composizione della crisi da sovraindebitamento e accordi di
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composizione della crisi da sovraindebitamento e accordi di
FALLIMENTO varie COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE SOMMARIO • SCHEMA Art. 182-bis R.D. 16.03.1942, n. 267 - Artt. 6, 20 L. 27.01.2012, n. 3 - D.L. 14.03.2005, n. 80 Art. 9 D. Lgs. 12.09.2007, n. 169 - D.L. 31.05.2010, n. 78 D.L. 22.12.2011, n. 212 conv. L. 17.02.2012, n. 10 DI SINTESI Con D.L. 22.12.2011, n. 212 il Governo ha introdotto nell’ordinamento l’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, a favore di quei soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali. Per i soggetti fallibili la legge fallimentare aveva già previsto la possibilità di predisporre accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis Legge Fallimentare. Il Parlamento, anziché convertire in legge il decreto citato, ha emanato una normativa specifica, tra l’altro già pendente da tempo nelle aule parlamentari, cosicchè la materia de quo risultava disciplinata da due fonti normative differenti: quella governativa e quella parlamentare. La prima prevedeva la possibilità del ricorso all’istituto anche da parte dei consumatori, con alcune peculiarità, ma la successiva legge di conversione (L. 17.02.2012, n. 10), nel sopprimere gli articoli riguardanti la disciplina della composizione della crisi, ha cancellato tale riferimento. Rimane quindi operativa la L. 27.01.2012, n. 3 (entrata in vigore il 29.02.2012), riferita ad un generico debitore senza alcuna distinzione. Ciò premesso, sembra imminente un nuovo disegno di legge volto a disciplinare la crisi del consumatore. SCHEMA DI SINTESI Accordi di ristrutturazione (Art. 182-bis L.F.) SOGGETTI Imprenditore in stato di crisi. PRESUPPOSTO OGGETTIVO • Crisi Intendendosi anche lo stato d’insolvenza quale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. PERCENTUALI Per ottenere l’omologazione dell’accordo è necessario il consenso dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti. • Piano di ristrutturazione dei debiti attuabile in qualsiasi forma che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei o che non abbiano aderito. Non è necessario l’integrale pagamento dei creditori privilegiati. DOCUMENTAZIONE • Documentazione prevista per il concordato preventivo (art. 161 L.F.): 1) aggiornata situazione economica e finanziaria dell’impresa; 2) stato analitico ed estimativo delle attività e elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei crediti e cause di prelazione; 3) elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore; 4) valore dei beni e i creditori particolari di eventuali soci. CONTENUTO DELL’ACCORDO Composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) Debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali. • Sovraindebitamento Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. • Il debitore non deve aver fatto ricorso, nei precedenti 3 anni, alla procedura di composizione della crisi. Per ottenere l’omologa deve essere raggiunto un accordo con i creditori che rappresentino il 70% dei crediti. • Ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei creditori in qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri o conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni di terzi. • È assicurato l’integrale pagamento dei creditori privilegiati (salvo che non rinuncino anche parzialmente) e dei creditori estranei all’accordo. Il piano deve prevedere le scadenze, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. 1) Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni. 2) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione del nucleo familiare con certificato dello stato di famiglia. 3) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni. 4) Scritture contabili degli ultimi 3 anni R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 20.03.2012 A T I O N . 4 / 2 0 1 2 - 8718-1 73 FALLIMENTO varie Tavola (segue) Accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.) Relazione dell’organismo di composizione della crisi (disciplinato dall’art. 15) sulla fattibilità del piano. • La proposta di accordo è depositata all’organismo di composizione della crisi e successivamente presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. • Il giudice fissa l’udienza, dispone la comunicazione ai creditori e idonea forma di pubblicità della proposta (anche eventuale pubblicazione in apposita sezione nel Registro delle Imprese). • Tribunale (monocratico). • Tribunale collegiale (per i reclami). • Organismo di composizione della crisi. Dalla data di pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Il giudice dispone che per non oltre 120 giorni non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. È possibile depositare un’istanza al giudice per anticipare gli effetti prima della formalizzazione dell’accordo, durante la fase delle trattative. Non è ammessa l’anticipazione degli effetti. • Esenzione dai reati di bancarotta (art. 217-bis L.F.). • Esenzione dalle azioni revocatorie ex art. 67, c. 3, lett. e) L.F. per gli atti e i pagamenti compiuti in esecuzione dell’accordo. • Sono previsti reati specifici per comportamenti simulatori o fraudolenti. • Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore a un anno l’accordo impedisce l’inizio o la prosecuzione di procedure esecutive individuali, sequestri conservativi, acquisto di diritti di prelazione. • L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. • La sentenza di fallimento a carico del debitore risolve l’accordo. • Nullità in caso di aumento doloso dell’attivo o diminuzione del passivo, nonché di sottrazione dell’attivo o atti simulatori. • Risoluzione per inadempimento degli obblighi, mancata costituzione delle garanzie, impossibilità dell’esecuzione. RELAZIONE FORMALITÀ Deve essere depositata una relazione redatta da un professionista [requisiti art. 67, lett. d) L.F.] sull’attuabilità dell’accordo e sull’idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) L’accordo è pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. È altresì depositato in Tribunale. ORGANI EFFETTI ANTICIPAZIONE DEGLI EFFETTI EFFETTI DELL’OMOLOGA NULLITÀ E RISOLUZIONE 74 R A T I O • Tribunale. • Corte d’appello (per i reclami). • Non sono previste particolari cause di nullità o risoluzione; si applicano, per analogia, gli artt. 1420 - 1444 C.C. • La mancata omologa dovrebbe comportare la nullità dell’accordo. N . 4 / 2 0 1 2 - 8718-1 Aggiornato al 20.03.2012 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata