il credito e la garanzia ipotecaria

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“IL CREDITO E LA GARANZIA
IPOTECARIA”
PROF. ANTONIO PUGLIESE
Università Telematica Pegaso
Il credito e la garanzia ipotecaria
Indice
1
IL CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE ------------------------------------------------------------------------ 3
2
L’IPOTECA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
3
LA NATURA DELL’IPOTECA--------------------------------------------------------------------------------------------- 5
4
L’IPOTECA QUALE CAUSA DI PRELAZIONE ---------------------------------------------------------------------- 6
5
LA PUBBLICITÀ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
6
SPECIFICITÀ DELL’IPOTECA ------------------------------------------------------------------------------------------- 8
7
LA CAMBIALE IPOTECARIA -------------------------------------------------------------------------------------------- 9
8
ALTRI CARATTERI DELL’IPOTECA --------------------------------------------------------------------------------- 10
9
L’OGGETTO DELL’IPOTECA ------------------------------------------------------------------------------------------- 11
10
L’IPOTECA LEGALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
11
L’IPOTECA GIUDIZIALE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
12
LA CONCESSIONE DI IPOTECA ---------------------------------------------------------------------------------------- 16
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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1 Il credito a medio e lungo termine
Di fondamentale importanza nel commercio degli immobili è il credito bancario; il credito,
cioè, erogato da quegli istituti che ai sensi del d.p.r. 601 del 1973 sono abilitati a esercitare il credito
a medio lungo termine; vale a dire prestiti che superano per lunghezza i 18 mesi. Per questa
tipologia di credito, in luogo dell'imposta ordinaria di registro, la legge ha previsto un'imposta
agevolata, detta imposta sostitutiva, che va dall'aliquota dello 0,25% del capitale erogato,
all'aliquota del 2% del capitale erogato. In particolar modo lo 0,25% si applicherà per i mutui
destinati all'acquisto di prima casa di abitazione nonché per l'acquisto di unità immobiliari non
abitative. Il 2% sarà invece applicato per l'acquisto di immobili abitativi non destinati ad essere
utilizzati come prima abitazione. A fronte dell'erogazione del credito naturalmente gli istituti
bancari richiedono una prestazione di garanzie, ed in particolar modo di garanzie ipotecarie.
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L’ipoteca
La figura giuridica centrale è rappresentata dall'ipoteca di cui agli articoli 2808 e seguenti
del codice civile. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del
terzo acquirente, i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce
mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
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La natura dell’ipoteca
Secondo un orientamento l’ ipoteca ha natura prevalentemente processuale, nel senso che la
sua significazione prevalente si estrinseca nel procedimento esecutivo attraverso il quale il creditore
ipotecario ottiene il soddisfacimento delle proprie ragioni.
Tuttavia, secondo l'orientamento prevalente, l'ipoteca ha invece natura sostanziale. In
particolar modo, come già rilevato in altra sede, si tratta di un diritto reale di garanzia caratterizzato
proprio sotto il profilo della realità, dai requisiti della assolutezza e della inerenza. L'assolutezza si
rileva nel momento in cui il diritto può essere fatto valere dal creditore ipotecario erga omnes,
quindi nei confronti di tutti i consociati indipendentemente dagli eventi giuridici accaduti
successivamente all'iscrizione d'ipoteca stessa ed indipendentemente dalla circolazione giuridica del
bene. L'inerenza invece è rappresentata dallo stretto collegamento tra il diritto e l'oggetto del diritto
stesso. A ciò si aggiunge la funzione di garanzia dell'ipoteca stessa che quindi se, da una parte,
conferma la realità del diritto, dall'altra, lo distingue dagli altri diritti reali di cui si è già fatto cenno.
L’ipoteca inoltre, secondo autorevole dottrina, rappresenta il punto di equilibrio tra due
diverse esigenze; quella, della circolazione dei beni che non è pregiudicata dal diritto in oggetto e
quella della garanzia del credito al fine di sviluppare il mondo del credito medesimo. Si rileva poi
come dall'articolo 2808 non emerga una definizione in termini tecnici dell'ipoteca.
