oic-16 - Studio Deias
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OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Dott. Sebastiano Deias Rag. Alessandro Tuveri Oic 16 : Immobilizzazioni Materiali L’oi sulle i o ilizzazio i ate iali egola gli a o ta e ti, la apitalizzazio e degli o e i, lo s o po o del terreno dai fabbricati, i beni gratuiti. Immobilizzazioni destinate alla vendita: Le attività destinate alla vendita devono essere i lassifi ate ell’attivo i ola te, edia te l’i se i e to di u a spe ifi a vo e, solo al p ese ta si di determinati e uisiti e a seguito di deli e a dell’o ga o amministrativo. Le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da diffe i e l’alie azio e. La vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato. L’ope azio e dov e termine. e o lude si el eve Cespiti destinati alla vendita e quindi trasferiti al circolante (talvolta utile per sfuggire alle società di comodo) le condizioni richieste affinchè un immobilizzazione materiale sia da riclassificare come destinata alla vendita sono le seguenti: Il nuovo principio contabile OIC 16 si presenta di più facile lettura rispetto a quello precedente ed in particolare nella nuova versione si è provveduto a: • Chiarire alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti. • Eli i a e la p evisio e se o do ui l’a cespiti non utilizzati per lungo tempo. o ta e to a dava sospeso pe i • Riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l’o iettivo di e de la di più agevole o p e sio e ed appli azio e. • Eli i a e la p evisio e o te uta ell’attuale p i ipio he pe scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono; • ette di o Chiarire come vanno iscritte le immobilizzazioni materiali a titolo gratuito. Modifiche in materia di ammortamento I ate ia di a o ta e to L’OIC ide tifi a hia a e te l’app o io etodologi o, i fatti i p ese za di u ’i o ilizzazio e he è u ità economico te i a app ese tata da u i sie e di espiti auto o a e te ide tifi a ili, si p o ede alla suddivisio e del espite ei suoi o po e ti ave ti vita utile diffe e te i odo tale da o se ti e l’effettuazio e del al olo del lo o a o ta e to i odo separato. Determinare il valore da attribuire ai singoli componenti del cespite Per distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono. Per determinare la loro diversa vita utile. Interruzione del processo di ammortamento qualora il valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite. Il processo di a o ta e to vie e, ui di, eseguito i fu zio e del p ofilo dello spe ifi o espite he o po e u ’u ità e o o i o te i a. L’OIC p evede he il p o esso di a o ta e to sia i te otto ualo a il valo e o ta ile dell’i o ilizzazio e isulti i fe io e rispetto al relativo valore residuo stimato. Tale valo e è defi ito dal uovo OIC o e il valo e ealizza ile dal e e al te i e del pe iodo di vita utile esidua . “i t atta du ue, del valo e he l’i p esa sti a di otte e e al te i e della vita utile dall’alie azio e del e e e o , i ve e del valo e o e te sti ato dall’i p esa el o so dei diversi esercizi di utilizzo del bene. Il valore residuo stimato è determinato, al momento di predisposizione del piano di ammortamento, da parte degli amministratori attraverso un p o esso di sti a da ivede e pe iodi a e te , fi alizzato all’i dividuazio e di uale pot e e esse e il valo e dell’i o ilizzazio e ate iale al termine della vita utile del bene. L’OIC , i fatti, p evede he la so ietà aggio i pe iodi a e te tale valo e i ase ai p ezzi ealizza ili sul e ato att averso la cessione di immobilizzazioni similari sia per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono sottoposte. Ammortamento dei cespiti per lungo tempo non utilizzati I ase alla uova fo ulazio e dell’OIC , o è più possi ile sospe de e l’a o ta e to pe i espiti a lu go i utilizzati. L’assu to si asa sul presupposto che un cespite a lungo inutilizzato perda la possibile residua possibilità di utilizzo ; ciò, vale salva prova contraria. Pe ta to, l’i p esa p o ede o l’a o ta e to dei espiti, ed eve tual e te i aggiu ta all’a o ta e to, valuta l’eve tuale p ese za di u a pe dita durevole di valore e, se del caso, iscrive la svalutazione derivante dal confronto tra il valore netto contabile ed il valore recuperabile. Il nuovo principio contabile chiarisce che si rende comunque necessario continuare il processo di ammortamento, in considerazione del fatto che, nel periodo in cui il bene non è utilizzato , lo stesso è comunque soggetto a obsolescenza economica. Caso diverso è quello dei beni obsoleti o comunque non più utilizzabili, i quali devono essere iscritti in bilancio al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, senza poter più procedere con l’a o ta e to. A La nuova ve sio e dell’oi dell’ese izio. orta e to dei e i eduti el orso dell’eser izio aggiu ge al u e utili o side azio i già e epite i pa te dalla p assi i L’OIC defi is e l’a o ta e to o e la ipa tizio e del osto di u ’i sistematico e razionale . e ito all’a o ta e to dei eni ceduti nel corso o ilizzazio e el periodo della sua stimata vita utile con un metodo In questa prospettiva, in caso di cessione del bene occorre calcolare pro-rata temporis la quota di ammortamento da inizio del periodo amministrativo sino alla data di dismissioni del e e, o e to i ui il e e essa di pa te ipa e all’attività azie dale. A tale p oposito, è oppo tu o i hia a e ua to disposto dall’OIC , ila i i te edi , pe il uale nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel o so dell’ese izio, è o etto al ola e l’a o ta e to elativo alla f azio e dell’ese izio el uale il espite edesi o è stato utilizzato e uindi la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale ammortamento. - “e si ve de u espite du a te l’ese izio, occorre spesare la quota (su base giornaliera o almeno mensile), e ciò è ammesso anche fiscalmente sulla base della circ. ag entrate del 2002. Immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito In base al nuovo principio, le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito debbono essere valutate in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi – sostenuti e da sostenere – affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell’impresa. Il valore netto così determinato viene rilevato come provento straordinario, alla voce E.20 del conto economico; inoltre, se tale valore è rilevante, deve esserne data adeguata illustrazione nella nota integrativa. Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito vengono ammortizzate con i medesimi criteri statuiti per le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo oneroso. Svalutazioni di beni precedentemente rivalutati L’OIC 16 individua la modalità di rilevazione della svalutazione relativamente ad un bene precedentemente rivalutato che dovrà transitare a conto economico, a meno che non vi sia una diversa previsione di legge. Capitalizzazione oneri finanziari La uova ve sio e dell’OIC defi is e, i odo hia o, l’appli azio e dell’a t. del odi e ivile, al pu to , he p evede la possibilità di iscrizione degli oneri finanziari relativi al finanziamento della fabbricazione (interna o presso terzi) ad i e e to del osto dell’i o ilizzazio e o gli stessi ite i previsti per gli altri costi indiretti relativi alla fase di fabbricazione del prodotto. Gli oneri finanziari sono iscritti in conto economico alla voce C17 interessi e altri oneri finanziari” e comprendono gli interessi passivi che sono capitalizzati ed indicati nella voce A4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” . La apitalizzazio e degli o e i fi a zia i soste uti pe l’a uisizio e a uisto o p oduzio e delle i rispettate le seguenti condizioni: Deve trattarsi di oneri finanziari effettivamente corrisposti; Devono essere determinati in maniera oggettiva; Il osto dell’i o ilizzazio e o deve supe a e il valo e e uperabile. o ilizzazioni materiali può avvenire purchè siano Scorporo del terreno e del fabbricato Secondo il nuovo principio contabile è sempre necessario rilevare distintamente il fabbricato dal terreno, al fine di fornire una migliore rappresentazione al lettore del bilancio, salvo il caso dei terreni soggetti a deperimento (per es. cave, siti utilizzati per le discariche ed anche autostrade, terreni adibiti a sedime ferroviario, ecc.) che continuano ad essere ammortizzabili sia ai fini civilistici che ai fini fiscali. Lo scorporo previsto dai principi contabili nazionali potrebbe, poi, non coincidere con quello del DL 223/2006. Il valore del terreno, se non esiste un costo specifico di antecedente acquisto autonomo, è determinato per la redazione del bilancio civilistico sulla base di stime, mentre lo scorporo ai fini fiscali avviene sulla base di percentuali forfetarie, ossia il 30% dei costi complessivi per i fabbricati industriali e 20% per gli altri fabbricati. La validità di tale stime anche ai fini civilistici è quindi da considerarsi caso per caso. Tabella – La fiscalità differita nello scorporo terreno-fabbricato Lo scorporo previsto dai principi contabili nazionali e quello del D.L. 223/2006 potrebbero, poi, non coincidere. Il valore del terreno, se non esiste un costo specifico di antecedente acquisto autonomo, è determinato per la redazione del bilancio civilistico sulla base di stime, mentre lo scorporo ai fini fiscali avviene sulla base delle citate percentuali forfetarie, ossia 30% dei costi complessivi per i fabbricati industriali e 20% per gli altri fabbricati. La validità di tale stime anche ai fini civilistici è quindi da considerarsi caso per caso. Tenendo in considerazione, quindi, anche le problematiche inerenti la fiscalità differita: a. se il valore contabile del terreno coincide con i valori minimi forfetari previsti ai fini fiscali, non origina alcuna differenza temporanea e, quindi, compatibilmente con la congruità delle quote di ammortamento del piano economico-tecnico con i coefficienti di ammortamento D.M. 31 dicembre 1988, non sorgono problematiche di fiscalità differita; b. se il valore contabile del terreno è superiore al valore fiscale determinato sulla base delle percentuali forfetarie, il valore fiscale è allineato al valore contabile. In sintesi, un terreno che ha il 40% di valore del complessivo valore terreno-fabbricato implica, in automatico, l’alli ea e to fis ale al valo e e o o i o del te e o i pa ola; c. se il valore contabile del terreno è inferiore al valore fiscale determinato sulla base delle percentuali forfetarie, la società continua a rilevare i valori contabili sulla base di tali stime, con una coerente determinazione di quote di ammortamento. Tuttavia, ai fini fiscali rilevano le percentuali di scorporo già richiamate. In tale circostanza, perciò, si genera fiscalità differita. Più precisamente, si genera una differenza temporanea deducibile, poiché sono versate temporaneamente più imposte rispetto a quelle dovute. Occorre, ui di, is ive e i poste a ti ipate ell’attivo pat i o iale se i o o o le condizioni di ui all’OIC , I poste sul eddito, pe la uota elativa all’i po to delle i poste pagato in eccedenza rispetto alle effettive imposte di competenza. La contropartita reddituale delle imposte anticipate, effettuata per allineare le imposte dovute a quelle di competenza, è costituita da un componente positivo di reddito, rappresentativo di una rettifica decrementativa delle imposte iscritte in conto economico.