottrina unanime – il ricorso possa essere presentato in seno alla domanda di ammissione al passivo. Ed infatti, verosimilmente, la cancelleria non avrebbe contezza del ricorso in quanto incorporato in altra istanza. Sicché – oltre a sembrare opportuno che la cancelleria sia attrezzata in tal senso – sarebbe opportuno che il curatore, in sede di istanza di chiusura, indichi la presenza di creditori insoddisfatti che abbiano formulato la richiesta di cui all’art. 117, IV comma, l.fall. T anto in guisa da evitare la distribuzione a favore dello Stato, o comunque consentire – a tali creditori - di partecipare alla distribuzione del residuo, essendo altrimenti pregiudicati e costretti alla probabile applicazione dell’art. 114, II comma, l.fall. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 22 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI versamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato. Versamento che avviene a cura della Banca. Orbene, si ritiene che la soluzione proposta possa fondare sulla esegesi dell’art. 117 l.fall. La norma, infatti, al quarto e quinto comma, prevede : “Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti”. Il dato letterale della disposizione – secondo lo sforzo progressivo imposto dall’art. 12 dip prel al c.c. – offre utili riferimenti per la ricostruzione della vicenda, nei termini sopra prospettati. La norma, in prima analisi offre un utile elemento ermeneutico, laddove individua i possibili destinatari del residuo attivo, secondo un progressione decrescente. 2 Al primo posto vi sono “ i creditori irreperibili o che non si sono presentati” i quali – essendo i destinatari naturali delle somme - possono, entro il termine di cinque anni dal deposito, presentarsi e richiedere quanto ad essi assegnato in sede di riparto, oltre agli interessi che le somme hanno maturato.3 2 Il dato numerico dei“ creditori irreperibili” rispetto ai “ creditori che non si presentano” potrebbe essere destinato a ridimensionarsi in relazione al disposto di cui al d.l 179/12 e visto che l’art. 31 bis l.fall prevede un meccanismo di informazione sostitutivo previsto dall’art. 31 bis secondo comma l.fall. stando al quale “ Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”. Ne viene che tendenzialmente il creditore è sempre “reperibile”, attraverso il deposito in cancelleria.. 3 Deve ritenersi che il diritto sia correttamente esercitato laddove il creditore irreperibile depositi il ricorso nei cinque anni, visto che la materiale distribuzione non è vicenda che dipende dal medesimo, potendo essere collegata ai tempi di assegnazione, frutto del procedimento adottato nel caso concreto. Sicché, operando diversamente e pretendendo che il IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 23 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI A seguire, vi sono i c.d. creditori richiedenti rimasti inosddisfatti. Tra questi, vi rientrano, innanzitutto, coloro che sono stati ammessi al passivo e che dimostrino, di non essere stati integralmente soddisfatti. Nel novero di tali soggetti, si ritiene debbano essere inclusi, verosimilmente, anche coloro che sono stati ammessi con riserva e la cui riserva si è sciolta, dopo il fallimento, ma prima dei cinque anni dal deposito. Questi – essendo divenuti creditori – potrebbero avanzare richiesta di riparto supplementare eventuale, ove non integralmente soddisfatti dagli accantonamenti ad essi destinati. Anche gli stessi creditori irreperibili o che non si sono presentati potrebbero assumere tale veste, laddove – ricevuto quanto assegnato in sede di riparto in esito alla successiva richiesta e rimasti insoddisfatti – manifestino, nei modi di legge, la volontà di ricevere le somme depositate e non riscosse dagli altri creditori irreperibili o che non si siano presentati. Ed invero, la norma parla di “altri creditori rimasti insoddisfatti” e tale creditore ( redivivo) sarebbe sia “altro”, rispetto ”agli altri” “creditori irreperibili”, sia “insoddisfatto”, ove il riparto originario – del quale ha tardivamente profittato - non determini la sua completa soddisfazione. Il terzo destinatario delle somme, potrebbe essere “ l’entrata del bilancio dello Stato”, “ alla quale” gli importi sono destinati nella ipotesi in cui nessuna delle due categorie di soggetti di cui sopra, si presenti ( formuli ricorso) entro cinque anni dalla apertura del nuovo deposito. La norma, allora, offre un primo dato di rilievo costituito dalla “variabilità” dei destinatari, che non sono precisamente individuabili – ab origine ossia all’atto del nuovo deposito stabilito dall’art. 117 l.fall – ma solo determinabili, in relazione alle circostanze che dovessero realizzarsi nel corso dei successivi cinque anni. Da qui la impossibilità di prevedere, da subito, la intestazione del conto corrente in capo ai singoli creditori irreperibili , in quanto la scelta darebbe come “scontato” il verificarsi dell’evento “futuro e incerto” che questi si presentino, escludendo, del tutto, la verificabilità di eventi ( es la assegnazione delle somme ai creditori insoddisfatti, che ne abbiano fatto richiesta) che pure sono contemplati dalla norma e che non potrebbero realizzarsi, visto che, la previa intestazione del conto alla prima categoria, ne implica la 4 scelta di destinazione o quantomeno la determinazione di evidenti complicazioni, per la medesimo debba riuscire ad essere anche soddisfatto nei cinque anni per assolvere il proprio onere, si farebbe ricadere sul ceditore la conseguenza di una azione che non è propriamente nella sua sfera di possibilità. 4 Nel senso della intestazione alla procedura LO CASCIO, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Padova 2007, 746; Forgillo, Il riparto dell’attivo, Fallimento e concordati, T orino 2010, 984. Contra Casilli, sub art. 117, in Commentario Nigro-Sandulli, Torino 2011 il quale – richiamando la dottrina nate riforma – ritiene che il depositi debba essere intestato ai singoli creditori. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 24 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI ipotesi in cui si verifichi la perdurante irreperibilità del soggetto e la necessità di assegnare le somme a creditori insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta nei cinque anni. Il discorso sarà approfondito dopo, ma giova, sin da ora, osservare che la “variabilità” dei destinatari, escludendo la intestazione predeterminata in capo ai “singoli creditori”, rappresenta un indice di rilievo che depone a favore della “intestazione” del conto alla “procedura concorsuale”, se non altro per privazione del contrario. Tra l’altro, il secondo dato, che si ritrae dalla norma, attiene all’ espressione “le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34”. Il “nuovamente” sta a significare come sia necessario aprire un nuovo “conto corrente”, non potendosi utilizzare quello già “ acceso ex art. 34 l.fall”. E del resto, in esito al “piano di riparto” finale, il conto è stato chiuso in ragione della realizzazione, su indicazione del giudice ex art. 115 l.fall., dei “bonifici” sui conti indicati dai creditori, ovvero della compilazione degli assegni circolari destinati ai creditori che non abbiano indicato l’iban. Assegni custoditi dal curatore il quale – su indicazione del giudice delegato a norma dell’art. 115 l.fall.- trattiene i medesimi e comunica, ex art. 31 bis l.fall., ai creditori, il termine per il ritiro. Termine trascorso il quale gli stessi si devono ritenere “irreperibili” o “non presentati”. Il quinto comma della disposizione offre invece riferimenti in merito alla procedura di distribuzione a favore dei creditori “insoddisfatti” e pone utili rilievi per la soluzione di diverse problematiche sottese alla applicazione della norma. In prima analisi, il soggetto a cui è demandato il compito di disporre delle somme non riscosse, è individuato nel “ giudice” e quindi – deve ritenersi – nel giudice designato all’uopo dal presidente del tribunale, e non già “il giudice delegato” Depone, in tal senso, il dato letterale impresso nella espressione “giudice” , a cui non si associa l’espressione “delegato”. In termini sistematici, l’assunto è confermato dal fatto che il legislatore, nell’ambito della legge fallimentare, non utilizza i termini “giudice” e “giudice delegato”, come sinonimi visto che, nelle disposizioni in cui si occupa del medesimo, ha sempre cura di utilizzare l’espressione “giudice delegato”. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 25 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI La circostanza trova riferimento ulteriore nella disposizione di cui all’art. 120 l.fall. che determina – senza eccezioni – la decadenza degli organi, quale conseguenza della chiusura della procedura. 5 Sicché, pare doversi accogliere l’idea della dottrina che si esprime nel senso che il giudice, che provvederà alla distribuzione, “ non sarà il giudice delegato di quel fallimento, considerato che la chiusura della procedura ha fatto venire meno anche gli organi. Si tratterà quindi di un giudice del tribunale designato dal presidente che 6 preferibilmente appartenga alla sezione fallimentare” La ricostruzione si ritiene confermata anche alla luce della relazione illustrativa all’art. 117 l.fall.. Relazione che – sebbene non si soffermi sulla questione dei creditori irreperibili, limitandosi a dedicare indicazioni al tema dei creditori ammessi con riserva, i cui esiti non si siano “definiti” all’atto della chiusura del fallimento – offre utili indicazioni anche per la fattispecie in esame, data la similitudine dei temi costituita dalla necessità di creare “modello di gestione” delle somme, che sopravvivano alla chiusura del fallimento. Stando alla relazione “ poiché la chiusura fa venir meno anche gli organi della procedura stessa, si è previsto un semplice meccanismo processuale – un ricorso al giudice designato al presidente del tribunale – al fine di consentire comunque entro i 5 In dottrina si osserva che le richieste di assegnazione delle somme depositate, nonché di riparti supplementari di somme non riscosse dovranno essere formulate con ricorso al T ribunale e non già agli organi della procedura ormai cessati con la chiusura della stessa ( Trinchi, sub art.- 117 l.fall. in Commentario Cavallini, Milano 2010, 1331). Sul tema anche Guerrini, sub art. 117, in Commentario Maffei – Alberti, Padova 2009. In realtà non bisogna sottacere che parte della dottrina ritiene che - malgrado il disposto dell’art. 120 l.fall – vi possa essere una ultrattività degli organi della procedura vista la esistenza, in tal senso, di diverse tracce normative costituite per esempio dalla prosecuzione del giudizio di reclamo ( cfr art. 18 l.fall.) e vigilanza in tema di concordato fallimentare ( cfr Maffei laberti ( a cura di) sub art. 120 l fall, Padoiva 2010) .Probabilmente il problema può essere superato, da un punto di vista pratico, visto che il Presidente potrebbe decidere di nominare, quale giudice – ai fini della distribuzione – l’ex giudice delegato e questi, nella gestione del contraddittorio, potrebbe chiedere l’interlocuzione con l’ex curatore, sì da trarre informazioni utili al fine. E del resto il primo comma dell’art. 117 l.fall. pare riattribuire – a differenza del riparto parziale - la paternità del riparto finale al giudice delegato il quale “ sentite le proposte del curatore ordina il riparto finale”. L’autonomia del giudice si evince poi dallo stesso testo dell’art. 117, V comma, l.fall. ove il legislatore rimette, al giudice appnto, la determinazione – sebbene nel rispetto del contraddittorio e della graduazione di cui all’art. 111 l.fall – la possibilità di stabilire il procedimento ritenuto più consono alla fattispecie concreta. 6 Guerrini, sub art. 117, in Commentario Maffei – Alberti, Padova 2009. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 26 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme accantonate e depositate”. Continuando nell’ esegesi della norma, il legislatore individua il “giudice” in colui che “dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’art. 111 fra i soli richiedenti”. Aggiunge che la “distribuzione”, da parte del giudice, avviene anche se è intervenuta la esdebitazione del fallito e con un procedimento nel quale si ometta “ogni 7 formalità non essenziale al contraddittorio” . La disposizione, come cennato, offre utili spunti per una serie di considerazioni. La prima attiene alla circostanza che le somme depositate, sul conto corrente, non possano essere gestite – a fini distributivi – direttamente dall’istituto di credito depositario, visto che il legislatore individua espressamente, nel “giudice”, il soggetto deputato a siffatta gestione.8 E del resto, la scelta pare coerente con la circostanza che la distribuzione debba avvenire secondo le regole del “concorso” e quindi, nel rispetto della graduazione sancita dall’art. 111 l.fall. ed in ragione del rispetto del contraddittorio sebbene in un contesto tendente alla deformalizzazione. Sicché è parso necessario, al legislatore, individuare la competenza in capo al soggetto istituzionalmente deputato a risolvere “conflitti” ed in grado di gestire un riparto nel rispetto della par condicio , della graduazione e del contraddittorio, essendo in grado di stabilire quali sono le formalità da omettere, in quanto non essenziali al contraddittorio, e quali quelle da adottare essendo funzionali al medesimo. La seconda attiene alla circostanza che il legislatore – nell’utilizzare l’espressione “ omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”, associata al fatto che la distribuzione è riservata solo ai creditori richiedenti – lascia, al giudice, la individuazione, nel rispetto del principio del contraddittorio, la scelta del modello procedimentale ritenuto “più efficiente” e capace, al tempo stesso e nel caso concreto, di dare vita ad una celere definizione della vicenda consentendo, al tempo stesso, a 7 In giurisprudenza è stato talvolta seguito un altro percorso in ragione del quale “ Il curatore del fallimento può essere autorizzato a trasferire al trust istituito per provvedere alla riscossione dei crediti fiscali emergenti dalla procedura anche le somme destinate ai creditori irreperibili, affinché i trustee le versino loro o, decorsi cinque anni, le distribuiscano ai creditori concorsuali rimasti insoddisfatti nella misura percentuale di cui al piano di riparto”. Trib. Roma, 11.3.2009, T rust, 2009, 5, 541 8 Da un punto di vista operativo poi il materiale prelievo delle somme si ritiene debba essere eseguito su “ copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato”. T anto come espresso dalla regola, a valenza generale, di cui all’art. 34 l.fall.. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 27 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI ciascun interessato ( i.e creditore richiedente insoddisfatto) di potere interloquire, in merito al progetto di distribuzione, prima che assuma carattere di definitività. Sicché, il modello procedimentale e la documentazione idonea ad appurare che il “creditore sia effettivamente insoddisfatto”, nonché la “via” di distribuzione delle somme in suo favore, non sono – secondo una precisa scelta normativa – predeterminati secondo canoni rigidi, essendo rimessi alla discrezionalità tecnica – ritagliata sulle esigenze del caso concreto – di un soggetto qualificato che stabilisce la soluzione “dei conflitti” nel rispetto del contraddittorio richiesto dal caso omettendo le 9 formalità ritenute superflue. La norma, sebbene riferita unicamente al caso di creditori insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta, pare potere essere efficacemente utilizzata anche per risolvere il tema della gestione della distribuzione in capo ai creditori “irreperibili”, che rivendichino le somme prima del trascorrere del quinquennio. E più in generale per affermare come il nuovo conto debba essere intestato alla procedura concorsuale e la sua gestione spetti al “giudice” des ignato dal presidente, e non già, in via autonoma, alla banca. Ed invero, sotto il primo aspetto, il “riparto supplementare” a favore dei creditori che ne facciano richiesta, è qualcosa di eventuale in quanto subordinato alla mancata reviviscenza, in tutto o in parte, dei creditori irreperibili. Sicché, all’atto della apertura del conto corrente, non è dato sapere quale sarà la sorte delle somme depositate e quindi se vi sarà o meno un riparto supplementare ex art. 9 Al riguardo, parte della dottrina ritiene che il ricorso debba essere notificato all’istituto bancario, che così ha contezza della esistenza di creditori rimasti insoddisfatti e può fornire al giudice il saldo aggiornato del conto per l’udienza ed al fallito che - nelle more - potrebbe avere pagato il creditore istante (Guerrini, sub art. 117, in Commentario Maffei – Alberti, Padova 2009). Potrebbe anche ipotizzarsi che il ricorso debba essere depositato prima del trascorrere dei cinque anni dal deposito con indicazione della data del deposito delle somme, sicché il giudice designato possa fissare l’udienza dopo i cinque anni e quindi una volta spirato il termine concesso ai creditori irreperibili. Ed invero, la norma non dispone che i creditori debbano presentare il ricorso trascorsi i cinque anni, ma solo che la distribuzione a favore dello Stato possa avvenire dopo cinque anni dal deposito. E del resto è logico – e coerente temporalmente – che il ricorso sia notificato prima visto che – ove si dovesse notificare trascorsi i cinque anni – vi sarebbe una tardività endemica in quanto la manifestazione di volontà avverrebbe quando il diritto alla distribuzione è maturato in capo allo Stato. Vi è di più, la elasticità del procedimento divisato dalla norma fa sì che il giudice – nella ampia discrezionalità tecnica di cui gode – modelli il procedimento di riparto supplementare richiedendo, al ricorrente, apposite integrazioni, anche documentali ( es produzione stato passivo, certificazione della cancelleria della assenza di altri istanti, ecc) ovvero fissi opportune incombenze quali la fissazione di una udienza e successiva notifica a soggetti interessati ad interloquire ( es altri creditori istanti) o che possano fornire informazioni ( es notifica all’ex curatore, alla banca, ecc). IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 28 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI 117, V comma, l.fall. ovvero se le stesse saranno attribuite – rispettando il piano di riparto originario – ai creditori “irreperibili”, redivivi, o ancora allo Stato. Ne viene allora che il modello di deposito, come cennato sopra, deve essere un modello per così dire a “geometria variabile” ossia “aperto a tutte le evenienze” immaginate dall’art. 117 l.fall.. Deve essere un modello di deposito gestibile sia per l’ipotesi in cui si presentino creditori irreperibili, sia per quella in cui vi siano creditori, in assenza dei primi, che chiedano una ulteriore distribuzione, sia per l’ipotesi residuale in cui le somme debbano essere, in tutto o in parte, destinate allo Stato. E difatti, al momento del deposito, giova ripetere, sono incerti i beneficiari visto che questi potrebbero essere “tutti i creditori” prima non reperiti, a cui distribuire le somme in ragione del piano di riparto finale, con l’aggiunta degli interessi maturati dal deposito della somma sul “nuovo conto”; i creditori insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta ex art. 117, IV comma l.fall.; taluni creditori prima non reperiti ed i creditori che ne hanno fatto richiesta ex art. 117, IV comma, l.fall.; lo Stato. Ora, una tale esigenza non potrebbe essere soddisfatta ove si sposassero ulteriori ipotesi di deposito come prospettate in dottrina quale quella del deposito intestato ai 10 singoli creditori irreperibili . Ecco, non è detto che questi si presentino nei cinque anni – come, del resto, preventivato dalla norma di cui all’art. 117 l.fall – sicché tale indicazione del beneficiario darebbe, per assodata, una definitività di distribuzione che non sussiste, in quanto la evoluzione degli eventi, normata dal legislatore, potrebbe portare a dovere distribuire, le dette somme ai “creditori insoddisfatti” che ne abbiano fatto richiesta ex art. 117, IV comma”, ovvero allo Stato. E questo sarebbe incompatibile con la preventiva intestazione ad un creditore predeterminato. Si violerebbe invero il disposto normativo in quanto si predeterminerebbe ciò che il legislatore ha, volutamente, lasciato ad una successiva determinazione attribuita agli eventi futuri ed alla gestione del giudice. E lo stesso vale per la ipotesi – pure prospettata – di intestazione congiunta al singolo creditore ed al curatore fallimentare. Ipotesi che sconta analoghe eccezioni a cui aggiungere la complicazione di intestare il conto ad un soggetto “decaduto” ex art. 120 l.fall. Tanto senza contare le problematiche generate dalla evoluzione della normativa antiriciclaggio con riferimento alla in stazione di somme a favore di soggetti determinati. 10 Casilli, sub art. 117, in Commentario Nigro-Sandulli, T orino 2011 il quale – richiamando la dottrina nate riforma – ritiene che il deposito debba essere intestato ai singoli creditori. Sul tema anche Perrotti, sub art. 117, in Commentario Jorio – Fabiani, Bologna- Roma 2010, 1909. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 29 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI Per questo l’opzione preferibile pare quella di indicare quale “depositante” la procedura concorsuale in quanto è l’unica ipotesi che consente di gestire, al meglio, la variabilità dei beneficiari e di permettere, al tempo stesso, la gestione da parte del giudice, che sarà designato dal Presidente del Tribunale. Tanto senza contare che la scelta risolverebbe verosimilmente anche i temi burocratici dell’antiriciclaggio. A favore di tale opzione vi è anche il dato temporale o meglio procedimentale. Il legislatore, infatti, utilizza, al IV comma dell’art. 117 l.fall., l’espressione “Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’art. 11 34” E tale nuovo deposito non può che essere realizzato, dal curatore, con intestazione del rapporto alla procedura concorsuale in essere 12. Esso avviene prima della chiusura della procedura, ossia nell’intervallo di tempo che va dalla definizione del piano di riparto alla istanza ex art. 118 l.fall., trattandosi di una evoluzione degli esiti del piano di riparto stesso. Evoluzione in ragione della quale vi sono risorse che non sono state utilizzate per la loro finalità ( i.e la soddisfazione dei creditori) e che quindi vanno nuovamente depositate al fine di potere essere– senza che la chiusura del fallimento sia rallentata – a ciò finalizzate. E del resto non è pensabile che il deposito avvenga successivamente alla chiusura, da parte di un soggetto che non è più curatore per essere decaduto ex art. 120 l.fall. 13 Il deposito, nella immediatezza dell’accertamento della irreperibilità di creditori e quindi dalla esistenza di somme residue, è di un preciso dovere del curatore, che, altrimenti, tratterebbe delle “somme” dopo la cessazione della carica. Somme da destinare alla realizzazione del fine istituzionale della soddisfazione dei creditori irreperibili, ovvero insoddisfatti che ne facciano richiesta. Vi è di più. 11 Ritiene debba trattarsi di nuovo deposito Miele, sub art. 117 in Commentario Ferro, Padova, 2011 12 Si esprime in tal senso anche autorevole dottrina la quale sostiene “ è necessario che il curatore fallimentare effettui il deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili sul conto corrente, bancario o postale, acceso nei confronti della procedura, così come previsto dall'art. 34 l. fall. Cfr LO CASCIO, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Padova 2007, 746. Ciò dandosi per scontato il deposito da parte del curatore prima della chiusura del fallimento. Contra Casilli, sub art. 117, in Commentario Nigro-Sandulli, T orino 2011 il quale – richiamando la dottrina nate riforma – ritiene che il deposito debba essere intestato ai singoli creditori 13 Sul tema De Matteis, sub art. 117, in Commentario Lo Cascio, Milano 2013. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 30 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI Una volta chiuso il fallimento, non pare vi siano preclusioni affinché le somme, con vincolo di destinazione variabile ex art. 117 l.fall., continuino ad essere depositate in banca, con la formale intestazione contabile al fallimento stesso, sebbene la procedura si sia chiusa. Il contratto stipulato, in precedenza dal fallimento, infatti, è un contratto di deposito ove depositante è una entità ( il fallimento) che, successivamente al deposito, cessa di esistere ( i.e chiusura del fallimento) e per il quale è individuato, legislativamente, un soggetto ( il giudice) deputato a disporre delle somme, secondo un 14 percorso normativamente stabilito, per il tempo in cui tale cessazione si sia verificata, in esito alla chiusura della procedura. Chiusura che non può essere impedita dalla giacenza di somme da destinarsi come imposto dal principio di celerità e come desumibile sistematicamente dall’art. 117 l.fall. D’altra parte, anche quando muore una persona fisica, sebbene si dica impropriamente che il “conto è chiuso”, la banca assume l'obbligo della custodia delle somme depositate e della loro restituzione alla persona designata dal depositario, o autorizzata dalla legge o dal giudice, a riceverle, secondo gli ordinari principi sull'adempimento delle obbligazioni di dare”. 15 Qui accadrebbe, più o meno, la stessa cosa in quanto il fallimento – prima di “cessare”- ha aperto un conto corrente, in ottemperanza ad una norma, depositando le somme presso una banca che assume proprio l’obbligo di custodirle, ai fini della “erogazione” della somma, alla persona designata dal giudice. Ecco qui – mutatis mutandis - sarebbe la stessa cosa in quanto il soggetto ( il giudice), individuato dalla norma come legittimato a disporre, gestisce, per ogni ipotesi stabilita dalla norma, la movimentazione del conto. Ed infatti, laddove si presenti un “creditore irreperibile” il giudice ordinerà – con mandato di pagamento – alla banca, di pagare a questi le somme a lui spettanti. Somme che vengono a lui destinate ( aumentate degli interessi che le stesse hanno maturato sul conto) in ragione di quanto attribuito in virtù del piano di riparto finale. Sicché il 14 In dottrina si è rilevato “ La norma però nulla dice in merito alle modalità con cui possa essere determinato il passaggio del denaro dal conto deposito ai soggetti che dimostrino di averne diritto. Sembra che in tal caso si possa ricorrere agli stessi strumenti stabiliti per la destinazione degli accantonamenti, che prevedono la presentazione di un ricorso al giudice da parte del creditore interessato o, in alternativa, del curatore. Va comunque considerato che tali somme sono depositate su di un conto corrente formalmente intestato alla procedura fallimentare, anche se chiusa, e non pare possibile di conseguenza pensare ad un'accensione di una o più posizioni nominative vincolate a favore di tutti i singoli creditori irreperibili ( cfr Lupia, sub art. 117 l.fall., in Commentario Lo Cascio, Milano 2010. 15 Cass., 4.12. 1992, n. 12921. Mass. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 31 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI compito del giudice è quello di determinare la somma con raffronto al piano di riparto ed individuando la procedura che gli consenta, nel caso concreto, di assolvere, al meglio, il compito assegnatogli dalla legge. Essendo in ciò il giudice dotato di ampia discrezionalità tecnica come depone l’assenza di un preciso procedimento dettato dal legislatore. Laddove invece le somme siano rivendicate da un “creditore insoddisfatto” la gestione – che avviene sempre da parte del giudice come dispone testualmente la norma – sarà effettuata sulla base di un nuovo piano di riparto ove i creditori insoddisfatti richiedenti partecipino secondo il concorso ed in ragione di un procedimento dotato di maggiore grado di complessità sebbene vada “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”. Vi è di più. Deve ritenersi che giudice disponga del conto anche ove le somme debbano essere destinate allo Stato. Il che può accadere ove nessun creditore irreperibile si presenti ma anche ove le somme depositate siano tali che i creditori insoddisfatti, che ne facciano richiesta e/o gli irreperibili redivivi, ricevano il pagamento dell’intero importo del credito e ciononostante residuino somme sul conto corrente. Ecco, anche in questo caso, è il giudice – trascorsi i cinque anni ed appurata su sollecitazione della banca la assenza di “creditori” legittimati - a disporre il versamento a favore dello Stato. La norma infatti, utilizza – non a caso - la espressione “ le somme sono versate a cura del depositario”. Ecco il depositario cura che le somme siano versate, allo Stato, ma non decide, in quanto a decidere è sempre il giudice ( ossia il soggetto deputato dalla legge a gestire il conto) che accerta il diritto dello Stato, dopo avere verificato la assenza di soggetti 16 che si siano palesati a mezzo di ricorsi: siano essi gli irreperibili o gli insoddisfatti. E del resto la previsione di un meccanismo di informazione, da parte del depositario a favore del depositante – oltre a rientrare nelle prestazioni gravanti sul depositante anche secondo una integrazione ex art. 1375 c.c. – viene espressamente 16 In questo senso pare esprimersi parte della giurisprudenza secondo la quale “ la devoluzione allo Stato avviene , mediante mandato in favore della Cassa Depositi e Prestiti”. ( T rib. Bari, 13.10.2008). Come si vedrà dopo il dato pare confermato dal rapporto sistematico col regolamento in tema di c.c. “conti dormienti”. Ritiene invece che il depositario possa versare le somme direttamente allo stato Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino 2008, 334. Usa l’espressione ipso iure Trinchi, op. cit. 1332. Secondo altra dottrina , non è da escludere che nella prassi siano effettuati pagamenti direttamente, ad opera del depositario in favore degli aventi diritto Perrotti, sub art. 117, in Commentario Jorio – Fabiani, Bologna- Roma 2010, 1909. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 32 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI previsto, quale “dato di allerta” per le ipotesi, di “conti dormienti” 17 ai quali può assimilarsi, in certo qual modo, il “conto” in esame. Da un punto di vista meramente speculativo, l’interpretazione consente poi di evitare disguidi collegati ad una repentina ed ingiustificata destinazione, da parte del depositario, a favore dell’”entrata del bilancio dello Stato”, senza che ve ne siano i 18 presupposti e quindi in violazione di legge. Un esempio varrà a chiarire il concetto. Come visto il creditore insoddisfatto – ma deve ritenersi anche quello irreperibile redivivo come visto sopra – può porre in essere la propria istanza entro cinque anni dal deposito laddove poi la materiale soddisfazione può essere anche successiva in relazione ai tempi del procedimento di assegnazione. Questo significa che, in via astratta, il ricorso per “l’assegnazione”potrebbe essere depositato in cancelleria – ed essere tempestivo – anche trascorsi 4 anni e 364 giorni. Ecco, in tal caso, il creditore avrebbe esercitato tempestivamente il proprio diritto ed avrebbe così diritto alle somme che gli dovranno essere destinate secondo il procedimento “disegnato” dal giudice, designato dal Presidente del Tribunale. Sicché le somme gli saranno materialmente versate verosimilmente “decorsi i cinque anni”. Ora, ove si permettesse alla banca – scoccato il termine dei cinque anni – di versare ipso iure ed autonomamente, sena alcuna interlocuzione con il Tribunale, le somme allo Stato, il diritto del creditore, sebbene correttamente esercitato e prevalente 17 Si veda il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi definiti dormienti.L’art. 3 (Obblighi dell’intermediario) prevede “ Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo secondo le modalità indicate nell’articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta” 18 Uno dei nervi scoperti della norma infatti, è che “ si è intravisto il rischio che, immediatamente dopo la scadenza dei cinque anni previsti dalla legge, il depositario proceda immediatamente e senza alcun indugio allo smobilizzo dei fondi in favore del bilancio statale, rendendo pertanto inutili le eventuali richieste di assegnazione dei creditori insoddisfatti” ( Miele, sub art. 117, Ferro ( a cura di), Commentario alla legge fallimentare, Padova, 2007, 937). IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 33 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI rispetto agli interessi dello Stato, sarebbe illegittimamente pregiudicato, con possibili rischi di profili di responsabilità anche della banca. Ne viene allora che la gestione del conto in capo al giudice, anche in ipotesi di destinazione a favore dello Stato, è una vera e propria esigenza tesa alla corretta applicazione della norma. Tanto essendo il giudice l’unico soggetto capace di appurare la esistenza di conflitti e risolverli sì da evitare legittime pretermissioni. Ne viene allora la necessità di stabilire un meccanismo di comunicazione tra l’istituto depositario e la cancelleria del Tribunale utile a stimolare la emissione del mandato – da parte del giudice – a favore dell’entrata del bilancio dello Stato, in analogia a quanto accade per i “conti dormienti”. Tanto dopo la verifica della esistenza dei presupposti secondo un procedimento immaginato dal giudice stesso nel caso concreto. M eccanismo che potrebbe consistere nella comunicazione, alla cancelleria, con la quale si informa dello spirare del termine quinquennale dal deposito e della conseguente necessità di destinare le somme secondo il disposto del’art. 117, IV comma, l.fall. Tanto in maniera che il Presidente possa nominare il giudice che – accertata l’assenza di ricorsi da parte dei creditori irreperibili o di creditori insoddisfatti – disponga, con mandato, il versamento a favore della entrata dello Stato. Versamento poi “curato” – nel senso di eseguito – dalla banca. M eccanismo che sarebbe tanto più assicurato – con salvaguardia di tutti gli interessi in gioco – ove la forma del nuovo deposito fosse quella del libretto di deposito intestato alla procedura fallimentare e conservato in cancelleria come visto sopra. L’analisi della norma offre utili riferimenti per affrontare una ulteriore questione, posta all’inizio di queste brevi riflessioni, ossia quella delle modalità con le quali i “creditori irreperibili” ovvero “quelli insoddisfatti” debbano palesarsi, onde manifestare la volontà di acquisire la disponibilità delle somme dovute – rispettivamente – in base al riparto finale, ovvero in ragione di riparto supplementare, da realizzarsi omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nel rispetto dell’art. 111 l.fall. Orbene, la forma di tale manifestazione deve ritenersi essere quella del “ricorso” 19 in entrambe le ipotesi . Tanto come riferito nella relazione illustrativa ove – sebbene con riferimento al tema analogo degli accantonamenti – si riferisce “poiché la chiusura fa venir meno anche gli organi della procedura stessa, si è previsto un semplice meccanismo processuale – un ricorso al giudice designato al presidente del tribunale – al fine di consentire comunque entro i cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme accantonate e depositate”. 19 Cfr nota 9 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 34 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI Ed invero, per quanto attiene ai creditori insoddisfatti, la disposizione dell’art. 117, V comma l.fall., espressamente prescrive che il giudice dispone la distribuzione “ su ricorso”20, sicché la “richiesta” si manifesta secondo tale forma se non altro per il brocardo in claris non fit interpretatio.. E, come visto sopra, a ciò consegue una attività – da parte del giudice designato dal Presidente del Tribunale – ove, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, si dispone la distribuzione delle somme, secondo il modello del 21 concorso ex art. 111 l.fall. Si tratta allora di un procedimento che, come visto, il legislatore preferisce non predeterminare ma che vuole sia disegnato – sulla fattispecie concreta – dal giudice designato che – in relazione al grado di complessità della vicenda - determinerà il modello di dialettica e di formalizzazione più consono alla singola fattispecie sì da coniugare : celerità, deformalizzazione e rispetto del contraddittorio. 22 20 T rattandosi di ricorso potrebbe anche accadere che la istanza sia contenuta nella domanda di insinuazione al passivo (Perrotti, sub art. 117, in Commentario Jorio – Fabiani, Bologna- Roma 2010, 1909; Bozza, La tutela dei diritti nella ripartizione dell’attivo, Scritti in onore di Lo cascio, Milano 2006, 205). Sicché – onde evitare disguidi – è opportuno che il curatore fallimentare indichi, nella istanza di chiusura del fallimento, la presenza di somme depositate ex art. 117, IV comma, l.fall. e di creditori che hanno già formulato la richiesta sì da coinvolgerli nel contraddittorio. Da qui anche la opportunità di coinvolgere l’ex curatore nel contraddittorio, ovvero prima di assumere la decisione della devoluzione delle somme allo Stato, onde avere la conferma che non vi siano domande di ammissione o ricorsi volti alla assegnazione. 21 Nel silenzio della legge si pone il problema della impugnazione del provvedimento di assegnazione. Secondo una prima dottrina sarebbe applicabile l’art. 26 l.fall, posto che il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione generale dei provvedimenti del giudice in materia fallimentare. T uttavia contrasta con tale soluzione il rilievo che il reclamo ex art. 26 l.fall. è previsto avverso i provvedimenti del giudice delegato laddove, in questo caso, invece il provvedimento da impugnare non sarebbe emesso dal giudice delegato essendo chiuso il fallimento . Ne viene secondo altra dottrina la verosimile applicazione degli artt. 737 e ss cpc con la precisazione che quindi – sia nell’una che nell’altra soluzione – non sarebbe possibile l’immediato ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost, che resterebbe ammissibile avverso il provvedimento che decide sul reclamo, essendo provvedimento di carattere decisorio che incide sui diritti soggettivi ( Miele, cit. 938). Allo stesso modo potrebbe tuttavia prospettarsi la diretta applicazione dell’art. 111 Cost avverso il provvedimento del giudice ove si ritenga che il medesimo abbia valenza decisoria. 22 Secondo la dottrina il provvedimento è emanato nel rispetto del contraddittorio e omessa ogni formalità ad esso non essenziale. Il contraddittorio – stando alla detta dottrina - deve essere costituito tra il fallito, che nel frattempo potrebbe aver saldato il debito, ed il creditore a cui favore fu disposto l’accantonamento; non parrebbe,invece, necessario che sia presente il soggetto che, all’epoca del fallimento, aveva ricoperto la carica del curatore. L’istanza dovrà essere notificata al depositario delle somme, al fine di evitare che questo, nel rispetto di quanto IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 35 STUDI E OPINIONI CREDITORI IRREP ERIBILI Analogamente deve valere per i creditori irreperibili – stante il dato generale espresso nella relazione – i quali – ove si presentino dopo la chiusura del fallimento23 e nei cinque anni dal deposito – sono tenuti comunque a porre in essere ricorso al Presidente del tribunale, vista la decadenza degli organi ex art. 120 l.fall.. Questi, designerà un giudice che – appurata la qualità del soggetto di creditore “irreperibile insoddisfatto” secondo il modello procedimentale più consono alla fattispecie concreta – disporrà il pagamento con mandato; questa volta facendo applicazione delle risultanze del piano di riparto, visto che, il creditore irreperibile, deve avere ciò che gli spetta da riparto cui aggiungere gli interessi che la somma ha maturato in relazione al deposito sul conto. Anche in questo caso è necessaria, difatti, una procedimentalizzazione – sebbene larvata ed elementare – e la gestione della vicenda va rimessa a colui che è designato dalla legge alla soluzione dei conflitti ed alla gestione delle somme depositate : il giudice designato dal Presidente del tribunale Giudice il quale interviene pure nella ipotesi di “assegnazione allo Stato” anche in questo caso disegnando un procedimento di accertamento “del diritto” cucito sulla fattispecie concreta. previsto dal 4° co., versi le somme ancora depositate allo Stato ( Così, Miele, op. cit, 936; Lupia, op.cit). Si ritiene in dottrina che il contraddittorio non vada esteso anche ai creditori che non abbiano proposto istanza, in quanto la norma prevede che la distribuzione sia effettuata solo a favore degli istanti; coloro che non hanno presentato domanda di distribuzione non hanno un interesse alla partecipazione al procedimento, non potendo essere destinatari delle somme. La ratio della norma va inoltre ricercata nella necessità di rendere più agevole e più celere la nuova distribuzione. Il giudice, secondo gli assunti dell’autore, concede termine per le notifiche e quindi potrà o fissare la data per l’udienza, oppure assegnare un termine per il deposito di note scritte con un ulteriore termine per repliche e solo all’esito provvedere. (Miele, op. cit. . 936) . Come detto sopra il procedimento non deve necessariamente essere predeterminato essendo rimesso – in esito alla autonomia concessa dal legislatore – alla valutazione che il giudice faccia del caso concreto, sicché ricorso e procedimento potrebbero essere opportunamente integrati e stabiliti in ragione della sua decisione. 23 Ed invero, nulla osta che il creditore si presenti prima della chiusura de fallimento e dopo l’apertura del conto. Sicché è, a maggior ragione, avvalorata la necessità di intestazione del conto al fallimento IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 36 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA* L’Autore esamina la disciplina della prelazione con riferimento alla società a responsabilità limitata ed alla società per azioni, richiamando pronunce giurisprudenziali e soffermandosi infine sul rapporto sussistente tra la prelazione societaria ed il divieto di assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 c.c. di GIANLUCA MARZULLI 1. La prelazione nella società a responsabilità limitata 1.1.Introduzione Recenti interventi normativi, a cominciare dalla riforma organica delle società di capitali introdotta con il d.lgs. 6/2003, hanno sensibilmente modificato la disciplina relativa al trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata, sia per quanto concerne il regime delle eccezioni al principio di libera circolazione delle partecipazioni dettato dall’art. 2469 c.c., sia per quanto attiene alle condizioni di efficacia e di pubblicità del trasferimento ora contenute nell’art. 2470 c.c.. Il nuovo testo dell’art. 2469 c.c. costituisce, a sua volta, attuazione dei principi contenuti nella legge delega 336/2001, la quale prescriveva, fra l’altro, di: a) “ampliare l’autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale”; b) “prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso”. Per un verso, la nuova disciplina amplia la portata del principio contenuto nella legge delega, attribuendo al socio un diritto di recesso ex lege non solo in presenza di clausole che prevedano una intrasferibilità assoluta della partecipazione, ma anche di clausole di mero gradimento. Per altro verso, in presenza di una delle suddette clausole, l’esercizio del diritto di recesso del socio dalla società a responsabilità limitata non può essere pattiziamente procrastinato oltre i due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Si tratta di una regola che, oltre a non essere prevista dalla legge delega, risulta addirittura più restrittiva di quella posta dall’art. 2355 bis c.c. per la circolazione * Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, Convegno sul tema «Le prelazioni – Gli altri vincoli in materia immobiliare», Cereseto (AL), 22 febbraio 2013. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 37 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA delle azioni, che può essere vietata per un periodo non superiore a cinque anni. La conseguenza pratica - alquanto paradossale - di tale scelta è che nelle società per azioni il divieto (assoluto) di trasferire la partecipazione può spiegare effetti per un termine sensibilmente più lungo di quello consentito per la liquidazione della partecipazione di un socio di una società a responsabilità limitata che, in presenza di analoga clausola statutaria, intenda esercitare il diritto di recedere dalla società ai sensi dell’art. 2469 c.c.. L’intervento complessivo del legislatore ha dunque ristretto, piuttosto che ampliato, i margini concessi all’autonomia privata in punto di disciplina del trasferimento delle partecipazioni inter vivos nella società a responsabilità limitata. Un risultato che appare scarsamente coerente sia con i principi contenuti nella legge delega, sia con l’intento di consentire ai privati di “personalizzare” questo modello societario differenziandolo dalle società a base azionaria. Pare possibile affermare che, per effetto dei richiamati interventi normativi, al socio di una società a responsabilità limitata, pur in presenza di clausole che vietano tout court il trasferimento della partecipazione, deve essere comunque riconosciuto il diritto di liberarsi dal vincolo pattizio esercitando (e negoziando con gli altri soci) il recesso dalla società. Insomma, per utilizzare le parole di un autorevole studioso (Spada), “la porta della s.r.l. potrebbe essere (più o meno) chiusa, ma mai definitivamente sbarrata”. 1.2 La libera trasferibilità della partecipazione La nuova formulazione dell’art. 2469, primo comma, c.c. prevede che: “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”. La parola “trasferibili” è stata sostituita alla precedente “trasmissibili” dal d.lgs. n. 37/2004. L’aggiunta dell’avverbio “liberamente” accanto all’aggettivo “trasferibili” non è priva di significato. Sul piano sistematico essa ha la funzione, secondo alcuni, di enfatizzare il principio della naturale destinazione della partecipazione di una società a responsabilità limitata alla circolazione e di rimarcare il carattere eccezionale delle limitazioni statutarie consentite dal secondo comma dell’articolo in esame; secondo altri, di fornire un giuridico riconoscimento agli opposti interessi che nella specie si fronteggiano: da un lato la libertà del socio di decidere tempi e modalità del proprio investimento, dall’altro la volontà dei soci di riservarsi un controllo sulla composizione della compagine sociale. La libera trasferibilità della partecipazione per atto tra vivi può essere limitata attraverso una contraria disposizione dell’atto costitutivo. Tale possibilità deve essere, come già sottolineato, letta e valutata in combinato disposto con la disciplina introdotta dalla novella nel secondo comma dell’art. 2469 c.c.. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 38 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA Ne risulta un sistema che, pur confermando la possibilità di limitare la circolazione delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata fino al punto di escluderla integralmente, esprime un chiaro sfavore nei confronti di clausole eccessivamente penalizzanti che rendano di fatto il socio “prigioniero della società”. La contrarietà del legislatore nei confronti di tali clausole non si manifesta comminando nei loro confronti la sanzione della nullità, bensì riconoscendo al socio un diritto ex lege di recedere dalla società. Il principale compito che la norma in esame affida all’interprete consiste nell’isolare, all’interno del variegato insieme di clausole statutarie che possono limitare la circolazione delle partecipazioni per atto tra vivi, quelle che determinano in capo al socio l’attribuzione ex lege del diritto di recesso. A questo fine, il legislatore delegato ha individuato due tipologie di clausole: a) quelle che prevedono l’intrasferibilità delle partecipazioni, nella prassi note anche come clausole di lock-up; b) quelle che subordinano il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti e che vengono denominate clausole di mero gradimento. Non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 2469, secondo comma, c.c., e dunque attribuire al socio il diritto di recedere dalla società: le clausole di non mero gradimento; le clausole statutarie che, pur avendo come oggetto o come effetto quello di limitare la libera trasferibilità della partecipazione, non espongono il socio al rischio di rimanere sine die prigioniero del vincolo sociale contro la sua volontà; le clausole di prelazione, che impongono al socio che intenda vendere la partecipazione a terzi di offrire e di preferire, a parità di condizioni, gli altri soci. 1.3 Le clausole di prelazione 1.3.1 Le clausole di prelazione svolgono la funzione di mantenere omogenea la compagine dei soci. Tale funzione è stata messa in luce dalla giurisprudenza di legittimità, nonché di merito: “La clausola di prelazione prevista dallo statuto di una s.r.l. è dettata nell’interesse dei soci che intendono garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale” (Cass. civ., 2 maggio 2007, n. 10121, in Mass. Giur. it., 2007); (…) Da tempo non è più in discussione la legittimità e opportunità delle clausole societarie sulla prelazione, le quali costituiscono un giusto ed equilibrato contemperamento tra le esigenze di chi voglia uscire dalla società, conseguendo il proporzionato valore di mercato delle proprie quote, e chi voglia evitare l’indiscriminato ed incontrollato ingresso in società di persone ostili o anche solo non gradite” (Trib. Salerno, 13 ottobre 2008, inedita); “(…) La clausola di prelazione risponde non solo all’interesse dei soci che hanno stabilito l’inserimento della stessa nell’atto costitutivo, ma anche quello (del IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 39 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA tutto analogo) della società a mantenere tendenzialmente omogenea la compagine societaria, evitando l’ingresso di terzi estranei che potrebbero alterare un equilibrio formatosi ed evidentemente ritenuto ottimale per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale” (Trib. M ilano, 22 giugno 2001, in Giur. it., 2002, 1898). In caso di trasferimento della quota a titolo gratuito la clausola di prelazione opera solamente quando ciò sia espressamente stabilito nello statuto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue: “(…) La clausola dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata, la quale contempli il diritto di prelazione degli altri soci in caso di trasferimenti di quote sociali per atti tra vivi, è concettualmente riferibile ai soli trasferimenti onerosi, mentre una sua estensione a quelli a titolo gratuito sarebbe ammissibile solo in presenza di un'espressa previsione in tal senso; ciò in quanto la libera trasferibilità delle quote di srl è da vedersi come regola, mentre un divieto di disposizione a titolo gratuito, in cui si risolverebbe sostanzialmente l'estensione della prelazione ai trasferimenti di quel tipo, è da ritenersi eccezione, certamente consentita, ma a condizione di una pattuizione esplicita” (Cass. civ., 12 gennaio 1989, n. 93, in Giur. it., 1989, I, 1, 1340). La prelazione non ha luogo in caso di conferimento della partecipazione in altra società, né opera in caso di retrocessione di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria. Tale principio è stato evidenziato dalla giurisprudenza: “(…) Il diritto di prelazione, ancorché previsto dallo statuto a favore dei soci in occasione delle alienazioni delle partecipazioni sociali, non può essere esercitato nelle ipotesi in cui il trasferimento avvenga a favore del fiduciario dell'alienante” (Cass. civ., 25 febbraio 2007, n. 10121, in Società, 2008, 7, 855); “(…) La prelazione spettante ai soci di una società a responsabilità limitata per l'acquisto delle partecipazioni sociali non può operare in caso di trasferimento della quota a titolo di conferimento in una diversa società” (App. Cagliari, 26 marzo 1993, in Riv. Giur. Sarda, 1994, 570). Essendo dirette, come già sottolineato, ad assicurare l’omogeneità della compagine societaria, tali clausole soddisfano un interesse sociale e, allo stesso modo di altre pattuizioni che ne limitano la circolazione, sono idonee a incidere sulla trasferibilità della partecipazione anche in sede di espropriazione forzata, trovando applicazione il meccanismo previsto dall’art. 2471, terzo e quarto comma, c.c.. 1.3.2 Una particolare categoria di clausole di prelazione è quella costituita dalle clausole dette “impure” o “improprie”; sono definite tali quelle clausole che prevedono che il corrispettivo spettante al socio che effettua la denuntiatio non sia pari a quello offerto dal terzo, ma venga sottoposto a forme di revisione e/o determinazione statutaria o esterna. La giurisprudenza di merito ha ribadito recentemente la legittimità della clausola di prelazione impropria: IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 40 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA “È valida quella clausola statutaria che, facendo dipendere il prezzo di cessione delle quote anche da parametri oggettivi quali il valore di mercato delle partecipazioni, configuri una c.d. prelazione impropria a favore dei soci poiché sorretta da una causa meritevole di tutela, da rinvenirsi nella protezione dei soci prelazionari da possibili manovre fraudolente” (Trib. Busto Arsizio, 9 marzo 2012, in Società, 2012, 5, 580); “A seguito della riforma del diritto societario di cui al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, deve essere ribadita la generale liceità della clausola statutaria di c.d. prelazione impropria, soprattutto laddove la rimessione della determinazione del prezzo della cessione ad un collegio di arbitratori sia funzionale al superamento del conflitto di interessi in capo ai soci cedenti nella loro contemporanea qualità di componenti dell’organo amministrativo della cessionaria” (Trib. Verona, 4 ottobre 2010, in Società, 2011, 4, 386). 1.4 La violazione della clausola di prelazione Trattandosi di clausole inserite nell’atto costitutivo della società, non par dubbio che esse, a differenza di quelle contenute in accordi o patti parasociali, siano dotate di efficacia reale. Ne consegue che: a) il contenuto di tali clausole è senz’altro opponibile al terzo acquirente, anche se in buona fede; b) il trasferimento della quota convenuto in violazione di dette clausole è inefficace nei confronti della società, la quale potrà e dovrà rifiutarsi di trattare l’acquirente come socio. Questione almeno in parte diversa è se la loro violazione si rifletta anche sul contratto di trasferimento della partecipazione, determinandone la invalidità o l’inefficacia assoluta. La soluzione affermativa, sostenuta dalla giurisprudenza prevalente, è stata confermata da alcune pronunce di legittimità, le quali affermano la nullità del contratto di trasferimento stipulato in violazione di una clausola statutaria che limiti la circolazione della partecipazione. Tale impostazione è stata tuttavia sottoposta a critiche da quella parte della dottrina che sottolinea come la sanzione della nullità, oltre a non trovare fondamento nelle regole generali sulla invalidità dei contratti, non risponda ad alcun apprezzabile interesse pubblico. Sembra dunque da preferire la tesi che sostiene l’inefficacia relativa del trasferimento realizzato in violazione della clausola statutaria che limiti o escluda la circolazione della partecipazione. L’effetto della dichiarazione di inefficacia è quello di ricostituire la situazione precedente alla cessione inefficace e di consentire, pertanto, al socio pretermesso, di esercitare il diritto di prelazione che gli è riservato. Si riportano alcune pronunce giurisprudenziali in ordine alla violazione della clausola statutaria che prevede il diritto di prelazione del socio: IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 41 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA “La cessione di quote avvenuta in violazione della clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione del socio di una società a responsabilità limitata non è affetta da nullità, bensì da inefficacia relativa, di talché l’atto di cessione non è opponibile alla società” (Trib. Busto Arsizio, 9 marzo 2012, in Corriere del Merito, 2012, 6, 561); “(…) pur riconoscendosi l’efficacia reale della clausola statutaria di prelazione in favore dei soci per il caso di cessione di quote sociali, dall’accertata violazione del diritto di prelazione di quote societarie consegue l’inefficacia dell’atto di trasferimento della quota” (Trib. Nocera Inferiore, 5 ottobre 2011, inedita); “La cessione di quote di s.r.l. in violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto sociale ne comporta l’inefficacia nei confronti della società con conseguente carenza di legittimazione dell’acquirente a consultare i libri sociali (…)”; “La società in quanto tale è comunque legittimata, indipendentemente dal promovimento di iniziative giudiziarie volte ad accertare l’inefficacia della cessione nei propri confronti, ad opporre tale inefficacia all’acquirente che abbia acquistato in violazione di clausola di prelazione statutaria” (Trib. M ilano, 28 giugno 2011, in Giur. it., 2012, 7, 1611); “(…) Nella prelazione societaria inserita nello statuto della società convivono due anime: una ha efficacia meramente obbligatoria, relativamente al diritto dei soci di essere preferiti agli estranei alla compagine, in caso di dismissione della partecipazione sociale; l’altra, avente efficacia reale, ha natura tipicamente sociale, essendo destinata a regolamentare le modalità d’ingresso e di funzionamento dell’ente ed è opponibile anche ai terzi estranei al contratto sociale. Ne consegue che la violazione del vincolo a non cedere la partecipazione, senza il rispetto del vincolo prelatizio, non determina nullità del relativo atto di trasferimento, ma la sua inopponibilità all’ente, la quale però è soggetta a rinunzia, se l’ente stesso dimostra in modo non equivoco, di non volere far valere l’inopponibilità nei suoi confronti dell’avvenuta cessione” (Trib. Catania, 20 novembre 2002, in Le società, 2003, 4, 597). Un’indiretta conferma della persistente autonomia tra il profilo negoziale ed il profilo organizzativo della circolazione delle partecipazioni può cogliersi nella disciplina concernente l’efficacia e pubblicità del trasferimento recentemente introdotta nell’art. 2470 c.c. dalla legge n. 2/2009, che ha soppresso il libro soci sostituendolo con l’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese. Dispone al riguardo il primo comma della citata norma che il trasferimento delle partecipazioni “ha effetto di fronte alla società” dal momento del deposito dell’atto presso il registro delle imprese. Escluso, per un verso, che il controllo circa il rispetto di eventuali clausole limitative della circolazione possa competere all’Ufficio, per altro verso, che la società, una volta effettuato il deposito dell’atto, non possa più eccepire il difetto della qualità di socio nei confronti del terzo che abbia acquistato la partecipazione in violazione di una IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 42 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA clausola di intrasferibilità o in mancanza del necessario gradimento, si deve concludere nel senso che l’acquirente, sebbene regolarmente iscritto nel registro delle imprese, non possa considerarsi ancora pienamente legittimato ad esercitare i diritti di socio nei confronti della società fino a che quest’ultima non abbia verificato il rispetto delle clausole concernenti il trasferimento della partecipazione. 1.5 La denuntiatio La denuntiatio deve contenere, ai fini della sua validità ed efficacia, tutte le condizioni alle quali si intende concludere il contratto, non essendo sufficiente che l’alienante manifesti la mera intenzione di vendere la propria partecipazione. Deve pertanto essere indicata l’esatta determinazione del prezzo e tutti gli elementi dell’offerta pervenuta, compresa l’indicazione del nome del terzo offerente, trattandosi di tutelare, in relazione al riscontro di una volontà delle parti che assegni rilevanza all’intuitus personae, non solo uno specifico interesse a conservare una particolare omogeneità della compagine sociale, ma anche l’esigenza di permettere una valutazione circa l’opportunità di esercitare o meno la prelazione alla luce della serietà e congruità dell’offerta, che possono dipendere dalla persona dell’offerente. La giurisprudenza di merito, anche recentemente, si è espressa in ordine alla natura ed al contenuto della denuntiatio: “(…) l’accettazione fatta dal socio prelazionario, a seguito della proposta – denuntiatio non scindibile proveniente dagli altri soci, non è sufficiente a realizzare l’incontro tra proposta e accettazione qualora il primo avesse voluto acquistare la partecipazione sociale in modo non conforme a quella indicata. Il patto di prelazione non può essere assimilato ad un contratto preliminare, ma costituisce solo un invito ad offrire così che, a fronte dell’adesione del prelazionario, il contratto non si conclude automaticamente, ma solo in un secondo momento, quando promittente e prelazionario lo perfezioneranno. Ne consegue che, a fronte della manifestazione di volontà del prelazionario che dichiari di voler stipulare solo in parte alle condizioni indicate nella denuntiatio, e a seguito del rifiuto del promittente, non è azionabile il rimedio di cui all’art. 2932 c.c.” (Trib. Gallarate, 9 marzo 2012, in Corriere Giur., 2012, 6, 787); “(…) Per consentire al prelazionario l'esercizio del proprio diritto il venditore deve comunicargli una offerta completa di tutti gli elementi, determinati o determinabili. Ne consegue che non costituisce una valida offerta in prelazione la proposta di vendere una quota sociale in base «al suo valore, maggiorato delle operazioni in corso», in quanto non consente al prelazionario l'esatta individuazione del prezzo” (Trib. Avellino, 13 ottobre 2005, in Contratti, 2006, 1, 84); “(…) La denuntiatio effettuata dall'offerente al socio, titolare di un diritto di prelazione, deve contenere per la sua validità ed efficacia tutte le condizioni alle quali il contratto potrebbe essere concluso dagli altri soci, non essendo sufficiente che IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 43 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA l'alienante manifesti la pura e semplice intenzione di vendere la propria partecipazione” (App. M ilano, 8 aprile 2003, in Società, 2004, 868). 