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RISOLUZIONE N. 7
Roma, 14 maggio 2002
Ministero dell’economia e delle finanze
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
REPARTO
VI
Prot. n. 8314/2002/DPF/UFF
Alla XXX s.p.a.
ROMA
(Rif. nota : IMPINDIR Prit. 16/FC/ms)
OGGETTO: Tassa (Tosap) e canone (Cosap) per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche. Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende esercenti attività
strumentali a quelle di erogazione dei pubblici servizi. Applicabilità
degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art.
18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La XXX s.p.a. ha chiesto di conoscere se le occupazioni realizzate dalla
propria controllata, la YYY s.p.a., possano essere considerate, ai fini
dell’applicazione della tassa (TOSAP) o del canone (COSAP) per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche, effettuate nell’ambito dello svolgimento di un’attività
strumentale a quella diretta all’erogazione di un pubblico servizio e se quindi
possano essere attratte al particolare regime di tassazione previsto dagli artt. 46
e 47 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dall’art. 18 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
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L’ente richiedente precisa che la società controllata gestisce una rete di
metanodotti per il trasporto del gas naturale dai punti di approvvigionamento
nazionali ed esteri ai punti di consegna delle reti locali di distribuzione. In alcuni
casi la società stessa fornisce direttamente il gas naturale ai cosiddetti grandi
utenti, quali industrie, ospedali, caserme e convitti.
A parere di codesta società l’attività della propria controllata rientra tra
quelle strumentali all’erogazione di un pubblico servizio poiché l’art. 8, comma 1,
della Legge 23 maggio 2000, n. 164, ha espressamente stabilito che “l’attività di
trasporto e di dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico” e
che le imprese che svolgono dette attività ”sono tenute ad allacciare alla propria
rete gli utenti che ne facciano richiesta”. Un’ulteriore conferma di quanto
sostenuto è stata individuata nel successivo art. 30, che prevede che “le opere
necessarie per l’importazione, trasporto, stoccaggio …sono dichiarate di
pubblica utilità agli effetti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359.”
Secondo alcune amministrazioni locali, invece, le occupazioni realizzate
dalla società in questione non rientrano nell’ambito dell’esercizio di un’attività
strumentale a quella di erogazione di pubblico servizio e quindi non hanno ritenuto
applicabile lo speciale criterio di commisurazione della Tosap o del Cosap a tali
fattispecie.
Al riguardo, bisogna premettere che la disciplina delle occupazioni
permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da
aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali
ai servizi medesimi, è stata oggetto di una completa riformulazione ad opera
dell’art. 18 della Legge n. 488 del 1999, che ha dettato i criteri, ampiamente
illustrati nella circolare n. 32/E del 28 febbraio 2000, di determinazione forfetaria
sia della Tosap sia del Cosap per questa tipologia di occupazioni. Il particolare
criterio di determinazione della tassa o del canone è basato in sintesi sul prodotto
tra il numero degli utenti e le tariffe previste nel citato art. 18.
Per quanto concerne lo specifico quesito avanzato dalla XXX s.p.a., si deve
ritenere che le occupazioni realizzate dalla società controllata rientrano nel
particolare meccanismo di determinazione della tassa o del canone previsto
dall’art. 18 della Legge n. 488 del 1999, poiché l’attività che viene esercitata da
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detta società può configurarsi non solo strumentale ma anche attività di diretta
erogazione di un pubblico servizio.
Le norme richiamate nel quesito dimostrano, infatti, con sufficiente chiarezza
che la YYY s.p.a. svolge un’attività strumentale al processo di erogazione di un
servizio di pubblica utilità, qual è quello relativo alla erogazione del gas metano,
nel momento in cui fornisce detto bene naturale alle società che poi provvedono
all’interno dei comuni, attraverso le proprie reti locali, alla successiva distribuzione
del metano presso gli utenti privati. La società deve inoltre essere considerata
ente erogatore di un pubblico servizio nel caso in cui fornisce direttamente il gas
ai grandi utenti (industrie, ospedali, caserme e convitti).
Si deve concludere che in entrambe le ipotesi è, quindi, indifferente il tipo di
partecipazione della società in questione all’attività di erogazione del pubblico
servizio poiché le occupazioni realizzate dalla società stessa sono comunque
assoggettabili alle disposizioni contenute nell’art. 18 della Legge n. 488 del 1999.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO