Pagando si può cancellare il reato
Transcript
Pagando si può cancellare il reato
norme e t e c n o l o g ia pagina 11 { Ildownloadcercaequilibrio Il reato scatta non appena si condivide il file. In attesa di trovare soluzioni diverse N ell’era digitale la tutela del diritto d’autore è costantemente messa a dura prova. Da una parte la spinta libertaria verso la totale condivisione di qualsivoglia contenuto, dall’altra la legittima frenata di autori ed editori da tempo martoriati dall’implacabile fenomeno del peer-to-peer. Il duello tra i diritti di chi crea e le aspettative di chi fruisce è ritmato da cadenzati colpi di gong che — nel chiudere il rispettivo faticosissimo round — siglano l’avvenuta modifica delle regole del gioco fino a confondere contendenti e pubblico. Ribaltamenti dell’assetto normativo ed espressioni giurisprudenziali dalle euforiche conseguenze suggeriscono di fotografare la situazione, non foss’altro per placare gli entusiasmi dei teenager che recentemente hanno immaginato l’impunibilità del download sfrenato e per ridimensionare le preoccupazioni dei genitori terrorizzati al pensiero di avere un figlio aspirante galeotto. Al fine di sedare dubbi, è bene subito chiarire — e gli addetti ai lavori lo sanno bene — che non è reato solo ciò che ha come conseguenza una pena detentiva, ma anche quello che — anziché colpire la libertà personale — prende di mira il portafoglio. Se la sanzione è la multa, il reato è "delitto"; qualora ci si trovi dinanzi ad ammenda, il reato (che sarà meno grave) è "contravvenzione". Normativa vigente sotto gli occhi, non è quindi difficile ravvisare il reato. Lo si può fare scoprendo che l’art. 171 della legge 633/41 prevede una multa da 51 a 2.065euro per chimette un’opera dell’ingegno protetta (o anche solo parte di essa) a disposizione del pubblico, inserendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. L’obiezione di chi fa download, e quindi "scarica" un file protetto da diritto d’autore, è basata sulla presunzione di non mettere a disposizione del pubblico alcunché e di agire unicamente per un successivo uso personale. Touché. La stoccata c’è, ma il contrassalto è immediato e prende spunto dalla contestualità del cosiddetto "upload", ovvero del trasferimento a terzi sconosciuti di quel che si intende condividere con la comunità virtuale che fa "file sharing" o "P2P" che dir si voglia. E a poco serve la parata di chi si difende dicendo di non avere alcun file da "passare" a chicchessia perché la cartella in cui sono parcheggiati i contenuti da scambiare è vuota. L’affondo va ugualmente a segno perché per dar luogo a condivisione (e quindi alla messa a disposizione) non occorre avere una versione integrale o una porzione fruibile (un capitolo, una scena, un brano di una raccolta) dell’opera protetta, ma è sufficiente aver «parte di essa». Chi utilizza il "peer-to-peer" sa perfettamente che — man mano che riceve frammenti strutturati (file "part") — li mette automaticamente in condivisione per chi altro è alla ricerca di quel determinato file... Sotto il profilo procedurale potrebbe restare comunque impegnativa una dimostrazione incontestabile in ordine all’avvenuto upload di qualcosa a vantaggio di qualcuno. E proprio mentre il "downloader" sembra poter gioire nell’intravedere la presunta fragilità della lama del law enforcement, la letterale interpretazione della lettera a-bis del primo comma dell’art. 171 apre la strada alla punta del fioretto. Non è necessario che qualcuno acquisisca file o relativi frammenti, in quanto la condotta illecita si manifesta al momento in cui tali contenuti "protetti" vengono semplicemente messi a disposizione. Una così faticosa schermaglia sulla pedana di internet dovrebbe invitare a non incrociare le armi e a evitare evoluzioni più consone alle pagine di Dumas che a un contesto di civile rispetto delle altrui posizioni. La constatazione serena è quella di una inderogabile esigenza di riformare l’impianto normativo del settore, per giungere a un più pacato assetto su questo fronte. Le idee non mancano certo (a mero titolo di esempio si pensi alla pregevole "Bozza Corasaniti"), ogni contributo può arricchire il dibattito e qualsiasi sforzo è fondamentale per l’evoluzione legislativa. La legge 633, classe 1941, raggiunto il sessantacinquesimo anno — e quindi in regola con l’attuale scenario pensionistico — può guardare serena a una meritata quiescenza... UMBERTO RAPETTO [email protected] Scopo di lucro 1 L’azione ha il fine di un guadagno economicamente apprezzabile, con l’obiettivo di ottenere un arricchimento patrimoniale. Per profitto 1 È sufficiente anche il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate. Trefasi da scaricare All’inizio Ildecreto Urbani Ritornaillucro Lasituazioneprecedente. PrimadeldecretoUrbaniper configurareilreatodi violazionedeldiritto d’autoreènecessariolo scopodilucro. Spaziridotti.Conilcd decretoUrbani(legge21 maggio2004,n˚ 128)lo «scopodilucro»viene sostituitodallaformula«per trarreprofitto». Ildrecretodel2005.Conil Dl31gennaio2005, convertitoinlegge31marzo 2005n˚ 43,siritornaalla necessitàdello«scopodi lucro». SANZIONI LA POSSIBILITÀ DELL’OBLAZIONE Pagando si può cancellare il reato A volte le scappatoie possono costare molto care. Soprattutto se vi si ricorre per rimediare alle bravate del proprio piccolo genio che passa intere nottate a smanettare su internet per scaricare e condividere musica, film o videogiochi. Questo passatempo, apparentemente innocuo, oltre che costituire un illecito penale, può costare molto di più del semplice costo di connessione a internet. Il reato in questione, introdotto dal Dl 31/1/05 n. 7, punisce con la multa da 51,00 a 2.065,00 euro chiunque, per qualsiasi scopo, diffonda in rete un’opera dell’ingegno protetta. Ma la norma aggiunge che chiunque commet- Una scappatoia a portata di mano per evitare il processo penale. Ma che può costare molto cara te questa violazione «è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato». Infatti si tratta tecnicamente di un reato oblazionabile, ossia di un reato che ammette la possibilità di evitare il processo penale conservando il certificato penale pulito, mediante il pagamento di una somma di denaro. A questo punto, chi ha parlato di depenalizzazione dei reati precedentemente introdotti con la Legge Urbani o addirittura di conseguenze lievi della nuova legge, dovrebbe fare letteralmente i conti in tasca a chi è costretto a sborsare quelle somme, che, il più delle volte, "lievi" non sono. SABINA BULGARELLI Sabina Bulgarelli, avvocato, è docente al Master in Sicurezza Informatica dell’Università di Modena e Reggio Emilia IL GENIO DEI GENI CRONACHE BIOLOGICHE DI LARA RICCI FANTASTICARE È IL CERVELLO CHE SI METTE IN FOLLE A vete mai fantasticato sul perché il cervello ci fa fantasticare? Quando la mente vaga per i campi dell’immaginazione non si può certo supporre che sia sfaccendata. Il saltare di pensiero in pensiero non è un’azione senza scopo, è l’intelletto che si mette in folle, per essere pronto a scattare quando accade qualcosa degno di nota. In altre parole (gergo informatichese): sognare a occhi aperti è lo screensaver di una mente in stand-by. È questa una delle ipotesi formulate da ricercatori del Dartmouth college (Hanover, Usa), di Harvard e dell’università scozzese di Aberdeen dopo aver scrutato — con una risonanza magnetica funzionale — ciò che accadeva nel cranio di 19 giovani volontari annoiati da un compito ripetitivo. Infatti, dopocinque giorni in cuigli studenti erano stati addestrati a compiere una serie di attività monotone, questi segnalavano sempre più frequenti attimi