Reati Diritto Penale Lavoro - Dipartimento di Scienze Aziendali e

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Reati Diritto Penale Lavoro - Dipartimento di Scienze Aziendali e
Reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437
c.p.)
l’art. 437 c.p. assume come specifico oggetto di tutela la sicurezza del lavoro.
La norma, tende a prevenire le conseguenze dannose all’integrità e all’incolumità fisica
che possono verificarsi in conseguenza della mancata adozione ovvero della rimozione o
del danneggiamento di dispositivi antinfortunistici. L’oggetto giuridico del reato viene
individuato nel pericolo per l’incolumità pubblica nei luoghi di lavoro.
L’art. 437 c.p sanziona due distinte condotte:
-la prima, commissiva, viene integrata da chiunque rimuova o danneggi segnali, impianti,
apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro = reato comune;
-la seconda,omissiva, riguarda coloro sui quali grava l’obbligo di collocare impianti,
apparecchi o segnali destinati a prevenire, oltre i disastri, gli infortuni sul lavoro=reato
proprio, in quanto il soggetto attivo va individuato nel titolare della posizione di garanzia
rispetto al bene della sicurezza del lavoro, ovvero in coloro che esercitano un potere di
fatto sull’organizzazione aziendale.
Nella fattispecie commissiva, per rimozione si intende: la materiale asportazione dei
congegni di sicurezza dalla macchina, ma anche ogni attività che ne frustra il
funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti,
rendendo possibile il verificarsi di un infortunio.
Per danneggiamento: deterioramento dello strumento infortunistico tale da renderlo
inidoneo alla funzione originaria.
Per quanto concerne la forma omissiva la condotta si estrinseca nel mancato
collocamento degli apparati finalizzati alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro.
Per collocamento si intende : la sistemazione dello strumento infortunistico in modo tale
che possa adeguatamente funzionare secondo la sua destinazione.
L’oggetto materiale della condotta è rappresentato da “impianti, apparecchi,o segnali”
destinati a scopi prevenzionistici.
La fattispecie in commento non specifica quali siano le misure di prevenzione obbligatorie
da osservare, pertanto, si deve richiamare il 2087 c.c. e le disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro, la l. 626/1994.
L’art. 437 c.p., è un reato omissivo proprio non essendo prevista la realizzazione di alcun
tipo di evento naturalistico quale elemento costitutivo.
Nel caso in cui si verifichino un disastro o un infortunio sul lavoro sarà integrata la
fattispecie aggravata del 437 , 2 co. C.p.
La consumazione del reato si ha con l’omessa collocazione di impianti o apparecchi o
segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro oppure con la loro rimozione o
danneggiamento, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto, il quale rileva
solo ai fini dell’ipotesi più grave prevista dal 2. Co.
Si tratta di un reato di pericolo presunto, poiché non è richiesto che il bene oggetto di
tutela abbia concretamente sopportato un rischio, e rientra nella categoria dei reati
aggravati dall’evento.
La Corte di Cassazione ha individuato nella pubblica incolumità l’oggetto giuridico del
reato, quindi il reato dovrebbe configurarsi solo allorquando la condotta determini la messa
in pericolo della collettività individuata come un numero notevole ed indeterminato di
soggetti.
La dottrina invece propende per la soluzione opposta, in quanto ritenere la pubblica
incolumità oggetto giuridico del reato significa far dipendere la punibilità della condotta
dalle dimensioni dell’impresa o dal numero dei dipendenti, con il rischio di disapplicazione
della norma e di una sua sostanziale abrogazione implicita.
Gli argomenti che pone la dottrina sono :
il 437 c.p. prevede non solo il pericolo di disastro ma anche il semplice infortunio sul
lavoro, che non è caratterizzato dalla diffusività, bensì riguarda la tutela del singolo
lavoratore.
Si parla a tal proposito di delitti vaganti, ovvero reati plurioffensivi che hanno come oggetto
giuridico da un lato, l’interesse generale all’incolumità pubblica, dall’altro, gli interessi
particolari lesi o posti in pericolo dalle violazioni commesse.
Secondo recente indirizzo giurisprudenziale, la finalità preventiva dell’art. 437 c.p.
limiterebbe l’ambito di applicazione del 437 c.p. solo ai lavoratori con esclusione di ogni
soggetto estraneo all’attività produttiva.
Si obietta ritenendo , a ragione, che l’art. 437 c.p. si riferisce espressamente alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, non dei lavoratori.
L’art. 437c.p. sembra non punire le condotte attive o omissive riguardanti i mezzi diretti a
prevenire le malattie professionali.
Preliminarmente bisogna individuare la differenza tra malattia professionale: Patologia
contratta nell’esercizio del lavoro derivante da causa lenta
E infortunio sul lavoro: danno contratto in occasione del lavoro derivante da causa
violenta.
Non è possibile un procedimento analogico.
La cassazione ha , quindi, esteso la tutela prevista dal 437 c.p alla malattia infortunio:
sindrome morbosa insorta in esecuzione del lavoro e prodotta da agenti esterni.
Non convince tale ricostruzione perché : 1) violazione art. 25 della cost
2) il legislatore ha previsto la malattia nel 582 c.p. i due concetti malattia ed infortunio non
sono pertanto sovrapponibili!
Elemento soggettivo del reato è il dolo generico
Il rapporto tra 437 c.p. e 589c.p. 590 c.p.
Per quanto riguarda i rapporti tra 437 c.p. ed ipotesi contravvenzionali previste dalle leggi
speciali in materia di tutela degli infortuni.esclusa l’abrogazione,
Queste hanno puramente una funzione integrativa e di rafforzamento specie quando
ricorre l’elemento soggettivo della colpa.
Tra il delitto 590 c.p e 437 c.p. differenze:
1) elemento soggettivo
2) contenuto dell’evento, lesione integrità fisica nel primo, comune pericolo di disastro
o infortunio nel secondo.
Tra il delitto 589 c.p, e 437 c.p.: sono due distinte situazioni tipiche
che
configurano un caso di specialità reciproca tra norme penali.
L’art. 437 c.p. 2.co trova applicazione nei casi di omissione dolosa delle cautele
antinfortunistiche , le disposizioni di cui agli artt. 589 2. Co e 590 co 2, si applicano
quando l’inosservanza delle cautele antinfortunistiche sia legata a semplice colpa.
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
art. 451 c.p.
Anche questa fattispecie è a struttura bifasica: omissivo= reato proprio poiché può
esser commesso solo dai soggetti su cui grava l’obbligo di adottare le cautele
necessarie ad estinguere incendi o soccorrere contro disastri o infortuni;
commissivo=delitto comune.
Rispetto al 437 c.p. il 451 c.p. differisce perché in luogo del danneggiamento si
introduce il concetto di procurata inservibilità dello strumento antinfortunistico.
Anche il concetto di mezzi si estende fino a ricomprendere gli elementi che non
consistono in un dispositivo tecnico ma fanno parte di mezzi complessi.
È un reato colposo a pericolo presunto.
Il 437 e 451 sono eterogenei , il primo assicura una tutela ex ante preventiva, il
secondo ex post..:il danno si è già verificato!
Rapporti 451 59 590 c.p.: si deve considerare che il 451 c.p.non considera
un’ipotesi aggravante e i beni giuridici sono diversi.
Vero è che però la tutela della sicurezza del lavoro indirettamente tutela l’integrità
fisica e la vita.
