vendita e garanzia dei beni di consumo

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vendita e garanzia dei beni di consumo
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DALL’UNIONE
EUROPEA
DIRITTO & PRATICA
N. 6/2002
In questo numero:
VENDITA E GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO
■ LA DEFINIZIONE DI BENE DI CONSUMO
■ I DIRITTI DEL CONSUMATORE
■ I RAPPORTI TRA PRODUTTORE E VENDITORE DETTAGLIANTE
■ SOLUZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI
Supplemento al n. 13 del 17 dicembre 2002 del quindicinale “Richieste & Offerte dal Mondo”
Direttore responsabile Giuliano Lengo - a cura di Diego Comba
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
VENDITA E GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO
1. Vendere beni ai consumatori.
In tutti i sistemi giuridici, la vendita è
stata regolata grossomodo come un contratto tra due soggetti paritari, con più o
meno gli stessi problemi e più o meno gli
stessi rimedi a disposizione. Nel sistema
Italiano, le norme del codice civile del
1942 (artt. 1470-1541) non fanno eccezione, e prevedono -semplificando al massimo- che il venditore consegni la cosa promessa al compratore, nello stato in cui l’ha
promessa, o in cui il compratore poteva
legittimamente aspettarsi che fosse, immune da vizi e libera da obblighi giuridici, e
che il compratore paghi il prezzo.
un’automobile tra privati, sia all’acquisto
di una scatola di lucido da scarpe in una
drogheria.
sibilità di controllare che l’acquisto che
sta per fare sia conforme ai propri
desideri e alle proprie esigenze.
Oggi, i due contratti presentano sostanziali differenze.
Ciò comporta che l’acquisto del consumatore si svolga tra un soggetto che non
ha informazioni sufficienti per consigliare
e uno che non ha informazioni sufficienti
per decidere l’acquisto.
a) In primo luogo, è ormai raro che il compratore-consumatore realmente voglia il
bene determinato che acquista. E’ infatti esperienza comune a tutti che chi
desidera un dentifricio non ponga particolare attenzione a quale acquista, perché grosso modo tutti i prodotti presenti
su uno scaffale, se non sono uguali,
sono almeno sostituibili al fine di potersi lavare accettabilmente i denti.
Se il venditore consegna al compratore
un bene non conforme alle promesse fatte
(o sottintese a vario titolo), il compratore
potrà, entro otto giorni dalla scoperta del
vizio denunciare (cioè, riferirlo formalmente) il vizio stesso al venditore, il quale
dovrà ridurre il prezzo in proporzione. Se
il vizio è tale da rendere inutile per il compratore il tenere la cosa, il venditore deve
restituire il prezzo e riprendersi l’oggetto
venduto. Ciò può avvenire entro un anno
dalla consegna.
b) In secondo luogo, il venditore, sempre
più spesso, non è una persona fisica,
non già in senso giuridico, ma nel senso che non c’è un’interfaccia fisica
all’acquisto dei beni di consumo. Il
commesso di supermercato non è
necessariamente in condizioni di interloquire con il consumatore, che dal
canto suo, raramente ha tempo e modo
di interrogarlo, per decidere in modo
informato del proprio acquisto.
Ma il codice del 1942, e i suoi omologhi di altri Paesi europei, non avevano fatto i conti con i cambiamenti nella società.
Uno schema di contratto di vendita come
quello descritto, infatti, negli anni ’40 si
adattava perfettamente sia alla vendita di
c) Da non sottovalutare, è il fatto che la
produzione di serie applicata a prodotti
non standardizzati provoca l’impossibilità per il venditore di verificare preventivamente la qualità della merce
che vende, e per il compratore l’impos-
“The Rule Britannia” - L’Isola del Consumatore
Il Regno Unito non adotterà probabilmente la direttiva nei suoi termini più innovativi giacché questo comporterebbe…una modifica peggiorativa per i diritti del consumatore. La commissione legislativa del Dipartimento dell’Industria e del Commercio di Londra ha infatti quasi terminato l’iter per la redazione del “Bill” (il disegno di
legge) del futuro The sale & supply of Goods to Consumers Regulations 2003, la cui
presentazione alla Camera dei Comuni è prevista per il primo trimestre del 2003.
