Sistema bancario, traffico dei pagamenti

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Sistema bancario, traffico dei pagamenti
compendio
Sistema bancario, traffico dei pagamenti
Aggiornamenti dell’edizione 2015 – febbraio 2017
Sussidio didattico per Blended Learning elaborato congiuntamente da Compendio e Crealogix
Referente tecnico in materia bancaria: CYP
La licenza per i moduli e-learning può essere richiesta a Crealogix.
www.bankingtoday.ch
www.compendio.ch
www.crealogix.com
www.cyp.ch
www.swissbanking.org
Sistema bancario, traffico dei pagamenti
Aggiornamenti dell‘edizione 2015 – febbraio 2017
Grafica di copertina e composizione: Mediengestaltung, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Stampa: Edubook AG, Merenschwand
Redazione ed elaborazione didattica: Fabienne Thiemeyer
Catalogo: aggiornamento
Edizione: 2a edizione 2017
Pubblicazione: U1027
Lingua: IT
Codice: CYP
Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti del presente sussidio costituiscono una creazione
dell’ingegno ai sensi della Legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggetti a protezione.
Per legge, l’impiego dei contenuti a fini didattici è soggetto a severe disposizioni. Singoli estratti dei testi possono essere fotocopiati o memorizzati in formato digitale nella rete interna della scuola ai fini dell’attività didattica in classe e utilizzati a titolo
di informazione o documentazione; non è tuttavia consentito fotocopiare o memorizzare in formato digitale interi capitoli né
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descritto è vietata, in quanto viola i diritti degli autori e della casa editrice, ed è perseguibile.
La trasmissione, integrale o parziale, dell’opera al di fuori del contesto didattico, in formato cartaceo, digitale o in qualsiasi
altra forma, è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di Compendio Bildungsmedien AG.
Copyright © 2016, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
Correzioni e integrazioni (febbraio 2017)
Correzioni e integrazioni (febbraio 2017)
Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il contenuto dei sussidi didattici BT 2.0. Per noi è fondamentale che i nostri materiali siano al passo
con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate.
Pertanto Compendio Bildungsmedien, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, pubblica una
versione corretta e aggiornata di BankingToday 2.0.
Grazie a questo materiale di aggiornamento, anche coloro che acquistano la edizione 2015
possono disporre a propria volta delle informazioni più attuali.
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Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito
www.bankingtoday.ch entro l’inizio di febbraio.
In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico
necessarie alla preparazione degli esami finali, che verranno sostenuti nelle sessioni primaverile ed estiva.
Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni
contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così
facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra
preparazione.
Paragrafo
La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche
Non sono note correzioni
Paragrafo
La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi
1.1.2 Diritto in materia di vigilanza bancaria
La nuova legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi)
Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la legge sull’infrastruttura finanziaria. Le precedenti norme
svizzere in materia non erano più in grado di far fronte alle esigenze attuali, pertanto si è deciso di
varare una nuova legge. La LInFi contiene disposizioni uniformi per le varie infrastrutture del
mercato finanziario (ad es. la borsa, i sistemi di pagamento ecc.), che permettono alla Svizzera
di adeguarsi alle norme internazionali e all’evoluzione del mercato. La legge rafforza in maniera
duratura la stabilità e la competitività della piazza finanziaria elvetica.
1.1.2 Diritto in materia di vigilanza bancaria
Adeguamento degli obiettivi della legge sulle banche (LBCR)
1.4 L’Ombudsman
delle banche svizzere
Integrazione sull’Ombudsman delle banche svizzere:
2.5.2 Fondi propri
necessari e obbligo
di pubblicità
Disposizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica:
Obiettivi: (1) tutela dei clienti della banca, (2) garanzia di un sistema bancario funzionante (protezione del sistema)
Oltre che da organo di mediazione, l’Ombudsman delle banche svizzere funge da Ufficio centrale
per coloro che sono alla ricerca di cosiddetti averi non rivendicati o patrimoni in giacenza.
A fine 2015 venivano considerati come istituti «di rilevanza sistemica» Credit Suisse, UBS, la
Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen e PostFinance.
Disposizioni specifiche per le grandi
banche
BankingToday 2.0
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Correzioni e integrazioni (febbraio 2017)
Paragrafo
La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi
3.1 Conto annuale
della banca
In seguito alla revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR), l’intero capitolo è stato aggiornato
sulla base delle nuove prescrizioni sulla presentazione dei conti. Ecco gli adeguamenti principali:
A partire dal 2015 tutte le banche, oltre a presentare il conto annuale, sono tenute a redigere e pubblicare una chiusura intermedia semestrale composta da bilancio e conto economico. Inoltre,
secondo le nuove norme, anche la documentazione del capitale proprio costituisce parte integrante del conto annuale. Un’ulteriore modifica riguarda le prescrizioni sull’articolazione minima
del conto annuale.
Paragrafo
Riciclaggio di denaro
Diversi punti
all’interno del sussidio didattico
Le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI)
rappresentano gli standard riconosciuti a livello internazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e
al finanziamento del terrorismo. Sono state rielaborate dal GAFI nel 2012 e per tenere debitamente
conto di tale modifica si è proceduto alla revisione della legge federale relativa alla lotta contro
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD), del
Codice penale svizzero (CP) nonché della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle
banche (CDB), entrate in vigore il 1° gennaio 2016. Ecco i principali adeguamenti:
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Ora si parla di delitto fiscale qualificato nell’ambito delle imposte dirette, quale reato preliminare al riciclaggio di denaro, se le imposte sottratte ammontano a oltre CHF 300 000
per periodo fiscale.
Modifica del sistema di notifica in caso di sospetti di riciclaggio di denaro.
Nuovi obblighi di diligenza e di verifica per i commercianti. Se i commercianti ricevono
dai propri clienti, nell’ambito di una transazione commerciale (vendita di beni e immobili), più
di CHF 100 000 in contanti, sono ora soggetti, analogamente a quanto avviene per le banche, a determinati obblighi di diligenza ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro.
Introduzione di vari formulari standard, tra cui il «formulario K» per l’accertamento dei detentori del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e
non quotate in borsa.
Estensione della definizione di «persone politicamente esposte (PEP)». Ora sono considerate relazioni d’affari che comportano un rischio superiore non solo quelle con PEP all’estero
ma anche quelle con PEP in Svizzera e PEP di organismi interstatali e associazioni sportive internazionali purché queste presentino uno o più criteri di rischio ulteriori.
3.1.4 Determinazione dell’avente
diritto economico
Integrazione sul formulario A:
Paragrafo
Operazioni passive
3 Le formalità inerenti al conto
Il 1° gennaio 2016 entra in vigore la CDB 16 (Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche).
Non tutte le banche utilizzano il formulario A standardizzato contenuto nella CDB16, in quanto sono
libere di allestirne uno proprio, in base alle esigenze specifiche dell’istituto. Il suo contenuto deve
però essere equivalente a quello del modello proposto dalla CDB16.
La revisione della CDB ha avuto luogo per adeguare il testo alle nuove condizioni vigenti e ai nuovi
standard internazionali, ad es. le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI).
La principale novità introdotta dalla CDB 16 è l’accertamento dell’avente diritto economico
(«detentore del controllo») su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo.
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Correzioni e integrazioni (febbraio 2017)
Paragrafo
Servizi di base
2.2 Regolamento dei
pagamenti in Europa
Identificazione dell’istituto finanziario (IID):
International Bank
Account Number
(IBAN)
IID è la nuova denominazione del BC (numero di clearing bancario) o CLR (numero di clearing).
Serve, come in precedenza il BC o il CLR, a identificare in maniera univoca gli operatori svizzeri
e del Liechtenstein che partecipano al SIC o all’euroSIC. Inoltre, l’IID è parte integrante dell’IBAN.
Da aprile 2016 il numero BC, che in precedenza poteva essere composto da 3, 4 o 5 cifre, viene
chiamato IID e deve presentare 5 cifre. I numeri BC già esistenti degli istituti di credito vengono
mantenuti e rimangono validi, quelli di 3 o 4 cifre vengono semplicemente integrati con zeri iniziali
in modo da raggiungere la forma standard a 5 cifre.
Esempio: il numero BC 799 viene trasformato nell’IID 00799
Paragrafo
La Banca nazionale svizzera
Non sono note correzioni
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