Pagando si può cancellare il reato

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Pagando si può cancellare il reato
norme e t e c n o l o g ia
pagina 11
{
Ildownloadcercaequilibrio
Il reato scatta
non appena
si condivide il file.
In attesa di trovare
soluzioni diverse
N
ell’era digitale la tutela del diritto
d’autore è costantemente messa a
dura prova. Da una parte la spinta libertaria verso la totale condivisione di qualsivoglia contenuto, dall’altra la legittima
frenata di autori ed editori da tempo
martoriati dall’implacabile fenomeno
del peer-to-peer.
Il duello tra i diritti di chi crea e le
aspettative di chi fruisce è ritmato da cadenzati colpi di gong che — nel chiudere il rispettivo faticosissimo round — siglano l’avvenuta modifica delle regole
del gioco fino a confondere contendenti
e pubblico.
Ribaltamenti dell’assetto normativo
ed espressioni giurisprudenziali dalle
euforiche conseguenze suggeriscono
di fotografare la situazione, non foss’altro per placare gli entusiasmi dei teenager che recentemente hanno immaginato l’impunibilità del download sfrenato e per ridimensionare le preoccupazioni dei genitori terrorizzati al pensiero di avere un figlio aspirante galeotto.
Al fine di sedare dubbi, è bene subito
chiarire — e gli addetti ai lavori lo sanno
bene — che non è reato solo ciò che ha
come conseguenza una pena detentiva,
ma anche quello che — anziché colpire
la libertà personale — prende di mira il
portafoglio. Se la sanzione è la multa, il
reato è "delitto"; qualora ci si trovi dinanzi ad ammenda, il reato (che sarà meno
grave) è "contravvenzione".
Normativa vigente sotto gli occhi, non
è quindi difficile ravvisare il reato. Lo si
può fare scoprendo che l’art. 171 della legge 633/41 prevede una multa da 51 a
2.065euro per chimette un’opera dell’ingegno protetta (o anche solo parte di essa)
a disposizione del pubblico, inserendola
in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.
L’obiezione di chi fa download, e quindi "scarica" un file protetto da diritto d’autore, è basata sulla presunzione di non
mettere a disposizione del pubblico alcunché e di agire unicamente per un successivo uso personale. Touché.
La stoccata c’è, ma il contrassalto è
immediato e prende spunto dalla contestualità del cosiddetto "upload", ovvero
del trasferimento a terzi sconosciuti di
quel che si intende condividere con la
comunità virtuale che fa "file sharing"
o "P2P" che dir si voglia. E a poco serve
la parata di chi si difende dicendo di
non avere alcun file da "passare" a chicchessia perché la cartella in cui sono
parcheggiati i contenuti da scambiare
è vuota. L’affondo va ugualmente a segno perché per dar luogo a condivisione (e quindi alla messa a disposizione)
non occorre avere una versione integrale o una porzione fruibile (un capitolo,
una scena, un brano di una raccolta)
dell’opera protetta, ma è sufficiente
aver «parte di essa». Chi utilizza il "peer-to-peer" sa perfettamente che —
man mano che riceve frammenti strutturati (file "part") — li mette automaticamente in condivisione per chi altro è
alla ricerca di quel determinato file...
Sotto il profilo procedurale potrebbe
restare comunque impegnativa una dimostrazione incontestabile in ordine
all’avvenuto upload di qualcosa a vantaggio di qualcuno. E proprio mentre il
"downloader" sembra poter gioire
nell’intravedere la presunta fragilità della lama del law enforcement, la letterale
interpretazione della lettera a-bis del primo comma dell’art. 171 apre la strada alla punta del fioretto.
Non è necessario che qualcuno acquisisca file o relativi frammenti, in
quanto la condotta illecita si manifesta
al momento in cui tali contenuti "protetti" vengono semplicemente messi a
disposizione.
