Guida Offerte e ordini - Camera di Commercio di Padova

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Guida Offerte e ordini - Camera di Commercio di Padova
MINIGUIDE
OFFERTE ED ORDINI:
Come tutelarsi da imprevisti
Spunti dai seminari informativi del 2008
di Giovanna Giacomelli e Franco Portento
mini guide
per le imprese
Aprile 2009
mini guide
per le imprese
OFFERTE E ORDINI
Come tutelarsi da imprevisti
Spunti dai seminari informativi del 2008
di Giovanna Giacomelli e Franco Portento
Versione on line disponibile su:
www.pd.camcom.it
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo anche parziale del testo della presente guida dovrà
essere autorizzato dalla Camera di Commercio
di Padova
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PRESENTAZIONE
L’attività quotidiana dei piccoli imprenditori spesso si scontra con problemi
pratici di tipo legale nel corso delle procedure di vendita.
Termini di consegna non rispettati, contestazioni sulla qualità della
merce, garanzie, modifica delle condizioni del singolo affare, incertezza
sull’interpretazione delle clausole: in un rapporto commerciale gli imprevisti
possono essere molti. Importante è prevederli e possibilmente prevenirli.
Ma possono avere un ruolo anche errori o dimenticanze dettati dalla fretta o
dalla scarsa conoscenza dell’applicazione dell’attuale normativa. Essi causano
successivamente perdite di tempo e, in parecchi casi, spese impreviste.
Per far conoscere meglio la normativa e la giurisprudenza relative ai contratti
(ricordiamo che un preventivo seguito da un successivo ordine è considerato
sotto certe condizioni un contratto a tutti gli effetti) sono stati organizzati
nel 2008 dalla Camera di Commercio di Padova alcuni seminari brevi gratuiti
e dal taglio pratico diretti alle piccole imprese.
In tali incontri sono state poste molte domande da parte dei partecipanti che
hanno trovato risposta durante i seminari.
I materiali distribuiti e quelli elaborati a seguito dei quesiti posti e delle
spiegazioni date vengono ora messi a disposizione di tutte le imprese,
ricordando che per problemi specifici sono disponibili i servizi legali delle
associazioni di categoria e i servizi dei liberi professionisti.
Aprile 2009
Il Presidente
della Camera di Commercio di Padova
Roberto Furlan
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INDICE
1. INTRODUZIONE
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2. AVVERTENZE PRELIMINARI 11
3. COSA FARE PER GESTIRE CORRETTAMENTE UN 13
CONTRATTO
4. I CONTRATTI: NOZIONI DI BASE 15
5. CLAUSOLE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO 27
6. DOMANDE E RISPOSTE 31
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1. INTRODUZIONE
Questa pubblicazione vuole dare un supporto giuridico agli imprenditori nella
conclusione dei contratti che giornalmente stipulano con i propri clienti e/o
fornitori.
I rapporti nel mondo imprenditoriale si sviluppano sempre più spesso infatti
tra operatori lontani concludendosi per iscritto, telefono, fax o mail e questo
a volte comporta dei problemi di tipo legale.
L’intento degli autori è, pertanto, quello di fornire all’imprenditore le
conoscenze basilari per la redazione o sottoscrizione di contratti contenenti
tutti gli elementi che la legge definisce necessari, oltre a quelli che le parti
ritengono fondamentali nei loro accordi.
Appare inoltre di estremo interesse conoscere come si possa far rispettare
ad una parte le condizioni contrattuali, quali siano i rimedi in caso di mancato
adempimento alle stesse, nonché le garanzie che si possono chiedere od
ottenere nell’ipotesi di inadempimento di uno dei contraenti.
A tal fine si è ritenuto più semplice e di facile lettura un’impostazione del
lavoro congegnato con domanda e risposta. Esso potrà non essere esaustivo
in tutte le sue parti, ma focalizza l’attenzione del lettore sugli argomenti
più comuni quali i contratti in generale ed i contratti di vendita, appalto ed
opera.
Oltre alle domande e risposte predisposte a tavolino, sono state aggiunte
anche le domande poste dai partecipanti durante un seminario replicato in due
località diverse del territorio provinciale i cui argomenti sono strettamente
connessi alle materie trattate e agli interrogativi che ciascuno di noi si pone
di fronte ad un atto/contratto, senza però avere generalmente una risposta
immediata.
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2. Avvertenze preliminari
Offerte e preventivi
• L’offerta o preventivo è il primo passaggio verso la stipulazione di un contratto: è una proposta contrattuale che, se accettata, determina la nascita
del contratto (ed il suo contenuto);
• Se una proposta contiene solo gli elementi essenziali e viene accettata,il
contratto è già concluso e per tutti gli elementi non essenziali si applicherà
il codice civile;
• E’ opportuno quindi indicare nell’offerta il maggior numero di elementi.
Ordini o accettazioni
• L’ordine, se fa seguito (ed è conforme) ad una precedente offerta, determina la conclusione del contratto; altrimenti l’ordine farà da proposta di
contratto che la controparte potrà accettare o rifiutare;
• Anche nell’ordine è quindi opportuno indicare il maggior numero di elementi.
Gli elementi dell’offerta e dell’ordine
•
Le parti del contratto: devono essere indicati esattamente il venditore ed il compratore specificando la denominazione sociale, l’ubicazione
della sede con l’indirizzo preciso ed eventualmente il nome del legale
rappresentante.
•
La natura del contratto: nel definire l’oggetto del contratto (beni o servizi) va inquadrato esattamente il tipo di contratto (vendita piuttosto che
appalto od opera...).
•
L’oggetto del contratto: il bene o servizio venduto dovrà essere descritto
dettagliatamente, oltre che nella quantità anche nei suoi aspetti tecnici,
eventualmente anche mediante rinvio ad allegati tecnici.
•
Prezzo: il prezzo deve essere indicato con precisione ed in maniera inequivocabile (prezzo unitario o totale)
•
Termine e modalità di pagamento: devono essere disciplinati con pre-
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cisione. Per tutelare il venditore viene notoriamente prevista in molti casi
o la corresponsione di acconti o l’utilizzo di mezzi di pagamento idonei o
la riserva di proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo.
•
Modalità di trasporto: il mezzo di trasporto deve tener conto della natura
della merce, della destinazione e della necessaria sicurezza.
•
Termine e modalità di consegna: il contratto deve stabilire la data ed
il luogo di carico e di consegna della merce; nel fare ciò è opportuno preferire alle date fisse il ricorso a termini decorrenti dalla data di entrata in
vigore del contratto e predeterminare, limitandola, l’entità del risarcimento
dovuto in caso di ritardo.
•
Garanzie: il contratto deve disciplinare gli obblighi reciproci delle parti
in materia di garanzia quali la sua estensione, i termini e le modalità di
denuncia del compratore, i rimedi del venditore. L’acquirente può essere
tutelato mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali (assicurative o bancarie) per ottenere il pagamento a semplice richiesta.
•
Soluzione delle controversie: nel contratto le parti possono stabilire che, prima di iniziare qualsiasi contenzioso, debba essere esperito
un tentativo di conciliazione avvalendosi dei servizi di conciliazione che
sono disponibili presso tutte le Camere di Commercio (vedi clausola di
conciliazione a pagine 27). Le parti possono inoltre stabilire quale sia il
tribunale competente a risolvere eventuali controversie (clausola sul foro
competente) oppure possono stabilire che eventuali controversie siano
decise mediante un arbitrato (clausola compromissoria) presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio secondo le norme del relativo
regolamento (vedi clausola arbitrale a pagina 27).
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3. Cosa fare per gestire
correttamente un contratto
Alcuni consigli pratici
GUIDA PRATICA
PER L’IMPRENDITORE ACQUIRENTE/COMMITTENTE
Fase 1
Prima di concludere un contratto, richiedere ad uno o
più fornitori preventivi scritti e dettagliati.
Fase 2
Quando si riceve un preventivo che va bene,
comunicare per iscritto la propria accettazione: il
contratto si conclude quando chi ha fatto il preventivo
riceve l’accettazione.
Fase 2 bis Quando si riceve un preventivo di cui alcune clausole
non vanno bene e si vuole ottenerne la modifica, bisogna
comunicare per iscritto alla controparte la volontà di
modificarlo: questa comunicazione vale come nuova
proposta ed il contratto si conclude quando chi la riceve
conferma di accettarla (è importante ottenere conferma
scritta).
Fase 3
Quando riceve la merce l’acquirente, deve esaminarla e
verificare che sia esente da vizi e conforme alle condizioni
di contratto.
Fase 4
Quando riscontra la presenza di vizi o difformità nella
merce rispetto alle condizioni di contratto l’acquirente
deve contestarlo per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta
(60 giorni se è un consumatore) in caso di vendita o di
contratto d’opera, oppure entro 60 giorni dalla scoperta
in caso di appalto.
Fase 5
Se il venditore non risponde alla contestazione, o se la
risposta non è soddisfacente, l’acquirente può chiedere,
per iscritto, l’adempimento o la risoluzione del contratto.
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GUIDA PRATICA
PER L’IMPRENDITORE VENDITORE/APPALTANTE
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Fase 1.
Quando si redige il preventivo o l’offerta, questo va
fatto per iscritto, indicando con precisione l’oggetto del
contratto ed in termini chiari, oltre agli elementi essenziali
anche elementi quali termini e modi di pagamento, spese
di trasporto, ecc.;
Fase 2.
quando si riceve un preventivo
sottoscritto
per accettazione il contratto è concluso e bisogna
eseguirlo;
Fase 3.
quando si riceve una accettazione con modifiche si
può accettarla o rifiutarla: in ogni caso è bene farlo per
iscritto;
Fase 4.
prima di spedire la merce, la stessa deve essere
controllata per verificarne la conformità al contratto e
l’inesistenza di vizi;
Fase 5.
dopo la consegna, se si riceve una contestazione da
parte dell’acquirente, si deve rispondere per iscritto
ed è opportuno dare la disponibilità a verificare in
contraddittorio il bene.
4. I CONTRATTI:
Nozioni di base
4.1 Contratti in generale
Che cos’è il contratto ?
E’ l’accordo di due o più parti per disciplinare fra loro rapporti economici
(articolo 1321 codice civile)
Quando un contratto si considera concluso?
Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte. Per esempio, quando una parte riceve un preventivo e lo accetta
comunicandolo all’altra, (meglio se per iscritto).
Proposta e accettazione possono essere diverse?
No. Un’accettazione di contenuto diverso dalla proposta equivale a nuova
proposta. Per esempio, una qualsiasi modifica al preventivo non implica
accettazione, ma costituisce nuova proposta che necessita di essere a sua
volta accettata dalla controparte.
Quali sono i requisiti minimi di un contratto?
• l’accordo delle parti, ovvero l’incontro delle volontà delle parti che devono
coincidere;
• l’oggetto, ovvero il bene o il servizio sul quale le parti trovano un accordo;
• la causa, ovvero lo scopo perseguito dall’accordo delle parti, per esempio
il trasferimento della proprietà del bene nella vendita o l’utilizzo del bene
nel contratto di locazione;
• la forma se prevista dalla legge, ovvero il contratto può essere concluso
anche oralmente, salvo che sia la legge a stabilire l’obbligo di ricorrere a
precise forme, come nel caso della vendita di immobili per cui è richiesto
l’atto pubblico, o per i contratti bancari che richiedono forma scritta.
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Dove si considera concluso un contratto ?
Nel luogo in cui le parti raggiungono l’accordo se entrambe presenti. Nei casi
di contratti conclusi a distanza (fax, e-mail, etc…) il contratto si conclude nel
luogo in cui chi ha fatto la proposta riceve l’accettazione dell’altra parte (per
esempio nell’ufficio in cui viene ricevuto il fax di accettazione).
Che rilevanza ha il luogo di conclusione di un contratto?
E’ rilevante in caso di controversia perché consente di instaurare una
eventuale causa presso il tribunale del luogo di conclusione.
Cos’è una proposta irrevocabile?
E’ una proposta di concludere un contratto che per un certo periodo di
tempo, espressamente indicato, non può essere revocata da colui che l’ha
formulata. Essa deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto
(art.1329).
Cosa sono le condizioni generali di contratto e che valore
hanno?
Sono clausole, predisposte unilateralmente da una delle parti, volte a
regolamentare in modo uniforme ogni aspetto dei rapporti con i propri
clienti. Lo scopo essenziale per cui esse vengono predisposte ed utilizzate è
quello di prevedere particolari vantaggi a favore di chi le predispone.
Cosa sono le clausole vessatorie?
Sono clausole contenute nelle condizioni generali di contratto particolarmente
gravose per la controparte. Nei contratti tra imprese devono essere
specificatamente approvate per iscritto con separata sottoscrizione (c.d.
“doppia firma”) a pena di inefficacia. Nei contratti tra impresa e consumatore
esse sono nulle e, quindi, come non apposte.
Un contratto può essere soggetto a condizione?
Si. L’efficacia o la risoluzione di un contratto possono essere collegate al
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verificarsi di un determinato evento che risulti, al momento della conclusione
del contratto, futuro ed incerto e comunque non dipendente dalla mera
volontà di una parte (per esempio il preliminare di acquisto di un terreno
sottoposto a condizione che lo stesso diventi edificabile). Le condizioni
possono essere sospensive (ovvero il contratto avrà effetto solo se si
verificherà la condizione) oppure risolutive (ovvero il contratto si scioglierà
se si verificherà la condizione).
Un contratto già concluso può essere integrato con nuove
condizioni?
Si. Le parti, concordemente, possono integrare e modificare le condizioni
di un contratto purché lo stesso, se fatto per iscritto, venga nuovamente
firmato.
Come vengono regolati gli aspetti non disciplinati dal
contratto?
Tutto ciò che non viene espressamente regolato dal contratto, è disciplinato
dalle norme del codice civile e/o delle leggi speciali. Per esempio se non è
previsto il termine di pagamento lo stesso dovrà avvenire contestualmente
alla consegna della merce (art.1183 e 1498).
Quando si può risolvere un contratto?
Le Parti possono risolvere il contratto per:
• concorde volontà, ovvero quando concordano di voler sciogliere il
contratto;
• inadempimento, ovvero quando una di esse non adempie ai propri
obblighi;
• impossibilità sopravvenuta, ovvero quando una di esse non possa più
adempiere alla propria obbligazione;
• eccessiva onerosità, se una delle prestazioni diviene eccessivamente
onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili.
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Cosa sono clausola penale e caparra e che effetti
producono?
La clausola penale è una condizione del contratto nella quale le Parti
quantificano una somma da pagare, o determinano altra prestazione da
eseguire, in caso di inadempimento; pertanto detta clausola consente alla
parte adempiente di essere ristorata della somma prestabilita per il solo
fatto dell’inadempimento.
La caparra è una somma di denaro che una parte versa all’altra al momento
della conclusione del contratto come principio di pagamento e garanzia di
un eventuale inadempimento: in caso di normale adempimento, quanto
versato verrà detratto dall’importo complessivamente dovuto; in caso di
inadempimento, invece, se inadempiente è colui che ha versato la caparra
la controparte potrà trattenerla, se inadempiente è colui che ha ricevuto la
caparra sarà obbligato a restituire una somma pari al doppio della caparra
stessa.
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4.2 Contratti di vendita conclusi
tra imprese
Che cos’è la vendita?
E’ il contratto con il quale una parte, verso il pagamento di un prezzo,
acquista la proprietà di un bene o di un altro diritto (per esempio diritti di
credito, diritto di usufrutto, etc…). Elementi essenziali della compravendita
sono il consenso, la cosa ed il prezzo.
Che obblighi ha il venditore?
Egli deve:
• consegnare all’acquirente la cosa oggetto del contratto;
• far acquistare al compratore la relativa proprietà;
• garantire il compratore dai vizi della cosa nonché da eventuali pretese di
terzi sulla cosa medesima (evizione).
Che cosa deve fare il compratore imprenditore se riceve
un bene viziato?
L’imprenditore compratore deve:
• denunciare il vizio al venditore, entro il termine massimo di otto giorni
dalla scoperta dello stesso;
• esercitare l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del
prezzo entro il termine massimo di un anno dalla consegna del bene.
Nel caso di mancanza di qualità promesse, ovvero qualità particolari richieste
dall’acquirente o comunque prospettate dal venditore, o essenziali per l’uso
cui è destinato il bene, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione
del contratto purché rispetti i termini di cui sopra, (per esempio, se una
macchina è stata venduta garantendo una certa velocità di produzione che
in realtà non è in grado di raggiungere o mantenere).
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Esistono casi in cui non opera la garanzia per vizi?
Si. Non è dovuta la garanzia se al momento della conclusione del contratto
il compratore conosceva i vizi della cosa, o poteva conoscerli con l’ordinaria
diligenza, salvo che il venditore abbia dichiarato espressamente che la cosa
era esente da vizi.
Quali sono gli effetti della risoluzione del contratto?
Lo scioglimento del contratto determina per il compratore l’obbligo di
restituire il bene ed il diritto alla restituzione del prezzo oltre al rimborso
delle spese sostenute per il contratto.
È possibile la vendita di cosa di proprietà di altri?
Si. Se al momento della conclusione del contratto il venditore non era
proprietario della cosa venduta, egli assume l’obbligo di procurare al
compratore la proprietà della stessa. Se il compratore ignorava che il bene
era di terzi, egli può risolvere il contratto fino al momento in cui il venditore
non gli ha fatto acquistare la proprietà della cosa.
Quando si trasferisce la proprietà nella vendita a rate?
La proprietà si trasferisce al momento della conclusione del contratto salvo
che nello stesso non vi sia la clausola di riserva della proprietà nel qual caso
questa si trasferisce con il pagamento dell’ultima rata.
Come posso garantirmi la restituzione del bene in caso di
mancato pagamento?
Se la vendita con riserva di proprietà ha per oggetto macchine (da intendersi
ogni macchinario diverso da quelli iscritti nei pubblici registri) la riserva di
proprietà va trascritta in un apposito registro tenuto presso il tribunale nella
cui circoscrizione è collocata la macchina.
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4.3 Contratti d’opera e di appalto
tra imprese
Che cos’è l’appalto?
E’ il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo (art. 1655 cc)
Che cos’è il contratto d’opera?
E’ il contatto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222).
Che differenza c’è tra appalto e contratto d’opera?
Entrambi i contratti hanno ad oggetto il compimento di un’opera ma
nell’appalto l’impresa si impegna a compierla organizzando i mezzi necessari,
mentre nel contratto d’opera una persona si impegna a compierla con lavoro
prevalentemente proprio: in sostanza, quindi, il contratto d’opera è quello
che viene eseguito personalmente dal lavoratore autonomo che l’ha concluso,
l’appalto è quello che viene eseguito da un’azienda.
Che obblighi hanno l’appaltatore ed il prestatore d’opera?
Entrambi devono
eseguire l’opera o il servizio conformemente alle
condizioni contrattuali garantendo che il bene o servizio sia immune da vizi
o difformità.
Il committente può verificare i lavori in corso di svolgimento?
In entrambi i contratti il committente può verificare lo stato di svolgimento
ed avanzamento dei lavori. Se rileva che nell’esecuzione dei lavori non viene
rispettato il contratto o comunque che il lavoro non è a regola d’arte, egli
può fissare un termine affinché l’opera sia resa conforme alle condizioni
pattuite. Trascorso inutilmente tale termine il contratto d’appalto si considera
automaticamente risolto, mentre nel caso di contratto d’opera il committente
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ha facoltà di recedere. In entrambe le ipotesi il committente ha diritto al
risarcimento del danno.
