bingo on line - Commercialista Telematico

Transcript

bingo on line - Commercialista Telematico
"BINGO ON LINE"
- a cura Dott.ssa Maria Giulia Mazzoni Il 10 Aprile 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, il decreto sul c.d. “Bingo on line” emanato il 28 febbraio 2007 dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle modalità di gioco del Bingo
effettuato con partecipazione
a distanza.
Tale decreto è in linea con la
normativa diretta ad impedire la crescita di offerta illegale, o non autorizzata,
di gioco con vincita in denaro attraverso le reti internet, telematiche o di
comunicazione. In esso infatti vengono individuate una serie di norme
procedurali e di contenuto che dovrebbero garantire che la fornitura del
servizio di gioco venga realizzata solo ed esclusivamente rispettando tali limiti.
In primo luogo viene previsto un controllo diretto dell’Aams (Amministrazione
Autonoma dei monopoli di Stato), controllo sia preventivo - essa si occupa
infatti di autorizzare gli aspiranti concessionari del gioco del bingo -
sia
contestuale allo svolgimento del servizio, “mediante accessi senza preavviso
presso le sedi” sia del concessionario, sia degli eventuali fornitori dello stesso.
Inoltre - e forse è questa la vera novità introdotta da tale disciplina in tema di
giochi on-line - viene stabilita la previsione di una cauzione obbligatoria a
garanzia del pagamento dei premi a carico del concessionario del gioco.
Infine, ma non di meno conto, è l’indicazione punto per punto, affinché non vi
siano dubbi e/o incertezze in merito, delle fasi dello svolgimento del gioco in
virtuale, nonché la determinazione dei premi, per cui tutto il gioco sia più
trasparente possibile agli occhi del giocatore.
Alla luce di quanto detto, l’unico punto che purtroppo non è stato fissato e che
quindi rende incompleta tale normativa concerne una possibile ed eventuale
limitazione all’accesso del gioco stesso; da questo punto di vista il giocatore
non viene assolutamente preso in considerazione e quindi vi è una forte
carenza di tutela.
www.commercialistatelematico.com
© 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo,
immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della
L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
Anzi, al contrario, per accedere al gioco è sufficiente possedere un “contratto di
conto” e uno pseudonimo; in questo modo naturalmente non si pone alcun
limite ad esso, con tutte le ancor più gravi e pregiudizievoli conseguenze che
possono innestarsi per tutti i giocatori già “dipendenti”.
Quindi, se da una parte vengono introdotte tutta una serie di limitazioni
affinché il gioco si svolga nella legalità e quindi secondo regole certe e soltanto
da soggetti autorizzati, dall’altra non possiamo che evidenziare una noncuranza
da parte del provvedimento ministeriale, della tutela giuridica
del giocatore
stesso, non ponendo né limiti al gioco, né avvertenze sui possibili rischi a cui
va incontro il giocatore con una prolungata partecipazione.
Ciò appare ancor meno comprensibile alla luce della persistente caccia al gioco
d’azzardo on line, che lo Stato italiano sta promuovendo ormai da mesi contro
casinò on line con sedi magari a Malta o in Inghilterra.
Il
testo
di
legge
è
comunque
visualizzabile
alla
pagina
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=200
7-0410&task=dettaglio&numgu=83&redaz=07A03132&tmstp=1180344481000.
Dott.ssa Maria Giulia Mazzoni
www.consulentelegaleinformatico.it
www.consulentelegaleprivacy.it
Maggio 2007
www.commercialistatelematico.com
© 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo,
immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della
L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.