Tuttavia, la commissione ha preso atto che nella Common Law dell’Inghilterra e
del Galles, il termine normale entro il quale un compratore qualsiasi può pretendere
la restituzione del prezzo è il consueto “termine ragionevole” dall’acquisto. Se lo
supera, egli potrà comunque pretendere riparazione del bene e danni entro sei anni. Il
termine di due anni accorcerebbe quindi il termine di ben quarantotto mesi a svantaggio del consumatore stesso!
Più svantaggioso è il regime tradizionale dell’onere della prova del difetto al
momento dell’acquisto. Il Sale of Goods Act del 1979, infatti, pone tale onere
sull’acquirente. Poiché la direttiva fissa la presunzione che un vizio che si manifesta
entro sei mesi dall’acquisto esistesse in tale momento, questo elemento troverà posto
nella nuova legge.
D’altra parte, il patto col quale si esclude l’azione di regresso nei confronti degli
“anelli” che precedono il venditore, per la stessa Common Law, è un elemento tra i
tanti della libertà contrattuale. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che una simile limitazione si possa pattuire.
II
d) Sia il venditore finale che il consumatore devono pertanto affidarsi alla veridicità di quanto il produttore afferma,
mentre la verifica della conformità
dell’acquisto alle necessità o ai desideri dell’acquirente avviene molto più a
valle della conclusione del contratto
(ovvero, a casa, usando l’oggetto), che
non a monte.
Ciò capita sia per il barattolo di lucido
da scarpe, sia per il telefono cellulare, i cui
difetti possono manifestarsi tempo dopo
l’inizio del suo utilizzo.
Non deve stupire quindi, che l’Unione
Europea abbia individuato vasti ambiti di
differenziazione tra i contratti conclusi “da
chiunque” e quelli conclusi “dal consumatore”, e che abbia predisposto, a vantaggio
di quest’ultimo, ampie tutele nella formazione dei contratti (vedi la normativa sulle
clausole abusive, dir.93/13/CEE e modifiche, oggi negli artt. 1469bis-sexies cod.
civ.), e nella struttura dei rimedi.
La catena distributiva e la garanzia
dei beni di consumo.
A questo quadro si è aggiunta la
dir.1999/44/CE sulla vendita dei beni di
consumo, trasposta nel nostro ordinamento
dal decreto legislativo 2.2.2002 n. 24.
Questa nuova normativa va a incidere
sui rapporti tra il venditore finale e il consumatore.
Ma i casi in cui il produttore è anche
venditore finale rappresentano una quota
troppo piccola delle vendite di beni di consumo e, a ben guardare, la normativa italiana precedente la direttiva era più che
sufficiente a coprire i rischi di entrambi.
Il motivo per cui l’Unione si è occupata
della vicende è proprio che spesso il venditore finale non ha il controllo su ciò che
vende (e soprattutto su ciò che promette,
perché le promesse sono anche quelle contenute nelle pubblicità), perché egli stesso
non è che un anello quasi terminale nella
catena distributiva, e una periferica ancor
più marginale della catena del prodotto.
La direttiva ha regolato quindi anche i
rapporti di responsabilità –in parte contrat-
VENDITA E GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO
molto evidenti, atteso che
solo alcuni Stati membri hanno adottato la direttiva, e che
diversi di essi ne stanno ancora dibattendo.
2.
tuale, in parte para-contrattuale o extracontrattuale tout court- tra il venditore
finale e i precedenti anelli della catena
distributiva, per evitare che su di lui si scarichino le responsabilità delle promesse di
altri soggetti; ha previsto un’azione di
regresso del venditore finale verso coloro
che gli stanno a monte: i grossisti o direttamente i produttori.
Il legislatore comunitario ha optato per
un sistema che lascia liberi gli Stati membri di scegliere come implementare quest’azione. I risultati non sono, per ora,
Disciplina comunitaria, disciplina italiana.
La normativa che si esamina si compone di due
aspetti:
la
direttiva
1999/44/CE sulla vendita e la
garanzia dei beni di consumo
ed il d.lgs 2.2.2002 n. 24, che
ha introdotto alcune modifiche al codice civile, inserendovi gli artt.
