Tessili nota orario lavoro - Associazione Industriale Bresciana
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Tessili nota orario lavoro - Associazione Industriale Bresciana
Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane Sistema Moda Italia – Associazione Tessile Italiana - Federazione Tessili Vari viale Sarca 223 – 20126 Milano tel. 02.66.10.35.10 – fax 02.66.10.19.23 – e-mail: [email protected] Nuovo decreto legislativo sull’orario di lavoro Riassunto operativo Il 29 aprile 2003 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 che recepisce nel diritto italiano le direttive europee n. 93/104 e 2000/34 e riguarda i seguenti argomenti: • orario “normale” e orario “massimo” di lavoro • lavoro straordinario • lavoro a squadre • pause, riposi giornalieri e settimanali • ferie • lavoro notturno • deroghe Qui di seguito forniamo un breve riassunto operativo che mette in evidenza le principali novità raccordandole con la disciplina contrattuale vigente nel nostro settore. Per una completa informazione sulla materia vi invitiamo tuttavia ad esaminare: a) il testo del decreto legislativo n. 66/2003 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 61 della G.U. n. 87 del 14 aprile 2003); b) il commento sistematico delle nuove norme a cura degli uffici della Confindustria, indispensabile per un primo approfondimento analitico. Sul nuovo decreto legislativo sono inoltre attesi i primi commenti interpretativi; ci riserviamo pertanto di fornirvi ulteriori approfondimenti su temi particolari. Principali novità e raccordi con la disciplina contrattuale 1. In linea generale le norme in materia di orario contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (orario normale, straordinario, squadre, notturno, flessibilità, multiperiodale, banca delle ore, ecc.) non vengono abrogate dal nuovo decreto legislativo e rimangono in vigore. E’ tuttavia in atto la verifica specifica della compatibilità con la nuova legge di tutti i contenuti delle nostre norme contrattuali. 2. Il nuovo decreto legislativo contiene numerosi rinvii alla “contrattazione collettiva” per disciplinare aspetti particolari o per stabilire deroghe. Se non specificamente indicato (come ad esempio per l’art. 17 – deroghe, come vedremo in seguito) per “contrattazione collettiva” si intende non solo quella svolta al livello nazionale, ma anche quella ai livelli territoriale e aziendale. Con la nuova legge, pertanto, le aziende hanno un maggior potenziale di intervento per definire norme specificamente rispondenti alle loro esigenze. ./. Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane 2. 3. Dal 29 aprile 2003 gli apprendisti maggiorenni possono essere adibiti al lavoro notturno e allo straordinario (si veda l’art. 2, comma 4). Ciò aumenterà la possibilità di occupare apprendisti nelle aziende che effettuano turnazioni sulle 24 ore. 4. La legge conferma che l’orario “normale” di lavoro è di 40 ore settimanali e che si può articolare l’orario in senso “multiperiodale” alternando settimane di durata diversa, fino a rientrare nella media di 40 ore nei 12 mesi. In entrambi i casi la nostra normativa contrattuale è già allineata alla legge; peraltro nel CCNL permane – ai fini retributivi – un limite di orario normale giornaliero di 8 ore. 5. La legge affida ai “contratti collettivi” la definizione dell’orario massimo settimanale, ma prescrive fin d’ora che la durata media dell’orario – per ogni periodo di 7 giorni – non può superare le 48 ore compreso lo straordinario. Tale limite è da verificare su un arco plurisettimanale pari a 4 mesi, incrementabile contrattualmente fino a 6 o a 12 mesi. Ricordiamo che nel vigente CCNL non esiste un limite massimo dell’orario settimanale. 6. Come detto sopra, per legge si può effettuare lavoro straordinario entro il limite complessivo di 48 ore medie settimanali. Permane, nel vigente CCNL, un limite individuale di straordinario pari a 180 ore annue. 7. L’art. 16 del decreto legislativo n. 66 conferma le deroghe alla durata settimanale dell’orario previste dalle leggi degli anni Venti, escludendo dalla disciplina della normale durata settimanale dell’orario una serie di attività fra le quali segnaliamo: le esigenze tecniche e stagionali, in casi autorizzati, previste dalla tabella del RD n. 1957 del 1923; i lavori preparatori e complementari, di pulizia, riparazione, manutenzione, ecc.; i lavori discontinui o di attesa / custodia; i viaggiatori o piazzisti. Secondo le prime indicazioni interpretative, le attività che adottavano un orario normale in deroga alle 40 ore settimanali mantengono le loro specificità, ma con i necessari adeguamenti alla nuova disciplina della durata media pari a 48 ore settimanali. Nel particolare caso dei discontinui, la disposizione contenuta nell’art. 82 del vigente CCNL (orario massimo di 50 o 72 ore settimanali) dovrà essere opportunamente coordinata con la nuova legge. 