Detrazioni fiscali e compiti dell`amministratore
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Detrazioni fiscali e compiti dell`amministratore
Detrazioni fiscali e compiti dell’amministratore Per richiedere le agevolazioni fiscali per le opere di manutenzione e di ristrutturazione dell’edificio serve il consenso dell’assemblea ? Il singolo condomino è obbligato ad attenersi ad una delibera assembleare che, rinunciando alle agevolazioni, opta per far eseguire i lavori “in nero”? E’ ormai ben noto a tutti gli amministratori che a partire dall’anno 1998 è stata data la possibilità ai condomini di detrarre dalla propria Irpef una percentuale delle spese sostenute per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti sulle parti comuni dell’edificio condominiale. Con la legge n. 457/98 ( e sue successive modifiche ed integrazioni) si è voluto non solo incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, ma soprattutto dare un duro colpo all’evasione fiscale collegata ai lavori in condominio, attraverso la previsione dell’obbligo, a pena di decadenza dall’agevolazione fiscale, di richiedere agli esecutori dei lavori il rilascio di regolare fattura. Anche all’amministratore è stato attribuito un preciso compito, quello cioè di attivare un semplice procedura per poter far usufruire il predetto beneficio ai singoli proprietari, consistente, in estrema sintesi, nella compilazione di apposita modulistica ed invio della stessa presso il Centro di Servizi delle imposte dirette con l’allegazione di una serie di documenti espressamente elencati dalla legge stessa. Pochi incombenti quindi, ma rigorosi, al cui mancato rispetto consegue l’impossibilità per i condomini di avvantaggiarsi di tali agevolazioni fiscali. Non sempre i condomini lo sanno, ma non v’è dubbio che spetta all’amministratore, in previsione di opere di manutenzione da eseguirsi sulle parti comuni dell’edificio, portarli a conoscenza di questa opportunità, senza neppure dare il minimo credito alle eventuali richieste avanzate da alcuni di loro di magari rinunciare alla fatturazione pur di spendere di meno. C’è infatti un più ampio principio che l’amministratore deve rispettare nello svolgimento del proprio incarico: quello di eseguirlo con la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, vale a dire con quella diligenza prevista dagli artt. 1176 e 1710 del codice civile dal cui mancato rispetto può scaturire una serie di responsabilità derivate dal concetto di colpa. E’ evidente che i benefici di cui trattasi vanno a favore non già del condominio, bensì dei singoli condomini. Ciò significa che la decisione di dar corso alla pur semplice procedura prevista dalla legge per godere delle agevolazioni fiscali non spetta all’assemblea, essendo questa materia che non rientra per nulla nelle attribuzioni elencate dall’art. 1135 c.c.: un eventuale diniego in tal senso espresso dall’assemblea a maggioranza non sarebbe infatti vincolante per il singolo condomino assente o dissenziente e neppure libererebbe l’amministratore da responsabilità per i danni a questi arrecati per aver loro impedito di usufruire del beneficio fiscale. In tale ottica, la professionalità che l’amministratore deve infondere nello svolgimento del proprio incarico gli impone di compiere tutte le necessarie formalità per consentire ai condomini, almeno potenzialmente, di godere delle detrazioni fiscali, lasciando poi ad ognuno di loro la scelta se darvi in concreto applicazione.