OIC - ODC Caserta

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OIC - ODC Caserta
I nuovi principi contabili nazionali OIC:
analisi delle principali novità
novità
e dei più
più rilevanti impatti applicativi
Il quadro normativo nazionale e internazionale
in materia di bilancio delle imprese
Prof. Matteo Pozzoli
Caserta, 13 febbraio 2015
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Una premessa: funzione, “cronistoria”
cronistoria” e origine dei
rincipi contabili OIC
Principi
Nel contesto normativo italiano (civil law), la funzione dei Principi contabili nazionali
consiste in:
• integrare la normativa in materia di bilancio, quando questa è carente, e
• interpretare la normativa in materia di bilancio, quando questa è (o può essere) ambigua
Il dpr 136/1975 originariamente richiamò il concetto dei “corretti principi contabili”
ai fini della “certificazione” del bilancio delle società quotate
La Commissione istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti –a cui si
aggregò anche la componente dei Ragionieri (CNDC-CNR)- iniziò ad emanare i
principi contabili nazionali a partire dal 1975
La CONSOB riconobbe i principi della professione «ufficialmente» con la delibera
1079/1982
Una premessa: funzione, “cronistoria”
cronistoria” e
origine dei Principi contabili OIC
• Il dlgs 127/1991 – con entrata in vigore a partire dai bilanci
dell’esercizio 1993- comportò una revisione integrale dei principi
contabili nazionali sino a quel momento emanati
• A partire dal 1994 furono ri-emanati i nuovi principi contabili nazionali
• La riforma organica del diritto societario ha reso necessaria una
“integrazione” delle norme tecniche contenute nei Principi
• Nel 2005 furono emanati, quindi, i Principi «aggiornati»
Gli obiettivi del progetto
Nel mese di maggio del 2010, l’OIC ha avviato un progetto di
omplessiva revisione dei Principi contabili nazionali finalizzato a:
emanare un set organico e coordinato di norme
rivedere le disposizioni alla luce dei mutamenti normativi,
ocalizzando l’attenzione sulle esigenze degli attuali destinatari
ei documenti OIC, ossia le piccole e medie imprese
Recepire, laddove opportuno, le best practice in uso
progetto ha comportato la pubblicazione di 20 Principi contabili
Lo sviluppo del progetto
• Consultazione pubblica (Maggio-Luglio 2010)
• Pubblicazione delle bozze dei Principi revisionati (dicembre 2011 –
febbraio 2014)
• Revisione dei documenti sulla base dei commenti pervenuti
• Emanazione di una prima tranche (OIC 15, OIC 20 e OIC 21) nel
giugno 2014, di una seconda (corposa) tranche di documenti
nell’agosto 2014 e dell’OIC 24, Immobilizzazioni immateriali, nel
gennaio2015
plicabili a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2013
LO STATO DELL’ARTE
AZIONE PRECEDENTE (31 DICEMBRE 2013)
NUOVA CONFIGURAZIONE
Bilancio d’esercizio – finalità e postulati
Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
Le rimanenze di magazzino
Disponibilità liquide
I crediti
Le immobilizzazioni materiali
Il bilancio consolidato
Ratei e risconti
I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di
subordinato – I debiti
OIC 11 Bilancio d’esercizio – finalità e postulati
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (agosto 2014)
OIC 13 Rimanenze di magazzino (agosto 2014)
OIC 14 Disponibilità liquide (agosto 2014)
OIC 15 Crediti* (giugno 2014)
OIC 16 Immobilizzazioni materiali (agosto 2014)
OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (agosto 2014)
OIC 18 Ratei e risconti (agosto 2014)
OIC 19 Debiti (agosto 2014)
Titoli e partecipazioni
Il metodo del patrimonio netto
Conti d’ordine
Lavori in corso su ordinazione
Le immobilizzazioni immateriali
Il trattamento contabile delle imposte sul reddito
Operazioni, attività e passività in valuta estera
Il Patrimonio netto
Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime
li, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti
nuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
Bilanci intermedi
OIC 20 Titoli di debito* (giugno 2014)
OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie* (giugno 2014)
OIC 22 Conti d’ordine (agosto 2014)
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione (agosto 2014)
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali (gennaio 2015)
OIC 25 Imposte sul reddito (agosto 2014)
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera (agosto 2014)
OIC 28 Patrimonio netto (agosto 2014)
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, corr
di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la data di chius
dell’esercizio (agosto 2014)
OIC 30 Bilanci intermedi
OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto (agosto 2014)
ndice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1
ncipio contabile nazionale OIC 1 I principali effetti della riforma del
o societario sulla redazione del bilancio d’esercizio
2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (maggio
3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota
ativa (marzo 2006)
4 Fusione e scissione (marzo 2006)
5 Bilanci di liquidazione (gennaio 2007)
6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio (giugno 2008)
Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1
Il Principio contabile nazionale OIC 1 I principali effetti della riforma de
diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio (maggio 2005)
OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (magg
2005)
OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota
integrativa (marzo 2006)
OIC 4 Fusione e scissione (marzo 2006)
OIC 5 Bilanci di liquidazione (gennaio 2007)
OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio (giugno 2008
7 I certificati verdi (agosto 2011)
8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra (febbraio 2013)
OIC 7 I certificati verdi (agosto 2011)
OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra (febbraio 2013)
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali (agosto 2014)**
OIC 10 Rendiconto finanziario (agosto 2014)***
* Sostituisce le pertinenti parti dei precedenti OIC 16 e OIC 24
*** Sostituisce la pertinente parte del precedente OIC 12
Il format dei “nuovi”
nuovi” OIC
• Il format è stato, laddove possibile, uniformato e
standardizzato
• Lo schema “base” comprende:
• ambito di applicazione
• definizioni
• classificazione
• rilevazione iniziale
• valutazione e rilevazione successiva
• informazioni in nota integrativa
• I riferimenti normativi sono stati trasferiti nelle appendici
Cosa cambia nelle nuove versioni
• Le norme di riferimento restano immutate. I cambiamenti sono,
perciò, concentrati sull’analisi tecnico-applicativa
• Disposizioni maggiormente prescrittive e meno “discorsive”
• Sono state eliminate analisi di natura giuridica, professionale o
“accademica”. Sono documenti adesso prevalentemente contabili e
principles based
• Sono stati inserite talune esemplificazioni pratiche
“Blocchi”
Blocchi” di modifiche
aggiornamento
ambito di
applicazione
approccio
semplificazione
MODIFICHE
coordinamento
modifiche di
tecnica
restyling
ANALISI IN DETTAGLIO DELLO STATO PATRIMONIALE:
ATTIVITA’
ATTIVITA’
A.
