Applicazione dell`I.C.I. in caso di inagibilità, interventi edilizi

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Applicazione dell`I.C.I. in caso di inagibilità, interventi edilizi
COMUNE DI VILLA D’ALMÈ
cap. 24018
PROVINCIA DI BERGAMO
Cod. Fisc. e Part. IVA n. 0057 9560 160
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COME APPLICARE L’ICI IN CASO DI IMMOBILI INAGIBILI, SOGGETTI AD INTERVENTI EDILIZI,
IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE
IMMOBILI INAGIBILI
Ai fini dell’I.C.I si considerano inagibili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei
all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone , per degrado
fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
Il contribuente deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di
inagibilità ed ha diritto alla riduzione pari al 50% dell’ICI dalla data di presentazione di tale dichiarazione ( è
possibile utilizzare i modelli già predisposti dall’Ufficio Tributi).
Il contribuente ha inoltre l’obbligo di presentare dichiarazione di variazione ICI o comunicazione, al fine di
dichiarare l’inizio dello stato di inagibilità o il termine.
IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO.
A seconda del tipo di intervento di recupero edilizio, l’ICI si paga o sul valore del fabbricato o sul valore
dell’area fabbricabile per il periodo di effettuazione dei lavori.
In particolare per gli interventi di:
a)
MANUTENZIONE ORDINARIA, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA, comprendente le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
per il periodo di effettuazione dei lavori, l’ICI si paga normalmente sul valore del fabbricato
preesistente, fino alla data di ultimazione dei lavori.
Per gli interventi di:
c)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, ossia rivolti a conservare l’organismo edilizio ed
a assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio ;
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti ;
e)
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
Per questi interventi dalla data di inizio dei lavori fino all’ultimazione degli stessi, l’ICI si paga sul
valore venale dell’area fabbricabile. Per facilitare il contribuente il Comune , con determinazione n. 167
del 6/4/2006 del responsabile del servizio finanziario, ha stabilito il valore al mc, per determinare il valore
dell’area ;
Zone
Valore al mc
Tutte le zone del paese escluso via Fonderia, Via Ghiaie, Via 80,00 €
Campana, Via Casino, Via Cà dell’Ora
Via Fonderia, Via Ghiaie, Via Campana, Via Casino, Via Cà
dell’Ora
65,00 €
Il contribuente ha inoltre l’obbligo di presentare dichiarazione di variazione ICI o comunicazione .
IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE
In caso di fabbricato in corso di costruzione, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base
imponibile ai fini ICI è costituita dal valore dell’area edificabile su cui insiste il fabbricato in corso d’opera ,
senza computare il valore di quest’ultimo.
Qualora un’area edificabile sia in parte edificata e in parte “in corso di costruzione”, la base imponibile è
così determinata:
- Per la parte ultimata si paga sulla rendita definitiva del fabbricato iscritto in catasto;
- Per il fabbricato non ultimato ed iscritto in catasto “in corso di costruzione” si paga sul valore venale
dell’area residua in proporzione ai mc del fabbricato in corso di costruzione.