BILANCIO 2013 NUOVE BOZZE OIC SU SVALUTAZIONI E
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BILANCIO 2013 NUOVE BOZZE OIC SU SVALUTAZIONI E
BILANCIO 2013 NUOVE BOZZE OIC SU SVALUTAZIONI E SCHEMI DI BILANCIO La revisione dei Principi contabili nazionali LA REVISIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Il progetto di revisione dei Principi contabili nazionali I Principi contabili nazionali sono soggetti dal 2010 ad un importante progetto di revisione Ad oggi sono stati ri-proposti in forma di Bozza quasi tutti i “vecchi” Principi contabili nazionali L’ultimo Principio in bozza è il Principio contabile nazionale OIC 28, Il Patrimonio netto (gennaio 2014) LO STATO DELL’ARTE Situazione attuale Proposta OIC OIC 11 Bilancio d’esercizio – finalità e postulati OIC 11 Bilancio d’esercizio – finalità e postulati OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (dic 2013) OIC 13 – Le rimanenze di magazzino OIC 13 – Le rimanenze di magazzino (aprile 2012) OIC 14 – Disponibilità liquide OIC 14 – Disponibilità liquide (aprile 2012) OIC 15 – I crediti OIC 15 – I crediti (aprile 2012) OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali (dic 2011) OIC 17 Il bilancio consolidato OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto (nov 2013) OIC 18 – Ratei e risconti OIC 18 – Ratei e risconti (dic 2011) OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – I debiti OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (dic 2011) OIC 19 – I debiti (dicembre 2011) OIC 20 – Titoli e partecipazioni OIC 20 – I titoli di debito (aprile 2012) OIC 21 – Il metodo del patrimonio netto OIC 21 – Partecipazioni (dic 2012) OIC 22 – Conti d’ordine OIC 22 – Conti d’ordine (dic 2012) OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione (dic 2012) OIC 24 Le immobilizzazioni immateriali OIC 24 Le immobilizzazioni immateriali (febbraio 2013) OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito (giugno 2013) OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera (maggio 2013) OIC 28 Il Patrimonio netto OIC 28 Il Patrimonio netto (gennaio 2014) OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio (dic 2011) OIC 30 – Bilanci intermedi OIC 30 – Bilanci intermedi 3 Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1 Il Principio contabile nazionale OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (maggio 2005) OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa (marzo 2006) OIC 4 Fusione e scissione (marzo 2006) OIC 5 Bilanci di liquidazione (gennaio 2007) OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio (giugno 2008) OIC 7 I certificati verdi (agosto 2011) OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra (febbraio 2013) Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1 Il Principio contabile nazionale OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (maggio 2005) OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa (marzo 2006) OIC 4 Fusione e scissione (marzo 2006) OIC 5 Bilanci di liquidazione (gennaio 2007) OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio (giugno 2008) OIC 7 I certificati verdi (agosto 2011) OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra (febbraio 2013) OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (nov 2013) LA REVISIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Il progetto di revisione dei Principi contabili nazionali Consideriamo che: • i principi contabili nazionali sono adesso, a differenza di quando sono stati originariamente pensati, riferiti a società che quotano i propri titoli in mercati organizzati • nel futuro (piuttosto prossimo), il legislatore nazionale dovrà recepire il disposto della direttiva (UE) 34/2013 • la funzione del bilancio, soprattutto in contesti di crisi, è strategica • le disposizioni dei nuovi OIC sono inserite in “bozze” di Principi contabili nazionali. Possono essere usate per la redazione del bilancio 2013? BILANCIO 2013 NUOVE BOZZE OIC SU SVALUTAZIONI E SCHEMI DI BILANCIO Bozza OIC 9: lineamenti generali e fair value SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Un tema (purtroppo) di attualità La perdurante crisi economico-finanziaria rende doveroso occuparsi delle svalutazioni delle immobilizzazioni OIC ha emanato nel novembre 2013 una “proposta” di modello di analisi per la verifica dell’esistenza e della misurazione delle “perdite durevoli di valore” Tale proposta interessa le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali, superando quanto già contenuto nella Bozza di Principio contabile nazionale OIC 16 La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie è esaminata nelle Bozze di Principi contabili nazionali OIC 20 e OIC 21 SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Disposizioni normative L’art. 2426, c.c., dispone, tra le altre cose, che: “Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: […] 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. […]” L’art. 2427, comma 1, punto 3 bis) richiede di indicare nella nota integrativa “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio; […]” SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Considerazioni preliminari all’analisi Il paradigma concettuale è tratto dagli IFRS. Notevoli similitudini con l’IFRS for SMEs Singola immobilizzazione e “unità generatrice di flussi di cassa”, quale “[…] più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.” (Bozza OIC 9, par.7) È possibile utilizzare lo schema concettuale anche nell’attuale configurazione di OIC 16 e OIC 24? SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Schema logico di riferimento Esiste evidenza che il valore netto contabile possa non essere recuperato tramite l'uso? SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Indicatori di “potenziali” perdite durevoli di valore (Bozza OIC 9, par.13) La lista “minimale” di potenziali indicatori di perdite durevoli di valore comprende: “a. il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto; b. durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per l’entità nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui l’entità opera o nel mercato cui un’attività è rivolta; c. nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano il valore equo; d. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa); e. l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente; […] SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Indicatori di “potenziali” perdite durevoli di valore (Bozza OIC 9, par.13) […] f. nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali: • l’attività diventa inutilizzata, • piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene, • piani di dismissione dell’attività prima della data prima prevista, • ristabilire la vita utile di un’attività come definita invece che indefinita; g. dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto. In tale contesto, l’andamento economico include i risultati operativi e i flussi finanziari/reddituali.” (Bozza OIC 9, par.13). L’analisi sulla perdita di valore potrebbe anche rendere evidente la necessità di intervenire (anche o solamente) su fattori diversi dal valore di bilancio, quali la vita utile residua, il criterio di ammortamento, il valore residuo. SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Schema logico di riferimento Esiste evidenza che il valore netto contabile possa non essere recuperato tramite l'uso? SI Verifica perdita durevole di valore comparazione tra Valore recuperabile Valore contabile + alto tra Fair value (valore equo) Valore d’uso SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Fair value “Il valore equo è l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una libera transazione fra parti indipendenti, dedotti i costi della dismissione. La migliore evidenza del valore equo di un’attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di dismissione. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale” (Bozza OIC 9, par.18) Definizione sostanzialmente in linea con quanto previsto anche dall’IFRS 13, La valutazione del fair value. Medesimo riferimento di cui all’art. 2427-bis, Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari- la definizione contenuta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e, quindi, implicitamente il contenuto del menzionato IFRS 13. Il fair value della Bozza rappresenta, di fatto, un market value, come già evidenziato dagli Standard di valutazione internazionali (International Valuation Standards) e nazionali (Principi Italiani di Valutazione). SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Fair value (esemplificazione contabile) L’azienda Gamma ha una immobilizzazione avente un valore netto contabile di €150.000. Il valore d’uso è pari a €135.000. Esiste un offerta di vendita vincolante che risulta valida alla data di riferimento del bilancio per €168.000. L’immobilizzazione non è svalutata. Valore netto contabile = €150.000 Valore recuperabile = €168.000 Se, però, esistessero costi di vendita, occorrerebbe tenerne conto al fine della verifica dell’esistenza di una perdita durevole di valore SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Fair value (esemplificazione di valutazione)* Alfa decide di stimare il fair value del proprio immobile con il market approach A tale fine, considera altre 4 transazioni avvenute nella medesima zona in periodi recenti su immobili aventi caratteristiche similari L’appartamento accatastato ad uso abitativo è un immobile