B.
C.
D.
CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II Crediti
III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
RATEI E RISCONTI
II Immobilizzazioni materiali
Classificazione (art.2424)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Attivo
……..
b) Immobilizzazioni
…….
II Immobilizzazioni materiali
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
Approccio per componenti (terreni(terreni-fabbricati)
C 16 (vecchia versione)
OIC (nuova versione)
el caso di cespiti che comprendono accessori,
omponenti o pertinenze, aventi una vita utile
durata inferiore al cespite principale si
lcola l'ammortamento di tali componenti
paratamente dal cespite principale, salvo il
so in cui ciò non sia praticabile.
Se l’immobilizzazione materiale comprende
componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili
di durata diversa dal cespite principale,
l’ammortamento di tali componenti si calcola
separatamente dal cespite principale, salvo il caso in
cui ciò non sia praticabile o significativo. […..]
erreni-fabbricati
el caso in cui il valore dei fabbricati incorpori
nche quello dei terreni sui quali essi insistono,
valore dei terreni va scorporato ai fini
ell'ammortamento sulla base di stime. In quei
si, invece, in cui il terreno ha un valore in
uanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso
ene meno il costo di bonifica può azzerare
erosimilmente quello del terreno, con la
onseguenza che anch' esso va ammortizzato.
Terreni-fabbricati
Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei
terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va
scorporato, anche in base a stime, per essere
ammortizzato.
In particolare, il valore del terreno è determinato
come differenza residua dopo aver prima scorporato
il valore del fabbricato.
Gli oneri finanziari (la visione del vecchio OIC 16)
•
Gli oneri finanziari “possono” essere capitalizzati. Questa scelta,
però, non deve essere considerata come una decisione discrezionale
•
I principi contabili nazionali attualmente in vigore definiscono
alcune condizioni che devono essere rispettate affinché tali oneri
possano essere incorporati nel valore del bene:
Gli interessi passivi sostenuti devono essere riferiti a capitali presi a prestito specificamente
per l'acquisizione di immobilizzazioni
Gli interessi capitalizzabili sono solo quelli maturati durante il “periodo di costruzione”,
incluso il tempo (normale) di montaggio e messa a punto, sempre che tali tempi siano
normali
Il finanziamento è stato realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti
Il tasso d'interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione è quello dell'interesse realmente
sostenuto per il finanziamento a medio e lungo termine utilizzato
Il valore, inclusivo dell'interesse, del cespite che è destinato a far parte dell'organizzazione
permanente dell'impresa, non può superare il valore recuperabile tramite l'uso
La nuova versione dell’
dell’OIC 16
• OIC prevede, in sostanza, che gli oneri finanziari siano
capitalizzabili quando soddisfano le seguenti condizioni:
• sono stati effettivamente sostenuti
• sono “oggettivamente determinabili”
• non comportano che il valore del bene per la cui “costruzione”
sono stati sostenuti sia superiore al valore recuperabile dello
stesso
• devono essere determinati al netto degli eventuali proventi
finanziari percepiti
Esempio - Capitalizzazione in presenza di
finanziamenti di scopo e di finanziamenti generici
In data 1° giugno 200t, la società ALFA appalta all’impresa BETA la costruzione di un impianto. Nel
successivo prospetto sono indicati gli ammontari versati all’impresa di costruzione nel corso del 200t:
Data pagamento
30 april 200t
1 settembre 200t
1 novembre 200t
1 dicembre 200t
Totale
Importo
200
400
250
320
1.120
I finanziamenti contratti dalla società ALFA durante l’esercizio per la costruzione dell’impianto:
finanziamento di scopo assunto ad inizio maggio per un importo pari a 200 con un tasso annuale del 6,5 %;
finanziamento generico assunto ad inizio aprile per un importo pari a 350 con un tasso annuale del 4%;
finanziamento generico assunto ad inizio settembre per un importo pari a 500 con un tasso annuale del 5%
La contabilizzazione degli oneri capitalizzabili passa attraverso i seguenti passaggi logici:
•importo del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione;
•calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili;
•imputazione degli oneri finanziari capitalizzabili in bilancio.
