OIC - ODC Caserta
Transcript
OIC - ODC Caserta
I nuovi principi contabili nazionali OIC: analisi delle principali novità novità e dei più più rilevanti impatti applicativi Il quadro normativo nazionale e internazionale in materia di bilancio delle imprese Prof. Matteo Pozzoli Caserta, 13 febbraio 2015 Università degli Studi di Napoli Parthenope Una premessa: funzione, “cronistoria” cronistoria” e origine dei rincipi contabili OIC Principi Nel contesto normativo italiano (civil law), la funzione dei Principi contabili nazionali consiste in: • integrare la normativa in materia di bilancio, quando questa è carente, e • interpretare la normativa in materia di bilancio, quando questa è (o può essere) ambigua Il dpr 136/1975 originariamente richiamò il concetto dei “corretti principi contabili” ai fini della “certificazione” del bilancio delle società quotate La Commissione istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti –a cui si aggregò anche la componente dei Ragionieri (CNDC-CNR)- iniziò ad emanare i principi contabili nazionali a partire dal 1975 La CONSOB riconobbe i principi della professione «ufficialmente» con la delibera 1079/1982 Una premessa: funzione, “cronistoria” cronistoria” e origine dei Principi contabili OIC • Il dlgs 127/1991 – con entrata in vigore a partire dai bilanci dell’esercizio 1993- comportò una revisione integrale dei principi contabili nazionali sino a quel momento emanati • A partire dal 1994 furono ri-emanati i nuovi principi contabili nazionali • La riforma organica del diritto societario ha reso necessaria una “integrazione” delle norme tecniche contenute nei Principi • Nel 2005 furono emanati, quindi, i Principi «aggiornati» Gli obiettivi del progetto Nel mese di maggio del 2010, l’OIC ha avviato un progetto di omplessiva revisione dei Principi contabili nazionali finalizzato a: emanare un set organico e coordinato di norme rivedere le disposizioni alla luce dei mutamenti normativi, ocalizzando l’attenzione sulle esigenze degli attuali destinatari ei documenti OIC, ossia le piccole e medie imprese Recepire, laddove opportuno, le best practice in uso progetto ha comportato la pubblicazione di 20 Principi contabili Lo sviluppo del progetto • Consultazione pubblica (Maggio-Luglio 2010) • Pubblicazione delle bozze dei Principi revisionati (dicembre 2011 – febbraio 2014) • Revisione dei documenti sulla base dei commenti pervenuti • Emanazione di una prima tranche (OIC 15, OIC 20 e OIC 21) nel giugno 2014, di una seconda (corposa) tranche di documenti nell’agosto 2014 e dell’OIC 24, Immobilizzazioni immateriali, nel gennaio2015 plicabili a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2013 LO STATO DELL’ARTE AZIONE PRECEDENTE (31 DICEMBRE 2013) NUOVA CONFIGURAZIONE Bilancio d’esercizio – finalità e postulati Composizione e schemi del bilancio d’esercizio Le rimanenze di magazzino Disponibilità liquide I crediti Le immobilizzazioni materiali Il bilancio consolidato Ratei e risconti I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di subordinato – I debiti OIC 11 Bilancio d’esercizio – finalità e postulati OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (agosto 2014) OIC 13 Rimanenze di magazzino (agosto 2014) OIC 14 Disponibilità liquide (agosto 2014) OIC 15 Crediti* (giugno 2014) OIC 16 Immobilizzazioni materiali (agosto 2014) OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (agosto 2014) OIC 18 Ratei e risconti (agosto 2014) OIC 19 Debiti (agosto 2014) Titoli e partecipazioni Il metodo del patrimonio netto Conti d’ordine Lavori in corso su ordinazione Le immobilizzazioni immateriali Il trattamento contabile delle imposte sul reddito Operazioni, attività e passività in valuta estera Il Patrimonio netto Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime li, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti nuti dopo la data di chiusura dell’esercizio Bilanci intermedi OIC 20 Titoli di debito* (giugno 2014) OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie* (giugno 2014) OIC 22 Conti d’ordine (agosto 2014) OIC 23 Lavori in corso su ordinazione (agosto 2014) OIC 24 Immobilizzazioni immateriali (gennaio 2015) OIC 25 Imposte sul reddito (agosto 2014) OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera (agosto 2014) OIC 28 Patrimonio netto (agosto 2014) OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, corr di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la data di chius dell’esercizio (agosto 2014) OIC 30 Bilanci intermedi OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto (agosto 2014) ndice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1 ncipio contabile nazionale OIC 1 I principali effetti della riforma del o societario sulla redazione del bilancio d’esercizio 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (maggio 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota ativa (marzo 2006) 4 Fusione e scissione (marzo 2006) 5 Bilanci di liquidazione (gennaio 2007) 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio (giugno 2008) Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 1 Il Principio contabile nazionale OIC 1 I principali effetti della riforma de diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio (maggio 