Una così faticosa schermaglia sulla pedana di internet dovrebbe invitare a non
incrociare le armi e a evitare evoluzioni
più consone alle pagine di Dumas che a
un contesto di civile rispetto delle altrui
posizioni. La constatazione serena è quella di una inderogabile esigenza di riformare l’impianto normativo del settore,
per giungere a un più pacato assetto su
questo fronte.
Le idee non mancano certo (a mero titolo di esempio si pensi alla pregevole
"Bozza Corasaniti"), ogni contributo
può arricchire il dibattito e qualsiasi sforzo è fondamentale per l’evoluzione legislativa. La legge 633, classe 1941, raggiunto il sessantacinquesimo anno — e quindi in regola con l’attuale scenario pensionistico — può guardare serena a una meritata quiescenza...
UMBERTO RAPETTO
[email protected]
Scopo di lucro
1 L’azione ha il fine di un
guadagno
economicamente
apprezzabile, con
l’obiettivo di ottenere un
arricchimento
patrimoniale.
Per profitto
1 È sufficiente anche il
mero risparmio di spesa
derivante dall’uso di copie
non autorizzate.
Trefasi da scaricare
All’inizio
Ildecreto Urbani
Ritornaillucro
Lasituazioneprecedente.
PrimadeldecretoUrbaniper
configurareilreatodi
violazionedeldiritto
d’autoreènecessariolo
scopodilucro.
Spaziridotti.Conilcd
decretoUrbani(legge21
maggio2004,n˚ 128)lo
«scopodilucro»viene
sostituitodallaformula«per
trarreprofitto».
Ildrecretodel2005.Conil
Dl31gennaio2005,
convertitoinlegge31marzo
2005n˚ 43,siritornaalla
necessitàdello«scopodi
lucro».
SANZIONI LA POSSIBILITÀ DELL’OBLAZIONE
Pagando si può cancellare il reato
A
volte le scappatoie possono costare molto
care.
Soprattutto se vi si ricorre per rimediare
alle bravate del proprio piccolo genio che passa intere nottate a smanettare su internet per
scaricare e condividere musica, film o videogiochi.
Questo passatempo, apparentemente innocuo, oltre che costituire un illecito penale, può
costare molto di più del semplice costo di connessione a internet. Il reato in questione, introdotto dal Dl 31/1/05 n. 7, punisce con la multa
da 51,00 a 2.065,00 euro chiunque, per qualsiasi scopo, diffonda in rete un’opera dell’ingegno protetta.
Ma la norma aggiunge che chiunque commet-
Una scappatoia
a portata di mano
per evitare il processo penale.
Ma che può costare molto cara
te questa violazione «è ammesso a pagare, prima
dell’apertura del dibattimento, ovvero prima
dell’emissione del decreto penale di condanna,
una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso,
oltre le spese del procedimento. Il pagamento
estingue il reato».
Infatti si tratta tecnicamente di un reato oblazionabile, ossia di un reato che ammette la possibilità di evitare il processo penale conservando il
certificato penale pulito, mediante il pagamento
di una somma di denaro. A questo punto, chi ha
parlato di depenalizzazione dei reati precedentemente introdotti con la Legge Urbani o addirittura di conseguenze lievi della nuova legge, dovrebbe fare letteralmente i conti in tasca a chi è costretto a sborsare quelle somme, che, il più delle
volte, "lievi" non sono.
SABINA BULGARELLI
Sabina Bulgarelli, avvocato, è docente
al Master in Sicurezza Informatica
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
IL GENIO DEI GENI
CRONACHE BIOLOGICHE
DI LARA RICCI
FANTASTICARE È
IL CERVELLO CHE
SI METTE IN FOLLE
A
vete mai fantasticato sul perché il cervello ci fa fantasticare?