Reati in materia previdenziale
Premessa:
differenza : previdenza pubblica e assistenza pubblica(art. 38 cost)
1) forma di tutela predisposta a fronte di situazione di bisogno in cui i lavoratori
possono trovarsi in seguito ad eventi connessi o meno con l’attività lavorativa
2) riconoscimento del diritto alla vita che si è voluto assicurare ad ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi per vivere.
obbligazione contributiva : natura sinallagmatica e non tributaria!(nasce con lo
svolgimento attività lavorativa, iscrizione ad un albo, previsione reddito minimo)
Rapporto giuridico previdenziale lega l’ente erogatore ed i beneficiari della
prestazione ; è essenzialmente erogativo . si configura come una fattispecie a
formazione progressiva , nella quale il sorgere del delitto è condizionato dalla
preesistenza cronologica di specifici fatti richiesti dalla Legge.
Oggetto giuridico del rapporto previdenziale sono i rischi protetti che provocano
un danno o una situazione di bisogno. possono incidere sulla capacità lavorativa o
di guadagno e possono essere di natura professionale o non.
La legge 689/81 ha depenalizzato molti reati bagattellari, in particolare l’art. 35 della
legge ha tolto rilevanza penale alle fattispecie punite con l’ammenda.
Art. 37 l.689/81 – delitto di frode previdenzialeLa norma tutela il corretto finanziamento del sistema previdenziale
È un reato proprio . prevede due diversi tipi di condotta: l’omissione di una o più
registrazioni o denunce obbligatorie
L’esecuzione di una o più denunce obbligatorie anche non veritiere.
Nel secondo tipo di condotta non possono rientrare le registrazioni obbligatorie,
sono quindi vani i tentativi della giurisprudenza,.
Si allargherebbe troppo la sfera di punibilità con violazione del principio di legalità.
Elemento soggettivo: dolo specifico, natura istantanea!
Nella fattispecie troviamo un limite quantitativo : è elemento costitutivo o condizione
obiettiva di punibilità?
La giurisprudenza propende per questa seconda soluzione sulla scorta del dato
che:la punibilità del fatto è subordinata alla condizione che ne sia derivata
un’evasione contributiva mensile .
Secondo dottrina è elemento costitutivo in quanto l’omesso versamento è un
connotato tipico della condotta.
La clausola di riserva contenuta nell’art. 37…salvo che il fatto costituisca più grave
reato…rimanda all’ipotesi del 640 2.c. n. 1.tra le due fattispecie vi è una specialità
reciproca.
Il 37 non esige che l’ingiusto profitto dipenda induzione in errore dell’ente.
Ricorrerà la truffa quando l’attività ingannevole sia volta ad influire selle
determinazioni dell’ente, alle quali sia condizionata l’acquisizione dell’ingiusto
profitto.
Causa di estinzione del reato è la regolarizzazione dell’inadempienza
Art. 2 legge 638 1983 “omesso versamento delle ritenute previdenziale ed
assistenziali sulle retribuzioni dei lavori dipendenti.
Soggetto attivo del reato è il datore di lavoro , il quale può delegare a terzi
l’adempimento dell’obbligazione contributiva, rimanendo gravato dell’onere di
vigilare che il terzo adempia l’obbligazione.
Oggetto giuridico del reato è l’adempimento dell’obbligazione contributiva
Soggetto passivo del reato è l’ente previdenziale in quanto sopporta le
conseguenze immediate dell’attività criminosa.
L’elemento psicologico è il dolo generico: cosciente volontà di non effettuare il
versamento dovuto.
Secondo dottrina si tratta di reato permanente: la condotta antigiuridica si protrae
fino al versamento ritenute
Istantanea: si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore
di lavoro per il versamento delle ritenute.
Molte pronunce del Supremo organo giudicante ritengono configurabile il delitto
anche in assenza di retribuzione.
Questa impostazione muove da considerazioni attinenti alla tesi dottrinale che
individua l’oggetto giuridico del reato nella tutela dell’interesse al fedele
adempimento del rapporto di sostituzione imposto al datore di lavoro per il
versamento della contribuzione a carico del dipendente.
Argomenti a sostegno :
Il presupposto non è la retribuzione ma l’esistenza di un rapporto retribuito.