Esempio: 1) stima delle spese sostenute nell’
nell’esercizio su cui
effettuare la capitalizzazione
•
Si ritiene accettabile identificare suddetto importo nel valore medio del bene
durante l’esercizio
Data
30 aprile 200t
31 maggio 200t
30 ottobre 200t
30 novembre 200t
Importo
150
400
250
320
Periodo di
Costo medio
capitalizzazione
accumulato
8/8
150
7/8
350
2/8
62,5
1/8
40
602,5
2) calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili
• i) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti il finanziamento di scopo sono
determinati in funzione degli interessi di competenza del periodo. Considerato,
quindi, che:
•
•
•
•
il tasso di interesse annuale è pari a 6,5%;
il finanziamento è pari a 200;
il periodo di costruzione coperto va da inizio maggio a fine esercizio (8 mesi),
abbiamo che gli oneri finanziari di scopo sono: 200 * 6,5% * 8/12 = 8,7.
• ii) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti i finanziamenti non di scopo coprono
la differenza tra costo medio accumulato e finanziamento di scopo, ossia: 602,5 –
200 = 402,5.
• Il tasso da applicare è pari alla media ponderata degli oneri finanziari in oggetto, ossia: 4% *
(350/850) + 5% (500/850) = 4,6%.
• Applicando il tasso al costo della costruzione rappresentativo dell’eccedenza del costo medio
accumulato sul finanziamento di scopo per il periodo di costruzione, abbiamo che gli oneri
finanziari capitalizzabili sui finanziamenti generici sono pari a: 402,5 * 4,6% * 8/12 = 12,34
Esempio
• Gli oneri finanziari capitalizzabili pari alla sommatoria degli oneri finanziari
capitalizzabili imputabili a finanziamenti di scopo e generici sono pari a 21,04 e vengono
imputati in bilancio a incremento del bene in costruzione, avendo con contropartita la
voce A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
31/12/200t
Immobilizzazioni in corso e
acconti (B.II.5 S.P.)
A
Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni (Voce A.4. C.E)
21,04
Il valore delle immobilizzazioni materiali subisce
variazioni per effetto di:
1) Ammortamento
2) Svalutazioni e rivalutazioni
3) Manutenzioni e riparazioni
Criteri di ripartizione
• I criteri di ripartizione generalmente accettati dalla prassi sono:
a quote costanti
a quote decrescenti, e
a quote crescenti
Ammortamento a quote decrescenti
percentuale di
ammortamento
=
numero di anni residui
n (n + 1)/2
In base a quanto disposto, nel nostro esempio, perciò avremo che
percentuale di ammortamento anno 1 = 5/ 5(5+1)/2 = 5/15
percentuale di ammortamento anno 2 = 4/ 5(5+1)/2 = 4/15
…
Avremo, perciò, un piano di ammortamento simile a quello di seguito
riportato
Anno
1
2
3
4
5
Aliquota di
ammortamento (%)
33,33
26,67
20,00
13,33
6,67
Quota di
ammortamento
2.666,40
2.133,60
1.600,00
1.066,40
533,60
Fondo
ammortamento
2.666,40
4.800,00
6.400,00
7.466,40
8.0000,00
Immobilizzazioni immateriali
lassificazione (art.2424)
Attivo
……..
B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
1. Costi di impianto e ampliamento
Oneri pluriennali
2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno Beni immate
e diritti
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. Avviamento
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre
Altre immobilizzazioni
(Costi interni ed esterni per beni
immateriali in corso di produzione o di
acquisto)
Il valore residuo
• Il valore residuo di un bene immateriale è presunto pari a zero, a meno che:
• vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile; o
• sia dimostrabile l’esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che
permetta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dalla alienazione dell’attività
immateriale al termine della vita utile e:
• il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato, e
• è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell’attività.
• Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero
Costi di addestramento e di riqualificazione
• Sono capitalizzabili se:
- assimilabili a costi di start-up; o
- sono sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione, purché tale
processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un
profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi
produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della
società. Devono risultare da un piano approvato dagli amministratori da cui risulti la capacità
di assorbire i costi
• Sono spesati i costi di riduzione straordinaria del personale
Pagamenti dilazionati
La regola precedentemente prevista per i brevetti di capitalizzazione del (solo)
corrispettivo versato una tantum è stato riprodotto per licenze, marchi,
concessioni, brevetti
Adesso, l’OIC 24 dispone, infatti, che “L’onere pluriennale relativo al corrispettivo
erogato una tantum (generalmente inizialmente), anche nei casi in cui il
pagamento avvenga in maniera dilazionata, ossia mediante canoni periodici non
correlati a tutta la durata della concessione, della licenza, o del periodo stimato di
utilizzo del marchio o diritto simile (più brevetti, diritto d’autore), ma previsti per
un periodo più breve, è iscritto tra i beni immateriali”
I corrispettivi aggiuntivi non sono capitalizzabili. La norma –precedentemente
prevista per i soli diritti d’autore- è adesso estesa a tutti i beni immateriali
Avviamento
“l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella
ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo
positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel
tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da
incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce
rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù
dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a
produrre utili”
Cattivo affare
• La regola per cui “[…] qualora la suddetta eccedenza fosse dovuta ad
un “cattivo affare” ovvero a decisioni dell'acquirente, incorporante o
risultante dalla fusione, che non siano direttamente correlabili alla
redditività dell'azienda acquisita, incorporata, fusa, o beneficiaria
della scissione, quali ad esempio la decisione di eliminare un
concorrente o di introdursi in un nuovo mercato, essa è considerata
una componente negativa di reddito”
NON è stata riprodotta nel Principio. In sostanza, è stata eliminata
l’ipotesi del cattivo affare
OIC 9 – Svalutazioni di immobilizzazioni non
finanziarie
OIC ha emanato nel novembre 2013 una “proposta” di modello di
analisi per la verifica dell’esistenza e della misurazione delle “perdite
durevoli di valore”
La proposta interessa le immobilizzazioni materiali e quelle
immateriali, superando quanto già contenuto nella Bozza di OIC 16
Il paradigma concettuale è tratto dagli IFRS con notevoli similitudini
con l’IFRS for SMEs
L’OIC 9 è stato pubblicato nell’agosto 2014 e si applica a partire dai
bilanci che chiudono l’esercizio il 31 dicembre 2014
Svalutazioni di immobilizzazioni non finanziarie
Schema logico di riferimento
Esiste evidenza che il valore netto
contabile possa non essere
recuperato tramite l'uso?
si
Verifica perdita durevole di
valore
comparazione tra
Valore recuperabile
+ alto tra
Fair value (valore equo)
Valore d’uso
Attualizzazione flussi finanziari
(applicabile da tutte le società)
Capacità d’ammortamento
(applicabile da società di
dimensione non grande)
Valore contabile
Fair value
“La migliore evidenza del valore equo di un’attività è il prezzo pattuito in un
accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di
mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né
alcun mercato attivo per un’attività, il valore equo è determinato in base alle
migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe
ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera
transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di vendita.
Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti
transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore
industriale.
Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore equo sono sottratti i
costi di vendita.” (OIC 9, par.17)
Il fair value dell’OIC 9 rappresenta, di fatto, un market value, come già evidenziato
dagli Standard di valutazione internazionali (International Valuation Standards) e
nazionali (Principi Italiani di Valutazione).
Fair value (esemplificazione)
L’azienda Gamma ha un immobile avente un valore netto contabile di €150.000.
Il valore d’uso è pari a €135.000
Esiste un offerta di vendita vincolante che risulta valida alla data di riferimento del bilancio
per €168.000
L’immobile non è svalutato
Valore netto contabile = €150.000
Valore recuperabile = €168.000
Se, però, esistessero costi di vendita, occorrerebbe tenerne conto al fine della verifica
dell’esistenza di una perdita durevole di valore
SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE
Fair value (esemplificazione di valutazione)
Alfa decide di stimare il fair value del proprio immobile con il market approach
A tale fine, considera altre 4 transazioni avvenute nella medesima zona in periodi recenti su
immobili aventi caratteristiche similari
L’appartamento accatastato ad uso abitativo è un immobile di prestigio composto da 7 vani,
ha una superficie di 170mq2, al secondo piano di un edificio condominiale, ubicato nella zona
centrale y in Via z della città G in scarso stato manutentivo
Prezzo
Data
Sup.
Balcone
Num garage
Posto mac
Manut
C1
850.000
30.06.t
170 mq2
(14-26)
(1-0)
(0-1)
(1-2)
C2
800.000
30.09.t
165 mq2
(14-12)
(1-1)
(0-0)
(1-1)
C3
900.000
30.09.t
188 mq2
(14-28)
(1-0)
(0-0)
(1-2)
C4
920.000
30.09.t
179 mq2
(14-25)
(1-1)
(0-1)
