Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
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Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Presupposto ed esclusioni. Soggetti passivi. Diverse tipologie di occupazione. Esenzioni. Adempimenti dei contribuenti La disciplina della tassa sulle occupazioni di suoli e aree pubbliche (Tosap) è contenuta negli articoli da 38 a 57 del Dlgs n. 507/1993, lo stesso che successivamente (articoli da 58 a 80) si occupa della tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu). Nonostante il nomen iuris, la Corte di cassazione (sentenze 253, 4976 e 6666, tutte del 1998) ha ritenuto che la natura giuridica del tributo ha i connotati dell'imposta e non della tassa, stante l'assenza di nesso sinallagmatico fra il pagamento richiesto e i servizi resi dall'ente impositore. A seconda che l'occupazione del suolo riguardi uno spazio di territorio appartenente al Comune o alla Provincia (demanio comunale o provinciale), cambia l'ente impositore che ha diritto di riscuotere il tributo. Presupposto della tassa ed esclusioni Com'è noto, nel diritto tributario il presupposto è l'evento che determina, direttamente o indirettamente, il sorgere dell'obbligazione tributaria; tale elemento, che costituisce l'atto iniziale d'ogni forma d'imposizione ed è necessario per definire l'ambito di applicazione del tributo, determina non solo cosa è tassato, ma anche quando l'oggetto della tassazione si deve manifestare ai fini dell'imposizione. Per la Tosap, il presupposto si individua nell'occupazione, a qualsiasi titolo, di un bene pubblico, con conseguente sottrazione dello stesso all'uso indiscriminato da parte della collettività; ciò tuttavia non è sufficiente per far sorgere l'obbligazione tributaria, occorrendo l'ulteriore condizione del beneficio economico (vantaggio diretto o indiretto) che il contribuente ritrae dall'utilizzo del suolo pubblico. Infatti, come ben precisato dal ministero delle Finanze (risoluzione n. 46/1995) a proposito di occupazioni realizzate con addobbi, festoni o luminarie, queste sono state ritenute escluse dal tributo in quanto "pur potendosi individuare il presupposto nel fatto materiale dell'occupazione, non si riscontra, nella generalità dei casi, quella diretta correlazione tra utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi, che costituisce uno dei principi cardine della imposizione disciplinata dal D. Lgs. 507/1993". Analogamente, non realizzano la previsione normativa le cosiddette "occupazioni necessitate", cioè gli utilizzi di suolo pubblico realizzati per eseguire lavori appaltati dall'ente impositore per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli stessi; in tali casi, l'occupazione avviene per scelta direttamente imputabile all'ente impositore e il suolo pubblico mantiene la sua individualità sì che, al termine dei lavori, torna nella disponibilità della collettività. Costituiscono, pertanto, oggetto della Tosap: • • • l'occupazione realizzata su strade, corsi, piazze e, comunque, beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile di Comuni e Province l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo (esclusi balconi, verande, bow-windows) l'occupazione di aree private sulle quali esiste una servitù di pubblico passaggio costituita nei modi previsti dalla legge (risoluzione n. 64/E del 19/5/2000: decorso del tempo, atto negoziale e procedimento espropriativo) e mediante "dicatio ad patriam" (circolare n. 13/E del 25/3/94: deroga al criterio della titolarità dello spazio occupato; mero fatto giuridico di mettere volontariamente una cosa propria a disposizione della collettività) • l'occupazione di strade statali o provinciali che attraversano Comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti (quarto comma dell'articolo 38). Restano, invece, escluse dal tributo le seguenti occupazioni: • • occupazioni del patrimonio disponibile di Comuni e Province e del demanio statale (eccetto ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 38) occupazioni necessitate (Cassazione n. 12432 del 16/12/93 e n. 11665 del 9/11/95), trattandosi di utilizzi di suolo pubblico realizzati unicamente per eseguire lavori appaltati dall'ente impositore per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli stessi. Soggetti passivi Considerato che la Tosap è fondata sull'occupazione di suolo pubblico (appartenente a Comuni e Province) e considerato, altresì, che lo strumento per mezzo del quale tali enti territoriali concedono l'utilizzazione del proprio demanio indisponibile è l'autorizzazione e/o la concessione, per individuare il soggetto passivo basta rifarsi al soggetto titolare di tale autorizzazione/concessione, mentre è irrilevante la persona che utilizza in concreto lo spazio interessato. In mancanza di un provvedimento amministrativo (occupazione abusiva), soggetto passivo del tributo è colui che materialmente occupa l'area pubblica. Le diverse tipologie di occupazione Le concrete modalità di calcolo della tassa e, conseguentemente, il quantum dell'obbligazione