La ritenuta non è il materiale esborso delle somme dovute al dipendente bensì è il
diritto insorto a seguito di una prestazione lavorativa (è un criterio di calcolo per la
quantificazione del contributo)
In materia sono intervenute le Sez. Un. con sentenza n. 27641 del 2003
sostenendo che il reato non è configurabile a carico del datore di lavoro in caso di
mancata corresponsione della retribuzione.
Perché?
È un reato a condotta mista: forma particolare di appropriazione indebita.
L’obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro si suddivide in due elementi
:diretto: riguarda la quota di spettanza del datore
Indiretto: la quota di spettanza del lavoratore. In tal caso il datore di lavoro è
sostituto responsabile verso l’ente assicuratore , ossia come soggetto obbligato
prima ad effettuare le ritenute sulla retribuzione corrisposta al dipendente e poi
riversarle all’ente. (sono 2 i rapporti; datore-lavoratore; datore-ente)
In sostanza il datore di lavoro ha 2 obblighi: la ritenuta(nasce con l’instaurazione del
rapporto di lavoro ed è indipendente dalla effettiva corresponsione della
retribuzione) , in caso di omissione: illecito amministrativo
e il versamento delle ritenute all’ente.: reato a condotta mista , fatto commissivo
della corresponsione della retribuzione con relativa ritenuta+ fatto omissivo del
mancato versamento della ritenuta a favore dell’ente.
La ricostruzione bifasica della condotta prevista dall’art. 2 individua nel momento
commissivo (che si traduce nell’inversione del titolo del possesso)l’elemento
differenziale del delitto in esame rispetto al delitto di frode previdenziale.
La dottrina non concorda.
Nel sistema contributivo l’obbligo contributivo ha carattere unitario e grava solo sul
datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro è oneroso e ex art. 2115cc si stabilisce che l’imprenditore ed il
prestatore di lavoro contribuiscono alle istituzioni di previdenza ed assistenza, e
pone a carico del primo la responsabilità del versamento ei contributi anche per la
parte dovuta dal lavoratore.
Quindi la ripartizione dell’onere contributivo è una situazione di fatto che rileva
giuridicamente solo tra le parti del contratto di lavoro, ininfluente sulla struttura del
rapporto assicurativo e dell’obbligazione contributiva.
La trattenuta rappresenta, secondo questa impostazione, il concreto esercizio da
parte del datore di un diritto di rivalsa, stabilito per legge, incidente sulla
retribuzione; diritto che attiene all’adempimento dell’obbligazione contrattuale ed, in
quanto tale, estraneo alla costituzione del rapporto contributivo.
In altri termini, soggetto attivo dell’obbligazione contributiva è l’ente previdenziale
creditore dei contributi
Sogg. Passivo è il datore di lavoro, debitore dei contributi
Il lavoratore non ha alcun diritto di agire o vantare pretese.
Non è quindi configurabile il 646 c.p. in quanto sulle somme di denaro che il datore
di lavoro trattiene non vi è titolarità né dell’ente previdenziale né del lavoratore.
l’unico proprietario è il datore di lavoro. Difetta il requisito dell’altruità della cosa.
Ipotesi di ravvedimento del reo:se entro 3 mesi dalla contestazione il soggetto versa
i contributi non incorre in sanzioni penali.
Causa di non punibilità?
No, è incompatibile con la natura di reato istantaneo..
Si parla, quindi, di causa di estinzione del reato.
Reati in materia di rapporto di lavoro.
Art. 38 statuto dei lavoratori.
Costituzione, lavoro= diritto sociale.
Tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento privo di giusta causa.
Vi è un sistema di stabilità reale: il rapporto di lavoro non è interrotto dal
licenziamento ingiustificato bensì è impedita giuridicamente la funzionalità di fatto.
1)Il datore di lavoro deve comunque corrispondere la retribuzione al lavoratore
ingiustamente licenziato
2)Deve garantire l’effettivo svolgimento delle mansioni.
Sappiamo che la tutela reale del posto di lavoro si basa su mezzi di natura
civilistica:
- reintegrazione del lavoratore
- risarcimento danno.
Per una tutela più incisiva la giurisprudenza degli anni 80 si è spinta fino ad
un’operazione ermeneutica tesa a ricondurre la mancata reintegrazione all’interno
del 388 c.p.
Rilevanza penale all’inottemperanza dell’ordine di reintegrazione.
rileva in particolare il comma 2 del 388 c.p. ….l’elusione dei provvedimenti
giurisdizionali…..concernenti misure cautelari…..a difesa del credito..
e di credito si tratta nel nostro caso in quanto il lavoratore ha un diritto di credito
relativo a :
1)la percezione della retribuzione
2) sviluppo della personalità derivante dall’attività lavorativa.
l’elusione però è un comportamento attivo….incompatibile con un rifiuto di
adempiere….
Si parla di reato omissivo proprio che postula un termine perentorio di
adempimento…termine che non figura nel 388 c.p.!
La dottrina non concorda con tale impostazione in quanto il posto di lavoro non è diritto
reale .
La giurisprudenza non concorda in quanto l’interesse del lavoratore ad eseguire la pattuita
prestazione delle esigenze lavorative non è un diritto di credito.
Il diritto al reintegro nel posto di lavoro rientra nei diritti della personalità, quindi poiché il
388 c.p. è volto alla tutela dei diritti reali o di credito siamo fuori dall’ambito di applicazione
della norma….forzarne l’interpretazione sfocerebbe in una violazione del principio di
tassatività.
Art. 651 contravvenzione ed omessa reintegra.
Il 651 è una contravvenzione contro o.p. destinata a proteggere gli interessi obiettivi della
collettività e non gli interessi riferiti alla sfera privatistica delle parti in conflitto, nel cui
ambito è ricompreso l’ordine di reintegra.
Il 651 riguarda solo atti amministrativi e non giurisdizionali
Art. 651 trova applicazione solo quando il licenziamento del lavoratore si risolva in un
ostacolo al libero esercizio dei diritti sindacali all’interno dell’azienda.
Se il provvedimento di reintegra è emanato per far cessare la condotta antisindacale e
rimuoverne gli effetti , risulta penalmente protetto dal 650 cp.
L’art. 650 è norma penale in bianco di carattere sussidiario richiamabile solo nelle ipotesi
in cui la violazione di un obbligo imposto da un ordine autorizzato da una norma giuridica
ovvero da un provvedimento dell’autorità non trovi in una norma di legge una specifica
sanzione.
Soggetto attivo è il destinatario del provvedimento e quindi il datore di lavoro: reato
proprio.
È reato di natura permanente che diventa istantaneo quando ,scaduto il termine per
l’osservanza dell’ordine, non si possa più adempiere..
Il riferimento al 650 c.p. deve intendersi quoad poenam , con riferimento alla natura del
reato ed all’entità della pena.
configura, pertanto, un reato autonomo contravvenzionale. il giudice attua solo un controllo
di legalità formale del provvedimento.
L’art. 38 dello statuto è una norma penale che assicura l’osservanza di alcune disposizioni
dello statuto mediante la repressione delle condotte riconducibili alla violazione dei diritti
costituzionalmente riconosciuti.
Il contenuto precettivo dell’art. 38 riguarda:
-impiego di guardie giurate
-controllo a distanza dei lavoratori
-accertamenti sanitari
-divieto di indagini sulle opinioni politico/religiose dei dipendenti
-divieto atti discriminatori.
E’ un Reato proprio, eventualmente si può profilare ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. (per
es. nel caso di guardie giurate)
Ricorre in modo esclusivo il dolo.
Importante deroga all’art 133 bis c.p. : il giudice può quintuplicare la pena pecuniaria.