Sistema bancario, traffico dei pagamenti
Transcript
Sistema bancario, traffico dei pagamenti
compendio Sistema bancario, traffico dei pagamenti Aggiornamenti – giugno 2014 Sussidio didattico per Blended Learning elaborato congiuntamente da Compendio e Crealogix Referente tecnico in materia bancaria: CYP, Center for Young Professionals in Banking La licenza per i moduli e-learning può essere richiesta a Crealogix. www.bankingtoday.ch www.compendio.ch www.crealogix.com www.cyp.ch www.swissbanking.org Sistema bancario, traffico dei pagamenti Aggiornamenti – giugno 2014 Grafica di copertina e composizione: Mediengestaltung, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo Illustrazioni: Oliver Lüde, Winterthur Stampa: Edubook AG, Merenschwand Redazione ed elaborazione didattica: Fabienne Thiemeyer Catalogo: aggiornamento Edizione: 1a edizione 2014 Pubblicazione: N1064 Lingua: IT Codice: CYP Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti del presente sussidio costituiscono una creazione dell’ingegno ai sensi della Legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggetti a protezione. Per legge, l’impiego dei contenuti a fini didattici è soggetto a severe disposizioni. Singoli estratti dei testi possono essere fotocopiati o memorizzati in formato digitale nella rete interna della scuola ai fini dell’attività didattica in classe e utilizzati a titolo di informazione o documentazione; non è tuttavia consentito fotocopiare o memorizzare in formato digitale interi capitoli né tantomeno i sussidi nella loro interezza. La trasmissione di singoli estratti dei testi a terzi al di fuori dell’ambito scolastico sopra descritto è vietata, in quanto viola i diritti degli autori e della casa editrice, ed è perseguibile. La trasmissione, integrale o parziale, dell’opera al di fuori del contesto didattico, in formato cartaceo, digitale o in qualsiasi altra forma, è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di Compendio Bildungsmedien AG. Copyright © 2014, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2014) Correzioni e integrazioni (giugno 2014) Paragrafo La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche 2.1.2 I gruppi bancari in base alle statistiche della Banca nazionale Le banche Pictet et Cie. e Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie. hanno modificato la propria forma giuridica in società in accomandita per azioni di diritto svizzero, pertanto non rientrano più nel gruppo dei banchieri privati. Esempi sostituiti con quelli delle banche Bordier & Cie. e Reichmuth & Co. Banchieri privati Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.4 Disposizioni della Legge sulle banche concernenti la liquidità Variazioni nelle prescrizioni relative alla liquidità Nell’ambito della legislazione svizzera «too big to fail», da giugno 2010 gli istituti di rilevanza sistemica sono soggetti a disposizioni più severe in materia di liquidità, che recepiscono le proposte del Comitato di Basilea (Basilea II). In base a tali disposizioni, le banche di rilevanza sistemica devono disporre di mezzi liquidi sufficienti a coprire i deflussi di fondi generati da 30 giorni di crisi. A partire dal 2015, queste disposizioni (Liquidity Coverage Ratio, LCR) dovrebbero essere applicate a tutte le banche. In questo modo verranno introdotti gli standard minimi previsti da Basilea III, che saranno anche integrati nella versione rivista dell’Ordinanza sulla liquidità. 2.5 Disposizioni in materia di fondi propri Attuazione delle novità introdotte da Basilea III Basilea III prevede che i fondi propri vengano suddivisi in fondi propri di base (di qualità primaria e supplementari) e fondi propri complementari. Le banche devono ottemperare a un nuovo requisito minimo: possedere una quota di fondi propri pari al 10.5%. Oltre ai fondi propri minimi, esse devono detenere un cosiddetto cuscinetto di fondi propri e dei fondi propri supplementari. Inoltre la Banca nazionale svizzera, attraverso il Consiglio federale, può obbligare gli istituti di credito a incrementare il capitale proprio attraverso un cuscinetto anticiclico. Paragrafo Riciclaggio di denaro Non sono note correzioni Paragrafo Operazioni passive Non sono note correzioni Paragrafo Servizi di base 1.1.4 Travel Cash La carta Travel Cash ha un periodo di validità limitato, che è indicato sulla carta stessa. Le carte su cui non è riportata tale indicazione scadono cinque anni dopo l’ultima operazione di caricamento o di prelevamento. Al termine del periodo di validità, l’avere presente sulla carta non va perduto, ma viene trasferito su una nuova carta o, dietro pagamento di una commissione, su un conto indicato dal titolare della carta in questione. Paragrafo La Banca nazionale svizzera Non sono note correzioni BankingToday 2.0 3