Tuttavia, dalle indicazioni codicistiche, si rileva la costruzione dell'ipoteca in termini di
vincolo che tutto sommato non assurge alla dignità di vincolo di indisponibilità o di inalienabilità
del bene. Il vincolo è posto sopra un bene a garanzia di un determinato credito. Il bene, di solito,
rimane nella disponibilità di colui che ha consentito l'ipoteca, cioè del proprietario o del titolare del
diritto minore, e non è inibito a costui di alienare il bene stesso. Il vincolo imposto si traduce nel
diritto di espropriazione dei beni in oggetto, ove sussistano determinati presupposti, e nel
conseguente diritto di prelazione sul ricavato dalla liquidazione del bene. In altre parole, si vuol dire
che espropriato il bene e aggiudicatolo, il ricavato dell'aggiudicazione viene destinato, in primo
luogo, al soddisfacimento degli interessi del creditore ipotecario.
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L’ipoteca quale causa di prelazione
Ecco anche perché l'ipoteca viene definita causa legittima di prelazione similmente a quanto
accade per i privilegi e per il pegno. Essa rappresenta una qualificazione ulteriore e specifica della
garanzia patrimoniale di cui all'articolo 2740 che grava sopra l'insieme dei beni che compongono il
patrimonio del debitore. In altre parole l'ipoteca, con la sua specificità, consente il soddisfacimento
di un determinato credito con prelazione rispetto agli altri eventuali creditori, sul ricavato
dall'aggiudicazione del bene ipotecato. Per coloro che ricostruiscono l'ipoteca in termini
prevalentemente processuale, l'ipoteca contiene in sé il diritto di espropriare, cioè il diritto di agire
esclusivamente sull'immobile al fine del soddisfacimento del credito.
Secondo invece l'orientamento che ricostruisce l'ipoteca in termini sostanziali, il diritto di
espropriare, cioè l'azione esecutiva preesiste all'ipoteca stessa, essendo insito nel diritto di credito
stesso.
L'articolo 2808 poi sottolinea che il diritto di espropriare da parte del creditore ipotecario
sussiste anche in confronto del terzo acquirente, cioè di colui che ha acquistato l'immobile gravato
dall'ipoteca. E questo, secondo i più, rappresenterebbe proprio il profilo della assolutezza
dell'ipoteca, cioè il diritto di far valere la propria garanzia nei confronti di chiunque, anche nei
confronti dei terzi aventi causa. Tuttavia, proprio da questa affermazione dell'articolo del 2808, la
dottrina ricava la conferma che anche il bene oggetto di ipoteca possa essere alienato. Tanto è vero
che il codice prevede l’espropriabilità del bene, anche in capo all'avente causa, cioè l'acquirente del
bene stesso.
L'articolo 2808 consente anche a un terzo di ipotecare il proprio bene a garanzia di un debito
altrui. Si tratta appunto della figura del terzo datore di ipoteca.
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La pubblicità
Elemento fondamentale, poi, per il diritto d'ipoteca è il sistema pubblicitario. Infatti si
afferma che l'ipoteca si costituisce attraverso l'iscrizione presso i registri immobiliari. Di qui la
definizione di tale pubblicità in termini di pubblicità costitutiva. Questa costitutività, si fa notare in
dottrina, vale sia tra le parti del rapporto ipotecario sia nei confronti dei terzi. Si fa altresì notare la
differenza tra la pubblicità della trascrizione, per lo più pubblicità dichiarativa, e appunto, la
pubblicità ipotecaria che invece è costitutiva. L'iscrizione ipotecaria deve quindi avere, a sua base e
a suo fondamento, un titolo idoneo.
Sempre l'articolo 2808, poi, fa una tripartizione dell'ipoteca: ipoteca legale, giudiziale e
volontaria.
Dall’analiticità della tripartizione si ricava anche la tassatività dei fatti e dei rapporti in virtù
dei quali può nascere e conseguentemente può essere iscritto il diritto di ipoteca. Dunque l'ipoteca si
può costituire solo in dipendenza delle vicende giuridiche prese in considerazione dagli articoli
2808 e seguenti del codice civile.
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Specificità dell’ipoteca
L’articolo 2809 poi aggiunge:
“L'ipoteca deve essere scritta sui beni specialmente indicati, per una somma determinata in
denaro, essa è indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti beni vincolati, sopra ciascuno di essi e
sopra ogni loro parte”.