di prestigio composto da 7 vani, ha una superficie di 170mq2, al secondo piano di un edificio condominiale, ubicato nella zona centrale y in Via z della città G in scarso stato manutentivo Prezzo Data Sup. Balcone Num garage Posto mac Manut C1 850.000 30.06.t 170 mq2 (14-26) (1-2) C2 800.000 30.09.t 165 mq2 (14-12) (1-0) (0-1) (1-1) C3 900.000 30.09.t 188 mq2 (14-28) (1-1) (0-0) (1-2) C4 920.000 30.09.t 179 mq2 (14-25) (1-0) (0-0) (1-2) Subject 30.12.t 170 mq2 14 (1-1) 1 (0-1) 0 1 *Tratto da: Pozzoli, Luciani (2012), Principi internazionali e nazionali di valutazione, Milano, IlSole24Ore. SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Fair value (esemplificazione di valutazione) Prezzo data: la data è modificata in base a un indice mercantile pari al 2% annuo: P(data) = Prezzo immobile x * (-i/12) * n, laddove “i” è l’indice mercantile e “n” è il numero dei mesi che intercorre tra la data della transazione comparabile e la data di riferimento della valutazione (30.11.t) Prezzo marginale della superficie principale (teorema mercantile): P’ = [Ptot/ (Sup1 + ΣΠ * S)] * ơ, laddove: “P’” è il prezzo marginale della superficie principale; “Ptot” è il prezzo complessivo; “Sup1” è la superficie principale, “Π” è il rapporto mercantile, “S” sono le altre superfici e nella fattispecie specifica la superficie dei balconi; “ơ” il rapporto di posizione. Il prezzo marginale più basso è preso come riferimento per le pertinenti rettifiche Prezzo marginale della superficie dei balconi: Pb = P’ * Π * (Ss –Sb), laddove: “Pb” è il prezzo marginale della superficie dei balconi; “Ss“ è la superficie del balcone del subject; “Sb” è la superficie del balcone del comparabile Prezzo marginale numero garage. È pari a €50.000 per unità Prezzo marginale posto macchina. È pari a €20.000 per unità Prezzo marginale stato di manutenzione. È determinato in funzione del passaggio da un livello ad un altro. I livelli considerati sono: 1 = stato di manut. scarso; 2 = stato di manut. sufficiente; 3 = stato di manut. buono. Il passaggio da un livello a un altro è pari a €30.000, da un livello a due successivi è pari a €60.000 SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Fair value (esemplificazione di valutazione) C1 C2 C3 C4 Prezzo 850.000 800.000 900.000 920.000 Data Superficie principale (mq2) 30.06.t 170 – 170 - 8.500 0 30.09.t 170 - 165 - 4.000 22.850 30.09.t 170 - 188 - 4.500 -82.260 30.09.t 170 - 179 -4.600 -41.130 30.09.t 170 - 170 Superficie balcone (mq2) (14-26) -16.452 (14-12) 2.700 (14-28) - 19.194 (14-25) -15.081 14 Numero garage (1-0) 50.000 (1-1) 0 (1-0) 50.000 (1-1) 0 1 Posto macchina (0-1) -20.000 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) -20.000 0 Stato di manutenzione (1-2) -30.000 (1-1) 0 (1-2) -30.000 (1-2) -30.000 1 Prezzo corretto 825.048 821.550 814.082 Subject 813.789 BILANCIO 2013 NUOVE BOZZE OIC SU SVALUTAZIONI E SCHEMI DI BILANCIO Bozza OIC 9: valore d’uso SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Schema logico di riferimento Esiste evidenza che il valore netto contabile possa non essere recuperato tramite l'uso? SI Verifica perdita durevole di valore comparazione tra Valore contabile Valore recuperabile + alto tra Fair value (valore equo) Valore d’uso Attualizzazione flussi finanziari (applicabile da tutte le società) Capacità d’ammortamento (applicabile da alcune società di dimensione non grande) SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso OIC opta come scelta per la determinazione del valore d’uso tramite attualizzazione dei flussi di cassa Le società «non grandi» identificate con le società che per due esercizi consecutivi non superano due dei tre seguenti limiti: • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 250 • numero totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro • possono adottare la tecnica della capacità di ammortamento I due metodi sono finalizzati a verificare il recupero dell’investimento effettuato tramite l’utilizzo «operativo» dell’immobilizzazione SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso In sintesi, per determinare il valore d’uso con la tecnica di attualizzazione dei flussi finanziari occorre: • stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che derivano dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili; • applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri Per la stima di flussi di cassa futuri e del tasso di attualizzazione occorre considerare: a. aspettative in merito a possibili variazioni di valore o di tempo dei flussi finanziari futuri; b. il valore del denaro nel tempo (tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato); c. il prezzo per sostenere l’incertezza implicita nell’attività (componente di rischio); d. altri fattori, come la mancanza di liquidità, che gli investitori rifletterebbero nella determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la società si aspetta di ottenere dall’attività La società utilizza i piani o le previsioni più recenti. I piani non dovrebbero superare un orizzonte temporale di cinque anni. Le proiezioni più ampie possono essere basate su un tasso stabile o in diminuzione, a meno che possa essere giustificato un tasso crescente SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso Il tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale è il tasso al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni correnti del mercato: • a. del valore temporale del denaro, e • b. dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate. • Il (i) tasso(i) di sconto utilizzato(i) per valutare il valore d’uso di un’attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificate, per evitare duplicazioni La perdita durevole di valore rilevata su una unità generatrice di flussi di cassa deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’unità nel seguente ordine: a. in primo luogo, al valore dell’avviamento allocato sulla UGC; b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC La UGC a cui l’avviamento è allocato riflette le motivazioni per cui l’avviamento si è generato. La UGC può coincidere con la società SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una singola attività In data 31.12.t Alfa mantiene in bilancio un brevetto il cui valore netto contabile è pari a €378.000. Il periodo residuo per l’ammortamento è di 7 esercizi. Il valore residuo del brevetto è assunto pari a zero. Il tasso di sconto, calcolato al lordo dell’imposizione fiscale in linea con i flussi è stato determinato pari al 6%, tenendo in considerazione la perdita di valore della moneta e i rischi specifici Periodo Flusso di cassa stimato Fattore di attualizzazione (%) Valore attualizzato 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7 65.000 72.000 65.000 60.000 60.000 57.000 55.290 0.94 0.89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 61.100 64.080 54.600 47.400 45.000 39.900 36.491 348.570 -5% -5% Dato che il fair value al netto dei costi è inferiore del valore d’uso e che, quindi, il valore d’uso è rappresentato dall’attualizzazione dei flussi di cassi, avremo una svalutazione pari a €378.000 - €348.570 = €29.430 SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una UGC In data 31.12.t Alfa è proprietaria di un macchinario il cui valore netto contabile è pari a €312.000. Il periodo residuo per l’ammortamento è di 5 esercizi. Non è possibile identificare separatamente i flussi di cassa attribuibili al macchinario. La UGC di cui il macchinario fa parte si compone di un altro macchinario del valore netto di €385.000 e di un impianto di €290.000. In aggiunta, si rileva che alla UGC è stato attribuito un avviamento avente valore al 31.21.t di 53.000 Periodo Flusso di cassa stimato Fattore di attualizzazione (%) Valore attualizzato 20X1 210.000 0.94 197.400 20X2 250.000 0.89 222.500 20X3 278.000 0,84 233.520 20X4 270.000 0,79 213.300 20X5 270.000 0,75 202.500 1.069.220 SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una UGC Ai fini della determinazione dell’imputazione dell’eventuale attribuzione della perdita durevole di valore, avremmo dovuto determinare, in caso di rilevazione di una perdita durevole di valore, il valore complessivo della UGC e definire il peso percentuale dei singoli beni. Macchinario a Macchinario b Impianto Avviamento Valore contabile Valore % 312.000 32 385.000 39 290.000 29 53.000 na 1.040.000 100 SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso: Valutazione della recuperabilità degli investimenti (capacità di ammortamento) È la tecnica contabile originariamente prevista dall’OIC 16 per la determinazione delle perdite durevoli di valore. In termini economico-aziendale, la finalità del metodo consiste nel verificare se i ricavi originati dall’investimento sono capaci di coprire i costi correlati allo stesso; tra i costi riferibili all’investimento sono compresi, oltre all’ammortamento (contabile) del bene, i costi fissi, i costi variabili, nonché gli oneri finanziari imputabili al bene. Confronta la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio” (Bozza OIC 9, par.30). È una tecnica articolata sui valori reddituali e, quindi, maggiormente collegata ai dati contabili rispetto all’attualizzazione dei flussi di cassa. L’OIC ritiene opportuno esaminare i flussi reddituali attribuibili al ramo d’azienda in cui il bene immobilizzato è inserito. Nel caso in cui il ramo d’azienda rappresenti l’unica attività produttiva posta in essere, costi e ricavi potrebbero