1519bis – 1519nonies.
La direttiva è stata trasposta nell’ordinamento con uno schema analogo a quello
già adottato nel 1996 per l’introduzione
della disciplina sulle clausole abusive nei
contratti col consumatore(1), e cioè tramite
una novellazione del codice civile. Ciò fa
sì che, anche formalmente, la nuova disciplina vada a inserirsi come una deroga
all’interno della disciplina della vendita; la
nuova normativa è parte dell’ordinamento italiano a tutti gli effetti, e la sua effica-
I nuovi articoli del Codice Civile - Definizioni
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina
taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A
tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati
alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
a)
b)
c)
d)
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
consumatore: qualsiasi persona fisica che, …, agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata (…)
2) l’acqua e il gas, (..)
3) l’energia elettrica;
venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui
al comma primo;
produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta
come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro
segno distintivo;
[…]
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo
usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
III
cia è quindi identica a quella di qualsiasi
altra norma analoga contenuta nel codice
civile.
E’ opportuno però segnalare che esiste
qualche discrepanza tra il testo comunitario e la sua attuazione in Italia. Tali discrepanze, il più delle volte, sono semplici correzioni linguistiche, ma altre volte costituiscono una vera e propria modifica
dell’assetto dei diritti disegnato dalla direttiva. In questi casi, poiché il giudice italiano è tenuto a verificare l’aderenza della
norma nazionale a quella comunitaria, e a
disapplicare la prima in caso di contrasto,
è opportuno consultare un legale per valutare il rischio che l’interpretazione della
norma che sarà data dal giudice non si
riveli più sfavorevole del previsto per
l’imprenditore.
3. Beni di consumo, consumatore, venditore
Il concetto di bene di consumo è una
novità: non si trova in nessun’altra parte
dell’ordinamento e non coincide con il
concetto economico (non è il contrario di
un bene durevole).
È definito come “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare”, tranne:
- i beni soggetti a vendita forzata, incluse
le vendite giudiziarie o mediante delega
ai notai;
- l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita.
- L’energia elettrica
Questa definizione dev’essere coordinata
a) con quella del primo comma dell’articolo, che equipara alla vendita la permuta, l’appalto e la somministrazione,
nonché “tutti gli altri contratti … finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre”
b) con il secondo comma, lettera “a”, che
definisce il consumatore, come “qualsiasi persona fisica che, nei contratti di
cui al comma primo, agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta”.
Quindi: da un lato un bene mobile rientrante nella definizione diviene bene di
consumo solo se acquistato da un consu1 ) artt. 1469bis-sexies, introdotti dalla l. 6.2.1996
n.52, che recepiva la dir. 93/19/CEE; l’art.
1469bis è poi stato corretto con l. 526/1999.
VENDITA E GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO
matore (es: lo stesso computer è bene di
consumo se il sig. Rossi lo compra per
usarlo a casa propria; non lo è se il sig.
Rossi lo compra per dotarne la segreteria
della propria agenzia di pratiche auto);
dall’altro, non si considera contratto di
somministrazione di beni di consumo il
contratto di fornitura di metano che lo
stesso consumatore stipula con l’azienda
del gas, a meno che il metano non sia confezionato in bombole.
Piuttosto incerto è il concetto di “bene
di consumo da fabbricare o produrre”,
categoria questa non compresa nella direttiva, e di cui non sono chiari i contorni.
Esclusa, per l’effetto della definizione di
“bene di consumo” la categoria dei beni
immobili, restano inclusi beni quali, ad
esempio, gli abiti di sartoria confezionati
su misura.
Il consumatore non è definito in modo
assoluto: non esiste il “consumatore” se
non in relazione alla sua attività di “consumo”, ovvero una attività diversa da quella
del “produrre”. Da qui la definizione che
abbiamo visto. La stessa definizione, aderente alla direttiva, corregge una precedente formulazione oscura, che riguardava
anche il problema delle clausole abusive
nel contratto del consumatore, e coincide
oggi con quella dettata dall’art. 1469bis
(secondo comma).
