Magistrale Orario di lavoro 2016

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Magistrale Orario di lavoro 2016
Laurea Magistrale
Luogo della prestazione
Orario di lavoro
Monica McBritton
Lecce, marzo 2016
• Il lavoratore non può essere trasferito
da un'unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive .
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Art. 2103 c.c. vigente
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• Co. 2: La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge.
• Co. 3: Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Ma possiamo trovare un riferimento nel co. 1:
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Quindi l’orario:
è un parametro per la determinazione della retribuzione ;
serve ad individuare un limite massimo alla durata della prestazione
dovuta dal prestatore ;
Limite all’autosfruttamento: tutela della salute ( v. anche art. 32 Cost.),
della dignità del lavoratore e del regolare funzionamento del mercato
del lavoro.
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I principi costituzionali: art. 36
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Orario normale
Orario supplementare
Orario straordinario
Orario massimo
Orario multiperiodale
Riposo giornaliero
Riposo settimanale
Ferie annuali
Lavoro notturno
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Le qualificazioni giuridiche del
tempo di lavoro
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• Il D. lgs. 66/2003, attuativo della Direttiva comunitaria
93/104/CE, così come modificato nel 2004 e nel 2008 (l.
133/2008)
• Abroga il r.d.l. n. 692 del 1923.
• Applicazione generalizzata nel settore privato e
pubblico, salvo alcuni casi specifici come gente di mare,
personale di volo nella aviazione civile,
autotrasportatori, personale della scuola ; forze
dell’ordine, servizi di vigilanza privata, vigili del fuoco,
protezione civile ecc.
• In questi casi vige una normativa diversa o parzialmente
diversa date le caratteristiche specifiche della
prestazione o del servizio.
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Le fonti e ambito di applicazione
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• Art. 1 d.lgs. 66/2003:
• a)"orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o
delle sue funzioni:
• b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro.
• «La direttiva 93/104/CE va interpretata nel senso che un
servizio di guardia che un medico svolge secondo il regime
della presenza fisica in ospedale va considerato rientrante
nell'orario di lavoro, anche qualora all'interessato sia
consentito riposare durante i periodi in cui non è richiesta la
sua opera, sicché la direttiva osta alla normativa di uno Stato
membro che qualifichi come periodi di riposo i periodi di
inattività durante un tale servizio” (casi SIMAP e JAEGER)
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La nozione di orario di lavoro
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• 1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
• 2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla
durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non
superiore all'anno.
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Orario normale di lavoro – art. 3
• Quindi l’orario multiperiodale…
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• L'azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di
migliorare la produttività dell'organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle
variazioni di intensità dell'attività lavorativa, potrà predispone, secondo quanto
previsto dall'art. 17, co. 4, la programmazione dell'orario di lavoro con
un'articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e
sicurezza dei lavoratori.
• La durata dell'orario normale di lavoro di 36 ore può essere fissata, (..), come media
settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
• Nell'ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore
ordinarie non possono comunque superare Ie 42 ore settimanali e quella minima non
potrà essere inferiore a 30 ore settimanali.
• La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell'articolazione
multiperiodale, non dà luogo ne alla riduzione del trattamento retributivo
contrattualmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 36 ore, né al
trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore
alle 36 ore. I lavoratori interessati percepiranno per I’intero periodo la retribuzione
relativa all'orario normale contrattualmente previsto, fermo restando che le ore
eccedenti l'orario programmato vanno considerate e retribuite come lavoro
straordinario secondo le ordinari e cadenze contrattuali.
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Federambiente: CCNL dei servizi ambientali 2011
- 2013.
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• 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
• 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
• 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
• 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il
limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici
mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi.
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Durata massima dell'orario di lavoro
art. 4
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• Art. 7 - Riposo giornaliero
• 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in
modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di
reperibilità.
• DUNQUE
- la giornata di lavoro può essere estesa fino ad un
massimo di 13 ore
- estesa nella singola settimana fino ad un massimo di 78
ore
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Limite massimo giornaliero
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Lavoro straordinario –
• art. 1, co. 2 , lett. c) "lavoro straordinario": è' il lavoro
• Cioè, oltre le 40 ore settimanali se i contratti collettivi non
prevedono l’orario multiperiodale
• Comunque l’art. 5, co. 1 dispone che il ricorso allo
straordinario deve essere contenuto
• Art. 5, co. 2 che sono i contratti collettivi di lavoro a
regolamentare le modalità di esecuzione delle prestazioni di
lavoro straordinario.
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prestato oltre l'orario normale di lavoro così' come definito
all'articolo 3;
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Segue: Lavoro straordinario art. 5
• Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a
prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione ai
casi eccezionali elencati al co. 4.
• 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e
compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti
collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi
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• 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è' ammesso soltanto previo accordo tra datore di
lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le
duecentocinquanta ore annuali.
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• Art. 9 co. 1:
• Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo
di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo
consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a quattordici giorni (aggiunta nel 2008).
• Tradizionalmente il lavoro domenicale - anche in presenza di
un giorno di riposo infrasettimanale- viene compensato con
una maggiorazione retributiva a causa della sua particolare
penosità, consistente nel mancato godimento del riposo in un
giorno tradizionalmente dedicato “al soddisfacimento di
bisogni di natura familiare o sociale”.
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Riposo settimanale
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Lavoro notturno
• Lavoratore notturno: art. co. 2, lett. e) 1) qualsiasi lavoratore
che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo
tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme
definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un
minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite
minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
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• È quello eseguito per 7 ore consecutive fra la mezzanotte e le
cinque del mattino ( art. 1, co. 2 , lett. d).
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Lavoro notturno – soggetti esclusi
• Divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 per
• Sono esclusi dall’obbligo di prestare lavoro notturno:
• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
• la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile.
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il periodo che va dall’accertamento dello stato di gravidanza al
compimento del primo anno di vita del bambino
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• La ratio: l’esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del
lavoratore, oltre che consentire la fruizione di quote di tempo
da dedicare al “non lavoro”.
• Per queste ragioni, le ferie non sono mai cumulabili con altri
periodi di sospensione del rapporto (per es. maternità,
malattia, preavviso).
• Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro settimane (art. 10).
• L’art. 2109 c.c.: L'imprenditore deve preventivamente
comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il
godimento delle ferie.
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Ferie annuali retribuite
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