tributaria, varia sensibilmente in ragione della tipologia dell'occupazione posta in essere dal contribuente. A tal proposito, la disposizione contenuta nell'articolo 42 del Dlgs n. 507/1993 distingue due categorie di occupazioni e precisamente: a) occupazioni permanenti, ovvero aventi durata, risultante dal provvedimento amministrativo, almeno pari o superiore a un anno, calcolato in base delle risultanze del provvedimento amministrativo e con riguardo non alla data di scadenza del provvedimento, bensì al numero dei giorni di occupazione effettivamente concessi b) occupazioni temporanee, cioè aventi durata inferiore all'anno. Nel primo caso, in via del tutto generale e salvo eventuali riduzioni deliberate dall'ente locale, l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, non suscettibile di frazionamento, anche se l'occupazione inizia e termina nel corso dell'anno o è realizzata non in via continuativa. In caso di occupazione temporanea, il criterio di tassazione è riferito non al giorno, bensì al tempo di occupazione e all'effettiva superficie occupata. Un'ulteriore tipologia di occupazione è costituita da quella abusiva o di fatto, nella quale il comportamento del contribuente non risulta legittimato da alcun atto amministrativo; in tali casi, l'imposta dovuta viene calcolata sulla base della tariffa giornaliera prevista per le occupazioni temporanee, aumentata del 20 per cento, senza che sia possibile il riconoscimento di eventuali riduzioni del tributo. Sempre nell'ambito delle diverse tipologie di occupazione, nella Tosap acquistano particolare rilevanza quelle che riguardano il sottosuolo e il soprassuolo, connesse all'installazione di condutture e tubi che permettono l'erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, eccetera), nonché quelle realizzate con impianti di risalita (funivie, seggiovie, eccetera). Per tali occupazioni - a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per effetto del secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 488/1999 - i gestori di erogazione di pubblici servizi dovranno corrispondere il canone in misura fissa per ogni utenza, con un minimo di un milione di lire, nella seguente misura: - Comuni fino a 20mila abitanti, 0,77 euro per ogni utenza - Comuni con più di 20mila abitanti, 0,65 euro per ogni utenza - Province, 20 per cento di quanto dovuto ai Comuni siti nel territorio provinciale. Le esenzioni Le ipotesi di esenzione sono tassativamente stabilite dall'articolo 49 del Dlgs n. 507/1993 e riguardano: • • • • • • • • • occupazioni realizzate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi occupazioni effettuate da enti religiosi, purché finalizzate all'esercizio del culto occupazioni effettuate da enti pubblici non commerciali, purché finalizzate all'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica occupazioni realizzate mediante apposizione di tabelle informative (non pubblicitarie), di orologi a uso della collettività e di aste delle bandiere occupazioni realizzate con autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione a privati e con vetture a trazione animale occupazioni occasionali, di durata non superiore a quella prevista nei regolamenti di polizia municipale, o connesse alla sosta dei veicoli per le operazioni di carico e scarico merci (soste presso i distributori di carburante e aree di servizio) occupazioni con impianti adibiti a pubblici servizi, purché l'impianto venga devoluto gratuitamente al Comune o alla Provincia al termine della concessione (occupazioni realizzate con cassonetti) occupazioni di aree cimiteriali occupazioni connesse ad accessi carrabili destinati a portatori di handicap. Nell'ambito dell'ampio potere regolamentare concesso agli enti locali dall'articolo 52 del Dlgs n. 446/1997, i Comuni e le Province possono stabilire ulteriori e diverse ipotesi di esenzione, nel rispetto del vincolo di bilancio. Adempimenti dei contribuenti L'articolo 50 del Dlgs n. 507/1993 stabilisce termini e modalità per l'adempimento dell'onere tributario posto dalla legge a carico dei soggetti passivi della Tosap, nei cui confronti si sia verificato il presupposto impositivo e tali adempimenti differiscono a seconda che si tratti di occupazione permanente o temporanea. Nel primo caso, il tributo va corrisposto - previa compilazione di un modulo messo a disposizione dal Comune che deve essere restituito all'ente impositore o spedito per raccomandata senza avviso di ricevimento - entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione/concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le occupazioni temporanee, il termine di pagamento della tassa coincide con la data di scadenza dell'occupazione; con la compilazione del modulo di versamento, il contribuente assolve anche l'onere di dichiarazione. Infine, l'articolo 50 del Dlgs n. 507/1993 prevede la possibilità di corrispondere la Tosap a rate, invece che in unica soluzione, in caso di importi superiori a 258,23 euro: la rateizzazione si attua in quattro rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.