Più evidente è l’individuazione del
venditore, individuato come il soggetto
che, nell’ambito di un’attività di tipo produttivo utilizza il contratto di vendita e
quelli ad esso assimilati.
Diversa è invece la posizione del produttore, definito come “il fabbricante di
un bene di consumo”, ma anche l’importatore del bene nel territorio dell’Unione
Europea “o qualsiasi altra persona che si
presenta come venditore”, apponendo sul
bene un proprio segno distintivo.
Nel sistema delle definizioni, queste
due figure possono sovrapporsi, proprio a
causa dell’estensione della normativa agli
appalti ed ai contratti di vendita di “bene
mobile da costruire”.
4. A quali vendite applicare la normativa?
Da quanto abbiamo già detto discende
che l’ambito di applicazione della normativa si estende a tutte le vendite di beni di
consumo:
- Vendite di beni mobili
- A soggetti che non adoperino tali beni in
un processo produttivo qualsivoglia.
- sul territorio italiano
In tutti questi casi, rappresentando norma speciale, questa disciplina integra la
normale disciplina della vendita, nonché la
normativa speciale sui contratti del consumatore;
A tutte le vendite di beni che non
sono suscettibili di diventare beni di consumo (es. macchine industriali), o che
non verranno mai venduti a consumatori (es. la cancelleria venduta agli uffici),
restano senz’altro in vigore le precedenti
regole (artt. 1470-1541 cod. civ.).
Nel caso in cui la vendita avvenga su
territorio UE, le differenze con tale disciplina sono marginali, e si può ritenere valido lo schema dettato dalla direttiva;
Nel caso di vendita al di fuori del territorio UE, resta applicabile, quando possibile, la convenzione di Vienna 1980 sulla
vendita dei beni mobili.
5. Obblighi e garanzie:
Il venditore è il soggetto responsabile
per i difetti e le difformità del prodotto,
nonché per gli errori nell’installazione se
questa è prevista in contratto. (artt.
1519ter, primo comma; 1519 quater, primo comma).
Il produttore è responsabile solo in
via di regresso verso il venditore nel caso
in cui questi sia incorso in responsabilità
per un difetto di conformità del prodotto
dovuta al primo. Lo schema non prevede
una responsabilità diretta del produttore
analoga alla “responsabilità da prodotto”,
che segue un’altra via.
Ciò detto, sul venditore incombe
l’obbligo di consegnare (al consumatore)
beni conformi al contratto.
La conformità è presunta quando il
bene:
- è idoneo all’uso “al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo”;
- è conforme alla descrizione ed ha le
caratteristiche presentate nel campione;
- ha le caratteristiche che il consumatore
può “ragionevolmente” aspettarsi in
base alla natura del bene e alla pubblicità che ne viene fatta;
- è inoltre idoneo all’uso “voluto dal consumatore”, che questi abbia segnalato al
I nuovi articoli del Codice
Civile – Chi promette che cosa
1519-ter (Conformità al contratto).
- Il venditore ha l’obbligo di consegnare
al consumatore beni conformi al contratto di vendita.[…]
Il venditore non e’ vincolato dalle
dichiarazioni pubbliche di cui al comma
secondo, lettera c) [sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicità o sull’etichettatura,
NdR], quando, in via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da
essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di
consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione. […]
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità
indicate nella dichiarazione di garanzia
medesima o nella relativa pubblicità.[…]
venditore e che questi abbia accettato.
La garanzia è esclusa quando il difetto è
- evidente
- non poteva essere ignorato al momento
della stipulazione
- è stato causato dal consumatore.
Circa la pubblicità, e in generale le
“dichiarazioni pubbliche”, il venditore è
tendenzialmente vincolato dalla veridicità
di quanto dichiarato: non è ammesso, in
linea di massima, “scherzare” sulle caratteristiche del prodotto. Tuttavia, tali
dichiarazioni non vincolano: quando il
venditore non le conosceva e non poteva
ragionevolmente conoscerle; quando il
venditore le ha corrette prima della stipulazione; quando la decisione dell’acquisto
non si è basata su tali dichiarazioni.