Che cosa deve fare il committente se riceve un bene viziato?
• In caso di appalto, il committente deve denunciare difformità e/o vizi entro
sessanta giorni dalla scoperta ed iniziare l’azione di responsabilità entro
due anni dalla consegna dell’opera.
• In caso di contratto d’opera, invece, il committente deve denunciare
difformità e/o vizi entro otto giorni dalla scoperta ed iniziare l’azione di
responsabilità entro un anno dalla consegna dell’opera.
Cosa deve fare il committente in caso di gravi difetti di un
bene immobile?
Essendo gli immobili beni destinati per loro natura ad avere lunga durata, il
committente è garantito fino a dieci anni dal completamento dell’immobile,
qualora si manifestino gravi difetti di costruzione o vizi del suolo che possano
portare al crollo, anche solo parziale, del bene stesso. Questa garanzia opera
se il committente denuncia il vizio o grave difetto entro un anno dalla scoperta
ed esercita l’azione di responsabilità entro un anno dalla denuncia.
Che rimedi ha il committente in caso di opera difettosa?
In entrambi i contratti sono possibili i seguenti tre rimedi:
• egli può chiedere all’impresa di eliminare a sue spese i vizi ed i difetti
riscontrati.
• Può chiedere la riduzione del prezzo per la determinazione della quale
dovranno essere impiegati criteri oggettivi confrontando il valore ed il
rendimento dell’opera indicata in contratto rispetto a quella eseguita.
• Può chiedere la risoluzione del contratto quando i vizi dell’opera siano tali
da renderla inadatta alla sua destinazione.
Cosa deve fare l’appaltatore per potersi rivalere sul
subappaltatore?
L’appaltatore deve comunicare al subappaltatore la denuncia di vizi ricevuta
dal committente entro sessanta giorni.
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4. 4 Contratti tra impresa e consumatore
Chi è il consumatore?
Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale eventualmente svolta.
Che cosa caratterizza
consumatore?
il
contratto
tra
impresa
e
Poiché il consumatore è considerato la parte debole del rapporto, la legge
prevede varie regole che tutelano i suoi diritti ed interessi. A differenza dai
rapporti tra imprenditori, quindi, l’autonomia delle Parti è limitata da regole
inderogabili a protezione del consumatore: regole sulla garanzia legale di
conformità nei contratti di vendita, sulla responsabilità per danni da prodotto
difettoso, nonché il divieto di inserire clausole vessatorie nei contratti.
Quali sono le principali clausole vietate nei contratti tra
impresa e consumatore?
Il codice del consumo stabilisce che si considerano vessatorie, le clausole che
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto. Le clausole vessatorie contenute nei
predetti contratti sono nulle. I principali casi di clausole vessatorie sono
quelli che hanno per oggetto, o per effetto di:
• escludere o limitare la responsabilità dell’impresa in caso di morte o danno
alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione
dell’impresa;
• escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
dell’impresa o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale
o di adempimento inesatto da parte dell’impresa;
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• consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso,
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista
il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il
contratto oppure a recedere;
• imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
• prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
• limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte
del consumatore.
Cos’è la garanzia legale di conformità sui beni di consumo?
Nei contratti col consumatore i beni devono essere esenti da difetti e conformi
al contratto ed in caso contrario il consumatore deve denunciare i vizi al
venditore entro 2 mesi dalla scoperta e chiedere uno dei seguenti rimedi:
• Eliminazione dei vizi;
• Sostituzione del bene senza spese;
• Riduzione del prezzo;
• Risoluzione del contratto.
La riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto possono essere richieste
solo se l’eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene sono impossibili o
troppo onerose. L’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
Cos’è la responsabilità per danno da prodotto difettoso?
