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RISOLUZIONE N. 7 Roma, 14 maggio 2002 Ministero dell’economia e delle finanze DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI UFFICIO FEDERALISMO FISCALE REPARTO VI Prot. n. 8314/2002/DPF/UFF Alla XXX s.p.a. ROMA (Rif. nota : IMPINDIR Prit. 16/FC/ms) OGGETTO: Tassa (Tosap) e canone (Cosap) per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende esercenti attività strumentali a quelle di erogazione dei pubblici servizi. Applicabilità degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La XXX s.p.a. ha chiesto di conoscere se le occupazioni realizzate dalla propria controllata, la YYY s.p.a., possano essere considerate, ai fini dell’applicazione della tassa (TOSAP) o del canone (COSAP) per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, effettuate nell’ambito dello svolgimento di un’attività strumentale a quella diretta all’erogazione di un pubblico servizio e se quindi possano essere attratte al particolare regime di tassazione previsto dagli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dall’art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2 L’ente richiedente precisa che la società controllata gestisce una rete di metanodotti per il trasporto del gas naturale dai punti di approvvigionamento nazionali ed esteri ai punti di consegna delle reti locali di distribuzione. In alcuni casi la società stessa fornisce direttamente il gas naturale ai cosiddetti grandi utenti, quali industrie, ospedali, caserme e convitti. A parere di codesta società l’attività della propria controllata rientra tra quelle strumentali all’erogazione di un pubblico servizio poiché l’art. 8, comma 1, della Legge 23 maggio 2000, n. 164, ha espressamente stabilito che “l’attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico” e che le imprese che svolgono dette attività ”sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta”. Un’ulteriore conferma di quanto sostenuto è stata individuata nel successivo art. 30, che prevede che “le opere necessarie per l’importazione, trasporto, stoccaggio …sono dichiarate di pubblica utilità agli effetti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359.” Secondo alcune amministrazioni locali, invece, le occupazioni realizzate dalla società in questione non rientrano nell’ambito dell’esercizio di un’attività strumentale a quella di erogazione di pubblico servizio e quindi non hanno ritenuto applicabile lo speciale criterio di commisurazione della Tosap o del Cosap a tali fattispecie. Al riguardo, bisogna premettere che la disciplina delle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è stata oggetto di una completa riformulazione ad opera dell’art. 18 della Legge n. 488 del 1999, che ha dettato i criteri, ampiamente illustrati nella circolare n. 32/E del 28 febbraio 2000, di determinazione forfetaria sia della Tosap sia del Cosap per questa tipologia di occupazioni. Il particolare criterio di determinazione della tassa o del canone è basato in sintesi sul prodotto tra il numero degli utenti e le tariffe previste nel citato art. 18. Per quanto concerne lo specifico quesito avanzato dalla XXX s.p.a., si deve ritenere che le occupazioni realizzate dalla società controllata rientrano nel particolare meccanismo di determinazione della tassa o del canone previsto dall’art. 18 della Legge n. 488 del 1999, poiché l’attività che viene esercitata da 3 detta società può configurarsi non solo strumentale ma anche attività di diretta erogazione di un pubblico servizio. Le norme richiamate nel quesito dimostrano, infatti, con sufficiente chiarezza che la YYY s.p.a. svolge un’attività strumentale al processo di erogazione di un servizio di pubblica utilità, qual è quello relativo alla erogazione del gas metano, nel momento in cui fornisce detto bene naturale alle società che poi provvedono all’interno dei comuni, attraverso le proprie reti locali, alla successiva distribuzione del metano presso gli utenti privati. La società deve inoltre essere considerata ente erogatore di un pubblico servizio nel caso in cui fornisce direttamente il gas ai grandi utenti (industrie, ospedali, caserme e convitti). Si deve concludere che in entrambe le ipotesi è, quindi, indifferente il tipo di partecipazione della società in questione all’attività di erogazione del pubblico servizio poiché le occupazioni realizzate dalla società stessa sono comunque assoggettabili alle disposizioni contenute nell’art. 18 della Legge n. 488 del 1999. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO