IL RIPARTO DELLA SPESA DELL`ACQUA La legge presume che gli
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IL RIPARTO DELLA SPESA DELL`ACQUA La legge presume che gli
IL RIPARTO DELLA SPESA DELL’ACQUA La legge presume che gli impianti per l’erogazione dell’acqua siano di proprietà comune sino al punto della loro diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, vale a dire sino a dove la tubazione della rete idrica passa al servizio della porzione di proprietà individuale. Sino a quel punto l’impianto è di proprietà del condominio, che può modificarne il percorso e la consistenza, assicurandone comunque la funzionalità a tutti i condomini. A ciò consegue che le riparazioni delle tubazioni posizionate all’interno dell’unità immobiliare devono restare a carico dei rispettivi proprietari, così che, qualora l’amministratore le faccia eseguire usando i fondi comuni, deve poi procedere ad addebitare gli esborsi sostenuti al singolo in sede di rendicontazione consuntiva. Si tratta comunque di una presunzione che può essere superata da una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale oppure nei singoli atti di compravendita, non potendosi infatti escludere che in essi si preveda che le tubature dell’acqua siano di proprietà esclusiva dei condomini indipendentemente dal loro posizionamento. Le spese per l’acqua comprendono sia i consumi addebitati dall’ente erogatore, con relativa tassa addizionale per gli scarichi, sia l’energia elettrica per il funzionamento della pompa o dell’eventuale autoclave e sia la manutenzione dell’impianto con l’eventuale decalcificazione. Sotto tale profilo è bene ricordare che precise disposizioni di legge impongono all’amministratore di vigilare sui rischi di alterazione della qualità dell’acqua in relazione allo stato dell’impianto di distribuzione, tenuto conto della presenza di vecchie tubazioni in ferro, di serbatoi di accumulo e di ristagni d’acqua. La ripartizione di tutte queste spese avviene generalmente in base al consumo e non alle tabelle millesimali, salvo diversa previsione contenuta nel regolamento del condominio. Il modo più sicuro per calcolare il consumo è quello “per contatori”, attraverso cioè l’installazione in ogni singola unità immobiliare di apposito contatore la cui lettura costituisce la base per l’addebito dei costi. Avuto infatti riguardo all’importo esposto nella fattura generale dell’ente erogatore, il consumo eccedente rispetto agli addebiti singoli imputabili ai servizi comuni di portierato o di giardino oppure, più in generale, alle dispersioni della rete idrica – deve essere attribuito alle spese generali da ripartirsi tra tutti i condomini per quota millesimale. In alternativa c’è il criterio “a persona” che, in quanto presuntivo, necessita però di un costante aggiornamento dell’anagrafico dei condomini da parte dell’amministratore. Ai locali adibiti ad uso diverso dall’abitazione l’addebito può avvenire sulla base di un ipotetico numero di persone variabile a seconda dell’attività ivi svolta. Con la maggioranza delle quote millesimali i condomini possono anche deliberare l’installazione di particolari dispositivi per migliorare le caratteristiche dell’acqua oppure dell’autoclave per garantirne il flusso anche ai piani alti dell’edificio. Le spese di installazione devono essere suddivise fra tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi, mentre quelle inerenti la manutenzione di tali dispositivi devono essere sommate a quelle del consumo e ripartite con il diverso criterio adottato dal condominio. Avv. Augusto Cirla