La prova di almeno una di tali circostanze grava sul venditore.
Hanno collaborato a questo numero: Diego Comba, Ivan Tosco.
IV
VENDITA E GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO
6. Diritti del consumatore
Garanzia estesa per il rimborso o la
riparazione.
Il consumatore ha diritto a tutte le azioni di un comune compratore, più le sue
azioni specifiche.
Nel caso in cui il prodotto sia difforme
da quanto previsto in contratto, il consumatore ha diritto a:
- riparazione/sostituzione del bene;
- congrua riduzione del prezzo
- risoluzione del contratto (e, di conseguenza, restituzione del prezzo pagato).
L’ordine nel quale tali rimedi possono
essere richiesti è dettato dal criterio
dell’eccessiva onerosità dell’uno rispetto
all’altro e di tutti rispetto al valore della
cosa compravenduta, ed è corretto dal criterio per cui non può richiedersi risoluzione quando, per la lieve entità del difetto,
sia sproporzionata una richiesta di riparazione o sostituzione.
Termini
La responsabilità del venditore dura
due anni dalla consegna. (1519-sexies
(Termini))
La denuncia può essere fatta entro due
mesi dalla scoperta del difetto, questo
dev’essere
- denunciato se occulto
- non denunciato se occultato dal venditore o comunque a questi noto.
I difetti che si manifestano entro sei
mesi dalla consegna si presumono (con
presunzione, evidentemente, relativa) esistenti al momento della consegna.
L’azione si prescrive comunque entro
ventisei mesi dalla consegna ma se il consumatore denuncia in termini i vizi del
prodotto, potrà opporre un’eccezione di
difformità se sarà convenuto in giudizio
per il pagamento del prezzo.
Garanzie ulteriori possono essere stabilite, a richiesta del cliente in forma scritta
“o su altro supporto duraturo” (es. audiovisivo; cd-rom etc), nel qual caso valgono
quali stipulazioni contrattuali. La mancanza di forma scritta, o la mancanza di qualche elemento della clausola di garanzia non
annullano comunque la garanzia stessa.
Nel caso in cui venga apposta una
clausola di legge applicabile che sottoponga il contratto alla legge di un Paese extraUE, il giudice potrà disapplicarla se il con-
I nuovi articoli del Codice Civile – I diritti del consumatore
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e’ responsabile nei confronti
del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,
della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, […]
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il
termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell’uso del bene. [….]
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’
diritto alla risoluzione del contratto. […]
1519-septies (Garanzia convenzionale) – […]
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su
altro supporto duraturo a lui accessibile. […]
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o
limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal
giudice. […]
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente
paragrafo non escludono ne’ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da
altre norme dell’ordinamento giuridico.
tratto presenta “uno stretto collegamento
con il territorio di uno Stato membro”.
7. L’azione di regresso
Punto nodale, per quanto riguarda i rapporti tra
imprenditori, è senza dubbio il diritto di regresso, o
di rivalsa che il venditore
finale, ad esempio il dettagliante, può esercitare verso il grossista o il produttore per essere risarcito
dell’esborso fatto per
garantire al consumatore i
suoi diritti.
Quest’azione è regolata
diversamente nei diversi
Stati membri, e può essere
variamente limitata da clausole contrattuali.
V
Nel sistema italiano, questo diritto può
essere limitato da un patto contrario, ma
solo nel caso in cui tra il soggetto responsabile e il dettagliante sia intercorsa una
relazione di tipo contrattuale. Molto diffi-
VENDITA E GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO
Il produttore Hans e il dettagliante Fritz
Il diritto di regresso del venditore
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e’ responsabile
nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad
un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di
regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può
agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
cile è invece limitare tale responsabilità,
da parte del produttore, quando egli non
abbia il controllo sulla propria catena
distributiva. In tal caso, il dettagliante non
troverà limitazioni alla propria azione di
regresso, che potrà consentirgli di “saltare” l’anello della catena con il quale egli
ha un contratto (ad esempio il grossista) e
attaccare direttamente il produttore. Tutto
ciò entro un anno dalla prestazione in
garanzia, e quindi in un termine pari a tutto il tempo di cui dispone il consumatore,
più un anno, per un totale di tre anni dalla
consegna.
