l`esenzione imu/tasi

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l`esenzione imu/tasi
v 2.0 /10.10.2014
PREMESSA
Ai fini dell’esenzione ICI/IMU/TASI deve essere segnalato, per le attivita’ di
religione e di culto, che nulla e’ cambiato rispetto al passato.
Con l’ICI (art. 7 commi d, i dlgs 504/1992) e poi con l’IMU (art. 9 co. 8 Dlgs
23/2011) si e’ sempre prevista l’esenzione per i fabbricati e pertinenze
destinati esclusivamente:
- all’esercizio del culto
- ed alle attivita’ di cui all’art. 16 lett. “a” L 222/1985 , vale a
dire le attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette
all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del
clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi,
all’educazione cristiana”
Il legislatore e’ recentemente intervenuto per definire la tassazione ed i
criteri di esenzione/tassazione in base a criteri di proporzionalità’ (DM
200/2012) per gli enti non commerciali (anche religiosi) che svolgono queste
attivita’ (art. 7 comma i, Dgs 504/1992)
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assistenziali;
previdenziali;
sanitarie;
ricerca scientifica;
didattiche;
ricettive;
culturali;
ricreative;
sportive
Fatta questa premessa, e' stato fissato al 01/dicembre/2014 il termine
ultimo per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI da parte degli Enti
Non Commerciali» relativa agli anni 2012 e 2013. Infatti, l’esonero dalla
presentazione della dichiarazione, prevista per l’ICI, art.10 co. 4 Dlgs
504/1992, non e’ stata prevista dall’IMU art. 13 comma 12-ter Dl 201/2011.
Con questo adempimento gli Enti Non commerciali, fra cui ovviamente pure le
Parrocchie, dovranno comunicare esclusivamente in via telematica i dati
catastali degli immobili soggetti al tributo comunale IMU/TASI o di quelli
ESENTI.
In assenza di future variazioni la dichiarazione non deve essere
ripresentata.
L’ESENZIONE IMU/TASI
Le ESENZIONI previste ai fini IMU / TASI si applicano:
- per i fabbricati e per le loro pertinenze
destinati esclusivamente
all'esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei
religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (art. 7
lett. D Dlgs 504 /1992, comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23
del 2011, art. 26 del regolamento IMU/TASI del comune di Caserta e
probabilmente anche di altri Comuni).
Quindi tale Esenzione vale per:
- la CHIESA E7
- la CASA CANONICA. Per la casa canonica ovviamente non esiste alcuna
disposizione di legge che ne indichi l’esenzione. Essa acquisisce l’esenzione
in quanto pertinenza della Chiesa (E07). Molti comuni disconoscono
l’esenzione quando il Parroco non ha la residenza anagrafica nella casa
canonica.
- l’eventuale seminario in catasto B01, gli oratori ecc.
ATTENZIONE:
L’esenzione e’ da applicarsi ovviamente anche ad altri
immobili, unità catastali, purché gli stessi siano sempre ed indiscutibilmente
destinati alla predetta attivita’ (culto ecc.). Potrebbe verificarsi il caso di una
Parrocchia che oltre alla Chiesa ed alla Casa Canonica ha un immobile nel
quale svolge attivita’ di catechismo. Indipendentemente dalla categoria
catastale tale immobile e’ da considerarsi esente.
Una questione particolare è stata affrontata nella risoluzione n. 4/DF del 4
marzo 2013 in cui si è affermato che nella particolare ipotesi in cui un
immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in
comodato ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una
delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504
del 1992, trova applicazione l’esenzione in oggetto. Ovviamente rientra in
tale ipotesi anche quella più particolare in cui l’immobile è concesso in
comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa
struttura dell’ente concedente, per lo svolgimento di un’attività meritevole ai
sensi del citato art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1999.
Quindi, al di fuori di questa ipotesi, la prima condizione di esenzione e’ che
gli immobili siano utilizzati e
posseduti direttamente dall'Ente non
commerciale /Parrocchia.
Se la Parrocchia utilizza i locali per altre attivita’ (esempio scuola, clinica,
casa riposo, albergo ecc) la legge modifica completamente il quadro ed in tal
caso e’ necessario affrontare il problema direttamente con i consulenti messi
a disposizione dalla Diocesi Di Caserta.