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Si considera difettoso un prodotto che non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere dallo stesso, o comunque non offre la sicurezza
normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie; in tal caso
il produttore è direttamente responsabile nei confronti di chi subisca danni
dal prodotto a condizione che il danneggiato dimostri il difetto, il danno e la
connessione tra danno e difetto.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni da quando il danneggiato ha
avuto conoscenza del danno, del difetto, e dell’identità del responsabile.
La responsabilità del produttore si estingue dopo dieci anni dalla messa in
circolazione del prodotto.
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5. Clausola di conciliazione
e arbitrato
Clausola di conciliazione
Per ogni controversia nascente dal presente contratto, le parti si impegnano
a svolgere preliminarmente un tentativo di conciliazione presso la Camera di
Commercio di Padova, secondo il regolamento da essa adottato.
Clausola di conciliazione e di arbitrato rituale
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla
Camera di Commercio di Padova e sottoposte ad un tentativo preliminare di
conciliazione secondo il Regolamento di conciliazione da essa adottato.
Ogni controversia non risolta con la conciliazione, verrà successivamente
definita mediante arbitrato gestito dall’Associazione “Camera Arbitrale Padova”, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti
dichiarano di conoscere e accettare.
L’Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di
arbitro rituale secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di
titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c..
Clausole arbitrali e compromesso
Clausola compromissoria per arbitrato rituale con collegio
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Padova, in conformità al relativo
Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti dichiarano di conoscere e
accettare.
L’Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di
arbitro rituale secondo diritto (in alternativa, può essere scelta una pronuncia secondo equità) con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c..
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Clausola compromissoria per arb. rituale con arbitro unico
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, verrà deferita ad un Arbitro Unico.
L’Arbitro Unico, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale e secondo diritto (in alternativa, può essere scelta una pronuncia
secondo equità), con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c., in conformità al Regolamento di
Arbitrato Nazionale della Camera Arbitrale Padova, che le parti dichiarano di
conoscere e accettare.
Clausola compromissoria per arbitrato rituale multiparte
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, sarà definita, indipendentemente
dal numero delle parti, da un Collegio di tre (in alternativa le Parti possono
decidere un diverso numero di arbitri purché dispari) arbitri, uno dei quali
con funzioni di Presidente, nominati tutti dal Comitato Direttivo della Camera
Arbitrale Padova (o, in alternativa, designati dalle parti secondo modalità da
richiedersi e fissarsi a cura di tale Comitato Direttivo).
L’Organo Arbitrale deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto (in
alternativa può essere scelta una pronuncia secondo equità), con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.
825 c.p.c., in conformità al Regolamento di Arbitrato Nazionale della Camera
Arbitrale Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
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Compromesso (in caso di lite già insorta)
I sottoscritti (1),
premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (2) ……
convengono
di deferire tale controversia alla decisione di (3) ……
in conformità al Regolamento di Arbitrato Nazionale della Camera Arbitrale
Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
L’Organo Arbitrale deciderà con i poteri di arbitro rituale (4) e secondo diritto (5).
(data) ……
(firma delle parti compromittenti) …..
1. Indicazione del nome e della residenza della parti, ovvero, se società, della ragione e della sede sociali.
2. Indicazione, anche in via generale, dell’oggetto della lite, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa trae origine.
3. Descrizione della composizione, monocratica o collegiale, dell’Organo Arbitrale.
4. In alternativa: “con i poteri di arbitro irrituale”.
5. In alternativa può essere scelta una pronuncia “secondo equità”.
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6. Alcune risposte a domande
poste durante i seminari gratuiti organizzati
•
•
•
Che validità giuridica hanno il fax e la mail?
Il fax è un documento a cui è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti,
mentre la mail ha tale validità solo se certificata dagli appositi enti, cioè
se si utilizza un sistema di posta certificata (ad esempio Legalmail di Infocamere, società consortile delle Camere di Commercio italiane).
Sono valide le contestazioni inviate via mail o fax?