8. Profili internazionali del problema
La nuova normativa si applica, anche
se in modo asimmetrico, in tutta l’Unione.
Ma cosa capita se non tutti i soggetti coinvolti sono residenti nell’Unione? Si delineeranno tre situazioni diverse.
Posto che il produttore sia italiano, il
venditore e il consumatore possono essere:
1) italiani
2) residenti nell’Unione
Chiarito cosa capita nel
caso 1, e che nel caso 2 “tendenzialmente” si sarà in situazioni simili, quantomeno per
quel che riguarda il consumatore, il caso 3 richiederà
un’indagine specifica Paese
per Paese, posto che la Convenzione di Vienna del 1980
fa espressamente salve le
disposizioni che riguardano la
tutela del consumatore. In
generale, almeno per quanto
riguarda l’azione di regresso,
nel caso 3 il produttore troverà probabilmente un limite
alla propria responsabilità nel limite massimo di due anni entro i quali il compratore può richiedere i danni contrattuali al
venditore.
Sarà comunque necessario, in questi
casi, il ricorso a una consulenza legale specifica.
La Allgemeine Geschäftsbedingungengesetz
tedesca è stata il modello cui si è ispirato il legislatore comunitario in materia di clausole abusive
inserite nei contratti col consumatore. Nessuna
meraviglia quindi che la Germania sia in regola
con l’applicazione della direttiva in esame. Il legislatore federale tedesco, come l’italiano, ha
novellato il codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch), in modo puntuale.
In materia di azione di regresso, ha scelto di
rendere possibile per il produttore limitare la propria responsabilità verso il dettagliante (§478
BGB), ma questo patto deve essere oggetto di un
accordo specifico che preveda un’apposita indennità: occorre insomma che il produttore “comperi” dal dettagliante l’immunità dall’azione di
regresso.
Questa scelta, non si è mancato di rilevare tra
gli addetti ai lavori, è certamente preferibile a
quella italiana, nel caso in cui si voglia salvaguardare il dettagliante da pratiche negoziali che vedano un produttore “grande” imporsi su un dettagliante “piccolo”. Di contro, però, questa soluzione è inutile quando un “piccolo” produttore si
rapporti con una “potente” catena di supermercati. Questa potrebbe infatti opporsi recisamente alla
possibilità limitare i rischi del produttore, pretendendo come prezzo una manleva totale che di fatto
annullerebbe la possibilità di limitare tali rischi.
Come sempre, la gestione delle asimmetrie
tra operatori commerciali pone problemi che difficilmente hanno soluzioni “tecniche”.
Marianna, consumatrice attenta…ma non troppo
La Francia dispone di un “Code de consommation”, che consolida, coordinandole tra loro, tutte le norme, vuoi legislative, vuoi di natura regolamentare, che riguardano i contratti tra un professionista e un consumatore. Il codice (in Italia lo chiameremmo “testo unico”) quindi contiene articoli del Code Civil, del Code de Commerce
e di numerose altre leggi sul credito al consumo, le clausole abusive, gli obblighi di
informazione e così via. Per una strana “dimenticanza”, però, la direttiva 1999/44/CE
non è stata trasposta, nonostante il termine per la sua attuazione sia scaduto il 1. gennaio 2002.
Il progetto preliminare prevederebbe un’emenda al Code Civil, con l’inserimento
di alcuni articoli “bis” tra gli artt. 1641 e 1649, ma a quanto risulta oggi, tali modifiche non sono state adottate.
L’azione “per vizi redibitori”deve quindi essere ancora intrapresa dall’acquirente
“entre en bref délai”, da quantificarsi a seconda della natura dei vizi e degli usi del
luogo di vendita. Non è previsto un termine esplicito di prescrizione, e dunque si applica il termine ordinario di prescrizione dei crediti contrattuali:dieci anni.
Per seguire la vicenda dell’attuazione della direttiva 1999/44/CE in Francia:
http://www.legifrance.gouv.fr/
3) residenti in Stati non membri.
VI