La dottrina parte dalla considerazione che l'ipoteca ha carattere accessorio rispetto al
rapporto principale rappresentato dal credito garantito.
L'ipoteca ha un senso giuridico in quanto presuppone il rapporto debito credito.
Conseguentemente quando il credito sia estinto, l'ipoteca non ha più ragione d’essere,
determinandosi l'estinzione della garanzia medesima. L’ ipoteca inoltre deve essere iscritta, come
già visto, per una somma specifica di denaro. Da questo, la dottrina ricava che l'ipoteca, come
diritto reale di garanzia, deve essere accessoria a un credito determinato, anche se poi questo credito
non deve necessariamente avere a suo oggetto denaro. Si può trattare, pertanto, di obbligazioni di
dare, di fare, di non fare e, in linea di massima, sono garantibili tutti i rapporti giuridici che siano
qualificabili in termini di debito credito: quindi a sua volta garantire una garanzia come la
fideiussione, così come le garanzie sono immaginabili nell'ambito dei rapporti regolati dal diritto di
famiglia e tutti gli altri rapporti debito credito che siano valutati in termini patrimoniali e abbiano
una diretta rilevanza giuridica. Così come si potrà indifferentemente garantire attraverso l'ipoteca il
rapporto giuridico nato da contratto, da promessa unilaterale, da atto illecito, da titoli di credito. In
particolar modo, potranno essere garantite anche le cambiali, nella loro accezione di cambiali
ipotecarie, un istituto nato dalla prassi notarile che consente di garantire, attraverso l'ipoteca
concessa su un determinato bene immobile, il credito portato dalla o dalle cambiali.
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La cambiale ipotecaria
La cambiale è un titolo di credito in linea di massima astratto e, a rafforzamento ulteriore del
titolo di credito, il debitore o anche un terzo, può concedere a favore del creditore prenditore e
portatore delle cambiali il diritto e la garanzia ipotecaria su un determinato bene immobile. La
particolarità sta nel fatto che l'ipoteca continua a garantire il credito cambiario, indipendentemente
dalla circolazione delle cambiali stesse che quindi potranno, secondo la loro legge di circolazione,
continuare ad essere girate in favore di terzi soggetti prenditori successivi al primo prenditore, i
quali tutti avranno a garanzia del loro credito anche l'ulteriore garanzia ipotecaria, oltre che quella
portata dal titolo stesso.
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8 Altri caratteri dell’ipoteca
Un altro importante principio introdotto l'articolo 2809 è quello della indivisibilità
dell'ipoteca; il che vuol dire che, nonostante quella che può essere nel corso del tempo l'estinzione
parziale del credito, l'ipoteca continua a gravare per intero sull'immobile in questione. Così come
nel caso in cui, all'originario unico creditore, succedano più creditori, il soddisfacimento di uno o
più di essi per le quote del credito da loro vantate, non implica una riduzione dell'ipoteca che
rimane per intero sul bene.
Per quanto riguarda la specialità dell'ipoteca, altro carattere irrinunciabile dell'ipoteca stessa,
l'articolo del 2809 fa riferimento alla circostanza che l'ipoteca deve cadere su beni specificamente
indicati. La specificità ha particolare rilevanza proprio in termini di tecnica di iscrizione ipotecaria.
Occorre che sia precisamente individuato il bene sul quale l'ipoteca grava e questo anche in
funzione della garanzia dei terzi e della circolazione giuridica degli immobili. Di qui anche la
negazione da parte della dottrina circa le ipoteche così dette generali, cioè le ipoteche che possono
gravare tendenzialmente per intero su tutto il patrimonio del debitore e questo evidentemente non è
possibile.
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L’oggetto dell’ipoteca
Dal punto di vista oggettivo poi, l'articolo 2810 afferma:
“Sono capaci di ipoteca i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze,
l'usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul
fondo enfiteutico.
Sono anche capaci di ipoteca le rendite dello Stato, nel modo determinato dalle leggi
relative al debito pubblico, inoltre le navi e aeromobili, gli autoveicoli, secondo le leggi che li
riguardano.
Sono considerati ipoteca i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale”.