coincidere con gli elementi reddituali caratteristici dell’intera struttura SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso: Valutazione della recuperabilità degli investimenti (capacità di ammortamento) Non si considerano i futuri investimenti La perdita è imputata prioritariamente all’avviamento e poi ai cespiti in proporzione al loro valore netto contabile Se è possibile l’imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso – Capacità di ammortamento (UGC) Esempio 1: La società Alfa produce sciarpe per mezzo dell’utilizzo dei due macchinari x e y. Il Cda ha previsto che entrambi i macchinari siano utilizzabili sino al termine dell’esercizio t+4. Il macchinario x ha un valore netto contabile di €380.000 alla data di chiusura dell’esercizio t, mentre il macchinario y ha un valore netto contabile alla medesima data di €350.000 Flussi economici (in euro) Ricavi attesi Costi attesi Costi variabili Costi fissi Oneri finanziari Capacità d’ammortamento t+1 t+2 t+3 t+4 Totale 315.000 300.000 275.000 280.000 1.170.000 85.000 95.000 95.000 90.000 365.000 40.000 43.000 2.000 230.000 40.000 53.000 2.000 205.000 40.000 53.000 2.000 180.000 40.000 48.000 2.000 190.000 805.000 I flussi di ricavi attesi sono capaci di coprire i costi correlati e recuperare l’investimento dei macchinari nello stato produttivo in cui questi si trovano alla data di riferimento del bilancio (Bozza OIC 9, par.31). In termini contabili, la differenza tra ricavi attesi e costi attesi (€805.000) copre l’ammortamento residuo dei due macchinari (€380.000 + €350.000=€730.000) SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Valore d’uso - Capacità di ammortamento (UGC) Esempio 2: Poniamo, partendo dalla situazione delineata nell’Esempio 1, seppur modificando la composizione e l’entità dei costi, che sia attribuibile alla struttura produttiva dei macchinari x e y anche un avviamento pari a €120.000 ripartibile, per semplicità, nei 4 esercizi presi in considerazione Flussi economici (in euro) Ricavi attesi Costi attesi Costi variabili Costi fissi Oneri finanziari Capacità d’ammortamento t+1 t+2 t+3 t+4 Totale 315.000 300.000 275.000 280.000 85.000 95.000 95.000 90.000 40.000 43.000 2.000 230.000 40.000 53.000 2.000 205.000 40.000 53.000 2.000 180.000 40.000 48.000 2.000 190.000 1.170.000 365.000 805.000 L’azienda non produce un margine tale (€720.000) da poter coprire il capitale investito (€380.000 + €350.000 + €120.000=€850.000) La perdita è attribuibile all’avviamento (€120.000) e, quindi, la perdita eccedente la svalutazione integrale dell’ammortamento (€130.000-€120.000=10.000) per €5.200 (€380.000/730.000 *10.000) al cespite x e per €4.800 (€350.000/730.000 *10.000) al cespite y BILANCIO 2013 NUOVE BOZZE OIC SU SVALUTAZIONI E SCHEMI DI BILANCIO Bozza OIC 12 BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Origine e approccio alle modifiche L’OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, è un documento essenziale per la redazione del bilancio, poiché analizza forma e struttura, contenuto, logica classificatoria, esposizione e presentazione delle poste di bilancio Prende in considerazione stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Origine e approccio alle modifiche L’attuale OIC 12 “esteticamente” comprende oltre al corpus originario del Principio: • 7 appendici “interne” al documento, inserite a seguito della riforma organica del diritto societario il cui contenuto era nella sostanza già documentato nell’OIC 1 • 1 appendice “esterna” di aggiornamento, Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio • Documento interpretativo n.1, Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi La proposta di OIC 12 rivede il contenuto del Principio nelle seguenti macro-aree, incorporando il contenuto delle appendici (interne ed esterne) e del Documento interpretativo: Finalità del principio Ambito di applicazione Composizione del bilancio d’esercizio Schema di stato patrimoniale Schema di conto economico Principi di classificazione e rappresentazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico Nota integrativa Il bilancio in forma abbreviata Appendice A – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica Appendice B – Le semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata Appendice C – Motivazioni delle scelte operate nel principio contabile BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Origine e approccio alle modifiche L’assenza di un motivo particolare per mantenere separato il Documento l’Interpretativo n.1 dell’OIC 12, alla luce dell’attuale generico rinvio normativo effettuato dalla normativa IRAP (art.5, co.5, d.lgs. 446/1997) alla “corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa” ha