didistrazione.Inquestimomenti, seppurefosseroimpegnati neicompiti di routine, nel loro cervello entravano anche in funzione delle aree in una combinazione tipica di quando non si fa nulla. Per esempio parti della corteccia prefrontale mediale (coinvolta in funzioni esecutive), di quella premotoria (che coordina i movimenti del corpo) e del cingolo (parte del sistema limbico, zona importante per la memoria e l’apprendimento). Queste aree, se si complicava l’esercizio agli studenti, si "riassopivano". «Cosa accade quando sifantastica èun argomento che ha reso perplessi gli studiosi per secoli, sia per quanto concerne il significato psicologico sia le sue basi neurologiche» ha osservato Neil Macrae, professore di psicologia all’università di Aberdeen (addirittura l’università canadese di Waterloo ha creato un apposito gruppo di studio, «Oops», e relativo sito internet, ricco di informazioni, comprese quelle sui rischi per i guidatori e i questionari da compilare online: http://arts.uwaterloo.ca/~oops). «Il nostro lavoro — ha proseguito Macrae — è un primo passo per capire le operazioni neurali che fanno sì che la mente salti spontaneamente da un pensiero all’altro». Il perché questo accada è tuttavia ancora oggetto di dibattito: «Potrebbe essere una forma spontanea di viaggio nel tempo mentale, di riflessione sul passato e pianificazione del futuro. Porta a una percezione di coerenza che, oltre a essere in qualche modo collegata al nostro senso del sé, aiuta a prendere decisioni o a vedere nuove possibilità» aggiunge il professore. È il flusso di coscienza, studiato dallo psicologo William James e reso artisticamente da autori come James Joice, Italo Svevo o anche i Monty Python. Del resto altri studi sembrano suggerire come un’elevata concentrazione non favorisca la creatività (si veda «Il genio dei geni» del 21 dicembre scorso). C’è poi un curioso fenomeno — che gli autori della ricerca, pubblicata sul penultimo «Science», chiamano "incubazione" — per cui improvvisamente ci torna alla mente qualcosa che tempo prima non eravamo riusciti a ricordare. Un’ipotesi è che la risposta sia stata prodotta da un lavoro inconscio della mente con un meccanismo simile a quello che produce i sogni a occhi aperti. E lo stesso meccanismo potrebbe essere legato a ciò che ci permette di svolgere più compiti contemporaneamente. Secondo la più concreta Malia Mason, prima autrice dello studio, la testa tra le nuvole sarebbe una specie di "minimo" cerebrale in cui il motore-cervello è tenuto a un basso livello di giri per essere pronto a reagire subito quando serve. Così, se il capoufficio vi accusa di essere distratti durante la riunione, potete sempre dire che è molto meglio così: è per esser pronti a scattare, nell’evenienza che si dica qualcosa di interessante... www.ilgeniodeigeni.blogs.it Personal Trainer English24. Il magazine mensile per tenere in forma il tuo inglese. Per gli arretrati rivolgiti al tuo edicolante di fiducia. DIRITTO D’AUTORE LA NORMATIVA VIGENTE DOPO LE ULTIME POLEMICHE *Oltre al prezzo del quotidiano. Giovedì 1 Febbraio 2007 Questo mese su English24, l’intervista alla Signora degli Oscar 2007, Ellen DeGeneres, l’incontro con il maestro Ennio Morricone, insignito quest’anno del prestigioso Oscar alla carriera, un viaggio in Africa, per conoscere i nuovi leader alle prese con la sfida della democrazia, e in Arabia Saudita per incontrare la prima donna alla guida di una grande banca d’affari. E come ogni mese, tanti i trov e altri articoli, il supporto delle rubriche h c lina rnet didattiche e un CD di ascolto o t r e a la c sito int per esercitare la pronuncia. a l i omp vai sul Enjoy your reading! ti, c Il quinto numero con CD è in edicola a 5,90 €*, con Il Sole 24 ORE. In collaborazione con www.ilsole24ore.com m r e ona oppur ore.co b b 4 a uoi glish24 .ilsole2 v e n S www su E