2. La prelazione nella società per azioni 2.1 Introduzione La disciplina dei limiti alla circolazione delle azioni è contenuta nell’art. 2355 bis c.c., disposizione che prevede rilevanti novità rispetto alla disciplina previgente, e sancisce il principio della libera trasferibilità delle partecipazioni azionarie, nonostante tale principio abbia subito un ridimensionamento del quale è opportuno dar conto. Tale ridimensionamento è apprezzabile, non tanto alla luce della possibilità di introdurre un divieto temporaneo alla circolazione delle azioni (v. art. 2355 bis, primo comma, c.c., che prevede la possibilità di stabilire statutariamente un divieto assoluto di trasferimento delle azioni per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dall’introduzione della clausola statutaria che lo prevede), ma anche e soprattutto alla luce della disciplina dell’unico divieto senza limiti di tempo alla circolazione delle azioni: la disciplina delle condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimento. Infatti, se è vero che il nuovo art. 2355 bis c.c. consente l’adozione delle clausole di mero gradimento senza limiti di tempo, è altrettanto vero che impone, a pena di efficacia, il contestuale obbligo di prevedere meccanismi che garantiscano il diritto di exit del socio che intenda alienare le proprie azioni; deve essere infatti previsto un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci ovvero il diritto di recesso dell’alienante, al quale, in entrambi i casi, deve essere corrisposto un valore calcolato a norma dell’art. 2437 ter c.c.. Il ricorso a tale criterio di valutazione nel caso di limiti alla circolazione delle azioni si spiega proprio con l’esigenza di garantire ad ogni socio la libertà di uscire dalla società in ogni momento e contestualmente corrispondergli il valore che avrebbe ottenuto attraverso la vendita sul mercato. L’innovativa disposizione di cui all’art. 2355 bis c.c. stabilisce schematicamente quanto segue: a) ribadisce la possibilità per lo statuto di sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni; b) riconosce la liceità di un divieto assoluto di alienazione delle azioni, purché di durata non superiore a cinque anni dal momento della costituzione o dal momento in cui viene introdotto il divieto; c) impone che le clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci prevedano, a carico della società o degli alti soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante, a pena dell’inefficacia della clausola stessa; IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 44 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA d) richiede i medesimi correttivi sopra indicati (obbligo di acquisto o diritto di recesso) ai fini dell’efficacia di tutte le clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso agli eredi o ai legatari. Il quadro è infine completato dall’ultimo comma della norma in esame, che impone agli amministratori l’obbligo di indicare sui titoli le limitazioni al trasferimento delle azioni e dal riconoscimento del diritto di recesso a favore dei soci che non abbiano concorso all’approvazione di deliberazioni aventi per oggetto l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Riconosciuto nella libera trasferibilità delle azioni il principio generale che governa la circolazione delle partecipazioni azionarie, i limiti ad essa possono avere diversa natura. Accanto ai limiti alla circolazione delle azioni di natura legale - quale, ad esempio, il divieto di circolazione delle azioni a fronte di conferimenti in natura prima che sia stato compiuto il controllo delle valutazioni ex art. 2343 c.c. - i soci possono prevedere limiti alla circolazione delle azioni, con efficacia erga omnes ovvero obbligatoria, a seconda che siano stati inseriti o meno nello statuto. 2.2 Limiti alla circolazione delle azioni di natura statutaria La novella del 2003 attribuisce la competenza per l’introduzione (e la rimozione) di limiti alla circolazione delle azioni alla maggioranza assembleare, superando così l’orientamento che ne imponeva l’adozione all’unanimità. O ggi la competenza della maggioranza si desume dall’art. 2437, secondo comma, lett. b), c.c., che attribuisce il diritto di recesso nel caso di “introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari”. Per quanto attiene ai tipi di clausole che condizionano il trasferimento delle azioni, è oggi possibile distinguere tra divieto di circolazione in senso formale, assoggettato al limite temporale di cinque anni di cui al primo comma dell’art. 2355 bis c.c.; clausole di mero gradimento (o divieto di circolazione in senso sostanziale); clausole che condizionano ogni ipotesi di trasferimento - non quindi di semplice alienazione - delle azioni. Tra queste ultime le più diffuse sono senz’altro le clausole di gradimento e quelle di prelazione. 2.3 Le clausole di prelazione 2.3.1 Si tratta di clausole che, nei trasferimenti a titolo oneroso, attribuiscono ai soci il diritto di acquistare le azioni dal socio che intenda alienare, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni; in forza di tali clausole, quest’ultimo è tenuto ad effettuare la denuntiatio, cioè, come già evidenziato per la società a responsabilità limitata, a comunicare agli altri soci (non la semplice intenzione di vendere, ma) tutte le condizioni alle quali il contratto potrebbe essere concluso dagli altri soci. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 45 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA Secondo il Tribunale di M ilano, la clausola statutaria di prelazione a favore dei soci “(…) partecipa alla natura di ogni altra regola sulla quale si fonda l’assetto societario, sicché la modificazione o la soppressione di essa, che quindi si riflettono sull’atto costitutivo e lo statuto, rientra nelle attribuzioni dell’assemblea straordinaria. Le posizioni giuridiche soggettive discendenti dalla clausola in capo ai soci sono strumentali al funzionamento della società, proprio l’interesse sociale legittima il sacrificio eventuale dei diritti dei soci nascenti dalla clausola di prelazione. Quindi la maggioranza ben può sopprimere la clausola di prelazione, ma sempre agendo entro l’orizzonte della funzionalità sociale” (Trib. M ilano, 10 marzo 2006, in Società, 2007, 2, 165). Con riguardo alle condizioni per l’esercizio della prelazione, nell’ipotesi di cessione di quote societarie l’esercizio del diritto di prelazione previsto nello statuto presuppone la qualità di socio non solo originaria, ma anche attuale trattandosi di un diritto proprio di tale soggetto la cui qualità deve permanere almeno fino al momento della decisione (v., in argomento, App. M ilano, 8 aprile 2003, in Società, 2004, 868). In riferimento al contenuto della clausola di prelazione, è possibile che venga espressamente previsto un diritto di riscatto dei soci prelazionari - ove non previsto, negato dalla giurisprudenza prevalente - ovvero l’adozione della cosiddetta prelazione impropria. 2.3.2 La prelazione impropria – in cui, come già sottolineato, la determinazione del prezzo per l’esercizio della prelazione è slegata dall’offerta del terzo acquirente ed attribuita ad un arbitratore – è ritenuta legittima se indicato “un conveniente limite di tempo entro il quale debba pronunciarsi l’organo collegiale e purché la limitazione del potere di alienare risponda ad un apprezzabile interesse di una delle parti” (Trib. Alba, 14 gennaio 1998, in Società, 1998, 1055). In tema di prelazione impropria ed annullabilità della delibera che la introduca, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto annullabile, in quanto viziata da eccesso di potere, la deliberazione adottata nell’ambito dell’adeguamento dello statuto alla riforma del diritto societario ex d. lgs. n. 6/2003 che, modificando lo statuto sociale, al solo scopo di pregiudicare la posizione dei soci di minoranza a tutto vantaggio di quelli di maggioranza, introduca una clausola di prelazione impropria, limitativa della libertà di cessione a terzi delle azioni da parte dei soci di minoranza, con contemporanea esclusione del diritto di recesso accordato al socio dissenziente dall’art. 2437, secondo comma, lett. b), c.c. (v. Trib. Vicenza, 31 ottobre 2005, in Giur. comm., 2007, II, 390). Nel caso di espressa previsione del riscatto e nel caso di prelazione impropria, il prezzo di riferimento deve essere individuato utilizzando i parametri dell’art. 2437 ter c.c. o, quanto meno, nel caso di prelazione impropria, non può essere inferiore al minor prezzo tra quello offerto dal terzo e quello calcolato secondo i criteri dell’art. 2437 ter c.c.. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 46 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA 2.4 La violazione della clausola di prelazione 2.4.1 Con riguardo alla violazione della prelazione, nel caso in cui nella clausola non sia previsto alcun rimedio e non sia quindi possibile che i soci prelazionari pretermessi esercitino il diritto di riscatto, la soluzione preferibile è quella che si è detta comune a tutte le clausole che assoggettano a particolari condizioni la circolazione delle azioni: da un lato, la validità e l’efficacia del trasferimento inter partes, in ragione, tra l’altro, dell’inidoneità dell’atto costitutivo ad incidere sulla validità di atti stipulati tra terzi; dall’altro lato, l’inopponibilità del trasferimento alla società, i cui amministratori non potranno (non dovranno) iscrivere l’acquirente nel libro dei soci e ciò in ragione della portata organizzativa che deve essere riconosciuta alla clausola di prelazione. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza è ondivaga: si registrano infatti decisioni che dichiarano l’inefficacia assoluta del trasferimento in violazione della prelazione (Trib. Roma, 8 luglio 2005), la nullità del trasferimento (App. Roma, 26 giugno 1989, in Rass. arbitrato, 1990, 202) e, come appare preferibile, la sua inefficacia nei confronti della società (Trib. Catania, 20 novembre 2002, in Società, 2003, 597; da ultimo, Cass. civ., 23 luglio 2012, n. 12797, in CED Cassazione, 2012, secondo cui: “Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente”). Pare possibile affermare che alla violazione della clausola di prelazione conseguono effetti differenti a seconda dell’interesse preso in considerazione e tutelato: ove ad agire sia la società, in nome della efficacia reale della clausola, la sanzione applicabile sarà quella della inefficacia relativa del trasferimento, inopponibile all’ente, ma valido inter partes; ove ad agire siano i soci, guardando al contenuto meramente obbligatorio della clausola, essi devono invece ritenersi interessati esclusivamente alle conseguenze di natura risarcitoria, ferma restando, comunque, la validità inter partes della cessione. La giurisprudenza sul punto ha chiarito quanto segue: “Dal momento che la cessione di quote sociali, attuata in violazione della clausola di prelazione, contenuta nello statuto in favore dei soci di una società di capitali, non è affetta da nullità bensì da inefficacia, ne deriva che tale negozio non può essere opposto alla società e non costituisce titolo idoneo a dare al terzo cessionario la legittimazione a richiedere l’iscrizione al libro dei soci” (Trib. M ilano, 9 novembre 2005, in Corriere del Merito, 2006, 3, 299); “Dichiarato inefficace rispetto alla società il trasferimento a titolo oneroso delle azioni avvenuto senza il rispetto della clausola statutaria di prelazione, il cedente rimane legittimato all’esercizio dei diritti sociali inerenti le azioni in forza dell’iscrizione nel libro soci” (Trib. Napoli, 7 aprile 2005, in Foro it., 2005, 1, 2583). La formulazione puntuale delle clausole di prelazione consente di prevenire una serie di inconvenienti interpretativi e il contenzioso che ne deriva. Tuttavia, sono IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 47 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA frequenti i casi in cui le clausole di prelazione debbano invece essere interpretate ex post al fine di accertare se un determinato trasferimento possa rientrare nell’ambito di applicazione della clausola. 2.4.2 Con riguardo agli effetti della clausola di prelazione, anche quando espressamente prevista per i soli trasferimenti a titolo oneroso, si è posta la questione dell’applicabilità anche ai trasferimenti a titolo gratuito. L’applicabilità della clausola di prelazione anche ai trasferimenti a titolo gratuito è generalmente negata dalla giurisprudenza (Cass. civ., 12 gennaio 1989, n. 93, in Corr. giur., 1989, 293; Trib. M ilano, 29 maggio 2003, in Foro pad., 2003, I, 377), ma affermata dalla dottrina prevalente (Di Febo, Campobasso, Angelici, Revigliono). In proposito si deve osservare come la ratio di impedire l’ingresso in società di soci non graditi, realizzata attraverso le clausole di prelazione, non possa essere aggirata e quindi mortificata da trasferimenti a titolo gratuito. Infatti, nei trasferimenti a titolo gratuito, l’assenza di un prezzo per l’esercizio della prelazione non costituisce un ostacolo insormontabile all’operatività della clausola in riferimento ad atti di liberalità. Sul punto è stato osservato che “fermo restando l’onere del socio che intende donare la propria quota di comunicare tale intenzione agli altri soci ed il potere della società di rifiutare l’iscrizione nel libro dei soci del terzo donatario in assenza di offerta preventiva ai soci beneficiari della prelazione, è da escludersi che la prelazione possa essere esercitata gratuitamente (…). È da ritenersi, per contro, che poiché un prezzo di cessione è coessenziale alla prelazione societaria, anche quando il progettato trasferimento è a titolo di donazione il diritto potestativo degli altri soci è e resta pur sempre quello di acquistare la partecipazione a titolo oneroso. In sintesi, i soci beneficiari della cessione possono certamente impedire la cessione gratuita a terzi delle quote sociali, ma per realizzare tale risultato devono offrire di rendersi acquirenti a titolo oneroso delle quote del socio che ha comunicato l’intenzione di donarle ad un terzo” (Campobasso, Prelazione societaria e trasferimento a titolo gratuito di quote di s.r.l., in Giur. comm., 1998, I, 17). 2.5 Trasferimenti mortis causa, efficacia della prelazione a fronte di una permuta azionaria e trasferimento di azioni causa fiduciae Alla stregua della nuova formulazione dell’art. 2355 bis c.c., si deve, invece, escludere che la clausola di prelazione operi anche in riferimento ai trasferimenti mortis causa, a meno che la clausola non fissi dei correttivi idonei ad attribuire agli eredi che non otterranno l’iscrizione nel libro dei soci il valore delle azioni secondo i criteri dell’art. 2437 ter c.c.. Problematico appare, inoltre, ammettere l’efficacia della prelazione a fronte di una permuta azionaria ovvero di un conferimento in natura di azioni: in tali ipotesi, infatti, l’infungibilità della prestazione, secondo la giurisprudenza prevalente (Cass. civ., 25 luglio 2008, n. 20462, in Giur. it., 2009, 93), ne impedisce l’esercizio. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 48 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA Secondo la citata pronuncia giurisprudenziale, “l’infungibilità del corrispettivo dell’alienazione di titoli azionari, quale si realizza allorché questo consista, anziché nel pagamento del prezzo in denaro, nella permuta delle azioni trasferite con azioni di altra società, è di per sé ostativo dell’esercizio del diritto di prelazione pattuito tra i soci per il caso di loro vendita, né può essere surrogato dall’erogazione di un tantundem monetario; ciò comporta che si renda necessario un accertamento se, nella singola fattispecie, il prelazionario abbia o no l’effettiva possibilità di trasferire beni (azioni, nella specie) dello stesso tipo e per il medesimo valore”. Tale pronuncia ha temperato parzialmente l’orientamento restrittivo della giurisprudenza precedente, consentendo, anche a fronte di una permuta, di garantire, ove possibile in base al caso concreto, il diritto di prelazione dei soci. Tuttavia è stato obiettato (Cottino) che, se è vero che questa soluzione probabilmente soddisfa esigenze equitative, come quella di evitare che con la permuta si eludano gli obblighi nascenti dal patto, è altrettanto vero che essa si presta a critiche, tanto sul piano della disparità di trattamento -– che si determinerebbe tra chi sia in grado e chi no di procurarsi un bene in tutto o per tutto equipollente, laddove il succo della prelazione sta in ciò che essendo il denaro bene fungibile qualsiasi beneficiario lo possegga o se lo procuri potrà esercitarla - quanto sul piano meramente pratico, per il “presumibile accentuarsi, sino a ridursi a zero, delle chances di reperimento, allorché quella da scambiarsi in permuta siano azioni di una società non quotata e quindi di ardua acquisibilità quando non ermeticamente blindate, e alle quali sarebbe ovviamente arbitrario assimilare titoli di altre società, di cui il promittente della prelazione, optando per una determinata permuta, non ha mai evidentemente avuto l’intenzione di diventare titolare”. Il diritto di prelazione è stato ritenuto inapplicabile, altresì al trasferimento di azioni causa fiduciae – in ragione della mancanza di un mutamento sostanziale della compagine sociale, alla stregue degli obblighi che gravano sul fiduciario – ed alla concessione di pegno su azioni, ferma, in tal caso, l’applicabilità della prelazione in sede di vendita delle azioni di garanzia (v, in argomento, Cass. civ., 12 giugno 2001, n. 7879, in Società, 2001). Controversa è invece la soluzione relativa all’applicabilità della prelazione in caso di concessione di usufrutto su azioni; infatti, se è vero che il socio resta nudo proprietario delle partecipazioni – il che indurrebbe ad escludere tout court l’applicabilità della prelazione – è altrettanto vero che i titolari del diritto di prelazione potrebbero avere interesse ad acquisire le azioni in usufrutto e, pertanto, ove tale volontà sia inequivocabilmente riconducibile alla clausola, appare preferibile, secondo un’interpretazione più garantistica dei diritti consacrati nello statuto, ammetterne la piena efficacia. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 49 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA 2.6 Contenuto della denuntiatio Con riferimento all’obbligo di indicare anche l’identità dell’aspirante acquirente, la giurisprudenza ritiene che la relativa valutazione debba essere compiuta in concreto, dovendosi “verificare se ed in qual misura detta indicazione sia necessaria al fine di dare concretezza e serietà alla denuntiatio, sicché la comunicazione del promittente integri una completa proposta contrattuale e l’esercizio della prelazione si sostanzi nell’accettazione di tale proposta” (Cass. civ., 12 giugno 2001, n. 7879; v., altresì, Cass. civ., 12 marzo 1981, n. 1407, in Giust. civ., 1981, I, 2046; Trib. Roma, 8 luglio 2005, in Riv. not., 2006, 541). Non integra gli estremi della denuntiatio l’offerta cumulativa effettuata, ai fini della vendita congiunta di azioni ad un terzo, da parte di due o più soci: “in tema di vendita di azioni di una società, qualora il diritto di prelazione riconosciuto ai singoli soci da apposita clausola statutaria riguardi ogni singolo contratto avente ad oggetto le azioni di ciascun socio, non è consentita la vendita in modo congiunto e per un prezzo globale delle azioni appartenenti a più soci, non operando, in tal caso, la regola della cosiddetta inscindibilità della prelazione” (Cass. civ., 29 agosto 1998, n. 8645, in Rep. Foro it., 1998). Infatti, detta clausola statutaria, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto della società, ha efficacia reale, sicché i suoi effetti sono opponibili anche al terzo acquirente, e pertanto il patto “parasociale”, col quale alcuni soci si accordino per vendere congiuntamente le azioni di loro proprietà per un prezzo globale, intervenuto successivamente alla stipulazione della clausola di prelazione, non potrebbe legittimare la violazione del diritto di prelazione riconosciuto dalla stessa clausola ai soci che non abbiano aderito a detto patto parasociale. Inoltre, “in assenza di un espressa disposizione contenuta nella clausola di prelazione dello statuto sociale, la quale consenta ai soci che hanno rinvenuto un terzo interessato all’acquisto in blocco delle azioni di rispettiva spettanza di offrire congiuntamente i titoli in vendita ai titolari del diritto di prelazione, l’offerta cumulativa delle azioni, ancorché valida ed efficace come proposta, non integra gli estremi di una regolare denuntiatio, poiché rende eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto dei prelazionari; ne consegue che l’offerta di vendita con un simile contenuto non consente ai soci di procedere all’alienazione senza violare la clausola di prelazione” (App. Bologna, 18 aprile 1996, in Giur. comm., 1997, II, 707). Per quanto attiene infine ai destinatari della denuntiatio, la giurisprudenza di merito ha stabilito che “nell’ipotesi di prelazione contrattuale, il socio che intenda alienare la propria quota di partecipazione alla società è tenuto a formulare la denuntiatio all’inizio della fase precontrattuale, allorché si determini a concludere il contratto, e quindi non ha alcun obbligo in tal senso nei confronti di chi sia subentrato in un momento successivo a soggetti ai quali la denuntiatio era già stata comunicata, qualora, in conformità alla proposta in essa contenuta, abbia concluso un contratto IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 50 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA preliminare in data anteriore al verificarsi della accennata vicenda successoria” (Trib. Napoli, 24 settembre 2004, in Giur. merito, 2005, 2675). 3. La prelazione societaria e il divieto di assistenza finanziaria 3.1 La nuova formulazione dell’art. 2358 c.c. contiene una specifica previsione per l’ipotesi in cui l’assistenza finanziaria prestata dalla società sia destinata all’acquisto di azioni proprie. Il legislatore è intervenuto attenuando il divieto di assistenza finanziaria. Tale divieto oggi non ha più una portata generale, ma viene in considerazione in presenza di determinate condizioni. Il primo comma della norma in esame stabilisce che la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dall’art. 2358 c.c.. La prima condizione richiesta dalla norma consiste nella previa autorizzazione da parte dell’assemblea straordinaria (al fine di garantire l’applicazione di maggioranze qualificate). In secondo luogo, gli amministratori devono redigere una relazione con carattere illustrativo e contenente anche alcune attestazioni (essa deve contenere, tra l’altro, le condizioni dell’operazione di assistenza finanziaria, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, l’interesse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità di quest’ultima, nonché il prezzo di acquisto delle azioni). Tale relazione deve essere depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l’assemblea e deve essere allegata al verbale di quest’ultima. Sia il verbale d’assemblea sia la relazione degli amministratori ad esso allegata debbono essere iscritte nel registro delle imprese entro trenta giorni. L’importo complessivo delle somme impiegate o delle garanzie fornite non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; si prevede poi che una riserva indisponibile pari a tale importo complessivo sia iscritta al passivo del bilancio. La nuova formulazione dell’art. 2358 c.c. ha profondamente innovato il divieto di assistenza finanziaria; anteriormente aveva carattere assoluto, con limitatissime eccezioni; oggi, queste ultime sono di così ampia portata da far dubitare che siano veramente tali. 3.2 Sulla base di quanto esposto, l’autorizzazione all’assistenza finanziaria andrà accordata dall’assemblea straordinaria, che dovrà pertanto assumere una specifica delibera in tal senso. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 51 RELAZIONI A CONVEGNI LA PRELAZIONE SOCIETARIA Pare interessante soffermarsi sul divieto di assistenza finanziaria, così come oggi disciplinato, nei casi in cui sussista una clausola di prelazione di natura statutaria. In particolare, si pongono due interrogativi: a) i soci che votano favorevolmente all’operazione di assistenza finanziaria nell’ambito dell’assemblea straordinaria rinunciano “tacitamente” alla prelazione prevista a loro favore? b) L’amministratore o gli amministratori, nella redazione della suddetta relazione, devono preventivamente prendere atto delle eventuali rinunce da parte dei soci all’esercizio del diritto di prelazione? Pare possibile rispondere affermativamente a tali quesiti. I soci che votano favorevolmente all’operazione di assistenza finanziaria rinunciano alla prelazione prevista a loro favore. Non avrebbe certamente senso votare favorevolmente per la citata operazione e, successivamente, far valere il proprio diritto di prelazione e vanificare pertanto l’operazione di assistenza finanziaria. Un compito fondamentale dovrebbe essere svolto dall’amministratore o dagli amministratori: questi ultimi infatti dovrebbero accertare - prima della stesura della relazione - se i soci o alcuni di essi intendono esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni. Raccolte tali volontà, l’amministratore o gli amministratori potranno redigere la relazione disciplinata dall’art. 2358 c.c. e dare atto delle stesse. Successivamente, si dovrà procedere con la votazione nel rispetto, pertanto, dei rispettivi diritti di prelazione. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 52 SEGNALAZIONI DIRITTO COMMERCIALE SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE NO RMATIVA Agenzie di rating – Il Consiglio europeo ha approvato una Direttiva ed un Regolamento destinati a innovare la disciplina vigente in tema di Credit Rating Agencies, ponendosi, tra gli altri, l’obiettivo di incrementare la concorrenza nel settore e la trasparenza. Le disposizioni comunitarie in questione modificano, rispettivamente, le Direttive nn. 2003/41/EC, 2009/65/EC e 2001/61/EU; nonché il Regolamento CE n. 1060/2009. Il testo della Direttiva e quello del Regolamento sono agevolmente consultabili sul sito www.assonime.it. I NDICAZIO NI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE ASSONIME La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio – La Circolare n. 16 dell’Assonime illustra le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano le offerte pubbliche di acquisto e di scambio alla luce dei più recenti interventi legislativi, soffermandosi in particolare sui “principali profili applicativi”. La Circolare n. 16, diffusa il 22 maggio 2013, è reperibile sul sito www.assonime.it. CNDCEC S ocietà tra professionisti – Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diramato l’Informativa n. 2/2013 in cui sono illustrati gli adempimenti pubblicitari relativi alla società tra professionisti di cui al D.M . 8 febbraio 2013, n. 34, (vds. segnalazioni di diritto commerciale pubblicate sul n. 8/2013 di questa Rivista). La nota informativa n. 2/2013 del 21 maggio 2013 è disponibile sul sito ufficiale del CNDCEC: www.commercialisti.it. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 53 SEGNALAZIONI DIRITTO COMMERCIALE IRDCEC Organismo di vigilanza – L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso note le Linee guida per l’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del Collegio sindacale, destinate sia ai componenti dell’O.d.V. sia ai membri dell’organo di controllo. Le Linee guida forniscono indicazioni in merito ai “Riferimenti normativi” e presentano dei “Criteri applicativi” corredati da “Commenti” per la “valutazione delle problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi”. Inoltre, vi è un richiamo alle Norme di comportamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel caso in cui la funzione di Organismo di vigilanza sia attribuita al Collegio sindacale. Il Documento n. 18, pubblicato il 23 maggio 2013, è consultabile sul sito www.irdcec.it. GIURISPRUDENZA Apporto di nuova finanza e ammissione al concordato preventivo – Il Tribunale di Chieti ha accolto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo che preveda una “legittima” alterazione della par condicio, qualora il correlato apporto – effettuato nel caso di specie dal socio unico della s.r.l. proponente – non incida “né sull’attivo né sul passivo dello stato patrimoniale del debitore”. Il decreto del Tribunale di Chieti del 14 maggio 2013 è reperibile sul sito www.ilcaso.it. Insinuazione al passivo del creditore ipotecario – La Suprema Corte ha precisato che il diritto di prelazione che il creditore privilegiato vanta sul prezzo dei beni ipotecati include altresì i frutti civili, cassando pertanto con rinvio la decisione di merito che li aveva, al contrario, esclusi. Corte di Cassazione, 9 maggio 2013, n. 11025. Affitto d’azienda e locazione dell’immobile – La Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora le parti di un contratto di affitto d’azienda “abbiano espressamente pattuito le sorti del contratto di locazione dell’immobile nel quale è esercitata l’azienda” in questione, “trova applicazione la disciplina locatizia che espressamente regola la fattispecie in parola, non operando la norma generale dell’art. 2558 c.c.”. Di conseguenza, non vale la presunzione di cui al 3° co. della disposizione codicistica, “secondo cui nel caso di affitto di azienda comprendente un immobile goduto in forza di contratto di locazione la ricorrenza della cessione di tale contratto va presunta fino a prova contraria”. Corte di Cassazione, 16 maggio 2013, n. 11967. Responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c. e prescrizione – La presunzione relativa in forza della quale la prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 54 SEGNALAZIONI DIRITTO COMMERCIALE degli amministratori promossa ex art. 2394 c.c. decorrerebbe dalla “data di dichiarazione dello stato di insolvenza della società” può essere superata dal convenuto “deducendo una (per lui più favorevole) decorrenza anteriore”, risalente al momento in cui “l’eccedenza delle passività sulle attività si sia manifestata, cioè resa oggettivamente conoscibile all’esterno della società stessa da parte di tutti i suoi creditori”. Nel caso posto al vaglio del Supremo Collegio, ciò si è reso possibile “con l’esame del bilancio” d’esercizio, ragion per cui, per la Corte, “la decorrenza della prescrizione non può farsi coincidere con la data [di chiusura dell’esercizio, n.d.r.] per il fatto solo che ad essa fa riferimento la rilevazione dei dati contenuta nel documento di bilancio, dovendo invece tenersi conto della data in cui il bilancio è stato pubblicato, cioè reso conoscibile ai terzi a norma dell’art. 2435 c.c., nel Registro delle imprese”. Corte di Cassazione, 17 maggio 2013, n. 12065. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 55 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO NORMATIVA INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE Prestazioni di servizi – Momento di ultimazione Le prestazioni di servizi c.d. “generiche” di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972 (con espressa esclusione delle prestazioni ex articolo 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972) - rese/ricevute a/da un soggetto passivo estero (comunitario o extracomunitario), si considerano effettuate nel momento dell’ultimazione del servizio o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fatto salvo l’eventuale pagamento anticipato del corrispettivo medesimo. La norma stabilisce, altresì, che le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo in un periodo superiore a un anno, senza che siano maturati pagamenti - anche parziali - nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all’ultimazione delle prestazioni. L’eventuale pagamento anticipato, anche parziale, del corrispettivo (rispetto all’ultimazione del servizio o alla data di maturazione del corrispettivo), costituisce, in ogni caso, momento di effettuazione della prestazione limitatamente all’importo pagato; pertanto, al momento dell’incasso/pagamento di ciascun acconto, il prestatore/committente nazionale deve adempiere agli obblighi contabili normativamente previsti. (Circolare Agenzia delle entrate 21 maggio 2013, n. 16/E) Imposta di bollo sugli estratti di conto corrente – Fondazioni bancarie Tenuto conto che le fondazioni bancarie non figurano tra i soggetti esclusi dalla nozione di cliente, indicati nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, deve ritenersi che per i rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti da detti soggetti con gli enti gestori trovi applicazione l’imposta di bollo in commento. (Circolare Agenzia delle entrate 10 maggio 2013, n. 15/E) IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 56 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO Modello 730/2013 – Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai CAF per lavoratori dipendenti La presente circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati (iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili). Al fine di agevolare la consultazione e rendere più facile il reperimento dei chiarimenti, la circolare è predisposta seguendo la tempistica delle fasi dell’assistenza fiscale delineando separatamente le istruzioni rivolte ai sostituti d’imposta da quelle rivolte ai CAF e ai professionisti abilitati. La circolare contiene le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei modelli 730-4 che tutti i sostituti d’imposta, pubblici e privati, devono ricevere in via telematica. (Circolare Agenzia delle entrate 9 maggio 2013, n. 14/E) G IURISPRUDENZA Black list. Chiarimenti sull’effettivo interesse economico. I Giudici di Piazza Cavour hanno fornito interessanti precisazioni sull’effettivo interesse economico su cui si basa un’operazione conclusa con operatori domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata. Più precisamente i Giudici della Suprema Corte hanno considerato: prezzi competitivi, puntualità e serietà del fornitore come elementi sufficienti a consentire la deduzione delle spese sostenute con soggetti black list. (Corte di Cassazione, sentenza n. 10749 dell’8 Maggio 2013) Transfer pricing: il Fisco non è tenuto a provare l’elusione L’amministrazione finanziaria, nel contestare il transfer pricing non è tenuta a provare l’elusione dell’operazione ma deve solo provare la semplice esistenza di transazioni anomale intercorse tra imprese collegate. Spetta invece al contribuente dimostrare che le transazioni infragruppo sono avvenute a valori “normali” cioè praticati in regime di libera concorrenza. (Corte di Cassazione, sentenza n. 10739 dell’8 Maggio 2013) La cessione in perdita fa scattare l’abuso del diritto. A parere dei Giudici della Suprema Corte la vendita di marchi d’impresa ricomprati ad un prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello di cessione fa scattare l’abuso del diritto. (Corte di Cassazione, sentenza n. 12282/ 2013 ) Oneri deducibili – Cessione del marchio La cessione dei marchi ad un corrispettivo ritenuto esageratamente basso rispetto al costo sopportato per le royalties pagate immediatamente dopo è stato ritenuto IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 57 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO comportamento manifestamente contrario ai canoni dell'economia, che rende la società passibile di accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. In definitiva è precluso ai contribuenti il conseguimento di vantaggi fiscali (nel caso di specie, deduzione delle royalties) se questi si originano dall'uso distorto di negozi giuridici come per esempio la cessione del marchio a prezzo ridotto e l'immediato "riacquisto" dei diritti di utilizzazione verso corrispettivi di gran lunga superiori, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dalla mera aspettativa di risparmi d'imposta. (Sent./Ord. n. 12282 del 20 maggio 2013 della Cassazione Civile, Sez. VI) S critture contabili – Attività prevalente In fattispecie di attività plurime esercitate senza tenere contabilità separate, i parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, devono essere individuati esclusivamente in relazione all'attività prevalente e applicati all'intero giro d'affari, contabilmente unitario, ai sensi del D.P.C.M . 