2005) OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (magg 2005) OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa (marzo 2006) OIC 4 Fusione e scissione (marzo 2006) OIC 5 Bilanci di liquidazione (gennaio 2007) OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio (giugno 2008 7 I certificati verdi (agosto 2011) 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra (febbraio 2013) OIC 7 I certificati verdi (agosto 2011) OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra (febbraio 2013) OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (agosto 2014)** OIC 10 Rendiconto finanziario (agosto 2014)*** * Sostituisce le pertinenti parti dei precedenti OIC 16 e OIC 24 *** Sostituisce la pertinente parte del precedente OIC 12 Il format dei “nuovi” nuovi” OIC • Il format è stato, laddove possibile, uniformato e standardizzato • Lo schema “base” comprende: • ambito di applicazione • definizioni • classificazione • rilevazione iniziale • valutazione e rilevazione successiva • informazioni in nota integrativa • I riferimenti normativi sono stati trasferiti nelle appendici Cosa cambia nelle nuove versioni • Le norme di riferimento restano immutate. I cambiamenti sono, perciò, concentrati sull’analisi tecnico-applicativa • Disposizioni maggiormente prescrittive e meno “discorsive” • Sono state eliminate analisi di natura giuridica, professionale o “accademica”. Sono documenti adesso prevalentemente contabili e principles based • Sono stati inserite talune esemplificazioni pratiche “Blocchi” Blocchi” di modifiche aggiornamento ambito di applicazione approccio semplificazione MODIFICHE coordinamento modifiche di tecnica restyling ANALISI IN DETTAGLIO DELLO STATO PATRIMONIALE: ATTIVITA’ ATTIVITA’ A. B. C. D. CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali III Immobilizzazioni finanziarie ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze II Crediti III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide RATEI E RISCONTI II Immobilizzazioni materiali Classificazione (art.2424) • • • • • • • • • • Attivo …….. b) Immobilizzazioni ……. II Immobilizzazioni materiali 1. Terreni e fabbricati 2. Impianti e macchinari 3. Attrezzature industriali e commerciali 4. Altri beni 5. Immobilizzazioni in corso e acconti Approccio per componenti (terreni(terreni-fabbricati) C 16 (vecchia versione) OIC (nuova versione) el caso di cespiti che comprendono accessori, omponenti o pertinenze, aventi una vita utile durata inferiore al cespite principale si lcola l'ammortamento di tali componenti paratamente dal cespite principale, salvo il so in cui ciò non sia praticabile. Se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. […..] erreni-fabbricati el caso in cui il valore dei fabbricati incorpori nche quello dei terreni sui quali essi insistono, valore dei terreni va scorporato ai fini ell'ammortamento sulla base di stime. In quei si, invece, in cui il terreno ha un valore in uanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso ene meno il costo di bonifica può azzerare erosimilmente quello del terreno, con la onseguenza che anch' esso va ammortizzato. Terreni-fabbricati Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato. Gli oneri finanziari (la visione del vecchio OIC 16) • Gli oneri finanziari “possono” essere capitalizzati. Questa scelta, però, non deve essere considerata come una decisione discrezionale • I principi contabili nazionali attualmente in vigore definiscono alcune condizioni che devono essere rispettate affinché tali oneri possano essere incorporati nel valore del bene: Gli interessi passivi sostenuti devono essere riferiti a capitali presi a prestito specificamente per l'acquisizione di immobilizzazioni Gli interessi capitalizzabili sono solo quelli maturati durante il “periodo di costruzione”, incluso il tempo (normale) di montaggio e messa a punto, sempre che tali tempi siano normali Il finanziamento è stato realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti Il tasso d'interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione è quello dell'interesse realmente sostenuto per il finanziamento a medio e lungo termine utilizzato Il valore, inclusivo dell'interesse, del cespite che è destinato a far parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, non può superare il valore recuperabile tramite l'uso La nuova versione dell’ dell’OIC 16 • OIC prevede, in sostanza, che gli oneri finanziari siano capitalizzabili quando soddisfano le seguenti condizioni: • sono stati effettivamente sostenuti • sono “oggettivamente determinabili” • non comportano che il valore del bene per la cui “costruzione” sono stati sostenuti sia superiore al valore recuperabile dello stesso • devono essere determinati al netto degli eventuali proventi finanziari percepiti Esempio - Capitalizzazione in presenza di finanziamenti di scopo e di finanziamenti generici In data 1° giugno 200t, la società ALFA appalta all’impresa BETA la costruzione di un impianto. Nel successivo prospetto sono indicati gli ammontari versati all’impresa di costruzione nel corso del 200t: Data pagamento 30 april 200t 1 settembre 200t 1 novembre 200t 1 dicembre 200t Totale Importo 200 400 250 320 1.120 I finanziamenti contratti dalla società ALFA durante l’esercizio per la costruzione dell’impianto: finanziamento di scopo assunto ad inizio maggio per un importo pari a 200 con un tasso annuale del 6,5 %; finanziamento generico assunto ad inizio aprile per un importo pari a 350 con un tasso annuale del 4%; finanziamento generico assunto ad inizio settembre per un importo pari a 500 con un tasso annuale del 5% La contabilizzazione degli oneri capitalizzabili passa attraverso i seguenti passaggi logici: •importo del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione; •calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili; •imputazione degli oneri finanziari capitalizzabili in bilancio. Esempio: 1) stima delle spese sostenute nell’ nell’esercizio su cui effettuare la capitalizzazione • Si ritiene accettabile identificare suddetto importo nel valore medio del bene durante l’esercizio Data 30 aprile 200t 31 maggio 200t 30 ottobre 200t 30 novembre 200t Importo 150 400 250 320 Periodo di Costo medio capitalizzazione accumulato 8/8 150 7/8 350 2/8 62,5 1/8 40 602,5 2) calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili • i) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti il finanziamento di scopo sono determinati in funzione degli interessi di competenza del periodo. Considerato, quindi, che: • • • • il tasso di interesse annuale è pari a 6,5%; il finanziamento è pari a 200; il periodo di costruzione coperto va da inizio maggio a fine esercizio (8 mesi), abbiamo che gli oneri finanziari di scopo sono: 200 * 6,5% * 8/12 = 8,7. • ii) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti i finanziamenti non di scopo coprono la differenza tra costo medio accumulato e finanziamento di scopo, ossia: 602,5 – 200 = 402,5. • Il tasso da applicare è pari alla media ponderata degli oneri finanziari in oggetto, ossia: 4% * (350/850) + 5% (500/850) = 4,6%. • Applicando il tasso al costo della costruzione rappresentativo dell’eccedenza del costo medio accumulato sul finanziamento di scopo per il periodo di costruzione, abbiamo che gli oneri finanziari capitalizzabili sui finanziamenti generici sono pari a: 402,5 * 4,6% * 8/12 = 12,34 Esempio • Gli oneri finanziari capitalizzabili pari alla sommatoria degli oneri finanziari capitalizzabili imputabili a finanziamenti di scopo e generici sono pari a 21,04 e vengono imputati in bilancio a incremento del bene in costruzione, avendo con contropartita la voce A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. 31/12/200t Immobilizzazioni in corso e acconti (B.II.5 S.P.) A Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Voce A.4. C.E) 21,04 Il valore delle immobilizzazioni materiali subisce variazioni per effetto di: 1) Ammortamento 2) Svalutazioni e rivalutazioni 3) Manutenzioni e riparazioni Criteri di ripartizione • I criteri di ripartizione generalmente accettati dalla prassi sono: a quote costanti a quote decrescenti, e a quote crescenti Ammortamento a quote decrescenti percentuale di ammortamento = numero di anni residui n (n + 1)/2 In base a quanto disposto, nel nostro esempio, perciò avremo che percentuale di ammortamento anno 1 = 5/ 5(5+1)/2 = 5/15 percentuale di ammortamento anno 2 = 4/ 5(5+1)/2 = 4/15 … Avremo, perciò, un piano di ammortamento simile a quello di seguito riportato Anno 1 2 3 4 5 Aliquota di ammortamento (%) 33,33 26,67 20,00 13,33 6,67 Quota di ammortamento 2.666,40 2.133,60 1.600,00 1.066,40 533,60 Fondo ammortamento 2.666,40 4.800,00 6.400,00 7.466,40 8.0000,00 Immobilizzazioni immateriali lassificazione (art.2424) Attivo …….. B) Immobilizzazioni I Immobilizzazioni immateriali 1. Costi di impianto e ampliamento Oneri pluriennali 2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno Beni immate e diritti 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5. Avviamento 6. Immobilizzazioni in corso e acconti 7. Altre Altre immobilizzazioni (Costi interni ed esterni per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto) Il valore residuo • Il valore residuo di un bene immateriale è presunto pari a zero, a meno che: • vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile; o • sia dimostrabile l’esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che permetta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dalla alienazione dell’attività immateriale al termine della vita utile e: • il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato, e • è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell’attività. • Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero Costi di addestramento e di riqualificazione • Sono capitalizzabili se: - assimilabili a costi di start-up; o - sono sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione, purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società. Devono risultare da un piano approvato dagli amministratori da cui risulti la capacità di assorbire i costi • Sono spesati i costi di riduzione straordinaria del personale Pagamenti dilazionati La regola precedentemente prevista per i brevetti di capitalizzazione del (solo) corrispettivo versato una tantum è stato riprodotto per licenze, marchi, concessioni, brevetti Adesso, l’OIC 24 dispone, infatti, che “L’onere pluriennale relativo al corrispettivo erogato una tantum (generalmente inizialmente), anche nei casi in cui il pagamento avvenga in maniera dilazionata, ossia