Sì, nei limiti indicati nella precedente risposta. E’ opportuno precisare che
in caso di riscontro della controparte, viene resa valida indirettamente
anche la contestazione inviata via mail pur se essa non presenta i requisiti
di certificazione.
Vanno firmate tutte le pagine di un contratto?
Vanno siglate tutte le pagine quando il contratto è costituito da fogli separati e poi va apposta la firma per esteso nell’ultima pagina.
Sono valide le condizioni contrattuali contenenti termini inferiori a
quelli di legge per le eventuali contestazioni?
•
Per rispondere a questa domanda deve essere precisato chi sono i contraenti. Se una delle due parti è, infatti, un consumatore dette clausole
sono nulle; nei contratti tra imprese invece sono legittime se la relativa
condizione viene approvata espressamente per iscritto ai sensi dell’art.
1341 c.c.
•
Sono validi i contratti conclusi da chi non ha una procura?
La procura è un negozio giuridico unilaterale che conferisce al destinatario
un potere di rappresentanza, per cui il rappresentante concluderà un contratto in nome e nell’interesse del rappresentato sul quale si produrranno
gli effetti. I contratti conclusi dal rappresentante che non ha i poteri, o
ecceda quelli conferitigli, comportano per costui una responsabilità per il
danno arrecato al terzo che, senza colpa, ha confidato nella validità del
contratto.
•
Che azioni e/o rimedi posso intraprendere qualora vi sia un ritardo
nella consegna di un componente che va inserito in un grande macchinario?
E’ possibile intimare al fornitore di adempiere entro un termine che sia
chiaramente indicato come essenziale riservandosi il diritto, in caso di
mancato rispetto dello stesso, di risolvere il contratto per inadempimento
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e di acquistare il componente presso altro fornitore rivalendosi nei confronti dell’inadempiente sia per i maggiori costi sostenuti sia per ogni altro
danno subito.
• Se nel contratto di vendita è prevista la consegna ripartita della merce,
•
•
•
cosa si può fare in caso di mancato rispetto dei termini ?
Il frazionamento in più rimesse di una prestazione divisibile, fa si che sia
possibile chiedere la risoluzione del contratto qualora l’inadempimento
delle singole prestazioni sia apprezzabile rispetto al contenuto economico
dell’intero contratto.
Se non ricevo la merce ho diritto al risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danno per la parte adempiente è previsto per
legge, pur essendo l’onere della prova a carico della stessa richiedente
anche per la sua quantificazione.
Se viene eseguito un lavoro aggiuntivo rispetto alle condizioni contrattuali e al termine viene contestato il prezzo, cosa si può fare?
Il codice civile prevede espressamente che, in caso di lavori per cui le Parti
non hanno pattuito il corrispettivo, questo vada determinato secondo le
tariffe esistenti o gli usi e che in mancanza o in caso di disaccordo venga
determinato dal giudice.
Nel caso di arbitrato, chi paga le spese? Vale anche nell’arbitrato il
principio della soccombenza: gli Arbitri, nel decidere l’esito della controversia, condannano la parte perdente a pagare le spese dell’arbitrato;
tali spese, in caso di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della
Camera di Commercio, sono conoscibili sin dall’inizio della procedura.
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Gli autori:
Avv. Giovanna Giacomelli
Avvocato civilista del Foro di Padova, consulente legale Enti, Associazioni ed
Istituti bancari
Avv. Franco Portento
Avvocato civilista del Foro di Padova, consulente legale di Enti ed istituzioni.
Ambedue svolgono la propria attività presso lo Studio Avv. Giacomelli – Via
N. Tommaseo 52 – Padova.
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NOTE
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Coordinamento testi: Liana Benedetti
La collana “Miniguide per le Imprese” è a cura di: Liana Benedetti,
Finito di stampare: aprile 2009
Progetto grafico: Pietrogrande & partners - Pd
Stampa: Nuova Jolly - Rubano - Pd
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MINIGUIDE
Camera di Commercio di Padova
www.pd.camcom.it
MINIGUIDE