LA GARANZIA NELLA COMPRAVENDITA A) La

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LA GARANZIA NELLA COMPRAVENDITA A) La
LA GARANZIA NELLA COMPRAVENDITA
A) La compravendita di beni di consumo
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, c.d. Codice del consumo, definisce all’art. 3 il
consumatore come la persona fisica che agisce – nel nostro caso acquista – per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
A favore di tali soggetti il successivo art. 132 prevede che la garanzia abbia una durata biennale
decorrente dalla consegna del bene. Tale garanzia è valida purchè il consumatore-compratore
denunci il difetto di conformità al venditore entro il termine di mesi due dalla scoperta del
difetto stesso. In ogni caso, prevede il co. 4, l’azione di garanzia contro il venditore si prescrive
entro ventisei mesi dalla consegna del bene. E’ fatta salva l’ipotesi in cui dopo tale ultimo
termine il compratore sia convenuto in giudizio per ottenere il pagamento del bene
compravenduto, poiché in tal caso, qualora vi sia stata denuncia del difetto di conformità entro
due mesi dalla consegna, la garanzia potrà comunque essere fatta valere.
L’art. 134 sanziona con la nullità ogni clausola contrattuale, anteriore alla comunicazione al
venditore del difetto di conformità, volta a escludere o limitare – anche in modo indiretto - i
diritti riconosciuti al consumatore in punto conformità e garanzie commerciali dal Codice del
Consumo. Da tale disposizione discende che: a) sono validi patti contrattuali contenenti una
garanzia più lunga rispetto a quella biennale; b) sono valide le rinunce del consumatorecompratore ad avvalersi della garanzia purchè successive alla comunicazione del difetto.
Norme particolari disciplinano la compravendita di beni di consumo usati in quanto tutte le
norme del capo I del Titolo III del Codice del Consumo (cioè le disposizioni in tema di garanzia) si
applicano alla vendita di beni di consumo usati però limitatamente ai difetti non derivanti
dall’uso normale della cosa.
L’art. 134 riconosce al venditore la possibilità di limitare la durata della garanzia prevista dall’art.
132 ad un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno dalla consegna.
E’ opportuno precisare che le clausole contrattuali contenenti modifiche alla durata del periodo di
responsabilità oltre che rivestire la forma scritta (o essere contenute su altro supporto duraturo e
accessibile al consumatore) ed essere redatte in lingua italiana devono quantomeno indicare: 1) la
specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal Capo III Titolo I del Codice del
Consumo e che la garanzia medesima li lascia inalterati; 2) in modo chiaro e comprensibile
l’oggetto della garanzia e gli elementi necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione
territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
Il rispetto di tali requisiti è necessario in quanto la loro mancanza non conduce alla nullità della
clausola – come si potrebbe essere indotti a pensare – ma attribuisce al consumatore la possibilità
di valersene comunque.
B) La vendita ai professionisti
Una disciplina diversa riguarda, invece, i casi in cui i beni vengano venduti a professionisti, ossia
a persone fisiche e giuridiche che agiscono nell’esercizio della loro attività professionale e/o
imprenditoriale.
Tali rapporti sono esclusi dal Codice di Consumo e assoggettati alla disciplina della
compravendita prevista dal codice civile. In particolare, per quanto riguarda la garanzia contro
vizi e difetti agli artt. 1490 e ss. c.c.
In tema di durata l’art. 1495 prevede una durata annuale decorrente dalla consegna (termine
di prescrizione dell’azione) con l’obbligo per il compratore di denunciare i vizi entro il ben più
breve termine di otto giorni dalla scoperta. E’ consentito alle parti prevedere un termine di
denuncia diverso.
Anche la disciplina codicistica consente al compratore convenuto in giudizio per il pagamento del
prezzo di far valere la garanzia anche spirato il termine annuale purchè abbia denunciato i vizi
entro otto giorni dalla loro scoperta.
Ai sensi dell’art. 1490 c.c. le parti possono predisporre una clausola che limiti o estenda la
garanzia sia in termini temporali che in termini contenutistici trovando unico limite nella
malafede del venditore che abbia taciuto i vizi al compratore nonostante la consapevolezza
della loro presenza.
La giurisprudenza riconosce a tali clausole natura vessatoria e dunque ai sensi dell’art. 1341 c.c.
esse debbono essere specificatamente approvate per iscritto.
C) Il regresso
E’ riconosciuta al venditore che abbia dovuto rispondere dei vizi e difetti cui era affetto il bene
rivalersi a sua volta sul proprio fornitore.
Le tempistiche sono diverse a seconda che il compratore finale sia un consumatore o un
professionista.
Nel caso di vendita di beni di consumo prevede l’art. 131 Codice del Consumo che il venditore
finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore possa, entro un anno
dall’esecuzione della prestazione, agire in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili del difetto per ottenere la reintegrazione di quanto versato.
Si sottolinea che nel caso di vendite a catena il regresso potrà essere esperito non solo nei
confronti del proprio venditore, bensì anche nei confronti dei “venditori del venditore” o
direttamente nei confronti del produttore, purchè il difetto dipenda da una azione o omissione del
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale o di qualsiasi
intermediario.
E’ importante evidenziare che il termine annuale decorre dal giorno in cui il venditore finale abbia
eseguito la prestazione “di garanzia” a favore del consumatore (abbia cioè provveduto al ripristino
del bene oppure alla riduzione del prezzo), e non già dal giorno della consegna del bene. Tale
statuizione, di fatto, comporta che il fornitore dell’associato Comufficio non potrà invocare a
proprio favore la circostanza di aver venduto il bene all’associato ben più di un anno prima
dell’esercizio del regresso.
E’ possibile derogare all’azione di regresso tramite rinuncia o accordo consacrato in apposita
clausola contrattuale.
Nel caso di vendita a professionisti, invece, l’azione di regresso rientra nella più generale
fattispecie dell’azione di garanzia disciplinata dall’art. 1495 c.c. che prevede termini di esperimento
più brevi (si veda infra par. B)).
Tale azione può essere però esperita solo nei confronti del proprio venditore (con il quale è quindi
intervenuto il contratto di acquisto e prevede tra le sue condizioni il fatto della semplice
sussistenza del vizio prima della conclusione del contratto (mentre, si è visto, il regresso ex art.
131 Cod. Consumo richiede che il convenuto sia responsabile della sopravvenienza del difetto di
conformità).