(1-2)
Subject
30.12.t
170 mq2
14
1
0
1
33
SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE
Fair value (esemplificazione di valutazione)
Prezzo data: la data è modificata in base a un indice mercantile pari al 2% annuo:
P(data) = Prezzo immobile x * (-i/12) * n, laddove “i” è l’indice mercantile e “n” è il numero dei mesi che
intercorre tra la data della transazione comparabile e la data di riferimento della valutazione (30.11.t)
Prezzo marginale della superficie principale (teorema mercantile:
P’ = [Ptot/ (Sup1 + ΣΠ * S)] * ơ, laddove: “P’” è il prezzo marginale della superficie principale; “Ptot” è il
prezzo complessivo; “Sup1” è la superficie principale, “Π” è il rapporto mercantile, “S” sono le altre
superfici e nella fattispecie specifica la superficie dei balconi; “ơ” il rapporto di posizione. Il prezzo
marginale più basso è preso come riferimento per le pertinenti rettifiche
Prezzo marginale della superficie dei balconi:
Pb = P’ * Π * (Ss –Sb), laddove: “Pb” è il prezzo marginale della superficie dei balconi; “Ss“ è la
superficie del balcone del subject; “Sb” è la superficie del balcone del comparabile
Prezzo marginale numero garage. È pari a €50.000 per unità
Prezzo marginale posto macchina. È pari a €20.000 per unità
Prezzo marginale stato di manutenzione. È determinato in funzione del passaggio da un livello ad un
altro. I livelli considerati sono: 1 = stato di manut. scarso; 2 = stato di manut. sufficiente; 3 = stato di
manut. buono. Il passaggio da un livello a un altro è pari a €30.000, da un livello a due successivi è pari
a €60.000
34
SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE
Fair value (esemplificazione di valutazione)
C1
C2
C3
C4
Prezzo
850.000
800.000
900.000
920 .000
Data
30.06.t
- 8.500
30.09.t
- 4.000 30.09.t
- 4.500
30.09.t
-4.600
30.09.t
Superficie
principale
(mq2)
Superficie
balcone (mq2)
170 – 170
0
170 - 165
22.850 170 – 188
-82.260
170 - 179
-41.130
170 - 170
(14-26)
-16.452
(14-12)
2.700
(14-28)
- 19.194 (14-25)
-15.081
14
50.000
(1-1)
0
(1-0)
50.000
(1-1)
0
1
-20.000
(0-0)
0
(0-0)
0
(0-1)
-20.000
0
-30.000
(1-1)
0
(1-2)
-30.000
(1-2)
-30.000
1
Numero
(1-0)
garage
Posto
(0-1)
macchina
Stato
di (1-2)
manutenzione
Prezzo
corretto
825.048
821.550
814.082
Subject
813.789
35
Valore d’
d’uso – Discounted cash flow
n sintesi, in base a quanto previsto dall’OIC 9, per determinare il valore d’uso con la tecnica di
attualizzazione dei flussi finanziari occorre:
•stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che derivano –ossia che possono essere direttamente
attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente- dall’uso continuativo dell’attività
e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile, in una libera transazione fra parti consapevoli e
disponibili
•applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri (OIC 9, par.r18 e 19)
Ancora, la stima dei flussi finanziari futuri non include:
•i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento. In sostanza, l’attualizzazione
dentifica tali valori in un’ottica asset side, ossia la netto degli oneri finanziari
•pagamenti o rimborsi fiscali, ossia al netto della gestione tributaria
•investimenti futuri (per esempio, ristrutturazioni, miglioramenti od ottimizzazioni) per i quali la società non
si sia già obbligata (OIC 9, par.20)
La società utilizza i piani o le previsioni più recenti. I piani non dovrebbero superare un orizzonte temporale
di cinque anni. Le proiezioni più ampie possono essere basate su un tasso stabile o in diminuzione, a meno
che possa essere giustificato un tasso crescente (vedi esempio)
Valore d’
d’uso – Discounted cash flow
In merito al tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale, l’OIC 9, (par.22)
dispone che il tasso:
sia al lordo delle imposte; e
rifletta il valore temporale del denaro (free-risk rate) e i rischi specifici dell’attività per i
quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate (premium risk)
La perdita durevole di valore rilevata su una unità generatrice di flussi di cassa deve essere
imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’unità nel
seguente ordine:
in primo luogo, al valore dell’avviamento allocato sulla UGC;
infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna
attività che fa parte dell’UGC (OIC 9, par.23)
La UGC a cui l’avviamento è allocato riflette le motivazioni per cui l’avviamento si è
generato. La UGC può coincidere con la società
Gli oneri pluriennali?
Valore d’
d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una
singola attività
attività
In data 31.12.t Alfa mantiene in bilancio un brevetto il cui valore netto contabile è pari a €378.000. Il
periodo residuo per l’ammortamento è di 7 esercizi. Il valore residuo del brevetto è assunto pari a zero.
Il tasso di sconto, calcolato al lordo dell’imposizione fiscale in linea con i flussi è stato determinato pari al
6%, tenendo in considerazione la perdita di valore della moneta e i rischi specifici
Periodo
20X1
20X2
20X3
20X4
20X5
20X6
20X7
-5%
-5%
Flusso di cassa Fattore
di Valore
stimato
attualizzazione
attualizzato
(%)
65.000
0.94
61.100
72.000
0.89
64.080
65.000
0,84
54.600
60.000
0,79
47.400
60.000
0,75
45.000
57.000
0,70
39.900
55.290
0,66
36.491
348.570
Dato che il fair value al netto dei costi è inferiore del valore d’uso e che, quindi, il valore d’uso è
rappresentato dall’attualizzazione dei flussi di cassi, avremo una svalutazione pari a €378.000 – €348.570
= €29.430
Valore d’
d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una UGC
In data 31.12.t Alfa è proprietaria di un macchinario il cui valore netto contabile è pari a
€312.000. Il periodo residuo per l’ammortamento è di 5 esercizi.