8. Viene eliminato l’obbligo di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro l’eventuale superamento delle 45 ore settimanali. La comunicazione dovrà essere fatta solo in caso di superamento (per mezzo di lavoro straordinario) delle 48 ore settimanali, e solo dalle unità produttive con più di 10 dipendenti; inoltre sarà fatta cumulativamente, con periodicità almeno quadrimestrale. 9. La legge fissa in 11 ore consecutive la durata minima del riposo spettante al lavoratore ogni 24 ore. Di conseguenza la durata massima del lavoro giornaliero viene indirettamente stabilita in 13 ore. 10. Quando l'orario di lavoro giornaliero eccede le 6 ore, spetta al lavoratore un intervallo di pausa, le cui modalità sono fissate dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva, al lavoratore spetta una pausa non inferiore a 10 minuti. ./. Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane 3. Considerando le principali fattispecie di orario praticate nel nostro settore, notiamo che: i giornalieri normalmente usufruiscono di un intervallo di riposo; i turnisti su 8 ore hanno un intervallo di riposo di mezzora fissato dall'art. 39 del CCNL; i lavoratori turnisti su 6 ore non hanno diritto per legge a un intervallo di pausa. Alla luce delle nuove disposizioni legislative rimane da valutare la prestazione continuativa di 8 ore da parte dei turnisti (la cosiddetta mezzora lavorata). 11. Il riposo settimanale - normalmente in coincidenza con la domenica - è di 24 ore consecutive ogni 7 giorni, cui si aggiungono le 11 ore del riposo giornaliero. La nuova legge fa salve le eccezioni già previste dalla legge n. 370 del 1934, fra le quali sono compresi i cicli continui nell’industria per la produzione e le lavorazioni di fibre naturali e/o chimiche, filati e tessuti. Inoltre è previsto che la contrattazione collettiva possa fissare previsioni di riposo settimanale diverse, a condizione che i lavoratori fruiscano di equivalenti periodi di riposo compensativo. 12. In materia di ferie, la legge conferma la durata minima di 4 settimane (già prevista dal nostro CCNL) e rafforza il principio costituzionale di irrinunciabilità prevedendo che il periodo minimo di 4 settimane non possa essere sostituito dalla relativa indennità economica, se non nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo. In linea di principio è dunque necessario che le aziende si adeguino fin d'ora per favorire il godimento effettivo delle ferie, tenendo peraltro conto che: a) la previsione legale riguarda le "ferie" e non anche gli altri istituti dei permessi per ex festività e per riduzione di orario; b) si dovrebbe ritenere tuttora possibile il differimento del godimento delle ferie non oltre il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie stesse. 13. Le definizioni di "lavoro notturno" e di "lavoratore notturno" date dall'art. 40 del vigente CCNL risultano coerenti con la nuova legge. Nulla è mutato circa il divieto di lavorare dalle 24 alle 6 da parte delle lavoratrici madri fino a 1 anno di età del bambino, e circa la non obbligatorietà fino ai 3 anni di età. Non c'è più obbligo di legge di esporre l'orario di lavoro in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La durata massima dell'orario di lavoro notturno è confermata in 8 ore medie, con facoltà dei contratti collettivi (anche aziendali, precisa la legge) di fissare periodi di riferimento più ampi per il calcolo della media. In caso di inidoneità al lavoro notturno accertata dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica, la legge non "garantisce" più al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni, ma prevede il trasferimento al lavoro diurno con assegnazione di mansioni equivalenti se esistenti e disponibili. 14. L’art. 17 stabilisce che deroghe alle disposizioni degli articoli 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 (organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) possono essere previste dalla contrattazione nazionale di categoria, a condizione che vengano accordati periodi equivalenti di riposo; il secondo livello di contrattazione (aziendale o territoriale) è autorizzato a stabilire deroghe su tali disposizioni solo se ciò sarà espressamente previsto dal livello nazionale. La legge, inoltre, prevede l'adozione di deroghe anche per mezzo di un decreto ministeriale richiesto da una delle parti, qualora sia impossibile definire accordi. ./. Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane 4. 15. Dirigenti, "personale direttivo" delle aziende, altre persone aventi potere decisionale autonomo, prestatori di lavoro a domicilio e in regime di telelavoro, sono le categorie di lavoratori ai quali - pur nel rispetto dei principi generali di protezione e sicurezza - non si applicano le disposizioni in materia di: orario normale di lavoro; durata massima dell'orario di lavoro; lavoro straordinario; riposo giornaliero; pause; modalità di organizzazione del lavoro notturno; durata del lavoro notturno. I nostri uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si riservano, come detto, nuove e più particolareggiate istruzioni applicative.