reso opportuno incorporare il contenuto del Documento interpretativo all’interno dell’OIC 12 Sono state, poi, eliminate alcune sezioni illustrative e descrittive che avevano ragione di esistere nel momento in cui il documento originario è stato emesso (si pensi alle parti inerenti alla scelta degli schemi di bilancio effettuato dal legislatore in sede di recepimento della IV direttiva), ma che hanno perso di significato nel contesto attuale Vale la pena ricordare, ancora, che il rendiconto finanziario così come talune appendici (leasing finanziario, parti correlate, accordi fuori bilancio) saranno oggetto di futura trattazione separata È confermata l’impostazione di non trattare il contenuto della relazione sulla gestione BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Ambito di applicazione Il documento è indirizzato a: • Società di capitali (SpA, Srl, Sapa) • Società di persone (Snc, Sas), quando tutti i soci sono società di capitali Le Motivazioni per le conclusioni analizzano le disposizioni sul bilancio riferite ad altri soggetti. In particolare, è ricordato che l’art. 2214 c.c. dispone che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale debba tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Nella redazione dell’inventario -che si chiude con il bilancio e il conto profitti e perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite- “l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società azioni, in quanto applicabili” (art. 2217 c.c). Previsioni similari sono previste per le società in nome collettivo (l’art. 2302 c.c. prevede l’obbligo di tenuta dei libri e scritture contabili che comprende quello di redazione dell’inventario e quindi del bilancio) e le società in accomandita semplice (art. 2315 c.c.). BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Ambito di applicazione OIC ritiene che il richiamo allo “stato patrimoniale” sia implicito nella disciplina dell’art.2217, poiché la determinazione del risultato economico della gestione non può prescindere dalla determinazione degli elementi patrimoniali esistenti alla chiusura dell’esercizio, ossia con alla redazione dello stato patrimoniale Inoltre, partendo dal presupposto che la disciplina del bilancio d‘esercizio contenuta nel codice è unica, l’imprenditore commerciale, individuale o sociale, redige un inventario che si chiude con lo stato patrimoniale ed il conto economico, per mezzo delle medesime valutazioni delle voci di bilancio L’OIC 12 risulta pertanto “raccomandato per la redazione del bilancio d’esercizio dell’imprenditore che esercita un’attività commerciale e delle società in nome collettivo e le società in accomandita semplice”. BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Stato patrimoniale: schema CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI IMMOBILIZZAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE RATEI E RISCONTI PATRIMONIO NETTO FONDO RISCHI E ONERI TFR DEBITI RATEI E RISCONTI BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Stato patrimoniale Sono state eliminate alcune indicazioni didattiche concernenti l’implementazione degli schemi di bilancio dalla direttiva comunitaria È riportato lo “scheletro” dell’art.2424, c.c., per evidenziare la suddivisione in macro-classi e indicare il criterio di classificazione di attività (prevalentemente destinazione) e passività (“natura delle fonti di finanziamento”) Con riferimento l’art.2424, comma 2, è stato specificato che, qualora un elemento patrimoniale possa essere iscritto sotto più voci, il redattore debba optare per l’iscrizione nella voce ritenuta più rilevante per le esigenze conoscitive degli utilizzatori BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Conto economico: schema A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) • 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, • differite e anticipate • 23) Utile (perdita) dell’esercizio Gestione ordinaria Gestione tipica e accessoria Gest finanziaria Gestione straordinaria Gestione tributaria BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Conto economico: le macro-aree “L’attività ordinaria è formata dall’attività caratteristica (o tipica), dall’attività accessoria e dall’attività finanziaria. Nell’attività ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria. L’attività ordinaria non va limitata all’attività caratteristica. Infatti, possono configurarsi attività accessorie svolte ordinariamente dalla società per integrarne i redditi e/o perché connesse a vario titolo alla sua attività ordinaria.” (Bozza OIC 12, par.32) “L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società e che si riferiscono ad eventi e fatti casuali ed infrequenti, di entità apprezzabile. Sono, considerati