mediante canoni periodici non correlati a tutta la durata della concessione, della licenza, o del periodo stimato di utilizzo del marchio o diritto simile (più brevetti, diritto d’autore), ma previsti per un periodo più breve, è iscritto tra i beni immateriali” I corrispettivi aggiuntivi non sono capitalizzabili. La norma –precedentemente prevista per i soli diritti d’autore- è adesso estesa a tutti i beni immateriali Avviamento “l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili” Cattivo affare • La regola per cui “[…] qualora la suddetta eccedenza fosse dovuta ad un “cattivo affare” ovvero a decisioni dell'acquirente, incorporante o risultante dalla fusione, che non siano direttamente correlabili alla redditività dell'azienda acquisita, incorporata, fusa, o beneficiaria della scissione, quali ad esempio la decisione di eliminare un concorrente o di introdursi in un nuovo mercato, essa è considerata una componente negativa di reddito” NON è stata riprodotta nel Principio. In sostanza, è stata eliminata l’ipotesi del cattivo affare OIC 9 – Svalutazioni di immobilizzazioni non finanziarie OIC ha emanato nel novembre 2013 una “proposta” di modello di analisi per la verifica dell’esistenza e della misurazione delle “perdite durevoli di valore” La proposta interessa le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali, superando quanto già contenuto nella Bozza di OIC 16 Il paradigma concettuale è tratto dagli IFRS con notevoli similitudini con l’IFRS for SMEs L’OIC 9 è stato pubblicato nell’agosto 2014 e si applica a partire dai bilanci che chiudono l’esercizio il 31 dicembre 2014 Svalutazioni di immobilizzazioni non finanziarie Schema logico di riferimento Esiste evidenza che il valore netto contabile possa non essere recuperato tramite l'uso? si Verifica perdita durevole di valore comparazione tra Valore recuperabile + alto tra Fair value (valore equo) Valore d’uso Attualizzazione flussi finanziari (applicabile da tutte le società) Capacità d’ammortamento (applicabile da società di dimensione non grande) Valore contabile Fair value “La migliore evidenza del valore equo di un’attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di vendita. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale. Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore equo sono sottratti i costi di vendita.” (OIC 9, par.17) Il fair value dell’OIC 9 rappresenta, di fatto, un market value, come già evidenziato dagli Standard di valutazione internazionali (International Valuation Standards) e nazionali (Principi Italiani di Valutazione). Fair value (esemplificazione) L’azienda Gamma ha un immobile avente un valore netto contabile di €150.000. Il valore d’uso è pari a €135.000 Esiste un offerta di vendita vincolante che risulta valida alla data di riferimento del bilancio per €168.000 L’immobile non è svalutato Valore netto contabile = €150.000 Valore recuperabile = €168.000 Se, però, esistessero costi di vendita, occorrerebbe tenerne conto al fine della verifica dell’esistenza di una perdita durevole di valore SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Fair value (esemplificazione di valutazione) Alfa decide di stimare il fair value del proprio immobile con il market approach A tale fine, considera altre 4 transazioni avvenute nella medesima zona in periodi recenti su immobili aventi caratteristiche similari L’appartamento accatastato ad uso abitativo è un immobile di prestigio composto da 7 vani, ha una superficie di 170mq2, al secondo piano di un edificio condominiale, ubicato nella zona centrale y in Via z della città G in scarso stato manutentivo Prezzo Data Sup. Balcone Num garage Posto mac Manut C1 850.000 30.06.t 170 mq2 (14-26) (1-0) (0-1) (1-2) C2 800.000 30.09.t 165 mq2 (14-12) (1-1) (0-0) (1-1) C3 900.000 30.09.t 188 mq2 (14-28) (1-0) (0-0) (1-2) C4 920.000 30.09.t 179 mq2 (14-25) (1-1) (0-1) (1-2) Subject 30.12.t 170 mq2 14 1 0 1 33 SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Fair value (esemplificazione di valutazione) Prezzo data: la data è modificata in base a un indice mercantile pari al 2% annuo: P(data) = Prezzo immobile x * (-i/12) * n, laddove “i” è l’indice mercantile e “n” è il numero dei mesi che intercorre tra la data della transazione comparabile e la data di riferimento della valutazione (30.11.t) Prezzo marginale della superficie principale (teorema mercantile: P’ = [Ptot/ (Sup1 + ΣΠ * S)] * ơ, laddove: “P’” è il prezzo marginale della superficie principale; “Ptot” è il prezzo complessivo; “Sup1” è la superficie principale, “Π” è il rapporto mercantile, “S” sono le altre superfici e nella fattispecie specifica la superficie dei balconi; “ơ” il rapporto di posizione. Il prezzo marginale più basso è preso come riferimento per le pertinenti rettifiche Prezzo marginale della superficie dei balconi: Pb = P’ * Π * (Ss –Sb), laddove: “Pb” è il prezzo marginale della superficie dei balconi; “Ss“ è la superficie del balcone del subject; “Sb” è la superficie del balcone del comparabile Prezzo marginale numero garage. È pari a €50.000 per unità Prezzo marginale posto macchina. È pari a €20.000 per unità Prezzo marginale stato di manutenzione. È determinato in funzione del passaggio da un livello ad un altro. I livelli considerati