Casistica obbligo Dichiarazione ICI

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Casistica obbligo Dichiarazione ICI
CASO
Riduzione dell’imposta per
inagibilità/inabitabilità
Riduzione per terreni agricoli condotti
direttamente
Atti traslativi di proprietà o altri diritti reali
rilevanti ai fini ICI non rogati da notaio
Contratto di leasing
Concessione amministrativa su area demaniale
Area fabbricabile
Mutazione della natura del bene
Assegnazione del bene al socio di cooperativa
edilizia in via provvisoria
DESCRIZIONE
È prevista una riduzione del 50% dell’imposta.
Caso eccezionale, che si verifica se l’immobile
è inagibile/inabitabile e non è utilizzato in
pratica (fabbricato diroccato, fatiscente,
pericolante).
Obbligatoria la dichiarazione nel caso di perdita
del diritto a riduzione (per avvio dei lavori di
ricostruzione, demolizione, ecc.).
Consigliata anche nel caso di insorgenza dei
requisiti.
Il caso interessa il soggetto che è coltivatore
diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale, che ne sia anche il diretto
conduttore. Le riduzioni sono stabilite
dall’articolo 9 del decreto legislativo 504/92.
La denuncia è obbligatoria sia nel caso di
acquisizione del diritto che nel caso di
cessazione dello stesso.
In questi casi il Comune non è in possesso di
informazioni, perché non viene utilizzato il
circuito informatico dei notai.
La dichiarazione deve essere presentata sia
per la costituzione di tali diritti che per la
cessazione o modificazione degli stessi.
Poiché il soggetto passivo dell’imposta è il
locatario finanziario è necessario che lo stesso
dichiari l’inizio o cessazione del contratto.
Stesso obbligo compete al proprietario del
bene se non si ha sostituzione del contratto
con altro locatario.
Sia nel caso di costituzione che nel caso di
variazione dell’oggetto o cessazione del diritto
L’obbligo di dichiarazione è in capo al
concessionario, in quanto soggetto passivo ICI
La dichiarazione deve essere presentata in tutti
i casi di compravendita di aree fabbricabili e
quando l’area cambia valore per adeguamento
periodico dello stesso ai corsi di mercato o a
seguito di eventi che incidano sul valore della
stessa (es: approvazione di piani
particolareggiati; completamento di lotti di
fabbricati)
Devono essere dichiarati tutti i casi in cui il
bene cambia, anche temporaneamente, la sua
natura: da terreno agricolo diventa area,
oppure fabbricato (o viceversa), segnalando la
durata temporale delle variazioni stesse).
Deve essere dichiarato questo caso perché la
soggettività passiva decorre dall’assegnazione
al socio, fatto che si verifica prima del rogito.
E’ obbligatoria la dichiarazione anche nel caso
Immobili dell’ACER o enti assimilati
Casi di esenzione previsti dall’articolo 7 del
decreto legislativo 504/1992
Requisiti di ruralità
Fabbricati di categoria D
Modifiche strutturali a beni immobili
Riunione o estinzione di diritto reale
Immobile di interesse storico e artistico
Parti comuni del condominio
Multiproprietà
Persone giuridiche
Costituzione di diritto reale per effetto di legge
Compravendita per asta giudiziaria
Procedure di fallimento o liquidazione coatta
amministrativa
di variazione della destinazione ad abitazione
principale da parte del socio assegnatario
Per segnalare la circostanza dell’attivazione o
conclusione di contratti di locazione a titolo di
abitazione principale del locatario
Si tratta delle situazioni di esenzione “storica”.
Non deve essere dichiarata l’esenzione
acquisita per effetto del DL 93/2008 di
introduzione dell’esenzione dall’ICI per
l’abitazione principale
Nel caso di acquisto o perdita di tali requisiti
Nel caso di immobile sprovvisto di rendita in
Catasto devono essere dichiarati: l’acquisto o
la perdita; la variazione del valore contabile.
Deve essere infine dichiarata l’attribuzione di
rendita catastale.
Devono essere dichiarate tutte le circostanze in
cui il fabbricato conosce delle modifiche
strutturali (fusioni, incorporazioni e simili) che
determinano in corso d’anno un diverso
ammontare di imposta a seguito della radicale
trasformazione del bene immobile. Rientra in
questo caso anche il cambio di destinazione
d’uso (esempio: da appartamento a ufficio)
Vanno dichiarate la riunione di usufrutto e tutti i
casi di estinzione di diritto reale, quando tali
modifiche non siano oggetto di rogito notarile o
dichiarazione di successione
Il soggetto passivo che dispone di tale bene
deve darne comunicazione
L’obbligo di dichiarazione compete
all’amministratore del condominio
L’obbligo di presentazione della dichiarazione
compete ai singoli proprietari
Quando si verifichino processi societari di
fusione, incorporazione, scissione
Quando il diritto reale non derivi da fatto
dichiarato con rogito o denuncia di successione
Questi casi vanno dichiarati perché non
rientrano nel circuito dei notai
Si tratta di circostanze oggetto di dichiarazione
da parte del curatore fallimentare o liquidatore