Ascensore: le responsabilità

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Ascensore: le responsabilità
ASCENSORE: LE RESPONSABILITA’
L’ascensore, così come tutti gli impianti comuni presenti
nel condominio, è soggetto a periodiche verifiche dirette a
garantirne il perfetto funzionamento. La vigente normativa
impone al proprietario dell’impianto o al suo rappresentante
di affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore
ad una ditta specializzata che operi esclusivamente con
personale abilitato. Ciò comporta l’obbligo per
l’amministratore di stipulare un apposito contratto che
impegni la ditta incaricata ad eseguire tutti quei controlli e
quegli interventi che la legge richiede per mantenere in
buono stato manutentivo l’impianto o le parti di esso. E’
pacifico che la responsabilità derivante dalla custodia dei
beni e degli impianti comuni è a carico sia di tutti i
condomini e sia dell’amministratore.
In particolare
quest’ultimo, nell’esecuzione del suo incarico, ha l’obbligo
di osservare la diligenza del buon padre di famiglia, di
eseguire cioè il suo lavoro con accortezza e prudenza che si
richiede ad una normale persona ben ordinata. Il mancato
rispetto da parte sua delle norme dettate in tema di sicurezza
degli impianti comuni lo espone a responsabilità di fronte
sia ai condomini e sia a terzi che si trovino a subire danni in
conseguenza della sua negligenza. E così, è sua la
responsabilità qualora non solo non affidi la manutenzione
dell’ascensore a ditta specializzata, ma anche quando non
controlli l’esecuzione in concreto delle verifiche da parte
della ditta stessa. Al termine delle periodiche verifiche,
infatti, la ditta rilascia un verbale positivo di idoneità
all’uso oppure, al contrario, un parere negativo con
l’indicazione degli interventi da eseguire sull’impianto per
salvaguardare la sicurezza degli utenti. Ebbene, in tale
ultimo caso l’amministratore, se vuole evitare l’insorgere di
sue personali responsabilità, deve provvedere senza indugio
a far eseguire detti interventi secondo le modalità indicategli
dalla ditta che ha eseguito le verifiche. Ma se non ci sono i
fondi per pagare la manutenzione ? L’amministratore ha
l’obbligo di sottoporre la spesa all’approvazione
dell’assemblea e di richiedere i fondi ai condomini. I
condomini hanno invece l’obbligo di approvare la spesa e di
versare le rispettive quote di loro competenza. Se non
pagano, deve essere fermato
il funzionamento
dell’ascensore sino a quando non siano eseguite tutte le
verifiche ed i controlli. In tal modo l’amministratore resta
esentato da responsabilità, che invece ricade sui condomini
nella loro totalità per i danni semmai derivanti
dall’ingiustificato rifiuto a concorrere alle spese.
La responsabilità dell’amministratore può essere anche di
natura penale, qualora si configuri, nel mancato controllo
del buon funzionamento dell’ascensore da parte sua, una
ipotesi di reato. Da tenere presente che la sua responsabilità
permane sino a quando, pur cessato dalla carica per
scadenza del termine annuale o per dimissioni, non venga
sostituito con la nomina di altro amministratore.