29 gennaio 1996, art. 1, comma 2; avverso il maggior reddito così accertato, il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, incluso il ricorso a presunzioni semplici. (Sent./Ord. n. 11623 del 15 maggio 2013 della Cassazione Civile, Sez. V) Processo tributario – Impugnazioni L'omessa lettura di alcuni motivi del ricorso per cassazione configura un errore revocatorio, per essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto nell'esame degli atti interni al suo stesso giudizio. Per l'omesso scrutinio di un motivo di ricorso, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile avverso la relativa pronuncia è la revocazione per l'errore di fatto che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. (Sent./Ord. n. 11623 del 15 maggio 2013 - della Cassazione Civile, Sez. V) IRAP – Accertamento E' legittimo l'atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria sulla base dello scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dallo standard applicabile (nella specie, parametri), senza necessità di ulteriori riscontri, fermo rimanendo il potere del giudice del merito di valutare, trattandosi di accertamento basato su presunzione semplice, la fondatezza della pretesa tributaria sulla base degli elementi probatori forniti in giudizio dall'ufficio e dal contribuente, qualora sia stato attivata la fase del contraddittorio all'esito del quale il contribuente non abbia fornito elementi atti ad escludere l'applicabilità dello standard medesimo. (Sent./Ord. n. 11633 del 15 maggio 2013 della Cassazione Civile, Sez. V) IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 58 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO Accertamento – Accesso domiciliare In assenza di autorizzazione, il giudice tributario non è ammesso ad utilizzare la documentazione acquisita nel corso dell'accesso domiciliare illegittimo. L'inutilizzabilità non abbisogna di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola. (Sent./Ord. n. 11672 del 15 maggio 2013 della Cassazione Civile, Sez. V) Studi di settore – Presunzioni La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. (Sent./Ord. n. 11145 del 10 maggio 2013 della Cassazione Civile, Sez. V) Penale tributario Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000) si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria solo nell'ipotesi di unicità dell'atto negoziale tramite il quale la parte aliena simulatamente i suoi beni o comunque pone in essere un atto di disposizione degli stessi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte. Nel caso di attività più complessa ed articolata, sui propri o su altri beni, idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (ad esempio, una pluralità di passaggi proprietari, carenti di qualsiasi giustificazione, che rendono difficile l'individuazione del destinatario finale dei beni ed il loro recupero) ai fini della configurazione del reato non assume rilevanza il singolo atto negoziale, ma il complesso unitariamente considerato di quelli che risultano finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo. In tal caso, la fattispecie si perfeziona con l'ultimo degli atti posti in essere. (Sent./Ord. n. 19524 del 7 maggio 2013 della Cassazione Penale, Sez. III) IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2013 59 +AVANT PROJET 04/03/2013 3ème Séminaire LES REPONSES DU MONDE JURIDIQUE FACEFranco/Italien A LA CRISE 3° Seminario Italo/Francese LES REPONSES DU MONDE JURIDIQUE FACE A LA CRISE LE RISPOSTE DEL MONDO GIURIDICO ALLA CRISI 5, rue St Philippe du Roule - 75008 Paris AVAUX VALIDES AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Tel. +33.(0)1 47 30 07et - [email protected] Vendredi 3166mai samedi 1er juin 2013 Venerdi 31www.avocats-conseils.org maggio e sabato 1 giugno 2013 MILAN / MILANO Tribunale Milano – Salone Valente Via Freguglia n. 14 - 20122 Milano organisé par / organizzato da La Section Internationale de l’ACE En collaboration avec / in collaborazione con L ’Ordre des Avocats de Milan L’Ordine degli Avvocati di Milano Traduction simultanée français/italien - Traduzione simultanea in francese/italiano TRAVAUX VALIDES AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 5, rue St Philippe du Roule - 75008 Paris Tel. +33.(0)1 47 66 30 07 - [email protected] www.avocats-conseils.org Dopo il successo dei primi due seminari italo-francesi, la sezione internazionale dell’ACE é lieta di proporre un incontro con i colleghi francesi a Milano, il 31 maggio e il 1 giugno 2013, presso la prestigiosa sede del Tribunale di Milano. Après le succès des deux premiers séminaires franco/italien, la Section Internationale de l’ACE vous propose de retrouver nos confrères italiens, à Milan, les 31 mai et 1er juin 2013, dans les prestigieux locaux du Tribunal de Milan. Con il tema “Le risposte del mondo giuridico alla crisi” ci riproponiamo di affrontare alcune nuove problematiche giuridiche sorte in un contesto di crisi economica, sociale e finanziaria in Europa, in particolar modo, in Italia e in Francia. Le thème choisi “Les réponses du monde juridique face à la crise” a pour but d'aborder des nouvelles problématiques juridiques dans un contexte de crise économique, sociale et financière en Europe, et plus particulièrement en Italie et en France. Sul piano degli investimenti, l’Italia ha un ruolo importante in Francia (vi sono più di 500 società italiane, 800 filiali circa di società italiane, con più di 100 000 impiegati in Francia). Allo stesso modo, la Francia rappresenta per l’Italia un partner fondamentale (vi sono più di 900 società francesi, 800 filiali circa di società francesi, con più di 120 000 impiegati in Italia). Nel 2011, secondo la Banca d’Italia, gli scambi tra i due paesi rappresentano circa 19,4 miliardi di Euro per la Francia e circa 19,2 miliardi di Euro per l’Italia. L’Italia é il secondo partner commerciale per la Francia e viceversa. Dal 2009 i due paesi vivono un periodo di congiuntura economica con un impatto negativo sul PIL e sulla crescita. L’Italie a une présence importante en France sur le plan des investissements (plus de 500 sociétés italiennes, plus de 800 filiales de sociétés italiennes, plus de 100.000 emplois en France). De même, la France représente pour l'Italie un partenaire fondamental (plus de 900 sociétés françaises, plus de 800 filiales de sociétés françaises, plus de 120.000 emplois en Italie). En 2011, selon la Banque d’Italie, les échanges entre les deux pays représentaient 19,4 milliards d’euros environ pour la France et 19,2 milliards d’euros environ pour l’Italie. L’Italie est le deuxième partenaire commercial de la France et vice-versa. Depuis 2009 les deux pays vivent une période de conjoncture économique avec un impact négatif sur le PIB et la croissance In questo contesto, riteniamo importante lanciare un dibattito tra professionisti e operatori economici francesi e italiani al fine di valutare l’impatto che la crisi ha avuto sulla regolamentazione, sulla conclusione dei contratti, sull’andamento della Giustizia, nonché per analizzare come alcune nuove soluzioni giuridiche possano contribuire al perseguimento di efficienze economiche. Dans ce contexte, un débat entre professionnels français et Italiens du monde des affaires est particulièrement adapté afin de pouvoir identifier les impacts que cette crise a eu sur la règlementation juridique, sur la mise en œuvre des contrats, sur les décisions de justice et comment les nouvelles solutions juridiques contribuent à garder le cap économique de chaque pays. Benvenuti a Milano _________________________________________ Bienvenue à Milan __________________________________________ PROGR AMM A PROGR AMME Venerdi 31 maggio 2013 Vendredi 31 mai 2013 10h00 Accoglienza e iscrizione dei partecipanti 10h00 Accueil et inscription des participants 10h30 Inizio dei lavori e messaggio di benvenuto 10h30 Début des travaux et messages de bienvenue 11h00 Paolo Giuggioli, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano Paolo Giuggioli, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Milan William Feugère, Presidente nazionale dell’ACE, Avvocato del Foro di Parigi, membro del Conseil National des Barreaux William Feugère, Président national de l’ACE, Avocat au Barreau de Paris, membre du Conseil National des Barreaux Antoine-Audoin Maggiar, Presidente della Sezione Internazionale dell’ACE, Avvocato del Foro di Parigi, Berwin Leighton Paisner LLP, Parigi Antoine-Audoin Maggiar, Président de la Section Internationale de l’ACE, Avocat au Barreau de Paris, Berwin Leighton Paisner LLP, Paris Martina Barcaroli, Avvocato del Foro di Parigi e di Roma, responsabile del gruppo franco/italiano della Sezione Internazionale dell'ACE Martina Barcaroli, Avocat aux Barreaux de Paris et de Rome, en charge du groupe franco/italien de la Section Internationale de l'ACE SEMPLIFICAZIONE, LIBERALIZZAZIONE, REGOLAMENTAZIONE : LE ATTESE DELLE IMPRESE François Veverka, Presidente del Comitato d'Audit, Crédit Agricole, Parigi 11h00 SIMPLIFICATION, LIBERALISATION, REGLEMENTATION : LES ATTENTES DES ENTREPRISES François Veverka, Président du Comité d'Audit du Crédit Agricole, Paris Giovanni B. Monteverde, Vice Presidente Affari Legali e Contrattuali, Alstom Transport - Italia Giovanni B. Monteverde, Vice-président Affaires Juridiques et Contrats, Alstom Transport - Italie Gianfranco Vanzelli, Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, Camera di Commercio di Milano Gianfranco Vanzelli, Chef du Bureau du Registre des Entreprises de Milan, Chambre de Commerce de Milan 12h00 LA COMPETITIVITA ECONOMICA E GIURIDICA 12h00 COMPETITIVITE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE Gianni Roj, Avvocato del Foro di Milano, Membro della Commissione Internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Milano Gianni Roj, Avocat au Barreau de Milan, Membre de la Commission Internationale de l'Ordre des Avocats de Milan Jean-Louis Cocusse, Avvocato del Foro di Parigi, KBRC & Associés, membro del Consiglio di Presidenza del Conseil National des Barreaux Jean-Louis Cocusse, Avocat au Barreau de Paris, KBRC & Associés, membre du Bureau du Conseil National des Barreaux Giuseppe Scasellati Sforzolini, Avvocato del Foro di Roma, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Roma Giuseppe Scasellati Sforzolini, Avocat au Barreau de Rome, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Rome 12h45 Colazione 12h45 Déjeuner 14h15 COME EVOLVONO LE REGOLE DEL GOVERNO D'IMPRESA IN CASO DI CRISI 14h15 L’EVOLUTION DES REGLES DE GOUVERNANCE FACE A LA CRISE 15h15 Jean-Jacques Uettwiller, Avvocato del Foro di Parigi, UGGC & Associés, Presidente onorario dell’ACE, membro dell'Ordine degli Avvocati di Parigi Jean-Jacques Uettwiller, Avocat au Barreau de Paris, UGGC & Associés, Président d'Honneur de l'ACE, membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris Margherita Bianchini, Vice Direttore Generale, Responsabile Diritto Societario, Assonime Margherita Bianchini, Directrice Générale Adjointe, Responsable du Droit des Sociétés, Assonime Martina Barcaroli, Avvocato del Foro di Parigi e di Roma, Vovan & Associés, Roma-Parigi Martina Barcaroli, Avocat aux Barreaux de Paris et de Rome, Vovan & Associés Bruno Dondero, Professore di Diritto all' Università di Parigi 1 - Sorbonne Bruno Dondero, Professeur Agrégé, Université de Droit de Paris I - Sorbonne GLI AIUTI ALLE IMPRESE 15h15 LES SOUTIENS AUX ENTREPRISES Didier Bourguignon, Direttore, Ubifrance Italia Didier Bourguignon, Directeur, Ubifrance Italie François Drouin, Presidente e Amministratore Delegato, Oséo, Parigi François Drouin, Président Directeur Général, Oséo, Paris Daniele Novello, Direttore Affari Legali e Societari, Total E&P Italia SpA Daniele Novello, Directeur Juridique, Total E&P Italia SpA 16h00 Pausa Caffé 16h00 Pause Café 16h20 COME EVOLVE IL DIRITTO DEL LAVORO IN CASO DI CRISI 16h20 L’EVOLUTION DU DROIT SOCIAL FACE A LA CRISE 17h00 Stanislas Dublineau, Avvocato del Foro di Parigi ID Avocats, Presidente della Commissione Diritto Sociale dell'ACE, Stanislas Dublineau, Avocat au Barreau de Paris, ID Avocats, Président de la Commission Droit Social de l'ACE Olivier Kress, Avvocato del Foro di Parigi, Flichy Grangé Avvocati Olivier Kress, Avocat au Barreau de Paris, Flichy Grangé Avocats Massimo Audisio, Avvocato del Foro di Milano, Tosetto, Weigmann e Associati, Presidente della Commissione Internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Milano Massimo Audisio, Avocat au Barreau de Milan, Tosetto, Weigmann e Associati, Responsable de la Commission Internationale du Barreau de Milan LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE Angela Monti, Avvocato del Foro di Milano, 17h00 LA LUTTE CONTRE L'EVASION FISCALE Angela Monti, Avocat au Barreau de Milan, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano Président de la Chambre des Avocats Fiscalistes de Milan Jacques Taquet, avvocato del Foro des Hauts de Seine,Landwell, Neuilly sur Seine, Presidente aggiunto della Commissione Fiscale dell'ACE Jacques Taquet, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, Landwell, Neuilly sur Seine, co-président de la Commission Fiscale de l'ACE, Relatoro italiano da confermare Intervenant italien à confirmer 17h45 18h30 INCENTIVI ALL' INNOVAZIONE 17h45 L'ENCOURAGEMENT A L'INNOVATION Jocelyne Granger, Avvocato del Foro di Parigi, Cabinet Granger Jocelyne Granger, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Granger Pierre Carlotti, VP Marketing & Communication APTAR Pharma Pierre Carlotti, VP Marketing & Communication APTAR Pharma Andrea Fedi, Avvocato del Foro di Roma, Legance Andrea Fedi, Avocat au Barreau de Rome, Legance Fine dei lavori 18h30 Fin des travaux 20h45 Cena a la Società del Giardino 20h45 Diner à la Società del Giardino Sabato 1 giugno 2013 Samedi 1er juin 2013 09h30 09h30 10h15 LA PREVENZIONE DI IPOTESI DI INSOLVENZA DELLE IMPRESE Georges Teboul, Avvocato del Foro di Parigi, membro del Conseil