straordinari gli eventi o le operazioni quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) gli eventi sono casuali o accidentali e infrequenti, e b) le operazioni, connesse o meno a tali eventi, sono estranee all’attività ordinaria dell’impresa.” (Bozza OIC 12, par.38) BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Conto economico: le macro-aree “L’attività caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione; queste operazioni danno origine a componenti positivi e negativi di reddito che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.” (Bozza OIC 12, par.35) “L’attività accessoria è costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. Alcuni esempi sono: i canoni di locazione di immobili civili di proprietà di una società industriale o le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi. (Bozza OIC 12, par.36) L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi. L’attività finanziaria include sia i «proventi e oneri finanziari» sia le «rettifiche di valore di attività finanziarie», evidenziate separatamente nello schema ex art 2425 c.c..” (Bozza OIC 12, par.37) BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Conto economico: il contenuto L’assenza di un motivo particolare per mantenere separato il Documento l’Interpretativo n.1 dell’OIC 12, alla luce dell’attuale generico rinvio normativo effettuato dalla normativa IRAP (art.5, co.5 del d.lgs 446/1997) alla “corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa” ha reso opportuno incorporare il contenuto del Documento interpretativo all’interno dell’OIC 12 Il contenuto dell’Interpretativo 1 è stato rivista anche in funzione del coordinamento delle modifiche effettuate agli altri Principi, come per es.: • i ripristini di valore non sono più inseriti tout court nella voce A5, ma seguono la natura della precedente rettifica • i contributi in conto esercizio per l’acquisto di materiali sono portati a riduzione del valore delle pertinenze rimanenze, così da sospendere i costi effettivamente sostenuti • gli accantonamenti seguono la “area” di pertinenza • la disciplina degli interessi finanziari impliciti è stato riformulata BOZZA OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Nota integrativa Il contenuto è rimasto invariato, fatto eccezione per: • l’illustrazione dei criteri valutativi applicati (art.2427, comma 1, numero 1) • l’eliminazione (temporanea, perché oggetto di approfondimento), della sezione relativa all’informativa complementare • alcune modifiche di impostazione, come per es., il rinvio delle norme che interessano la redazione della nota integrativa all’appendice normativa In questo contesto, è “previsto”, aggiornando e riformulando il testo attuale, che le fonti normative sono rappresentate da: • l’art. 2427 Contenuto della nota integrativa del codice civile; • l’art. 2427-bis Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari del codice civile • l'art. 2423 Redazione del bilancio del codice civile, che stabilisce, al comma 3, una prescrizione generale riguardante le informazioni complementari • altre norme del codice civile diverse dalle precedenti • altre disposizioni diverse dal codice civile BOZZA OIC 28: IL PATRIMONIO NETTO Principali modifiche Standardizzazione espositiva: L’esposizione è in linea con il format degli altri documenti rivisti. Essa è, quindi, articolata su uno schema, per quanto possibile, standard che comprende: finalità; ambito di applicazione; definizioni; classificazione delle poste; formazione e variazioni delle poste di patrimonio netto; nota integrativa Eliminazione di: • considerazioni extra-contabili di natura, prevalentemente “dottrinale” • casistiche logorate dal tempo (quale l’inserimento nella classe «AVII – Altre riserve», della riserva da condono fiscale) • casistiche non più adeguate in funzione anche di quanto contenuto in altri Principi (come l’indicazione della riserva per rinnovamento impianti e macchinari) • sezioni non più pertinenti (come la parte relativa agli acconti sui dividendi, possibile solo per le società quotate, che applicano gli IAS/IFRS) BOZZA OIC 28: IL PATRIMONIO NETTO Principali modifiche Ulteriori specifiche tecniche: • in merito alla rinuncia di crediti. L’operazione dovrebbe essere espressa in un atto formale effettuato nell’ottica del rafforzamento patrimoniale della società. In questa prospettiva, il debito è convertito in patrimonio netto, senza effetti sul conto economico. • in merito alla riserva di «versamenti in conto futuro aumento di capitale». Sono iscritti nel patrimonio netto a condizione che non siano restituibili. I versamenti, nel caso in cui siano restituibili, rappresentano dei debiti («debiti verso soci per finanziamenti»)