L’elencazione di cui all'articolo 2810 è ritenuta tassativa. E questo sempre in ossequio al
principio di tutela della circolazione giuridica dei beni. Per quanto riguarda gli immobili, il
riferimento sotto il profilo qualificatorio è all'articolo 812 di cui si è parlato all'inizio di questo
corso.
Si afferma anche che la capacità ipotecaria degli immobili è generale, cioè tendenzialmente
comprende tutte le varie tipologie di immobili. Così come si è visto che sono capaci di ipoteca, non
solo gli immobili in quanto ci si riferisca alla loro piena proprietà ma anche i diritti reali minori in
quanto gravino sugli immobili e quindi, per esempio, l'usufrutto, la superficie, l’ enfiteusi, per
converso anche la nuda proprietà, ma non il diritto dell'usuario e dell'abitatore. Così come non sono
assoggettabili ad ipoteca autonomamente le servitù. Si esclude poi, dai più, la possibilità per il pieno
proprietario di un bene di ipotecare separatamente alcune facoltà inerenti al bene stesso. In altre
parole, il pieno proprietario del bene non potrebbe dare in ipoteca l'usufrutto sul bene medesimo o,
al contrario, la sola nuda proprietà sul bene medesimo. Questo anche per evitare artificiosi
frazionamenti del diritto di proprietà per volontà del proprietario medesimo che potrebbero
compromettere la tipicità dei diritti reali, ma anche delle relative azioni esecutive. Per converso, è
ammissibile l'ipoteca su una quota indivisa dell'immobile di cui si è titolari e, al tempo stesso, si
ritiene possibile che il proprietario ipotechi solo una parte del bene di cui si ha il diritto, purché sia
una parte dotata di una sua specifica individualità economica.
L'articolo 2810 poi fa riferimento, oltre che all'immobile principale, anche alle pertinenze,
cioè ai beni destinati dal proprietario ad ornamento o a servizio dell'immobile. Secondo
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l'orientamento non unanimemente condiviso, quindi, ci troveremmo di fronte a un'ipotesi di deroga
al principio di specialità dell'ipoteca, nel senso che per quanto riguarda le pertinenze, non
occorrerebbe appunto un riferimento preciso ed analitico ad esse; basterebbe ipotecare l'immobile
principale perché sia assoggettata all'ipoteca anche la pertinenza in via automatica. Vi sono poi dei
particolari regimi amministrativi, soprattutto in materia familiare, che prevedono per l'ipotecabilità
di un bene, specifici presupposti. Così per i beni costituiti in fondo patrimoniale occorre il consenso
di entrambi i coniugi, anche se la proprietà non appartiene a entrambi ma ad uno solo di essi.
Così sempre in materia di fondo patrimoniale, se vi sono figli minori, occorre
l'autorizzazione della magistratura per poter concedere l'ipoteca sui beni in fondo patrimoniale, a
meno che non vi sia un'espressa deroga nell'atto costitutivo del fondo stesso. Così, per quanto
riguarda i beni in comunione legale, per la costituzione del vincolo ipotecario occorre il concorso
della volontà di entrambi i coniugi, così come, per esempio, non è ipotecabile l'usufrutto legale
spettante ai genitori esercenti la potestà sui beni immobili appartenenti ai figli minori.
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10 L’ipoteca legale
L'articolo 2817 poi dà la definizione di ipoteca legale o, più precisamente, indica le persone
a cui compete l'ipoteca legale:
“Hanno ipoteca legale l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli
obblighi che derivano dall’atto di alienazione, i coeredi, i soci ed altri condividenti per il
pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti sui quali incombe tale
obbligo, lo Stato sopra i beni dell'imputato, della persona civilmente responsabile secondo le
disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale”.
Si afferma che l'ipoteca legale viene concessa dalla legge in ragione della causa del credito.