sono: 1 = stato di manut. scarso; 2 = stato di manut. sufficiente; 3 = stato di manut. buono. Il passaggio da un livello a un altro è pari a €30.000, da un livello a due successivi è pari a €60.000 34 SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI NON FINANZIARIE Fair value (esemplificazione di valutazione) C1 C2 C3 C4 Prezzo 850.000 800.000 900.000 920 .000 Data 30.06.t - 8.500 30.09.t - 4.000 30.09.t - 4.500 30.09.t -4.600 30.09.t Superficie principale (mq2) Superficie balcone (mq2) 170 – 170 0 170 - 165 22.850 170 – 188 -82.260 170 - 179 -41.130 170 - 170 (14-26) -16.452 (14-12) 2.700 (14-28) - 19.194 (14-25) -15.081 14 50.000 (1-1) 0 (1-0) 50.000 (1-1) 0 1 -20.000 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) -20.000 0 -30.000 (1-1) 0 (1-2) -30.000 (1-2) -30.000 1 Numero (1-0) garage Posto (0-1) macchina Stato di (1-2) manutenzione Prezzo corretto 825.048 821.550 814.082 Subject 813.789 35 Valore d’ d’uso – Discounted cash flow n sintesi, in base a quanto previsto dall’OIC 9, per determinare il valore d’uso con la tecnica di attualizzazione dei flussi finanziari occorre: •stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che derivano –ossia che possono essere direttamente attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente- dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili •applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri (OIC 9, par.r18 e 19) Ancora, la stima dei flussi finanziari futuri non include: •i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento. In sostanza, l’attualizzazione dentifica tali valori in un’ottica asset side, ossia la netto degli oneri finanziari •pagamenti o rimborsi fiscali, ossia al netto della gestione tributaria •investimenti futuri (per esempio, ristrutturazioni, miglioramenti od ottimizzazioni) per i quali la società non si sia già obbligata (OIC 9, par.20) La società utilizza i piani o le previsioni più recenti. I piani non dovrebbero superare un orizzonte temporale di cinque anni. Le proiezioni più ampie possono essere basate su un tasso stabile o in diminuzione, a meno che possa essere giustificato un tasso crescente (vedi esempio) Valore d’ d’uso – Discounted cash flow In merito al tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale, l’OIC 9, (par.22) dispone che il tasso: sia al lordo delle imposte; e rifletta il valore temporale del denaro (free-risk rate) e i rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate (premium risk) La perdita durevole di valore rilevata su una unità generatrice di flussi di cassa deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’unità nel seguente ordine: in primo luogo, al valore dell’avviamento allocato sulla UGC; infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC (OIC 9, par.23) La UGC a cui l’avviamento è allocato riflette le motivazioni per cui l’avviamento si è generato. La UGC può coincidere con la società Gli oneri pluriennali? Valore d’ d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una singola attività attività In data 31.12.t Alfa mantiene in bilancio un brevetto il cui valore netto contabile è pari a €378.000. Il periodo residuo per l’ammortamento è di 7 esercizi. Il valore residuo del brevetto è assunto pari a zero. Il tasso di sconto, calcolato al lordo dell’imposizione fiscale in linea con i flussi è stato determinato pari al 6%, tenendo in considerazione la perdita di valore della moneta e i rischi specifici Periodo 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 20X6 20X7 -5% -5% Flusso di cassa Fattore di Valore stimato attualizzazione attualizzato (%) 65.000 0.94 61.100 72.000 0.89 64.080 65.000 0,84 54.600 60.000 0,79 47.400 60.000 0,75 45.000 57.000 0,70 39.900 55.290 0,66 36.491 348.570 Dato che il fair value al netto dei costi è inferiore del valore d’uso e che, quindi, il valore d’uso è rappresentato dall’attualizzazione dei flussi di cassi, avremo una svalutazione pari a €378.000 – €348.570 = €29.430 Valore d’ d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una UGC In data 31.12.t Alfa è proprietaria di un macchinario il cui valore netto contabile è pari a €312.000. Il periodo residuo per l’ammortamento è di 5 esercizi. Non è possibile identificare separatamente i flussi di cassa attribuibili al macchinario. La UGC di cui il macchinario fa parte si compone di un altro macchinario del valore netto di €385.000 e di un impianto di €290.000. In aggiunta, si rileva che alla UGC è stato attribuito un avviamento avente valore al 31.21.t di 53.000 Periodo 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 Flusso di cassa Fattore di Valore stimato attualizzazione attualizzato (%) 210.000 0.94 197.400 250.000 0.89 222.500 278.000 0,84 233.520 270.000 0,79 213.300 270.000 0,75 202.500 1.069.220 Valore d’ d’uso - Attualizzazione dei flussi finanziari di una UGC Ai fini della determinazione dell’imputazione dell’eventuale attribuzione della perdita durevole di valore, avremmo dovuto determinare, in caso di rilevazione di una perdita durevole di valore, il valore complessivo della UGC e definire il peso percentuale dei singoli beni Macchinario a Macchinario b Impianto Avviamento Valore contabile 312.000 385.000 290.000 53.000 1.040.000 Valore % 32 39 29 na 100 Valore d’ d’uso – Capacità