Casistica obbligo Dichiarazione ICI
Transcript
Casistica obbligo Dichiarazione ICI
CASO Riduzione dell’imposta per inagibilità/inabitabilità Riduzione per terreni agricoli condotti direttamente Atti traslativi di proprietà o altri diritti reali rilevanti ai fini ICI non rogati da notaio Contratto di leasing Concessione amministrativa su area demaniale Area fabbricabile Mutazione della natura del bene Assegnazione del bene al socio di cooperativa edilizia in via provvisoria DESCRIZIONE È prevista una riduzione del 50% dell’imposta. Caso eccezionale, che si verifica se l’immobile è inagibile/inabitabile e non è utilizzato in pratica (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante). Obbligatoria la dichiarazione nel caso di perdita del diritto a riduzione (per avvio dei lavori di ricostruzione, demolizione, ecc.). Consigliata anche nel caso di insorgenza dei requisiti. Il caso interessa il soggetto che è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, che ne sia anche il diretto conduttore. Le riduzioni sono stabilite dall’articolo 9 del decreto legislativo 504/92. La denuncia è obbligatoria sia nel caso di acquisizione del diritto che nel caso di cessazione dello stesso. In questi casi il Comune non è in possesso di informazioni, perché non viene utilizzato il circuito informatico dei notai. La dichiarazione deve essere presentata sia per la costituzione di tali diritti che per la cessazione o modificazione degli stessi. Poiché il soggetto passivo dell’imposta è il locatario finanziario è necessario che lo stesso dichiari l’inizio o cessazione del contratto. Stesso obbligo compete al proprietario del bene se non si ha sostituzione del contratto con altro locatario. Sia nel caso di costituzione che nel caso di variazione dell’oggetto o cessazione del diritto L’obbligo di dichiarazione è in capo al concessionario, in quanto soggetto passivo ICI La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi di compravendita di aree fabbricabili e quando l’area cambia valore per adeguamento periodico dello stesso ai corsi di mercato o a seguito di eventi che incidano sul valore della stessa (es: approvazione di piani particolareggiati; completamento di lotti di fabbricati) Devono essere dichiarati tutti i casi in cui il bene cambia, anche temporaneamente, la sua natura: da terreno agricolo diventa area, oppure fabbricato (o viceversa), segnalando la durata temporale delle variazioni stesse). Deve essere dichiarato questo caso perché la soggettività passiva decorre dall’assegnazione al socio, fatto che si verifica prima del rogito. E’ obbligatoria la dichiarazione anche nel caso Immobili dell’ACER o enti assimilati Casi di esenzione previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 504/1992 Requisiti di ruralità Fabbricati di categoria D Modifiche strutturali a beni immobili Riunione o estinzione di diritto reale Immobile di interesse storico e artistico Parti comuni del condominio Multiproprietà Persone giuridiche Costituzione di diritto reale per effetto di legge Compravendita per asta giudiziaria Procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa di variazione della destinazione ad abitazione principale da parte del socio assegnatario Per segnalare la circostanza dell’attivazione o conclusione di contratti di locazione a titolo di abitazione principale del locatario Si tratta delle situazioni di esenzione “storica”. Non deve essere dichiarata l’esenzione acquisita per effetto del DL 93/2008 di introduzione dell’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale Nel caso di acquisto o perdita di tali requisiti Nel caso di immobile sprovvisto di rendita in Catasto devono essere dichiarati: l’acquisto o la perdita; la variazione del valore contabile. Deve essere infine dichiarata l’attribuzione di rendita catastale. Devono essere dichiarate tutte le circostanze in cui il fabbricato conosce delle modifiche strutturali (fusioni, incorporazioni e simili) che determinano in corso d’anno un diverso ammontare di imposta a seguito della radicale trasformazione del bene immobile. Rientra in questo caso anche il cambio di destinazione d’uso (esempio: da appartamento a ufficio) Vanno dichiarate la riunione di usufrutto e tutti i casi di estinzione di diritto reale, quando tali modifiche non siano oggetto di rogito notarile o dichiarazione di successione Il soggetto passivo che dispone di tale bene deve darne comunicazione L’obbligo di dichiarazione compete all’amministratore del condominio L’obbligo di presentazione della dichiarazione compete ai singoli proprietari Quando si verifichino processi societari di fusione, incorporazione, scissione Quando il diritto reale non derivi da fatto dichiarato con rogito o denuncia di successione Questi casi vanno dichiarati perché non rientrano nel circuito dei notai Si tratta di circostanze oggetto di dichiarazione da parte del curatore fallimentare o liquidatore