ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 novembre 1997 tra

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ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 novembre 1997 tra
ACCORDO INTERCONFEDERALE
12 novembre 1997
tra Confindustria - CGIL, CISL, UIL
che recepisce la Direttiva UE 93/104, in materia di organizzazione dell'Orario di lavoro
CRITERI DI RECEZIONE DELLA DIRETTIVA UE 93/104 IN MATERIA DI ORARIO DI
LAVORO.
L'attuazione della Direttiva 93/104/UE in materia di orario di lavoro si informa all'obiettivo
di adeguare - per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori - la disciplina
dell'organizzazione dell'orario di lavoro sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi.
Le parti stabiliscono che per contratti collettivi si intendono sempre quelli stipulati dalle
OOSS dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Orario normale
1. La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali;
2. I contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali, limiti orari settimanali inferiori;
3. Fatte salve le vigenti disposizioni contrattuali, sono abrogate le disposizione di legge che
quantificano la durata massima normale della giornata di lavoro;
4. I contratti collettivi, fatte salve le disposizioni contrattuali vigenti, possono stabilire che il
limite normale della durata settimanale dell'orario di lavoro, sia espresso come media
effettuata su periodi plurisettimanali fino ad un limite di 12 mesi;
5. I criteri di computo dell'orario rimangono quelli attuati dalla contrattazione ai sensi degli
artt. 1 e 3 del RDL 15.3.1923 n. 692 e dell'art. 5 del RD 10.9.1923 n. 1955.
Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto ad 11 ore di
riposo consecutivo ogni 24 ore salva diversa disposizione contrattuale collettiva.
Pause di lavoro
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve
beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai
contratti collettivi, ai fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale
consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui sopra, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche, sul posto di
lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10
minuti - fermo restando quanto previsto per ragioni di sicurezza e per i lavori faticosi - e la
cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati
come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'art.5 RD 10.9.1923,
n. 1955 e successive applicazioni.
Lavoro straordinario
1. E' lavoro straordinario la prestazione resa in eccedenza all' "orario normale" di cui sopra ai
punti 1 e 4;
2. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributivo e/o gli eventuali riposi compensativi previsti dalla contrattazione collettiva. I
contratti collettivi stabiliscono, inoltre, eventuali modalità e le maggiorazioni retributive del
lavoro straordinario; sono fatte salve le vigenti disposizioni contrattuali; sono abrogate le
disposizioni legislative sulla durata massima giornaliera e settimanale dello straordinario;
3. L'art. 5-bis del RDL 15.3.1923, n. 692, e successive modificazioni è abrogato; in caso di
superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario,
l'Ispettorato del lavoro competente per territorio deve essere informato dal datore di lavoro
entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni;
4. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto; in difetto di disciplina collettiva
applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di
lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non superi le 250 ore annuali e le 80 ore
trimestrali;
5. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso - salva diversa previsione del contratto
collettivo - in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità
di fronteggiarle attraverso la assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in
cui la cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un pericolo o danno alle persone od
alla produzione (es. cambio turno); c) per eventi particolari, come mostre, fiere e
manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o
simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi
dell'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in tempo utile alle
rappresentanze sindacali in azienda.
Deroghe alla disciplina sulla durata settimanale dell'orario
Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi nazionali, sono
escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, per la parte che concerne la durata
settimanale dell'orario di lavoro, le seguenti fattispecie.
1. Le fattispecie previste dall'art. 4 del RD 692/1923 e successive modifiche; dal RD
1957/1923 e successive modifiche alle condizioni ivi previste; dagli artt. 8 e 10 del RD
1955/1923;
2. Le prestazioni rese dal personale con funzioni direttive o da altre persone aventi potere di
decisione autonomo sul proprio tempo di lavoro, tenendo comunque conto di eventuali limiti
fissati dalla contrattazione;
3. Le prestazioni rese nell'ambito di rapporti lavoro a domicilio;
4. Le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa
condotte ed installazione in mare;
5. Le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia,
elencate nella tabella approvata con RD 6.12.1923, n. 2657 e successive modificazioni ed
integrazioni, alle condizioni ivi previste;
6. I commessi viaggiatori o piazzisti;
7. Il personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna, nonché il
personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;
8. Gli operai agricoli a tempo determinato;
9. I giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali,
periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private
esercenti servizi radiotelevisivi;
10. Il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa
e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi
legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di
stampa;
11. Il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche
e private;