Capacità d’ammortamento La capacità d’ammortamento costituisce la tecnica contabile originariamente prevista dall’OIC 16 per la determinazione delle perdite durevoli di valore. Questa “confronta la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio” (OIC 9, par.30) In definitiva, la capacità di ammortamento è una tecnica articolata sui valori reddituali e, quindi, maggiormente collegata ai dati contabili rispetto all’attualizzazione dei flussi di cassa. In termini economico-aziendale, la finalità del metodo consiste nel verificare se i ricavi originati dall’investimento sono capaci di coprire i costi correlati allo stesso; tra i costi riferibili all’investimento sono compresi, oltre all’ammortamento (contabile) del bene, i costi fissi, i costi variabili, nonché gli oneri finanziari imputabili al bene È un dato di fatto che un bene singolo possa difficilmente produrre ricavi, in virtù del fatto che solitamente i beni immobilizzati sono inseriti in un processo produttivo e agiscono in concomitanza con altri beni egualmente finalizzati alla produzione aziendale. In tale contesto, l’OIC ritiene opportuno esaminare i flussi reddituali attribuibili al ramo d’azienda a cui il bene immobilizzato appartiene. Nel caso in cui il ramo d’azienda rappresenti l’unica attività produttiva posta in essere, costi e ricavi potrebbero coincidere con gli elementi reddituali caratteristici dell’intera struttura Il “valore economico significativo” prodotto negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita concorre alla determinazione della capacità di ammortamento La revisione dei principi contabili nazionali Valore d’uso – Capacità di ammortamento (UGC) Esempio 1: La società Alfa produce sciarpe per mezzo dell’utilizzo dei due macchinari x e y. Il Cda ha previsto che entrambi i macchinari siano utilizzabili sino al termine dell’esercizio t+4. Il macchinario x ha un valore netto contabile di €380.000 alla data di chiusura dell’esercizio t, mentre il macchinario y ha un valore netto contabile alla medesima data di €350.000. Per semplicità non consideriamo le imposte derivanti da attività ordinaria Flussi economici (in t+1 t+2 euro) Ricavi attesi 315.000 Costi attesi 85.000 Costi variabili Costi fissi Oneri finanziari Capacità d’ammortamento t+3 300.000 95.000 t+4 275.000 95.000 40.000 43.000 40.000 53.000 40.000 53.000 40.000 48.000 2.000 2.000 2.000 2.000 230.000 205.000 180.000 Totale 280.000 90.000 1.170.000 365.000 190.000 805.000 I flussi di ricavi attesi sono capaci di coprire i costi correlati e recuperare l’investimento dei macchinari nello stato produttivo in cui questi si trovano alla data di riferimento del bilancio. In termini contabili, la differenza tra ricavi attesi e costi attesi (€805.000) copre l’ammortamento residuo dei due macchinari (€380.000 + €350.000=€730.000) La revisione dei principi contabili nazionali Valore d’uso - Capacità di ammortamento (UGC) Esempio 2: Partendo dalla situazione delineata nell’Esempio 1, seppur modificando la composizione e l’entità dei costi, poniamo che sia attribuibile alla struttura produttiva dei macchinari x e y anche un avviamento pari a €120.000 ripartibile nei 4 esercizi presi in considerazione. Per semplicità non consideriamo le imposte derivanti da attività ordinaria Flussi economici (in t+1 t+2 t+3 t+4 euro) Ricavi attesi 305.000 295.000 290.000 Costi attesi 110.000 115.000 115.000 Costi variabili Costi fissi Oneri finanziari Capacità d’ammortamento Totale 280.000 110.000 65.000 60.000 50.000 45.000 43.000 53.000 53.000 53.000 2.000 2.000 2.000 2.000 195.000 180.000 175.000 170.000 1.170.000 450.000 720.000 L’azienda non produce un margine tale (€720.000) da poter coprire il capitale investito (€380.000 + €350.000 + €120.000=€850.000) La perdita è attribuibile all’avviamento (€120.000) e, quindi, la perdita eccedente la svalutazione integrale dell’ammortamento (€130.000-€120.000=10.000) per €5.200 (€380.000/730.000 *10.000) al cespite x e per €4.800 (€350.000/730.000 *10.000) al cespite y OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Classificazione e cambiamenti di destinazione Gli elementi dell’attivo patrimoniale sono iscritti nell’attivo immobilizzato o nel circolante a seconda della destinazione che ad essi ttribuisce l’organo di direzione ’OIC con i nuovi Principi specifica che ai fini della classificazione conta la prospettiva o meno di un titolo in un dato portafoglio cd “management intent”): volontà e capacità di detenere il titolo Un titolo di debito o una partecipazione può in circostanze “ eccezionali ” essere cambiato di destinazione; per es., può essere postato dal circolante all’immobilizzato a seguito di “mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo mministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell’azienda” (OIC 20, par.51; OIC 21, par.56) nuovi OIC 20 e OIC 21 prevedono che il titolo che cambia di destinazione sia valutato a tale data con il vecchio criterio e da que momento in avanti con il nuovo criterio n sostanza, un titolo che passa dal circolante all’immobilizzato deve essere valutato alla data di cambiamento di destinazione al minore tra costo e valore desumibile dall’andamento del mercato e in seguito (ossia da quel momento in avanti) al costo storico, onsiderando le eventuali svalutazioni dovute a perdite durevoli di valore CONTABILIZZAZIONE DEI CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE: NUOVI OIC 20 E OIC 21 51. Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione - al momento del trasferimento stesso - dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto: • il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore; • il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato. 52. Alla fine dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione del titolo sono indicati nella nota integrativa.» 58. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione - al momento del trasferimento stesso dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto: a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 59. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa. OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Spese di cessione n ossequio al divieto di compensazione, non è più previsto di computare le spese di cessione, all’operazione di dismissione ei titoli; tali oneri sono imputati in conto economico in relazione alla loro natura, così come previsto in linea generale dal odice civile e dal documento int. n.1 dell’OIC 12 Esempio Una quota partecipativa iscritta a 150 è ceduta a 170. Le spese di cessione sono pari a 5 Previgente OIC 20 Plusvalenza = 170 -5 -150 = 15 Attuale OIC 21 Plusvalenza = 170 – 150 = 20 Oneri di cessione = 5 (imputati in conto economico secondo la loro natura) empre in funzione della imputazione delle componenti economiche connesse ai titoli immobilizzati, vale la pena videnziare –come fatto da OIC nelle sue introduzioni- che è stata confermata la previsione per la quale le plusvalenze e minusvalenze derivanti da dismissioni sono classificate nell’area ordinaria -C16) Altri proventi finanziari o C17) Interessi e ltri oneri finanziari- o nell’area straordinaria -E20 Proventi o E21 Oneri- in base a quanto disposto in termini generali all’OIC 29 nella sezione dedicata agli “eventi e operazioni straordinarie” OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Metodi di valutazione (titoli e partecipazioni immobilizzati) l metodo del costo specifico resta il criterio di valutazione di riferimento dei titoli immobilizzati Le nuove versioni di OIC 20 e 21, estendono l’utilizzo dei metodi di valutazione delle determinazione del costo delle manenze (lifo, fifo e costo medio ponderato) anche a titoli e partecipazioni immobilizzati OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Premio di sottoscrizione e negoziazione e scarto di negoziazione (titoli immobilizzati) ono ripartiti per competenza economica È consentita la ripartizione pro-rata temporis per la durata di possesso del titolo tesse disposizioni per il provento finanziario dell’investimento dei titoli senza cedola (zero coupon) OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Svalutazione partecipazioni immobilizzate: fattori endogeni ed esogeni Esempi fattori endogeni che possono condurre a una perdita durevole di valore perdite operative divenute fisiologiche eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi un perdurante oneroso stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio Esempi fattori esogeni che possono condurre a una perdita durevole di valore • crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa • sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato all'adeguamento dei costi di produzione e vendita • nuove leggi e regolamentazione che danneggiano la redditività dell'impresa • perdita di quote di mercato • abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa • altre evidenze di significative perdite durevoli di valore. Il nuovo OIC 21 considera tra gli “altri” fattori che possono individuare una perdita durevole di valore, oltre a una eccessiva distribuzione di dividendi, anche il mancato esercizio di un diritto di opzione (OIC 21, par. 34) Tale mancato esercizio è considerato per default una perdita durevole di valore nella precedente versione dell’OIC 20 OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Svalutazione partecipazioni immobilizzate l legislatore dell’art.2426 al punto 3 afferma che “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, isulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della ettifica effettuata” Una perdita di valore non è durevole se può essere recuperata in un “breve arco temporale” La perdita è “assorbile” qualora vi siano piani e/o programmi che attestino il recupero delle condizioni conomico-finanziarie e, quindi, la temporaneità della perdita La perdita di valore sul mercato (per i titoli azionari quotati) non automaticamente porta a una svalutazione OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Svalutazione partecipazioni immobilizzate e mancata conferma delle norme sul decreto anti-crisi per titoli di debito e partecipazioni La versione conclusiva del documento dispone che “la perdita durevole di valore è determinata confrontando alore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante” (OIC 21, par. 30) L’inserimento del capoverso, di fatto solo relativamente nuovo per la prassi professionale, introduce un paio d spetti di rilievo: il valore contabile è comparato con il valore recuperabile il valore recuperabile è identificativo dei benefici futuri in entrata per l’impresa in possesso della partecipazione NB: le società hanno potuto godere per un lustro della norma transitoria dettata originariamente dal dlgs 185/2008 (cd «decreto anti-crisi» convertito poi in legge con la legge 02/2009), confermata annualmente da specifici decreti ministeriali La norma concedeva alle imprese, considerata la “eccezionale situazione di turbolenza”, di valutare i titoli di debito e partecipativi del circolante in base alle norme delle immobilizzazioni finanziarie in materia di svalutazione Per la redazione dei bilanci degli esercizi 2013, la norma non è stata confermata. Quindi, le disposizioni inerenti le svalutazioni devono essere esaminate dagli operatori con attenzione OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Valutazione di titoli e partecipazioni del circolante l riferimento per misurare il valore desumibile dall’andamento del mercato può teoricamente essere identificato con: il dato puntuale di fine esercizio, ritenuto non rappresentativo dell’andamento del mercato (OIC 21, par.50), poiché otenzialmente legato a situazioni transitorie legate alla partecipazione la media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, ritenuto congruo nuovi OIC 20 e OIC 21 prevedono di tenere in considerazione ai fini valutativi anche gli eventi che si sono verificati dopo a data di chiusura dell’esercizio, così che: nel caso in cui le quotazioni successive alla data di chiusura evidenzino un deterioramento delle condizioni economiconanziarie della partecipata, si può ritenere (anche se tale assunzione potrebbe essere vinta) che il deterioramento già sistesse alla data di riferimento del bilancio. In caso contrario, l’impresa ne dà informazione nella nota integrativa, in ssequio ai principi generali fissati dall’OIC 29 nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione dello stesso, i rezzo di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione in bilancio. A differenz i quanto previsto dal Documento interpretativo n.3, che considera tale condizione solo per le svalutazioni- il nuovo rincipio tiene in considerazione anche le circostanze in cui la partecipazione sia ceduta ad un prezzo superiore al valore ontabile OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Azioni proprie: attribuzione azioni proprie sotto forma di dividendi È una tematica precedentemente non trattata La nuova versione del Principio chiarisce che tali operazioni non determinino, in capo alla partecipante, la rilevazione di roventi da dividendi. Il valore di iscrizione della partecipata non muta di valore a seguito dell’operazione; per tale motivo, on vi è ragione di iscrivere componenti economiche a livello di conto economico ’operazione è assimilata per la partecipata ad un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale, eguito dall’imputazione delle riserve azioni proprie a capitale La definizione del trattamento contabile inerente l’attribuzione di azioni proprie sotto forma di dividendi risulta essere in nea con le due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 26 del 2011 e n. 12 del 2012, seppur queste siano viluppate nella prospettiva della società partecipata e siano focalizzate sugli aspetti squisitamente fiscali OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Azioni proprie: attribuzione azioni proprie sotto forma di dividendi Esempio - attribuzione di azioni proprie sotto forma di dividendi l capitale sociale della società Beta S.p.A., pari a 400.000 è rappresentato da 180.000 azioni possedute dalla società Gamma .p.A., da 180.000 della Società Alfa S.p.A. e 40.000 da azioni proprie, acquistate precedentemente a 40.000. In data 30/04 ell’esercizio t viene deliberata la distribuzione dei dividendi – per 40.000 - mediante l’attribuzione delle azioni proprie ossedute in portafoglio ocietà partecipanti Le società partecipanti non rilevano alcun componente positivo di reddito, poiché non vi è alcun accrescimento di valore er le stesse. La situazione dal punto di vista patrimoniale-finanziario ed economico resta nella sostanza invariata. Occorrerà, perciò darne apposita informazione secondo quanto richiesta dalle apposite disposizioni OIC 20 TITOLI E OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Azioni proprie: attribuzione azioni proprie sotto forma di dividendi (segue) ocietà partecipata La società partecipata rileva l’operazione, evidenziando la distribuzione delle azioni proprie sotto forma di dividendi, con il ontestuale annullamento delle azioni proprie e la liberazione della riserva per azioni proprie in portafoglio. Tale operazion on rileva -in coerenza con quanto detto prima con riferimento al comportamento contabile delle partecipanti- dal punto d ista reddituale, poiché non vi è distribuzione di ricchezza, configurando questa operazione nella sostanza per la partecipata na riduzione del patrimonio con annullamento delle azioni patrimonio e successivo aumento gratuito del capitale, tramite lascio della riserva azioni proprie in portafoglio 30/04 Utile d’esercizio Azionisti c/dividendi 40.000 30/04 Azionisti c/dividendi Azione proprie 40.000 30/04 Riserva azioni proprie in portafoglio Riserva disponibile 40.000 Saluti [email protected]