Si è cioè voluto che determinati crediti, caratterizzati da una particolare causa, siano assistiti da
idonea garanzia data in ipotesi tipiche e quindi non è consentita l'estensione per analogia. Anche in
questo caso comunque l'ipoteca non risulta costituita se non in esito all'espletamento delle formalità
pubblicitarie. Dal punto di vista del commercio immobiliare, tuttavia la figura che maggiormente
interessa è quella dell'ipoteca sopra gli immobili alienati. In particolar modo nella compravendita, l’
ipoteca legale garantisce il credito del venditore relativo al prezzo di vendita stesso. Così come per
esempio avviene anche nell'atto di permuta quando vi sono dei conguagli da garantire. In altre
parole, Primo trasferisce in permuta a Secondo l'immobile A e Secondo trasferisce in permuta a
Primo l'immobile B. Naturalmente se i valori sono diversi, sarà dovuto un conguaglio a carico di un
permutante a favore dell'altro. Anche questo conguaglio sarà garantito da ipoteca legale.
Analogo discorso va fatto per le divisioni in cui, per esempio, a taluno fra i condividenti sia
assegnato un bene di valore superiore a quello che è l'entità astratta della propria quota. Anche in
tal caso, il convivente beneficiario dovrà evidentemente un conguaglio all'altro, o agli altri
condividenti che hanno ricevuto di meno. Anche questo credito sarà garantito dall'ipoteca legale.
L'ipoteca dovrà essere iscritta d’ ufficio dal conservatore in base alla presentazione del titolo di
trasferimento o di apporzionamento se parliamo di divisione. Ove non si voglia tale iscrizione
ipotecaria bisogna prevedere che il creditore espressamente rinunci in atto all'iscrizione di ipoteca.
In particolar modo poi, nell'ambito delle compravendite immobiliari, si inserirà comunque la
rinuncia all'ipoteca legale ove il prezzo risulti integralmente pagato e questo per evitare che il
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conservatore comunque iscriva ugualmente l'ipoteca legale con grave danno per l'acquirente e anche
con grande dispendio dal punto di vista fiscale.
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11 L’ipoteca giudiziale
Infine l'ipoteca giudiziale di cui si occupa l'articolo 2818
“Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra
obbligazione, ovvero il risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere
ipoteca sui beni del debitore.Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la
legge attribuisce tale effetto”.
Dunque il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale è il provvedimento giurisdizionale e
questo anche per garantire ulteriormente l'effetto di imperatività e di certezza che discende dalla
natura del provvedimento in questione.
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12 La concessione di ipoteca
Tornando all'ipoteca volontaria poi l'articolo 2821 afferma:
“L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione
deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sotto pena di nullità. Non può
essere concessa per testamento”.
La dottrina discute intorno alla possibilità, come accenna l'articolo 2821, che l’ipoteca venga
concessa anche per atto unilaterale, ritenendosi da alcuni che, in realtà, non si potrebbe concedere
l'ipoteca per atto unilaterale, per così dire puro ma saremmo pur sempre nell'ambito di una forma
contrattuale, ancorché con obbligazioni a carico del solo proponente, secondo lo schema
dell'articolo 1333. Comunque l'orientamento nettamente prevalente e la prassi, ammettono che
l'ipoteca possa essere concessa per atto unilaterale vero e proprio. Si tratta in ogni caso di un atto di
straordinaria amministrazione e che quindi, per i soggetti incapaci,
implica il presupposto
autorizzativo di cui si parlerà in sede propria.
La concessione può a sua volta essere effettuata a titolo oneroso o gratuito e naturalmente se
si parla di onerosità che quindi implica una controprestazione è chiaro che lo schema contrattuale
dovrà essere necessariamente adottato dal punto di vista sinallagmatico. In particolare poi c'è il
divieto di concessione di ipoteca mediante testamento.
In altre parole, non può essere contenuta in un testamento alcuna disposizione con la quale si
consenta l'iscrizione ipotecaria su un bene dell'asse a favore di uno o più creditori. Questo al fine di
preservare il principio della par condicio creditorum che deve vigere in materia di successione
mortis causa.
Si discute invece sulla possibilità che la disposizione testamentaria sia congegnata in termini
non di concessione ipotecaria diretta ma di obbligo posto a carico dell’erede o del legatario di
costituire a sua volta un'ipoteca su un bene ereditario.
L'ipoteca poi può essere costituita anche su beni altrui come afferma l'articolo del 2822:
“Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’ iscrizione può essere
validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.
Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità,
l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione”.