National des Barreaux Georges Teboul, Avocat au Barreau de Paris, membre du Conseil National des Barreaux Francesco Macario, Avvocato, Professore Ordinario di diritto privato comparato, Università Roma Tre Francesco Macario, Avocat, Professeur de droit privé comparé, Université Rome Trois ALCUNE CRITICHE AL SISTEMA DELLE ALTE REMUNERAZIONI 10h15 Mary-Daphné Fishelson, Avocat au Barreau de Paris, La Garanderie et Associés Mary-Daphné Fishelson, Avvocato del Foro di Parigi, La Garanderie et Associés Paolo Moretti, Président de l'Istituto Governo Societario, Président de la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Paolo Moretti, Presidente dell’Istituto per il Governo Societario, Presidente della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 11h00 Pausa Caffé 11h15 LA LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI 11h00 11h15 Thierry Wickers, Avvocato del Foro di Bordeaux 12h45 Pause Café LA DEREGULATION DES PROFESSIONS JURIDIQUES già Presidente del Conseil National des Barreaux Thierry Wickers, Avocat au Barreau de Bordeaux, ancien Président du Conseil National des Barreaux Consiglio Nazionale Forense Consiglio Nazionale Forense Fabrizio Spada, Rappresentante della Commissione Europea a Milano Fabrizio Spada, représentant de la Commission Européenne à Milan CONCLUSIONI 12h15 PROPOS CONCLUSIFS Antoine-Audoin Maggiar, Avvocato del Foro di Parigi, Berwin Leighton Paisner LLP, Parigi, Presidente della Sezione Internazionale dell’ACE Antoine-Audoin Maggiar, Avocat au Barreau de Paris, Berwin Leighton Paisner LLP, Paris, Président de la Section Internationale de l'ACE Vittorio da Rold, giornalista economico del Sole 24 Ore, conduttore a Radio 24, Professore di Economia presso l'Università Cattolica di Milano Vittorio da Rold, Journaliste économique auprès du Sole 24 Ore et de Radio 24, Professeur d'Economie auprès de l’Université Catholique de Milan Fine dei lavori e chiusura 12h45 Paolo Giuggioli, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 13h00 LA REMISE EN QUESTION DES HAUTES REMUNERATIONS Niccolò Abriani, Professeur de droit commercial de l’Université de Florence, membre du Conseil Scientifique de l’Istituto Governo Societario Niccolò Abriani, Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Firenze, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Governo Societario 12h15 LA PREVENTION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES Colazione all' Emporio Armani Caffé Fin des travaux et clôture Paolo Giuggioli, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Milan 13h00 Déjeuner à l'Emporio Armani Caffé Il programma sociale agiuntivo prevede una escursione al Lago di Como Prolongation touristique au Lac de Côme si vous Le souhaitez TRADUZIONE E’ prevista la traduzione simultanea in lingua italiana e francese TRADUCTION Travaux effectués en traduction simultanée dans les langues italienne et française. LU O G O D E LL A C ON FE R E N Z A I lavori della conferenza si terranno presso il Tribunale di Milano, nel Salone Valente. LIEU DES TRAVAUX Les travaux se dérouleront dans les locaux du Tribunal de Milan, Salle Valente AL L O G G I O Abbiamo riservato delle camere presso gli alberghi che figurano nella lista in allegato. Per le prenotazioni occorre quindi attenersi alle indicazioni ivi contenute. Si possono ovviamente fare delle prenotazioni autonomamente. LOGEMENT Nous avons réservé des chambres dans les hôtels dont la liste figure ci-dessous. Merci, lors de la réservation de vous conformer à ce qui est indiqué pour chacun d’entre eux. Vous pouvez également trouver d’autres hôtels par vous-même TRASPORTO E’ stata prevista una tariffa Air France congressi. Di seguito le informazioni per i voli Air France. Esistono comunque delle compagnie low cost a destinazione Roma. TRANSPORT Un tarif congrès Air France a été négocié. Vous trouverez les renseignements ci-dessous. Des compagnies low cost assurent également la ligne S P E S E D I I S C R I ZI ON E Le spese di iscrizione sono comprensive della colazione di venerdì e delle pause caffé. FRAIS DE PARTICIPATION Les frais de participation comprennent le déjeuner du vendredi et les pauses CENE Venerdi 31 maggio: cena presso il Club la Società del Giardino, DINERS Vendredi 31 mai: dîner à la Società del Giardino L'Associazione degli Avvocati Consulenti d'Impresa - Association Française des Avocats Conseils d’Entreprises Avocats Conseils d'Entreprises (ACE) – ACE Con circa 2.000 aderenti, é la prima associazione di categoria dell'avvocatura francese e l'unica rappresentativa della consulenza aziendale. Creata nel 1992, l'ACE é composta da studi legali esperti nel settore del diritto commerciale, di tutte le dimensioni, francesi e internazionali. L'ACE rappresenta una forza propulsiva di riflessione e di strategia per la categoria. La sezione internazionale dell'ACE é particolarmente dinamica e da anni organizza seminari bilaterali con i colleghi tedeschi, spagnoli e algerini. Réunissant près de 2.000 adhérents, l'Association Française des Avocats Conseils d'Entreprises est le premier syndicat du barreau français, et le seul représentatif du barreau d'affaires. Créée en 1992, l'ACE regroupe les cabinets de conseils d'entreprises de toutes dimensions, français et internationaux. L'ACE est une force de réflexion et de prospective. Sa Section Internationale très active, organise également des séminaires avec les confrères allemands, espagnols et algériens Prolongation touristique au Lac de Côme Le lac de Côme est l'un des plus jolis lacs du nord de l'Italie. Il se trouve à 45 kms de Milan. Nous vous proposons de passer la soirée et la nuit du 1er au 2 Juin au Grand Hôtel Imperiale Resort & Spa www.imperialemoltrasio.it Merci de nous contacter rapidement si vous êtes intéressé. MILAN Séminaire franco/italien - Séminario italo/francese 31 mai / 1er juin 2013 - 31 maggio / 1 giugno 2013 HEBERGEMENT Des chambres ont été retenues dans les hôtels suivants. Vous devez les réserver vous-même. Alcune camere sono state prenotate presso i seguenti alberghi. La prenotazione dovrà essere fata da ciascun partecipante. STARHOTELS ROSA GRAND ****- http://rosagrand.starhotels.com Piazza Fontana 3 - Tel. +39 0288311 - Fax. +39 028057964 Single ou double, petit déjeuner compris : 275€ Fiche de réservation à nous demander et à utiliser impérativement. Réserver avant le 15 mai. A tal fine utilizzare la scheda di prenotazione che vi serà trasmessa su richiesta inviando una e.mail a [email protected]. Le prenotazioni sono aperte fino al 15 maggio. NH PRESIDENT **** http://nhpresident.hotelsinmilan.it/index_fr.html Largo Augusto, 10 Les 30 et 31 mai : single 275€ - Double : 285€, petit déjeuner compris Le 1er juin : single : 157€ - Double : 167€, petit déjeuner compris Fiche de réservation à nous demander et à utiliser impérativement. Réserver avant le 1er mai. A tal fine utilizzare la scheda di prenotazione che vi serà trasmessa su richiesta inviando una e.mail a [email protected]. Le prenotazioni sono aperte fino al 1 maggio. HOTEL ZURIGO *** http://www.hotelzurigo.com/fr/ Corso Italia, 11 - Tel. +39-02-72022260 - [email protected] Single et double : de 108€ à 178€, petits déjeuners compris. Réserver avant le 15 avril TRANSPORT AVION : Nous avons négocié des tarifs congrès auprès d’Air France, valables de France et de l’étranger. Code identifiant : 18377AF. Connectez vous sur : http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=18377AF Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage. DES COMPAGNIES LOW COST ASSURENT EGALEMENT LE TRAJET BULLETIN D’INSCRIPTION / BOLLETTINO D’ISCRIZIONE A remplir et à envoyer à / Da compilare e inviare a : ACE, 5 rue St Philippe du Roule – 75008 Paris – Tel.00 .33(0)1.47.66.30.07 Ou par fax au numéro / Opp. via fax al numero : 0033(0)1.47.63.35.78 E.mail : [email protected] Nom / Nome : ...................................................................................................................................... Cabinet / Studio : ................................................................................................................................. Nom du Payeur / Nome di chi paga : .................................................................................................. Adresse / Indirizzo : ............................................................................................................................. Tel. : ................................................... E.mail : .................................................................................. Souhaite participer au séminaire franco-italien de Milan Desidero partecipare al seminario franco-italiano di Milano AFJE Cercle Montesquieu : 310 € Membre ACE Non Membre : 350€ Moins de 35 ans et avocat honoraire : 250€ ......…………… ......…………… ......…………… Avocats italiens / avvocati italiani : 210€ ......…………… Les frais d’inscription comprennent le déjeuner du vendredi 31 et les pauses. Les spese d’iscrizione includono il pranzo di venerdi e le pause Dîner du vendredi / Cena di venerdi : 65 € x (Società del Giardino) Déjeuner du samedi / pranzo di sabato: 45 € x (Emporio Armani Caffè) Total Général / Totale Globale ..................... ..................... ..................... * PROLONGATION TOURISTIQUE AU LAC DE COME POUR LA NUIT DU SAMEDI AU DIMANCHE : NOUS CONTACTER RAPIDEMENT SI VOUS ETES INTERESSE En vertu des règles de TVA applicables dans la zone de l'Union Européenne, aucune TVA n'est due sur les prestations de ce séminaire. Pour les français : règlement par virement Société Générale Paris Ternes – IBAN : FR76 30003 03270 00050394186 71 – BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP ou par chèque à l’ordre de l’ACE Per gli italiani : pagamento via bonifico bancario – Société Générale Paris Ternes – IBAN : FR76 30003 03270 00050394186 71 – BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP ……….... le ………… / ……… l ………… Signature/Firma cachet/stampo Per informazioni Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” tel. 02 5836.5221 CREDI Centro di Ricerche Europee sul Diritto e la Storia dell’Impresa “Ariberto Mignoli” Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” Iscrizione online all’indirizzo www.unibocconi.it/eventi A quindici anni dal T.U.F. Bilanci e prospettive L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e sono stati attribuiti 10 c.f.p. (6 per la prima giornata, 4 per la seconda) e dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e sono stati attribuiti 14 c.f.p. (10 per la prima giornata, 4 per la seconda). Si ringraziano Edison spa Italcementi spa Pirelli & C. spa Aula Magna, via Gobbi 5 piazza Sraffa 13 Via Sarfatti 25 20136 Milano Università Commerciale Luigi Bocconi 13 e 14 giugno 2013 Giovedì 13 giugno 9.30 Aula Magna Saluto introduttivo Andrea Sironi Rettore Università Bocconi Presiede Piergaetano Marchetti Università Bocconi Dal testo unico ad oggi: gli sviluppi di un cammino alla luce delle varie riforme intervenute Piergaetano Marchetti Università Bocconi Il nuovo perimetro del diritto dei mercati finanziari: orientamenti internazionali, diritto europeo e diritto interno Guido Ferrarini Università degli Studi di Genova Gli obiettivi economici del TUF e i risultati ottenuti nel rapporto fra imprese e mercato finanziario Marco Onado Università Bocconi 11.30 Pausa 11.45 Relazione introduttiva alla sessione Emittenti Paolo Montalenti Università degli Studi di Torino Relazione introduttiva alla sessione Mercati e intermediari Filippo Annunziata Università Bocconi 14.30 Sessioni Parallele Aula N06 Prima sessione parallela: Emittenti Coordina Piergaetano Marchetti Università Bocconi Diritti di voice degli azionisti e tutela delle minoranze Mario Notari Università Bocconi Discussant Vincenzo Di Cataldo Università degli Studi di Catania Roberto Sacchi Università degli Studi di Milano Evoluzione dei modelli di organizzazione e funzionamento del consiglio di amministrazione tra funzioni di gestione e di supervisione Luigi A. Bianchi Università Bocconi Discussant Lucia Calvosa Università di Pisa Mario Stella Richter jr. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Il sistema dei controlli e di gestione dei rischi Sabino Fortunato Università degli Studi Roma Tre Discussant Vincenzo Calandra Buonaura Università di Bologna Bruno Cova Avvocato in Milano Operazioni con parti correlate e abusi Alberto Mazzoni Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Discussant Niccolò Abriani Università degli Studi di Firenze Piergiuseppe Biandrino Edison spa Venerdì 14 Giugno Aula N07 Seconda sessione parallela: Intermediari e mercati Coordina Renzo Costi Università di Bologna I servizi di investimento Mario Cera Università degli Studi di Pavia Discussant Umberto Morera Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Andrea Perrone Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano I soggetti Raffaele Lener Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Discussant Francesco Vella Università di Bologna Duccio Regoli Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Offerte pubbliche di acquisto Federico Ghezzi Università Bocconi Marco Ventoruzzo Università Bocconi Discussant Gustavo Olivieri LUISS Guido Carli Francesco Chiappetta Pirelli & C. spa Informazione societaria Gaetano Presti Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Discussant Marco Lamandini Università di Bologna Giovanni Strampelli Università Bocconi 9.00 testo Aula Magna Tavola rotonda Testo Modera Alberto Alessandri Università Bocconi Intervengono Carlo Angelici Sapienza Università di Roma Franco Bonelli Università degli Studi di Genova Francesco Denozza Uiversità degli Studi di Milano Mario Libertini Sapienza Università di Roma 11.15 Tavola rotonda Modera Guido Rossi Università Bocconi Intervengono Gabriele Galateri di Genola Comitato per la corporate governance Renato Rordorf Corte di Cassazione Conclusioni Guido Rossi Università Bocconi MODALITÀ DI ABBONAMENTO La rivista Il Nuovo Diritto delle Società viene distrubuita previa sottoscrizione di un abbonamento annuale, che comprende 24 numeri al costo di 120,00 euro. In seguito alla sottoscrizione, all’abbonato vengono assegnati una username ed una password, che consentono di accedere all’archivio storico della Rivista nonché alle banche dati di Italia Oggi (www.italiaoggi.it). L’abbonamento può essere richiesto: • telefonando al numero verde 800-822195 • inviando un fax al numero verde 800-822196. In entrambi i casi, è necessario allegare alla richiesta di abbonamento i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica al quale inviare i numeri della Rivista più: • la fotocopia dell’assegno non trasferibile intestato a: ItaliaOggi Editori - Erinne srl - via M arco Burigozzo 5 - 20122 M ilano; • oppure fotocopia del bonifico bancario intestato a Banca Popolare di M ilano, agenzia 500, via M azzini 9/11 M ilano – IBAN IT58N0558401700000000047380 Distribuzione: ItaliaOggi Editori Erinne srl – via M arco Burigozzo 5 – 20122 M ilano, numero verde 800-822195. Per informazioni e/o segnalazioni contattare il Servizio Clienti al numero verde 800822195 oppure inviare un fax al numero verde 800-822196. NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ ItaliaOggi ItaliaOggi Editori - Erinne srl – Via Marco Burigozzo 5 – 20122 Milano Telefono 02/58219.1 – Telefax 02/58317598 – email: [email protected] Direttore responsabile ed editore Paolo Panerai (02/58219209) Tariffe abbonamenti: euro 120, 00 (abbonamento annuale 24 numeri) Per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti telefonare al numero verde 800-822195 oppure inviare un fax al numero verde 800822196 allegando, oltre alla richiesta di abbonamento con i propri dati anagrafici, fotocopia dell’assegno non trasferi bile intestato a: ItaliaOggi Editori - Erinne srl – via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, oppure fotocopia del bonific o bancario intestato a Banca Popolare di Milano, agenzia 500, via M azzini 9/11 Milano – IBAN IT58N0558401700000000047380 Distribuzione: ItaliaOggi Editori - Erinne srl – via Marco Burigozzo 5 – 20122 Milano, numero verde 800-822195. Vendita esclusiva per abbonamento. 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