12. I lavori di cui all'art. 1 della legge 20.4.1978, n. 154 e all'art. 2 della legge 13.7.1966, n.
559;
13. Le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità
del servizio, nei settori appresso indicati: a) personale dipendente da imprese concessionarie
di servizi nei settori delle telecomunicazioni, delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali
ed aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di
trasposto; b) personale dipendente da aziende pubbliche o private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed
acqua; personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di
rifiuti solidi urbani, nonché personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai
casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica
sicurezza;
14. Le attività e le prestazioni sopra individuate verranno aggiornate ed armonizzate con
quanto previsto dalla direttiva 93/104 mediante decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del CC, il prestatore di lavoro ha diritto
ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane; i contratti collettivi
possono stabilire condizioni di miglior favore;
2. Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità
per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
3. Nel caso di orario espresso come media di cui all'art. "orario normale ", comma 4, i
contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
Lavoro notturno
1. Per lavoro notturno si intende quello effettuato nel corso di un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e cioè dalle 22
alle 5, oppure dalle 23 alle 6, oppure dalle 24 alle 7, salvo condizioni contrattuali
migliorative;
2. Per lavoratore notturno si intende qualsiasi lavoratore che, durante il periodo notturno,
svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, ovvero
svolga durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di lavoro secondo le norme
definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolge un lavoro notturno
per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Il suddetto minimo è riproporzionato in caso
di lavoro a tempo parziale;
3. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le
modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in
azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato
dall'impresa; in mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali
dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o
conferisca mandato; la consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di almeno 7
giorni;
4. Il datore di lavoro informa per iscritto l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo
continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto
collettivo; tale informativa va estesa alle rappresentanze sindacali di cui al comma
precedente;
5. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture
sanitarie pubbliche;
6. La norma di legge dovrà prevedere, anche tramite rinvio ai contratti collettivi, i requisiti
dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. Sono
comunque esclusi: a) i lavoratori di cui al precedente comma 5; b) le lavoratrici in gravidanza
ed in puerperio alle condizioni di cui all'art. 3 della l. n. 1204 del 1971 e successive
modifiche; c) le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano a carico un bambino fino al terzo anno
di età (esenzione fruibile alternativamente da coniugi o conviventi); d) i lavoratori o le
lavoratrici che abbiano a carico e conviventi soggetti handicappati ai sensi della legge
104/1992 (alle medesime condizioni di cui alla lettera c);
7. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media per periodo di
24 ore, salva la individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo
di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite;
8. Per i lavori che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il limite
è di 8 ore nel corso di ogni periodo di 24 ore;
9. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo
della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di
cui al comma 7;
10. Con decreto del Ministro del Lavoro, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative e delle Organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni di cui al comma 8;
11. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire
attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto,
secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi;
12. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle
rappresentanze sindacali di cui al comma 3, un livello di servizi o mezzi di prevenzione o di
protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno;
13. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui al comma
3, dispone, per i lavoratori che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di
cui all'elenco definito ai sensi del comma 10, appropriate misure di protezione personale e
collettiva;
14. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di
prevenzione relativamente alla prestazione di lavoro di particolari categorie di lavoratori,
quali quelle individuate con riferimento alla legge 5.6.1990, n. 135 e alla legge 26.6.1990, n.
162.
Lavoro a turni
Si intende per lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre, in base
al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo
ed il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un
periodo determinato di giorni o settimane.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni dei contratti collettivi in materia di modalità e criteri
di effettuazione.
Riposo settimanale
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore
consecutive, che di norma deve essere utilizzato di domenica, da cumulare con le 11 ore di
riposo giornaliero. Fanno eccezione: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello
della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b) le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. I contratti collettivi possono
stabilire previsioni diverse;
2. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può
essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico - organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a)
operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica
per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni
collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni
collegate; b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento
continuativo per ragioni tecniche; c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di
urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e
della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile
deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero
quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette
attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai 3 mesi; d)servizi ed attività il
cui funzionamento domenicale soddisfi interessi rilevanti della collettività o sia di pubblica
utilità; e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali
o ad alta tecnologia; f) attività di cui gli articoli 7, 16 e 17 della legge 22.2.1934, n. 370;
3. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale
in giorno diverso dalla domenica nonché quelle che escludono dall'ambito di applicazione
della legge n. 370 del 1934;
4. Con decreto del Ministro del Lavoro, adottato sentite le Organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative nonché le Organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere da a) ad e) del
comma 2 - che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22.6.1935, pubblicato nella
G.U. n. 161 del 12.7.1935 e successive modifiche ed integrazioni - nonché quelle di cui al
comma 1, salve le eccezioni di cui alle lettere a) e b). Con le stesse modalità il Ministro del
lavoro provvede all'aggiornamento ed all'integrazione delle predette attività. Nel caso di cui
al comma 1, salve le eccezioni di cui alla lettera b), l'integrazione avrà senz'altro luogo
decorsi 30 giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, amministrative, regolamentari in contrasto
con la nuova disciplina, salvo quelle esplicitamente richiamate.
Campo di applicazione e deroghe
Le disposizioni di cui ai capitoli precedenti - salvo quelle che vi facciano esplicito riferimento
- non si applicano ai settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale e marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei
medici in formazione.