Non è possibile identificare separatamente i flussi di cassa attribuibili al macchinario. La
UGC di cui il macchinario fa parte si compone di un altro macchinario del valore netto di
€385.000 e di un impianto di €290.000. In aggiunta, si rileva che alla UGC è stato
attribuito un avviamento avente valore al 31.21.t di 53.000
Periodo
20X1
20X2
20X3
20X4
20X5
Flusso di cassa Fattore
di Valore
stimato
attualizzazione
attualizzato
(%)
210.000
0.94
197.400
250.000
0.89
222.500
278.000
0,84
233.520
270.000
0,79
213.300
270.000
0,75
202.500
1.069.220
Valore d’
d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una UGC
Ai fini della determinazione dell’imputazione dell’eventuale attribuzione della perdita
durevole di valore, avremmo dovuto determinare, in caso di rilevazione di una perdita
durevole di valore, il valore complessivo della UGC e definire il peso percentuale dei
singoli beni
Macchinario a
Macchinario b
Impianto
Avviamento
Valore contabile
312.000
385.000
290.000
53.000
1.040.000
Valore %
32
39
29
na
100
Valore d’
d’uso – Capacità
Capacità d’ammortamento
La capacità d’ammortamento costituisce la tecnica contabile originariamente prevista dall’OIC 16 per la
determinazione delle perdite durevoli di valore. Questa “confronta la capacità di ammortamento dei futuri
esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio” (OIC 9, par.30)
In definitiva, la capacità di ammortamento è una tecnica articolata sui valori reddituali e, quindi, maggiormente
collegata ai dati contabili rispetto all’attualizzazione dei flussi di cassa. In termini economico-aziendale, la
finalità del metodo consiste nel verificare se i ricavi originati dall’investimento sono capaci di coprire i costi
correlati allo stesso; tra i costi riferibili all’investimento sono compresi, oltre all’ammortamento (contabile) del
bene, i costi fissi, i costi variabili, nonché gli oneri finanziari imputabili al bene
È un dato di fatto che un bene singolo possa difficilmente produrre ricavi, in virtù del fatto che solitamente i
beni immobilizzati sono inseriti in un processo produttivo e agiscono in concomitanza con altri beni
egualmente finalizzati alla produzione aziendale. In tale contesto, l’OIC ritiene opportuno esaminare i flussi
reddituali attribuibili al ramo d’azienda a cui il bene immobilizzato appartiene. Nel caso in cui il ramo d’azienda
rappresenti l’unica attività produttiva posta in essere, costi e ricavi potrebbero coincidere con gli elementi
reddituali caratteristici dell’intera struttura
Il “valore economico significativo” prodotto negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita
concorre alla determinazione della capacità di ammortamento
La revisione dei principi contabili nazionali
Valore d’uso – Capacità di ammortamento (UGC)
Esempio 1: La società Alfa produce sciarpe per mezzo dell’utilizzo dei due macchinari x e y. Il
Cda ha previsto che entrambi i macchinari siano utilizzabili sino al termine dell’esercizio t+4.
Il macchinario x ha un valore netto contabile di €380.000 alla data di chiusura dell’esercizio t,
mentre il macchinario y ha un valore netto contabile alla medesima data di €350.000. Per
semplicità non consideriamo le imposte derivanti da attività ordinaria
Flussi economici (in t+1
t+2
euro)
Ricavi attesi
315.000
Costi attesi
85.000
Costi variabili
Costi fissi
Oneri finanziari
Capacità
d’ammortamento
t+3
300.000
95.000
t+4
275.000
95.000
40.000
43.000
40.000
53.000
40.000
53.000
40.000
48.000
2.000
2.000
2.000
2.000
230.000
205.000
180.000
Totale
280.000
90.000
1.170.000
365.000
190.000
805.000
I flussi di ricavi attesi sono capaci di coprire i costi correlati e recuperare l’investimento dei
macchinari nello stato produttivo in cui questi si trovano alla data di riferimento del bilancio.
In termini contabili, la differenza tra ricavi attesi e costi attesi (€805.000) copre
l’ammortamento residuo dei due macchinari (€380.000 + €350.000=€730.000)
La revisione dei principi contabili nazionali
Valore d’uso - Capacità di ammortamento (UGC)
Esempio 2: Partendo dalla situazione delineata nell’Esempio 1, seppur modificando la
composizione e l’entità dei costi, poniamo che sia attribuibile alla struttura produttiva dei
macchinari x e y anche un avviamento pari a €120.000 ripartibile nei 4 esercizi presi in
considerazione. Per semplicità non consideriamo le imposte derivanti da attività ordinaria
Flussi economici (in t+1
t+2
t+3
t+4
euro)
Ricavi attesi
305.000
295.000
290.000
Costi attesi
110.000
115.000
115.000
Costi variabili
Costi fissi
Oneri finanziari
Capacità
d’ammortamento
Totale
280.000
110.000
65.000
60.000
50.000
45.000
43.000
53.000
53.000
53.000
2.000
2.000
2.000
2.000
195.000
180.000
175.000
170.000
1.170.000
450.000
720.000
L’azienda non produce un margine tale (€720.000) da poter coprire il capitale investito
(€380.000 + €350.000 + €120.000=€850.000)
La perdita è attribuibile all’avviamento (€120.000) e, quindi, la perdita eccedente la
svalutazione integrale dell’ammortamento (€130.000-€120.000=10.000) per €5.200
(€380.000/730.000 *10.000) al cespite x e per €4.800 (€350.000/730.000 *10.000) al cespite y
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Classificazione e cambiamenti di destinazione
Gli elementi dell’attivo patrimoniale sono iscritti nell’attivo immobilizzato o nel circolante a seconda della destinazione che ad essi
ttribuisce l’organo di direzione
’OIC con i nuovi Principi specifica che ai fini della classificazione conta la prospettiva o meno di un titolo in un dato portafoglio
cd “management intent”): volontà e capacità di detenere il titolo
Un titolo di debito o una partecipazione può in circostanze “ eccezionali ” essere cambiato di destinazione; per es., può essere
postato dal circolante all’immobilizzato a seguito di “mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo
mministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell’azienda” (OIC 20, par.51; OIC 21, par.56)
nuovi OIC 20 e OIC 21 prevedono che il titolo che cambia di destinazione sia valutato a tale data con il vecchio criterio e da que
momento in avanti con il nuovo criterio
n sostanza, un titolo che passa dal circolante all’immobilizzato deve essere valutato alla data di cambiamento di destinazione al
minore tra costo e valore desumibile dall’andamento del mercato e in seguito (ossia da quel momento in avanti) al costo storico,
onsiderando le eventuali svalutazioni dovute a perdite durevoli di valore
CONTABILIZZAZIONE DEI CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE: NUOVI OIC 20 E
OIC 21
51. Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione - al momento del trasferimento stesso - dei criteri
valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
• il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite
durature di valore;
• il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il
valore di mercato.
52. Alla fine dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la
sua nuova classificazione. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di
destinazione del titolo sono indicati nella nota integrativa.»
58.
Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione - al momento del trasferimento stesso dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
a)
il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di
valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato;
b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
59.
I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della
partecipazione sono indicati nella nota integrativa.
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Spese di cessione
n ossequio al divieto di compensazione, non è più previsto di computare le spese di cessione, all’operazione di dismissione
ei titoli; tali oneri sono imputati in conto economico in relazione alla loro natura, così come previsto in linea generale dal
odice civile e dal documento int. n.1 dell’OIC 12
Esempio
Una quota partecipativa iscritta a 150 è ceduta a 170. Le spese di cessione sono pari a 5
Previgente OIC 20
Plusvalenza = 170 -5 -150
= 15
Attuale OIC 21
Plusvalenza = 170 – 150
= 20
Oneri di cessione
= 5
(imputati in conto economico secondo la loro natura)
empre in funzione della imputazione delle componenti economiche connesse ai titoli immobilizzati, vale la pena
videnziare –come fatto da OIC nelle sue introduzioni- che è stata confermata la previsione per la quale le plusvalenze e
minusvalenze derivanti da dismissioni sono classificate nell’area ordinaria -C16) Altri proventi finanziari o C17) Interessi e
ltri oneri finanziari- o nell’area straordinaria -E20 Proventi o E21 Oneri- in base a quanto disposto in termini generali
all’OIC 29 nella sezione dedicata agli “eventi e operazioni straordinarie”
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Metodi di valutazione (titoli e partecipazioni immobilizzati)
l metodo del costo specifico resta il criterio di valutazione di riferimento dei titoli immobilizzati
Le nuove versioni di OIC 20 e 21, estendono l’utilizzo dei metodi di valutazione delle determinazione del costo delle
manenze (lifo, fifo e costo medio ponderato) anche a titoli e partecipazioni immobilizzati
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Premio di sottoscrizione e negoziazione e scarto di negoziazione
(titoli immobilizzati)
ono ripartiti per competenza economica
È consentita la ripartizione pro-rata temporis per la durata di possesso del titolo
tesse disposizioni per il provento finanziario dell’investimento dei titoli senza cedola (zero coupon)
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Svalutazione partecipazioni immobilizzate: fattori endogeni ed esogeni
Esempi fattori endogeni che possono condurre
a una perdita durevole di valore
perdite operative divenute fisiologiche
eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve
periodo, rispetto al volume d'affari
obsolescenza tecnologica degli impianti o dei
processi produttivi
un perdurante oneroso stato di tensione
finanziaria al quale non si possa porre rimedio
Esempi fattori esogeni che possono condurre
a una perdita durevole di valore
• crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento in
direzione opposta a quella auspicata dall'impresa
• sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato
all'adeguamento dei costi di produzione e vendita
• nuove leggi e regolamentazione che danneggiano la redditività dell'impresa
• perdita di quote di mercato
• abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa
• altre evidenze di significative perdite durevoli di valore.
