Detrazioni fiscali e compiti dell`amministratore

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Detrazioni fiscali e compiti dell`amministratore
Detrazioni fiscali e compiti dell’amministratore
Per richiedere le agevolazioni fiscali per le opere di manutenzione e di ristrutturazione
dell’edificio serve il consenso dell’assemblea ? Il singolo condomino è obbligato ad
attenersi ad una delibera assembleare che, rinunciando alle agevolazioni, opta per far
eseguire i lavori “in nero”?
E’ ormai ben noto a tutti gli amministratori che a partire dall’anno 1998 è stata data la
possibilità ai condomini di detrarre dalla propria Irpef una percentuale delle spese
sostenute per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti sulle parti
comuni dell’edificio condominiale. Con la legge n. 457/98 ( e sue successive modifiche
ed integrazioni) si è voluto non solo incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, ma soprattutto dare un duro colpo all’evasione fiscale collegata ai lavori in
condominio, attraverso la previsione dell’obbligo, a pena di decadenza
dall’agevolazione fiscale, di richiedere agli esecutori dei lavori il rilascio di regolare
fattura. Anche all’amministratore è stato attribuito un preciso compito, quello cioè di
attivare un semplice procedura per poter far usufruire il predetto beneficio ai singoli
proprietari, consistente, in estrema sintesi, nella compilazione di apposita modulistica
ed invio della stessa presso il Centro di Servizi delle imposte dirette con l’allegazione
di una serie di documenti espressamente elencati dalla legge stessa. Pochi incombenti
quindi, ma rigorosi, al cui mancato rispetto consegue l’impossibilità per i condomini di
avvantaggiarsi di tali agevolazioni fiscali. Non sempre i condomini lo sanno, ma non
v’è dubbio che spetta all’amministratore, in previsione di opere di manutenzione da
eseguirsi sulle parti comuni dell’edificio, portarli a conoscenza di questa opportunità,
senza neppure dare il minimo credito alle eventuali richieste avanzate da alcuni di loro
di magari rinunciare alla fatturazione pur di spendere di meno. C’è infatti un più ampio
principio che l’amministratore deve rispettare nello svolgimento del proprio incarico:
quello di eseguirlo con la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, vale a dire
con quella diligenza prevista dagli artt. 1176 e 1710 del codice civile dal cui mancato
rispetto può scaturire una serie di responsabilità derivate dal concetto di colpa. E’
evidente che i benefici di cui trattasi vanno a favore non già del condominio, bensì dei
singoli condomini. Ciò significa che la decisione di dar corso alla pur semplice
procedura prevista dalla legge per godere delle agevolazioni fiscali non spetta
all’assemblea, essendo questa materia che non rientra per nulla nelle attribuzioni
elencate dall’art. 1135 c.c.: un eventuale diniego in tal senso espresso dall’assemblea a
maggioranza non sarebbe infatti vincolante per il singolo condomino assente o
dissenziente e neppure libererebbe l’amministratore da responsabilità per i danni a
questi arrecati per aver loro impedito di usufruire del beneficio fiscale. In tale ottica, la
professionalità che l’amministratore deve infondere nello svolgimento del proprio
incarico gli impone di compiere tutte le necessarie formalità per consentire ai
condomini, almeno potenzialmente, di godere delle detrazioni fiscali, lasciando poi ad
ognuno di loro la scelta se darvi in concreto applicazione.