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Siamo in una fattispecie per certi versi analoga a quella dell'articolo 1478 cioè di vendita di
cosa altrui che si è a suo tempo vista. Anzi l'articolo 2822, unitamente all'articolo 1478, sarebbero
espressione del principio secondo il quale è possibile la negoziazione in senso lato di beni che non
sono ancora del soggetto che ne dispone. Realmente il divieto dell'iscrizione, finché la cosa non
diventa di colui che ha concesso l'ipoteca, serve a tutelare ancora una volta il commercio giuridico
degli immobili e ad evitare il pregiudizio, in particolare a coloro che abbiano acquistato l'immobile
dal suo proprietario, anche successivamente a colui che, non ancora proprietario, abbia consentito
l'iscrizione ipotecaria in questione.
Diversi poi sono i pareri intorno all'iscrizione che, in violazione dell'articolo 2822, fosse
stata comunque effettuata prima dell'acquisto della titolarità del bene, da parte di chi ha consentito
l'ipoteca.
Secondo alcuni, quest’ iscrizione sarebbe nulla, secondo altri ancora sarebbe totalmente
inesistente, secondo altri sarebbe meramente annullabile.
Infine l'ipoteca può essere anche presa su beni futuri. L’ipoteca su cosa futura può essere
validamente iscritta solo quando la cosa è venuta ad esistenza, così come stabilisce l'articolo 2823.
E’ chiara l’ analogia con la fattispecie prevista dall'articolo 2822 e secondo un orientamento,
sia nella prima che nella seconda ipotesi, la concessione dell'ipoteca quindi sul bene altrui o sul
bene ancora da venire l'esistenza implica un'obbligazione in capo a chi ha consentito l'iscrizione
ipotecaria, rispettivamente di acquistare l'immobile sul quale si è consentita l'ipoteca o di realizzarlo
o comunque, di non impedire che venga ad esistenza.
Per quanto riguarda gli altri aspetti dell'istituto ipotecario, si fa riferimento ai corsi di diritto
privato e di diritto civile.
Segue esempio di un articolo del contratto di mutuo dove il mutuatario concede l’ ipoteca:
ART. 6) Allo scopo di garantire la restituzione della somma mutuata ed il pagamento degli
interessi, degli accessori e di quant'altro dovuto in dipendenza del presente atto, la Parte mutuataria
concede ipoteca a favore della Banca e consente che a favore della stessa sia eseguita presso
l'Agenzia del Territorio di corrispondente iscrizione sopra i beni descritti in calce al presente atto.
La stessa Parte mutuataria dichiara, sotto la comminatoria di cui al patto n. 8 lett. c) del
capitolato allegato, che gli immobili suddetti sono attualmente di sua esclusiva e libera proprietà
piena disponibilità che sono in regola con le norme urbanistiche e che gli stessi non sono gravati da
privilegi né locati in tutto od in parte.
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La suddetta iscrizione ipotecaria viene consentita per la somma complessiva di euro così
costituita:
a) euro per capitale mutuato;
b) euro per gli interessi ordinari nella suddetta misura del nominale annua fatti salvi sia
l'adeguamento sia le variazioni del detto tasso di cui al precedente art. 4; per l'ammontare delle rate
scadute e non pagate in tutti i fattori da cui sono composte; per gli interessi moratori nella pattuita
misura del annuo, salve le successive variazioni, sulle predette rate e sulle altre somme dovute e non
pagate; per ogni altro onere, ivi compresi imposte e tasse di cui al patto n. 5 lett. a) del capitolato di
cui la Parte mutuataria è tenuta al rimborso a norma del presente contratto, per cinque annate di
premio alla Compagnia di Assicurazione, per spese legali, giudiciali e stragiudiciali anche se non
repetibili.
Ai sensi dell'art. 39 3° comma del D.Lgs. 1.9.1993 n.385 la somma, come sopra iscritta, per
interessi e accessori si intende aumentata di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura
ipotecaria di quanto effettivamente dovuto alla Banca mutuante al momento del recupero forzoso
del proprio credito oltre che per gli accessori suddetti, per gli interessi come sopra regolati a tasso
variabile e quindi soggetti a rivalutazione, in applicazione delle clausole di indicizzazione di cui al
precedente art. 4.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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