Quando la mente vaga per i campi dell’immaginazione non si
può certo supporre che sia sfaccendata. Il saltare di pensiero in pensiero non è un’azione senza scopo, è l’intelletto che si mette in folle, per
essere pronto a scattare quando accade qualcosa degno di nota. In altre
parole (gergo informatichese): sognare a occhi aperti è lo screensaver di
una mente in stand-by. È questa una delle ipotesi formulate da ricercatori del Dartmouth college (Hanover, Usa), di Harvard e dell’università scozzese di Aberdeen dopo
aver scrutato — con una risonanza magnetica funzionale — ciò che accadeva nel cranio di 19 giovani
volontari annoiati da un compito ripetitivo.
Infatti, dopocinque giorni in cuigli studenti erano
stati addestrati a compiere una serie di attività monotone, questi segnalavano sempre più frequenti attimi
didistrazione.Inquestimomenti, seppurefosseroimpegnati neicompiti
di routine, nel loro cervello entravano anche in funzione delle aree in una
combinazione tipica di quando non si fa nulla. Per esempio parti della
corteccia prefrontale mediale (coinvolta in funzioni esecutive), di quella
premotoria (che coordina i movimenti del corpo) e del cingolo (parte del
sistema limbico, zona importante per la memoria e l’apprendimento).
Queste aree, se si complicava l’esercizio agli studenti, si "riassopivano".
«Cosa accade quando sifantastica èun argomento che ha reso perplessi gli studiosi per secoli, sia per quanto concerne il significato psicologico
sia le sue basi neurologiche» ha osservato Neil Macrae, professore di psicologia all’università di Aberdeen (addirittura l’università canadese di
Waterloo ha creato un apposito gruppo di studio, «Oops», e relativo sito
internet, ricco di informazioni, comprese quelle sui rischi per i guidatori
e i questionari da compilare online: http://arts.uwaterloo.ca/~oops).
«Il nostro lavoro — ha proseguito Macrae — è un primo passo per
capire le operazioni neurali che fanno sì che la mente salti spontaneamente da un pensiero all’altro». Il perché questo accada è tuttavia ancora oggetto di dibattito: «Potrebbe essere una forma spontanea di viaggio nel tempo mentale, di riflessione sul passato e pianificazione del
futuro. Porta a una percezione di coerenza che, oltre a essere in qualche
modo collegata al nostro senso del sé, aiuta a prendere decisioni o a
vedere nuove possibilità» aggiunge il professore. È il flusso di coscienza, studiato dallo psicologo William James e reso artisticamente da autori come James Joice, Italo Svevo o anche i Monty Python. Del resto altri
studi sembrano suggerire come un’elevata concentrazione non favorisca la creatività (si veda «Il genio dei geni» del 21 dicembre scorso).
C’è poi un curioso fenomeno — che gli autori della ricerca, pubblicata sul penultimo «Science», chiamano "incubazione" — per cui improvvisamente ci torna alla mente qualcosa che tempo prima non eravamo riusciti a ricordare. Un’ipotesi è che la risposta sia stata prodotta
da un lavoro inconscio della mente con un meccanismo simile a quello che produce i sogni a occhi aperti. E lo stesso meccanismo potrebbe
essere legato a ciò che ci permette di svolgere più compiti contemporaneamente. Secondo la più concreta Malia Mason, prima autrice dello
studio, la testa tra le nuvole sarebbe una specie di "minimo" cerebrale
in cui il motore-cervello è tenuto a un basso livello di giri per essere
pronto a reagire subito quando serve. Così, se il capoufficio vi accusa
di essere distratti durante la riunione, potete sempre dire che è molto
meglio così: è per esser pronti a scattare, nell’evenienza che si dica
qualcosa di interessante...
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Giovedì 1 Febbraio 2007
Questo mese su English24, l’intervista alla Signora
degli Oscar 2007, Ellen DeGeneres, l’incontro
con il maestro Ennio Morricone, insignito quest’anno
del prestigioso Oscar alla carriera, un viaggio in
Africa, per conoscere i nuovi leader alle prese
con la sfida della democrazia, e in Arabia Saudita
per incontrare la prima donna alla guida di una
grande banca d’affari. E come ogni mese, tanti
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