Il nuovo OIC 21 considera tra gli “altri” fattori che possono individuare una perdita durevole di valore, oltre a una eccessiva
distribuzione di dividendi, anche il mancato esercizio di un diritto di opzione (OIC 21, par. 34)
Tale mancato esercizio è considerato per default una perdita durevole di valore nella precedente versione dell’OIC 20
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Svalutazione partecipazioni immobilizzate
l legislatore dell’art.2426 al punto 3 afferma che “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio,
isulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale
minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
ettifica effettuata”
Una perdita di valore non è durevole se può essere recuperata in un “breve arco temporale”
La perdita è “assorbile” qualora vi siano piani e/o programmi che attestino il recupero delle condizioni
conomico-finanziarie e, quindi, la temporaneità della perdita
La perdita di valore sul mercato (per i titoli azionari quotati) non automaticamente porta a una svalutazione
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Svalutazione partecipazioni immobilizzate e mancata conferma delle norme
sul decreto anti-crisi per titoli di debito e partecipazioni
La versione conclusiva del documento dispone che “la perdita durevole di valore è determinata confrontando
alore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai
benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante” (OIC 21, par. 30)
L’inserimento del capoverso, di fatto solo relativamente nuovo per la prassi professionale, introduce un paio d
spetti di rilievo:
il valore contabile è comparato con il valore recuperabile
il valore recuperabile è identificativo dei benefici futuri in entrata per l’impresa in possesso della
partecipazione
NB: le società hanno potuto godere per un lustro della norma transitoria dettata originariamente dal dlgs 185/2008 (cd «decreto anti-crisi»
convertito poi in legge con la legge 02/2009), confermata annualmente da specifici decreti ministeriali
La norma concedeva alle imprese, considerata la “eccezionale situazione di turbolenza”, di valutare i titoli di debito e partecipativi del
circolante in base alle norme delle immobilizzazioni finanziarie in materia di svalutazione
Per la redazione dei bilanci degli esercizi 2013, la norma non è stata confermata. Quindi, le disposizioni inerenti le svalutazioni devono
essere esaminate dagli operatori con attenzione
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Valutazione di titoli e partecipazioni del circolante
l riferimento per misurare il valore desumibile dall’andamento del mercato può teoricamente essere identificato con:
il dato puntuale di fine esercizio, ritenuto non rappresentativo dell’andamento del mercato (OIC 21, par.50), poiché
otenzialmente legato a situazioni transitorie legate alla partecipazione
la media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, ritenuto congruo
nuovi OIC 20 e OIC 21 prevedono di tenere in considerazione ai fini valutativi anche gli eventi che si sono verificati dopo
a data di chiusura dell’esercizio, così che:
nel caso in cui le quotazioni successive alla data di chiusura evidenzino un deterioramento delle condizioni economiconanziarie della partecipata, si può ritenere (anche se tale assunzione potrebbe essere vinta) che il deterioramento già
sistesse alla data di riferimento del bilancio. In caso contrario, l’impresa ne dà informazione nella nota integrativa, in
ssequio ai principi generali fissati dall’OIC 29
nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione dello stesso, i
rezzo di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione in bilancio. A differenz
i quanto previsto dal Documento interpretativo n.3, che considera tale condizione solo per le svalutazioni- il nuovo
rincipio tiene in considerazione anche le circostanze in cui la partecipazione sia ceduta ad un prezzo superiore al valore
ontabile
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Azioni proprie: attribuzione azioni proprie sotto forma di dividendi
È una tematica precedentemente non trattata
La nuova versione del Principio chiarisce che tali operazioni non determinino, in capo alla partecipante, la rilevazione di
roventi da dividendi. Il valore di iscrizione della partecipata non muta di valore a seguito dell’operazione; per tale motivo,
on vi è ragione di iscrivere componenti economiche a livello di conto economico
’operazione è assimilata per la partecipata ad un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale,
eguito dall’imputazione delle riserve azioni proprie a capitale
La definizione del trattamento contabile inerente l’attribuzione di azioni proprie sotto forma di dividendi risulta essere in
nea con le due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 26 del 2011 e n. 12 del 2012, seppur queste siano
viluppate nella prospettiva della società partecipata e siano focalizzate sugli aspetti squisitamente fiscali
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Azioni proprie: attribuzione azioni proprie sotto forma di dividendi
Esempio - attribuzione di azioni proprie sotto forma di dividendi
l capitale sociale della società Beta S.p.A., pari a 400.000 è rappresentato da 180.000 azioni possedute dalla società Gamma
.p.A., da 180.000 della Società Alfa S.p.A. e 40.000 da azioni proprie, acquistate precedentemente a 40.000. In data 30/04
ell’esercizio t viene deliberata la distribuzione dei dividendi – per 40.000 - mediante l’attribuzione delle azioni proprie
ossedute in portafoglio
ocietà partecipanti
Le società partecipanti non rilevano alcun componente positivo di reddito, poiché non vi è alcun accrescimento di valore
er le stesse. La situazione dal punto di vista patrimoniale-finanziario ed economico resta nella sostanza invariata.
Occorrerà, perciò darne apposita informazione secondo quanto richiesta dalle apposite disposizioni
OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Azioni proprie: attribuzione azioni proprie sotto forma di dividendi (segue)
ocietà partecipata
La società partecipata rileva l’operazione, evidenziando la distribuzione delle azioni proprie sotto forma di dividendi, con il
ontestuale annullamento delle azioni proprie e la liberazione della riserva per azioni proprie in portafoglio. Tale operazion
on rileva -in coerenza con quanto detto prima con riferimento al comportamento contabile delle partecipanti- dal punto d
ista reddituale, poiché non vi è distribuzione di ricchezza, configurando questa operazione nella sostanza per la partecipata
na riduzione del patrimonio con annullamento delle azioni patrimonio e successivo aumento gratuito del capitale, tramite
lascio della riserva azioni proprie in portafoglio
30/04
Utile d’esercizio
Azionisti c/dividendi
40.000
30/04
Azionisti c/dividendi
Azione proprie
40.000
30/04
Riserva azioni proprie in portafoglio
Riserva disponibile
40.000
Saluti
[email protected]